ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Cittadinanza iure sanguinis: un ripensamento della Corte Costituzionale?

Note a prima lettura della ordinanza n.147 del 23.7.2026
3 settembre 2026
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ABSTRACT

La Corte Costituzionale, meno di tre mesi dopo la sentenza n.63 del 2026 con cui aveva respinto le  eccezioni  proposte dal Tribunale di Torino di illegittimità costituzionale  della nuova disciplina restrittiva in tema di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, varata in via d’urgenza nella primavera del 2025 (art. 3-bis della legge 5.2.1992, n. 91, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. 28.3.2025, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 23.5.2025, n. 74), con l’ordinanza n.147 del 2026, pur ribadendo i propri convincimenti nel merito, ha  deciso di proporre  alla Corte di giustizia dell’Unione europea questione una pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE per la corretta interpretazione degli art.9 e 20 TFUE e la valutazione della compatibilità con il diritto dell’Unione della nuova disciplina comportante la perdita retroattiva della cittadinanza italiana e quindi europea. Questa pronuncia induce a un esame complessivo delle tre recenti decisioni della Consulta, rese nell’arco di un anno, in tema di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana dei soggetti nati all’estero (sent.142/2025, sent.63/2026, ord.147/2026) e a riflettere sulle ragioni dell’apparente parziale ripensamento. Ciò suggerisce qualche riflessione sui temi dell’interpretazione del diritto dell’Unione europea da parte della Corte Costituzionale e del dialogo con la Corte di Giustizia (casi di doppia pregiudizialità, giurisprudenza del c.d. tono costituzionale, veste di giudice di ultima istanza della Corte Costituzionale, criteri “Cilfit”). In questa prospettiva meritano qualche considerazione alcuni aspetti che non paiono risolti in modo del tutto convincente nella sentenza n.63 e alcune criticità non ancora affrontate: esclusione generalizzata di un esame individuale, perdita della cittadinanza dei minori italo-discendenti, mancata fissazione del richiesto appuntamento da parte della Pubblica Amministrazione.

1. Premessa

La lettura dell’ordinanza n.147 del 23.7.2026 della Corte Costituzionale ha destato non poca sorpresa negli studiosi interessati alla materia della cittadinanza.

Infatti meno di tre mesi prima, il 30.4.2026[1] i Giudici della Consulta si erano pronunciati sullo stesso tema e sulle stesse questioni con la sentenza n.63, lungamente attesa dall’opinione pubblica, dai giuristi e dagli italo‑discendenti residenti all’estero, soprattutto in Sud America, respingendo i dubbi di legittimità costituzionale proposti dal Tribunale di Torino nei confronti della nuova disciplina restrittiva in tema di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana introdotta in via d’urgenza nella primavera del 2025.

Ora, la Corte Costituzionale, pur ribadendo convintamente di non aver mutato opinione nel merito, ha deciso diversamente, perlomeno in via interlocutoria, sottoponendo, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «se gli artt. 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3‑bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto‑legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3‑bis ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione».

Le ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia europea di questioni pregiudiziali interpretative da parte della Corte Costituzionale in un giudizio incidentale di costituzionalità, non certo numerose, negli ultimi anni sono tendenzialmente in aumento[2].

Il comunicato diramato dalla Consulta spiega così la decisione:

«La Corte ha deciso di dare seguito a tali richieste, in omaggio al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione, pur ribadendo la posizione già assunta con la sentenza numero 63 del 2026, che aveva dichiarato non fondata la censura sollevata in riferimento agli articoli 9 TUE e 20 TFUE, ritenendo che la giurisprudenza della CGUE invocata dal rimettente riguardi casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status (di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto: il che non accade per il censurato articolo 3‑bis.»

La sorpresa aumenta se si constata che la composizione della Corte era assolutamente la stessa e che identici erano il Presidente e il Giudice relatore in entrambe le decisioni (n.63 e n.147 del 2026).

2. Le norme sospettate di incostituzionalità

Il legislatore italiano, dopo una lunga inerzia dovuta alla estrema difficoltà di affrontare una autentica polveriera di interessi contrastanti, con il d.l. n.36 del 28.3.2025, successivamente convertito, con modificazioni, con la legge n.74 del 23.5.2025, ha raccolto lo stimolo lanciato dal Tribunale di Bologna nel novembre 2024[3], per incidere sull’automatica correlazione fra cittadinanza e status filiationis, nel caso di italo‑discendenti nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza.[4]

L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, ha aggiunto alla legge sulla cittadinanza n. 91 del 5.2.1992 un nuovo art. 3‑bis, il quale prevede che

«in deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con r.d. n. 2358 del 1865, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni».

Le lettere a), a‑bis) e b) indicano nella presentazione alle autorità competenti della domanda di accertamento della cittadinanza, corredata dalla necessaria documentazione, «entro le 23:59, ora di Roma, […] del 27 marzo 2025»[5] il discrimine che separa la persistente applicabilità della pregressa disciplina dall’operatività delle nuove condizioni richieste per l’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.

Queste sono, in particolare, indicate dalle lettere c) e d), che stabiliscono che la cittadinanza italiana si acquista attraverso il vincolo di filiazione se l’ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva, al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; oppure, se il genitore o il genitore adottivo è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. Sono state poi stabilite, all’art. 1, commi 1‑bis e 1‑ter, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito[6], varie condizioni per consentire al figlio minore di un genitore italiano, che non rientri nelle previsioni dell’art. 3‑bis, di acquisire la cittadinanza. Nel caso, poi, di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, la fattispecie acquisitiva dello status civitatis a favore del figlio minore richiede la residenza di quest’ultimo in Italia, legale e continuativa, protratta per due anni o, qualora il figlio abbia meno di due anni, a partire dalla nascita[7]. Infine, sono state estese al discendente del cittadino italiano le norme che operano per il discendente di chi ha perso la cittadinanza italiana[8].

L’intervento legislativo è stato spiegato con l’ampia e documentata relazione illustrativa del decreto legge n.36/2025 e della legge di conversione n.74/2025:

«In sintesi, quindi, è oggi necessario che il legislatore intervenga per introdurre nella disciplina dell’acquisto della cittadinanza un bilanciamento dei valori costituzionali aderente alle esigenze della realtà sociale attuale. Il “popolo” individuato dall’articolo 1 della Costituzione come detentore della sovranità non può essere un’entità indeterminabile, sciolta da ogni vincolo con il territorio nazionale su cui si esercita la sovranità. Al contempo, un diritto tendenzialmente universale di cittadinanza con pienezza di diritti civili e politici – attivabile in qualsiasi momento a discrezione di una platea di decine di milioni di persone nate e cresciute all’estero e cittadini di altri Stati ai quali devono vincoli di fedeltà – non assicura parità di trattamento con le persone che, vivendo e lavorando nel territorio nazionale, partecipano appieno al complesso di diritti e di doveri nel quale si sostanzia una società democratica. Il carattere fondamentale di questi principi, radicati negli articoli 1 e 3 della Costituzione, giustifica la limitazione della natura imprescrittibile, attualmente riconosciuta dalla giurisprudenza al diritto a far valere la cittadinanza acquistata in virtù di automatismi di legge, quando tale status è rimasto dormiente per l’inattività degli interessati e dei loro ascendenti, derivante da un legame più forte con altro Stato. In altri termini, la giustiziabilità senza limiti della cittadinanza iure sanguinis di persone viventi presuppone che sia giustiziabile senza alcun limite anche l’accertamento della cittadinanza degli ascendenti da cui il ricorrente dichiara di derivare il diritto di cittadinanza, anche se tali ascendenti non sono mai stati preventivamente riconosciuti come cittadini. Il risultato è che attribuisce a posteriori lo stato di cittadino a persone da lungo tempo decedute e che in vita non hanno mai ritenuto di esercitare diritti e doveri inerenti a tale stato. La giustiziabilità all’infinito dello stato di cittadinanza di generazioni passate trasforma lo stato di cittadino in una situazione che può essere attivata in qualsiasi momento da parte di una platea indefinita di persone nate e residenti all’estero e in possesso della cittadinanza di altri Paesi con i quali hanno vincoli di cultura e di fedeltà palesemente più stretti rispetto a quelli che possono avere con l’Italia. Conferire a questa platea vastissima di persone lo stato di cittadini allo stesso modo di persone nate e residenti in Italia o comunque in possesso della sola cittadinanza italiana e quindi effettivamente vincolate al territorio e alla cultura del nostro Paese confligge con principi elementari di ragionevolezza, configurando un trattamento identico di situazioni marcatamente differenziate. Conseguentemente, l’illimitata giustiziabilità di situazioni passate ampiamente esaurite nella loro portata pratica (qual è l’attribuzione post mortem dello stato di cittadinanza o comunque l’attribuzione della stessa a persone che non hanno esercitato né eserciteranno mai diritti e doveri ad essa inerenti) comporta una modalità irragionevole di formazione del “popolo” cui spetta la sovranità a mente dell’articolo 1 della Costituzione e, conseguentemente, del corpo elettorale che tale sovranità esercita con le modalità proprie di un ordinamento democratico qual è quello italiano. È quindi necessario intervenire per limitare la giustiziabilità all’infinito di situazioni passate, ponendo ad esse dei limiti che tengano adeguatamente conto dell’obiettiva rilevanza del decorso di lunghi periodi di tempo senza che siano avvenuti contatti con l’Italia volti a stabilire in maniera anche formale i vincoli giuridici cui è assoggettato il cittadino.»

3. La sentenza n.142 del 2025 e le questioni di costituzionalità della disciplina precedente al d.l.36/2025

Meno di un anno prima, con la sentenza n.142 del 31.7.2025[9] la Corte Costituzionale si era pronunciata sulle questioni proposte da quattro sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE[10] circa la legittimità costituzionale della normativa in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis, così come interpretata alla luce del diritto vivente rappresentato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

Le disposizioni denunciate erano l’art. 4 del precedente codice civile approvato con regio decreto 25.6.1865, n. 2358, l’art. 1 della precedente legge sulla cittadinanza del 13.6.1912, n. 555, in quanto ancora applicabili ratione temporis, e soprattutto l’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5.2.1992, n. 91 recante “Nuove norme sulla cittadinanza”. In estrema sintesi, i Tribunali rimettenti avevano ritenuto violati gli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità. Tre Tribunali avevano sollevato la questione di legittimità costituzionale anche in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, con riguardo all’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e all’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Due Tribunali avevano ritenuto la disciplina in questione anche lesiva dell’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento rispetto a vari termini di raffronto.

Nelle ordinanze di rimessione era stata illustrata la peculiarità della situazione italiana caratterizzata, specie alla fine del 19° e nel corso del 20° secolo, da un massiccio fenomeno migratorio in uscita: fra il 1870 e il 1970 circa 27 milioni di cittadini italiani avevano lasciato l’Italia e di questi circa la metà non vi aveva più fatto ritorno, con la conseguenza che i loro discendenti presumibilmente tenderebbero a superare il numero dei cittadini che risiedono in Italia. Ciononostante, l’ordinamento italiano, a differenza di altri Stati, non aveva reagito, ponendo limiti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. La situazione si era poi aggravata per l’avvento di tecnologie che agevolavano la ricostruzione della linea di discendenza e soprattutto per il carattere attrattivo della cittadinanza italiana, tenuto conto delle gravi crisi economiche che hanno interessato i Paesi verso i quali si era prevalentemente rivolto il fenomeno migratorio. Inoltre la cittadinanza italiana offre lo status di cittadino dell’Unione europea e la possibilità di trasferirsi in qualunque Paese dell’Unione (in particolare in quelli di lingua spagnola o portoghese parlata nei Paesi sudamericani di emigrazione) e di evitare il visto d’ingresso negli Stati Uniti d’America, tenuto conto delle politiche fortemente restrittive inaugurate dall’amministrazione Trump. V’era da aggiungere la constatazione dello stallo operativo dei consolati all’estero con la conseguente incontrollata proliferazione delle richieste di accertamento della cittadinanza dinanzi ai tribunali italiani, inondati da una marea montante di controversie. Infine, secondo i Tribunali rimettenti, l’art. 1, secondo comma, Cost. implica una stretta coincidenza fra popolo e sovranità, alterata da una disciplina normativa che attribuiva la cittadinanza a decine di milioni di persone prive di un effettivo collegamento (il c.d. «genuine link») con l’Italia.

La Corte Costituzionale:

  1. ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del codice civile del 1865 e dell’art. 1 della precedente legge sulla cittadinanza del 13.6.1912, n. 555 in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 della Costituzione, quest’ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, questi ultimi con riguardo all’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e all’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  2. ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5.2.1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, nonché in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, questi ultimi con riguardo all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE;
  3. ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento.

La Corte, ben consapevole della particolare delicatezza delle questioni provocate dallo ius superveniens del d.l. 36 del 2025 e in particolare dall’art.3‑bis della legge n.91 del 1992 da esso introdotto, nel frattempo investito da eccezioni di illegittimità costituzionali nei giudizi in corso dinanzi alle sezioni specializzate dei Tribunali italiani, già sfociate nella rimessione della questione ad opera del Tribunale di Torino, si è risolta a rispondere alle questioni in modo puntuale e completo, ma ha prudentemente evitato di anticipare considerazioni relative al d.l. 36 del 2025 e alla sua legge di conversione, salvo quelle strettamente indispensabili, sì da pregiudicare il meno possibile la prossima decisione.

In estrema sintesi, dalla lettura della sentenza 142/205 emergevano tuttavia alcune indicazioni per delimitare il perimetro in cui si sarebbe successivamente dovuta muovere la Consulta quanto alla legittimità costituzionale dell’art.3‑bis introdotto nel corpo della legge sulla cittadinanza dal d.l. 36/2025:

  1. l’ampia discrezionalità che compete al legislatore in materia di cittadinanza, sia in base alla Carta costituzionale sia in base al diritto dell’Unione, non è insindacabile ed è soggetta al controllo della Corte Costituzionale, oltre che della Corte di Giustizia;
  2. le norme di legge in tema di attribuzione e revoca della cittadinanza debbono rispettare i parametri della ragionevolezza e proporzionalità e i principi generali dell’ordinamento costituzionale ed europeo;
  3. la pregressa disciplina, basata sull’attribuzione della cittadinanza iure sanguinis senza limiti temporali agli italo‑discendenti nati all’estero, tuttora applicabile ratione temporis alle richieste amministrative o giudiziarie presentate a tutto il 27.3.2025, non è in contrasto con la Costituzione;
  4. le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 36/2025 e relativa legge di conversione 74/2025 non hanno la funzione di riparare un vulnus costituzionale in atto.

Queste coordinate avevano indotto a pronosticare che la Corte Costituzionale avrebbe valutato in concreto la disciplina restrittiva apportata dal d.l. 36/2025 per verificare se essa, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore ordinario, rispettasse i parametri della ragionevolezza e proporzionalità e i principi generali dell’ordinamento costituzionale ed europeo, incluso il principio dell’affidamento[11].

Pareva improbabile che la Corte Costituzionale si avventurasse nella valutazione in questa prospettiva dei singoli parametri prescelti dal legislatore del 2025 per ravvisare o escludere il legame effettivo dei discendenti dei cittadini italiani emigrati con la comunità nazionale, per le stesse ragioni, che seppur in direzione opposta, l’avevano indotta a ritenere «manipolativo», e perciò non consentito, l’intervento sulla disciplina pregressa, tuttora applicabile alle richieste ante 28.3.2025.

Si poteva infine ragionevolmente ipotizzare che la sorte dell’art.3‑bis sarebbe stata decisa in relazione alla retroattività della disciplina penalizzante per cui «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni», senza un esame individuale delle richieste e soprattutto senza la previsione di un termine per “manifestarsi” a favore di coloro, che, seppur “dormienti”[12], sino al 27.3.2025 potevano considerarsi cittadini italiani ed europei secondo il diritto vivente.

Da più parti era stata ipotizzata una parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, auspicata dal Tribunale di Torino, nella parte in cui l’art.3‑bis non prevede un termine perentorio e ultimativo per proporre l’istanza e manifestarsi, mentre gli interessati sono considerati "non avere mai acquistato la cittadinanza italiana".

4. La sentenza n.63 del 2026: il rigetto delle questioni di costituzionalità

La Corte Costituzionale con la sentenza n.63 del 2026 ha preso chiaramente posizione sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Torino, nel senso della legittimità costituzionale dell’intervento legislativo, dichiarando, quanto al merito:

  1. inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3‑bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto‑legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, sollevata – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a‑bis) e b) –, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani;
  2. inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3‑bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevata – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a‑bis) e b) –, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3, comma 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217;
  3. non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3‑bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevata – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a‑bis) e b) –, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,
  4. non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3‑bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevata – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a‑bis) e b) –, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e all’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La Corte Costituzionale ha premesso che la cittadinanza è uno «stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici» e che il criterio‑base per il suo acquisto è il rapporto di filiazione, e, dopo aver ribadito che lo status civitatis fondato sul vincolo di filiazione ha carattere «permanente ed è imprescrittibile [e] giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano» (Cass., sez. un. civili, sentenze n. 25317 del 2022, e 24 agosto 2022, n. 25318)»[13], ha ricostruito il contesto normativo in cui veniva ad inserirsi l’intervento legislativo del 2025.

In particolare, la Corte Costituzionale ha posto in evidenza i caratteri particolari della situazione italiana: il massiccio fenomeno migratorio, unito all’assenza di limiti alla trasmissione della cittadinanza per filiazione, aveva creato nel tempo una moltitudine di cittadini stranieri dotati di una cittadinanza italiana “virtuale”, in quanto non accertata, attivabile senza limiti di tempo da parte dei titolari (stimata in oltre 60 milioni di italo‑discendenti); inoltre la disciplina italiana rappresentava un caso isolato a livello comparatistico, perché gli altri principali Paesi europei avevano nel tempo introdotto limitazioni alla trasmissione della cittadinanza per filiazione. Tale situazione era rimasta immutata non solo a seguito dell’estensione dell’elettorato attivo maschile, avvenuta con la legge 30.6.1912, n. 665, ma anche dopo l’introduzione del suffragio femminile nel 1945 e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948.

Secondo la Corte, il mantenimento delle norme originarie, sorte in un contesto assai diverso, ha determinato una tendenziale disarmonia della disciplina legislativa sulla cittadinanza rispetto all’assetto costituzionale. In particolare, la mancanza di altre regole costituzionali ulteriori rispetto all’art.22 (secondo cui nessuno può essere privato, per motivi politici, della cittadinanza) fa sì che il legislatore goda di un’ampia discrezionalità nella disciplina dell’istituto e tuttavia le norme sulla cittadinanza non sono sottratte al giudizio di legittimità costituzionale e la Costituzione comunque delinea «tratti della cittadinanza, immersi nella complessità del testo costituzionale».

In assenza di regole costituzionali puntuali da applicare al regime della cittadinanza, bisogna tenere conto di un modello molto generale di cittadinanza, a cui la legislazione ordinaria dovrebbe riferirsi, pur in uno spazio caratterizzato da ampi margini di discrezionalità, secondo cui: 

  1. i cittadini sono titolari dei diritti di compartecipazione democratica alla formazione delle decisioni politiche che li riguardano, facendo del popolo una comunità di destini politici, e sono, in linea di principio, sottoposti sia ai vantaggi, sia ai sacrifici e agli oneri che derivano dal complesso di tali decisioni;
  2. la cittadinanza implica un legame effettivo con il popolo e con lo Stato, che comporta l’impegno per il progresso della società e l’adempimento dei doveri di solidarietà;
  3. il legame effettivo del cittadino con il popolo è altresì costituito dalla condivisione di un comune “humus culturale” e dei principi costituzionali, espressioni dei valori civici su cui si fonda la Repubblica.

La Consulta ha poi aggiunto, abbandonando così la linea di prudenza che aveva ispirato la sentenza n.142 del 2025, peraltro ampiamente richiamata, che la legislazione precedente al decreto 36/2025 consentiva anche a persone non aventi alcun legame effettivo con la comunità repubblicana di ottenere senza alcuna limitazione la cittadinanza italiana e, pertanto, di concorrere alle decisioni politiche concernenti la comunità anche a chi non aveva contribuito al suo progresso, non partecipava ai destini comuni e poteva agevolmente sottrarsi ai sacrifici e agli obblighi derivanti da tali decisioni. Inoltre, il fatto che persone sostanzialmente estranee alla comunità nazionale, attraverso l’acquisizione della cittadinanza, potessero essere determinanti per la formazione della maggioranza politica (o per l’esito di un referendum) indeboliva la legittimazione del principio maggioritario. Infatti, gli altri cittadini, che non avevano concorso alla formazione di tale maggioranza, ma avevano tra loro un legame effettivo, avrebbero percepito le decisioni politiche da essa adottate come imposte dall’ “esterno”. Aspetti problematici questi, ulteriormente accentuati con le riforme che hanno introdotto il voto degli italiani all’estero.

Si tratta di affermazioni e valutazioni dotate di un robusto fondamento e che tuttavia meno di un anno prima non avevano indotto la stessa Corte a giudicare contrario alla Costituzione il regime precedente, pur così ora severamente stigmatizzato, tuttora applicabile ratione temporis alle richieste amministrative e alle domande giudiziali introdotte fino a tutto il 27 marzo 2025.

D’altro canto, la Corte ha ricordato che la titolarità della cittadinanza di uno Stato membro costituisce la premessa per l’attribuzione della cittadinanza europea, da cui deriva il godimento di alcuni diritti, tra cui la piena libertà di circolazione e il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, nonché tutti gli altri diritti fondati sulla libertà di circolazione. Perciò la disciplina delle condizioni di acquisto della cittadinanza nazionale deve tenere conto dell’effetto di attribuzione della cittadinanza europea e, quindi, non può pregiudicarne il significato giuridico‑costituzionale; la revoca della cittadinanza nazionale ha un impatto immediato sulla titolarità della cittadinanza europea, e quindi sul godimento dei diritti da essa derivanti, e deve rispettare i principi eurounitari, come quello di proporzionalità.

Inoltre gli Stati membri, nell’attribuire la cittadinanza, devono tenere conto del fatto che «il fondamento del vincolo di cittadinanza di uno Stato membro risiede nel particolare rapporto di solidarietà e di lealtà esistente tra tale Stato e i suoi cittadini nonché nella reciprocità di diritti e di doveri», perché quel rapporto «costituisce anche il fondamento dei diritti e degli obblighi che i trattati riservano ai cittadini dell’Unione»; la cittadinanza europea si fonda sui valori comuni contenuti nell’art. 2 TUE e sulla fiducia reciproca che gli Stati membri si accordano quanto al fatto che nessuno di essi eserciti tale competenza in un modo che sia manifestamente incompatibile con la natura stessa della cittadinanza dell’Unione; pertanto, deve esistere un rapporto di coerenza tra l’assetto costituzionale della cittadinanza nazionale e il regime della cittadinanza europea.

La Corte ha escluso poi che possa ravvisarsi un caso di revoca nelle disposizioni dell’art.3‑bis in esame, che configurano invece un caso esemplare di retroattività propria, in quanto gli effetti giuridici di norme previgenti vengono esclusi ex tunc e l’art. 3‑bis attribuisce a fatti precedenti «conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento». La nuova disposizione determina così una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all’estero, e non una revoca. La revoca colpisce uno status già ufficialmente acquisito da un singolo individuo, mentre le norme in esame incidono sullo status non ufficialmente riconosciuto di una moltitudine di persone. È verosimilmente dovuta a ciò la particolare locuzione usata dal legislatore («è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana»): l’utilizzo della formula presuntiva risulta adeguato al fatto che per nessuno dei destinatari delle norme lo status di cittadino italiano era giuridicamente certo.

Quindi la Consulta ha superato la prima questione posta dal Tribunale subalpino, sottolineando l’ampia discrezionalità del legislatore nella limitazione della retroattività mediante norme transitorie.

Nel caso in esame, la disciplina censurata ha ritenuto di far salvi gli stranieri di origine italiana che avevano già presentato domanda di accertamento della cittadinanza italiana (o avevano ricevuto l’appuntamento), riponendo, dunque, un certo affidamento sull’applicazione delle norme previgenti. La domanda di accertamento, secondo la Corte, è una circostanza che può essere ragionevolmente valutata come idonea a differenziare chi l’ha proposta, in quanto accresce il peso del suo affidamento.

Quindi la Corte Costituzionale ha affrontato la questione relativa alla lesione dei diritti quesiti, osservando preliminarmente che il principio del legittimo affidamento, ricavato dall’art. 3 Cost., è «oggetto al normale bilanciamento proprio di tutti principi e diritti costituzionali». Per valutare se l’art. 3‑bis abbia bilanciato in modo non irragionevole il legittimo affidamento degli “stranieri” di origine italiana con gli interessi costituzionali perseguiti, la Corte ritiene di dover considerare il “peso” dell’interesse perseguito dalle norme censurate e la consistenza dell’affidamento leso, tenendo conto delle misure “compensative” contenute nel d.l. n. 36 del 2025, come convertito.

Quanto al primo punto, lo scopo perseguito dal d.l. n. 36 del 2025 è quello di stabilire la necessità di «vincoli effettivi con la Repubblica», al fine di ripristinare il nesso tra popolo, sovranità e territorio e l’applicazione retroattiva delle nuove norme è giustificata con la considerazione che la distinzione basata sul momento della nascita (prima o dopo il decreto in esame) sarebbe irragionevole. Il “peso” del criterio del genuine link, oltre ad emergere anche nella giurisprudenza di legittimità trova conferma anche nell’art. 7, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione europea sulla cittadinanza del 6 novembre 1997 (elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa), secondo il quale la privazione della cittadinanza per legge è possibile in caso di «lack of a genuine link between the State Party and a national habitually residing abroad» ed è valorizzato anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Quanto all’esigenza, per il legislatore, di rendere operativo ex tunc il principio di effettività, la Corte ha osservato che il legislatore del 1912 aveva adottato una disciplina inidonea a raggiungere l’obiettivo di bilanciare l’esigenza di mantenere un legame con gli emigrati (e i loro discendenti) con quella di conservare un legame effettivo tra essi e l’Italia. La totale assenza di limiti alla trasmissione della cittadinanza per filiazione, unita all’imponenza del fenomeno migratorio, ha creato una moltitudine di stranieri «potenziali cittadini italiani», la cui entità era ignota allo stesso Stato italiano. Si è così determinata una situazione critica dal punto di vista giuridico‑costituzionale, per la virtuale spettanza di diritti politici a milioni di persone del tutto scollegate dall’Italia, e poi anche dal punto di vista economico‑sociale, nel momento in cui i “poli d’attrazione” si sono invertiti e l’Italia è diventata Paese d’immigrazione.

La limitazione degli effetti del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, ai futuri nati avrebbe lasciato la situazione critica praticamente immutata e sussisteva pertanto l’esigenza di applicare retroattivamente le nuove condizioni per l’acquisto della cittadinanza.

L’art. 3‑bis, escludendo ex tunc l’acquisto della cittadinanza italiana per una vasta platea di persone, certamente ha inciso sul loro affidamento a poter chiedere l’accertamento dello status in questione, al fine di esercitare i relativi diritti, ma non ha impattato su posizioni consolidate, come quelle di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano, o almeno ha presentato la domanda o ha ricevuto l’appuntamento.

Lo status si acquista al momento della nascita da un cittadino italiano, ma per le persone nate all’estero di origine italiana richiede necessariamente un accertamento (amministrativo o giurisdizionale), in mancanza del quale esse non godono del regime del cittadino italiano, sicché per nessuno dei destinatari della nuova disciplina esiste certezza giuridica in merito al loro status di cittadini italiani. Anche se gli stranieri di origine italiana non avevano uno specifico dovere di attivarsi prima del 28 marzo 2025, non si può ritenere equivalente, nella prospettiva dell’affidamento, chi si è attivato rispetto a chi è rimasto inerte.

Infine la Corte ha esaminato il tema della lamentata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del TUE e all’art. 20 del TFUE, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. A tal riguardo, dopo aver richiamato il significato del nesso tra cittadinanza dello Stato membro e cittadinanza europea e sottolineato che, secondo la Corte di giustizia, la cittadinanza conferita dagli Stati deve basarsi su un rapporto reale fra Stato e cittadino, ha sostenuto la giustificabilità di norme nazionali – pur sindacabili sotto il profilo della proporzionalità – che disponevano la perdita della cittadinanza, in quanto dirette a «proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra esso [lo Stato membro] e i suoi cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza» e a garantire la permanenza di un legame effettivo con lo Stato membro, sicché «è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all’assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza».

Spetta alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti che ne derivano, rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda le sue conseguenze sulla situazione dell’interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione.

La mancata previsione di alcun meccanismo di diritto intertemporale che consentisse la conservazione della cittadinanza entro termini ragionevoli non rileva perché le pronunce della Corte di giustizia riguardano, tutte, casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status di cittadino nazionale e, dunque, europeo accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto.

Un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità non sarebbe neppure ipotizzabile qualora lo status di cittadino europeo non sia accertato e, dunque, nessun diritto sia concretamente esercitabile dai soggetti interessati. La ratio della giurisprudenza europea è presidiare la cittadinanza dell’Unione intesa come status fondamentale dei cittadini degli Stati membri: tale ratio viene meno nel caso di specie, perché per nessuno dei destinatari del censurato art. 3‑bis lo status di cittadino europeo era giuridicamente certo.

Poiché sarebbe chiaro che la giurisprudenza della Corte di giustizia circoscrive l’obbligo di esame individuale delle conseguenze prodotte dalle norme privative della cittadinanza a casi in cui il soggetto perde uno status accertato e i relativi diritti concretamente esercitabili, doveva essere respinta la richiesta, avanzata dalle parti, di operare un rinvio pregiudiziale sulla compatibilità tra il censurato art. 3‑bis e gli artt. 9 del TUE e 20 del TFUE.

5. L’ordinanza n.147 del 2026: il cambio di soluzione, se non di orientamento

Con l’ordinanza n.147 del 23.7.2026, pronunciandosi sulle questioni proposte dai Tribunale di Mantova e di Campobasso, la Corte costituzionale ha richiamato la sentenza n. 63 del 2026 e l’assunto che l’art. 3‑bis configura «una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana» da parte dei suoi destinatari «e non una revoca», ha rievocato il contesto complessivo della riforma del 2025 e l’evoluzione della disciplina legislativa della cittadinanza e ha ribadito che una legislazione come quella precedente il decreto‑legge in esame, basata su una visione etno‑nazionalistica del popolo, si allontanava notevolmente dal modello di cittadinanza costituzionale, perché consentiva, infatti, di concorrere alle decisioni politiche concernenti la comunità anche a chi non aveva contribuito al suo progresso, non partecipava a destini comuni e poteva agevolmente sottrarsi ai sacrifici e agli obblighi derivanti da tali decisioni.

La Corte ha anche ripreso l’illustrazione del significato del nesso tra cittadinanza dello Stato membro e cittadinanza europea e le ragioni, ispirate alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che nella motivazione della sentenza n.63 avevano giustificato il rigetto della questione di costituzionalità; la Corte ha inoltre ricordato di aver respinto, la richiesta di operare un rinvio pregiudiziale sulla compatibilità tra il censurato art. 3‑bis e gli artt. 9 TUE e 20 TFUE, ritenendo sussistenti i presupposti che esoneravano da tale adempimento, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia.

A tal riguardo la Consulta ha ripetuto di essersi uniformata con la sentenza n.63 del 2026 alle indicazioni provenienti dalle pronunce della Corte di Giustizia, perché il censurato art.3‑bis non ha avuto alcun impatto su diritti collegati allo status di cittadino europeo, dato che per nessuno dei destinatari della norma quello status era giuridicamente certo, nessun diritto ad esso inerente era concretamente esercitabile, e per nessuno dei destinatari dell’art. 3‑bis la vita privata si svolgeva concretamente nell’ambito del diritto dell’Unione; tuttavia, facendo espressamente omaggio al principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE e alla competenza esclusiva della Corte di Giustizia a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione[14], la Corte Costituzionale ha deciso, questa volta, di dare seguito a tali richieste.

Nell’ordinanza non viene addotta una spiegazione esplicita di questo cambio di conclusioni rispetto alla precedente decisione: non resta che leggere in filigrana i richiami normativi e giurisprudenziali contenuti nel predetto passaggio dell’ordinanza, peraltro tutti precedenti anche alla sentenza n.63 del 2026, per ipotizzare che i Giudici costituzionali siano stati influenzati da una rimeditazione della sentenza Petlichev (vedi infra § 8) e che forse sia loro sopravvenuto qualche dubbio sulla correttezza della soluzione precedentemente adottata quanto alla ricostruzione del diritto dell’Unione.

6. Luci ed ombre della sentenza n.63 del 2026

La sentenza n.63 del 2026 ha indubbiamente il pregio di una cristallina chiarezza e di una lineare univocità nelle scelte operate dai Giudici costituzionali, che hanno abbandonato la linea della prudenza seguita con la sentenza n.142 del 2025 per approvare, per così dire, “senza se e senza ma” la drastica e retroattiva compressione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per i discendenti dei cittadini italiani nati all’estero, introdotta dal Legislatore d’urgenza con il d.l. 36 e la legge di conversione n.74 del 2025.

Quest’esito non era nemmeno imprevedibile nel contesto politico e culturale dell’intenso dibattito che aveva suscitato l’intervento legislativo del 28.3.2025, se si considera che a varare l’energica riforma, che affrontava in modo repentino e radicale, ma anche coraggioso, un problema ben noto e considerato quasi insolubile, era stato, paradossalmente, il Governo di centro destra, tradizionalmente orientato al rispetto dei valori etno‑nazionali espressi dal criterio di attribuzione della cittadinanza iure sanguinis, mentre le ragioni della resistenza alla riforma erano affidate all’opposizione, invero abbastanza blanda, del centro‑sinistra, ideologicamente affezionato a ben altri criteri di attribuzione dello status civitatis, tutti accomunati sotto il vessillo dell’integrazione socio‑culturale, come lo ius soli, lo ius culturae e lo ius scholae. Per giunta, un intervento limitativo del criterio dello ius sanguinis incontrava anche la sensibilità di molti magistrati delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, competenti per legge in tema di cittadinanza[15], comprensibilmente preoccupati dall’afflusso di una gran numero di controversie, senza un efficace filtro in sede amministrativa, proposte dagli italo‑discendenti.

Le argomentazioni della sentenza n.63, se appaiono convincenti nel tracciare i lineamenti della “cittadinanza costituzionale” e nel disegnare il critico quadro generale a cui conduceva la disciplina pregressa di attribuzione senza limiti della cittadinanza iure sanguinis a soggetti privi di un effettivo e concreto legame con il territorio nazionale, lasciano aperti alcuni dubbi e perplessità, che invero vertono, più che sull’an della riforma, sul quomodo.

La Consulta ha colto nell’art.3‑bis oggetto di esame un caso di retroattività propria che incide con efficacia ex tunc, attribuendo a fatti precedenti «conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento», e ha ravvisato di conseguenza una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all’estero, e non una revoca.

Al di là della discutibile scelta terminologica nelle espressioni “stranieri nati all’estero” o di “stranieri di origine italiana” per designare i soggetti colpiti dalla riforma, perché essi, prima del d.l. 36 del 2025 stranieri propriamente non potevano essere considerati, la Corte non si è sottratta alla valutazione della sussistenza di un affidamento e di diritti quesiti meritevoli di protezione.

La vera ed essenziale ratio decidendi che ha ispirato le scelte del Giudice delle leggi, espressa a più riprese, è il fatto che lo status civitatis dei soggetti incisi non era “ufficialmente acquisito” e “giuridicamente certo” e ciò perché solo la presentazione di una domanda di accertamento della cittadinanza italiana (o la fissazione di un appuntamento a tal fine) permetteva di configurare in capo ad essi “un certo affidamento sull’applicazione delle norme previgenti”, tutelabile exart. 3 Cost., ma pur sempre soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti principi e diritti costituzionali e suscettibile di una ragionevolmente discriminazione fra i soggetti “attivi” e quelli inerti, “dormienti”, “non manifestati”.

L’affidamento di chi ha subito il mutamento normativo causato dal d.l. n. 36 del 2025, con l’esclusione ex tunc dell’acquisto della cittadinanza italiana per una vasta platea di persone, secondo la Consulta era indebolito dalla circostanza della mancata attivazione per richiederne l’accertamento: anche se lo status si acquista al momento della nascita da un cittadino italiano, per le persone nate all’estero di origine italiana lo status richiede necessariamente un accertamento (amministrativo o giurisdizionale), in mancanza del quale esse non godono del regime del cittadino italiano, sicché nessuno dei destinatari della nuova disciplina esiste certezza giuridica in merito al loro status di cittadini italiani.

La Corte riconosce che gli “stranieri di origine italiana” non avevano uno specifico dovere di attivarsi prima del 28 marzo 2025, ma non ha ritenuto equivalente, nella prospettiva dell’affidamento, la posizione di chi si era attivato rispetto a chi era rimasto inerte nel reclamare uno status che necessita di un previo accertamento per l’effettivo godimento dei diritti ad esso collegati.

In buona sostanza, il punto essenziale e determinante, in sede di bilanciamento, secondo la Corte, e, che poi viene ripreso e ribadito anche nella valutazione del diritto europeo in sede di esame della denunciata violazione dell’art.117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 del TUE e all’art. 20 del TFUE, è che sono stati penalizzati soggetti rimasti inerti nell’attivarsi. E qui il ragionamento si pone inevitabilmente in linea di fragile compatibilità con il principio consolidato, costituente diritto vivente e che neppure la Consulta pone in discussione, che l’accertamento di cui si lamenta la mancanza ha natura meramente dichiarativa con effetti ex tunc.

Nella sentenza n.63 la Corte deliba anche il diritto europeo, ritenuto chiaro alla stregua delle indicazioni della Corte di Giustizia, pervenendo alla conclusione che un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità, non sarebbe necessario qualora lo status di cittadino europeo non sia accertato e nessun diritto sia concretamente esercitabile dai soggetti interessati. La ratio della giurisprudenza europea di presidiare la cittadinanza dell’Unione intesa come status fondamentale dei cittadini degli Stati membri verrebbe perciò meno quando per i destinatari del censurato art. 3‑bis lo status di cittadino europeo non è giuridicamente certo. La giurisprudenza della Corte di giustizia circoscriverebbe infatti l’obbligo di esame individuale (delle conseguenze prodotte dalle norme privative della cittadinanza) a casi in cui il soggetto perde uno status accertato e i relativi diritti concretamente esercitabili.

In tal modo la Corte attribuisce un peso decisivo ad una mancata attivazione e a una inerzia dianzi non sanzionata e finisce, sia pure indirettamente, per contaminare la pronuncia di accertamento della cittadinanza con profili in qualche modo costitutivi.

Qualche perplessità sorge, sia pure in questa prospettiva, in relazione al negato rilievo delle situazioni individuali dei soggetti incisi, in ordine ai loro legami e collegamenti con l’Italia, e soprattutto alle giustificazioni e spiegazioni che essi possano offrire della addebitata mancata attivazione (tra cui, per esempio, la mancata fissazione di un appuntamento richiesto alla Pubblica Amministrazione[16]).

Qualche dubbio suscita anche la mancata considerazione delle particolarità della disciplina a proposito dei minori[17], che non hanno il libero esercizio dei diritti, per i quali riesce piuttosto problematico poter imputare ai soggetti colpiti un addebito personale di inerzia nell’attivazione.

Si possono individuare tre categorie di minori alla stregua della disciplina introdotta dal d.l. 36/2025:

  1. minori nati all’estero, ma italiani iure sanguinis perché soddisfano le condizioni dell’art. 3‑bis e cioè hanno almeno un nonno o un genitore esclusivamente italiano, che sono tuttora considerati italiani;
  2. minori nati all’estero, ma non italiani iure sanguinis, che hanno però genitore italiano (tale dichiarato in forza di tempestiva domanda pregressa, oppure perché, a differenza del figlio, soddisfa le condizioni dell’art. 3‑bis, ad esempio perché ha un nonno italiano irrilevante per il minore, che ne è solo bisnipote); essi possono invocare l’art.4, comma 1‑bis, e l’art.1, comma 1‑ter del d.l. 36/2025 con l’acquisizione per dichiarazione entro l’anno dalla nascita o in regime transitorio entro il 31.5.2026;
  3. minori nati all’estero, ma non italiani iure sanguinis, che hanno però genitore “perdente cittadinanza” ex art.3‑bis e che è quindi stato cittadino italiano; in questo caso non si applica l’art.4 commi 1‑bis e 1‑ter, ma solo il comma 1 (che richiede alternativamente servizio militare, pubblico impiego o due anni di residenza effettiva).

La Corte costituzionale infine spiega compiutamente le ragioni che giustificavano adeguatamente il carattere retroattivo della norma, ma non dedica uno spazio particolare alla mancata previsione di un meccanismo di diritto intertemporale che consentisse la conservazione della cittadinanza entro termini ragionevoli (ad esempio, una “finestra temporale” per presentare una domanda amministrativa o giudiziale di riconoscimento della cittadinanza), che pur sempre costituiva oggetto della denuncia di illegittimità costituzionale da parte del Tribunale di Torino e che da più parti era stata prospettata come una soluzione compromissoria ragionevole. La Corte si è limitata a giustificare la scelta della retroattività, approvandola complessivamente e totalmente alla luce del rischio di vanificazione[18], senza soffermarsi a valutare specificamente la possibilità di una retroattività in qualche modo temperata.

Anche la relazione illustrativa aveva “glissato” in proposito e la spiegazione si può intuire alla luce del preambolo del decreto legge, ove si giustifica l’adozione della decretazione d’urgenza con questo rilievo: «Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per evitare, nelle more dell’approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza, un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l’ordinata funzionalità degli uffici consolari all’estero, dei comuni e degli uffici giudiziari».

7. Dubbi e perplessità

Il percorso disegnato dalle tre pronunce della Corte Costituzionale, rese nell’arco di meno di un anno, non pare del tutto lineare.

La valutazione della conformità alla Carta Costituzionale della disciplina precedente alla riforma del 2025, basata sulla trasmissione automatica della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti dei cittadini italiani trasferitisi all’estero e titolari della cittadinanza del Paese di emigrazione, senza limiti di tempo, si atteggia diversamente nella prima pronuncia rispetto alle due successive.

La Corte Costituzionale nelle due pronunce del 2026, in cui non si doveva occupare direttamente della legittimità costituzionale della disciplina pregressa, l’ha esaminata nel tracciare il contesto storico complessivo su cui la riforma è andata a impattare, e non si è trattenuta, sia pure incidenter, dall’esprimere forti riserve sulla sua attuale legittimità costituzionale.

Nella sentenza 63 del 2026 al punto 8.2.4. si legge:

«Essa consentiva, infatti, di concorrere alle decisioni politiche concernenti la comunità anche a chi non aveva contribuito al suo progresso, non partecipava ai destini comuni e poteva agevolmente sottrarsi ai sacrifici e agli obblighi derivanti da tali decisioni.Inoltre, il fatto che persone sostanzialmente estranee alla comunità nazionale, attraverso l’acquisizione della cittadinanza, potessero essere determinanti per la formazione della maggioranza politica (o per l’esito di un referendum) indeboliva la legittimazione del principio maggioritario. Infatti, gli altri cittadini, che non avevano concorso alla formazione di tale maggioranza, ma avevano tra loro un legame effettivo, avrebbero percepito le decisioni politiche da essa adottate come imposte dall’“esterno”. Gli aspetti problematici appena esposti si sono accentuati con le riforme che hanno introdotto il voto degli italiani all’estero...»

Analogamente nell’ordinanza n.147 la Corte non ha mancato di stigmatizzare incidentalmente la conformità costituzionale del regime precedente, ribadendo che «…una legislazione come quella precedente il decreto‑legge in esame, basata su una visione etno‑nazionalistica del popolo, a ben guardare si allontanava notevolmente dal modello di cittadinanza sopra delineato» e le considerazioni esplicative sopra trascritte.

La sentenza n.142 del 2025, che invece si doveva occupare espressamente e specificamente della normativa pregressa, tuttora applicabile ratione temporis alle domande presentate prima del 28.3.2025[19] non ha dichiarato la sua illegittimità costituzionale, sia pure ritenendo inammissibili le doglianze relative all’applicazione del criterio dello ius sanguinis perché comportanti un «intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.»

Ben vero, la cauta pronuncia del 2025 ha evitato di sancire espressamente la conformità costituzionale del sistema precedente, ma lo ha fatto salvo, bollando le censure come volte a richiederle un intervento manipolativo di spettanza alla discrezionalità del Legislatore; certamente la sentenza n.142 non ha neppur considerato l’opportunità di un monito rivolto al Legislatore, che nel frattempo si era attivato con il decreto n.36 del 2025, anche se questa ipotesi ben poteva restare nel ventaglio delle opzioni disponibili, sia pur relativamente alle domande già presentate. Condivisibile appare al proposito il rilievo espresso da in dottrina,[20]secondo cui

«Dato l’intervento del Legislatore che ha reso impossibile l’applicazione della norma alle domande presentate dopo il 27 marzo 2025, la decisione della Consulta non poteva dunque che prendere le mosse dalla constatazione che l’oggetto dell’eccezione di incostituzionalità, e dunque del proprio giudizio, si era profondamente modificato, sino a snaturarsi: non si trattava più di verificare se fosse legittima una disposizione che consentiva a sessanta‑ottanta milioni di stranieri di essere riconosciuti come cittadini italiani, ma se fosse illegittima una disposizione divenuta ormai applicabile a solo qualche centinaio di migliaia di persone.»

Le due pronunce del 2026 delineano solo un allarme costituzionale quanto al regime precedente per il progressivo e pur notevole allontanamento dal modello di cittadinanza implicato dalle norme costituzionali. Non v’è quindi un flagrante contrasto fra i due orientamenti, grazie alla prudenza tecnicità della prima pronuncia e alle sfumature linguistiche utilizzate dalle altre due: si può quindi ipotizzare che la Consulta presupponga un progressivo deterioramento della tenuta costituzionale del regime pregresso, dovuto a una pluralità di fattori sovrapposti nel tempo, a cui il Legislatore nella sua discrezionalità avrebbe posto tempestivamente rimedio.

In questo contesto è arrivato inaspettato il ripensamento attuato dalla Corte Costituzionale quanto alla proposizione della questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia: l’istanza era stata disattesa nella sentenza n.63 sul presupposto della chiarezza del diritto dell’Unione europea alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, e invece è stata accolta con l’ordinanza n.147, in omaggio al principio di cooperazione fra le Corti.

La motivazione di questo oggettivo cambio di rotta non è stata esplicita, ma, come dianzi accennato, i richiami giurisprudenziali ad alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia consentono di formulare qualche ragionevole ipotesi circa le ragioni del ripensamento.

8. La Corte Costituzionale e l’interpretazione del diritto dell’Unione

Lo sviluppo della riflessione in questa sede richiede alcuni brevi cenni circa l’evoluzione dell’atteggiamento della Corte Costituzionale quanto all’interpretazione del diritto europeo, tema delicatissimo e complesso che meriterebbe uno studio approfondito non compatibile con le finalità di questo scritto.

Con la sentenza 8.6.1984 n.170, nota con il nome “Granital”, la Corte Costituzionale ha definito i lineamenti fondamentali del rapporto tra giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea e la giurisprudenza costituzionale italiana, recependo i principi della sentenza c.d. “Simmenthal[21] e riconoscendo al giudice ordinario italiano il potere di disapplicare, senza ricorrere alla Corte Costituzionale, l’eventuale legge ordinaria contrastante con un regolamento comunitario precedente, dimodoché il giudice ordinario deve far prevalere in ogni caso il regolamento comunitario sulla norma interna incompatibile.

Il quadro di riferimento è stato innovato dalla importante sentenza del 14.12.2017, n. 269, con la quale la Corte Costituzionale, fermi restando il primato e l’effetto diretto del diritto dell’Unione europea, ha introdotto nel sistema il principio della c.d. “doppia pregiudizialità” quanto alle controversie in cui una norma nazionale è potenzialmente in contrasto sia con la Costituzione italiana sia con il diritto dell’Unione europea, comprese le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE) dotate di effetto diretto. In questi casi, il giudice nazionale può trovarsi a dover sollevare sia una questione di legittimità costituzionale sia un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE ai sensi dell’art. 267 TFUE, per ottenere l’interpretazione delle norme europee rilevanti.

Prima della sentenza n. 269 del 2017, la questione europea, se dotata di effetto diretto, aveva sempre la precedenza sulla questione costituzionale; solo se la Corte di giustizia confermava l’antinomia, il giudice poteva sollevare la questione costituzionale. La svolta della sentenza n. 269/2017 insegna che il giudice comune non è più obbligato a sollevare prioritariamente la questione costituzionale, ma può farlo a sua discrezione, pur mantenendo la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia per chiarimenti sulla normativa europea. Entrambi i rimedi garantiscono il primato del diritto dell’Unione, uno dei capisaldi dell’integrazione europea.

Più recentemente, a partire dalla sentenza n. 181 del 2024, la Corte costituzionale ha introdotto un nuovo concetto nel dialogo con la Corte di giustizia, inaugurando la stagione del c.d. “tono costituzionale”[22], ribadendo che le competenze delle Corti costituzionali non possono ostacolare o limitare il potere dei giudici di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di non applicare la legge statale incompatibile con il diritto dell’Unione provvisto di efficacia diretta. Quando, invece, la censura investe la violazione dell’art. 117, primo comma Cost., si deduce che la legge non ha osservato un “obbligo comunitario” ed è, per questa ragione, costituzionalmente illegittima. L’obbligo dello Stato è quello di assicurare il rispetto del diritto eurounitario e il principio di preminenza ed è violato non solo se il contrasto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, ma anche se il conflitto riguarda un’altra normativa del diritto dell’Unione. La Corte Costituzionale può scrutinare nel merito le censure di violazione di una normativa di diritto dell’Unione direttamente applicabile, se la questione posta dal rimettente presenta un “tono costituzionale”, per il nesso con interessi o princìpi di rilievo costituzionale.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale offre però un surplus di garanzia al primato del diritto dell’Unione europea, sotto il profilo della sua certa e uniforme applicazione, proprio perché trascende il caso concreto e salvaguarda in modo efficace la certezza del diritto, valore di sicuro rilievo costituzionale. La Corte Costituzionale, inoltre, grazie alla molteplicità e alla duttilità delle sue tecniche decisorie, può porre rimedio nel modo più incisivo alle disarmonie denunciate, anche colmando le lacune derivanti dalla caducazione delle norme illegittime.

Questi principi sono stati ripresi da numerose[23] altre pronunce della Consulta, a partire dalla n.7 del 4.2.2025, e dalla n.21 del 20.2.2025 n.21, che affermano che il giudice che rilevi un’incompatibilità tra una legge e una norma di diritto dell’Unione Europea dotata di effetto diretto, qualora la questione implichi altresì profili di rilevanza costituzionale, può disapplicare, nel caso concreto, la legge, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in caso di dubbio sull’interpretazione o sulla validità della norma dell’Unione, ovvero sollecitare l’intervento della Corte costituzionale affinché dichiari l’illegittimità costituzionale della legge stessa. Le due opzioni, che configurano un concorso di rimedi giurisdizionali che arricchisce gli strumenti di garanzia dei diritti fondamentali ed esclude ogni preclusione, si fondano entrambe sul principio del primato del diritto dell’Unione Europea.

Non vi è certo alcun dubbio che la Corte Costituzionale sia un giudice legittimato a proporre questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia ex art.267 TFUE, secondo la nozione elaborata dalla Corte di Giustizia, anche allorché giudica nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Non si può infatti dubitare che la Corte Costituzionale possegga i cosiddetti requisiti Dorsch[24], ossia «l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente».

Più delicato è invece stabilire se la Corte Costituzionale nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale possa essere qualificato giudice di ultima istanza[25], come tale tenuto a rivolgersi alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art.267 TFUE.

La questione era controversa in dottrina[26], ma la risposta negativa, tutto sommato, pareva preferibile: pur se nessun giudice può essere adito avverso le decisioni della Consulta e pur se la Corte decide in modo definitivo per l’ordinamento italiano se una norma, rilevante in causa perché applicabile al caso concreto[27], rispetta o no la Costituzione italiana, la decisione della controversia tra le parti è devoluta ai giudici dei vari plessi giurisdizionali, comunque abilitati a sollevare la questione pregiudiziale interpretativa dinanzi alla Corte di Giustizia, e ai giudici posti all’apice di tali plessi giurisdizionali (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti), tenuti a farlo quali giudici di ultima istanza.

In questo senso sembrava deporre la giurisprudenza della Corte di Giustizia[28], maggiormente preoccupata di sottolineare il fatto che le decisioni delle Corti Costituzionali non potevano precludere l’interpretazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici degli Stati membri e la loro facoltà – e per i giudici di ultima istanza il loro obbligo – di avvalersi dello strumento dell’art.267 TFUE.

Secondo la Corte di Giustizia il potere attribuito

«alla Corte per decidere, in via pregiudiziale, tanto sull’interpretazione dei trattati e degli atti delle istituzioni comunitarie quanto sulla validità di detti atti ha essenzialmente lo scopo di assicurare l’applicazione uniforme del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali e per garantire l’effetto utile del sistema istituito dall’art. 177 del Trattato occorre che i giudici nazionali dispongano della più ampia facoltà di adire la Corte di giustizia qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni che esigono l’interpretazione o l’esame della validità delle disposizioni di diritto comunitario necessarie per dirimere la controversia loro sottoposta. Per di più, l’efficacia del diritto comunitario rischierebbe di essere compromessa se l’esistenza di un ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale potesse impedire al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta una controversia regolata dal diritto comunitario, di esercitare la facoltà, attribuitagli dall’art. 177 del Trattato, di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni vertenti sull’interpretazione o sulla validità del diritto comunitario, al fine di consentirgli di giudicare se una norma nazionale sia o no compatibile con quest’ultimo»[29].

La Corte di Giustizia aveva altresì puntualizzato che l’obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di proporre rinvio pregiudiziale permane anche qualora la Corte costituzionale abbia già dichiarato conforme la norma interna al diritto UE[30] e aveva ripetuto[31]che il giudice di ultima istanza è addirittura obbligato a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale se constata che il merito della controversia implica la soluzione di una questione ricadente sotto le previsioni del primo comma dell’articolo 267 TFUE: ciò perché la possibilità di presentare, dinanzi al giudice costituzionale dello Stato membro di cui trattasi, un ricorso contro le decisioni di un giudice nazionale limitato alla verifica dell’eventuale violazione dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione nazionale o da una convenzione internazionale non esclude che quest’ultimo giudice nazionale sia un giudice avverso le cui decisioni non può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Nella stessa pronuncia era stato affermato che il giudice nazionale che abbia esercitato la facoltà conferitagli dall’articolo 267 TFUE è vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dall’interpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dell’organo giurisdizionale di grado superiore qualora ritenga, alla luce di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dell’Unione.

Altra sentenza[32] aveva aggiunto che qualora il diritto nazionale preveda l’obbligo di avviare un procedimento incidentale di controllo costituzionale generalizzato delle leggi, il funzionamento del sistema instaurato dall’articolo 267 TFUE esige che il giudice nazionale sia libero, da un lato, di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e, dall’altro, di disapplicare, al termine di siffatto procedi‑mento incidentale, una disposizione legislativa nazionale che esso ritenga contraria al diritto dell’Unione.

Questo quadro è stato significativamente innovato dalla recentissima sentenza Petlichev[33], che ha affermato che l’articolo 267 TFUE, il principio del primato del diritto dell’Unione europea e l’articolo 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma procedurale di uno Stato membro, relativa ai presupposti per adire la Corte costituzionale di quest’ultimo e come da essa interpretata, in forza della quale la domanda di controllo di legittimità costituzionale di una normativa nazionale che rientra nell’ambito d’applicazione del diritto dell’Unione, di cui tale Corte costituzionale è investita dal giudice nazionale, deve, a pena di rigetto per irricevibilità, contenere una valutazione motivata del diritto applicabile alla controversia che il giudice è chiamato a risolvere, ivi inclusa una valutazione delle conseguenze dell’applicazione del diritto dell’Unione, che può condurre detto giudice ad adire previamente la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Secondo la Corte di Giustizia l’obbligo per le giurisdizioni nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, derivante dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia, rientra nell’ambito della cooperazione, istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione nell’insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto giudici incaricati dell’applicazione di tale diritto, e la Corte. Tale obbligo mira, in particolare, ad evitare che in uno Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme dell’Unione e costituisce il corollario della competenza esclusiva di cui la Corte dispone per statuire sulla validità degli atti dell’Unione e per fornire l’interpretazione definitiva e vincolante di tale diritto.

Pertanto, qualora alla Corte costituzionale sia rivolta una domanda di controllo della legittimità costituzionale di una disposizione nazionale rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, detta Corte è, in linea di principio, tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, conformemente all’articolo 267, terzo comma, TFUE, quando sia sollevata dinanzi ad essa una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto di diritto derivato, salvo quando essa abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o che la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte di giustizia, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

La Corte di Giustizia ha compiuto così un significativo balzo in avanti, chiarendo (§ 57) che anche le Corti costituzionali, se adite in via incidentale e chiamate a pronunciarsi su norme rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, vanno considerate giurisdizioni di ultima istanza ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE, e dunque tenute al rinvio pregiudiziale il rinvio pregiudiziale su questioni interpretative o di validità la cui soluzione sia necessaria per la decisione.[34].

Secondo la dottrina[35] con la sentenza Petlichev la Corte di giustizia non si limita a ribadire la centralità del rinvio pregiudiziale quale strumento di garanzia dell’unità e dell’effettività del diritto dell’Unione, ma compie un ulteriore passo sul piano sistematico, riconducendo anche le Corti costituzionali nazionali alla categoria dei giudici “di ultima istanza” ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE, con conseguente operatività, nei loro confronti, dell’obbligo di rinvio anche in presenza di questioni di natura interpretativa.

Poiché secondo questo recente orientamento la Corte Costituzionale sarebbe tenuta a promuovere la questione pregiudiziale come giudice di ultima istanza anche nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, la soluzione accolta con l’ordinanza n.147 potrebbe essere stata influenzata dalla rilettura della sentenza Petlichev e dall’obbligo che essa ha inteso imporre ai Giudici costituzionali degli Stati membri. Questa spiegazione non è però decisiva perché, anche tralasciando il rilievo che la sentenza Petlichev è anteriore, seppur di poco, alla sentenza n.63/2026, nella loro pronuncia i Giudici costituzionali avevano comunque mostrato di voler rispettare i criteri Cilfit, a prescindere da un preciso obbligo in tal senso.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dalla sentenza Cilfit del 1982[36], insegna che al fine di evitare la formazione di una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme dell’Unione, qualora non sia previsto alcun ricorso avverso la decisione definitiva del giudice di ultima istanza, quest’ultimo è tenuto, in linea di principio, a rimettere la questione alla Corte di giustizia, sospendendo il giudizio e chiedendo l’interpretazione delle norme del diritto UE rilevanti per risolvere il caso.

I giudici di ultima istanza non sono invece tenuti a disporre rinvio pregiudiziale in tre soli casi:

  1. se la questione non è rilevante;
  2. se la disposizione del diritto dell’Unione è già stata oggetto di interpretazione costante da parte della Corte di Giustizia;
  3. se infine l’applicazione del diritto UE si impone con una evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Solo se il giudice nazionale si persuade che la corretta applicazione del diritto UE si imporrebbe con la stessa evidenza anche nell’interpretazione dei giudici degli altri Stati membri può astenersi dall’obbligo di remissione della questione alla Corte, risolvendola alla stregua della teoria del cosiddetto “atto chiaro”.

L’art.2 della legge 13.4.1988, n. 117[37] in tema di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, al comma 3 prevede, tra l’altro, che costituisca colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea. Il comma 3‑bis, aggiunto dalla legge 27.2.2015 n.18, dopo aver puntualizzato che ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza, stabilisce che in caso di violazione manifesta del diritto dell’Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché del contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Con due importanti successive pronunce Consorzio e Kubera[38] la Corte di giustizia ha aggiunto che i giudici nazionali di ultima istanza hanno l’obbligo di indicare i motivi per cui ritengono che una delle tre situazioni previste dalla sentenza Cilfit li esoneri dall’obbligo di rinvio.

La Corte di Giustizia con la sentenza 27.4.2023, n. 495 ha osservato che il giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, e risolverla sotto la propria responsabilità, se l’interpretazione corretta del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. Tale eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. Il giudice nazionale di ultima istanza non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.

Con la recentissima sentenza Remling[39] la Corte di Giustizia è tornata sull’obbligo, per il giudice di ultima istanza, di motivare la mancata presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, alla luce delle situazioni individuate nella sentenza Cilfit. La Corte, nel caso in esame, ribadito preliminarmente quanto statuito nelle sentenze Consorzio e Kubera, ha precisato che

«il rigetto di un ricorso sulla base di una motivazione sommaria, consistente unicamente nel constatare che le condizioni alle quali la normativa nazionale subordina l’utilizzo di una siffatta motivazione sono soddisfatte nel caso di specie, non può soddisfare l’obbligo incombente ai giudici nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso di esporre le ragioni per le quali ritengono che una delle tre eccezioni Cilfit si applichi alla controversia di cui sono investiti e giustifichi il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte» [40].

Se pur la Consulta non avesse l’obbligo di attenersi ai criteri Cilfit quale giudice di ultima istanza[41], la scelta di conformarsi ad essi, attuata come forma di self‑restraint, appare del tutto logica e apprezzabile, se si considerano, da un lato, il monopolio interpretativo del diritto dell’Unione che spetta alla Corte di Giustizia e del quale questa si proclama gelosa garante, a tutela dell’uniforme interpretazione delle leggi europee nel territorio dell’Unione, dall’altro, l’opportunità di evitare contrasti con i giudici nazionali di ultima istanza, tenuti a rispettare rigorosamente tali criteri, sotto pena delle sanzioni di cui all’art.2, comma 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117 e dell’esposizione dello Stato Italiano alle sanzioni per infrazione del diritto dell’Unione.

Si può quindi concludere che la Corte Costituzionale o è giudice di ultima istanza nella nozione considerata dall’art.267 TFUE, secondo l’insegnamento Petlichev, o comunque fa bene a indossarne le vesti e a inforcarne le lenti, allorché si cimenta nella interpretazione del diritto dell’Unione, senza azzardare letture ermeneutiche non supportate da pronunce precise della Corte di Giustizia o dalla cristallina e inequivoca chiarezza del dato normativo.

I riferimenti contenuti nell’ordinanza n.147 alla giurisprudenza della Corte di Giustizia possono parzialmente aiutare a comprendere le ragioni del ripensamento attuato a luglio del 2026, spiegabili alla luce della sentenza Petlichev, sopra illustrata, ma anche della richiamata sentenza Commissione europea[42], secondo cui l’obbligo, per gli organi giurisdizionali nazionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale costituisce il corollario della competenza esclusiva della stessa Corte a statuire sulla validità degli atti dell’Unione e a fornire l’interpretazione definitiva e vincolante del diritto dell’Unione; le funzioni e le competenze così attribuite, rispettivamente, agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte sono essenziali alla salvaguardia della natura stessa dell’ordinamento istituito dai Trattati e mirano a garantire che il diritto dell’Unione abbia in ogni circostanza la medesima efficacia in tutti gli Stati membri, consentendo così di assicurare l’unità stessa dell’ordinamento giuridico dell’Unione, la sua coerenza, la sua piena efficacia e la sua autonomia nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati; gli organi giurisdizionali nazionali non sono autorizzati a statuire in modo unilaterale e definitivo sulla portata delle competenze attribuite all’Unione e sul rispetto dei limiti di tali competenze, perché mentre la determinazione della portata delle competenze dell’Unione, così come il controllo del rispetto dei limiti di tali competenze, implicano necessariamente l’interpretazione delle disposizioni dei Trattati, la Corte è la sola competente a fornire l’interpretazione definitiva e vincolante di tali disposizioni come di tutte le altre disposizioni del diritto dell’Unione; riconoscere agli organi giurisdizionali nazionali una competenza che consenta loro di pronunciarsi in modo definitivo sulla portata delle competenze attribuite all’Unione, e sul rispetto dei limiti di tali competenze, sarebbe incompatibile con la natura del diritto dell’Unione sotto diversi profili.

Il ripensamento della Corte Costituzionale trova ragionevole spiegazione non solo in questa giurisprudenza europea, ma anche probabilmente nella riflessione che la questione della compatibilità della riforma del 2025 – e in particolare dell’art.3‑bis della legge n.92 del 1991, come modificato dal d.l. 36 del 2025 – con il diritto dell’Unione, nonostante l’autorevolezza della interpretazione offerta con la sentenza n.63 del 2026, prima o poi sarebbe stata posta dai giudici del merito o dalla stessa Corte di Cassazione, liberi i primi e tenuta (salve le eccezioni “Cilfit”) la seconda a prendere questa iniziativa.

Non è chiaro perché queste considerazioni non siano state ritenuti sufficienti a orientare in tal senso la decisione già ad aprile del 2026 dato che l’illustrato panorama giurisprudenziale non sembra che sia mutato significativamente nel frattempo. È possibile che la Corte si è resa conto che la sua valutazione, condotta con le “lenti Cilfit” nella sentenza n.63 non andava esente da obiezioni che non la rendevano del tutto solida e inattaccabile.

9. La valutazione Cilfit contenuta nella sentenza n. 63/2026

La valutazione Cilfit della sentenza n.63 si basa sul caso b) dei criteri Cilfit e cioè sull’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia: la questione infatti era rilevante ai fini del decidere e l’applicazione del diritto UE non si imponeva con una evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

La Corte assume invece che la disposizione del diritto dell’Unione era già stata oggetto di interpretazione costante da parte della Corte di Giustizia e infatti afferma che la giurisprudenza europea delimita l’obbligo di esame individuale (delle conseguenze prodotte dalle norme privative della cittadinanza) a casi in cui il soggetto perde uno status accertato e i relativi diritti concretamente esercitabili, poiché le pronunce della Corte di giustizia prese in considerazione riguardano, tutte, casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status (di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto.

Siffatta argomentazione non sembra del tutto indenne da possibili obiezioni, visto che, senza individuare una precisa e inequivocabile pronuncia della Corte di Giustizia fondata sulla ratio decidendi così estrapolata[43], si giustifica sulla base di un mero dato oggettivo riscontrabile nelle controversie sottoposte alla Corte di Giustizia. E una coincidenza non è necessariamente una ratio.

Merita di essere ricordato un passaggio importante di un contributo recente di un insigne studioso[44] sul possibile contenuto suggerito per la proposizione della questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia.

  1. «È contrario al diritto UE, e quindi ai principi affermati più recentemente nella sentenza Commissione c. Malta, attribuire, da parte di uno Stato, la propria cittadinanza, senza prevedere dei requisiti di residenza o generazionali che rappresenterebbero pertanto dei limiti alla discrezionalità dello Stato?
  2. Se è vero che il diritto UE impone che siano rispettati (e quindi ne sia verificata, in primo luogo, l’esistenza) sia il rapporto di solidarietà e lealtà esistente fra lo Stato e i propri cittadini, sia la reciprocità di diritti e di doveri, sia la leale cooperazione fra Stati, il riconoscimento della cittadinanza per filiazione da un lato, e l’attribuzione o concessione della cittadinanza per naturalizzazione dall’altro lato, incontrano gli stessi limiti imposti dal diritto dell’Unione europea oppure possono essere diversi? Nel primo caso non essendo previsti dei limiti (oppure se previsti, sono del tutto eccezionali), nel secondo caso invece la discrezionalità essendo più ampia? Si deve, invero, tenere presente che limiti alla concessione (considerato che il cittadino nazionale diventa per estensione cittadino dell’Unione) possono essere introdotti, ma nel rispetto di quei principi (solidarietà, lealtà, reciprocità, leale cooperazione).
  3. La previsione di limiti alla concessione è consentita, e quindi è proporzionata, se si rispettano quei principi? Il giudizio di proporzionalità potrebbe, dunque, essere incluso, come parte integrante, cioè, del giudizio di conformità a quei principi?
  4. Premesso che le nuove norme introdotte con il d.l. n. 36/2025, conv. in l. n.74/2025 hanno un effetto retroattivo nei confronti di coloro che, nati all’estero anche prima dell’entrata in vigore delle nuove norme e in possesso di altra cittadinanza, sono considerati non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo casi eccezionali espressamente indicati (per esempio il limite di ascendenza di due generazioni), sono compatibili con il diritto dell’Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia? Ciò in considerazione del fatto che hanno l’effetto di privare della cittadinanza dei soggetti già italiani, e pertanto hanno l’effetto di revocare la cittadinanza, senza che sia prevista una procedura nazionale che a) disponga un periodo transitorio, b) preveda un esame individuale circa la perdita e la eventuale volontà (da esprimere entro un certo periodo di tempo) di mantenere la cittadinanza italiana.
  5. Le nuove norme, che producono gli effetti sopra ricordati (punto d), sono conformi ai principi di proporzionalità e di legittimo affidamento?»

Non resta che esaminare le pronunce della Corte di Giustizia addotte dalla Consulta a sostegno della sua prima decisione di non proporre la questione ex art.267 TFUE.

La sentenza Stadt Duisburg[45] afferma che l’articolo 20 TFUE non osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede, in caso di acquisizione volontaria della cittadinanza di un paese terzo, la perdita della cittadinanza ipso iure e consequenzialmente la perdita della cittadinanza dell’Unione, a meno che tali persone ottengano l’autorizzazione delle autorità nazionali competenti, a seguito di un esame individuale della situazione di dette persone alla luce di una ponderazione degli interessi pubblici e privati contrapposti, a conservare la loro cittadinanza prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo. Tuttavia, la compatibilità con il diritto dell’Unione è subordinata al fatto, da un lato, che le persone abbiano avuto un accesso effettivo, nei limiti di un termine ragionevole, alla procedura di mantenimento della cittadinanza prevista dalla normativa di cui trattasi e siano state debitamente informate di detta procedura e, dall’altro, che la procedura in questione includa un esame da parte delle autorità competenti della proporzionalità delle conseguenze che la perdita di tale cittadinanza comporta sotto il profilo del diritto dell’Unione. In caso contrario, le suddette autorità nonché i giudici eventualmente aditi devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, in via incidentale, al momento della domanda, da parte delle persone interessate, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro documento attestante la loro cittadinanza o, eventualmente, nel corso di un procedimento di accertamento della perdita della cittadinanza, dovendo tali autorità e giudici essere in grado, se del caso, di far riacquistare ex tunc la suddetta cittadinanza.

La sentenza Rottmann[46] afferma che gli Stati membri sono liberi di stabilire le modalità di acquisto e di perdita della cittadinanza. L’attribuzione della cittadinanza dell’Unione europea, riconosciuta nel trattato CE, non limita l’esercizio del potere discrezionale degli Stati che, però, sono tenuti a valutare le conseguenze della perdita della cittadinanza nei casi in cui adottino un provvedimento di revoca della naturalizzazione. In questi casi, le autorità nazionali devono verificare che sia stato rispettato il principio di proporzionalità alla luce dei parametri indicati dalla Corte di giustizia. La situazione di un cittadino dell’Unione al quale sia revocata la naturalizzazione da parte delle autorità di uno Stato membro, con conseguente venir meno, dopo la perdita della cittadinanza di un altro Stato membro da lui posseduta in origine, dello status di cittadino dell’Unione Europea conferito dall’art. 17 CE e dei diritti ad esso correlati, ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione. Infatti lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.

Vista l’importanza che il diritto primario riconosce allo status di cittadino dell’Unione, è necessario, nell’esaminare una decisione di revoca della naturalizzazione, tener conto delle possibili conseguenze che essa comporta per l’interessato ed eventualmente per i suoi familiari, sotto il profilo della perdita dei diritti di cui godono i cittadini dell’Unione. Occorre verificare, in particolare, se tale perdita sia giustificata in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa dall’interessato, al tempo trascorso tra la decisione di naturalizzazione e la decisione di revoca, nonché alla possibilità per l’interessato di recuperare la propria cittadinanza di origine.

La sentenza Wiener Landesregierung[47] afferma che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che le autorità nazionali competenti e, se del caso, i giudici nazionali dello Stato membro ospitante sono tenuti a verificare se la decisione di revocare la garanzia di concessione della cittadinanza di tale Stato membro, che rende definitiva la perdita dello status di cittadino dell’Unione per la persona interessata, sia compatibile con il principio di proporzionalità in considerazione delle conseguenze che essa comporta per la situazione di tale persona. Tale requisito di compatibilità con il principio di proporzionalità non è soddisfatto qualora una simile decisione sia motivata da infrazioni di natura amministrativa al codice della strada, che, secondo il diritto nazionale applicabile, danno luogo a una mera sanzione pecuniaria.

Tutte queste pronunce effettivamente si riferiscono a situazioni di perdita di una cittadinanza accertata e a cittadini dell’Unione “nel possesso” dei relativi diritti e tuttavia non enunciano questa circostanza come ratio decidendisuscettibile di essere fatta valere in via generale: in altre parole esse paiono teoricamente compatibili anche con una risposta diversa da quella pronosticata dalla Corte Costituzionale.

Le altre due pronunce si riferiscono a situazioni fattuali ancora più vicine a quella oggetto della disposizione retroattiva dell’art.3 in esame.

Nella sentenza Tjebbes [48] si discuteva della compatibilità comunitaria della legge olandese che prevede la perdita della nazionalità dopo dieci anni ininterrotti vissuti fuori dall’Olanda e dall’Unione europea, senza alcuna richiesta di documenti di identità o di cittadinanza: la CGUE afferma che la perdita della cittadinanza di uno Stato membro è consentita dal diritto dell’Unione europea, ma non può essere automatica. Se, infatti, non c’è più un legame duraturo ed effettivo tra il cittadino e il Paese, è lecito che la cittadinanza possa venire meno, ma ogni situazione individuale deve essere valutata caso per caso, alla luce del principio di proporzionalità, avuto riguardo anche alle conseguenze che tale provvedimento determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione. L’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea consente alla normativa di uno Stato membro di prevedere che la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato comporti anche la perdita dello status di cittadino dell’Unione europea e dei diritti ad esso correlati, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro. Tuttavia le autorità nazionali competenti, anche giurisdizionali, devono essere in condizione di esaminare e valutare anche in via incidentale le conseguenze di tale perdita di cittadinanza in termini di proporzionalità, anche con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione dell’interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’Unione. Nell’ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell’UE, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell’UE.

Nella sentenza Udlændinge‑og Integrationsministeriet[49] la Corte europea ha sostenuto la legittimità di una normativa di uno Stato membro secondo la quale i suoi cittadini, nati al di fuori del suo territorio, che non vi abbiano mai risieduto e che non vi abbiano soggiornato in condizioni che dimostrino un collegamento effettivo con tale Stato membro, perdono ipso iure la cittadinanza all’età di 22 anni, circostanza che comporta, per le persone che non sono anche cittadini di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell’Unione europea e dei diritti ad esso connessi; ciò però solamente se alle persone interessate sia offerta la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento o di riacquisto della cittadinanza, che consenta alle autorità competenti di esaminare la proporzionalità delle conseguenze della perdita di tale cittadinanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e, se del caso, di concedere il mantenimento o il riacquisto ex tunc di detta cittadinanza. Un termine siffatto deve protrarsi, per un periodo ragionevole, oltre la data in cui la persona interessata compie tale età e può iniziare a decorrere solo a condizione che tali autorità abbiano debitamente informato detta persona della perdita della sua cittadinanza o dell’imminenza di tale perdita, nonché del suo diritto di domandare, entro detto termine, il mantenimento o il riacquisto di tale cittadinanza. In mancanza, dette autorità devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, incidentalmente, in occasione di una richiesta, da parte della persona interessata, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che ne attesti la cittadinanza.

Secondo la Corte di Giustizia, in ragione delle gravi conseguenze che la perdita della cittadinanza di uno Stato membro comporta allorché essa implichi la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti che ne derivano, la persona interessata deve poter disporre di un periodo ragionevole per ottenere dalle autorità nazionali l’esame relativo al rispetto del principio di proporzionalità; qualora la persona non sia stata debitamente informata del termine entro il quale la domanda diretta al mantenimento o al riacquisto ex tunc della cittadinanza doveva essere presentata, tale periodo deve estendersi oltre la data del compimento dell’età alla quale si verifica la perdita della cittadinanza. Nel caso in cui le modalità procedurali non siano state rispettate, le autorità competenti e i giudici nazionali devono poter esaminare, in via incidentale, la proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza e, se del caso, far riacquistare ex tunc la cittadinanza alla persona interessata, in occasione della richiesta, da parte di quest’ultima, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che attesti la sua cittadinanza, anche qualora una siffatta richiesta sia stata presentata oltre il termine che, secondo i criteri sopra indicati, può essere considerato ragionevole.

Inoltre la Corte europea ha aggiunto:

«Per quanto riguarda, infine, la possibilità, offerta agli ex cittadini danesi che abbiano perso la cittadinanza danese e, pertanto, il loro status di cittadino dell’Unione, di riacquistare quest’ultima per naturalizzazione a determinate condizioni, tra cui quella consistente nell’aver soggiornato ininterrottamente in Danimarca per un lungo periodo che, tuttavia, può essere in una certa misura attenuata, è sufficiente rilevare che l’assenza di possibilità offerta dal diritto nazionale, in condizioni conformi al diritto dell’Unione, come interpretato ai punti 40 e 43 della presente sentenza, di ottenere, dalle autorità nazionali e, eventualmente, dai giudici nazionali, un esame vertente sulla proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato sotto il profilo del diritto dell’Unione e che può condurre, se del caso, al riacquisto ex tunc di tale cittadinanza, non può essere compensata dalla possibilità di naturalizzazione, a prescindere dalle condizioni, eventualmente favorevoli, in cui quest’ultima può essere ottenuta. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 93 e 94 delle sue conclusioni, accogliere la tesi opposta equivarrebbe ad ammettere che una persona possa essere privata, seppure per un periodo limitato, della possibilità di godere di tutti i diritti ad essa conferiti dallo status di cittadino dell’Unione, senza che il ripristino di tali diritti sia possibile per detto periodo.»

In questo caso effettivamente la giovane interessata risultava cittadina danese, oltre che statunitense, anche se non risultava aver esercitato particolari diritti e si era attivata tardivamente senza aver effettivamente risieduto in Danimarca.

In conclusione: è vero che la Corte di Giustizia si è sempre pronunciata in casi di revoca o perdita della cittadinanza di uno Stato membro “posseduta” dall’interessato – e quindi da parte di soggetti non “dormienti” e “manifestati” e perciò in situazioni di “cittadinanza accertata” – ma non ha mai affermato, almeno esplicitamente e chiaramente, che era questo preciso e specifico requisito a legittimare il loro diritto ad un esame concreto e personale alla luce del principio di proporzionalità.

È quindi piuttosto dubbio che una siffatta situazione soddisfi il secondo requisito CILFIT, in concreto invocato dalla sentenza n.63.

10. Le conseguenze sul caso concreto

La difformità di decisione fra il caso deciso dalla sentenza n.63 e quello affrontato interlocutoriamente con l’ordinanza n.147 non dovrebbero risolversi in pregiudizio delle parti interessate al giudizio a quo oggetto della questione incidentale risolta dalla sentenza n.63.

In ragione del brevissimo intervallo di tempo che separa le due pronunce è praticamente impossibile che nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Torino si sia formato il giudicato: le parti interessate potrebbero dunque riproporre la questione di costituzionalità, alla luce dell’ordinanza n.147, o più semplicemente fondatamente invocare l’attesa della futura decisione della Corte di Giustizia che si imporrebbe per la primazia del diritto dell’Unione anche nella loro controversia tuttora pendente.

11. Il problema dell’inerzia della Pubblica Amministrazione

La Corte Costituzionale nella sentenza n.63 ha incidentalmente osservato che restava impregiudicata, in quanto estranea al giudizio a quo e non sollevata dal Tribunale remittente, la questione relativa alla ingiustificata discriminazione di trattamento che potrebbe imputarsi al novellato art.3‑bis tra chi ha ricevuto dalla Pubblica Amministrazione l’appuntamento per la procedura di riconoscimento della cittadinanza e chi, pur avendo rivolto istanza in tal senso, non aveva ancora ricevuto la fissazione dell’appuntamento entro le 23:59 del 27 marzo 2025.

Effettivamente la lettera a‑bis, aggiunta in sede di conversione, risponde a una logica di buon senso, rispettosa dei diritti del cittadino come pure delle esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, evitando l’applicazione dello ius superveniens sfavorevole a coloro che risultano essersi tempestivamente attivati senza che la P.A. abbia ancora potuto esaminare le loro istanze[50]. Tuttavia la norma in questione considera in modo oggettivo la fissazione dell’appuntamento e ignora la fattispecie della richiesta non esaudita.

A questo proposito risulta essersi recentemente pronunciato il Tribunale di Genova[51], richiamando precedenti pronunce inedite dei Tribunali di Firenze, Napoli, Brescia e Bologna, per dare rilievo alla prova fornita dai ricorrenti di aver richiesto senza esito un appuntamento alla Pubblica Amministrazione prima del 28 marzo 2025, perché le modifiche normative non potrebbero colpire chi abbia dimostrato di aver tentato di presentare la propria domanda quando era ancora vigente la disciplina precedente e sia stato impedito esclusivamente dalla carenza organizzativa dell’Amministrazione italiana.

Questa pur coraggiosa soluzione suscita perplessità in due diverse direzioni.

Da un lato, la richiesta amministrativa non è l’unica via a disposizione dei richiedenti, perché l’esclusione della pregiudizialità amministrativa consente la proposizione diretta della domanda giudiziale.

Anche se la legge non stabilisce se si debba prima inoltrare la richiesta all’Autorità amministrativa o se l’interessato possa direttamente adire l’Autorità giudiziaria, la giurisprudenza prevalente ritiene infatti che viga il sistema del cd. “doppio binario”, come a suo tempo indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28873 del 9.12.2008, che, pur adottata in materia di apolidia, enunciava un principio dai più ritenuto estensibile anche alla cittadinanza.

Segue questo indirizzo una parte della giurisprudenza di merito che ritiene l’interesse ad agire implicito e collegato in particolare ai tempi lunghissimi del procedimento amministrativo. Non mancano opinioni dissenzienti, fondate sul principio secondo cui l’autorità giudiziaria non può svolgere la sua funzione su un piano di concorrenza rispetto a quello dell’autorità amministrativa, che richiedono in sede giurisdizionale la prova dell’interesse ad agire, tuttavia valutato in modo differenziato. Una parte della giurisprudenza di merito, pur argomentando sulla necessità della verifica dell’interesse ad agire in concreto, lo ritiene sussistente in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l’Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz’altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell’Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto[52].

Dall’altro, in alcune pronunce il Tribunale di Genova ha invece ritenuto indispensabile verificare la sussistenza in concreto dell’interesse ad agire, non potendosi sostenere una concorrenza perfetta tra mezzo giudiziario e mezzo amministrativo. Senza spingersi ad affermare la sussistenza di una pregiudizialità amministrativa, l’interesse verrebbe in discussione in tutti quei casi in cui la parte attrice non ha presentato la domanda in sede amministrativa, salvi i casi in cui si potrebbe pronosticare, per vari motivi, un esito negativo. In buona sostanza, sussisterebbe l’interesse ad agire solo se si dimostra che l’Amministrazione non ha tempestivamente esaminato o non esaminerebbe o respingerebbe la domanda. L’indirizzo genovese tuttavia vede una significativa riduzione dei casi di insussistenza dell’interesse ad agire a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina che limita la possibilità di veder accertata la cittadinanza ai cittadini nati all’estero e con cittadinanza straniera nel caso in cui l’avo, nato in Italia, ed emigrato all’estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.[53]

Infatti, l’interesse ad agire – la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio – può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.

La questione è stata recentemente affrontata e risolta dalla Corte di Cassazione con l’esemplare ordinanza n.13818 del 12.5.2026. La Suprema Corte ha affermato che, come ogni azione giudiziale, anche l’azione di accertamento dello statusdi cittadino italiano deve essere sostenuta dall’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.; l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione e va identificato in una situazione di carattere oggettivo, derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto; tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche; l’interesse ad agire deve essere anche concreto, consistendo nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice; chi agisce esperendo azione di accertamento deve essere titolare dell’interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice, che, in questi casi, si sostanzia nell’esigenza di rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del diritto dedotto in giudizio; l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, suscettibile di essere superato proprio con l’intervento del giudice; trattandosi di condizione dell’azione, l’interesse ad agire deve, peraltro, essere accertato nel momento della decisione della causa, e non in quello della proposizione della domanda, potendo anche sopravvenire nel corso di giudizio, quale espressione del bisogno di tutela giurisdizionale, sicché, ove a seguito della proposizione dell’azione, la parte convenuta contesti il diritto oggetto del richiesto accertamento, l’interesse ad agire non può essere escluso; il diritto di cittadinanza è un diritto soggettivo assoluto di elevato rango costituzionale, che nasce insieme al titolare e ha carattere permanente (oltre che imprescrittibile), sicché il mancato riconoscimento, o anche solo il ritardo nel riconoscimento di tale diritto da parte dell’Amministrazione a ciò deputata, si sostanzia in un pregiudizio per il titolare che, pur essendo cittadino italiano, non può godere di tale status e dei diritti e delle prerogative connesse nei rapporti con gli altri e con l’ordinamento stesso. Al mancato riconoscimento o al ritardo nel riconoscimento di tale diritto non può non essere equiparata l’esistenza di ostacoli alla presentazione della relativa istanza frapposti dalla stessa Amministrazione, la quale si pone quale ragione di pregiudizio a monte rispetto alle ipotesi in cui l’Amministrazione rigetti la richiesta o non provveda nei tempi previsti per la definizione del procedimento avviato con l’istanza.

Questa pronuncia della Cassazione potrebbe essere invocata per confutare la tesi della discriminazione di trattamento, visto che riconosce ampia possibilità di reazione in via giudiziale a chi si sia visto negare il richiesto appuntamento in sede amministrativa. E tuttavia si potrebbe obiettare che l’opzione per il binario giurisdizionale è facoltà e non obbligo e l’interessato potrebbe aver buone ragioni, anche economiche, per aspirare a un riconoscimento in via amministrativa e legittimamente confidare nel doveroso intervento dell’Amministrazione sollecitata.

D’altro canto, vi è pure da chiedersi se non sarebbe stato necessario investire la Corte costituzionale della questione, invece di superarla in forza di una interpretazione obiettivamente anti‑letterale della norma, come del resto sembra presupporre implicitamente la stessa Consulta nella sentenza n.63 del 2026.

Vi è da aggiungere che la questione è stata ulteriormente sottoposta a mezzo di una memoria nell’ambito del giudizio interlocutoriamente definito con la ordinanza n.147 del 2026, ma la Corte Costituzionale, pur rammentando che la questione era rimasta impregiudicata nella sentenza n. 63 del 2026, ha ritenuto che anche in questo caso la questione non fosse stata debitamente sollevata dal Tribunale di Campobasso e comunque non fosse rilevante ai fini del decidere.

Prima o poi questo problema dovrà essere affrontato: o dalla Corte di Cassazione in sede nomofilattica, o dalla stessa Corte Costituzionale, questa volta debitamente e puntualmente investita, o forse anche dalla Corte di Giustizia, chiamata a scrutinare la conformità della perdita retroattiva della cittadinanza italiana ed europea anche di coloro che avevano proposto istanza in via amministrativa senza ottenere la fissazione dell’appuntamento, nella cornice di un doveroso esame individuale del caso concreto.

 

[1] Anche tra le due camere di consiglio dell’11.3.2026 e del 9.6.2026 erano intercorsi meno di tre mesi.

[2] Si possono ricordare l’ordinanza n.207/2013, in tema di rapporto di impiego pubblico a tempo determinato; l’ordinanza n. 24/2017 in tema di regime di prescrizione in caso di reati per frodi IVA; l’ordinanza n.117 del 2019, in tema di sanzioni per inottemperanza alle richieste della CONSOB; l’ordinanza n. 182/2020, in tema di estensione a cittadini di Paesi terzi degli assegni di natalità e maternità; le ordinanze n. 216/2021 e n. 217/2021, in tema di mandato d’arresto europeo; l’ordinanza n.29 del 2024, in tema di assegno sociale al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari.

[3] Le questioni erano state proposte dapprima dal Tribunale di Bologna (ordinanza del 26.11.2024), poi dal Tribunale di Roma (ordinanza del 21.3.2025), dal Tribunale di Milano (ordinanza del 3.3.2025) e dal Tribunale di Firenze (ordinanza del 7.3.2025); le ordinanze erano state iscritte rispettivamente al n. 247 del registro ordinanze 2024 e ai numeri 65, 66 e 86 del registro ordinanze 2025, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 4, 16 e 18 dell’anno 2025.

[4] Molto interessanti appaiono gli interventi di R. Calvano, S. Laganà, C. Panzera, E. Grosso nel corso delle rispettive audizioni dinanzi alla I Commissione Affari costituzionali Senato della Repubblica.

[5] Alla presentazione della domanda è equiparata la comunicazione dell’appuntamento con il competente ufficio amministrativo (lettera a‑bis).

[6] Disposizioni che integrano l’art. 4 della legge n. 91 del 1992 con i commi 1‑bis e 1‑ter.

[7] Art. 1, comma 1‑quater, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che integra l’art. 14, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

[8] Art. 1, comma 1‑bis, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che estende il raggio operativo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 91 del 1992; nonché art. 1‑bis, comma 2, del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, che integra l’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

[9] In proposito U. Scotti, La Corte Costituzionale si pronuncia sulla cittadinanza. Osservazioni a prima lettura della Sentenza 142 del 2025, Giustizia insieme, 11.9.2025; A. Lestini, G. Spadaro, Il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e lo “spartiacque” segnato dalla Corte Costituzionale, IUS Famiglie, 23.11.2025; G. Milani, Cittadinanza iure sanguinis: quali limiti alla discrezionalità del legislatore?, Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 4, pag. 1210C; M. Gattuso, Cittadinanza iure sanguinis: brevi note dopo C. Cost. 31/7/25 n. 142, Giustizia insieme, 10.11.2025.

[10] Vedi nota 3.

[11] In generale sull’argomento, alla vigilia delle novità normative del 2025, B. Nascimbene, Cittadinanza: riflessioni su problemi attuali di diritto internazionale ed europeo, Riv. dir. int. priv. proc. 2025,1. Per una severa critica della Novella si legga anche G. Bonato, Il decreto‑legge n. 36 del 28 marzo 2025: la “Grande Perdita” della cittadinanza italiana, Iudicium 15.4.2025; nonché dello stesso Autore, La cittadinanza italiana dopo la Legge n. 74 del 2025: i dubbi di costituzionalità della nuova disciplina, Iudicium, 26.2.2026.

L’argomento è stato ampiamente discusso nel corso dell’incontro di studi P.25067 della Scuola Superiore della Magistratura tenutosi a Napoli dal 22 al 24.9.2025, intitolato “La cittadinanza e le cittadinanze. Spunti di riflessione de iure condito e de iure condendo”. Di grande interesse e di elevato livello scientifico, specie per le variegate opinioni espresse sulla costituzionalità e conformità al diritto UE della nuova normativa prima della pronuncia della Corte Costituzionale, sono le relazioni disponibili nel sito SSM, di S. De Nardi, La cittadinanza nella Costituzione italiana;B. Nascimbene, La cittadinanza nel diritto europeo; S. Soliman, La riforma del 2025. Le ragioni del legislatore. Quadro generale de iure conditoe de iure condendo – questioni di costituzionalità pendenti e novità normative in itinere; A. Giusti, La giurisprudenza di legittimità (con osservazioni preliminari con riferimento al riparto di giurisdizione); C. Correale, Minori stranieri nati in Italia, minori stranieri vissuti in Italia. Minori figli di italiani nati all’estero.; G. Perin, Apolidia e Minori. Il punto di vista dell’avvocato; M. Gattuso, Ius soli e ius sanguinis. Novità normative sopravvenute e in itinere. I nuovi principi. Il legame effettivo. Dubbi di costituzionalità (ricorso al d.l.; perdita mascherata della cittadinanza; proporzionalità del rimedio; minori). Il punto di vista dei giudici di merito.; G. Bonato, I dubbi sulla riforma del 2025. 

[12] Questa suggestiva ed efficace terminologia viene utilizzata nella relazione illustrativa.

[13] Il diritto vivente, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, ha trovato recentissima conferma nella sentenza delle Sezioni Unite n.24045 del 26.7.2026, che (come le sentenze gemelle del 29.7.2026 n.24184 e 24185) al § 5.8, ha affermato «L’operazione ermeneutica che queste Sezioni Unite sono chiamate ad effettuare non può che prendere le mosse dagli approdi – che questo collegio condivide appieno ed a cui intende dare totale continuità – ai quali questo medesimo consesso (cfr. Cass., Sez. U., 25317 e 25318/2022, espressamente richiamate da Corte Cost. 63/2026, par. 8.1) è giunto, in tempi recenti, in materia di cittadinanza, fissando i seguenti principi: «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall’attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva».

[14] A tal proposito la Corte ha espressamente fatto riferimento alle sentenze della Corte di giustizia, 12 febbraio 2026, causa C‑56/25, Petlichev, punto 56; 18 dicembre 2025, causa C‑448/23, Commissione europea, punti 206 e 213; 22 febbraio 2022, causa C430/21, RS, punto 72.

[15] Art.3, comma 2, d.l. 17.2.2017 n.13, come modificato in sede di conversione ad opera all’articolo 1, comma 1, della Legge 13.4.2017 n. 46.

[16] Vedi infra.

[17] Si leggano in proposito le relazioni di C. Correale e G. Perin, citate in nota 10.

[18] «In altri termini, se l’interesse a mantenere un legame effettivo fra i cittadini italiani e il tessuto sociale italiano ha il peso rilevante sopra illustrato, analogo peso occorre riconoscere all’esigenza di applicare retroattivamente le nuove condizioni per l’acquisto della cittadinanza. La finalità perseguita dal decreto in esame sarebbe stata in gran parte vanificata se le disposizioni censurate non si fossero rivolte anche al passato, allo scopo di rimediare agli effetti delle norme previgenti.»

[19] Anche Cass. Sez. Un. n.24045 del 26.7.2026 (e le gemelle 24184 e 24185 del 29.7.2026) ha espressamente coniato un principio di diritto sulla disciplina inter‑temporale, puntualizzando che «la disciplina prevista dall’art. 3‑bis l. 91/1992, introdotto dall’art. 1, d.l. 28 marzo 2025, n. 36 e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2025 n. 74, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore». La data indicata nel principio di diritto (in cui l’orario è rimasto sottinteso) reca una piccola imprecisione perché la disciplina precedente alla riforma è chiaramente applicabile a tutte le domande presentate sino alle 23.59 del 27 marzo, come peraltro spiega chiaramente la motivazione delle sentenze.

[20] M. GATTUSO, Cittadinanza iure sanguinis…, cit.

[21] Corte Giustizia 9.3.1978, in causa C‑106/77.

[22] In dottrina, senza pretesa di esaustività: C. Amalfitano, “Tono costituzionale”: formalmente conciliante, sostanzialmente preoccupante.Brevi riflessioni a partire dalla sentenza costituzionale n. 31/2025, in Rivista del Contenzioso europeo, 7.4.2025; C. Caruso, Granital reloaded o di una «precisazione» nel solco della continuità, in Giustizia Insieme, 19.10.2020; La gerarchia ritrovata. Blocco di costituzionalità e sistema delle fonti nel processo di integrazione europea, in F. Fabrizi, G. Piccirilli (a cura di), Fenomenologia della produzione normativa tra Italia e Unione Europea. Studi sulle fonti del diritto, Torino, Giappichelli, 2025; R.G. Conti, Giudice comune e diritti protetti dalla Carta UE: questo matrimonio s’ha da fare o no?, in Giustizia Insieme, 4.3.2019; CEDU e Carta UE dei diritti fondamentali, tra contenuti affini e ambiti di applicazione divergenti, in Consulta online, 2020; P. De Pasquale, Il primato del diritto dell’Unione europea tra giudice comune e Corte costituzionale, in Unione europea e Diritti, 2025, n. 2; C. Favilli, La possibile convivenza tra disapplicazione e questione di legittimità costituzionale dopo la sentenza n. 15 del 2024 del giudice delle leggi, Rivista del Contezioso Europeo, 23.4.2024; D. Gallo, L’effetto diretto e il nodo (di quel che rimane) della dottrina della doppia pregiudizialità, in Rivista del Contenzioso europeo, 31 marzo 2025; F. Ferraro, Il ‘tono costituzionale’ della Corte costituzionale italiana, Eurojus, 2024, n. 4; R. Mastroianni, La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell’articolo 11 della Costituzione, in Quaderni AISDUE, 2025, n. 1; C. Pinelli, Il rinvio pregiudiziale nel quadro della giurisprudenza costituzionale sul trattamento di leggi confliggenti col diritto UE direttamente applicabile, in Giustizia Insieme, 9.6.2025; G. Pitruzzella, L’interpretazione conforme e i limiti alla discrezionalità del giudice nell’interpretazione della legge, in Federalismi, gennaio 2021; L.S. Rossi, Il nuovo corso della Corte costituzionale italiana sui rapporti con l’ordinamento dell’Unione europea, in Federalismi.it, 2025, n. 14; A. Ruggeri, I confini mobili tra tecniche interpretative e tecniche decisorie, con specifico riguardo ai rapporti tra diritto eurounitario e diritto, in Consulta online, 23.6.2025; Verso l’obbligatorietà del sindacato accentrato sulle questioni di “eurounitarietà‑costituzionalità” in materia penale? (A prima lettura di Corte cost. n. 7 del 2025), in Consulta online, 10 febbraio 2025; Rapporti tra diritto interno e diritto eurounitario, dal punto di vista della teoria della Costituzione, e tecniche retorico‑argomentative nella recente giurisprudenza costituzionale, in dirittifondamentali.it, 2025, n. 1. Rapporti tra il diritto dell’Unione europea e il diritto interno (valori fondamentali e tecniche di risoluzione delle antinomie), Napoli, 2025; B. SBORO, Sindacato accentrato e doppia pregiudiziale di «impatto sistemico» dal «tono costituzionale». Note a margine di Corte cost., sent. n. 181/2024, in Rivista del Contenzioso europeo, 21 febbraio 2025.

[23] Per una accurata e completa disamina della giurisprudenza costituzionale recente improntata a questo principio, si veda C. Gentile, Il tono costituzionale nella giurisprudenza della Consulta, 6.11.2025, Consulta on line, fasc.3.

[24] Corte di Giustizia, 17.9.1997, in causa C‑54/96, Dorsch.

[25] «Organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno».

[26] A favore dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, F. Spitaleri, Facoltà e obbligo del rinvio pregiudiziale, in F. Ferraro, C. Iannone (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, Giappichelli, 2024, p. 127 ss.; M. Condinanzi, I giudici italiani “avverso le cui decisioni non possa porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno” e il rinvio pregiudiziale, in DUE, 2010, p. 302. Contro L. Fumagalli, Commento dell’art. 267 TFUE, in F. Pocar, M. C. Baruffi (a cura di), Commentario breve ai trattati dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2014, p. 1327.

[27] Cfr art. 23, comma 2, legge costituzionale 11.3.1953 n.87: il giudice remittente deve affermare che il giudizio a lui devoluto non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale

[28] Per una completa e accuratissima illustrazione si legga R.G. Conti, Tono costituzionale e certezza del diritto: in memoria dell’interpretazione conforme al diritto UE, Rivista del Contenzioso Europeo, 4.9.2025.

[29] Corte Giustizia, 27.6.1991, causa C‑348/89, Mecanarte; cfr altresì Corte Giustizia, 22.6.2010, cause riunite C‑188/10 e C‑189/10, Melki e Abdeli.

[30] Corte Giustizia, 20.12.2017, causa C‑322/16, Global Starmet.

[31] Corte Giustizia, 15.1.2013, causa C‑416‑10, Krizan.

[32] Corte Giustizia,.11.9.2014, causa C.112/13, A c. B.

[33] Corte Giustizia, 12.2.2026, in causa C‑56/25, Petlichev.

[34] In dottrina F. Liguori, Brevi considerazioni in merito alla sentenza della Terza Sezione della Corte di giustizia, del 12 febbraio 2026, in causa C‑56/25 Petlichev, Eurojus, 1, 2026; R. Cosio, La sentenza Petlichev della Corte di giustizia: un’occasione per riflettere sui pilastri dell’ordinamento dell’Unione europea, Ius, 27.3.2026.

[35] F. Liguori, op.cit.

[36] Corte Giustizia, 6.10.1982, C‑283/81.

[37] Ovviamente non applicabile ai Giudici della Corte Costituzionale: art.5 legge cost.11.3.1953 n.87 e art.1 l. 13.4.1988 n.117.

[38] Corte Giustizia, 6.10.2021, in causa C‑561/19, Consorzio; 15.10.2024, in causa C‑144/23, Kubera.

[39] Corte Giustizia 24.3.2026 in causa C‑767/23. Remling.

[40] In dottrina sull’argomento R. Cosio, La sentenza Remling: l’obbligo di motivazione del giudice di ultima istanza che decide di non sollevare una questione pregiudiziale avanti la Corte di giustizia, Ius 17 aprile 2026; M. Previatello, La portata della motivazione in caso di deroga all’obbligo di rinvio pregiudiziale: nota all’ordinanza di rinvio nella causa C‑767/23, Rivista del contenzioso europeo, 27 gennaio 2025; I. Taccani, Il dovere di motivazione in caso di deroga all’obbligo di rinvio pregiudiziale: le conclusioni dell’avvocata generale Capeta nel caso Remling, Rivista del contenzioso europeo, Fasc. n. 3/2025; M.T. Stile, Il rinvio pregiudiziale delle alte corti alla corte di giustizia. il problema del c.d. “atto chiaro, Ius 24.9.2022; L. Daniele, Si può “migliorare” CILFIT? Sulla sentenza Consorzio Italian Management., Eurojus, fascicolo n. 2/2022; C. Schepisi, Il tormentato rapporto tra il Consiglio di Stato e la Corte di giustizia e la revocazione per contrasto con il diritto dell’Unione, LDE, n. 3/2022; G. Martinico – L. Pierdominici, Rivedere Cilfit? Riflessioni giuscomparatistiche sulle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Consorzio italian management, Giustizia insieme, 17 giugno 2021; M. Lipari, L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 2021, C‑561/19: i criteri Cilfit e le preclusioni processuali., Giustamm.it, 14 Dicembre 2021; G. Tulumello, Il rinvio pregiudiziale fra mito e realtà (brevi note a primissima lettura della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E., Grande Sezione, 6 ottobre 2021 in causa C‑561/19, Consorzio Italian management – Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana, in Giustizia Amministrativa.it, 2021.

[41] Qualche dubbio permane anche dopo la sentenza Petlichev, che pur esprime solo obiter questo principio, poiché il caso concreto riguardava le norme del diritto processuale bulgaro, che impongono al giudice del merito, in caso di contestuali dubbi di conformità al diritto europeo e alla Costituzione bulgara, di adire preventivamente la Corte di Giustizia, a pena di irricevibilità della denuncia di incostituzionalità alla Corte Costituzionale.

[42] Corte Giustizia, 18.12.2025, causa C‑448/23, Commissione europea.

[43] Vale a dire: l’esame individuale non è necessario se il diritto di cittadinanza, pur sussistente secondo la legge nazionale, oggetto di caducazione retroattiva non è già stato accertato e non ha dato luogo al concreto esercizio di diritti.

[44] B. Nascimbene, La cittadinanza nel diritto europeo, Giustizia insieme, 13.11.2025. Questo testo riproduce, con alcune modifiche e integrazioni, la sopra citata relazione tenuta il 22.9.2025 in occasione del corso della Scuola Superiore della Magistratura “La cittadinanza e le cittadinanze. Spunti di riflessione de iure condito e de iure condendo”.

[45] Corte Giustizia, 25.4.2024, cause riunite da C‑684/22 a C‑686/22, Stadt Duisburg,

[46] Corte Giustizia, 2.3.2010, causa C‑135/08, Rottmann.

[47] Corte Giustizia, 18.1.2022, causa C‑118/20, Wiener Landesregierung.

[48] Corte Giustizia, 12.3.2019, causa C‑221/17, Tjebbes.

[49] Corte Giustizia, 5.9.2023, causa C‑689/21, Udlændinge‑og Integrationsministeriet,

[50] Cfr, per analoga soluzione, l’art.7, comma 2, del d.l. 10.3.2023 n.20 (cosiddetto «decreto Cutro»), convertito con modificazioni dalla legge 5.5.2023 n.50.

[52] Cfr. in proposito e anche per gli ampi riferimenti giurisprudenziali di merito, A. Baraldi, La giurisprudenza di merito: gli orientamenti e i problemi organizzativi delle sezioni specializzate, relazione all’incontro di studi P.25067 della Scuola Superiore della Magistratura tenutosi a Napoli dal 22 al 24.9.2025, intitolato “La cittadinanza e le cittadinanze. Spunti di riflessione de iure condito e de iure condendo”.

[53] Cfr A. Baraldi, op.cit.