ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Su separazione delle carriere e dinamiche del potere

18 marzo 2026
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ABSTRACT

1. Introduzione

Parlare di modelli processuali e pubblica accusa, oggi, non è facile.

Su questo argomento si è detto tutto quello che si poteva dire.

E d’altronde, non credo che l’escogitazione di un nuovo argomento in pro o contro la legge di Riforma possa aggiungere qualcosa che muti il quadro che si è venuto definendo.

Mi è sembrato, perciò, miglior partito quello di interrogare questa Riforma in un altro modo e di riflettervi su con categorie un po’ diverse.

Mi è sembrato che una via per far questo sia quella di proporsi tre domande:

  1. di cosa questa riforma non tratta?
  2. di cosa in realtà essa tratta?
  3. in che quadro è da valutare ciò di cui in realtà essa tratta?

E mi è anche sembrato che su questi interrogativi, forse, può essere utile riflettere inforcando un occhiale un po’ diverso. 

2. Di cosa non tratta

 Le questioni che si dice abbiano spinto a questa Riforma mi sembra siano tre e afferiscono tutte alla questione della terzietà del giudice.

La prima questione è quella della contiguità, ossia dell’influenza che l’appartenenza alla medesima "carriera" di pm e giudici eserciterebbe sull’autonomia di giudizio di questi ultimi.

Che l’imparzialità di chi giudica sia una cosa che attiene alla stessa idea di giustizia è scontato.

Ma il punto è che questo rischio è trascurabile e che, semmai, proviene da direzioni diverse, di cui la Riforma non si occupa.

La medesima contiguità si dà, e in misura forse più accentuata, tra giudici di tribunale e giudici di appello, che sono chiamati a confermarne o a smentirne le conclusioni. E il rischio, qui, è ben più grave, perché si tratta non di un’accusa che deve subire il vaglio del dibattimento e il controllo dell’impugnazione, ma di una decisione che esaurisce il merito del giudizio.

E allora? separiamo i giudici di Tribunale dai giudici d’appello e costruiamo altrettanti distinti Csm?

Nessuno ha mai pensato una cosa del genere, perché la semplice colleganza e la stessa frequentazione non sono un motivo sufficiente per indurre un giudice a rinunciare alla propria onestà e alla propria professionalità.

Chi pensa diversamente immagina uno scambio in termini di agevolazioni della carriera. Ma la progressione in carriera dei magistrati è automatica. Uno scambio, perciò, potrebbe ipotizzarsi solo per quei magistrati che ambiscano a ruoli dirigenziali. Ma i magistrati sono circa 10.000, mentre quelli che nutrono simili ambizioni non superano qualche centinaio e quelli che sono in grado di facilitarle sono ancora di meno. E fra questi non tutti – si può immaginare – sono disposti ad un simile baratto. Le probabilità che una simile congiuntura si dia sono, perciò, irrisorie.

Ma se questo vale per i giudici di tribunale e di appello non può non valere anche per i rapporti tra giudici e pm.

Il rischio di indebite influenze esiste ma non viene da questo lato.

In sociologia si dice che quello di oggi è il tempo della "società di relazione" (o del Crony Capitalism), ossia il tempo di una società dove il successo dipende da relazioni personali, da vicinanze con la politica, la finanza, la pubblica amministrazione e, in genere, con chi detiene un qualche potere.

È, perciò, dal potere che bisogna proteggere l’imparzialità del giudizio.

Ma di questo rischio la Riforma non si occupa. Anzi lo aggrava, perché, indebolendo la funzione giudicante, ne indebolisce lo spirito di corpo, quello sano, e la rende più esposta al potere.

La questione dell’influenza dei pm sui giudici è, allora, solo un falso problema, semplicemente perché questo rischio secondo i parametri dell’ordinamento è assolutamente trascurabile: il darsi del tu di un giudice e di un pm può dare fastidio, ma, di per sé, non costituisce un problema.

La seconda questione è quella delle distorsioni provocate dall’invadenza delle correnti.

Quest’invadenza non si può negare che spesso ci sia, e talvolta si mostra abbastanza perniciosa. Ma riguarda soltanto la designazione delle cariche dirigenziali e non è risolta né dalla duplicazione dei Csm e neanche dal sorteggio.

Qualche considerazione sociologica lo spiega bene: il sorteggiato non viene dal nulla e deve pur tornare da qualche parte.

Allo stato, iscritto alla ANM è circa l’80/90% dei magistrati. Solo una frazione assolutamente modesta di questo 80/90% nutre aspirazioni dirigenziali, sicché si può ben presumere che la Riforma non ridurrà le adesioni.

Si può immaginare, allora, che i sorteggiati apparterranno pressoché tutti alla Anm e, almeno in parte, a qualcuna delle sue correnti ed è, perciò, legittimo presumere che essi opereranno in un qualche concerto, preventivo o successivo, con l’Associazione, ed eventualmente con le correnti cui aderiscono.

Si oppone che, però, questo concerto sarà svigorito dall’assenza del vincolo del mandato elettivo.

Ma, a conclusione del mandato, ogni sorteggiato tornerà in un ambiente ove continua ad esser presente e ad operare l’Associazione. Un ambiente che, probabilmente, non lo riaccoglierà – e non proprio a torto – con molta riconoscenza per l’opera svolta se, espletandola, avesse immotivatamente rifiutato ogni confronto e/o avesse preso le sue decisioni in modo del tutto personalistico e/o arbitrario.

Il sorteggio, al più, può fare solo questa differenza, che accada che i sorteggiati appartengano ad una sola corrente (o ad una parte soltanto delle correnti) e che, perciò, invece della spartizione proporzionale, cui talvolta si è assistito, ci si ritrovi con una corrente (o le poche correnti rappresentate) che fa man passa di tutte le cariche. E questo non sembra certo un guadagno.

Piuttosto, ad una questione siffatta si potrebbe pensare di porre rimedio rendendo più stringenti e specifici i requisiti di accesso alle candidature.

La Riforma di questo non si occupa. E poiché si deve presumere che chi la ha confezionata non sia sciocco, allora si deve pensare che anche questo non rientri fra gli obbiettivi che essa intende realmente perseguire.

La terza questione è quella dell’anomalia rispetto al modello processuale: il passaggio dal modello inquisitorio a quello accusatorio – si dice – modifica radicalmente la postura dell’accusa, equiparandola a quella del difensore dell’indagato/imputato, sicché la separazione delle carriere costituirebbe semplicemente il necessario compimento del modello triadico introdotto dalla riforma Vassalli.

La distinzione tra aspetti ordinamentali e aspetti funzionali (sottolineata dal procuratore Tomaso Epidendio in una raccolta di saggi di alcuni mesi addietro) dà la giusta prospettiva in cui considerare questa questione.

L’equiparazione dei poteri processuali di accusa e difesa è un conto, è una cosa sacrosanta e, se già non si desse, andrebbe completata.

Ma questo problema attiene all’aspetto funzionale, e cioè alla determinazione dei poteri processuali attribuiti all’accusa.

Cosa del tutto diversa è, invece, l’aspetto ordinamentale, ossia la collocazione che al pm si dà nell’organizzazione istituzionale della funzione giudiziaria.

Questo lo avevano ben chiaro i Costituenti, che su questo problema si confrontarono in assemblea, e in modo piuttosto vivace. Ma la circostanza che l’Assemblea, nonostante la piena consapevolezza della diversità di queste due figure, decise di mantenere i pm entro l’unica carriera dei magistrati e di organizzarli nel medesimo Csm dei giudici aveva un senso molto preciso.

Checché se ne dica, giuridicamente la posizione della pubblica accusa non è affatto sovrapponibile a quella della difesa.

Funzione dell’avvocato difensore è quella di fare tutto ciò che la legge gli consente per ottenere il proscioglimento dell’imputato.

Diversa è, invece, la posizione dell’accusa, che non a caso è qualificata come pubblica: il pm difende lo Stato o la società. Ma l’interesse dello Stato o della società è asimmetrico rispetto a quello della difesa, non è l’opposto interesse alla condanna dell’imputato, bensì l’interesse a rilevare la configurabilità di un reato e ad individuarne il reale autore, ossia è un interesse vincolato al perseguimento della verità (possibile).

In questo senso, che è cruciale, la postura istituzionale del pm è più vicina a quella del giudice che a quella dell’avvocato difensore.

A questo allude l’espressione, un po’ pomposa, che vuole il pm educato alla cultura della giurisdizione: allude al fatto che suo compito non è quello di trovare un imputato, bensì quello di interrogarsi sulla configurabilità di un reato e di porsi alla ricerca di chi ne possa essere realmente l’autore: forse non sarà sempre così, ma questa non è affatto una buona ragione perché si sancisca che così non sia.

E questo, per l’appunto, è quel che sta dietro la scelta dei Costituenti.

La circostanza che non sia così in molti altri ordinamenti non significa un bel niente: la domanda non è cosa di solito accade ma cosa sia meglio che accada. Ridurre l’accusa alla medesima logica della difesa non è, di certo, un guadagno.

Ma tutto questo significa due cose precise: che non c’è alcuna necessità logica che alla differenza di funzioni segua la separazione della carriera dei pm e la loro organizzazione in un Csm distinto e che la Riforma non ha come suo fine la parità processuale di accusa e difesa e la preservazione del sistema triadico, per il quale, giustamente, ha optato la riforma Vassalli.

Dunque, la Riforma è eccentrica rispetto alle questioni che con essa si dice di volere affrontare: o perché queste questioni non ci sono o perché non ne cambia i termini o perché suppone un nesso logico che non si dà.

3. Di cosa, allora, in realtà tratta la Riforma

Ma se la Riforma non persegue gli obbiettivi che chi l’ha predisposta dichiaratamente le attribuisce, allora la domanda è: di cosa, in realtà, essa tratta?

La Riforma, perciò, serve a far altro.

Questo altro consiste in due operazioni:

  1. la scomposizione del Csm in due organi distinti, la cui composizione è affidata al sorteggio invece che al metodo elettivo di prima.
  2. la scorporazione da entrambi i nuovi Csm delle funzioni disciplinari e la loro attribuzione ad un terzo organo, l’Alta Corte disciplinare.

L’effetto di queste due operazioni è duplice e può essere così rappresentato:

  1. la scomposizione produce l’isolamento della magistratura requirente dalla magistratura giudicante con cui prima faceva corpo;
  2. scomposizione e sottrazione producono insieme l’indebolimento dell’organo che le subisce, il vecchio Csm unitario, e, quindi, della componente di cui soltanto rimane espressione, e cioè della magistratura giudicante.

Entrambi questi effetti costituiscono già i punti cruciali sui quali si sta sviluppando il dibattito di questi giorni (come si evince, ad es., dalle lucide e brillanti interviste di recente concesse dalla giudice Livia Albano al Corriere e a Fanpage). Può essere, allora, utile riflettere ancora su quel che comportano, già di per loro, questi effetti di isolamento e indebolimento.

La conseguenza dell’isolamento della magistratura requirente è il suo inevitabile riposizionamento.

Che questo sia ciò che probabilmente accadrà è abbastanza intuitivo. Ma per capire ancor di più perché e come possa accadere occorre guardare alle dinamiche del potere e dei sistemi in cui esso si articola.

Già M. Weber aveva spiegato che il potere implica sempre un rischio e che la necessità di fronteggiarlo lo costringe a strategie di arginamento, che richiedono alleanze e conseguenti subordinazioni funzionali.

Il monopolio dell’azione penale conferisce un potere.

L’esercizio dell’azione penale mette alla prova questo potere e lo espone a rischi: suppone una decisione, e dunque una scelta, e, quindi, espone al rischio del suo fallimento e del dissenso sociale che ne consegue.

Per fronteggiare questi rischi la funzione requirente deve poter esibire una legittimazione, ossia un mantello che la giustifichi e la sostenga.

Per la magistratura requirente questa legittimazione, che consiste, essenzialmente, nel riconoscimento della sua "autorità" ad opera dei poteri che con essa interagiscono, può venire solo da due direzioni.

La funzione requirente esibisce una strutturale ambiguità: quella di poter essere intesa tanto come "braccio armato" dell’ordine pubblico che come "ausilio della giustizia", come mezzo/veicolo con cui i fatti della vita sono portati al suo giudizio. Il riconoscimento necessario a legittimarla, ossia il mantello che la protegge, può, perciò, venire solo da una di queste due direzioni.

L’unificazione, che i Costituenti dopo un serrato dibattito avevano operato, della funzione requirente alla funzione giudicante in un solo ordine e nel medesimo Csm era rivolta proprio a questo: a costruire la legittimazione dell’accusa attorno all’idea del "render giustizia".

L’isolamento della magistratura requirente dalla magistratura giudicante fa venir meno questa legittimazione. E poiché una legittimazione è comunque necessaria, questo, alla fine, inevitabilmente la indurrà a riposizionarsi sotto l’unico altro mantello al quale può avere accesso, e cioè sotto il mantello dell’esecutivo.

È quel che avviene necessariamente quando qualche malanno impedisce il buon funzionamento di una gamba: senza che ci se ne accorga il peso del corpo prende a poggiare di più sull’altra gamba.

Ma la legittimazione non è un mero orpello, né un’apparenza rivolta solo verso l’esterno, verso l’opinione pubblica. Rientra in una strategia che implica alleanze e che, per questo, produce vincoli.

Questi vincoli non necessariamente consistono in norme che istituiscono rapporti gerarchici.

Il potere è sempre sistemico, e cioè si dà sempre in un quadro ove si danno altri poteri, con i quali, inevitabilmente, intervengono comunicazioni.

Queste comunicazioni possono svilupparsi entro canali formali, ossia disciplinati dalla legge. Ma, per lo più, sono costituite da quelle che sono dette influenze invisibili (a volte addirittura non intenzionali): fra le quali – per intendersi – si possono annoverare quelle che i costituzionalisti ascrivono al "dovere di leale collaborazione".

La struttura stessa delle relazioni e delle comunicazioni determina il verso e il segno di queste influenze.

La funzione requirente, privata della legittimazione che le veniva dall’unità del "render giustizia", non può che ricostituirla attorno alla "custodia dell’ordine pubblico", il riconoscimento della quale può venire solo dall’esecutivo. Ma il riconoscimento non è mai gratuito, fa contrarre un debito verso chi lo elargisce e produce, perciò, una disponibilità di chi lo riceve verso le influenze di chi lo elargisce.

Molti prevedono che la Riforma costituisca solo l’inizio e che ad essa seguirà un secondo tempo nel quale nuove leggi porteranno a termine il vecchio disegno di subordinazione dell’accusa all’esecutivo.

È verosimile che questo accada. E già se ne vedono, forse, le avvisaglie nell’annuncio di un prossimo intervento legislativo che riporti la polizia giudiziaria sotto il controllo dell’esecutivo.

Ma il ragionamento che si è fatto mostra che un secondo tempo legislativo non è necessario: questo processo, alla lunga, si potrà compiere ugualmente in forza della logica oggettiva che presiede al funzionamento del potere e delle relazioni sistemiche nelle quali si dà il suo esercizio.

Dunque, l’isolamento della funzione requirente, inevitabilmente, la espone alle influenze dell’esecutivo: questa è un’oggettività che si dà al di là dei propositi dei poteri che vi sono coinvolti.

Qualcuno potrà obiettare che quest’esito si potrebbe scongiurare se la magistratura requirente provasse a costruire la propria legittimazione sullo scudo giuridico dell’obbligatorietà dell’azione penale. Ma lo scudo giuridico è una cosa del tutto diversa dalla legittimazione: l’obbligatorietà dell’azione penale garantisce la legittimità, mentre la legittimazione attiene al rapporto con gli altri poteri ed al loro riconoscimento. Puntando – come di certo farà – sull’obbligatorietà dell’azione penale, la magistratura requirente si costituirà in potere autonomo, il quale, proprio per questo, necessiterà del riconoscimento degli altri poteri.

In questo quadro, l’obbligatorietà dell’azione penale è, piuttosto, l’oggetto delle influenze che gli altri poteri proveranno a esercitare su chi la promuove: verosimilmente, perciò, l’effetto della Riforma finirà per coinvolgere il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, che è figlio del principio di eguaglianza.

Queste influenze potrebbero anche giungere fino ai tentativi di condizionare in casi concreti l’avvio dell’azione penale e il tipo di reato da contestare: e se ne è già intravista qualche avvisaglia.

Ma il condizionamento potrà darsi in generale sul piano sistemico.

Tutti sanno che non è possibile far seguire istruttorie a tutte le notizie di reato che pervengono alle procure.

La politica, ripetutamente, ha manifestato l’intenzione di apprestare direttive in ordine alle priorità nell’esercizio dell’azione penale. Ma i dispositivi sistemici, che si sono illustrati, mostrano che quest’obbiettivo potrà realizzarsi di fatto, anche senza un intervento formale.

Che la scelta dei reati da perseguire sia, alla fine, politicamente decisa può sembrare abbastanza ragionevole. Ma può anche prestarsi a determinazioni "di parte". La pericolosità delle quali si apprezza quando si pensi che esse finiscono per azzerare l’obbligatorietà dell’azione penale, e, di conseguenza, per sospendere il vigore di interi pezzi del diritto penale. Una messa in opera dell’obbligatorietà orizzontale e diffusa, quindi, si mostra, alla fine, una garanzia migliore del principio di eguaglianza di quanto lo possa essere una direttiva confezionata esclusivamente da una maggioranza parlamentare. Forse, solo così ci si potrà ancora dire che – con le parole che Bertold Brecht mette in bocca al mugnaio Arnold – «ci sarà pure un giudice a Berlino».

Con un metro analogo va considerato l’indebolimento della funzione giurisdizionale, che consegue a questa Riforma e al peso ridotto che il Csm dei giudici per essa rivestirà, e l’autocontenimento, che le si prospetta.

Questo indebolimento procede da due circostanze.

La prima circostanza è che la funzione requirente costituisce l’occhiale con il quale la funzione giudicante vede il mondo: al suo giudizio vengono solo le ipotesi di reato e gli imputati per i quali i pm hanno deciso di esercitare l’azione penale.

Pertanto il condizionamento della funzione requirente condiziona nella stessa misura la funzione giudicante: il suo generale "render giustizia" ne risulterà inevitabilmente parzializzato, e comunque ridotto.

La seconda circostanza è che la funzione giudicante è esposta a rischio molto più di quanto non lo sia la funzione requirente: in fondo, quando un pm indaga ancora non si sa come va a finire, ma quando un giudice decide sul suo provvedimento si possono scatenare delusioni e conseguenti reazioni che nella fase delle indagini erano rimaste più o meno sopite.

Dunque, anche la funzione giudicante abbisogna, in eguale o maggiore misura, di legittimazione.

Questa legittimazione, nel disegno dei costituenti, veniva dall’unità di tutte le funzioni giudiziarie nel segno del "render giustizia", e dunque dalla forza che questa unità conferiva al vecchio Csm.

Verso le crisi di legittimazione la funzione giudicante poteva resistere con un organo forte: il vecchio Csm, attraverso le "pratiche a tutela" e la formulazione di "pareri sui disegni di legge" e soprattutto per via dell’autorevolezza che gli veniva dal rappresentare l’intero arco delle funzioni giudiziarie, poteva sperare di fronteggiare le minacce al principio costituzionale di indipendenza della magistratura.

Un Csm ridotto a metà e privato della funzione disciplinare, evidentemente, possiede un peso parimenti ridotto ed offre, perciò, un sostegno nella stessa misura diminuito.

Ma il principio costituzionale di indipendenza fa sì che, su un’aperta strategia di riposizionamento, prevalga qui, alla fine, la strategia dell’autocontenimento.

Quest’altra strategia mira a ridurre le "irritazioni" che il sistema-giustizia può indurre negli altri sistemi del potere, così da contenere il rischio di crisi di legittimazione: meno sono le decisioni "urticanti" minori sono le probabilità che si diano ragioni di delegittimazione del sistema-giustizia: alla fine, basta solo un po’ di parsimonia e benevolenza.

Si dirà che così si può accrescere il tasso di prevedibilità delle decisioni e, quindi, la certezza del diritto. Ma il punto è che le capacità di reazione e l’accesso ai mass media, che è necessario per darvi seguito, non sono eguali per tutti: sono massime per quanti albergano nei luoghi del potere e inesistenti per il cittadino comune. Cosi può avvenire che la strategia di autocontenimento finisca, per via di inerzia, per operare in modo differenziato: una giustizia debole con i forti e forte con i deboli.

L’alternativa a tutto questo è la resistenza della magistratura e una lotta senza quartiere per la legittimazione: è quel che sta già avvenendo, ma in condizioni di isolamento dei pm e di indebolimento dei giudici non si può sapere quanto questa resistenza possa durare.

4. In che quadro si capisce e con che metro si valuta la Riforma

La Riforma, dunque, concerne innanzitutto il rapporto tra la funzione giudiziaria e gli altri poteri della società, pubblici e privati.

I riassetti di questi poteri, che i mutamenti di questi ultimi decenni hanno generato, ne hanno aggregato le ragioni in capo all’esecutivo, sicché il conflitto, su cui la Riforma interviene, corre primariamente tra magistratura e politica: non a caso, la Riforma è stata varata dal governo ed è da esso sostenuta con l’esigenza di "porre rimedio all’intollerabile invadenza della magistratura" e di "apprestare un custos che custodisca i custodes".

Questo ne chiarisce la ragione: l’immunità della politica e del suo personale dal controllo di legalità cui presiede la funzione giudiziaria.

Piaccia o no, questo è il punto, di questo ne va e su questo si vota.

Ma se questa Riforma interviene in un conflitto tra poteri, il piano su cui essa va valutata è quello della divisione dei poteri e dello Stato di diritto che la mette in forma.

Questo è stato detto, e nel migliore dei modi.

Ma, forse, qualcosa su questo piano si può ancora aggiungere.

Questa Riforma si muove nella direzione dell’accentramento dei poteri. Ma questo accentramento si dà dentro una tendenza che è in atto da tempo, dentro un vento che soffia verso un nuovo paradigma del potere.

Questo vento, sospinto dalla spinta espansionistica che ciascun sistema della società coltiva al suo interno, ha già insediato il primato dell’economia nel governo delle collettività.

E da lì si è esteso ed ha preso ad insidiare la stessa divisione dei poteri che la forma dello Stato di diritto garantisce.

Questa deriva verso l’accentramento si è sviluppata sotto l’insegna della governabilità: un’economia ormai globalizzata e la società complessa che ne è seguita necessitano – si dice – di decisioni rapide e altamente specializzate, le quali richiedono una centralizzazione del potere che deve assumerle e darvi attuazione.

Nel nome della governabilità, gli esecutivi si sono venuti appropriando del potere di fare le leggi, soppiantando l’antica centralità dei parlamenti.

E adesso è la volta del potere giudiziario: nel nome della governabilità, gli esecutivi provano ad estendere la loro influenza sulla magistratura.

Dunque, questa concentrazione del potere mina lo Stato di diritto. Ma lo Stato di diritto non è che la forma della democrazia. E, perciò, concorrendo a quest’esito, questa Riforma sta dentro un quadro nel quale è in gioco la democrazia. Ma la democrazia, a sua volta, – ed è questo, alla fine, il punto decisivo – mette in forma tutte le interazioni tra i poteri, pubblici e privati, che operano in una società.

È in questo quadro che si prospetta un nuovo paradigma del potere, quello che nella sociologia americana è detto del The Winner takes it all.

Un paradigma del potere, però, ha una proiezione generale, investe tutta la società.

Tutti i diritti, che ciascuno esercita come individuo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità spirituale e materiale, si confrontano con il potere, sia pubblico che privato.

Ma il potere è un mezzo di comunicazione il cui simbolo è il comando e il comando si dà in una relazione dove c’è qualcuno che lo manifesta e un altro che vi soggiace. Il cambiamento del paradigma del potere, perciò, non concerne solo il vertice della società ma investe tutte le relazioni ove si dia un tal tipo di comunicazione.

Tutti i diritti, privati e pubblici, individuali e collettivi, rischiano, perciò, di essere coinvolti in questo processo che mira alla perentorietà del potere, della sua “fisica eloquenza”, sia che indossi le vesti del ministro o del funzionario pubblico, sia che indossi le vesti delle multinazionali della AI e dei Big Data, del capo-ufficio o del datore di lavoro.

Per questo, ciò di cui si tratta nella questione di questa Riforma, dandosi in un quadro che investe la divisione dei poteri e lo stesso paradigma del potere, riguarda tutti in tutte le relazioni ove si dia una comunicazione a mezzo del potere.

Ma proprio per questo di questa Riforma non si può trattare – come molti si affannano, più o meno ingenuamente, a ripetere – su di un piano meramente tecnico: il senso che reca è un senso innanzitutto politico e per questo di essa si ha da discutere in termini politici, anzi in quei termini che coinvolgono quella che i filosofi chiamano "grande politica".

Su questo piano, perciò, questa Riforma va considerata e valutata: la democrazia e l’autonomia della magistratura, che ne è un pezzo importante, hanno costi, a volte anche elevati, ma il loro deperimento costa di più, e si paga in libertà e diritti.

Testo rielaborato dell’intervento tenuto dall’Autore al Convegno “Modelli processuali e pubblica accusa. Una separazione delle carriere?” che si è tenuto presso il Palazzo di Giustizia di Brescia il 20 febbraio 2026.

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