ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte

12 marzo 2026
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ABSTRACT

Il referendum costituzionale del 22–23 marzo 2026 riguarda la legge costituzionale, cd. “legge Nordio”, che interviene su sette articoli della Costituzione relativi alla magistratura e al Consiglio Superiore della Magistratura (Csm).

 

La Legge Nordio non è in vigore.

Se prevale il NO, la legge Nordio è respinta: resta intatta la Costituzione del 1948.

Se prevale il SÌ, la Legge Nordio è approvata: cambia profondamente la Costituzione del 1948.

 

Non è previsto il quorum. Il referendum è valido qualunque sia l’affluenza al voto.

 

1. Qual è l’oggetto del referendum?

Il referendum riguarda l’indipendenza della magistratura e, di conseguenza, l’equilibrio dei poteri dello Stato.

La Costituzione garantisce ai cittadini giudici e pm indipendenti attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm).

La legge Nordio interviene esclusivamente sul Csm (è sufficiente leggerne il testo per verificarlo): modificandone struttura, composizione e le funzioni, incide direttamente sull’indipendenza della magistratura.

La legge Nordio – come ha dichiarato chi l’ha proposta – serve a garantire al Governo di turno il primato sulla magistratura e quindi a cambiare l’equilibrio dei poteri raggiunto con la Costituzione del 1948:

  • “Votate SÌ così ci togliamo di mezzo la magistratura” (Giusi Bartolozzi, Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, marzo 2026)
  • La legge “Fa recuperare alla politica il suo primato costituzionale… Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo”. (Intervista al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, Corriere della Sera, 3.11.2025).
  • “Trovo abbastanza ingenuo l’atteggiamento dell’opposizione […] e poiché è presumibile che prima o poi l’onere del Governo spetti a loro, è abbastanza singolare che per raccattare qualche consenso oggi compromettano la loro libertà di azione domani” (Libro del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, Per una nuova giustizia, gennaio 2026).
  • “La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti, entrambe in discussione al Senato… rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo, sostenuta dal Parlamento” (Dichiarazione ufficiale della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, 29.10.2025)
  • “Occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia e magistratura”, (Dichiarazione della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, 9.1.2026);

2. La Legge Nordio migliorerà la giustizia per i cittadini?

No. Non affronta i problemi concreti della giustizia come la durata dei processi o la carenza di organico[1].

Al contrario, prevede tre nuovi organi (due Csm distinti e una Corte disciplinare) con un costo stimato in oltre 100 milioni di euro annui[2], sottraendo le risorse necessarie per incrementare il personale.

La Legge Nordio quindi moltiplica solo gli organi di potere, non le risorse per la giustizia[3].

Il cittadino ha bisogno di avere un processo che duri il meno possibile e di un giudice che dedichi al suo caso il maggior tempo possibile. Al pari del paziente che pretende di avere una visita medica nei tempi giusti e un medico che dedichi al suo problema il tempo che serve.

Queste condizioni ad oggi non sono garantite sul tutto il territorio italiano perché ci sono pochi magistrati per molte cause. Nel corso del 2025 erano pendenti 3 milioni di cause civili e 1 milione di cause penali. In Italia ci sono la metà dei giudici (12) rispetto alla mediana europea (21,5) e un numero di cause (330) pari al doppio della media europea (164) (i pm italiani sono ¼ della mediana europea e gestiscono un numero di fascicoli 6 volte superiore)[4].

Nella giustizia oggi ci sono 12.000 precari.

 

“Ma chi ha detto che questa riforma deve incidere sui tempi e sull’efficienza della giustizia? Un ignorante può pensare una cosa del genere” (Sen. Avv. Giulia Bongiorno, Presidente Commissione Giustizia).

3. A chi giova una magistratura indipendente?

Alle cittadine e ai cittadini.

La magistratura ha il compito di tutelare i diritti, applicare la legge, controllare la legalità dell’azione pubblica e privata. La sua funzione è quella di riequilibrare, applicando la legge, gli squilibri presenti nella società: controllando i poteri, attuando i diritti violati dai poteri pubblici e privati, il tutto in favore dei cittadini.

L’indipendenza dei giudici e dei pm è funzionale alla tutela dei diritti dei cittadini e al controllo di legalità sull’azione dei poteri pubblici e privati.

Giudici e pm possono svolgere efficacemente tali funzioni solo se liberi da condizionamenti esterni, in particolare politici.

“La nostra Carta fondamentale, al pari delle altre costituzioni europee nate nel secondo novecento, all’indomani dei devastanti conflitti mondiali e delle esperienze drammatiche delle dittature, si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione dei poteri, perseguendo – come è noto – il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire i diritti inviolabili e le libertà fondamentali di ciascuno. In questo quadro costituzionale, alla magistratura viene affidato un compito cruciale: applicare la legge e tutelare i diritti della persona” (Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, discorso 19 gennaio 2026).

4. La Costituzione come garantisce oggi l’indipendenza della magistratura?

Attraverso un unico Csm con tre caratteristiche fondamentali.

 

  • Composizione elettiva
    Il Csm è composto per 2/3 da magistrati eletti dai magistrati e per 1/3 tra professori e avvocati eletti dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei 3/5 (per garantire le opposizioni).

  • Funzione disciplinare
    È esercitata in primo grado dalla Sezione Disciplinare del Csm, presieduta dal Presidente della Repubblica. È in via ordinaria composta da 1 pm, 2 tra avvocati e professori, 2 giudici, 1 magistrato di Cassazione. L’azione disciplinare è esercitata dalla Procura Generale di Cassazione.
    Le sue decisioni sono impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Cassazione (l’organo più alto della giurisdizione italiana).
  • Unità.
    Il Csm è unico. Giudici e pm sono accomunati dalla stessa indipendenza: un’unica legge di ordinamento giudiziario, stesse regole di indipendenza, gestite da un unico Csm.

Di cosa si occupa il Csm. Il Csm si occupa di tutto quel che riguarda l’organizzazione degli uffici giudiziari, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni di giudici e pm:

  1. emana le regole generali secondarie che disciplinano nel concreto il funzionamento degli uffici e la vita lavorativa di giudici e pm.
  2. evade le singole pratiche relative ai singoli uffici e magistrati;
  3. svolge la funzione di giudice disciplinare in primo grado nei riguardi di giudici e pm.

 

Chi compone il Csm. Il Csm è presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 30 membri eletti e 3 membri di diritto. I membri di diritto sono il Presidente della Repubblica, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione. 20 membri sono eletti dai magistrati e tra magistrati: 13 giudici tra i Giudici di Tribunale e Corte d’Appello, 5 pm, 2 magistrati di Cassazione. 10 membri sono eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di esercizio della professione.

5. Cosa prevede la legge Nordio e come cambierebbe la Costituzione?

La legge Nordio frammenta il Csm, modifica le sue caratteristiche fondamentali e di conseguenza incide sull’indipendenza della magistratura e sull’equilibrio dei poteri.

L’unico Csm verrà diviso in 3 nuovi organi:

  • un Csm dei giudici;
  • un Csm dei PM;
  • una Corte disciplinare.

 

La tre caratteristiche fondamentali del Csm, previste dalla Costituzione per l’attuale Csm, verranno stravolte.

 

1) Eletto solo dal Parlamento e sorteggio “falsato”

La legge eliminerà l’elezione del Csm per i soli magistrati: introdurrà un sorteggio tra circa 10.000 magistrati e manterrà invece l’elezione dei componenti scelti dal Parlamento che verranno solo successivamente sorteggiati da una lista compilata per elezione (dalla lunghezza ignota).

2) Sottrazione del disciplinare e creazione di una nuova Corte

La legge sottrarrà al Csm la funzione disciplinare attribuendola ad una nuova “Alta” Corte Disciplinare destinata ai soli magistrati ordinari (e non a tutte le magistrature) e a giudicare sia in primo che secondo grado, senza possibilità di ricorre in Cassazione.

Il Presidente della Repubblica perde la presidenza del disciplinare.

L’azione disciplinare, stando al testo della Legge, spetterà al Ministro della Giustizia.

La Corte sarà composta da 15 membri: 6 giudici di Cassazione; 3 eletti dal Parlamento (e poi sorteggiati da una lista); 3 pm di Cassazione; 3 nominati dal Presidente della Repubblica. Giudici e pm saranno sempre estratti a sorte mentre gli altri componenti saranno eletti dal Parlamento (e solo dopo sorteggiati).

3) Divisione in due

La legge dividerà l’attuale Csm in due: un Csm per i giudici (da cui sono esclusi i pm, ma non avvocati e professori), un Csm per i pm (da cui sono esclusi i giudici, ma non avvocati e professori).

Prevede che entro un anno dall’entrata in vigore debbano essere riscritte tutte le leggi che attuano l’indipendenza di giudici e pm e che disciplinano le rispettive carriere.

6. Perché la Legge Nordio indebolisce l’indipendenza dei giudici e pm?

Perché prima frammenta il Csm, poi lo priva di competenze fondamentali e infine rafforza il peso della politica nella sua composizione.

La legge Nordio mantiene così solo un’apparenza di indipendenza, svuotandola di contenuto, come accaduto recentemente in molti paesi (come Ungheria o Polonia).

 

Tante costituzioni al mondo proclamano il principio di indipendenza (tra cui Iran, Russia, Corea del Nord, Cina) e ciò dimostra come non basta enunciare il principio ma è necessario vedere come si realizza.

 

a) Frammentazione

La Legge Nordio “spezzetta” l’unico Csm in tre distinti organi: 1) un Csm per i giudici; 2) un Csm per i pubblici ministeri; 3) una Alta Corte disciplinare. La sola divisione di quel che è oggi unitario rende intuibile sia l’indebolimento, sia i rischi di una conflittualità disfunzionale tra i tre nuovi organi.

b) Svuotamento ed esclusione delle competenze

La Legge Nordio sottrae al Csm il potere disciplinare di primo grado, alle Sezioni Unite quello di secondo grado e attribuisce entrambi alla Alta Corte disciplinare. Esclude la competenza dei giudici dal Csm dei pm e quella dei pm dal Csm dei Giudici (mentre in entrambi resteranno sia gli avvocati che i professori eletti dalla maggioranza parlamentare).

c) Più potere ai Partiti con il sorteggio “falsato”

La legge Nordio consegna il Csm ai partiti della maggioranza parlamentare con un sorteggio “falsato” dei suoi componenti. Solo i componenti-magistrati saranno realmente sorteggiati tra 10.000 magistrati, mentre i partiti eleggeranno e selezioneranno chi ritengono capace e adatto. La legge Nordio ad oggi inoltre prevede che l’elezione dei componenti del Csm scelti Parlamento avverrà a maggioranza semplice (e non più con la maggioranza dei 3/5).

  • Minoranza organizzata/selezionata VS Maggioranza disorganizzata/causale. La minoranza organizzata e selezionata dai partiti dominerà la maggioranza disorganizzata e casuale dei magistrati: lo insegnano le teorie delle élite di Mosca e Pareto secondo cui la minoranza organizzata domina sempre la maggioranza disorganizzata; lo conferma il senso comune, si pensi a qualsiasi riunione condominiale in cui la minoranza organizzata è in grado di orientare le decisioni della maggioranza disorganizzata dei condomini.
  • L’uno non vale l’altro. Non tutti i magistrati sono idonei a comporre il Csm: giudicare una causa civile, penale o di lavoro e comporre il Csm sono due lavori completamente diversi (tutti i medici specialistici – anestesisti, pediatri ortopedici, urologi – sono bravi e preparati nella loro specializzazione e pur essendo medici non sono in grado di operare come un chirurgo oppure esser i direttori sanitari dell’ospedale).
  • Irrazionalità del caso. Il sorteggio dei magistrati, affidando tutto al puro caso, è irrazionale: potrebbe portare al Csm tutti i magistrati della stessa idea, corrente, della stessa città o ufficio.
  • Unico al mondo. Un sorteggio falsato come quello previsto dalla Legge Nordio non esiste in nessun ordinamento democratico.

d) Disciplinare ingiusto e intimidatorio

La Corte che giudicherà il disciplinare guiderà un sistema che avrà l’effetto di intimidire i giudici scomodi e rendere conformisti gli altri:

  • Unica al mondo. Una Alta Corte come quella proposta non esiste in nessun paese democratico.
  • Giudice speciale e nessuna indipendenza. L’Alta Corte è un giudice speciale (sino ad ora vietato dall’art. 102 Cost.) destinato ai soli giudici e pm ordinari (non è quindi “Alta”, non riguarda le altre quattro magistrature). La Legge Nordio non ne garantisce l’indipendenza e l’autonomia.
  • Meno potere al Presidente della Repubblica. Perde la presidenza del disciplinare che ad oggi invece gli spetta.
  • Più potere al Ministro. Il testo attuale della Legge Nordio prevede che l’accusa disciplinare sarà sostenuta dal Ministro della Giustizia.
  • Inganno della separazione e del sorteggio. Nonostante la separazione delle carriere, giudici e pm torneranno a comporre insieme l’Alta Corte. Se la Legge Nordio con il sorteggio elimina le “correnti” dal Csm, allora perché sottargli il disciplinare e istituire l’Alta Corte?
  • Minoranze togate con la separazione. A seguito della separazione non avrà più senso parlare di maggioranza togata. Ci saranno invece due “minoranze togate”: 6 giudici su 15; 3 pm su 15.
  • Doppio grado davanti allo stesso giudice e niente ricorso per cassazione. Sarà l’unico giudizio in cui il primo e secondo grado saranno davanti allo stesso tribunale. E l’unico giudizio in cui è escluso il ricorso per cassazione (come per le sentenze tribunali militari in tempo di guerra).
  • Sorteggio falsato. Anche per Alta Corte ci sarà un sorteggio “falsato” come per i Csm.

e) Il PM verso l’esecutivo

La legge Nordio – oltre che consentire una maggior influenza della politica anche sul CSM dei requirenti e intimidire i PM con l’Alta Corte – pone le condizioni per consentire all’esecutivo un maggior condizionamento sull’azione del PM.

In ogni Paese in cui c’è una forma di “separazione delle carriere” c’è una influenza più o meno marcata dell’esecutivo: ad esempio in Francia e Germania il PM dipende dall’esecutivo, in Portogallo il capo della procura è nominato dal governo e può esser scelto anche tra non magistrati.

Le dichiarazioni dell’attuale governo hanno inoltre chiarito che nel disegno complessivo avviato con la legge Nordio c’è la volontà ridisegnare sia il controllo della polizia giudiziaria, sia il sistema di scelta dei reati da perseguire.

f) Cambiale in bianco e l’indipendenza differenziata

La legge Nordio, con una cambiale in bianco, prevede che entro un anno andranno riscritte e duplicate le leggi, ad oggi uniche, che riguardano giudici e pm e che garantiscono ai giudici e pm un’unica indipendenza. Ci saranno leggi diverse per pm e giudici, due Csm diversi: chi sarà indipendente davvero?

7. Come funziona negli altri paesi, in particolare per la separazione?

La “separazione delle carriere” è prevista in molti paesi ma la “separazione delle carriere” introdotta dalla legge Nordio non esiste in nessuno di questi.

La legge Nordio non solo divide in due il Csm creando un Csm per i giudici e uno per i pm, come avviene in molti (es. Portogallo), ma non tutti (es. Francia), i paesi in cui c’è la separazione delle carriere: prima impone un sorteggio “falsato” a favore dei partiti di maggioranza, poi prevede un giudice disciplinare per i soli magistrati ordinari. Questa “separazione delle carriere” con due Csm sorteggiati in modo falsato e privi della funzione disciplinare sarà prevista solo in Italia.

La separazione è un falso problema e una illusione ottica.

  1. i passaggi di carriera tra giudici e pm sono solo lo 0,3% del totale e già disciplinati dalla legge Cartabia (è possibile un solo passaggio, nei primi anni di carriera, e cambiando regione);
  2. il giudice non è appiattito sul pm come dimostrano le assoluzioni che raggiungono quasi il 50%;
  3. nessun articolo della Legge Nordio vieta i passaggi di carriera o impone concorsi diversi ed anzi, al contrario pm e giudici faranno parte assieme dell’Alta Corte e i pm potranno diventare giudici di Cassazione;
  4. perché la Corte Costituzionale n. 37/2000 (Presidente Vassalli) ha detto che non serve cambiare la Costituzione per “separare le carriere”;
  5. nessun organo nazionale o internazionale ha mai rilevato un problema di terzietà del giudice, né il problema sembra aver afflitto i processi sino ad ora svolti, compresi quelli di mafia, terrorismo e corruzione;
  6. nessun giudice è così sciocco o disonesto da mettere in carcere un innocente o scagionare un colpevole per non dispiacere un collega;
  7. molte delle cause sono oggi decise dai magistrati “onorari” che svolgono la professione di avvocato.

8. I magistrati sono responsabili dei loro errori?

Come tutti i lavoratori, i magistrati sono responsabili dei propri errori.

Errore fisiologico ed errore patologico. L’errore fisiologico è ineliminabile e dipendente dalla complessità dei fatti e delle leggi: per questo in Italia ci sono tre gradi di giudizio (anche per una semplice multa). L’alternativa è seguire il modello USA: un giudice infallibile perché c’è solo un grado di giudizio. L’errore patologico è invece quello grave ed evitabile e per questo sul magistrato gravano quattro responsabilità.

Penale, civile, contabile. Se i magistrati commettono un reato sono responsabili penalmente, se recano un danno alle casse pubbliche sono responsabili davanti alla Corte dei Conti, se recano un danno al cittadino questo può chiedere i danni (come per ogni professionista, e infatti i magistrati hanno anche una assicurazione privata).

Disciplinare. La responsabilità disciplinare, come per tutti i lavoratori e liberi professionisti, sanziona non qualsiasi errore ma gli errori “gravi” (come, ad esempio, il non applicare una legge o non motivare un provvedimento o avere gravi ritardi).

Dati. Se in Italia è punito lo 0,5% dei magistrati l’anno, in Spagna lo 0,2 % in Francia lo 0,09%. Le sanzioni degli avvocati in Italia si assestano sullo 0.1%.

Solo l’attuale Csm ha emesso 199 sentenze disciplinari: 82 condanne (41%); 94 assoluzioni (47%), 23 non doversi procedere (in 15 casi il magistrato si è dimesso prima della sentenza). 8 sono state le rimozioni dall’ordine giudiziario. Il Ministro ha impugnato solo 6 sentenze della Sezione Disciplinare.

Una domanda al lettore. Quanti dei vostri colleghi sono stati sanzionati con il disciplinare?

9. Il sorteggio già esiste?

No.

Elezioni e democrazia. L’elezione è l’unico metodo previsto, nei paesi democratici, per scegliere chi compone gli organi di rilevanza costituzionale e tutti gli organi considerati di particolare importanza nella vita democratica. E il Csm è l’ organo di rilevanza costituzionale – non a caso presieduto dal Presidente della Repubblica – chiamato a garantire l’indipendenza del terzo potere dello stato, la magistratura, e quindi la separazione di poteri.

Unico al mondo. In nessun Paese democratico è previsto il sorteggio “falsato” che la Legge Nordio vuole introdurre a favore dei componenti scelti dai partiti.

Unico in Italia. Il sorteggio non esiste per nessun organo in Italia, dal condominio, agli ordini professionali, alle scuole. Non esiste per alcun organo chiamato ad amministrare, per una durata pluriennale, un ambito importante come la giustizia. Il sorteggio esiste per alcune corti giudicanti (ad esempio per integrare la Corte d’Assise o per integrare la Corte Costituzionale nella messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica) chiamate a giudicare un singolo processo penale o per organi semplicemente amministrativi (ad esempio le commissioni che si limitano all’abilitazione per i professori senza alcun potere in merito alla disciplina del funzionamento delle università).

10. Perché la legge Nordio incide sui principi della costituzione del 1948?

La legge Nordio non si limita a modificare l’equilibrio dei poteri scelto dalla Costituzione del 1948 ma incide anche su alcuni suoi pilastri fondamentali, finora mai messi in discussione.

a) Eliminazione di un sistema elettivo e del voto

Per la prima volta nella storia costituzionale e repubblicana, in contrasto con i principi della democrazia, è prevista l’abrogazione del sistema elettorale per un importantissimo organo di rilevanza costituzionale avente funzioni normative e di “governo” e la sua sostituzione con un sistema di estrazione a sorte.

È la prima volta, in generale, che la parola “elezione” è eliminata dalla Costituzione.

L’elezione del Csm fu abolita per l’ultima volta nel 1923 da Aldo Oviglio, primo ministro della Giustizia durante il Fascismo.

b) Violazione del divieto di istituzione di giudici speciali

In contrasto con il divieto espresso previsto dall’art. 102 Cost., la Legge Nordio istituisce per la prima volta nella storia costituzionale un giudice speciale, l’Alta Corte, destinato a giudicare una categoria specifica di soggetti (pm e giudici ordinari).

La Costituzione ha imposto il divieto poiché durante il fascismo e nel corso della guerra vennero istituiti diversi giudici speciali, primo fra tutti il Tribunale speciale per la difesa dello Stato nel 1926.

Sempre durante il fascismo il disciplinare per i magistrati venne affidato ad una Corte speciale di nomina governativa che servì per epurare i magistrati scomodi al regime.

c) Indipendenza differenziata per giudici e pm

La Legge Nordio pone le condizioni per una indipendenza “differenziata” tra giudici e pm. Quale sarà quella autentica? L’unità tra giudici e pm è un retaggio dello Stato liberale e durante il fascismo il Giudice venne reso non indipendente come il pm: non c’era la separazione dei poteri. La Costituzione del 1948 ha introdotto la separazione dei poteri e ribaltato il discorso del fascismo: magistratura separata dall’esecutivo, giudice indipendente e pm indipendente come il giudice.

d) Disuguaglianze tra magistrature

La Legge prevede una insolita “autonomia e indipendenza differenziata” tra le magistrature. Quale sarà quella autentica? Le magistrature amministrativa, contabile, militare e tributaria non sono incise dalla riforma e mantengono le loro caratteristiche di unitarietà, elettività. L’Alta Corte, nonostante il nome altisonante, sarà destinata a giudicare solo giudici e pm ordinari.

e) Divisione e moltiplicazione degli organi costituzionali

Per la prima volta viene diviso un organo di rilevanza costituzionale. In discontinuità con passati tentativi di riforma costituzionale, in parte naufragati, volti alla riduzione degli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, la riforma prevede una moltiplicazione degli organi di rilievo costituzionale con tutte le conseguenze in tema di costi e di complessità dei rapporti.

[1] “Questa riforma non influisce sull’efficienza della giustizia, ma nessuno ha mai preteso che influisse sull’efficienza della giustizia” (Ministro C. Nordio, 18 marzo 2025, Convegno UCPI Camera dei Deputati). “Nessuno ha mai detto che questa riforma serva ad accelerare i processi. Chi lo dice, mente, e fa benaltrismo”. (Ministro C. Nordio, 11 dicembre 2025, Evento Atreju).

[2] “A conti fatti quindi l’effetto della triplicazione dei Consigli Superiori comporterebbe una spesa aggiuntiva di più di 114 milioni il primo anno e di 102 milioni all’anno a regime” (articolo su questa rivista del Prof. G. Arbia, professore ordinario di Statistica economica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma).

[3] Così scriveva Nicolò Zanon, attuale Presidente del Comitato del SÌ, nell’ottobre 2024 “Non è mai bene moltiplicare gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale. È in gioco il buon andamento del complessivo sistema, se si passa il riferimento all’art. 97 Cost. Si moltiplicano le occasioni per dare incarichi e posizioni di potere (una nuova ondata di “carriere parallele” di magistrati fuori ruolo, due organizzazioni burocratiche, staff distinti, due sedi…), e ciò può avvenire a prezzo di intralci e difficoltà procedurali facilmente prevedibili” (“Perché non è bene avere un altro CSM” https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/10-2024-la-separazione-delle-carriere/perche-non-e-bene-avere-un-altro-csm).

[4] Questi i dati del Consiglio d’Europa: 12 giudici italiani ogni 100.000 abitanti, contro una mediana europea di 21,5; 3,7 pubblici ministeri italiani ogni 100.000 abitanti, a fronte di una mediana europea pari a 14,5 PM. Ogni PM in Italia gestisce 1230 nuovi procedimenti l’anno contro i 204 della mediana europea. Ogni giudice in Italia gestisce 330 nuovi procedimenti l’anno contro i 164 della mediana europea. 12.000 precari nell’amministrazione della giustizia.

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