L’obiettivo della Rivista è stato quello di analizzare, da una prospettiva strettamente tecnica e giuridica, la legge di revisione sulla quale saremo chiamati a votare il 22 e 23 marzo prossimi.
In linea con la missione della rivista, ovvero “realizzare una piattaforma permanente dedicata al confronto tra magistrati, avvocati, studiosi del diritto e società civile”, si è cercato di dare spazio anche alle argomentazioni tecniche dei sostenitori della riforma; tuttavia, ad eccezione di pochi autorevoli giuristi, tra cui Giorgio Spangher, i nostri inviti non hanno ricevuto riscontro.
Abbiamo approfondito le ragioni del No tramite l’intervento di studiosi del diritto, che, con entusiasmo, hanno aderito alla nostra sollecitazione, specializzati in diritto costituzionale, processuale penale, processuale civile e diritto pubblico comparato, oltre che storici. Sono inoltre intervenuti Presidenti emeriti della Corte costituzionale, Presidenti emeriti della Corte di Cassazione, il Procuratore generale emerito della Cassazione, avvocati e magistrati.
Ringraziamo non solo gli autori che hanno contribuito alla rubrica, ma anche i numerosi lettori che, attraverso i loro interventi, hanno manifestato apprezzamento e fornito spunti utili per l’analisi dei temi della riforma e delle relative modalità di approccio. Avremmo voluto pubblicare alcune lettere ma lo spazio e il tempo esiguo – 4 mesi e venti giorni dalla pubblicazione della legge alla data del referendum – non lo hanno consentito. Abbiamo, tuttavia doverosamente pubblicato la segnalazione di un lettore circa l’errore di sistema che si trae dal combinato disposto degli articoli 104 e 107 della Costituzione come riformulati dalla legge di revisione costituzionale[1]; un errore grave che è la diretta la conseguenza di un iter parlamentare condizionato dalla non emendabilità del testo della proposta Meloni-Nordio, approvato il 30 ottobre 2025 senza che la maggioranza consentisse la sostituzione di una sola virgola.
Crediamo fermamente che le modifiche che incidono sulle linee essenziali dell’ordinamento democratico attraverso una revisione radicale del tessuto essenziale del sistema disegnato dai nostri costituenti debbano essere realizzate “INSIEME” e mai con un “NOI” contrapposto al “VOI”.
La nostra Costituzione è frutto di un confronto assembleare approfondito e pacato e i costituenti hanno disegnato un procedimento di revisione attraverso il quale si realizzasse, ancora una volta, un analogo approfondito confronto. Per questo motivo il procedimento ex art. 138 si snoda in quattro passaggi tra Camera e Senato, adeguatamente distanti nel tempo l’uno dall’altro, in ossequio al principio del rispetto delle minoranze[2]. A tale procedimento segue in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 138 Cost., la consultazione referendaria la quale è previsto che avvenga nel rispetto dei tempi necessari a consentire l’adeguata e completa informazione dei cittadini chiamati al voto[3].
Il contesto in cui è nata la proposta di revisione costituzionale Nordio-Meloni non può inoltre essere tralasciato: viviamo in un’epoca in cui i governi mostrano una crescente intolleranza ai poteri di controllo e garanzia e ripudiano argini al loro potere[4].
In Italia abbiamo assistito a una campagna di delegittimazione della magistratura senza precedenti culminata nell’ affermazione secondo la quale la riforma impedirebbe decisioni che mettono in pericolo la sicurezza nazionale in quanto dirette a liberare “immigrati illegali, stupratori, pedofili e spacciatori”. Un’affermazione non ancorata al testo della riforma e idonea a generare una grande confusione.
A questo proposito ci preme chiarire che i giudici – ovvero i magistrati che in base alla narrazione suggestiva appena richiamata emettono decisioni sulla libertà delle persone – non decidono mai di iniziativa, ma esclusivamente in base alla domanda di un avvocato che agisce per la tutela di diritti del suo assistito, e su quella domanda decidono in base alla legge vigente. Sotto tale profilo appare priva di giustificazione tecnico giuridica l’affermazione secondo la quale i magistrati incidono sulla politica del governo in tema, ad esempio, di immigrazione.
Contro i provvedimenti dei giudici è poi previsto un sistema di impugnazioni che non solo condiziona la definitività della decisione, ma garantisce un esaustivo controllo dell’esercizio di quel poter diffuso che compone il potere giurisdizionale. Per tale ragione appare destituita di fondamento l’affermazione secondo la quale magistratura è un potere senza controllo. Quanto, infine, alla responsabilità disciplinare, i sostenitori della riforma omettono di considerare che l’esercizio dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 107 cost. spetta al Ministro della Giustizia, il quale ha anche ha piena facoltà di impugnare le eventuali assoluzioni[5]
L’analisi della riforma è stata realizzata attraverso una serie di interviste a illustri giuristi[6] .
È stato intervistato il Procuratore generale emerito presso la Corte di Cassazione[7], il Procuratore della Direzione nazionale antimafia[8], i Procuratori della Repubblica di alcuni importanti uffici[9] i quali hanno fornito informazioni concrete in ordine alle possibili ricadute della riforma.
I costituzionalisti che sono intervenuti hanno segnalato non solo una serie di criticità di natura procedimentale ma anche errori sostanziali del testo della riforma; errori non emendabili con legge ordinaria, solo eventualmente suscettibili di interventi della Corte costituzionale, con esito incerto quanto al contenuto[10].
La questione della separazione delle Carriere è stata affrontata da Giorgio Lattanzi, Presidente emerito della Corte costituzionale cha ha svelato come la separazione delle carriere sia stato solo il cavallo di Troia per entrare nella cittadella del titolo IV della Costituzione[11]. È stato chiarito, leggi alla mano, che è un falso storico affermare che l’unicità delle carriere è stata introdotta dal fascismo[12].
Sono state affrontate le più importanti questioni in materia di governo autonomo della magistratura, giuristi di diverse discipline hanno svelato le criticità sottese all’estrazione a sorte “pura” per i magistrati e da un elenco di nominati dal parlamento per i componenti laici[13].
Sono state pubblicate riflessioni attraverso le quali sono state analizzate le criticità dell’Alta corte, significativa la questione che l’Alta corte non potrà emettere le sanzioni della rimozione, della sospensione e del trasferimento essendo il potere a riguardo rimesso a “ciascun Consiglio superiore della Magistratura”[14]. Interessante la riflessione in merito alla necessità – in caso di vittoria del sì – che l’attuale sezione disciplinare presso il Consiglio della superiore della magistratura rimanga in funzione per giudicare gli illeciti commessi dai magistrati sino all’istituzione dell’Alta Corte, e ciò in base al principio del giudice naturale precostituito[15].
È stata affrontata la questione delle correnti della magistratura; è stata messa in luce l’importanza dei corpi intermedi ed è stata raccontata l’importanza fondamentale dei gruppi della magistratura associata in tema di attuazione dei principi costituzionali e di democratizzazione degli uffici [16].
Sono stati pubblicati gli appelli a votare NO di professori universitari e comitati[17] .
Il lavoro svolto con coloro che hanno scritto per la rubrica sul referendum proseguirà per la costruzione di una comune cultura fra tutti gli esponenti delle professioni legali. Questo il nuovo cantiere che sarà aperto ai fini della predisposizione di materiale di studio per la magistratura l’avvocatura e le rispettive associazioni.
