1. Primo argomento, di metodo: l’utilizzo disinvolto e talora sconsiderato degli strumenti di normazione (in ispecie, il ricorso a legge comune al posto di legge costituzionale, laddove ve ne sia la necessità, e viceversa)
Due ragioni di metodo e cinque di metodo e di merito assieme inducono, a mia opinione, a votare al referendum che è ormai alle porte nel senso evocato dal titolo dato alla succinta riflessione che mi accingo a svolgere.
Comincio dalle prime alle quali, per vero, ho l’impressione che non sarà dato particolare rilievo da parte di coloro che si recheranno alle urne per manifestare la loro preferenza sulla riforma in parola, anche perché non gli si è dato – ed è un grave errore – da parte degli stessi comitati promotori sia dell’uno che dell’altro schieramento.
Una notazione va al riguardo subito fatta; ed è che, per una singolare vicenda ad oggi non del tutto chiarita, seguita da noi a farsi un uso alquanto disinvolto e talora persino sconsiderato degli strumenti di normazione. E così, laddove avrebbe dovuto farsi ricorso alle procedure aggravate, di cui all’art. 138, per la disciplina a prima battuta della c.d. materia costituzionale, ovverosia in relazione a beni o interessi di specifico e diretto interesse costituzionale, si è preferito (e si preferisce) fare utilizzo degli strumenti ordinari di normazione, essi pure peraltro – come si sa – assai spesso azionati in modo improprio (l’alluvione dei decreti-legge docet). Basti solo pensare, al riguardo, al riconoscimento di nuovi diritti fondamentali (e non v’è “materia” – se così può dirsi – più costituzionale di questa…), operato con leggi comuni, sempre che appunto venute alla luce, non di rado dovendosene piuttosto fare carico i giudici: alle leggi in parola, d’altronde, si è sempre ricorso per dare esecuzione alle Carte dei diritti venute alla luce extra moenia.
È vero, però, anche l’inverso (e questo è ciò che è qui di specifico rilievo), facendosi ricorso a leggi di revisione costituzionale al fine di introdurre discipline che bene avrebbero potuto aversi per le vie ordinarie. D’altronde, come si è fatto da molti e in modo martellante notare, la c.d. separazione delle carriere[1], in buona sostanza, c’è già, o – ad esser più precisi – il passaggio dall’una all’altra funzione è stato fortemente ostacolato e ridotto ad uno soltanto per l’intera attività di servizio. Volendo, poi, avrebbe potuto o un domani potrebbe risultare ulteriormente ristretto, secondo quanto lo stesso giudice delle leggi ha lasciato intendere (v., part., Corte cost. nn. 37 del 2000 e 58 del 2022[2]); e le soluzioni sulla carta avrebbero potuto e potrebbero essere le più varie. Oggi, dunque, assistiamo ad una singolare abrogazione normativa, per disciplina dell’intera materia preesistente, che viene a realizzarsi per effetto dell’avvicendamento di una legge (di revisione) costituzionale nei riguardi di leggi comuni anteriori. Si converrà che è una vera e propria stranezza.
Il vero è che qui il ricorso allo strumento della legge di revisione costituzionale si deve al fatto che il vero obiettivo della riforma – come ha messo in luce la più avvertita dottrina[3] – non era (e non è) quello di separare né le carriere né le funzioni, che sono peraltro ben distinte, bensì l’altro di smantellare il CSM, scindendolo in due e, a un tempo, privandolo del potere disciplinare, che viene ad appuntarsi in capo ad un’Alta Corte, singolare per composizione ed attribuzioni, secondo quanto si vedrà a suo tempo; ed è chiaro che, questo essendo il reale obiettivo, la modifica della Carta si è rivelata un passaggio obbligato, ferma pur sempre restando la riserva a riguardo della intangibilità dei principi fondamentali iscritti nella Carta stessa[4]. È pur vero, tuttavia, che i lineamenti del volto della riforma risulteranno nitidi solo a seguito della venuta alla luce della disciplina volta a darvi attuazione; e si tratta – com’è chiaro – di un processo di produzione giuridica alquanto complesso ed articolato, coinvolgente una pluralità di punti lasciati indefiniti dalla riforma stessa[5], e dunque aperto a plurimi esiti (è da temere, persino peggiorativi…).
2. Secondo argomento, esso pure di metodo: l’approvazione a colpi di maggioranza di una legge di revisione costituzionale incidente, più ancora che sulla forma di governo, sulla forma di Stato, ovverosia di cruciale rilievo al piano dei rapporti tra governanti e governati, e la prospettiva, qui considerata non remota, che la legge stessa sia sanzionata dagli operatori della giustizia (e, segnatamente, dalla Corte costituzionale) a mezzo della tecnica dell’interpretatio abrogans et sanans e, pertanto, sostanzialmente riscritta per via interpretativa
Ancora sul piano del metodo (e vengo così al secondo argomento), inaccettabile è, a mio modo di vedere, che una innovazione costituzionale di sì rilevante portante, per i risvolti che possiede non soltanto – si badi – al piano della forma di governo ma anche (e soprattutto) a quello della forma di Stato, si abbia a colpi di maggioranza. È vero che questa eventualità non è esclusa dalla Carta, quanto meno a seguire una lettura… letteralistica dell’art. 138, come pure è vero che in passato modifiche costituzionali di grande momento si sono avute con analogo “metodo” (la riscrittura del Titolo V del 2001 è passata – come si sa – con una manciata di voti di scarto); e, dunque, se la cosa è rivista in chiave meramente politica, i partiti oggi di opposizione non hanno di certo di che lagnarsi in considerazione di quel lontano precedente che non ha di certo fatto loro onore.
Non è qui, però, il punto. Le “logiche” di schieramento in relazione alle innovazioni costituzionali devono fare un passo indietro, come lo si è fatto – si ricorderà – alla Costituente, allorquando l’intesa tra i partiti protagonisti della lotta di resistenza non ha risentito della crisi di governo della primavera del 1947 che ha messo fine alla loro cooperazione nell’attività di governo.
Purtroppo, dell’insegnamento trasmesso dai protagonisti di quella sofferta stagione non è rimasta traccia nelle pratiche di normazione costituzionale successivamente venute alla luce. Ciò non toglie, tuttavia, che lo stesso non sia da considerare valido, al piano etico ancora prima che a quello metodico-teorico.
Ciò posto, sono perfettamente consapevole che nessuna sanzione sarà comminata a carico dei trasgressori di questo canone la cui osservanza seguito a considerare fondamentale in vista di una buona normazione costituzionale. Di certo, non è da attendersi che la Corte delle leggi possa far luogo all’annullamento della legge, qualora confermata dal responso referendario, sotto lo specifico aspetto ora in esame, vale a dire della sua irragionevolezza per difetto di congruità del mezzo al fine. Dirò di più: una volta che la legge sarà portata alla Consulta – un esito, questo, che do per scontato, dovendosi anzi mettere in conto la presentazione di una mole imponente di questioni sollevate sotto i più vari profili –, è verosimile attendersi che non sarà caducata, così come – per seguitare con l’accostamento all’altra grande riforma costituzionale, sopra già evocata – non lo è stata la modifica del Titolo V. La sanzione, tuttavia, si è avuta ugualmente, seppur in modo soft e per via sotterranea, sì da non rendersi appariscente, ricorrendosi al metodo della interpretatio abrogans et sanans, ovverosia facendo luogo a modifiche tacite a tappeto poste in essere in sede di ricognizione semantica degli enunciati costituzionali. In parte, ciò si è avuto – come si sa – anche con riferimento alla legge approvata per dare attuazione all’art. 116, III c., in tema di regionalismo differenziato; solo che, trattandosi di una legge comune, laddove la Corte lo ha ritenuto necessario, non si è trattenuta dal caducarne alcune disposizioni (sent. n. 192 del 2024). Nel caso nostro, di contro, non volendo verosimilmente effettuare un intervento chirurgico a cielo aperto al fine di asportare il tumore racchiuso nel corpo legislativo, il giudice costituzionale si troverà obbligato a far luogo a manipolazioni della sostanza normativa racchiusa nel corpo stesso forse ancora più vistose di quelle ad oggi avutesi nella disciplina concernente le relazioni Stato-Regioni (e autonomie territoriali in genere). In tal modo, peraltro, verrà ulteriormente ad accentuarsi uno squilibrio istituzionale complessivo da tempo esistente, connotato dall’esercizio da parte degli organi di garanzia (e, segnatamente, appunto della Corte) di un ruolo debordante, veicolato dalla invenzione e dalla incessante messa a punto di tecniche decisorie viepiù affinate e provviste di considerevole capacità di incisione a carico della sfera di competenze propria del legislatore (a volte – si faccia caso – dello stesso legislatore costituzionale)[6].
3. Terzo argomento, di metodo e di merito assieme: una legge inutile, non risolvendo nessuno degli annosi problemi che affliggono la giustizia e, anzi, viepiù aggravandoli, sì da convertirsi in dannosa
Ciò che, poi, rende viepiù vistoso quello scarto riscontrabile tra il mezzo adoperato e il fine, cui si faceva poc’anzi cenno, è la circostanza per cui la disciplina oggi varata è del tutto inutile, non risolvendo – per esplicita ammissione dello stesso Ministro della giustizia e di altri esponenti di spicco della maggioranza – nessuno degli annosi problemi che affliggono l’amministrazione della giurisdizione, a partire da quelli concernenti l’efficienza e la giustizia (in senso sostanziale)[7]; tutt’all’inverso, promette di aggravarli ulteriormente. Ed è allora da chiedersi quale mai possa essere il senso di una riforma costituzionale che, nella più benevola delle ipotesi, non serve a nulla.
Qui, come si vede, la questione di metodo, relativa all’uso fattosi dello strumento di normazione prescelto, si mescola inscindibilmente a quelle di merito, come d’altronde sempre si ha, i due piani intersecandosi l’un l’altro ed offrendosi pertanto per la loro congiunta e simultanea osservazione.
Nel merito, infatti, i tempi di durata dei processi non si accorceranno, gli errori giudiziari non caleranno di numero, il sovraffollamento carcerario non risulterà seppur in parte contenuto, e via dicendo, nel mentre il mutato ruolo del pubblico ministero risentirà pesantemente della separazione radicale dagli organi giudicanti, non ponendosi più, così com’è invece oggi e com’è riconosciuto anche dai più determinati fautori della riforma in commento[8], al servizio della verità processuale, in una posizione cioè di imparzialità ed indipendenza che è una delle garanzie fondamentali, irrinunziabili, cui coloro che si trovano sul banco degli imputati hanno per Costituzione diritto, come tale pertanto “coperta” dalla tavola dei principi fondamentali dell’ordinamento nel loro fare “sistema”, sì da resistere appunto alla loro incisione ad opera di atti di forma costituzionale. Ed è bene che si dica chiaro e tondo che, al di là di ciò che trovasi espressamente scritto e – come si vedrà – non scritto nella legge di riforma, una cosa è certa: che lo scostamento del PM dalla “cultura della giurisdizione”[9] – com’è stata da molti chiamata – non può che farlo attrarre, fatalmente, dalla cultura della politica, tertium non datur[10].
A quanti poi obiettano – come ha ripetutamente fatto lo stesso Ministro Nordio – che è fatta salva l’affermazione testuale che riconosce l’autonomia e l’indipendenza dell’ufficio in parola è agevole controbattere che non è di certo sufficiente o rassicurante che si dia una siffatta indicazione di ordine teorico-astratto per aver prova certa di come il PM eserciterà il munus conferitogli. Francamente inquietante è, poi, il commento fatto dallo stesso Ministro secondo cui le forze politiche di opposizione dovrebbero caldeggiare esse pure una riforma che potrebbe tornare loro utile qualora, alla prossima tornata elettorale, dovessero divenire di maggioranza: come dire, voce dal sen fuggita…
4. Quarto argomento: la gracilità delle ragioni addotte dai sostenitori del sì e l’effetto ottico, distorsivo, da esse prodotto
Un ulteriore, buon motivo per dire no alla separazione delle carriere dei magistrati viene proprio dalla gracilità degli argomenti addotti dai fautori della riforma, persino da parte dei più accreditati studiosi.
Il vero è che, nel mentre nulla si obietta a chi oppone che la riforma – come si diceva – non pone rimedio ad alcuno dei mali cronici che affliggono la giustizia, gli elementi addotti a sostegno della riforma producono effetti ottici distorsivi della realtà di là da venire, rappresentata in termini edulcorati che tuttavia, per quanto è dato ora di prevedere, non ne daranno la fedele rappresentazione.
Il più grave di tali effetti, per ciò che qui preme maggiormente di mettere in evidenza, attiene alla conformazione della figura del PM, tratteggiata dalla riforma in termini tali da indurre a ritenere che sarà in tutto e per tutto equiordinata a quella dell’imputato per un verso, del giudice per un altro.
Non è, però, così.
Non per il primo aspetto, dal momento che – com’è stato osservato da una sensibile studiosa[11] –, specie con l’utilizzo diffuso dell’intelligenza artificiale, gli strumenti di cui dispone la pubblica accusa non sono comparabili con quelli in dotazione della parte privata, in particolare di alcuni soggetti particolarmente vulnerabili e privi dei mezzi richiesti per un’adeguata difesa.
Non per il secondo aspetto, dal momento che il PM, una volta separato in tutto e per tutto dal giudice, disporrà di strumenti di persuasione nei riguardi di quest’ultimo ancora maggiori di quelli di cui pure al presente risulta provvisto. Per quanto possa ritenersi rilevante solo al piano statistico o, se si preferisce dire, di sociologia della giurisdizione, degna di una speciale attenzione è la circostanza per cui già al presente nella maggior parte dei casi le ragioni addotte dal PM fanno largamente breccia nel giudicante, solo però – si faccia caso[12] – per ciò che attiene alla fase delle indagini preliminari, non pure per quanto attiene all’esito finale del giudizio, non poche volte di assoluzione, persino – come si sa – dietro sollecitazione dello stesso PM.
Ai fautori della riforma porrei questi due semplici quesiti, ai quali non mi sembra che sia stata fin qui data una persuasiva risposta: se è vero, com’è vero, che lo stesso PM a volte, seppur non di norma, chiede l’assoluzione, perché mai separarlo dal giudice? E ancora: se, richiesta la condanna, il giudice manda poi assolto l’imputato ovvero gli commina una pena sensibilmente discosta per entità da quella richiesta dal PM, perché separare le due figure?
Quanto, poi, all’argomento – un autentico leit motiv[13], cui si è richiamato anche un’accreditata dottrina[14] secondo cui il processo accusatorio richiederebbe, quale suo naturale corollario, la separazione delle carriere, vi si può opporre[15] che l’innovazione in parola tornerebbe utile qualora fossero frequenti i passaggi dall’una all’altra funzione, ciò che potrebbe creare indebite commistioni di pratiche quotidiane di vita vissuta negli ambienti in cui si amministra giustizia, specie laddove situati nella medesima sede. Sappiamo, però, che così non è[16], e non può essere (non si dimentichi che chi, per una sola volta nel corso dell’intera carriera, cambia funzione, è obbligato a spostarsi in altra Regione, esattamente al pari di colui che vi si reca per la prima volta ed ivi esercita la medesima funzione). E allora?
D’altro canto, se è vero, com’è vero, che il PM è al servizio della verità e non già dell’accusa ad ogni costo, e in funzione della verità è altresì (e in primo luogo) l’opera del giudice, ferme ovviamente restando la strutturali differenze dei ruoli, non è proprio per ciò necessario – come, ancora da ultimo, opportunamente rimarcato dallo studioso appena richiamato – salvaguardare a pieno l’identità di posizione, sotto lo specifico aspetto dell’autonomia ed indipendenza, delle due figure in parola?
5. Quinto argomento, esso pure di metodo e di merito: il bisogno di rivedere la legge in esame alla luce delle indicazioni risultanti da altri atti di riforma, in ispecie da quello volto alla introduzione del c.d. premierato elettivo, novità tutte idonee a caricarsi a vicenda, dando quindi vita ad effetti imprevedibili e francamente inquietanti
V’è, però, di più. La vaghezza espressiva di taluni enunciati, sulla carta per vero idonea ad aprirsi a plurimi esiti interpretativi e, perciò, a plurime forme d’implementazione nell’esperienza, va riconsiderata alla luce del quadro istituzionale complessivo in cui i nuovi organi saranno chiamati ad operare.
Rileva qui un dato al quale stranamente non si è prestata, anche da parte dei più sensibili ed avveduti commentatori, la dovuta attenzione[17]; ed è che le riforme costituzionali vanno viste nel loro insieme, per il modo cioè con cui fanno “sistema”. Ciò vale, in particolare, quanto alle mutue implicazioni che si hanno tra la riforma in esame e quella relativa al c.d. premierato elettivo. È vero che ad oggi quest’ultima versa in una sorta di letargo, dal quale non si sa se e quando riuscirà a risvegliarsi. Non v’è, tuttavia, da essere troppo ottimisti, e prudenza impone che se ne tenga dunque conto. E così, mentre si preannunzia un’abnorme espansione del ruolo del Presidente del Consiglio, si pongono le basi per lo svilimento di quello dei magistrati: pesa sempre di più il piatto su cui si dispongono i decisori politici, con una inusuale spinta alla concentrazione del potere in capo alla persona del Premier (ché tale potrebbe diventare, per quanto la riforma pudicamente non ne muti il nome), e sempre di meno quello in cui stanno gli organi di garanzia, o – per dir meglio – i giudici per un verso, e il Capo dello Stato per un altro, dimidiato al pari del visconte calviniano, in quanto menomato dal disegno Meloni proprio nei suoi più qualificanti poteri, la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento anticipato delle Camere.
Per la verità, a riguardo dello scenario che potrebbe nell’insieme delinearsi al piano dei rapporti istituzionali non si ha certezza, non foss’altro che per il fatto che non di rado – come si sa – l’esperienza intraprende vie tutte sue di sviluppo, in relazione ad alcuni punti della trama istituzionale sensibilmente discosti dal modello disegnato nella Carta. La stessa riforma del premierato elettivo, in merito alla quale non posso qui nuovamente indugiare dopo averne detto ripetutamente altrove[18], esibisce talune aporie interne di costruzione che ostano ad una sua puntuale e chiara qualificazione. Basti solo pensare alla circostanza per cui il meccanismo della elezione diretta verrebbe ad innestarsi su un tronco rimasto sostanzialmente immutato, avuto specifico riguardo ai poteri di cui il Presidente del Consiglio è dotato nei riguardi dei Ministri, nessuna novità risultando apportata al quadro, già di per sé alquanto opaco e in più punti francamente sibillino, dipinto sulla Carta. L’unica innovazione esplicita, per quest’aspetto, si ha in coda all’art. 92, laddove si prevede la facoltà di (proposta di) revoca dei Ministri, riconosciuta essere di esclusiva spettanza dello stesso Presidente. Non si dimentichi, tuttavia, che, a giudizio di una non sprovveduta dottrina, il potere in parola sarebbe da riconoscere come implicito quale contrarius actus rispetto alla proposta che precede e determina la nomina al momento della costituzione del Governo (o successivamente, in caso di rimpasto). Insomma, la contraddizione è palese tra il meccanismo che sta a base della preposizione all’ufficio, tipico dei regimi presidenziali o semipresidenziali (e, dunque, congruo rispetto a contesti segnati dalla centralità del ruolo del Presidente in seno alla forma di governo), e la summa dei poteri all’organo spettanti, nell’insieme – come si diceva – rimasti, perlomeno secundum verba, inalterati e caratterizzanti un modello di governo assai diverso da quello immaginato dall’artefice del nuovo impianto istituzionale. Certo si è, ad ogni buon conto, che anche la riforma del premierato va vista in rapporto con quella su cui oggi siamo chiamati a confrontarci: è chiaro, infatti, che il ruolo del Premier può risultare ulteriormente sottolineato dal nuovo assetto in cui viene trovarsi l’ordine giudiziario, secondo quanto peraltro si preciserà ancora meglio a momenti.
Al tirar delle somme, se la riforma che separa a colpi di accetta le carriere non serve praticamente a nulla, non potendosi di certo separare ciò che è già sostanzialmente… separato, e di certo non giova alla giurisdizione, non risolvendosi alcuno degli annosi problemi concernenti il suo quotidiano esercizio, perché allora farvi luogo?
Ora, io non credo che giovi qui immaginare scenari radicalmente alternativi a quello già in atto esistente, per quanto si diano buone ragioni che consiglierebbero di battere questa via. Proprio perché il PM è chiamato, in esercizio dei compiti demandatigli, ad operare al servizio della verità processuale, non schierandosi per sistema in posizione di accusa, sarebbe con ogni probabilità opportuno incoraggiare, se non pure prescrivere tassativamente, il passaggio almeno per una volta dall’una all’altra funzione quale testimonianza di un habitus mentale che è, appunto, quello di una figura istituzionale imparziale ed indipendente[19].
Restando, dunque, entro la cornice in cui s’inscrive il quadro dipinto dall’autore della riforma, molto più conveniente è metterne a nudo le stonature interne e vere e proprie contraddizioni, le più salienti delle quali potrebbero poi dar vita a guasti problematicamente e, forse, non del tutto riparabili, con conseguenze – è bene qui, ancora una volta, ribadire – che sarebbero tutte a carico dei destinatari delle prestazioni offerte da chi esercita a vario titolo la giurisdizione, i cittadini, che hanno il diritto fondamentale (ché di questo – si faccia caso – si tratta) ad una giustizia davvero giusta, in quanto posta in essere da organi imparziali ed indipendenti.
6. Sesto argomento: le maggiori stonature e vere e proprie contraddizioni interne all’articolato, la cui ispirazione alla “logica” perversa del divide et impera è di tutta evidenza, avvalorata, a tacer d’altro, da un’Alta Corte chiamata a controllare… se stessa e dalla composizione affidata ai “dadi” del nuovo CSM
Ora, a riguardo delle interne incoerenze dell’articolato in esame, che rendono vistosamente instabile ed oscillante l’impianto nello stesso disegnato, si è già avuta – come si sa – un’alluvione di commenti di vario segno; e non occorre, pertanto, di certo qui aggiungere un altro scritto alla mole imponente di quelli venuti alla luce[20]. Per onestà d’intelletto, non posso tuttavia tacere che non poche voci, anche assai autorevoli, si sono sentite a difesa dell’articolato, peraltro con carattere di trasversalità, dal momento che detrattori e fautori della riforma sono di vario orientamento politico, per quanto – com’era, peraltro, naturale attendersi – in maggior numero, tra i primi, quanti non si riconoscono nell’orientamento politico delle forze di maggioranza e, tra i secondi, coloro che invece nel complesso lo condividono[21]. La qual cosa – a me pare –, al tirar delle somme, obiettivamente avvantaggia l’attuale maggioranza di governo, venendo assai arduo argomentare la tesi, vigorosamente patrocinata da molti esponenti di opposizione, secondo cui l’eventuale bocciatura della riforma stessa testimonierebbe mutati rapporti di forza politica in seno all’elettorato e, dunque, solleciterebbe l’immediata verifica da parte delle urne.
Solo su un punto, nondimeno, tengo qui a fermare, seppur con la massima rapidità, l’attenzione. Un punto che si riporta alla “logica” perversa che sta a base dell’intero impianto, la stessa – come si sa – cui si si ispiravano i Romani per colonizzare territori nemici e che è riassumibile in due sole parole: divide et impera[22]. Se ne ha eloquente conferma, per un verso, dalla frantumazione dell’originario CSM, foriero, a tacer d’altro, di situazioni francamente imbarazzanti, tali da esporre il testo qui annotato a commenti oscillanti tra l’ironico e il sarcastico, quale quella che potrebbe aversi per il caso che tra i due Consigli superiori, entrambi presieduti dal Capo dello Stato, dovesse insorgere un conflitto di attribuzione che vedrebbe il Capo dello Stato ricorrere contro… se stesso[23] o l’altra che pure potrebbe aversi laddove sia un giudice che un PM operanti nella stessa sede fossero oggetto di iniziative volte ad acclararne l’incompatibilità ambientale, iniziative che potrebbero quindi sfociare in due pronunzie dei rispettivi CSM diametralmente opposte per ispirazione e impostazione[24]. Per un altro verso, è altresì da mettere in conto che abbia a formarsi e viepiù a radicarsi una esasperata corporativizzazione dell’ordine giudiziario[25] (rectius, in buona sostanza, dei due ordini in esso faticosamente coabitanti[26]) conseguente alla separazione delle carriere, al punto da risultare ormai improprio anche il discorrere di un “ordine” giudiziario unitario. Infine e per un altro verso ancora, inspiegabile è l’avversione manifestata dall’autore della riforma nei riguardi del modo con cui ha fin qui preso forma l’attività disciplinare a carico dei magistrati, dimostratasi per vero complessivamente equilibrata per svolgimento ed esiti[27], al punto di immaginarsi l’istituzione di un nuovo organo, l’Alta Corte, da più d’uno peraltro giudicata non compatibile con l’art. 102, II c., Cost., per il fatto di porsi come un nuovo giudice speciale[28]: un organo che, per una trovata francamente singolare[29], viene ad essere investito del potere di controllare… se stesso, in palese disprezzo di quanto dispone l’art. 111, VII c., Cost. in merito alla impugnazione delle sentenze che violino la legge[30].
La composizione della stessa Alta Corte è, peraltro, assai indicativa del mutamento radicale di prospettiva con cui si guarda alla giurisdizione ed a chi l’amministra. Il carattere orizzontale e diffuso dell’ordine giudiziario è, infatti, qui ribaltato su se stesso, a motivo dell’ispirazione verticistica che traspare dalla struttura della Corte in parola[31], davvero “alta” – verrebbe da dire – sotto ogni aspetto.
Irrazionale, poi, più ancora che irragionevole, sempre in tema di composizione, è aver affidato alla sorte[32] la definizione della fisionomia del CSM, in dichiarata avversione nei riguardi di un correntismo interno alla magistratura che di certo non sarà così sradicato né combattuto nelle sue degeneri manifestazioni[33]; di contro, nulla può parare il rischio che, per un capriccio della sorte, pervengano al nuovo organo di controllo magistrati appartenenti tutti alla medesima corrente[34]. Alla sorte resta, pertanto, demandata la salvaguardia della pluralità culturale delle voci di cui si ha riscontro in seno alla magistratura, che la anima e ravviva incessantemente e che – va detto chiaro e tondo – nelle sue sane espressioni è un bene meritevole di essere ulteriormente salvaguardato e trasmesso[35]. Quale, poi, possa essere la ricaduta di una composizione distorta e distorsiva sull’amministrazione della giustizia è di tale evidenza da non richiedere qui alcun commento; e francamente sorprende che pur accreditati studiosi[36] si dichiarino dell’idea che il sorteggio sia “non solo appropriato, ma anche in linea con i principi di un sistema democratico” e che “realizza un ideale democratico”, posto che demanda alla dea bendata le sorti della rappresentatività dei sorteggiati, nella sua propria e qualificante accezione quale attitudine all’ottimale esercizio del munus loro conferito. A portare, infatti, fino ai suoi ultimi e conseguenti svolgimenti il ragionamento fatto e se è vero che il sorteggio “è proprio il metodo di selezione dei governanti di una democrazia”, tanto varrebbe farlo valere proprio per coloro che sono chiamati a compiti di direzione politica o di garanzia, quali sono i membri del Governo e del Parlamento o gli stessi giudici costituzionali…[37].
Il vero è che, fermo restando che in seno all’ordine giudiziario non si costituisce né può costituirsi alcun rapporto di “rappresentanza”, nel significato comunemente riconosciuto quale caratterizzante la relazione tra i componenti le assemblee elettive e la comunità governata, l’elezione conserva ugualmente una sua ratio qualificante (e, per ciò stesso, indefettibile) nel suo porsi come espressiva di una scelta consapevolmente fatta di coloro che, per qualità personali di equilibrio, saggezza, ecc., nonché per conoscenze tecniche, si reputino adeguati ai compiti di estrema delicatezza e cruciale rilievo loro demandati.
7. Settimo ed ultimo argomento: l’incostituzionalità della legge di riforma per ciò che… non dice e che avrebbe dovuto dire
Il settimo ed ultimo argomento che mi sta qui a cuore di rappresentare, con la consueta stringatezza, e sul quale, ancora una volta, stranamente non mi pare si sia prestata la dovuta attenzione attiene al “non detto” nella legge di riforma varata dalla coppia Meloni-Nordio.
Tengo, innanzi tutto, a ribadire quanto già precisato in altra occasione, e cioè che anche il “non normato” costituzionale – come lo si è altrove chiamato[38] – è a volte significante, anzi può avere persino un significato ancora maggiore di quello che trovasi esplicitato negli enunciati della Carta, specie laddove malamente formulati.
Ebbene, la reale intenzione degli autori della riforma, “punitiva” – come l’ha qualificata il procuratore generale di Milano in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario – nei riguardi della magistratura (in ispecie, in campo penale[39]), traspare anche da ciò che nella disciplina da essi apprestata non c’è, ovverosia l’introduzione di analoghe norme in relazione alle giurisdizioni speciali, a partire da quella militare[40]. Fa altresì difetto un pugno di indicazioni essenziali, conformemente al “tono” propriamente costituzionale della riforma stessa e degli effetti da essa discendenti, che mettano in chiaro le modalità con cui è garantita l’indipendenza del PM nei confronti del Governo (e, segnatamente, del Ministro della giustizia), non risultando affatto rassicurante l’istituzione del nuovo organo che dovrebbe preservarla, tutt’altro… Di ciò, però, non troviamo qui traccia; ed è, appunto, un silenzio assai eloquente. Per fortuna, v’è pur sempre la risorsa del conflitto di attribuzione, di certo esperibile dal PM nei riguardi dell’Alta Corte, a meno che non si voglia sostenere che quest’ultima, al pari della Corte costituzionale, emette verdetti avverso i quali non si dà alcuna impugnazione. Ciò che, però, è proprio del solo organo di chiusura del sistema al piano delle garanzie e che ha sede appunto presso la Consulta (art. 137, ult. c., Cost.[41]). Poi, è di tutta evidenza che potrebbe in futuro delinearsi uno scenario inquietante o, diciamo pure, catastrofico che veda inquinata la composizione della stessa Corte costituzionale da parte di una maggioranza di governo – quale che ne sia il colore, si badi – “pigliatutto”, in grado cioè di controllare ed asservire a sé i membri di estrazione parlamentare ed avere un ruolo determinante in sede di elezione dello stesso Capo dello Stato cui compete la nomina di una quota rilevante dei componenti il massimo organo di garanzia della legalità costituzionale. Com’è chiaro, non siamo però qui chiamati a discorrere di un futuribile contesto che, a conti fatti, risulti segnato da un autentico salto ordinamentale, sotto l’azione prepotente di fattori di discontinuità costituzionale.
Qui, mi preme solo dire che la legge su cui a giorni saremo chiamati a pronunziarci – come si è tentato di mostrare – è inconciliabile con alcuni principi fondanti la Repubblica[42] non soltanto per ciò che dice ma, appunto, anche per ciò che… non dice e che sarebbe stato necessario dire. Un argomento, questo, decisivo in merito a come valutare la riforma. Che, poi, sia alquanto remota la probabilità che la legge possa essere caduta per irragionevolezza (o, forse, più ancora, per irrazionalità) anche per lo specifico aspetto ora indicato è pure da mettere in conto; confido tuttavia nell’adozione di quella tecnica decisoria della interpretatio abrogans et sanans, cui facevo poc’anzi cenno.
8. Una succinta notazione finale e la speranza che, a conti fatti, la nemesi storica possa ritorcersi avverso la riforma
In conclusione, è vero che anche questa riforma, al pari – può dirsi – di ogni altra, va poi riconsiderata per il modo con cui vi si darà attuazione al piano legislativo e, soprattutto, la si farà valere nell’esperienza. Ed è chiaro che tanto per l’uno quanto per l’altro verso nulla può ora dirsi. Non ne va, tuttavia, sottovalutata la portata potenzialmente dirompente nei riguardi dell’assetto dei pubblici poteri delineato nella Carta repubblicana e, risalendo, della disciplina sostantiva della stessa Carta. Non siamo, insomma, a mio modo di vedere, in presenza di una “pagina bianca”, come soleva dirsi, con voluta esasperazione dei toni, con riguardo allo statuto albertino e, in genere, alle Costituzioni ottocentesche e come, però, da più d’uno si è detto anche per alcune Costituzioni del secondo dopoguerra, tra le quali la nostra. Il verso, infatti, la nuova legge di riforma lo traccia, ed è ben visibile nell’impronta eversiva dell’ordine costituzionale che la connota. Certo, nulla è irreparabile: non solo perché v’è pur sempre la risorsa del referendum che è ormai alle porte, in vista del cui svolgimento questa succinta riflessione si consegna a chi vorrà prestarvi attenzione, ma anche perché la legislazione attuativa prima e, più ancora e verosimilmente, la giurisprudenza poi potranno temperarne le maggiori asprezze e sminare il terreno delle previsioni maggiormente insidiose. Non si dimentichi che, come ogni disciplina positiva, si rimette poi pur sempre ai pratici del diritto (e, segnatamente, ai giudici) perché la portino ad effetto e facciano valere: operatori del diritto che, non di rado, nel tradurla in fatti giuridicamente rilevanti, vi apportano non secondarie, ulteriori innovazioni. Il rischio dell’eventuale eterogenesi del fine qui è, poi, reso concreto dal fatto che trattasi di una riforma specificamente riguardante coloro che dovranno garantirne la osservanza. E non posso, dunque, in conclusione tacere di affidare alla nemesi storica le mie residue, non molte per vero, speranze.
[1] Seguito – come si vede – qui pure, per scorrevolezza dell’esposizione, ad adoperare un’etichetta corrente che, nondimeno, richiede di essere opportunamente precisata [v., al riguardo, i puntuali rilievi di F. Dal Canto, La separazione delle carriere e la legge di revisione costituzionale Meloni-Nordio: le ragioni, le soluzioni e i rischi, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 1/2026, 3 febbraio 2026, 44 ss.].
[2] Un riferimento alla prima pronunzia è anche in V. Baldini, Separazione delle carriere dei magistrati e altre novità costituzionali: tra moniti narrativi e pregiudizi culturali, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2025, 17 marzo 2025, 190, e, nella stessa Rivista, Riforma costituzionale della Magistratura e Stato costituzionale democratico di diritto, 1/2026, 9 gennaio 2026, 45.
[3] Per tutti, R. Romboli, La riforma costituzionale della magistratura: la maschera della separazione delle carriere ed il volto della eliminazione del modello Csm voluto dal Costituente, in Oss. ord. giud. (www.ordinamentogiudiziario.info), 15 luglio 2025, e, più di recente, dello stesso, La Costituzione ha voluto un referendum oppositivo, non confermativo, in Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 18 gennaio 2026.
[4] … pur sempre, nondimeno, a mia opinione innovabili, ma solo in melius, ovverosia – come si è detto in altra occasione – a finalità espansiva [ragguagli, volendo, nel mio I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2022, 12 maggio 2022, 473 ss.].
[5] Di una “scatola vuota” si discorre negli scritti da ultimo citt. di R. Romboli. Similmente, N. Rossi – A. Spataro, Le ragioni del no. La posta in gioco nel referendum costituzionale, Laterza, Roma – Bari 2026, 9.
[6] Si pensi, ad es., alla tecnica della decisione in due tempi, inaugurata in Cappato, accompagnata dal superamento del limite di crisafulliana memoria delle c.d. “rime obbligate”, ormai rimpiazzate dalle “rime possibili”, per effetto delle quali possono aversi corposi rifacimenti della sostanza normativa dei testi di legge, ancora fino a non molto tempo addietro considerati impossibili.
[7] Rilievo corrente: per tutti, N. Rossi – A. Spataro, Le ragioni del no. La posta in gioco nel referendum costituzionale, cit. Indicazioni in merito a ciò che invece potrebbe costruttivamente farsi al fine di migliorare il rendimento complessivo della giurisdizione possono ora vedersi in C. Castelli, Dimenticare la riforma Nordio: una giustizia che funziona è possibile, in Quest. giust. (www.questionegiustizia.it), 5 febbraio 2026 (e, già, in Il Sole 24 ore, 24 gennaio 2026).
[8] Per tutti, S. Mangiameli, Referendum costituzionale e separazione delle carriere, in Diritto di difesa (www.dirittodidifesa.eu), 1 febbraio 2026, § 2.
[9] L’appartenenza del PM all’area della giurisdizione è stata, peraltro, ripetutamente ribadita dalla giurisprudenza costituzionale. Si legge, ad es., in Corte cost. n. 96 del 1975 che “nel concetto di ‘giurisdizione’ … deve intendersi compresa non solo l’attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l’attività di esercizio dell’azione penale, che con la prima si coordina in un rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia e che l’art. 112 della Costituzione, appunto, attribuisce al pubblico ministero”. Con la riforma viene, invece, a determinarsi – è stato detto [P. Filippi, La proposta di revisione che modifica l’assetto costituzionale della magistratura italiana, in Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 27 febbraio 2025, spec. § 4] – l’ossimoro di un ordine “autonomo e indipendente” composto da due ordini, uno per la magistratura requirente e l’altro per la magistratura giudicante.
[10] Un’avvertenza in tal senso può vedersi in A. Algostino, Verso un giudice al servizio del potere? All’indebolimento della funzione dei giudici di controllo e limite al potere corrisponde un rafforzamento della magistratura in funzione repressiva, in Micromega (www.micromega.net), 21 gennaio 2026. Di un PM abbandonato al suo “destino” discorre, pure ivi, M. Guglielmi, Una riforma della magistratura con effetti di sistema. La riforma Nordio altera gli equilibri fra i poteri dello Stato, facendosi premessa di un cambio di paradigma per la nostra democrazia, 15 gennaio 2026.
[11] G. De Minico, Le illusioni della riforma e la vera posta in gioco, in Domani, 29 gennaio 2026, e, della stessa, ora, La riforma della magistratura. Mito o realtà? Le illusioni costituzionali della riforma Nordio su pm, giudici e referendum, in Micromega (www.micromega.net), 2 febbraio 2026.
[12] Per quest’opportuno rilievo, v., nuovamente, F. Dal Canto, La separazione delle carriere e la legge di revisione costituzionale Meloni-Nordio: le ragioni, le soluzioni e i rischi, cit., 62. In tema, v. anche S. Quattrocolo – M. Gialuz, Sulla riforma costituzionale. Una prospettiva critica dal punto di vista processuale penale, in Oss. ord. giud. (www.ordinamentogiudiziario.info), 23 dicembre 2025, che non mancano di rilevare il rischio che abbia a formarsi una sorta di “Prokuratura” della funzione d’accusa.
[13] … screditato, tuttavia, dalla più avvertita dottrina [P. Ferrua, La magistratura tra processo accusatorio e separazione delle carriere, in Discrimen (www.discrimen.it), 21 marzo 2025, 2, a cui opinione non si dà alcuna implicazione necessaria tra il sistema accusatorio e l’opzione per la separazione delle carriere. Si rifà ora a questa indicazione anche F. Dal Canto, op. cit., 56].
[14] … a partire da A. Barbera, Le false narrazioni dei nemici della riforma della giustizia, in Il Foglio, 4 novembre 2025, e V. Manes, Verso il referendum: il valore attuale della separazione delle carriere, in Diritto di difesa (www.dirittodidifesa.eu), 30 gennaio 2026, spec. al § 4, e ivi altri riferimenti.
[15] … con V. Angiolini, Caro Barbera, il processo accusatorio non impone di separare le carriere, in Il dubbio, 22 gennaio 2026. Pertinenti rilievi sul punto anche in M.A. Cabiddu, L’“ordine” e il “potere”: a proposito di magistratura e politica, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2025, 25 agosto 2025, spec. 297 ss.
[16] Illuminanti i dati al riguardo riferiti da F. Dal Canto, nel suo scritto sopra già richiamato.
[17] Ma v. A. Mastromarino, La Costituzione a pezzi. Come cambiare la nostra Carta restando antifascisti, Bollati Boringhieri, Torino 2025, e M.A. Cabiddu, op. cit., 283 ss.
[18] Se si vuole, possono vedersi i miei Il premierato secondo il disegno Meloni: una riforma che non ha né capo né coda e che fa correre non lievi rischi, in Dir. pubbl. eur., Rass. on-line (www.serena.unina.it), 2/2023, forum Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 dicembre 2023, LXI ss., e Il premierato elettivo e la decostituzionalizzazione della Costituzione (note minime su una spinosa questione), in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2024, 17 ottobre 2024, 1157 ss.
[19] Sul punto, anche E. Grosso, Le ragioni per opporsi a una riforma sbagliata e pericolosa, in Micromega (www.micromega.net), 30 gennaio 2026.
[20] Per tutti e di recente, in aggiunta agli scritti sopra cit., richiamo qui i contributi al recente Seminario su La revisione del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione, Firenze 23 gennaio 2026, a partire dalla densa Introduzione di G. Silvestri, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 1/2026, 3 febbraio 2026, 10 ss., che ha messo a nudo con la sua consueta lucidità alcuni gravi vizi di costruzione della riforma.
[21] Discorro qui, per semplificare l’esposizione, di un orientamento politico unitariamente considerato; si sa, però, che non è così e che tanto tra le forze politiche di opposizione quanto tra quelle di maggioranza si danno non poche, marcate divergenze anche in relazione ad una stessa linea politica (ad es., sul versante delle relazioni estere), dimostrandosi pertanto forzoso ragionare di un “indirizzo politico”, nella sua propria e rigorosa accezione [in merito alla quale, sopra tutti, v. T. Martines, Indirizzo politico, in Enc. dir., XXI (1971), 134 ss.].
[22] V. anche, tra gli altri, M.A. Cabiddu, L’“ordine” e il “potere”: a proposito di magistratura e politica, cit., 294 ss.; E. Grosso, nell’intervista resa a V.R. Spagnolo per l’Avvenire del 7 dicembre 2025, sotto il titolo «La riforma della giustizia smonta il Csm. Il sorteggio insidia l’equilibrio tra poteri», e S. Bartole – R. Bin, Perché no?, in www.laCostituzione.info, 29 gennaio 2026.
[23] Accenna a questa eventualità anche F. Biondi, nella sua relazione fiorentina dal titolo La scelta dei componenti dei Consigli superiori della magistratura, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 1/2026, 3 febbraio 2026, 19, con richiamo di un pensiero di M. Luciani. Non si dimentichi, poi, che lo stesso Capo dello Stato concorre alla composizione dell’Alta Corte disciplinare, designandone tre membri.
[24] Sul punto, ancora E. Grosso, ult. cit.
[25] Il rischio è paventato, tra gli altri, da G. Azzariti, Più che separare le carriere, indebolire la giustizia, Audizione in I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 27 febbraio 2025, in Quest. giust. (www.questionegiustizia.it), 1-2/2025, 12 marzo 2025, 191 ss., e M.A. Cabiddu, op. cit., spec. 301 ss.
[26] … secondo la opportuna precisazione di P. Filippi, dietro già richiamata.
[27] V. i dati risultanti dall’Analisi statistica delle sentenze, relativa al periodo febbraio 2023 – dicembre 2025, a cura della Sezione disciplinare del CSM, e, su di essa, la nota illustrativa del consigliere dello stesso CSM R. Fontana, I veri dati della giustizia disciplinare del Csm, in Quest. giust. (www.questionegiustizia.it), 3 febbraio 2026.
[28] Tra gli altri, v. A. D’Andrea, Separazione delle carriere: in rispettoso dissenso dal Presidente Barbera, in www.laCostituzione.info, 7 novembre 2025, e R. Ionta, Se la riforma sulla “separazione delle carriere” non separa le carriere. Cosa prevede la proposta di riforma della magistratura e cosa chiede il quesito referendario, in Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 30 novembre 2025. Il canone di cui all’art. 102, ora cit., sarebbe nondimeno, ad avviso di V. Baldini, Riforma costituzionale della Magistratura e Stato costituzionale democratico di diritto, cit., 58, derogabile dalla legge di revisione qui annotata, nell’assunto dunque che non sarebbe espressivo di un principio fondamentale o, come che sia, dal principio stesso “coperto”.
[29] … o, per dir meglio (con M.A. Cabiddu, op. cit., 302), “sconcertante”.
[30] Così, ancora da ultimo e opportunamente, R. Romboli, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte d’Appello di Genova, 31 gennaio 2026, in paper; sull’organo in parola, ex plurimis, v. i contributi di AA.VV., L’Alta Corte disciplinare: pro e contro di una proposta che fa discutere, a cura di R. Balduzzi e G. Grasso, EDUCatt, Milano 2025; R. Sanlorenzo, L’Alta Corte disciplinare secondo il progetto di riforma costituzionale, in Quest. giust. (www.questionegiustizia.it), 1-2/2025, 24 luglio 2025, 45 ss.; F. Pinelli, Il futuro del procedimento disciplinare: verso l’Alta Corte, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2026, 9 gennaio 2026, 1 ss.; V. Baldini, Riforma costituzionale della Magistratura e Stato costituzionale democratico di diritto, cit., 57 ss.; G. Ferri, L’Alta Corte disciplinare nella riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 1/2026, 3 febbraio 2026, 84 ss. Con specifico riguardo alla questione dei membri laici sorteggiabili, v., part., G. Piccirilli, La compilazione parlamentare degli elenchi per il sorteggio dei componenti laici dei “nuovi” CSM e dell’Alta Corte disciplinare, in Oss. ord. giud. (www.ordinamentogiudiziario.info), 19 novembre 2025.; N. Rossi – A. Spataro, Le ragioni del no. La posta in gioco nel referendum costituzionale, cit.
[31] Ancora G. Silvestri, ult. cit., 16 s.
[32] … ai “dadi”: F. Ferrari, Il lancio dei dadi. Sull’insensatezza del sorteggio dei membri togati del CSM, in www.laCostituzione.info, 28 gennaio 2026. Alla questione del sorteggio è specificamente dedicato lo studio sopra cit. di F. Biondi, 18 ss., nel quale non fanno difetto puntuali ed incisivi rilievi critici nei riguardi della soluzione del sorteggio che espone l’organo di autogoverno della magistratura ad una sostanziale menomazione del proprio ruolo (e per ciò stesso – mi permetto di aggiungere – delle garanzie d’indipendenza della magistratura). Durissimo il giudizio di R. Romboli, La Costituzione ha voluto un referendum oppositivo, non confermativo, cit., § 1, secondo cui “la misura del sorteggio non risulta affatto paragonabile a un cortisone, quanto a una iniezione letale. Certamente la malattia sarà debellata, ma con il risultato della morte del paziente”. Di contro, ad avviso di V. Baldini, Riforma costituzionale della Magistratura e Stato costituzionale democratico di diritto, cit., 56 s., il meccanismo del sorteggio non avrebbe riflessi negativi per la tenuta dello Stato di diritto.
[33] Fa notare, con dissacrante ironia, G. Silvestri, nello scritto sopra richiamato, 15, che “eliminare l’elezione per azzerare le correnti è come buttar via il termometro per far passare la febbre”.
[34] Il rilievo può ora vedersi anche in G. Ferri, L’Alta Corte disciplinare nella riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 1/2026, 3 febbraio 2026, 98.
[35] Pertinenti rilievi sul punto in G. Santalucia, Il sorteggio per il Csm e le correnti dell’associazionismo giudiziario. Per il superamento di alcuni luoghi comuni, in Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 1 febbraio 2026.
[36] … tra i quali, ancora S. Mangiameli, Referendum costituzionale e separazione delle carriere, cit., § 7.
[37] L’ipotesi è affacciata con riguardo alle Camere, ovviamente per assurdo, anche da R. Romboli, La Costituzione ha voluto un referendum oppositivo, non confermativo, cit., § 1.
[38] … nel mio Il “non normato” costituzionale e le sue specie, in Questioni vecchie e nuove di diritto costituzionale. Scritti in onore di Vittorio Angiolini, a cura di M. D’Amico e L. Del Corona, Giappichelli, Torino 2025, 283 ss., e, già, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 3/2022, 10 ottobre 2022, 37 ss.
[39] Non si trascurino, ad ogni buon conto, i compiti esercitati dal PM nel processo civile, in merito ai quali può vedersi il quadro di sintesi che è in G. Scarselli, La separazione delle carriere e il processo civile, in Oss. ord. giudiz. (www.ordinamentogiudiziario.info), 14 dicembre 2025.
[40] Il rilievo può vedersi anche in F. Dal Canto, op. cit., 77. Si è posto mano – come si sa – a sostanziali modifiche dei controlli della Corte dei conti, da molti viste in collegamento con la bocciatura del progetto governativo relativo al ponte sullo stretto, a conferma di quel carattere “punitivo” delle misure riguardanti la giustizia in genere varate dal Governo, cui si faceva poc’anzi cenno. Il carattere “punitivo” della riforma qui in commento è, peraltro, rilevato da molti commentatori [per tutti, G. Pasquino, Una riforma della magistratura con effetti di sistema. La riforma Nordio altera gli equilibri fra i poteri dello Stato, facendosi premessa di un cambio di paradigma per la nostra democrazia, in Micromega (www.micromega.net), 17 novembre 2025].
[41] Faccio qui di passaggio notare che possono tuttavia darsi dei casi, la cui illustrazione mi sono sforzato di rappresentare altrove, al ricorrere dei quali le stesse decisioni della Corte possono andare soggette a ripensamento: ad es., laddove si assista alla sostanziale riproduzione con legge di altra legge già caducata dalla Corte stessa. Ebbene, in una siffatta evenienza, ordinariamente si ha l’annullamento anche del secondo atto normativo, a meno che lo stesso non si reputi “coperto” da una pronunzia di questa o quella Corte europea che ne giustifichi, e anzi imponga, l’adozione: una pronunzia che lo stesso giudice costituzionale reputi idonea a dar modo alla Costituzione di affermarsi al meglio di sé, alle condizioni oggettive di contesto, facendosi appunto valere quale tavola di valori fondamentali positivizzati, al servizio della persona umana e dei suoi più avvertiti bisogni.
[42] … e, poiché questi ultimi fanno – come suol dirsi – “sistema” e stanno, dunque, assieme ovvero tutti assieme cadono, se ne ha che, risultando minate le basi portanti su cui si regge l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, vengono per ciò stesso a cadere le garanzie complessive dell’ordine costituzionale, con immediati ed evidenti riflessi per i diritti e i doveri fondamentali della persona umana.
