1. Il pm che svolge funzioni civili
Il Pubblico Ministero non esercita solo funzioni penali, ma esercita anche funzioni civili,
non esercita solo funzioni di merito ma anche funzioni di legittimità.
Gli esempi dell’essenzialità della funzione del Pubblico Ministero nel settore civile sono molti e spaziano dal settore dell’affidamento dei minori al settore dell’insolvenza dell’impresa, passando per la volontaria giurisdizione, le amministrazioni di sostegno e l’omologa di separazioni e divorzi.
Negli anni, e da ultimo con la riforma Cartabia (d.lgs. d.lgs. 149/2022), la figura del Pubblico Ministero all’interno del processo civile, specificamente in materia di persone, minorenni e famiglia, ha assunto un rilievo di centrale pregnanza, è ciò per tutelare i soggetti più fragili e vulnerabili[1].
Nell’ambito della crisi di impresa gli sono riservati compiti essenziali che sono espressione dell’obiettivo precipuo del sistema di regolazione della crisi: il salvataggio dell’impresa[2].
Ha compiti di controllo inderogabili sull’omologazione degli accordi della separazione consensuale, ne verifica la conformità, specialmente riguardo all’interesse dei figli minori.
Nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, al Pubblico Ministero spetta il compito di vigilare sull’uniforme applicazione della legge, al fine di garantire l’unità del diritto sull’intero territorio nazionale. Tali funzioni si collocano in un ambito nel quale risulta impossibile attribuire un senso alla separazione delle carriere, poiché la professionalità del Pubblico Ministero di legittimità si sviluppa attraverso la precedente esperienza nelle funzioni giudicanti civili.
2. Le funzioni di legittimità
Nell’ordinamento italiano, nessuna funzione del magistrato requirente chiarisce meglio, di quella svolta presso la Corte di Cassazione, il significato del principio enunciato dall’art. 107, terzo comma, della Costituzione e l’essenzialità dell’unicità dell’ordine della magistratura giudicante e requirente, secondo quanto previsto dall’art. 104 della Costituzione, come scritto nel 1948, e ora attinto dalla legge di revisione costituzionale.
La Corte di Cassazione e la Procura generale condividono una prerogativa e uno scopo comune, assegnati alla Corte dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario, che la qualifica come «organo supremo della giustizia» responsabile di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale e il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, compiti rafforzati dagli articoli 3, 101 e 111 della Costituzione[3].
L’eguaglianza nel trattamento dei cittadini (art. 3 Cost.) presuppone che i giudici siano soggetti esclusivamente alla legge (art. 101 Cost.), mentre l’uniformità nell’interpretazione normativa, attraverso cui si realizza il giusto processo, costituisce il corollario di tali principi (art. 111 Cost.).
In questo quadro, il ruolo del pubblico ministero risulta determinante ai fini del corretto funzionamento della giustizia, ai sensi dell’art. 70 RD n. 12/1941, che attribuisce a tale organo il compito di vigilare sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia e sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci.
Gli artt. 65 e 70 RD n. 12/1941 conferiscono al pubblico ministero la funzione di organo deputato al controllo e, contestualmente, alla cooperazione nell’uniforme interpretazione della legge presso i tribunali, le corti d’appello e la Cassazione, secondo quanto stabilito dall’art. 2 RD n. 12/1941.
La Corte costituzionale definisce il pubblico ministero come «organo pubblico che agisce a tutela di interessi collettivi»[4], coerentemente con l’etimologia del termine minister, ossia aiutante, sottolineando così la natura pubblica e imparziale delle sue funzioni[5].
L’analisi delle funzioni giurisdizionali del Procuratore generale presso la Cassazione evidenzia l’inadeguatezza di attribuire al pubblico ministero la qualifica di parte, poiché tale definizione contrasta con il carattere di imparzialità che ne caratterizza le funzioni. L’espressione “parte imparziale”, sebbene apparentemente ossimorica, si giustifica esclusivamente nella misura in cui il pubblico ministero opera accanto al giudice, nella stessa direzione ma senza confondersi con quest’ultimo, svolgendo un ruolo fondamentale nel processo. Infatti, in assenza del suo intervento e partecipazione ove previsti dalla legge, l’udienza non può aver luogo (art. 75 RD n. 12 del 1941).
3. L’interesse del pubblico ministero alla corretta interpretazione e applicazione della norma
La prospettiva secondo cui il pubblico ministero di legittimità orienta le proprie iniziative e conclusioni motivate è quella della regolazione uniforme della generalità dei casi simili, prospettiva che necessariamente prescinde dall’esito del singolo ricorso, e ciò lo conferma come organo necessariamente imparziale. Questa impostazione ne conferma la funzione di organo imparziale. Il pubblico ministero presso la Corte di Cassazione ha il compito di rappresentare il punto di vista generale sulla corretta interpretazione e applicazione della norma ai fatti, senza che valutazioni di opportunità o rilevanza della singola vicenda processuale influenzino le sue decisioni[6].
Alla luce di quanto illustrato, si può affermare che il pubblico ministero, indipendentemente dalla funzione esercitata nell’ambito civile o penale (distinzione determinata unicamente da scelte organizzative), orienta le proprie conclusioni all’eliminazione della “sentenza scorretta” anziché della “sentenza ingiusta”. Infatti, l’eliminazione della “sentenza ingiusta” rappresenta un interesse esclusivo della parte che ha ragione o, nel processo penale, dell’imputato. Diversamente, la finalità del pubblico ministero è quella di garantire una corretta e uniforme interpretazione del diritto applicato, rimuovendo pertanto le sentenze che risultano tecnicamente scorrette[7].
4. Il principio costituzionale di cui all’articolo 101 della Costituzione
La funzione nomofilattica della Cassazione e dunque del Procuratore generale è strettamente correlata al principio di cui all’art. 101 della Costituzione secondo il quale “il giudice è soggetto solo alla legge”, si tratta del “principio alla fedeltà alla legge” intuito da Piero Calamandrei[8].
Il principio costituzionale della soggezione del giudice solo alla legge -dovendosi intendete con legge l’ordinamento giuridico, nazionale, unionale e internazionale- costituisce il principio fondamentatale dello iuris dicere, principio al quale il pubblico ministero di legittimità è tenuto necessariamente ad attenersi.
Il principio secondo il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge, è bene ricordarlo, non costituisce semplicemente la regola di giudizio che deve governare l’esercizio della funzione giurisdizionale bensì è espressione fondamentale del principio della separazione dei poteri in ossequio al principio di Montesquieu a mente del quale: “Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti. Perché non si possa abusare del potere occorre che ciascun potere ponga limiti all’altro potere”.
Il compito di legiferare spetta al parlamento mentre spetta a chi esercita la funzione giurisdizionale risolvere le controversie e rispondere alla domanda di giustizia applicando la legge. Il principio di cui all’art. 101 della costituzione perimetra, dunque, i poteri garantendo la necessaria autonomia l’uno dall’altro; ed in questo sistema, di pesi e contrappesi, l’uniformità dell’interpretazione della legge è essenziale ai fini dell’attuazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione che presuppone che l’applicazione della legge avvenga a seguito di interpretazione uniforme. Come è stato autorevolmente evidenziato: “nell’ordinamento costituzionale l’interpretazione della disposizione implica il potere-dovere di scegliere tra diverse possibili risposte, ma la scelta presuppone un quadro di diritto positivo che il giudice deve leggere nel miglior modo possibile, che preesiste alla sua decisione, non è creato da lui: è una funzione "dichiarativa", con esclusione di un’efficacia direttamente creativa.
La Costituzione ha stabilito il perdurante primato della legge; è, quindi, attuale la funzione nomofilattica, garanzia dell’equilibrio dei poteri, del principio di uguaglianza e del diritto fondamentale alla certezza, funzione che, per contenuto e finalità, deve spettare ad una Corte unica”[9].
Quanto illustrato ci permette di convenire che il pubblico ministero di legittimità fa parte della Corte (art. 104, Cost.), e ha il compito, squisitamente giurisdizionale, di difendere il diritto e la sua unità, a tutela dell’interesse pubblico di cui all’art. 3 della costituzione; è una parte pubblica imparziale tenuta a fornire il suo contributo funzionale alla corretta individuazione del caso concreto, all’interpretazione della fattispecie nonché all’applicazione della legge, di garantire la formazione dialettica del giudizio a prescindere dagli interessi privati delle parti.
In questo contesto il ruolo giurisdizionale del pubblico ministero è dunque essenziale perché la funzione nomofilattica, alla quale partecipa, coopera al mantenimento dell’equilibrio costituzionale, fondato sul primato della legge.
Il vivere sociale esige leggi regolatrici e richiede che in caso di violazione, effettiva o presunta, il diritto violato sia riaffermato attraverso un processo la cui finalità dirimere la controversia attraverso l’accertamento della “verità giudiziaria”[10].
5. Le funzioni civili di legittimità
Le funzioni giurisdizionali civili attribuite al pubblico ministero coincidono con quelle attribuite al giudice presso il quale esercita le proprie competenze, come previsto dall’art. 2 RD n. 12/1941, in virtù della complementarità che caratterizza il rapporto tra pubblico ministero e giudice[11].
La funzione risulta ulteriormente valorizzata da alcune specifiche attribuzioni di natura civile, tra cui quella di “promotore di giustizia” prevista dall’art. 363 del Codice di procedura civile. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione ha la facoltà di sollecitare una pronuncia nell’interesse della legge; tale iniziativa si raccorda al compito di vigilare sulla corretta osservanza delle leggi e sul regolare funzionamento dell’amministrazione della giustizia, a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento alla corretta interpretazione delle norme. In particolare, il procuratore generale, qualora sia stato emesso un provvedimento dal giudice di merito per cui non sia previsto o non sia stato proposto ricorso in Cassazione, può segnalare un eventuale errore di diritto contenuto nel provvedimento stesso, chiedendo così che la Corte di cassazione fornisca chiarimenti in merito all’esatta portata e al significato della normativa applicabile. A tali funzioni si aggiungono quelle connesse al rinvio pregiudiziale, nonché le attribuzioni riconducibili all’“alta funzione di giustizia”[12].
6. Gli effetti della riforma sulle funzioni del Procuratore generale
Nel caso in cui al referendum oppositivo del 22 e 23 marso non si riuscisse a fermare la modifica della Costituzione, le funzioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione perderebbero la loro ragion d’essere.
Il ruolo del pubblico ministero di legittimità, concepito sulla base della funzione giurisdizionale che esercita quale soggetto imparziale nel processo, risulterebbe profondamente modificato dalla separazione dall’ordine dei magistrati della Cassazione e dal conseguente inserimento in un ordine – per sua natura di parte – trasformandolo in una semplice parte processuale, priva di una motivazione chiara.
In un sistema in cui il pubblico ministero, appartenendo a un ordine separato, non sia più terzo, verrebbe meno la ratio legis sottesa alle norme del processo civile di legittimità che ne prevedono l’intervento e la partecipazione. L’esclusione del Procuratore generale della Cassazione dall’ordine della magistratura giudicante determinerebbe inevitabilmente una radicale trasformazione delle sue competenze e, in particolare, una perdita di autorevolezza degli interventi, dovuta al venir meno della terzietà e allo svuotamento di significato della partecipazione al processo di legittimità.
La perdita dei caratteri di terzietà e imparzialità, che deriva dalla partecipazione all’ordine dei magistrati della Cassazione, comporterebbe la trasformazione del Procuratore generale in un organo ibrido, privo dell’autorevolezza originata dall’essere portatore di un interesse coerente con il processo di legittimità e qualificato per il controllo dell’osservanza della legge. Le stesse considerazioni riguardano il PM che svolge le finzioni nel processo civile di merito a tutela di soggetti vulnerabili o a presidio interessi indisponibili e settori nevralgici nell’economia del paese..
In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte, appare evidente che la cosiddetta separazione delle carriere, incidendo sulle modalità di svolgimento del processo di legittimità – funzionale alla tutela del principio di uguaglianza attraverso il controllo dell’uniforme applicazione della legge – e del processo civile produrrebbe effetti negativi anche riguardo alla salvaguardia dei principi fondamentali dell’ordinamento, sanciti dall’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge”, come è scritto in ogni aula dei Tribunali italiani.
In relazione al ruolo del procuratore generale e alle criticità evidenziate da più parti connesse alla separazione delle funzioni quanto al pubblico ministero del merito[13], si devono dunque aggiungere considerazioni che riguardano la permanenza nel nostro ordinamento di regole processuali che presuppongono l’esercizio da parte del pubblico ministero di funzioni essenzialmente giurisdizionali.
Nel contesto del processo di legittimità, la distinzione tra magistratura requirente e giudicante, ancor più che nel giudizio di merito, rischierebbe di produrre effetti contrari rispetto all’obiettivo della riforma, ovvero la realizzazione del “giusto processo” secondo il principio della parità delle parti.
In realtà la parità delle armi si attua solo ed esclusivamente attraverso regole processuali e ciò in quanto sul piano ordinamentale la parità è impossibile da attuare perché il pubblico ministero, in quanto portatore di un interesse pubblico collettivo, non sarà mai pari al difensore della parte privata che persegue, un interesse individuale; per eterogenesi dei fini la separazione delle carriere determinerebbe l’effetto opposto rispetto a quello perseguito ovvero quello di una generale accentuazione dei poteri del pubblico ministero.
Alle considerazioni esposte in tema di impossibile parità si assommano dunque i rischi, paventati in più sedi[14], derivanti dagli effetti determinati dalla sostanziale creazione di un organo estraneo alla giurisdizione ma dotato di poteri incisivi con riguardo all’apertura delle indagini e alle iniziative in tema di libertà effetto collaterale che, a parere di molti compresi gli esponenti di governo che propongono la revisione, determinerebbe l’ineludibile necessità della sottoposizione della magistratura requirente al controllo dell’esecutivo[15].
La separazione non adeguerebbe il processo civile di legittimità, così come quello penale, ai principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 della Costituzione; al contrario, ne determinerebbe un allontanamento, privando il procedimento davanti alla Cassazione della sua imparziale cooperazione.
La prospettiva è dunque quella dell’irreversibile impoverimento della funzione nomofilattica e dunque della Cassazione stessa, un indubbio regresso di civiltà, e ciò alla luce del monito secondo il quale la Corte è «una di quelle grandi conquiste che la civiltà non può più perdere senza indietreggiare essa tessa»[16],
A queste considerazioni si aggiungono osservazioni di natura pratica di rilievo, riferite alla professionalità dei magistrati destinati alle funzioni presso la Procura generale nella materia civile. Lo svolgimento di tutte le funzioni giurisdizionali richiede una formazione professionale adeguata e costante aggiornamento. Il conferimento delle funzioni di legittimità è subordinato al possesso dei requisiti specifici previsti dall’art. 12-bis d.lgs. n. 106/2006 (introdotto dall’art. 5, co. 5, lett. b, d.lgs. n. 44/2024).
Attualmente, la maggior parte dei magistrati impegnati nelle funzioni di legittimità presso la Procura generale proviene dalla magistratura giudicante o ha comunque maturato esperienza giudicante; questo vale specialmente per i magistrati addetti al settore civile, la cui formazione è analoga a quella dei consiglieri di Cassazione che compongono le sezioni davanti alle quali operano. La separazione delle carriere precluderebbe ai giudici l’accesso alla Procura generale della Cassazione, e in particolare escluderebbe i giudici civili, con effetti prevedibili sulla formazione di base dei sostituti assegnati al settore civile e conseguente perdita di competenze specifiche presso l’ufficio.
La professionalità richiesta nel settore civile ai fini dello svolgimento delle funzioni di legittimità non si acquisisce attraverso l’esperienza in funzioni requirenti di merito, anche laddove riguardino il pubblico ministero nel civile, poiché queste attività raramente sono svolte in via esclusiva e non implicano una formazione specialistica di elevato livello su tutti i settori del contenzioso civile.
Alla luce delle considerazioni sopraesposte, appare evidente che la separazione delle carriere dei magistrati comporterebbe un danno rilevante al processo di legittimità, effetto collaterale non adeguatamente valutato dai sostenitori della riforma costituzionale, su cui occorre riflettere.
Sarebbe opportuno interrogarsi sul livello attuale di giurisdizione in Italia, sugli obiettivi di miglioramento auspicabili e sulle garanzie fondamentali da preservare, pena il rischio di compromettere una risposta di giustizia uniforme e coerente con il principio di pari trattamento.
Il perseguimento della parità tra accusa e difesa deve realizzarsi sul piano delle condizioni processuali (parità delle armi), mentre la terzietà e l’imparzialità del giudice viene assicurata dalla separazione delle funzioni. Tuttavia, ciò non dovrebbe comportare la rinuncia all’imparzialità del Pubblico Ministero né all’apporto che lo stesso offre alla corretta definizione del giusto processo, soprattutto nella fase conclusiva dinanzi alla Cassazione. Questa ulteriore considerazione conferma che la revisione costituzionale proposta non appare funzionale al miglioramento della giustizia, ma lo sappiamo l’intento è un altro, come evidenziato dalle dichiarazioni del Ministro Nordio e della Presidente Meloni circa le reali finalità politiche della riforma in discussione[17].
[1] C. Romiti, Il ruolo del PM nei procedimenti di volontaria giurisdizione gestiti dal notaio, in Questa rivista, 24 ottobre 2023.
[2] P. Filippi, Il ruolo del PM nel codice della crisi e dell’insolvenza. Cosa cambia?, in Questa rivista, 19 aprile 2021
[3] V. V.P. Curzio, Il futuro della Cassazione in Q.G n. 3/2017.
[4] Corte costituzionale, Sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007.
[5] P. Filippi, La separazione delle carriere dei magistrati: la proposta di riforma e il referendum, in questa Rivista, 5 maggio 2022.
[6] C. Sgroi, op cit.
[7] “Il rappresentante del pubblico ministero è dunque in via di principio individuato come il portatore della soluzione del caso attraverso la lettura “esatta” della norma, in una logica di scopo, o di funzione, di marcato carattere pubblicistico, in cui l’agire della figura istituzionale rende manifesto che l’interesse privato – la cui tutela, ovviamente, è affidata alle parti in gioco – risulta subordinato a quello pubblico; il risultato che entrambi i soggetti istituzionali, requirente e giudicante, hanno di mira, in questo schema, è quello della eliminazione della sentenza che – prima che essere “ingiusta” risulti in contrasto con il diritto che in essa è applicato C. Sgroi “La funzione della Procura generale della Cassazione” Questione Giustizia 1/2018; F. Morozzo della Rocca, cit., esprime questa idea rilevando che l’intervento del pubblico ministero in cassazione non è imposto in ragione della natura o dell’oggetto della controversia, ma della funzione istituzionale dell’organo giudicante, così che «ne risultano sfumata la sua posizione di parte ed esaltati i suoi caratteri di organo di giustizia, chiamato a collaborare alla realizzazione dell’ordinamento indipendentemente dalla natura degli interessi in concreto dedotti in giudizio... con la proposizione imparziale delle questioni, postulando la decisione conforme all’ordinamento».
[8] «Il carattere costituzionale del principio della “fedeltà del giudice alla legge”» giustifica un organo incaricato di verificarne l’osservanza. La funzione nomofilattica, come configurata dal nostro ordinamento, ha recepito le intuizioni di Piero Calamandrei secondo cui «la norma che fa obbligo al giudice di giudicare secondo la legge, è una norma di diritto costituzionale che regola i rapporti tra la funzione giurisdizionale e la funzione legislativa»; «il carattere costituzionale del principio della “fedeltà del giudice alla legge”» giustifica un organo incaricato di verificarne l’osservanza, il richiamo è tratto da C. Sgroi op. cit.
[9] C. Sgroi op. cit.
[10] In tal senso C. Sgroi op. cit.
[11] “In quanto pubblico ministero “presso” un giudice, in questo caso il giudice di legittimità, si sarebbe tentati essenzialmente di dire che esso ripete, nella sua attività, i caratteri del giudice à côté del quale svolge il proprio compito, secondo lo schema di fondo della relazione di ce complementarietà che intercorre in genere tra il pubblico ministero e il giudice nel disegno processuale e di ordinamento, costituzionale e legislativo”, C. Sgroi “La funzione della Procura generale della Cassazione” Questione Giustizia 1/2018
[12] Corte costituzionale nella pronuncia n. 2/1974.
[13] Come ha scritto Giovanni Canzio “L’organo di giustizia sarebbe naturalmente sollecitato ad assumere il ruolo di incontrastato vertice della polizia giudiziaria, con la disponibilità di rilevanti risorse di personale e tecnologiche e con la funzione di dirigere indagini finalizzate al raggiungimento di obiettivi concreti e immediati, che potrebbero pure apparire sconnessi dalla lontana nel tempo e imprevedibile opera del giudice – terzo e imparziale – di ricostruzione probatoria dei fatti e della verità nel contraddittorio fra le parti. Sembra evidente il rischio che, per una paradossale eterogenesi dei fini, prevalgano vieppiù logiche di chiusura corporativa, opposte alla linea, tracciata dalla Costituzione, dell’attrazione ordinamentale del pubblico ministero nel sistema e nella cultura della giurisdizione. In poche parole, con il distacco del pubblico ministero dal perimetro della cultura della giurisdizione si viene prospettando la costituzione di un secondo e autonomo potere giudiziario, indipendente da ogni altro potere dello Stato e dallo stesso potere pertinente alla giurisdizione in senso stretto, sulla base di un eccentrico e inedito modello nel panorama della giustizia internazionale, nel quale non è dato rinvenire il riconoscimento di un così largo statuto di autonomia e indipendenza a favore di un pubblico ministero “separato” dal giudice e dalla giurisdizione. Con l’effetto collaterale, certamente non auspicato dai promotori dell’iniziativa riformatrice, di legittimare, con l’ulteriore frammentazione dei poteri dello Stato, l’obiettivo rafforzamento, oltre ogni ragionevole limite, della sfera di influenza nel sistema di giustizia dell’organo di accusa, al quale, munito di ampie risorse investigative e di forti garanzie di autonomia e indipendenza, resta attribuito il ruolo di titolare esclusivo dell’inchiesta e dell’azione penale”, in Il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle “distinte carriere” dei magistrati. Eterogenesi dei fini, aporie e questioni aperte, in Questa rivista, 11 luglio 2024.
[14] Come è stato scritto nel parere reso ex art. 10 d.lgs. n. 195/1958 dal Csm la proposta di revisione costituzionale dell’art. 104 Cost. il potere dei procuratori diverrebbe: “Il potere dello Stato più forte che si sia mai avuto in alcun ordinamento costituzionale dell’epoca contemporanea, per cui sarà ineluttabile che di esso assuma il controllo il potere esecutivo”.
[15] Come ha scritto Gaetano Silvestri: “Spero vivamente di non dover ricordare tra qualche anno agli entusiasti sostenitori della separazione delle carriere, che hanno volutamente rinunciato ad una parte delle loro garanzie, favorendo la formazione di una categoria di accusatori di professione sempre più avulsi dalla giurisdizione in senso stretto e sempre più animati dall’ansia di risultato”. (22-23 ottobre 2004 XIX Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Università degli Studi di Padova)
[16] «La Corte suprema ha il deposito della parola legislativa e l’alta missione di conservarla intatta dalle corruzioni dell’arbitrio che ne logora le fondamenta, e a lungo andare le distrugge. Questa istituzione reggerà, giova sperarlo, a tutti i colpi delle innovazioni come una di quelle grandi conquiste che la civiltà non può più perdere senza indietreggiare essa stessa.», Commentario del Codice di procedura civile per gli Stati sardi, P.S. Mancini, G. Pisanelli, A. Scialoja (a cura di), Torino, Presso l’amministrazione della Società Editrice, 1857, vol. IV, n. MCCXCI, p. 617; tale perifrasi verrà ripresa dal Ministro nei lavori che condurranno all’adozione del codice di procedura civile del 1865: «Non s’ignorano le obbiezioni mosse contro questa istituzione, specialmente da coloro che non la conoscono o che da poco tempo l’hanno conosciuta. Però, basterà di porre al legislatore un’alternativa, perché egli debba mantenere una conquista che la civiltà non può perdere, senza indietreggiare essa medesima.», G. Pisanelli, Relazione sul progetto del Codice di Procedura Civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863, in Raccolta in un volume delle Relazioni fatte dai ministri e dalle commissioni legislative nonché di altri documenti ufficiali concernenti i nuovi codici, Milano, Tipografia della Perseveranza, 1867, pp. 91-218, p. 212.
[17]Il Ministro Nordio che rivolgendosi alla leader dell’opposizione ha detto “Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo” in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 3 novembre 2025 o come ha detto la Presidente Meloni il 28 ottobre 2025 “La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della corte dei conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di governo, sostenuta dal Parlamento”.
