ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Separazione delle carriere, duplicazione dei Csm, meccanismi di sorteggio

“Questione tecnica” o “questione democratica”?
11 febbraio 2026
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ABSTRACT

1. I sostenitori della “riforma della giustizia” contenuta nella legge di revisione costituzionale approvata lo scorso 30 ottobre hanno più volte ribadito che l’eventuale entrata in vigore della stessa non mette in pericolo l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato, giungendo financo a minacciare querela in confronto di quanti giungessero a contestare la veridicità di tale assunto.

Viene in questo senso richiamato il “dato letterale” in forza del quale la legge di revisione non incide sull’enunciato degli artt. 101 e 104 Cost. – nella parte in cui è statuito che “i giudici sono soggetti solamente alla legge” e che “La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente rispetto ad ogni altro potere – come argomento a prima vista decisivo per concludere che la separazione delle carriere di giudici e pm e la conseguente duplicazione dei Csm rappresentano, in definitiva, delle semplici “questioni tecniche” idonee a essere assorbite dal sistema costituzionale, senza determinare alcuno stravolgimento degli equilibri in esso cristallizzati.

 

2. La costruzione in parola perde però gran parte della sua (apparentemente granitica) consistenza se si procede all’esame del “contesto” in cui la riforma ha visto la luce, nonché alla lettura integrale (e non parcellizzata con riferimento alle singole disposizioni) del testo riformato.

Muovendo dal primo dei profili segnalati (quello del “contesto”), le lucide riflessioni proposte da Vincenzo Roppo e Gaetano Azzariti confermano come l’attuale maggioranza di governo abbia manifestato una crescente intolleranza verso il controllo di legalità esercitato dalla Magistratura: un’intolleranza che ha indotto più volte, nel recente passato, gli esponenti della stessa maggioranza a evocare il miraggio della separazione delle carriere come antidoto avverso decisioni descritte come “ideologicamente orientate” in quanto non in linea con l’indirizzo politico dell’Esecutivo. Anche quando siffatte decisioni sono intervenute nell’ambito di processi civili (come nel caso della “Famiglia del bosco”) o contabili (chiaro il riferimento alla polemica con la Corte dei Conti, rea di avere “paralizzato il progetto del Ponte sullo Stretto”); o anche quando (si pensi alla condanna dell’On. Delmastro) la sentenza politicamente sgradita non ha recepito le istanze del pm, confermando plasticamente l’inesistenza di quella pericolosa continuità tra magistratura giudicante e requirente che la separazione delle carriere dovrebbe appunto sterilizzare.

 

3. L’intolleranza appena descritta fatalmente rifluisce dal “contesto” al “testo” della riforma: se infatti da un lato è vero che la qualificazione della Magistrartura come ordine autonomo e indipendente non risulta intaccata dalla revisione costituzionale, non è d’altro lato meno vero che – come acutamente ha osservato Enrico Grosso – autonomia e indipendenza si riducono ad un guscio vuoto, in mancanza di strumenti idonei a garantirne l’effettività. E in questo senso vengono appunto in rilievo la duplicazione dei Csm (con annessa creazione dell’Alta Corte, giudice speciale – istituito in contrasto con quanto stabilito dall’art. 102 cpv. della stessa Carta – depositario esclusivo della funzione disciplinare) e i relativi meccanismi di sorteggio, totale per i membri togati e temperato per i laici: urticante dichiarazione di sfiducia espressa dal legislatore in confronto dell’intera categoria dei Magistrati, proposta agli occhi dei cittadini come non meritevole di gestirsi secondo logiche di tipo rappresentativo.

Il risultato di questa radicale opera di ingegneria giuridica sono due Csm indeboliti rispetto alla configurazione dell’organo originariamente tratteggiata dal Costituente: due Csm indeboliti, in quanto non rappresentativi delle varie sensibilità che animano l’esercizio della giurisdizione (viene da chiedersi, a titolo meramente esemplificativo, quale linea ispirerà i pareri formulati sulle proposte di legge relative all’ordinamento giudiziario e all’amministrazione della giustizia); due Csm indeboliti, dalla presenza di consiglieri togati individuati attraverso un sorteggio “aperto”, e dunque responsabili solo verso sé stessi (e non verso una platea di elettori) delle scelte assunte nell’esercizio della loro carica; due Csm indeboliti, perché fatalmente condizionati dalla presenza di una componente laica potenzialmente qualificabile – in quanto sorteggiata nell’ambito di un elenco (di cui non è nota l’estensione) votato dal Parlamento in seduta comune senza la previsione di maggioranze qualificate – come diretta emanazione della maggioranza politica contingente.

Due Csm indeboliti sono indicativi di una Magistratura indebolita; una Magistratura indebolita (dal condizionamento della maggioranza di governo, in grado di incidere su assegnazioni, trasferimenti e promozioni, e dalla possibilità che i procuratori nominati dal nuovo Consiglio dei requirenti vedano degradata la loro condizione da quella attuale di Procuratore della Repubblica, a quella, assai meno autorevole, di Procuratore della Maggioranza) è tale proprio in quanto meno autonoma al suo interno e meno indipendente dall’influenza di poteri esterni.

 

4. Seguendo questa linea di ragionamento, ecco allora che la “questione tecnica” prospettata dai sostenitori della riforma assume la differente proporzione di una “questione democratica” di grande rilievo: relativa al lento scolorire dei limiti, consacrati nel dettato costituzionale, utili a impedire la trasformazione della fisiologica aspirazione al governo della forza politica maggioritaria in una determinata fase storica nella patologica pulsione verso il comando; relativa al tentativo di descrivere l’azione di quei presidi indipendenti (come appunto la Magistratura) preposti alla salvaguardia dei suddetti limiti come un indebito intralcio alla piena attuazione della volontà popolare.

Una questione democratica indicativa di un processo degenerativo che (dal gelo del Visegrad al sole di Mar a Lago) attraversa l’intero mondo occidentale, e che vede il principio della separazione dei poteri (nucleo fondante dello Stato liberale) sempre più sacrificato sull’altare di quel rapporto diretto tra leader e popolo di cui si alimenta il culto dell’Uomo forte. Una questione democratica che emerge dalle scelte messe in campo dal legislatore della Riforma: destinata non a essere placidamente assorbita all’interno del sistema costituzionale, ma a sconvolgere radicalmente quegli equilibri tra i poteri dello Stato divisati dal Costituente all’interno dello stesso sistema.