ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Il paradosso dell'Alta corte dimenticata

Brevi osservazioni su Alta corte disciplinare e inamovibilità dei magistrati nella legge di riforma costituzionale della magistratura
6 marzo 2026
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ABSTRACT

L’art. 107 primo comma della Costituzione, nella versione originale attualmente in vigore, sancisce e disciplina il principio dell’inamovibilità dei magistrati prevedendo che gli stessi non possano essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

L’inamovibilità costituisce la più antica delle garanzie dell’indipendenza della magistratura. Essa era già parzialmente prevista dall’art. 60 dello Statuto Albertino (per i magistrati con grado superiore a quello di pretore e dopo tre anni di servizio) ed è considerata una garanzia di indipendenza esterna, per il fatto che le decisioni in materia sono riservate al C.S.M., ed interna, in quanto lo stesso C.S.M. può adottarle solo per i motivi stabiliti dalla legge (riserva di legge assoluta) e solo garantendo che il magistrato che non vi consenta sia posto nelle condizioni di difendersi.[1]

La garanzia costituzionale di inamovibilità si riferisce attualmente tanto ai provvedimenti di natura amministrativa quanto a quelli di natura disciplinare: entrambi possono incidere su dispensa dal servizio, sospensione o trasferimento del magistrato, cioè sugli effetti espressamente contemplati dall’art. 107, primo comma, della Costituzione. La ratio di tutela dell’indipendenza esterna ed interna del magistrato ad essa sottesa si riferisce, evidentemente, ad entrambe le categorie di provvedimenti, dal momento che sia una che l’altra (amministrativa e disciplinare) potrebbero in astratto essere utilizzate per condizionarne l’attività.

In proposito, quanto alla materia disciplinare, la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziarne lo stretto legame con la garanzia di inamovibilità sancendo che “per quanto concerne la materia disciplinare riguardante i magistrati, il principio di legalità trova egualmente piena applicazione, oltre che come fondamentale esigenza dello Stato di diritto, come conseguenza necessaria del nuovo assetto dato alla magistratura dal legislatore costituente, del quale sono puntuali espressioni la garanzia di indipendenza (artt. 101 e 104 Cost.) e di inamovibilità, se non a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per motivi previsti (art. 107 Cost.) dall’ordinamento giudiziario, le cui norme sono stabilite con legge (art. 108 Cost.)” (cfr. C. Cost. Sent. n. 100 del 1981).

Ebbene risulta evidente come, nell’impostazione “unitaria” che caratterizza la disciplina costituzionale vigente, in cui spettano al Consiglio superiore della magistratura sia le decisioni di tipo amministrativo che quelle disciplinari, fosse coerente attribuire, in esclusiva, allo stesso entrambe le categorie di provvedimenti, nel rispetto delle sopra citate garanzie. In particolare, come recentemente osservato, “La Costituzione italiana del 1948 ha scelto di riservare anche il procedimento disciplinare al Consiglio superiore della magistratura poiché attraverso l’esercizio di questa funzione è possibile incidere sull’indipendenza dei magistrati”.[2]

Non sembra, per contro, che eguale coerenza abbia manifestato il legislatore costituzionale con la riforma approvata definitivamente dal Parlamento il 30 ottobre 2025 la quale, nel trasferire tali competenze ai rispettivi Consigli, omette in radice di contemplare anche il nuovo organo disciplinare.[3]

La norma di cui al primo comma dell’art 107 cost. nel testo della riforma così recita “I magistrati sono inamovibili. Non possano essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso” (in neretto la modifica introdotta).

Tale impostazione appare coerente con lo sdoppiamento delle competenze di natura amministrativa originariamente riservate al Consiglio unitario, ma, come detto, trascura totalmente di adeguare la disposizione alla sottrazione agli stessi della funzione disciplinare, attribuita all’Alta Corte disciplinare di nuova istituzione.[4]

Il risultato è che:

  • i due Consigli superiori continuano ad essere gli unici organi cui l’art. 107 attribuisce il potere di adottare provvedimenti incidenti sull’inamovibilità (i magistrati “non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura”);
  • la funzione disciplinare è però sottratta agli stessi ed attribuita all’Alta Corte disciplinare, a cui tuttavia l’art. 107 sembrerebbe precludere il potere di adottare i provvedimenti di cui sopra.

L’assetto risultante in materia a seguito delle modifiche apportate dalla legge di revisione costituzionale appare, quindi, coerente e univoco nella sua portata testuale e sistematica: l’Alta Corte potrebbe infliggere solo sanzioni disciplinari che non incidano sull’inamovibilità dei magistrati e quindi non potrebbe disporre rimozioni, sospensioni o trasferimenti. È intuibile che ciò non sia quello che il legislatore costituzionale voleva dire, ma è incontestabile che è proprio quello che ha in effetti disposto.

Il recupero di un risultato interpretativo coerente con l’ipotetica volontà del legislatore non appare agevole.

Evidentemente inaccettabile sarebbe l’ipotesi di sostenere che le decisioni di tipo disciplinare non siano assistite dalle garanzie di cui all’art. 107 primo comma. Tale impostazione, oltre a contrastare con il tenore letterale della disposizione, finirebbe con l’indebolire l’indipendenza della magistratura proprio nel settore – quello disciplinare – in cui è probabilmente più necessario. Inoltre, come già ricordato, la Corte costituzionale con la sentenza n. 100 del 1981 ha chiarito come la materia disciplinare ricada pienamente nell’ambito delle garanzie di indipendenza e inamovibilità.

Neppure appare ipotizzabile che la riforma abbia voluto mantenere in capo ai due Consigli il potere formale di adottare i provvedimenti conseguenti alle decisioni dell’Alta Corte in grado di incidere sul principio di inamovibilità, con una sorta di “promulgazione” delle stesse. Tale soluzione non risulta sostenibile in quanto non vi sarebbe alcuna ragione per attribuire ad un organo di rilievo costituzionale un ruolo meramente notarile di recepimento delle determinazioni assunte da un organo diverso ed il relativo rapporto non risulta, inoltre, in alcun modo disciplinato. Infine il testo dell’art. 107 primo comma sembra recisamente escludere una tale interpretazione, dal momento che usa l’espressione “decisione” del Consiglio, la quale implica l’esercizio di un autonomo potere decisionale e non la mera ratifica di provvedimenti adottati aliunde.

Non resta, quindi, che ritenere che la disciplina sia frutto di un macroscopico errore di redazione del testo normativo, che ha istituito un nuovo organo di rilievo costituzionale senza disciplinarne adeguatamente i poteri ed anzi lasciando i più incisivi tra quelli che dovrebbero caratterizzarne l’attività in capo al precedente titolare.

La situazione venutasi a creare non sembra agevolmente superabile in via interpretativa, dove occorrerebbe operare delle vere e proprie forzature del dato testuale, e si palesa se non altro come un’ulteriore manifestazione del decadimento della qualità dei testi normativi, in questo caso portata al livello costituzionale. Per certo l’iter parlamentare particolarmente orientato alla velocità di approvazione e refrattario ad ogni modifica del disegno di legge presentato dal Governo, oltre a porsi in contrasto con lo spirito che dovrebbe ispirare ogni riforma della Costituzione[5], non ha favorito una più accurata ponderazione del testo.

[1] Sergio Bartole – Roberto Bin, Commentario breve alla Costituzione, CEDAM, 2008, p. 941.

[2] Francesca Biondi, L’Alta Corte disciplinare, in Sistema Penale 25.2.2026 par. 1.

[3] Cfr. sul punto Carlo Citterio, Il pasticcio costituzionale nella riforma sulla magistratura, Giustizia Insieme, 15.2.2026 par. 2.2.5.

[4] La relazione illustrativa al disegno di legge governativo si limita a illustrare che la riforma “modifica l’articolo 107 della Costituzione, al solo fine di chiarire che le originarie competenze unitarie indicate dalla norma sono ora distribuite tra i due Consigli superiori, in relazione, rispettivamente, alla magistratura giudicante e a quella requirente”.

[5] Cfr. in tema di metodo sulla presente riforma costituzionale Gaetano Silvestri, La riforma della Costituzione e l’ordinamento giudiziario, Sistema Penale, 28 gennaio 2026, par.1 e Antonio Cavaliere, Note in tema di metodo, contesto e contenuti della revisione costituzionale dell’ordine giudiziario, Sistema Penale, 4 marzo 2026 par. 1.

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