ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Il mio NO

Referendum costituzionale 22-23 marzo 2026
9 marzo 2026
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ABSTRACT

1. Il mio NO

Sulla legge costituzionale sottoposta all’imminente referendum non potrei aggiungere nulla a quanto è stato scritto. Una sintesi personale della mia motivazione al NO è la seguente:

1.1. Si sono chiariti i rischi di strumentalizzazione della disciplina per intimorire la magistratura rendendola sensibile alle esigenze governative di oggi e di domani, come ha ammesso candidamente il ministro Nordio. Ma la Corte disciplinare è un pateracchio anche nella logica del riformatore. Pateracchio perché: a) riassembla nel momento più critico giudici e pm che la riforma vuole in due universi incomunicanti; b) utilizza tra i togati soltanto cassazionisti violando il cardine di qualunque sistema disciplinare che vuole anche omologhi del giudicando tra coloro che lo giudicano; c) prevede un (unico?) grado di impugnazione dinanzi al medesimo giudice, in barba alla terzietà.

1.2. L’adozione del sorteggio (“puro”) per la provvista dei togati dei (due) nuovi Csm è comprensibile solo come infantile risposta alla disperazione. Si affida a un dio (Fato, Sorte, Dadi, Manitou e affini) ciò che si pretende che l’uomo sia incapace di risolvere. Sennonché ogni qualvolta gli uomini chiamano in causa un dio per compiti che spettano a loro stessi, non fanno altro che allontanare le soluzioni. Accadrà anche stavolta se il referendum non ferma la riforma. Perché il mitico pseudo rimedio del sorteggio garantirebbe il superamento del clientelismo? Perché non si avrebbe una transumanza dal piano correntizio al piano individuale/familistico (fraternità larghe, beninteso) meno combattibile?

1.3. La separazione delle carriere. Non sono adatto alle discussioni astratte e qui un problema pratico non esiste. Sul piano teorico si sostiene che è importante o finanche decisivo che pm e giudice appartengano a due carriere incomunicanti. Ma ai fini del giusto processo ciò che rileva è la distinzione di funzioni, come dimostrato negli scritti, tra gli altri, di giuristi del calibro di Lattanzi, Lupo e Nappi. Se poi dal piano teorico si va all’esperienza, nulla a mio giudizio è peggio della separatezza ai fini della “giustizia giusta”. Quando entrai in magistratura avevo fatto l’università a Padova e l’avvocato a Verona. Ovviamente amici, conoscenti, compagni di università e di attività professionale erano avvocati. Altrettanto ovviamente andavo senza nessun imbarazzo a prendere il caffè con loro (talora più simpatici di taluni colleghi) e ho sempre pensato che sarebbe ottima cosa se, come in Germania, i giudici facessero un po’ gli avvocati. In altri sistemi, come in Inghilterra, dove vengono pescati i magistrati se non tra procuratori e avvocati? Separare è l’esatto contrario di ciò che andrebbe fatto. Ogni giudice dovrebbe fare l’avvocato e il pm e viceversa. È importante per la giustizia unire le culture, le esperienze, i problemi e le soluzioni. Come ha ripetuto l’avvocato professore Franco Coppi, il cui valore professionale ebbi il piacere di conoscere mezzo secolo fa, a lui non è mai accaduto di aver avuto torto o ragione in un giudizio (penale: la “riforma” trascura bellamente il civile) a causa della separazione o non separazione tra pm e giudice. Nella mia lunga esperienza nelle aule dei tribunali non mi è mai accaduto che una qualunque decisione sia dipesa, nemmeno in minima parte, dalla simpatia o antipatia, dal caffè o non caffè, dalla vicinanza o non vicinanza con un avvocato o con un pm.

Può accadere che la conoscenza personale o le relazioni amicali influiscano sui giudizi? Certamente può accadere, così come possono influire (sembra dimostrato) il tempo atmosferico, la digestione, l’illuminazione della camera di consiglio e parecchi altri analoghi fattori. Ciò che è certo è che non occorre affatto essere eroi per non farsi condizionare da fattori di quel genere quando si decide del destino di chi ci sta davanti e chiede giustizia. Far dipendere seppure in minima parte una qualunque decisione da fattori di quel genere significa essere a dir poco dei molluschi. Per costoro non c’è riforma che tenga, non c’è riforma che possa risolvere o semplicemente ridurre il problema. 

2. Tre domande

La mia personalissima sintesi circa la riforma-pateracchio non aggiunge nulla a quanto è stato detto prima e meglio da altri. Vorrei invece porre tre domande che possono avere un senso per quella parte di elettori in buona fede, che certamente esiste, attratti dal Sì seppure per insufficiente consapevolezza e/o informazione.

Sono domande che coinvolgono la magistratura. La interpellano oggi e continueranno a farlo domani quale che sia l’esito del referendum. Domande che, come magistrato pur da molti anni in pensione, mi inquietano. Tenterò di abbozzare un cenno di risposta per ognuna di esse.

2.1. La prima domanda è la seguente. Quando entrai in magistratura, e per non pochi dei successivi decenni, il prestigio della magistratura italiana stava ai primi posti tra le istituzioni ed era molto superiore all’attuale. Cos’è accaduto? Le forze politiche sono inclini in ogni tempo e ovunque a limitare i legacci che condizionano la loro azione. È conseguente con questa naturale tendenza il fatto che le stesse colgano il momento della crisi di credibilità della magistratura per “fare i conti” e recuperare un ruolo primario nell’assetto dei rapporti tra istituzioni. Il punto non è, dunque, che il potere politico voglia debordare. Quando vi è un’inondazione la domanda sensata non riguarda la tendenza dell’acqua a dilagare, ma chi e che cosa ha indebolito l’argine. Il cedimento dell’immagine sociale della magistratura è un fatto politico.

Come rispondere a questa domanda? La crisi di prestigio dipende da molti fattori: un abbassamento medio della competenza professionale, un calo di moralità, una sovraesposizione mediatica, casi di malaffare esistenti anche in passato ma oggi resi clamorosi dall’informazione. Tuttavia un fattore non può essere trascurato: l’inefficienza complessiva della macchina giudiziaria. Sappiamo che essa dipende principalmente dal ministro e dunque dai governi, non dai magistrati. Tuttavia la lotta e la contestazione dei magistrati avrebbero dovuto concentrarsi su questo tema. Mi sembra che ciò non sia accaduto, non in misura sufficiente. Ricadono sui magistrati, pur in gran parte non responsabili, le conseguenze di ciò.

2.2. Le correnti. Il Movimento per la giustizia nacque, anche con il mio apporto, quasi quattro decenni fa per contrastare le degenerazioni delle correnti. Non “contro” le correnti – ciò che non ha senso – ma contro prassi perverse che alligavano in varia misura nelle correnti. La domanda è: com’è possibile che 40 anni dopo ci si trovi ancora di fronte al problema?

La risposta secondo cui non è facile mutare la natura umana non basta. Qui non si tratta di immaginare l’impossibile assenza in un corpo di migliaia di individui di qualche cialtrone e qualche arrivista. Si tratta di un fatto diverso, ossia una sorta di silenziosa e fatalistica accettazione delle degenerazioni che sembrano dilagate senza più anticorpi. Come è stata possibile la vicenda Palamara, che non era un qualunque passante, e come si risponde all’ovvia osservazione secondo cui è difficile immaginare che quella vicenda sia unica e non rappresenti invece l’emersione di una malattia sistemica?

Come ho detto, sono convinto che il ricorso al sorteggio rappresenti una pseudo soluzione che getta il bambino senza gettare l’acqua sporca, pseudo soluzione sfruttata dall’astuzia di chi vuol deprimere i togati nei (due) nuovi Csm rendendoli espressione di una lotteria.

Tuttavia la domanda resta: se è vero che non possiamo illuderci di eliminare la malattia dalle vicende umane dov’erano le sentinelle, i medici, gli anticorpi? Dov’era chi avrebbe dovuto vigilare affinché la “modestia morale” riscontrata dal Presidente della Repubblica fosse almeno denunciata, contrastata e contenuta?

A questa seconda domanda penso si debba rispondere riprendendo il tema della lotta alle degenerazioni individuando tali degenerazioni nel clientelismo. Questo fenomeno non riguarda le correnti né l’ANM né le associazioni come tali, ma l’atteggiamento etico di chi ne fa parte. Un atteggiamento che va costruito anzitutto sul piano personale, ma va sorretto e indirizzato anche con idonei stimoli quali norme che, conferendo forza e starei per dire violenza al codice etico già esistente, siano dissuasive della sostanza del clientelismo, che è ricerca di protezioni, di raccomandazioni e in generale di tutto ciò che altera la par condicio.

2.3. Terza domanda: la disciplina. Sono convinto che la giustizia disciplinare del Csm funzioni mediamente bene e meglio della media di analoghe strutture. Tuttavia talune decisioni – riprese in trasmissioni televisive, dalla stampa e dai social – sono sconcertanti. Perché è accaduto e accade? Non sembra una buona risposta limitarsi a dire che ciò è “statisticamente” inevitabile. Qui si tratta della giustizia amministrata da giudici e relativa a giudici. Decisioni che urtano il buon senso e il comune sentimento di giustizia mettono in crisi il principio stesso dell’autogoverno. Come rispondere? L’idea di Violante[1], oltretutto realizzabile, se non erro, a Costituzione invariata, indicava una soluzione per ridurre la “domesticità” della giustizia disciplinare. Quell’idea potrebbe essere integrata dal potenziamento del ruolo del Presidente della Repubblica nel CSM. Presenza fondamentale che, tuttavia, al di là della moral suasion, non si sceglie il vice, è estranea alla gestione disciplinare salvo eccezioni, rischia una sovraesposizione nel caso di nomine controverse, può esser posta in discussione nelle decisioni cruciali. La previsione costituzionale è molto significativa, ma forse ellittica. Qui un legislatore serio poteva esplorare lo spazio di una riforma che, senza alterare le proporzioni dell’autogoverno, fosse capace di innalzare i livelli di garanzia piuttosto di cedere agli interessi governativi.

[1] Violante ha chiarito la sua contrarietà alla riforma costituzionale anche perché essa tradisce la sua proposta di alta corte disciplinare, da lui ipotizzata per tutte le magistrature e come giudice di appello ferma la competenza disciplinare del CSM.