ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Gli 80 anni della Repubblica e il futuro della democrazia costituzionale

Un patrimonio da non disperdere e da non tradire
2 giugno 2026
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ABSTRACT

1. La ricorrenza degli ottant’anni dal referendum istituzionale e dall’elezione dell’Assemblea costituente è un’occasione per riflettere sull’attuale stato di salute del costituzionalismo, quella filosofia politica che da tre secoli predica l’esigenza che il potere sia limitato dal diritto, e che nel corso del Novecento ha assunto le forme della c.d. “democrazia costituzionale”.

Se il costituzionalismo moderno è, fin dal XVIII secolo, scienza della fondazione e della limitazione del potere legittimo, che individua nelle Costituzioni norme giuridiche “superiori in grado”, per ciò solo capaci di imporsi nella regolazione dei rapporti politici, economici e sociali, sotto il duplice versante della disciplina dei poteri e della garanzia dei diritti, la democrazia costituzionale nata dalle macerie, e dalle tragedie, prodotte dai totalitarismi della prima metà del Novecento, “aggiunge”, per così dire, a tale nucleo più antico alcuni elementi di novità: valorizzazione del pluralismo politico‑sociale, integrazione delle masse nella rappresentanza politica, sviluppo dei partiti politici che di tale integrazione si fanno carico, espansione della “società civile” come soggetto autonomo dallo Stato, conseguente necessità che tale accentuata democratizzazione si rifletta anche nel tessuto della Costituzione e nel sistema delle garanzie poste a sua protezione.

Questo era l’orizzonte, e il progetto politico, nella testa dei più illuminati tra i Costituenti italiani. Si trattava di conciliare il “principio costituzionale” con il “principio democratico”. Ricordiamo che “costituzionalismo” e “democrazia” non sono affatto, di per sé, alleati. Al contrario, la concezione della sovranità popolare illimitata, che attribuisce al popolo riunito in assemblea la pienezza di un potere privo di limiti giuridici, nei cui confronti “tacciono le leggi preesistenti” (come affermava perentoriamente Rousseau), è da ascrivere a un filone concettuale addirittura antagonistico rispetto al costituzionalismo, che invece presuppone supremazia della Costituzione (e dunque del diritto in essa incorporato) nei confronti di ogni potere costituito, foss’anche democraticamente legittimato.

Il principio democratico non fa di per sé parte del nucleo costitutivo “forte” del costituzionalismo (Costituzione scritta, potere costituente, dichiarazione dei diritti, separazione dei poteri, subordinazione della legge alla Costituzione giurisdizionalmente sanzionata). Quest’ultimo mantiene con la democrazia un rapporto ambivalente. Il principio democratico pretende di far prevalere la regola maggioritaria, e nelle sue declinazioni radicali pretende di travolgere ogni volontà contraria a quella democraticamente legittimata attraverso l’applicazione di quella regola numerica. Il che, nel contesto dei regimi liberali ottocenteschi, non costituiva un gran problema, stante la natura monoclasse della rappresentanza politica, nella quale si diluiva il naturale antagonismo tra democrazia e libertà. Il problema nasce con la progressiva democratizzazione dei sistemi politici, con l’integrazione delle masse nella rappresentanza, con l’emergere della natura strutturalmente pluralistica – e spesso antagonistica – degli interessi che la società esprime. È qui che il costituzionalismo conferma il proprio rapporto assai problematico con la democrazia, che tende a negare la pluralità in nome dell’unità politica. Dunque, creare le basi di una “democrazia costituzionale” era, per i Costituenti, tutt’altro che semplice.

Si trattava ovviamente di affrontare taluni problemi “classici” del costituzionalismo moderno: come disciplinare le modalità di esercizio dei pubblici poteri; come vincolarle al rispetto di talune regole giuridiche; come garantire di conseguenza le libertà e i diritti degli individui, proprio attraverso la limitazione giuridica di quei poteri pubblici il cui comportamento la Costituzione era chiamata a disciplinare. Ma si trattava anche di affrontare problemi nuovi, sconosciuti all’epoca storica precedente. Il fragile costituzionalismo liberale dell’Ottocento era crollato sotto il peso di una serie di fattori disgreganti. L’allargamento del suffragio, il tumultuoso processo di integrazione delle masse nello Stato, l’emergere del conflitto sociale, avevano finito, nella maggior parte dei contesti, per travolgere le istituzioni liberali e favorire l’avvento dei totalitarismi. Ciò imponeva nuove strategie, a partire dalla constatazione della natura necessariamente pluralista delle società, e dunque dell’esigenza che la democrazia stessa, nel momento in cui veniva “rifondata”, fosse limitata. Opporre i diritti al potere, in un contesto democratico, significava di fatto opporre i diritti delle minoranze al potere democraticamente legittimato delle maggioranze. Da qui lo sforzo di ridisegnare il tessuto‑base delle relazioni che regolano la convivenza civile e di trovare meccanismi di soluzione pacifica ai conflitti che inevitabilmente, all’interno della società pluralistica, si generano e si alimentano.

Tutto ciò non bastava “scriverlo” in una Costituzione. Occorreva fare in modo che la Costituzione producesse davvero, sul piano della conformazione delle relazioni politiche e sociali, gli effetti che da essa ci si attendeva.

E ciò avrebbe potuto avvenire soltanto se la Costituzione fosse stata capace di esprimere, ed offrire alla società, un suo autonomo contenuto di legittimazione, tanto all’esercizio dei poteri pubblici, quanto all’esercizio delle libertà e dei diritti da essa disciplinati. Tale ulteriore elemento non ha, o comunque non deriva la sua origine da, un dato giuridico. Ha una base extra‑giuridica che potremmo definire come la coscienza e la condivisione delle ragioni che conducono una comunità a sottoporsi a una legge fondamentale, una legge fondamentale dei propri comportamenti e della propria organizzazione.

In altre parole, una Costituzione funziona e resiste nel tempo soltanto se è capace di esprimere la comune radice dello stare insieme di una società, radice da ritenere indiscutibile e indisponibile fintanto che non ne sia stata individuata un’altra, solennemente e con le stesse modalità che hanno dato origine alla prima (cioè, finché a una Costituzione non ne segua un’altra, approvata e legittimata con le stesse modalità).

Nel contesto di società pluralistiche, e dunque portatrici di principi, aspirazioni, interessi, valori differenziati, l’individuazione di tale base comune, di tale nucleo condiviso di legittimazione, non è affatto semplice. Essa deve partire – e non può non partire – da un’esperienza storica da cui la comunità tragga le ragioni della convivenza. Dall’altro lato, però, non può prescindere da un patto, condiviso dalle diverse parti della società e che serve a conferire stabilità e permanenza nel tempo (e quindi – relativa – intangibilità) alla Costituzione. Insomma: una base di esperienza storico‑concreta comune, ossia una condivisione di massima sul passato; un patto, ossia un fondamentale compromesso, sul futuro, sul mondo che la società, complessivamente, immagina e sugli obiettivi politici, economici, sociali, culturali, che essa intende realizzare affinché quel mondo immaginato diventi la realtà della propria esistenza.

2. Questo fu il vero capolavoro dell’Assemblea costituente votata il 2 giugno del 1946. Essa seppe scrivere una Costituzione in cui quei due elementi si fondevano e si saldavano tra loro. Il suo nucleo di condivisione del passato le deriva (o almeno, per lungo tempo, le è derivato) dall’esperienza storica comune di coloro che la scrissero. Si trattava dell’esperienza dell’antifascismo militante e della lotta di liberazione, che mosse soggetti diversissimi tra loro per principi, valori, convinzioni e progetti di società, a sforzarsi per raggiungere un accordo, pur nelle gigantesche difficoltà e contrapposizioni politiche, anche di ordine internazionale, in cui essi si dibattevano.

Su ciò occorre essere particolarmente chiari: la Costituzione italiana non nacque da una mera “trattativa” tra ristretti gruppi di potere, bensì sulla spinta dell’azione di grandi partiti di massa, che erano dotati di specifica ed effettiva rappresentatività, in un contesto storico segnato da un profondo rinnovamento delle culture politiche di cui quei corpi intermedi si facevano portatori.

Nel vuoto o nell’estrema debolezza di ciò che restava delle istituzioni (a partire dalle vecchie istituzioni dello stato liberale di origine risorgimentale, che avevano appena cominciato a sperimentare il passaggio alla democrazia di massa quando furono travolte dal fascismo, e che quindi non avevano ancora maturato e consolidato la forza sufficiente per proporsi in totale continuità con l’epoca precedente) la classe politica che prese in mano le sorti del paese era convinta di dover ricostruire le basi dell’ordinamento e gli stessi principi della convivenza civile, a partire dai postulati del costituzionalismo moderno, innervati dei nuovi valori del pluralismo e della convivenza pacifica: stato di diritto, libertà fondamentali, eguaglianza formale e sostanziale fra i cittadini, giustizia sociale, democrazia politica, pluralismo politico, ripudio della guerra, multilateralismo e cooperazione internazionale.

La scommessa era che il sistema istituzionale normativamente definito dalla Costituzione e incentrato sulla rappresentanza parlamentare del pluralismo sociale fosse in grado di regolare in modo tendenzialmente spontaneo, e pacificamente, il conflitto nella realtà dello Stato di massa. Era una scommessa che per almeno una cinquantina d’anni ha tenuto, garantendo espansione dei diritti (vecchi e nuovi), conservazione della democrazia pluralista, crescita economica, mobilità sociale.

Il motore di tale trasformazione fu, come detto, il sistema dei partiti di massa. Divenuti ormai strutture intermedie indispensabili al funzionamento della rappresentanza politica in un contesto democratico, essi assunsero da un lato la funzione di garantire il collegamento stabile e permanente tra le istituzioni e il corpo elettorale, assicurando la partecipazione politica del popolo e traducendo la domanda sociale in azione politica, e dall’altro lato il compito (e la responsabilità) di elaborare e presentare il proprio progetto generale di società, da sottoporre al confronto e all’accordo con gli altri. Furono quei partiti a garantire, in primo luogo, che il processo costituente giungesse a compimento, nonché, in secondo luogo, che la Costituzione assumesse davvero, nel tempo, quella fondamentale funzione di integrazione sociale e di sostegno alla democrazia costituzionale cui era destinata.

Si trattò innanzi tutto di una straordinaria esperienza intellettuale, in cui gli ultimi eredi della vecchia classe dirigente liberale prefascista, i cattolici democratici, la sinistra di ispirazione marxista, oltre ad alcuni sparuti intellettuali liberal‑socialisti riuniti nell’esperienza intensa quanto effimera del Partito d’Azione, realizzarono un altissimo compromesso che armonizzava elementi di continuità con la tradizione costituzionale precedente e innesti di ispirazione nuova.

A partire dal rifiuto e dal rovesciamento dei postulati dello stato fascista (intriso di autoritarismo e di nazionalismo bellicista), si perseguì ad un tempo il ripristino delle libertà e delle garanzie dello Stato di diritto (già conosciute nell’esperienza politica precedente l’avvento del fascismo e frutto di un’elaborazione teorica che proveniva dal liberalismo ottocentesco e dalla vicenda risorgimentale), innervandolo con una larga apertura ai principi dello Stato sociale, a partire dall’uguaglianza sostanziale, nel contesto di una democrazia parlamentare intesa come strumento di integrazione della società di massa nel sistema delle istituzioni, ma a sua volta limitata da una robusta rete di garanzie giuridiche (una magistratura “soggetta soltanto alla legge” e autonoma e indipendente dalla politica, nonché una Corte costituzionale dotata del potere di annullare, in nome della Costituzione, gli atti espressivi della sovranità popolare, alle cui “forme” e ai cui “limiti” veniva formalmente assoggettata).

I capisaldi della democrazia costituzionale delineati all’esito del processo costituente erano dunque chiari e condivisi da tutti gli attori che contribuirono alla sua scrittura. Il sistema dei poteri pubblici definito dalle norme costituzionali è posto a garanzia della costruzione e della conservazione nel tempo di una società plurale, complessa, ricca di formazioni sociali e corpi intermedi, tendenzialmente conflittuale ma capace, grazie a quegli strumenti di integrazione, di offrire solide e durature prestazioni di unità. Il conflitto sociale, politico, culturale – se non lasciato a sé stesso, ma “governato” dalla forza aggregatrice di soggetti collettivi capaci di rappresentarlo e adeguatamente incanalarlo nelle istituzioni – è benefico e fertile. La divergenza politica e sociale è un valore protetto. E dunque qualunque norma repressiva che sia funzionale a rendere più difficile l’espressione della divergenza politica e sociale è contraria alle “forme” e ai “limiti” cui la sovranità popolare va assoggettata. A sua volta, anche la forma di governo è (nel senso che deve essere) funzionale a garantire e ad alimentare quotidianamente tale dialettica sociale. Di ciò la democrazia costituzionale non ha paura, ma anzi se ne serve per trarne forza e legittimazione.

Insomma: la coesione sociale si costruisce attraverso la regolazione pacifica e quotidiana del conflitto, lasciato per il resto alla libera competizione dei (molti) attori in campo, che grazie alla forza dei corpi intermedi trova nelle istituzioni gli opportuni equilibri e compromessi. Il compromesso quotidiano tra diversi, che si realizza essenzialmente in parlamento, è la cifra distintiva del funzionamento concreto dei poteri pubblici. Questa è la “forma della democrazia costituzionale”, che si esprime in un contesto di eterogeneità delle forze sociali e di accentuato pluralismo politico.

3. Tutto ciò che si è cercato sommariamente di ricapitolare ci può forse essere da guida per provare a fornire qualche interpretazione sul presente, sull’eredità di quella tradizione e sullo stato attuale della vita costituzionale.

La Costituzione italiana, come tutte le costituzioni nate in quel tornante di tempo, è figlia di una specifica esperienza storica e contemporaneamente generatrice di una nuova visione degli assetti politici e sociali. A partire dalla condanna del totalitarismo di matrice fascista che aveva caratterizzato il ventennio precedente e che aveva condotto alla «catastrofe nazionale>» di cui parlò Togliatti nel più celebre dei suoi interventi all’Assemblea costituente, venne ideato un sistema che fosse capace di preservare e difendere il pluralismo politico, depotenziando la carica di violenza insita nella (più antica) idea del diritto come mero strumento in mano a chi detiene il monopolio della forza legittima. Anche i diritti e le libertà costituzionali, in tale contesto, sono espressione del desiderio di promuovere, di epoca in epoca, nuovi assetti di potere, sempre rinnovabili e ridiscutibili. Libertà e diritti da tutelare proprio in quanto generatori di dissenso, di conflitto, e pertanto garanzia permanente di conservazione del carattere eminentemente pluralistico della società, pronta in ogni occasione a cambiare i propri indirizzi politici entro un comune e condiviso quadro di principi costituzionali.

Era del resto la lezione che l’età dei totalitarismi aveva consegnato alla nuova Europa: soltanto la difesa di un sano pluralismo conflittuale, regolato da un sistema di garanzie costituzionali che consentano a ogni settore della società di esprimere le proprie rivendicazioni e perseguire le proprie aspirazioni sociali, ci difenderà da guai peggiori, ossia ci preserverà da nuove guerre civili. La “promessa di emancipazione” racchiusa nelle forme della democrazia costituzionale scongiura, nel tempo, il rischio che ogni minoranza, ogni gruppo sociale o politico che si trovi in una situazione di svantaggio sociale, sia spinto a non sentirsi più legato da alcun patto sociale, a non percepire più alcuna convenienza all’integrazione, e dunque a rivoltarsi contro un sistema incapace di includerlo.

Si badi bene, però: quando parliamo di una Costituzione, come ci ricorda Gustavo Zagrebelsky (cfr. La felicità della democrazia. Un dialogo (con Ezio Mauro), Roma, Laterza, 2011), non parliamo di qualcosa che esiste in sé e per sé, ma di qualcosa che noi, lavorando per formare una cultura costituzionale, contribuiamo giorno per giorno a modellare, e che dunque contiene insieme passato, presente e ambizione di futuro.

Si tratta di un processo continuo e progressivo. Se la Costituzione è stata, nel momento del suo formarsi, un “mettersi d’accordo” su alcuni capisaldi fondamentali che in quel momento storico sembravano essenziali alla costruzione di una nuova coesione sociale, essa, vivendo nella società, diventa un “mettersi d’accordo” progressivo e continuo, e in definitiva il prodotto della volontà di coloro che, di generazione in generazione, si mettono d’accordo in questo processo inesausto.

Costantino Mortati scriveva che ogni Costituzione trae ispirazione, ma contemporaneamente prende le distanze, dalla Costituzione precedente. E chiama a raccolta tutti coloro che si riconoscono in questa differenziazione. Ma nel lungo periodo la nostra Costituzione ha manifestato un carattere particolarmente inclusivo, ben al di là delle condizioni storiche del momento costituente.

Si potrebbe dire che, se da un lato la Costituzione è stata il prodotto artificiale della volontà di compromesso di un gruppo di persone riunite intorno a un sistema storico di partiti (quelle determinate persone, con quella determinata esperienza storica, e quel determinato sistema di partiti), è diventata davvero “Costituzione” in quanto si è incarnata nella storia viva di un popolo ed è divenuta parte costitutiva della sua cultura, fattore di riconoscimento tra generazioni, base di crescita civile.

Tutto ciò, peraltro, non è dato una volta per sempre. Nel celebre e intenso “discorso sulla Costituzione” del 1955 alla Società Umanitaria di Milano, Piero Calamandrei si sofferma proprio sul rischio insito in ogni esperienza costituente, quando ricorda che «la Costituzione non è una macchina, che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà, la propria responsabilità».

Per cessare di essere solo un “pezzo di carta”, la Costituzione deve continuare a radicarsi nella cultura costituzionale diffusa delle forze sociali e politiche che sono protagoniste di ogni epoca storica, e che devono trovare le risorse per una inesausta opera di rilegittimazione delle ragioni del loro “stare insieme”. Si tratta di risorse che non possono essere attinte dalla forza, dall’imposizione, dalla contrapposizione di una maggioranza a una minoranza, ma solo da una diffusa convinzione e condivisione.

Questa lezione, ancora recentemente, si è dimostrata viva e attuale di fronte ai plurimi tentativi di procedere a revisioni della Costituzione attraverso forzature di maggioranze politiche non sorrette da una più ampia condivisione ideale. Se un monito di ordine generale si può trarre dai risultati dei tre referendum che a cadenza decennale, nel 2006, nel 2016 e nel 2026, hanno bocciato proposte di revisione costituzionale diverse tra loro ma accomunate dall’intento di abbattere alcuni pilastri fondamentali su cui si reggeva il compromesso costituente, stravolgendone così i fondamenti, è che non è saggio pretendere di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza. Non solo perché non è nello spirito della necessaria condivisione che dovrebbe caratterizzare ogni riscrittura di quel patto, ma anche e soprattutto perché in genere non funziona, quando quella stessa società pluralistica, articolata e conflittuale, che della Costituzione è beneficiaria e in qualche modo custode, a tali forzature è capace di rivoltarsi.

Fino ad oggi la Costituzione è riuscita a scampare ai tentativi di stravolgerne i contenuti essenziali, anche grazie ai tanti cittadini per i quali, forse addirittura inconsapevolmente, la difesa della Costituzione è ancora un valore irrinunciabile, un ancoraggio sicuro cui aggrapparsi nell’era dell’incertezza e della paura. Ciò però non può valere per sempre. È indiscutibile che la democrazia costituzionale sia oggi sotto attacco e sotto pressione. La lotta che i suoi difensori sono costretti a intraprendere è l’effetto della progressiva perdita dell’univoco consenso di cui essa ha goduto nel passato riguardo alla permanente validità storico‑politica dei suoi presupposti e dei suoi valori di fondo. Del resto, le grandi formule politiche su cui si è a lungo fondata l’esperienza costituzionale repubblicana si basavano su, e traevano la propria legittimazione da, una base di consenso di massa (talvolta compiutamente condiviso, talvolta spinto e accreditato da più o meno vaste élites) che traeva le sue radici, come si diceva, da un humus culturale. Una legittimazione e una giustificazione che, appunto, posa sulla cultura di fondo sviluppatasi all’interno della società e condivisa dai suoi più vasti settori.

La democrazia costituzionale in quanto tale è oggi messa in discussione, in tutte le sue forme di manifestazione, e non soltanto in Italia. È sotto attacco il principio della legittimazione del potere, ed è sotto attacco il principio della sua limitazione. È sotto attacco la tenuta della garanzia dei diritti (sia sul versante della garanzia politica della loro affermazione, sia sotto quella della garanzia giurisdizionale della loro difesa), ed è sotto attacco il principio della separazione dei poteri. In definitiva è sotto attacco il principio della rigidità della Costituzione. Alla radice dell’offensiva sta la contestazione stessa del valore positivo del pluralismo, e dunque della necessità di difendere la conservazione della struttura pluralistica della società attraverso i meccanismi di governo pacifico del conflitto sociale che essa inevitabilmente esprime.

La crisi, che è crisi generale del costituzionalismo europeo, si manifesta nella messa in discussione del modello di democrazia costituzionale pluralistica fondata sulle “forme e limiti” che la Costituzione è in grado di imporre all’agire politico, e che la politica spontaneamente riconosce, in un contesto di pluralismo “governato”. I soggetti storici reali su cui quel movimento si reggeva (si “sosteneva” in senso mortatiano), ossia i partiti politici impersonali novecenteschi, sono scomparsi o, peggio, sono falliti. Altri soggetti collettivi capaci di portare avanti quel modello non sono, al momento, all’orizzonte, mentre l’arena politica è occupata da un nuovo modello di forza politica fondata sulla capacità carismatica del “capo” di volta in volta emergente, e dunque in definitiva su meccanismi di personalizzazione e verticalizzazione favoriti dall’allentamento sempre più rapido del vincolo ideologico come base del riconoscimento e del radicamento delle formazioni politiche. E intanto la domanda sociale appare oggi frantumata in un coacervo di micro‑interessi apparentemente inconciliabili e irriducibili, e i partiti si manifestano sempre più come “scatole vuote”, all’interno delle quali i diversi interessi, anche i più disparati, riescono a trovare collocazione, giustapposti l’uno accanto all’altro e non più oggetto di integrazione, lacerando dall’interno il tessuto connettivo su cui i partiti poggiavano la propria consistenza.

Se, come si ricordava in precedenza, la democrazia costituzionale è figlia del pluralismo e del conflitto, vive nel conflitto, cioè nella storia, e dentro tale dinamica la sua dialettica ritrova il suo senso di realtà, oggi la crisi – non certo solo in Italia – sta essenzialmente nel fatto che, smarrito il baricentro che la democrazia costituzionale aveva trovato intorno all’idea del “conflitto disciplinato” all’interno di una società pluralistica e dinamica, politicamente organizzata e capace di esprimersi e “rappresentarsi” politicamente nelle sue articolazioni attraverso l’azione di corpi intermedi che ne strutturano e ne disciplinano il funzionamento, ci troviamo in un limbo in cui sembra riemergere la vecchia logica del conflitto non mediato, la logica dei “buoni” e dei “cattivi” cittadini, degli amici e dei nemici del “popolo”.

4. Quale futuro attende, dunque, la democrazia costituzionale, e quali lezioni possiamo trarre da quella straordinaria esperienza iniziata il 2 giugno di ottant’anni fa?

Cominciamo col sottolineare che è proprio guardando all’indietro, al complesso della storia costituzionale dell’Italia repubblicana, al modo in cui la Costituzione, come ci era stata consegnata nel 1947, si è comportata e ha funzionato nel tempo, è da ritenere infondata, e quasi insana, l’idea che una Costituzione, solo perché l’anno prossimo avrà ottant’ anni di vita, sia “vecchia” e non più adatta a reggere le sfide del presente.

L’attualità di una Costituzione non si misura su ciò che in una società cambia ed è soggetto a cambiare, ma al contrario proprio su ciò che in una società resta ed è soggetto a restare. Di sicuro la Costituzione italiana ha svolto una funzione stabilizzante e unificante, ha accompagnato un paese in crescita tumultuosa, ne ha governato le contraddizioni e ne ha assicurato la pace sociale e lo sviluppo. In momenti storici più recenti ha retto sotto la spinta di tensioni anche molto gravi, sul piano politico‑parlamentare, su quello sociale e istituzionale, su quello della sfida della criminalità politica e mafiosa.

Ebbene, la vera scommessa è che questa Costituzione, dopo che coloro che l’hanno scritta non ci sono più (non solo come persone fisiche, ma dal punto di vista delle forze politico‑sociali, ideali, culturali, che ne hanno incarnato la nascita e la vita), dopo che è cambiato il mondo, si sono imposte nuove idee, nuovi criteri di aggregazione, nuovi stili politici, nuove modalità di formazione del consenso, continui a tenere insieme le diverse articolazioni di una società complessa, plurale, differenziata.

Ciò, tuttavia, non può che passare da una complessiva rilegittimazione sul piano della partecipazione, che è sempre stata la chiave per il buon funzionamento dei sistemi costituzionali. Una partecipazione che non può tuttavia funzionare senza il sostegno di un rinnovato sistema di corpi intermedi capaci di fornire prestazioni di integrazione politica e sociale.

È la scommessa non sulla tenuta di un “pezzo di carta”, per usare ancora una volta la metafora di Calamandrei, ma sulla permanente vitalità di un patrimonio storico e culturale che affonda le sue radici nelle origini dell’unità nazionale, rilegittimate dalla guerra di Liberazione del 1943‑45. È la scommessa sulla capacità del paese di non disperdere questo patrimonio, perché un paese senza una memoria e senza una adeguata consapevolezza culturale – anche se magari non lo sa o non riesce ad assumerne consapevolezza – è un paese già morto.

È una strada stretta, impervia, piena di ostacoli, drammaticamente condizionata, oggi, anche dalle nuove incertezze che l’instabilità politica internazionale e la minaccia di sovvertimento dell’ordine mondiale post‑bellico stanno gettando sulla percezione che ciascun individuo ha della propria sicurezza personale ed economica. Una strada che presuppone una nuova presa di coscienza – da parte dei cittadini che hanno beneficiato dello sviluppo economico e sociale garantito da quel sistema costituzionale – del patrimonio di libertà civili e politiche e di opportunità sociali che con la sua scomparsa essi stessi finirebbero per perdere. Si tratta di non tradire la memoria storica che testimonia il valore di quel patrimonio e che consente di trasmetterlo, al di là delle contingenze, da una generazione all’altra.

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