ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura

20 febbraio 2026
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ABSTRACT

I sottoscritti studiosi di diritto processuale penale,

rilevato che

in forza delle modifiche introdotte dalle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicate sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025, oggetto del referendum indetto per i prossimi 22 e 23 marzo 2026,

a) l’art. 104 comma 4 Cost. prevede che i Consigli Superiori della Magistratura Giudicante e Requirente verranno nominati, per un terzo, da componenti estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune compilerà mediante elezione (membri “laici”), e, per due terzi, da componenti estratti a sorte, rispetto a ciascuno dei due consigli, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge (membri “togati”);

b) l’art. 105 comma 3 Cost. prevede che l’Alta Corte Disciplinare verrà nominata da tre giudici estratti a sorte da un elenco, compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune, di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio (membri “laici”), e da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità (membri “togati”);

 
osservato che

anche subordinandolo a prerequisiti quali l’anzianità di servizio o i ruoli ricoperti, la legge ordinaria sarebbe tenuta, comunque, a prevedere un sorteggio “secco” dei membri togati, senza possibilità per il corpo rappresentato di selezionare in via preventiva i sorteggiabili tramite la loro inclusione in un elenco (metodo, quest’ultimo, espressamente riservato dalle nuove prescrizioni costituzionali alla nomina dei membri laici);

tale differenza determina una disparità di trattamento nella nomina dei membri laici e dei membri togati priva di qualsiasi giustificazione, se si considera che le nuove prescrizioni prevedono che i sorteggiabili siano, in ogni caso, individuati fra persone appartenenti a categorie professionali dotate di pari competenze ed autorevolezza (avvocati, magistrati e professori universitari);

non necessariamente tale disparità di trattamento verrebbe compensata dalla circostanza che, nei tre organi, i membri togati sarebbero in maggioranza, se si considerano i pericoli di alterazione dei processi decisionali determinati dall’asimmetria del metodo di nomina, destinato a creare maggiore compattezza nelle opinioni dei membri laici (individuati anticipatamente in base a criteri condivisi dalle forze parlamentari);

 
ritengono che
 

i nuovi artt. 104 comma 4 e 105 comma 3 Cost. determinino un’irrimediabile violazione del principio di uguaglianza, da annoverare a nostro avviso fra i ‘valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana’ che, ‘pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale’, non dovrebbero essere ‘sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali’ (Corte cost. n. 1146 del 1988 e, da ultima, n. 125 del 2025); come tali, qualora la riforma diventasse definitivamente legge dello Stato, i due articoli, in parte qua, dovrebbero essere dichiarati costituzionalmente illegittimi.

 

19 Febbraio 2026

 
Francesco Caprioli, professore ordinario nell’Università di Roma La Sapienza
Marcello Daniele, professore ordinario nell’Università di Padova
Paolo Ferrua, professore emerito nell’Università di Torino