Presunzione di “protezione equivalente”, accertamento delle condizioni di detenzione e tutela dei diritti fondamentali nell’esecuzione del mandato di arresto europeo: la Corte di Strasburgo detta le regole
(Nota a Corte EDU, Sez. V, 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan c. Francia, nn. 40324/16 e 12623/17)
di Gaetano De Amicis
Abstract
La Corte EDU si è pronunciata in relazione ad caso avente ad oggetto due mandati esecutivi di arresto europeo richiesti dalla Romania alla Francia nei confronti di due cittadini rumeni condannati in absentia, stabilendo i seguenti principî: a) nell'adempimento dei loro obblighi internazionali gli Stati contraenti restano comunque vincolati al rispetto degli obblighi stabiliti dalla CEDU; b) se l'organizzazione internazionale in questione (nel caso in esame, l'Unione europea) conferisce ai diritti fondamentali (nel caso in esame, il divieto di subire trattamenti inumani o degradanti negli istituti di pena dello Stato di emissione) un livello equivalente o comparabile di protezione rispetto a quello ad essi garantito dalla CEDU, le misure adottate per adempiere quegli obblighi internazionali devono ritenersi giustificate; c) l'applicabilità della “presunzione di protezione equivalente” si fonda sui due presupposti dell’assenza in capo alle autorità nazionali di margini discrezionali in relazione all'adempimento dell’obbligo internazionale e della piena attuazione del potenziale del meccanismo di vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti fondamentali all’interno dell'organizzazione; d) il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea non può essere applicato in modo automatico e meccanico a discapito dei diritti fondamentali; e) qualora la regola basata sulla presunzione di protezione equivalente sia in concreto configurabile, la CEDU verifica se le modalità di applicazione dello strumento di riconoscimento reciproco renda manifestamente carente o meno la tutela dei diritti convenzionali; f) tali principî non si applicano solo al mandato d'arresto europeo, ma anche a tutti i meccanismi euro-unitari di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.
Sommario: 1. Il caso. – 2. La ratio decidendi. – 3. I precedenti giurisprudenziali in ordine al mandato di arresto europeo. - 4. I precedenti giurisprudenziali in ordine alle procedure di estradizione ed espulsione. – 5. La decisione. – 6. Mutuo riconoscimento e presunzione di protezione equivalente nel “dialogo” fra le Corti sovranazionali. – 7. L’accertamento delle condizioni di detenzione nello Stato di emissione del mandato di arresto europeo e i presupposti di opponibilità del motivo di rifiuto. – 8. Il progressivo adeguamento della giurisprudenza di legittimità.
1. Il caso.
Con la sentenza in esame[1] la Corte EDU si è pronunciata su due ricorsi aventi ad oggetto la consegna disposta a seguito della emissione di due mandati esecutivi di arresto europeo richiesti dalla Romania alla Francia nei confronti di due cittadini rumeni (Codrut Moldovan e Gregorian Bivolaru) rispettivamente condannati, il primo, alla pena di sette anni e mesi sei di reclusione per il reato di traffico di esseri umani, ed il secondo, in possesso dello status di rifugiato politico in Svezia, alla pena di sei anni di reclusione per reati in materia sessuale[2].
A fronte di m.a.e. emessi per l’esecuzione di condanne definitive emesse in absentia, le autorità giudiziarie francesi hanno accolto entrambe le richieste sulla base di differenti percorsi procedimentali.
Per quel che attiene alla posizione del Moldovan, condannato nel 2015 per il reato di traffico di esseri umani dalla Romania alla Francia ed ivi posto in stato di arresto, era stata contestata l’esecuzione del m.a.e. allegando il fatto che in Romania egli avrebbe subito una detenzione in condizioni incompatibili con le garanzie previste dall’art. 3 CEDU: le autorità francesi, dopo aver richiesto informazioni supplementari ed assicurazioni sul punto alla Romania, avevano disposto l’esecuzione del m.a.e. respingendone il ricorso per cassazione.
Nei confronti del Bivolaru, invece, dopo il suo arresto a Parigi, il m.a.e. era stato contestato allegando in particolare la natura politica della condanna e il rischio di subire trattamenti contrari all’art. 3 CEDU per ragioni discriminatorie di ordine politico e religioso; dal 2005, infatti, egli aveva ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato da parte della Svezia.
Ciò nonostante, anche il suo ricorso veniva respinto dalla Corte di cassazione francese, che ne disponeva la consegna alla Romania in esecuzione del m.a.e.
Dinanzi alla Corte EDU entrambi i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 3 CEDU per effetto dell’esecuzione del m.a.e. emesso nei loro confronti, contestando il fatto che le Autorità giudiziarie francesi, nell’eseguire le rispettive “eurordinanze” rumene, non avevano tenuto conto dei rischi individuali di esposizione a trattamenti inumani e degradanti negli istituti penitenziari dello Stato richiedente, con riferimento alla prospettata violazione del parametro convenzionale stabilito dalla su indicata disposizione. Nel caso del Bivolaru, in particolare, il ricorso veniva incentrato anche, e soprattutto, sul problema legato all’apprezzamento delle conseguenze legate allo status di rifugiato concessogli da un altro Paese membro dell’Unione europea.
2. La ratio decidendi
Richiamata preliminarmente la sua consolidata elaborazione giurisprudenziale in merito alle condizioni di applicazione della presunzione di protezione equivalente nelle questioni relative all’applicazione degli strumenti normativi propri del diritto dell’Unione europea[3], la Corte EDU ne ha vagliato le implicazioni con riferimento al caso in cui nell’esecuzione di un m.a.e. entrino in giuoco i profili attinenti alle condizioni di detenzione degli istituti penitenziari dello Stato di emissione.
Secondo i principi generali al riguardo enunciati nella sentenza Bosphorus, poi sviluppati dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze Michaud e Avotiņš, nell'applicare il diritto dell'Unione europea gli Stati contraenti rimangono soggetti agli obblighi liberamente assunti nell’aderire alla Convenzione: siffatti obblighi, tuttavia, devono essere valutati rispetto ai presupposti della presunzione di protezione cd. “equivalente”, vale a dire in termini non identici ma "paragonabili" a quelli assicurati dalla Convenzione.
Entro tale prospettiva, afferma la Corte, una misura adottata con la finalità di adempiere agli obblighi giuridici internazionali (nel caso di specie quelli derivanti dall’adesione dei predetti Stati parti all’Unione europea) può ritenersi giustificata solo se l’organizzazione in questione accordi ai diritti fondamentali un livello di protezione comparabile a quello garantito dalla Convenzione europea e, se ciò accade, deve presumersi che gli Stati parti rispettino i requisiti della Convenzione quando eseguono gli obblighi giuridici derivanti dalla loro appartenenza a quell’organizzazione.
Il compito della Corte, in particolare, consiste nel verificare se le condizioni per l’applicazione della presunzione di protezione equivalente siano state soddisfatte nelle circostanze del caso concreto, accertando se in sede di esecuzione di un mandato di arresto europeo sia riscontrabile o meno una manifesta inadeguatezza dei meccanismi di protezione dei diritti e delle garanzie convenzionali.
Ove tali condizioni non risultino integralmente soddisfatte, la Corte deve esaminare il modo in cui l’autorità giudiziaria di esecuzione ha concretamente proceduto nella trattazione del caso, al fine di accertare l’esistenza di un rischio reale e concreto di violazione dei diritti protetti dalla Convenzione in sede di esecuzione di un mandato europeo di arresto.
Nel sistema UE le condizioni per l’applicazione della presunzione di protezione equivalente sono di duplice ordine: a) l’assenza di qualunque margine di discrezionalità in capo alle autorità statali; b) la massima espansione delle potenzialità inerenti al meccanismo di controllo previsto dal diritto dell’Unione.
Ora, i principi enunciati nella giurisprudenza della Corte europea si applicano a tutti i meccanismi di mutuo riconoscimento previsti dal diritto dell'Unione europea e la presunzione di protezione equivalente è considerata senz’altro applicabile quando le autorità nazionali attuano il diritto euro-unitario senza margini di apprezzamento discrezionale, ma la stessa può essere superata all’esito di una complessiva delle circostanze rilevanti in un caso concreto: pur dovendo tener conto, infatti, delle modalità di funzionamento dei meccanismi del mutuo riconoscimento, e in particolare della loro esigenza di effettività, la Corte deve verificare che il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie non sia applicato in maniera automatica e meccanica, a discapito dei diritti fondamentali.
Solo un’adeguata protezione dei diritti tutelati dalla Convenzione conferisce a questo meccanismo la sua piena efficacia, sicchè se dinanzi alle autorità nazionali viene presentata una censura seria e motivata di manifesta insufficienza della tutela di un diritto garantito dalla Convenzione e il diritto dell'UE non consenta di porvi rimedio, esse non possono rinunciare all'esame di tali doglianze per il solo motivo che sono tenute ad applicare la normativa euro-unitaria. In questo caso, dunque, spetta ad esse interpretare ed applicare tale normativa in conformità con la Convenzione[4].
Ove la presunzione di protezione equivalente sia applicabile nel caso sottoposto alla sua cognizione, è compito della Corte europea stabilire se la protezione dei diritti garantiti dalla Convenzione risulti viziata nel caso di specie da una insufficienza “manifesta”, come tale idonea a rovesciare il fondamento di tale presunzione, nel qual caso il rispetto della Convenzione come “strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo" nel campo dei diritti umani dovrebbe prevalere sull'interesse della cooperazione internazionale (cfr. sent. Bosphorus, § 156, e Michaud, § 103).
3. I precedenti giurisprudenziali in ordine al mandato di arresto europeo
La Corte ha inoltre richiamato i principi ricavabili dalla sua elaborazione giurisprudenziale in relazione ai casi che hanno avuto ad oggetto l’applicazione della decisione quadro sul mandato di arresto europeo.
Nella su citata sentenza relativa al caso Pirozzi[5], richiamata l'importanza dei meccanismi di riconoscimento reciproco per la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e della fiducia reciproca che essi richiedono fra gli Stati membri dell’Unione europea, la Corte ha affermato che, salva la presenza di motivi ostativi, l'esecuzione del m.a.e. è obbligatoria per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ciò che determina l'applicazione della presunzione di tutela equivalente (§§ 66 e 71).
Nel sottolineare che tale autorità aveva, nel caso di specie, verificato che l'esecuzione del m.a.e. non aveva dato luogo ad una situazione di manifesta insufficienza di tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione, la Corte ha osservato che, valutato in questi termini, il sistema previsto dalla richiamata decisione quadro di per sé non entra in conflitto con il quadro delle garanzie convenzionali.
Nella sentenza Romeo Castaño[6], inoltre, la Corte ha affermato che il rifiuto di eseguire un m.a.e. sulla base del fatto che la consegna solleverebbe delle preoccupazioni circa un rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata può essere ritenuto contrario all'obbligo procedurale di cooperazione stabilito dall’art. 2 della Convenzione quando il vaglio della relativa condizione ostativa non riposi su una sufficiente base fattuale.
Entro tale prospettiva essa ha ribadito che, in sede di esecuzione di un m.a.e., il meccanismo di riconoscimento reciproco non dovrebbe essere applicato in maniera automatica e meccanica a discapito dei diritti fondamentali, sicchè un rischio di trattamento inumano e degradante della persona di cui viene richiesta la consegna può costituire un motivo legittimo per rifiutarne l'esecuzione, a condizione che l'accertamento di tale rischio si fondi su basi fattuali sufficientemente solide. Spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione svolgere un esame dettagliato e aggiornato della situazione concreta, al fine di stabilire se esista o meno un rischio reale e individualizzato di violazione dei diritti protetti dalla Convenzione a causa delle specifiche condizioni di detenzione previste per la persona richiesta in consegna dallo Stato di emissione.
4. I precedenti giurisprudenziali in ordine alle procedure di estradizione ed espulsione
La Corte ha infine richiamato i principi generali affermati in relazione al tipo di controllo che essa stessa è chiamata ad espletare in ordine al rispetto dell'art. 3 della Convenzione in caso di estradizione o di espulsione del ricorrente nel suo Paese di origine.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza della Corte è orientata a ritenere che gli Stati parti hanno l'obbligo di non estradare una persona verso un Paese che ne chiede l'estradizione, qualora sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che la stessa, se estradata nel Paese di destinazione, andrà incontro ad un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento contrario ai divieti posti dall'art. 3 CEDU[7].
A tale proposito, la Corte ha ritenuto opportuno fare riferimento ai principi generali applicabili nel contesto, sia pure diverso, dell’espulsione ed ha ribadito che spetta in linea di principio al ricorrente produrre elementi di prova atti a dimostrare che esistono seri motivi per ritenere che, se la misura controversa venisse attuata, egli sarebbe esposto ad un rischio reale e concreto di un trattamento contrario alle richiamate garanzie convenzionali; qualora tali prove siano prodotte, spetta al Governo fugare qualsiasi dubbio che al riguardo possa sorgere[8].
5. La decisione
Applicando tali parametri ai casi devoluti alla sua cognizione, la Corte EDU è pervenuta a soluzioni differenti, assumendo costantemente come punti fermi nelle sequenze del suo percorso argomentativo i principi affermati nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia in merito al rapporto fra il divieto – omologo all’art. 3 CEDU - posto dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali (secondo cui Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti) ed il concerto funzionamento del sistema di consegna post-estradizionale fondato sulla Decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo.
5.1. In relazione al primo ricorso, ha preliminarmente rammentato che l’obbligo giuridico per l’autorità giudiziaria che esegue il m.a.e. discende dalla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, così come interpretata dalla Corte di giustizia UE sin dalla sua sentenza Aranyosi e Căldăraru del 5 aprile 2016, e che, allo stato attuale della giurisprudenza di tale Corte, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione è consentito derogare solo in circostanze eccezionali ai principi di fiducia e riconoscimento reciproci tra gli Stati membri rinviando o addirittura rifiutando, se del caso, l’esecuzione del m.a.e.
Verificata la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di applicabilità della presunzione di protezione equivalente, la Corte ha rilevato che, sulla base dell’esame dei fatti e delle allegazioni offerte dal primo ricorrente, l’autorità giudiziaria di esecuzione disponeva di solidi elementi fattuali per riconoscere la sussistenza di un rischio reale che egli, in caso di consegna, potesse subire trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni di detenzione cui sarebbe stato sottoposto in Romania, sicchè non avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sulle dichiarazioni delle autorità rumene.
Sebbene il ricorrente avesse prodotto prove di carenze sistemiche e diffuse nelle carceri dello Stato di emissione, ivi compreso l’istituto ove le autorità di emissione intendevano collocarlo, le autorità di esecuzione hanno escluso la presenza di un rischio di violazione della garanzia prevista dall’art. 3 CEDU, senza esaminare in maniera adeguata: a) il fatto che, secondo la sua giurisprudenza[9], il limite di 3 mq di superficie calpestabile per detenuto in una cella multipla costituisce lo standard minimo applicabile ai fini dell'art. 3 della Convenzione (laddove nel caso in esame la risposta delle Autorità rumene, che consideravano a tal fine anche la presenza di mobili e servizi igienici, era indicativa del fatto che quello spazio minimo non gli sarebbe stato concesso); b) il fatto che le assicurazioni fornite dalle Autorità rumene in merito agli altri aspetti delle condizioni di detenzione nel carcere ove avrebbe dovuto scontare gran parte della pena risultavano formulate in modo stereotipato e non erano state apprezzate ai fini della valutazione del rischio da parte dell'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione; c) la circostanza che, se anche le Autorità dello Stato di emissione non avevano escluso la possibilità che il ricorrente venisse trattenuto in un carcere diverso da quello indicato, le precauzioni al riguardo assunte dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, sotto la forma di una raccomandazione che il ricorrente doveva esser detenuto in una prigione in grado di offrire condizioni identiche, se non migliori, erano comunque insufficienti per escludere la presenza di un rischio reale di trattamenti inumani e degradanti.
Alla luce delle particolari circostanze del caso in esame, dunque, la Corte ha concluso rilevando una manifesta inadeguatezza della protezione dei diritti fondamentali, in termini tali da confutare la presunzione di protezione equivalente, con il conseguente accertamento della violazione dell’art. 3 Cedu.
5.2. In relazione al secondo ricorso, invece, la Corte ha ritenuto che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, dopo aver svolto un esame approfondito e completo della situazione personale del ricorrente, non era in possesso di una base fattuale sufficientemente solida per ritenere l’esistenza di un rischio reale di violazione dell’art. 3 della Convenzione e rifiutare, sulla base di tale motivo, l’esecuzione del m.a.e.
Preliminarmente, tuttavia, la Corte di Strasburgo ha esaminato il profilo di doglianza concernente il vaglio in concreto effettuato dalle Autorità francesi circa lo status di rifugiato concesso, e non revocato, al ricorrente da un altro Stato membro UE (la Svezia), escludendo l’operatività del principio di protezione equivalente sul rilievo che le Autorità di esecuzione avevano respinto la domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiedere chiarimenti sul rapporto tra la disciplina del m.a.e. e lo status di rifugiato riconosciutogli da un Paese membro dell’Unione: questione, quella ora indicata, che la Corte di Strasburgo ha considerato rilevante sia sul versante della protezione dei diritti fondamentali da parte del sistema euro-unitario, sia su quello della interrelazione con la tutela offerta dall’art. 33, § 1, della Convenzione di Ginevra del 1951, trattandosi di un aspetto sul quale la Corte di giustizia non risultava essersi pronunciata.
Nel caso in esame, dunque, la Corte di cassazione francese, decidendo di non attivare il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulle implicazioni sottese all'esecuzione di un m.a.e. emesso nei confronti di una persona in possesso dello status di rifugiato - status concesso, peraltro, da uno Stato membro al cittadino di un Paese terzo, la Romania, successivamente divenuto Stato membro dell’Unione - si era pronunciata senza utilizzare l’intero potenziale del meccanismo internazionale disponibile per le garanzie di controllo del rispetto dei diritti fondamentali.
Di qui il radicamento della competenza della Corte EDU ai fini del controllo sul modo in cui l'autorità giudiziaria di esecuzione aveva proceduto nel caso di specie, così da accertare se esistesse o meno il rischio che, in caso di esecuzione del m.a.e., il ricorrente sarebbe stato esposto a trattamenti persecutori in ragione delle proprie convinzioni politiche e religiose: controllo che le autorità di esecuzione avevano in effetti svolto scambiando le opportune informazioni con le autorità svedesi, le quali avevano a loro volta risposto in merito allo status di rifugiato del ricorrente, chiarendo che intendevano mantenerlo, senza tuttavia esprimersi in merito alla persistenza, dieci anni dopo la sua concessione, del rischio di persecuzione nel suo Paese d'origine.
Alcun elemento sintomatico, tuttavia, emergeva dal dossier esaminato dall'autorità giudiziaria di esecuzione, ovvero dal materiale offerto dal ricorrente alla Corte, in ordine alla effettiva sussistenza di un rischio di persecuzione in conseguenza della sua consegna alla Romania.
Sotto tale profilo, pertanto, la Corte ha concluso il suo ragionamento osservando che le autorità giudiziarie di esecuzione avevano verificato l’assenza di motivi discriminatori legati alla richiesta di esecuzione del m.a.e. sulla base di un esame approfondito e completo della situazione personale del ricorrente, mostrando attenzione allo status derivante dalla sua posizione di rifugiato.
Con riguardo al diverso, ma connesso, profilo di doglianza inerente alla verifica delle condizioni di detenzione in Romania, il ricorrente si era invece limitato a formulare generiche doglianze, senza offrire specifici riferimenti alla situazione e alle condizioni degli istituti penitenziari nello Stato di emissione, sicché l’autorità giudiziaria di esecuzione non disponeva di sufficienti elementi di prova al riguardo.
A fronte di tale evenienza, in definitiva, la Corte ha ritenuto che la descrizione - fornita dal ricorrente all’autorità giudiziaria di esecuzione - delle condizioni di detenzione nelle carceri rumene non fosse sufficientemente dettagliata né approfondita, con il conseguente rilievo dell’assenza delle condizioni ostative necessarie per opporre il rifiuto del m.a.e., la cui esecuzione, in questo caso, non ha determinato alcuna violazione del diritto previsto dall’art. 3 CEDU.
6. Mutuo riconoscimento e presunzione di protezione equivalente nel “dialogo” fra le Corti sovranazionali
Particolarmente rilevante deve ritenersi il quadro dei principi affermati dalla Corte EDU con la decisione in commento, che si segnala non solo per la volontà di avviare un fruttuoso dialogo con la Corte di giustizia sulle tematiche “sensibili” dei rapporti fra l’esecuzione del m.a.e. e le condizioni di detenzione dei diversi sistemi nazionali, ma anche, e soprattutto, per un primo tentativo di razionale ed equilibrata sistemazione delle complesse relazioni fra l’applicazione delle garanzie fondamentali della CEDU e i concreti meccanismi di funzionamento degli strumenti normativi euro-unitari in materia di cooperazione giudiziaria penale.
Un catalogo di principi e di indicazioni operative, quello delineato dalla Corte, che può sinteticamente riassumersi come segue: a) nell'adempimento degli obblighi internazionali gli Stati contraenti restano comunque vincolati al rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione; b) se l'organizzazione internazionale in questione (nel caso in esame, l'Unione europea) conferisce ai diritti fondamentali un livello equivalente o comparabile di protezione rispetto a quello ad essi garantito dalla CEDU, le misure adottate per adempiere quegli obblighi internazionali devono ritenersi giustificate; c) l'applicabilità della presunzione di protezione equivalente si fonda sui due presupposti dianzi richiamati (l’assenza in capo alle autorità nazionali di margini discrezionali in relazione all'adempimento dell’obbligo internazionale; la piena attuazione del potenziale del meccanismo di vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti fondamentali all’interno dell'organizzazione); d) il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell'UE non può essere applicato in modo automatico e meccanico a discapito dei diritti fondamentali; e) qualora la regola basata sulla presunzione di protezione equivalente sia in concreto configurabile, la CEDU verifica se le modalità di applicazione dello strumento di riconoscimento reciproco renda manifestamente carente o meno la tutela dei diritti convenzionali; f) tali principi non si applicano solo al mandato d'arresto europeo, ma anche a tutti i meccanismi euro-unitari di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie.
Il tema dei rapporti fra il sistema dei controlli attivabili sulla base della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’Unione europea rappresenta da tempo uno degli snodi più delicati nel rapporto fra l’elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU e della Corte di giustizia[10]. La CEDU, infatti, non esclude né limita la partecipazione dei propri Stati parti alle organizzazioni internazionali attraverso le quali si realizza la cooperazione internazionale, ma al contempo sottolinea il fatto che la qualità di membro di un’organizzazione internazionale non fa venir meno gli obblighi che derivano dall’adesione alla Convenzione.
In applicazione di tali principi, la Corte di Strasburgo, muovendo dal presupposto che il sistema euro-unitario offre una protezione dei diritti umani “equivalente” a quella prevista dalla CEDU, ha costruito le basi della c.d. “presunzione Bosphorus”, secondo cui opera, per lo Stato la cui condotta costituisce adempimento di un obbligo derivante dalla propria appartenenza all’organizzazione internazionale, la presunzione che tale condotta sia anche convenzionalmente conforme.
Tale accertamento si basa sull’esistenza, nell’ambito dell’Unione europea, non solo di garanzie sostanziali ma anche di meccanismi procedurali di controllo della loro osservanza, che offrono una tutela equivalente a quella prevista dalla CEDU. Per “equivalent”, tuttavia, la Corte ha precisato, nella sentenza Bosphorus, che la protezione si intende “comparable”, not “identical” e la presunzione di conformità che ne consegue è suscettibile di prova contraria qualora, nelle specifiche circostanze del caso concreto, sia accertato che la protezione dei diritti è stata “manifestly deficient” (§156).
Nel successivo caso Michaud, la Corte EDU ha ulteriormente chiarito che l’operatività della presunzione è subordinata a due condizioni: l’assenza di qualunque margine di discrezionalità per lo Stato membro nell’adempimento dell’obbligo che deriva dal diritto UE (condizione che tipicamente sussiste nel caso dei regolamenti e manca invece rispetto alle direttive o ad altri strumenti come le decisioni quadro) e lo spiegamento, nella vicenda concreta, del pieno potenziale dei meccanismi di tutela giurisdizionale esistenti a livello UE (con una particolare sottolineatura, rispetto a questi ultimi, del ricorso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia).
Dal canto suo, la Corte di giustizia ha da sempre riconosciuto l’importanza centrale che il sistema convenzionale riveste per la protezione dei diritti umani nell’ambito dell’ordinamento (dapprima comunitario, ora euro-unitario) sia quale fonte di ispirazione dei “principi generali” che continuano a far parte del diritto dell’Unione (ex art. 6, par. 3, TUE), sia per la determinazione del significato e della portata dei diritti, previsti dalla Carta dei diritti fondamentali, corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU (ex art. 52 CFUE).
L’aspetto più problematico di tale ricostruzione è stato ravvisato, tuttavia, nel fatto che essa tende ad affievolire il ruolo della Corte EDU di garante del rispetto dei diritti umani negli Stati membri dell’UE. Se ciò, per un verso, può apparire giustificato sulla base del rilievo che l’Unione europea assicura autonomamente, anche sul piano giurisdizionale, la tutela dei diritti garantiti dalla CEDU e che, in generale, è ragionevole presumere che i diritti fondamentali, ivi incluse le garanzie del giusto processo, siano rispettati, per altro verso, tale soluzione non appare necessitata quando lo Stato convenuto agisce in adempimento di un obbligo di mutuo riconoscimento, nonostante la protezione sia, in linea di principio, equivalente[11].
Nel sistema euro-unitario il principio del mutuo riconoscimento impone agli Stati membri di assumere automaticamente che i diritti umani siano rispettati anche negli altri ordinamenti interni. L’applicazione della presunzione Bosphorus in questo contesto consente (ed anzi impone) allo Stato – in ipotesi – convenuto dinanzi alla Corte EDU di non verificare il rispetto di tali diritti nello Stato di origine, ciò che è contrario all’oggetto e lo scopo della CEDU, la cui funzione fondamentale è di assicurare non una tutela teorica o illusoria, ma “pratica ed effettiva” dei diritti fondamentali.
Ed è proprio in questa problematica intersezione che la posizione assunta dalla Corte EDU con la richiamata sentenza Avotins segna un punto a favore del meccanismo di controllo interno attivabile dinanzi alla Corte di giustizia e la Corte di Strasburgo sembra cedere il passo, forse nel timore di rompere l’equilibrio dei rapporti fra le due Corti sovranazionali[12].
Con la pronuncia in esame, tuttavia, la Corte EDU sembra voler fare un passo in avanti nell’affermazione del grado di intensità del controllo sulla comparazione delle rispettive forme di tutela dei diritti fondamentali, poiché, da un lato, ha affermato con chiarezza che gli Stati membri UE devono rispettare le garanzie convenzionali quando applicano gli strumenti del riconoscimento reciproco, dall’altro lato ha indicato le modalità del controllo attivabile in relazione alla regola della presunzione di protezione equivalente, riconoscendo per la prima volta che la stessa può essere in concreto superata a causa di una manifesta carenza di tutela nell'applicazione del m.a.e. come strumento di riconoscimento reciproco[13].
7. L’accertamento delle condizioni di detenzione nello Stato di emissione del mandato di arresto europeo e i presupposti di opponibilità del motivo di rifiuto
Un ulteriore profilo di interesse della decisione in esame può cogliersi in relazione alle modalità di valutazione delle condizioni di detenzione riscontrabili negli istituti penitenziari dello Stato di emissione ai fini della opponibilità del correlativo motivo di rifiuto della consegna, poiché se la Corte EDU conviene con l'approccio seguito dalla Corte di Lussemburgo là dove entrambe richiedono l’accertamento di un rischio reale e individualizzato di violazione del diritto fondamentale a non subire un trattamento inumano e degradante in conseguenza della consegna, per altro verso essa non segue necessariamente l’approccio basato sul percorso bifasico inaugurato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con la menzionata decisione Aranyosi e Căldăraru.
Strettamente connessa a tale rilievo è la rilevante affermazione secondo cui la CEDU agisce quale punto di riferimento nelle ipotesi ritenute non coperte dall’applicazione della presunzione di protezione equivalente (nel caso di specie, a causa della mancata formulazione, da parte della Corte di cassazione francese, di una domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte UE su questioni rilevanti quali quelle relative alle implicazioni, ai fini dell’esecuzione del m.a.e., della concessione dello status di rifugiato ad opera di un altro Stato membro UE): in tali evenienze, infatti, il criterio basato sulla “manifesta insufficienza” di tutela viene considerato irrilevante.
Nel sistema di consegna post-estradizionale istituito dalla decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, fondato, come è noto, sul principio del riconoscimento reciproco (considerando 6, art. 82, par. 1, TFUE), mentre l'esecuzione del m.a.e. rappresenta la norma (art. 1, par. 2), il rifiuto di darvi esecuzione rappresenta l'eccezione.
L’opposizione del rifiuto, che potrebbe aumentare il rischio di impunità e compromettere la sicurezza dei cittadini, nonché la protezione delle vittime dei reati, può essere presa in considerazione, in via di principio, solo nelle circostanze di cui agli artt. 3, 4 e 4 bis della decisione quadro. Sebbene non sia previsto un motivo di rifiuto legato alle violazioni dei diritti fondamentali, la decisione quadro non ha l'effetto di modificare l'obbligo degli Stati membri di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall'arti. 6 TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali (art. 1, par. 3, considerando 12 e 13).
Al riguardo, infatti, una consolidata linea interpretativa della Corte di giustizia[14] ha riconosciuto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in circostanze eccezionali e a determinate condizioni, può rifiutare di dare esecuzione ad un m.a.e. laddove sussista un rischio reale che la consegna dell'interessato possa portare a trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta, a causa delle condizioni di detenzione nello Stato emittente, ovvero ad una violazione del diritto fondamentale ad un giudice imparziale sancito dall'art. 47, secondo comma, della Carta, a causa di preoccupazioni in merito all'indipendenza della magistratura nello Stato emittente.
Alle autorità giudiziarie competenti per l’esecuzione è dunque affidato il difficile compito di trovare, caso per caso, una equilibrata soluzione al conflitto tra il principio del riconoscimento reciproco e la tutela dei diritti fondamentali.
Per quel che attiene, in particolare, alla protezione da trattamenti inumani o degradanti, il divieto posto dall'art. 4 della Carta ha carattere assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana di cui all'art. 1 della Carta, uno dei valori fondamentali dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito dall'articolo 2 TUE.
Come dianzi accennato, la valutazione, al riguardo, va effettuata in due fasi: a) le autorità competenti per l’esecuzione del m.a.e. devono avere accesso ad informazioni obiettive, attendibili, specifiche e debitamente aggiornate al fine di stabilire, in una prima fase, se, per quanto riguarda le condizioni di detenzione, nello Stato membro emittente sussistano carenze sistemiche o generalizzate, oppure carenze che colpiscono determinati gruppi di persone o taluni centri di detenzione; b) nella seconda fase della valutazione, esse, ai sensi dell'art. 15, par. 2, della decisione quadro, devono ricevere tutte le informazioni necessarie in ordine alle condizioni nelle quali è concretamente previsto che la persona interessata venga detenuta nello Stato membro emittente, così da poter verificare se sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che, se consegnata, tale persona correrebbe un rischio reale di subire un trattamento inumano o degradante.
8. Il progressivo adeguamento della giurisprudenza di legittimità
La giurisprudenza di legittimità si è prontamente adeguata alle indicazioni al riguardo offerte dalla Corte di Lussemburgo, stabilendo che, una volta accertata, attraverso l’acquisizione di documenti affidabili, l'esistenza di un generale rischio di trattamento inumano da parte dello Stato membro, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano: a tal fine l’autorità giudiziaria può richiedere allo Stato emittente qualsiasi informazione complementare necessaria e dovrà rinviare la propria decisione sulla consegna fino a quando non ottenga, entro un termine ragionevole, notizie che le consentano di escludere la sussistenza del rischio, pronunziando, in caso negativo, una decisione allo stato degli atti[15].
Nelle ipotesi in cui non emerga una situazione di pericolo “attuale”, la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la consegna senza la preventiva necessità di informazioni individualizzanti[16].
Per quel che attiene alle informazioni provenienti dallo Stato di emissione circa il regime carcerario riservato al consegnando, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che lo Stato di esecuzione, in conformità̀ con i principi del mutuo riconoscimento, deve limitarsi a “prenderne atto”[17].
Più di recente si è precisato che, alla luce della evoluzione giurisprudenziale registrata nei più recenti indirizzi interpretativi della Corte di giustizia (Grande Sezione, 15 ottobre 2019, Dorobantu, C – 128/19 e Prima Sezione, 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft, C-220/18), qualora lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutare di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi, riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE[18].
Si è altresì affermato che sono inammissibili critiche al sistema carcerario estero meramente esplorative, ovvero non sostenute dalla allegazione di attendibili e qualificate fonti in ordine alla sussistenza della carenza denunciata[19].
La questione delle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari dello Stato di esecuzione non può essere in ogni caso proposta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, in quanto la necessità di attività istruttoria è incompatibile con la competenza attribuita alla Corte di cassazione: la previsione di legge del ricorso per cassazione “anche per il merito” attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità̀ di verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, ma non le conferisce poteri di tipo sostitutivo o integrativo e tanto meno istruttorio, a fronte di carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna e della giurisdizione dello Stato italiano[20].
8.1. Sulla nozione di “spazio minimo detentivo”, inoltre, la Corte di cassazione ha rammentato che per spazio minimo in una cella collettiva deve intendersi quello in cui il soggetto detenuto abbia la concreta possibilità̀ di muoversi[21].
Muovendo da tale considerazione di ordine generale si è affermato, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 CEDU, che devono essere detratte dalla superficie lorda della cella l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, ove questo assuma la forma e struttura "a castello", e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente spostabili.
Resta fermo, in ogni caso, che lì dove la superficie così calcolata scenda al di sotto dei tre metri quadrati ciò non integra di per sè la violazione del parametro convenzionale, bensì la "strong presumption" di trattamento contrario ai contenuti dell'art. 3 CEDU, che, a determinate condizioni, viene ritenuta bilanciabile[22].
In tale prospettiva è stato da ultimo affermato che la circostanza che lo spazio disponibile per ciascun detenuto in regime di detenzione cd. “chiuso” sia temporaneamente di poco inferiore al limite dei tre metri quadri (nella specie mq. 2,83) non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali[23].
8.2. Una linea interpretativa, quella dianzi citata, che le Sezioni Unite hanno di recente accolto ed ancor meglio precisato[24], affermando il principio secondo cui nella valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello.
Al riguardo, in particolare, le Sezioni Unite hanno considerato come la Grande Camera della Corte EDU abbia optato per una valutazione multifattoriale e cumulativa delle concrete condizioni detentive in cui anche il dato temporale giuoca un ruolo rilevante, specie se il detenuto ha subito condizioni di ristrettezza per periodi non consecutivi. Mentre nel su citato caso Muršić, infatti, i giudici europei hanno rilevato la violazione per il periodo in cui il ricorrente ha trascorso ventisette giorni consecutivi in uno spazio inferiore a tre mq., nel caso trattato da Corte EDU, 17/10/2013, Belyayev v. Russia, la stessa Corte ha escluso che 26 giorni consecutivi espiati in uno spazio di poco inferiore ai 3 mq. (2,97 al lordo) avessero raggiunto quella soglia di gravità da integrare la violazione dell’art. 3 CEDU, in presenza di altri aspetti trattamentali allevianti.
Particolarmente rilevante, ai fini della soluzione della questione rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite, è la modalità di calcolo dello spazio minimo adottata dalla Corte EDU. La Grande Camera, infatti, ha condiviso il metodo utilizzato dal Comitato di prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa, ovvero il fatto che la superficie vada considerata al netto dei servizi igienici, ma comprensiva degli arredi, senza distinzione. Ciò che è importante in tale accertamento, ha sottolineato la Corte europea, è verificare se i detenuti abbiano o meno la possibilità di muoversi normalmente all’interno della cella («detainees had a possibility to move around within the cell normally»; «détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule» (§ 114).
Ebbene, l’attenzione della Corte di legittimità si è concentrata sui richiamati passaggi argomentativi, in quanto ritenuti espressione di principi consolidati a livello europeo, atteso che sono stati ribaditi anche in sentenze successive al caso Muršić[25], per poi sviluppare la considerazione che il riconoscimento di trattamenti disumani e degradanti da parte della Corte EDU è il frutto di una valutazione multifattoriale della complessiva offerta trattamentale, che sulla base di concreti fattori ambientali positivi, pur in presenza di uno spazio vitale inferiore a tre mq., può portare a ritenere, che le complessive condizioni di detenzione siano conformi agli standard convenzionali.
Nella citata sentenza Muršić, infatti, la Corte europea ha ribadito che l'attribuzione di uno spazio individuale inferiore al minimo di tre metri quadrati non comporta inevitabilmente e di per sé la violazione dell'art. 3 CEDU, ma fa sorgere soltanto una "forte presunzione", non assoluta, di violazione. Viene, inoltre, stabilito che tale presunzione può essere vinta dalla presenza congiunta di altri aspetti delle condizioni di detenzione, costituiti, ad es., dalla sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella, dallo svolgimento di adeguate attività fuori cella e dal rilievo di dignitose condizioni della detenzione in generale (§ 132, § 138).
Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno sottolineato che la problematica relativa all’incidenza da riconoscere ai c.d. “fattori compensativi”, assume uno specifico rilievo soprattutto nell'ambito della procedura di consegna ad altri Stati di persone arrestate in forza di m.a.e. e, quindi, nei rapporti con autorità giudiziarie straniere.
A tal proposito, infatti, la Corte di giustizia ha riconosciuto, a determinate condizioni, l'obbligo per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di sospendere o porre fine alla procedura di consegna, qualora questa rischi, in concreto, di esporre la persona colpita dal mandato ad un trattamento inumano o degradante. Quando tale rischio sia presente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rimandare la decisione sulla consegna della persona fino a quando non riceva informazioni che consentano di escluderlo.
Ebbene, la Corte di cassazione si è in più occasioni trovata a decidere sulla legittimità della disposta consegna in favore di Paesi membri dell’Unione in cui le condizioni detentive prevedono uno spazio vitale effettivo, al netto degli arredi fissi, inferiore al limite di tre mq. In diversi casi la violazione dell’art. 3 CEDU è stata esclusa proprio sulla base del riconoscimento di positivi fattori che compensavano l’insufficienza dello spazio (v., ad es., Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355, che ha valorizzato il congruo numero di ore da trascorrere quotidianamente all'esterno delle celle, le adeguate condizioni di igiene, e, dopo l'espiazione di un quinto della pena, la possibilità di accedere al regime di detenzione cd. aperto; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, Rv. 274296, che ha dato importanza al ridotto lasso di tempo (solo nelle ore notturne) trascorso in cella, all'igiene personale, ai pasti, all'areazione, a condizioni di illuminazione e climatizzazione adeguate, nonché all'accesso all'acqua corrente ed ai servizi sanitari e, ancora alla possibilità di accedere a postazioni telefoniche ed informatiche, all'acquisto di generi di necessità, alle visite, alla possibilità di lavoro, allo svolgimento di attività educative, sportive, terapeutiche, con accesso agli spazi aperti).
Le Sezioni Unite hanno confermato la correttezza di tale impostazione, accedendo all’interpretazione secondo la quale, se il detenuto è sottoposto al regime c.d. "chiuso", è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi; se, al contrario, è sottoposto al regime c.d. "semiaperto", ove gli venga riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadrati, è necessario, al fine di escludere o di contenere il pericolo di violazione dell'art. 3 CEDU, che concorrano i seguenti fattori: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose condizioni carcerarie (Sez. 6, n. 53031 del 09/11/2017, P, Rv. 271577).
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno sviluppato tale ricostruzione esegetica, applicandola anche a situazioni diverse dalla fruizione di uno spazio minimo inferiore a tre mq. In linea con i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza sovranazionale, hanno precisato che in caso di restrizione in una cella collettiva in cui lo spazio sia uguale o superiore al livello minimo di tre metri quadrati, ma inferiore a quattro metri quadrati e, quindi, pur non violando la regola “spaziale” dettata dalla Corte EDU, l’incidenza di altri fattori negativi - quali la mancanza di accesso al cortile o all'aria e alla luce naturale, la cattiva aereazione, in una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, l'assenza di riservatezza nelle toilette, le cattive condizioni sanitarie e igieniche) - può portare a ritenere, comunque, violato l’art. 3 della Convenzione.
È dunque importante che nella presentazione dell’istanza ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. l’interessato deduca, oltre alla sofferta detenzione in celle collettive con uno spazio individuale inferiore a quattro metri quadrati, anche l’esistenza di alcuni dei fattori negativi sopra indicati, dei quali, hanno precisato le Sezioni Unite, non è, comunque, richiesta la presenza cumulativa.
Infine, se lo spazio individuale in una cella collettiva è stato superiore a quattro metri quadrati, le Sezioni Unite non hanno escluso la possibilità di riconoscere trattamenti carcerari contrari all’art. 3 CEDU; hanno, comunque, specificato che il fattore del sovraffollamento non rileverà in una domanda proposta ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. che, pertanto, dovrà essere basata su fattori differenti.
[1] Corte EDU, Sez. V, 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan c. Francia, nn. 40324/16 e 12623/17. Per una prima analisi della pronuncia v. T. WAHL, ETCHR: EAW cannot be automatically executed, in www.eucrim.eu, 26 aprile 2021, p. 1 ss.; A. BARLETTA, F. CAPPELLETTI, S. MORI, Mandato di Arresto Europeo: la Corte europea dei diritti dell’uomo precisa gli ambiti di applicazione della presunzione di protezione equivalente in materia di esecuzione di MAE con possibile violazione dell’art. 3 CEDU, in www.camerepenali.it, 29 marzo 2021.
[2] Sulla riforma della disciplina interna del mandato di arresto europeo a seguito del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, v. M. BARGIS, Meglio tardi che mai. Il nuovo volto del recepimento della decisione quadro relativa al m.a.e. nel d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10: una prima lettura, in Sistema penale, 16 marzo 2021, p. 1 ss.; V. PICCIOTTI, La riforma del mandato di arresto europeo. Note di sintesi a margine del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, in www.lalegislazionepenale.eu, 12 aprile 2021, p. 2 ss.; per un commento organico della nuova disciplina v. i contributi di G. COLAIACOVO, G. DE AMICIS, G. IUZZOLINO, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, diretta da G. LATTANZI e E. LUPO, VI, Parte speciale, Giuffrè, 2021, p. 517 ss.; per una complessiva analisi della giurisprudenza di legittimità ed europea v. E. CALVANESE, G. DE AMICIS, Mandato d'arresto europeo: rassegna della giurisprudenza di legittimità ed europea, in Sistema penale, 22 gennaio 2021.
[3] Corte EDU, Grande Camera, Bosphorus Hava Yollar Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlanda, 30 giugno 2005, § 155, n. 45036/98; Corte EDU, Grande Camera, 23 maggio 2016, Avotins c. Lettonia, n. 17502/07; Corte EDU, 6 marzo 2013, Michaud c. Francia, n. 12323/11.
[4] Corte EDU, 17 aprile 2018, Pirozzi c. Belgio, § 64, n. 21055/11.
[5] V. la nota che precede.
[6] Corte EDU, Sez. II, 9/7/2019, Romeo Castano c. Belgio, n. 8351/17, in Cass. pen., 2019, p. 4506 ss., con nota di G. DE AMICIS, Violazione del diritto allo svolgimento di indagini efficaci e limiti dell'obbligo di consegna basata sul mandato di arresto europeo.
[7] Corte EDU, 7 luglio 1989, Soering c. Regno Unito, § 88; cfr., inoltre, la già citata decisione Romeo Castaño, § 92.
[8] Corte EDU, 14 febbraio 2017, Allanazarova c. Russia, n. 46721/15, § 71; Corte EDU, 29 aprile 2019, AM c. France, n. 12148/18, §§ 118 e 119.
[9] Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic c. Croazia, n. 7334/13.
[10] A. CIAMPI, M. STELLA, Principio della protezione equivalente fra UE e CEDU e mutuo riconoscimento delle decisioni tra Stati membri: la sentenza della Corte EDU nel caso Avotins c. Lettonia, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2017, disponibile in www.osservatoriosullefonti.it, p. 2 ss.
[11] CIAMPI, M. STELLA, cit., p.16 ss.
[12] CIAMPI, M. STELLA, cit., p.17.
[13] T. WAHL, cit., p. 2.
[14] Corte giust. UE, 5 aprile 2016, C-404/15, Aranyosi e Căldăraru; Id., 15 ottobre 2019, C-128/18, Dorobantu; Id., 25 luglio 2018, C-216/18 PPU, LM.
Sul tema v. L. LIONELLO, Nuovi sviluppi per il test Aranyosi e Căldăraru ed il rapporto tra giurisdizioni: il caso Dorobantu, in www.eurojus.it, 2020, n. 1, p. 107 ss.; N. CANESTRINI, Condizioni di detenzione nei Paesi membri nell’Unione europea: verso standard comuni a tutela della dignità umana?, in Cass. pen., 2020, p. 774 ss.
[15] Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296.
[16] Nel caso di un m.a.e. emesso dalle autorità belghe sono state ritenute dirimenti le osservazioni avanzate dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa nel settembre 2016, dalle quali era emerso un miglioramento delle condizioni della situazione carceraria, tale da rendere non necessaria la verifica d’ufficio, Sez. 6, n. 9391 del 28/02/2018, Jovanovic, Rv. 272341.
[17] In tal senso v. Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione.
[18] Sez. 6, n. 18352 del 11 giugno 2020, C., Rv. 279301.
[19] Sez. 6, n. 24436 del 30/05/2019, Brunga, non mass. relativa ad un m.a.e. greco; Sez. 6, n. 31375 del 06/07/2018, Nwadike, non mass., relativa ad un m.a.e. maltese.
[20] Sez. 6, n. 23130 del 21/05/2019, Vasile, non mass.; Sez. 6, n. 32404 del 18/07/2019, Hantig, non mass. In termini generali si è infatti affermato che, a mente dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con il ricorso per cassazione è possibile dedurre violazioni di legge soltanto se le stesse siano state dedotte nel grado precedente, sicché́ non è possibile devolvere alla cognizione della Suprema Corte questioni mai dedotte davanti al giudice del grado precedente, ivi compreso il caso in cui, come nella specie, la Corte di cassazione sia investita di una cognizione di merito (Sez. 6, n. 43804 del 9/11/2012, Casini, Rv. 253433).
[21] Sez. 6, n. 1562 del 10/01/2019, Sava, non mass. Secondo la decisione della Grande Camera, 20/10/2016, Mursic c. Croazia "L'important est de déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule (voir, par exemple, Ananyev et autres, précité, §§ 147-148, et Vladimir Belyayev, précité, § 342".
[22] In tal senso v. Sez. 1, n. 39294 del 03/07/2017, Marsala, non mass.; Corte EDU, Grande Camera, 15/12/2016, Khalifa e altri c. Italia, § 166, con la quale è stato ribadito che uno spazio personale inferiore a 3 mq. in una cella collettiva fa sorgere una "presunzione, forte ma non inconfutabile, di violazione" e che la presunzione in questione può essere confutata, in particolare, dagli effetti complessivi degli altri aspetti delle condizioni di detenzione ai sensi dell’art. 3 CEDU, tali da compensare in maniera adeguata la mancanza di spazio personale, quali, in via cumulativa, "la durata e l'ampiezza della restrizione, il grado di libertà di circolazione e l'offerta di attività̀ all'esterno della cella, nonché́ del carattere generalmente decente o meno delle condizioni di detenzione nell'istituto”.
[23] Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355, in presenza di un m.a.e. esecutivo romeno.
[24] Sez. U, 6551 del 20 settembre 2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433.
[25] Corte EDU, sentenza-pilota 25/04/2017, Rezmives e altri c. Romania, § 77; Corte EDU, 16/05/2017, Sylla e Nollomont c. Belgio, § 27; Corte EDU, 30/01/2020, J.M.B. et autres c. France, § 147; v., inoltre, Corte giust. UE, Grande Sezione, 15/10/2019, Dumitru-Tudor Dorobantu.