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Pensando al ruolo della SSM nella preparazione al concorso in magistratura. Interviste a cura di Roberto Giovanni Conti

19 maggio 2025
Pensando al ruolo della SSM nella preparazione al concorso in magistratura. Interviste a cura di Roberto Giovanni Conti

Premessa

Da quando si è appreso che tra i compiti della Scuola Superiore della magistratura vi sarebbe stato anche quello di “formare” gli aspiranti magistrati la comunità dei giuristi – forse più quella degli accademici - ho cominciato a pormi delle domande su questa nuova competenza.

Da qui la necessità di attivare un confronto fra diverse opinioni provenienti da autorevoli esponenti di quel mondo coinvolgendo personalità che da diversi osservatori hanno maturato esperienze rilevanti, tale da fornire elementi di riflessioni, suggestioni, suggerimenti, prospettive ed orizzonti rispetto al “nuovo” che non ha trovato ancora pratica attuazione.

Da qui una prospettiva rivolta all’ascolto più che alla proposta.

Per fare questo torna ancora una volta utilissima la tecnica dell’intervista e dunque della predisposizione di un gruppo di domande intese a suscitare direttamente risposte e mediatamente riflessioni.

È però non lontano dal vero, per dirla con Gadamer[1] che, se si vuole comprendere il contenuto di una proposizione essa scaturisce dalla domanda, alla quale spetta il primato nella logica, al punto che la domanda stessa “è ancora una risposta”, rispondendo all’esigenza di una ricerca mossa da un ragionamento proposto a chi è intervistato. Il primato della domanda del quale il filosofo tedesco parlava rispetto alla proposizione intendeva significare che “quando si intende una domanda, non si può evitare di porla a sé stessi.” “Sia la domanda che la risposta, in quanto proposizioni, hanno dunque una funzione ermeneutica. Tutte e due sono un rivolgersi ad altri”. Al punto che è proprio questa prospettiva a garantire la “verità” “perché questa verità è sempre situata in un orizzonte, nel quale è incluso anche colui a cui è diretta la proposizione”.

Il lavoro che segue, in cui sono state nel tempo raccolte le impressioni di Ernesto Lupo, Giovanni Canzio, Renato Rordorf, Guido Raimondi, Gabriella Luccioli, Giacomo Fumu, Umberto Scotti, Giovanni Fiandaca, Antonio Ruggeri, Antonio Carratta, Tecla Mazzarese, Elena D’Alessandro, Mario Serio, Vincenzo Cuffaro e Claudio Scognamiglio è dunque una raccolta di tante “verità” sul tema, accomunate dall’obiettivo di stimolare il confronto.

Del resto, alla domanda su cosa sia la verità Gadamer risponde con questa espressione: “Verità significa non-essere-nascosto. Presentare ciò che non è nascosto, render evidente, questo è il senso del discorso”. Ed aggiunge, ancora: “Nel nostro continuo sforzo di intendere la verità, ci accorgiamo con stupore di non potere dire la verità senza interrogare, senza rispondere e quindi senza stabilire un accordo comune. L’aspetto più sorprendente del linguaggio e del dialogo è che io stesso, nel parlare con un altro, non sono legato a quello che penso, che nessuno di noi abbraccia l’intera verità nel suo pensiero, ma che pure l’intera verità può abbracciarci entrambi nel nostro singolo pensiero.”

È dunque con lo spirito di offrire al lettore un florilegio di “verità plurali” degli intervistati sul tema del ruolo della SSM nelle attività di preparazione degli aspiranti magistrati senza che questa possano rappresentare le conclusioni che si è andato componendo questo scrigno di idee, corredato e composto, in sequenza, da un essenziale quadro normativo di riferimento[2], dalle domande e dalle risposte.

Agli intervistati che hanno avuto la pazienza e la disponibilità di dedicare il loro tempo a questa iniziativa non può che andare un caloroso ed affettuoso ringraziamento che parte dal cuore e passa dalla ragione. r.c.

  

Domande

1. Trovi nelle innovazioni previste per il concorso di accesso la base di un nuovo modo di fare formazione per gli aspiranti magistrati?

2. Il senso del richiamo ai principi (dell'ordinamento, costituzionali, dell'Unione europea) non scompagina il quadro della formazione?

3. Nel campo civile e penale come si dovrebbe fare, secondo te, a formare gli aspiranti per garantire quel "ruolo del giudice" che sembra emergere, nettamente, dalle modalità di svolgimento delle prove. Un giudice partecipe, critico, attivo, nell'attuazione dei diritti?

4. Quali sono i punti di forza dei moduli formativi che la SSM in atto utilizza che, a tuo avviso, potrebbero rendere appetibile la partecipazione di aspiranti magistrati ai corsi di preparazione al concorso in magistratura da questa approntati?

5. Immagini che sia uno stesso docente a dovere seguire una parte dei programmi elaborati?

6. Chi, secondo te, dovrebbe elaborare questi programmi? Sarebbe opportuno nominare esperti formatori che appunto predispongano le linee generali dei corsi nelle tre materie?

7. I docenti dovrebbero farsi loro stessi carico di elaborare tracce scritte su temi specifici ovvero dovrebbero essere, secondo te, diverse professionalità capaci di correggere le tracce ed offrire spunti di interesse al discente anche in punto di correzioni? Insomma, come potrebbe declinarsi la figura di un tutor?

8. Pensi che la partecipazione a questi corsi potrebbe danneggiare la funzionalità degli uffici di appartenenza dei soggetti nominati e, a questo punto, questa nomina creerebbe problemi di coordinamento con il divieto, in atto vigente per i magistrati ordinari, di svolgere lezioni a corsi di preparazione al concorso in magistratura?

9. Quale tipo di sinergia dovrebbe crearsi fra l’Accademia, l’Avvocatura e la magistratura (CSM) per realizzare al meglio il compito affidato alla Ssm in materia? La da più parti prospettata osmosi fra Ssm e scuole di specializzazione per le professioni forensi ti sembra un obiettivo utile e, se sì, da realizzare con quali modalità?

10. Pensi che il corso debba sperimentare nuovi percorsi metodologici di apprendimento o abbia unicamente la finalità di raggiungere l’obiettivo del superamento delle prove di concorso?

11. Il metodo di apprendimento dovrebbe prediligere la formazione a distanza o in presenza?

12. Pensi che il corso debba prevedere un tirocinio pratico negli uffici giudiziari e/o negli studi professionali di avvocato?

 

Risposte

Ernesto Lupo, Primo Presidente emerito della Corte di cassazione

I corsi previsti dal nuovo titolo 1-bis del d. lgs. n.26/2006, introdotto dall’art.3 d. lgs. n.44/2024, sono del tutto nuovi rispetto alla attività finora svolta dalla Scuola, perché non attengono all’aggiornamento e formazione di coloro che sono già magistrati (art.1, comma 2, del citato d. lgs. n.26). Essi devono tendere al superamento del concorso, o, con maggiore precisione, al superamento delle prove scritte, ove avviene la vera selezione dei concorrenti. Effetto indiretto è, ovviamente, la preparazione anche per il superamento delle eventuali prove orali nelle stesse materie e l’apprendimento, più in generale, di un metodo di studio idoneo alla preparazione anche nelle altre materie. Unica aggiunta alle materie delle prove scritte (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, alla luce anche dei principi costituzionali e dell’Unione europea: art.5 del citato d.lgs. n.44/2024) mi sembra debba essere la deontologia e l’etica del magistrato: altrimenti non avrebbe senso l’affidamento del corso alla Scuola. Consegue che non sono utilizzabili i moduli formativi finora seguiti dalla Scuola.

Per l’idonea preparazione alle prove scritte del concorso sono essenziali due caratteristiche, assenti nelle scuole di specializzazione per le professioni forensi, che sono perciò fallite (i laureati che li frequentavano spesso erano iscritti anche a qualche scuola privata, mentre consideravano la scuola di specializzazione utile solo a conseguire il titolo per la partecipazione al concorso): a) la continuità didattica, b) l’effettuazione di numerosi compiti scritti (se possibile anche riproducendo le condizioni di tempo e di disponibilità di codici previste per le prove di esame), compiti che ovviamente vanno poi corretti.

La continuità didattica rileva ai fini della scelta dei docenti: uno (o al massimo due) per ogni materia, assistito dalle persone incaricate della correzione dei compiti, che devono essere da lui coordinate. La limitazione dei docenti deve consentire di realizzare anche un continuo colloquio tra discente e docente, sulla correzione dei compiti una volta effettuata, su qualsiasi domanda dello studente, ecc. Le linee generali dei corsi non dovrebbero essere molto complesse perché le prove di esame sono soltanto teoriche e la preparazione deve riguardare l’intera materia, studiata soprattutto dal punto di vista sistematico e nei principi generali. Il nuovo comma 3 del d. lgs. n.160/2006 dovrebbe evitare che si diano tracce di temi molto dettagliate, come è avvenuto negli anni recenti (spero che il CSM vigili sul rispetto della nuova disposizione). È più importante, mi sembra, il coordinamento dei diversi docenti, soprattutto della stessa materia (se, come è prevedibile, il corso sarà strutturato in diverse sedi). Imputerei questi due compiti (elaborazione delle linee generali e coordinamento dei diversi docenti) al comitato direttivo della Scuola, attraverso suoi componenti aiutati da qualche magistrato o docente esterno, stando attento a non coinvolgere molte persone perché la continuità didattica presuppone anche linee chiare e costanti.

I docenti potrebbero essere scelti anche tra i magistrati che siano recenti pensionati (non vi sono perciò compreso) con la voglia di continuare a studiare, selezionati ovviamente in modo da privilegiare la preparazione teorica rispetto alla esperienza pratica. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di non sottrarre risorse alla attività degli uffici giudiziari, tenuto conto dell’impegno a tempo pieno che la docenza potrebbe o, a mio avviso, dovrebbe comportare.

Il numero e la localizzazione dei corsi dipendono dalla quantità dei discenti. Potrebbe essere prevista anche la partecipazione a distanza, potendosi presumere l’interesse dei partecipanti a seguire le lezioni. Esigerei invece la presenza per le lezioni relative alla deontologia dei magistrati, la quale, non essendo materia di esame, rischierebbe di non essere seguita “da remoto”.

Con riferimento alle domande sul punto, la natura soltanto teorica delle prove di esame rende non consigliabili un tirocinio pratico e l’osmosi con le scuole di specializzazione forense. Si può non condividere il mantenimento di un tipo di esame che era stato concepito con l’integrazione, dopo il tirocinio, delle prove pratiche (tre sentenze) dell’esame per aggiunto giudiziario, ma la realtà è che, per superare le prove scritte, occorre studiare sui libri di diritto (che oggi tengono conto anche della giurisprudenza) e acquisire un linguaggio tecnico idoneo a esporre chiaramente e organicamente argomentazioni giuridiche.

 

Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di cassazione

Ho riflettuto e provo a rispondere ai tuoi quesiti.

I tirocinanti e gli AUPP già vivono e operano insieme con i giudici e respirano ogni giorno l’aria della giurisdizione civile o penale. Non ritengo perciò proficua una loro separazione nei corsi della SSM aventi ad oggetto materie di diritto civile o penale oggetto della prova scritta per il concorso in magistratura. Agli esperti formatori sarà affidato il compito di inserire gli aspiranti in adeguati e specifici gruppi di lavoro, dove la ricchezza e la pluralità del dialogo cui parteciperanno potranno offrire loro importanti chiavi di lettura critica degli istituti e di logica del ragionamento per una esposizione chiara e incisiva. Ai candidati potrebbe essere affidato l’incarico di redigere sintetici report delle relazioni e degli interventi. Fatta eccezione per la materia del diritto e della giustizia amministrativa (ove occorre organizzare autonomi e dedicati corsi per gli aspiranti), sono quindi contrario a prassi e metodologie che vedano i candidati magistrati separati dai contesti e dalle esperienze ove si opera e si forma la comune cultura della giurisdizione. La SSM quindi come luogo di incontri qualificati e coesi, in cui si implementano le occasioni di ascolto studio ricerca riflessione crescita dei saperi del candidato.

 

Renato Rordorf, Primo Presidente aggiunto emerito Corte di Cassazione

1. Le prove di concorso prescritte dalla recente normativa non mi sembrano discostarsi di molto da quelle che già conoscevamo e sono propenso a credere che anche i criteri di giudizio che verranno applicati al riguardo dai futuri commissari d’esame non si discosteranno granché da quelli adoperati in passato. Il richiamo ai principi costituzionali mi appare oggi quasi un’ovvietà: nessun laureato in giurisprudenza dovrebbe ormai ignorare che la legge va interpretata ed applicata alla luce di quei principi e, quindi, un elaborato di concorso che mancasse di tenerne conto, quando l’argomento lo richieda, sarebbe già solo per questo insufficiente. E credo che lo stesso possa dirsi anche per i principi dell’Unione europea. I giudici nazionali dei paesi membri dell’Unione sono anche, com’è noto, giudici europei, chiamati perciò a dialogare con le corti di Strasburgo e Lussemburgo contribuendo con esse alla formazione del diritto vivente europeo. Come dubitare, allora, che chi ambisca a svolgere una tale funzione debba dar prova di conoscere anche i principi del diritto unionale e saperli coniugare con la normativa interna?

Per quanto appena detto, non credo proprio che il richiamo ai principi della Costituzione e dell’Unione europea “scompagini il quadro della formazione”. Anzi, mi sembra che ne costituisca un elemento fondamentale.

2. La questione, ovviamente, è qui da porre in relazione alla prospettiva didattica che il nuovo compito affidato alla SSM richiede. Ed allora, sintetizzando al massimo il mio pensiero, credo si dovrebbe porre l’accento soprattutto su quattro aspetti: 

a. la necessità di intendere il ruolo del giudice in modo non burocratico e non meramente volto a realizzare una plausibile tecnica combinatoria delle diverse disposizioni normative applicabili ad una determinata fattispecie, bensì tendente ad un componimento degli interessi delle parti in causa che sia il più vicino possibile ad un criterio di giustizia (non soggettivamente inteso, ma ricavabile dai principi costituzionali e sovranazionali ai quali il nostro ordinamento di ispira);

b. il rifiuto da atteggiamenti esasperatamente formalistici, nella consapevolezza che le regole processuali sono ovviamente sempre da tenere ben presenti, ma che il giudice, se vuole essere fedele al compito affidatogli dalla società, deve fare ogni sforzo per riuscire a dare una risposta effettiva alla domanda di giustizia che gli viene rivolta; 

c. l’attenzione ai precedenti, non perché li si debba sempre pigramente seguire, ma per valutarli criticamente (anche alla stregua delle specificità che ogni singolo caso presenta) ed eventualmente discostarsene solo se si è convinti di poter portare valide argomentazioni in contrario e di poterle adeguatamente motivare (e motivarle nel modo che sia il più comprensibile possibile anche per i non addetti ai lavori, ed anzitutto per le parti in causa); 

d. il rispetto di tutti gli altri attori presenti sulla scena processuale, a cominciare dai difensori delle parti, evitando atteggiamenti arroganti e senza, perciò, la pretesa di “dare lezioni”, anche quando si debba rigettare una tesi difensiva più o meno audace, rimanendo sempre aperti alla discussione con i colleghi e pronti ad accettare opinioni diverse dalle proprie quando appaiono migliori.

Si capisce che dei corsi di preparazione ad un concorso debbono soprattutto fornire ai candidati gli strumenti tecnici più idonei a conseguire il risultato, ma credo che il compito formativo proprio della SSM non possa prescindere dal dare anche un minimo di indicazioni su come il futuro giudice possa essere all’altezza del ruolo che la società gli confiderà.

Mi sentirei, in generale, senz’altro di raccomandare la massima attenzione al ruolo di garanzia che non soltanto al giudice ma al magistrato in generale compete. Quanto al penale, sarebbe importante, a mio sommesso avviso, inculcare l’idea che il compito del giudice – ma anche del pubblico ministero – non è quello di combattere il crimine, bensì di garantire che la legge penale sia correttamente applicata, nel pieno rispetto tanto della indispensabile funzione punitiva (ma con finalità rieducative) dello Stato, quanto dei diritti di difesa dell’imputato e delle parti lese. La partecipazione anche di avvocati all’attività formativa dei futuri magistrati (di cui dirò poi) può assai giovare al raggiungimento di questo obbiettivo.

3. Non trovo facile rispondere neppure al quesito concernente i moduli formativi che potrebbero rendere appetibile la partecipazione di aspiranti magistrati ai corsi di preparazione al concorso in magistratura approntati dalla SSM.

Collegherei questo quesito a quello concernente la finalità dei corsi e, in particolare, se essi debbano soprattutto mirare all’obiettivo del superamento delle prove di concorso da parte dei candidati. Qui credo che davvero occorra fare un bagno di realismo. È indubbiamente auspicabile che il giovane laureato, il quale ambisca a diventare magistrato, avverta la necessità di un approccio non soltanto libresco alla professione, ma che ne intenda i valori e comprenda che l’esercizio della giurisdizione non si esaurisce nella meccanica applicazione di precetti legali che il magistrato deve ben conoscere. Tuttavia, l’esperienza delle molteplici organizzazioni di corsi di preparazione al concorso tenuti da privati dimostra che – del resto comprensibilmente – nell’aspirante magistrato fa sempre comunque premio la preoccupazione immediata di superare l’esame di concorso. Perciò, se la SSM vuole, meritoriamente, porsi l’obiettivo di competere con i corsi privati per fornire ai futuri magistrati una formazione più elevata e completa, non può trascurare che un tale obiettivo non è realisticamente raggiungibile se i corsi da essa tenuti non appariranno funzionali al superamento delle prove di concorso, quanto e più di quelli privati. Solo a questa condizione si potrà tentare di veicolare anche contenuti formativi di più alto livello.

Ciò premesso, mi pare che le modalità con le quali attualmente la SSM si rivolge ai magistrati già in servizio possano costituire certamente una buona base di partenza ma non sarebbero certo di per sé soli sufficienti, occorrendo anche insegnare ai candidati al concorso a cimentarsi con quel particolare esercizio che consiste nella redazione degli elaborati scritti: un esercizio tanto più necessario in quanto, per lo più, i neolaureati in giurisprudenza hanno con esso poca dimestichezza.

Fermo quanto sopra, sono convinto che il valore aggiunto dei corsi tenuti dalla SSM possa consistere anche nel fatto che, come poi dirò meglio tra un momento, i moduli formativi comprendano anche forme di tirocinio pratico e che si tengano anche lezioni su tematiche non sempre altrove adeguatamente approfondite, quali la teoria dell’interpretazione giuridica e la deontologia.

4. Mi sembra inevitabile che per ogni corso vi sia una pluralità di docenti, ma credo necessario che ad uno di essi sia affidato il compito di elaborare e poi coordinare le diverse attività del corso. Bisogna cercare di evitare il rischio, talvolta da me riscontrato nelle scuole di specializzazione forense postuniversitarie, di lezioni o iniziative didattiche affidate unicamente all’iniziativa di singoli docenti ma del tutto slegate tra loro. Tenuto conto della tripartizione delle prove di concorso, mi parrebbe opportuno designare tre coordinatori del corso – ai quali, volendo, si potrebbe anche dare il nome di esperto formatore o di tutor – rispettivamente incaricati di occuparsi dei settore civile, penale ed amministrativo, i quali dovrebbero farsi carico di elaborare i relativi programmi discutendone con i singoli docenti, previamente individuati (una sorta di collegio docenti), ed eventualmente aggiornandoli in fase di svolgimento. La correzione degli elaborati potrebbe esser affidata al docente che ne ha dettato la traccia (l’ideale sarebbe che gli elaborati fossero corretti collegialmente da tutti i docenti del settore, a guisa delle commissioni d’esame dei concorsi, ma temo risulterebbe troppo complicato). Il tutto, ovviamente, sotto la supervisione di un componente del direttivo della SSM, che potrebbe prendersi cura degli aspetti trasversali (quali ad esempio, quelli dell’interpretazione giuridica e della deontologia, già prima menzionati).    

5. Provo a rispondere cumulativamente ai quesiti sulla collaborazione con le scuole di specializzazione forese, sulla designazione di magistrati come docenti e sulle possibili sinergie con l’avvocatura e l’accademia.

Sono assolutamente convinto della grande utilità di questa sinergia (ne ho già implicitamente fatto cenno prima, parlando della formazione del magistrato penale), ma resto dell’avviso che il nerbo dei docenti nei corsi affidati alla SSM debba esser formato da magistrati. Non perché siano più bravi degli avvocati o degli accademici, ma per la banale ragione che essi hanno avuto diretta e personale esperienza tanto delle prove di concorso quanto del successivo esercizio della professione alla quale i discenti vorrebbero accedere. La difficoltà derivante dalla disposizione che vieta ai magistrati ordinari la possibilità di svolgere lezioni nell’ambito di corsi di preparazione al concorso in magistratura mi sembra superabile con un’interpretazione che circoscriva la portata di tale divieto ai corsi privati, quella essendo – se non mi inganno – la ratio legis (si potrebbe eventualmente chiedere in proposito al CSM una delibera di indirizzo).

L’affidamento di tali docenze a magistrati comporterebbe, inevitabilmente, il loro (direi parziale) esonero dai compiti giurisdizionali, con conseguente sacrificio per le esigenze di funzionamento dei rispettivi uffici giudiziari. C’è poco da fare: la coperta è corta, ma credo ne valga la pena.

Ribadisco che la partecipazione ai corsi in veste di docenti anche di avvocati ed accademici sarebbe molto utile: quella degli avvocati per abituare i futuri magistrati a tener conto del punto di vista dell’altra fondamentale componente del mondo forense; quella degli accademici (spesso, del resto, a loro volta anche avvocati) per il necessario contributo di dottrina cui attingere nell’elaborazione delle prove di concorso.

Ho invece qualche per perplessità quanto alla prospettata osmosi con le scuole di specializzazione per le professioni forensi. L’idea di una formazione comune di magistrati ed avvocati (e magari anche notai), alla maniera di quel che accade in Germania, è in teoria molto affascinante, ma di assai difficile realizzazione allo stato del nostro ordinamento. Non mi è perciò ben chiaro come una l’anzidetta osmosi si potrebbe in concreto realizzare, anche in considerazione della diversa dislocazione geografica delle sedi universitarie che ospitano le scuole di specializzazione.

Aggiungo che, benché la mia personale esperienza con riguardo alle scuole di specializzazione forense sia alquanto risalente nel tempo, ho l’impressione che i risultati da esse conseguiti in questi anni siano molto diseguali e, nel complesso, non del tutto soddisfacenti: forse anche a causa del fatto che i docenti accademici tendono a considerare il relativo impegno come secondario rispetto ai loro tradizionali compiti universitari. Naturalmente ciò non toglie che sarebbe invece assai opportuno tenere aperto un dialogo con gli ordini professionali, ed in particolare col Consiglio nazionale forense, per possibili scambi di esperienze.

6. Quanto, infine, alla modalità di svolgimento dei corsi, privilegerei senz’altro le lezioni in presenza, che rendono più facile e sciolto il dialogo tra docente e discenti, molto importante soprattutto quando si tratta di trasmettere delle esperienze prima ancora che delle nozioni. L’uso degli ormai consueti mezzi di comunicazione a distanza può ovviamente servire, ma dovrebbe avere carattere accessorio.

Come ho già accennato, sarei senz’altro favorevole a che i corsi diano spazio anche a momenti di tirocinio pratico, la cui utilità credo sia dimostrata dagli stage fatti in uffici giudiziari da molti giovani laureati entrati poi in magistratura. È ben vero che le prove da superare per vincere il concorso conservano un carattere eminentemente teorico, ma sovente i temi proposti sono modellati su noti precedenti giurisprudenziali e le commissioni di esame sono in prevalenza composte da magistrati, abituati a confrontarsi col diritto vivente. Pertanto, anche a prescindere dall’utilità formativa del praticantato in vista del successivo esercizio della funzione di magistrato, mi pare che esso possa risultare utile pure al superamento delle prove d’esame ed altresì a comprendere in cosa davvero consiste la professione che un giovane neo-laureto aspira ad intraprendere e se egli sia fino in fondo persuaso di questa scelta di vita. Per questa ragione mi parrebbe preferibile che il tirocinio pratico degli aspiranti magistrati sia svolto presso uffici giudiziari e non presso studi di avvocato.

 

Guido Raimondi, Presidente emerito della Corte europea dei diritti dell’uomo, già Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di cassazione

1. Direi che con le nuove norme si recupera un po’ lo spirito del concorso in magistratura quale era ai tempi della mia laurea (1975). Quando si considera funzione prevalente della prova scritta quella di “verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati”, credo si voglia privilegiare l’esigenza di una solida preparazione dei candidati a livello istituzionale, e la loro capacità di ragionamento, piuttosto che la loro conoscenza specialistica. Troppe tracce, nei concorsi degli ultimi anni, presupponevano nozioni specialistiche, se non la padronanza dei temi trattati in specifiche e complesse recenti sentenze delle Sezioni unite civili e penali della Corte di cassazione e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Chiaramente i corsi non dovranno trascurare la giurisprudenza recente delle supreme giurisdizioni, ma credo che l’accento dovrà essere posto sulla completezza e la solidità di una preparazione istituzionale nelle tre materie oggetto delle prove scritte. 

2. Non credo che il richiamo ai principi (dell'ordinamento, costituzionali, dell'Unione europea) scompagini il quadro della formazione. La dimensione costituzionale, quella del diritto dell’Unione europea, e anche quella della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che mi sembra implicitamente richiamata attraverso il riferimento all’Unione europea (art. 6.3 Trattato Unione europea) sono oramai un elemento imprescindibile nell’apprendimento di tutte le materie di diritto interno, in particolare delle tre che formano oggetto delle tre prove scritte, per cui credo che anche senza il richiamo del legislatore tutte queste dimensioni sarebbero da integrare nei futuri programmi formativi relativi ai corsi di preparazione al concorso. 

3. Effettivamente dal modo nel quale il legislatore configura le prove scritte emerge l’esigenza di un giudice, come dici tu, “partecipe, critico, attivo, nell'attuazione dei diritti”. Non limiterei però questa esigenza al settore penale, ma la vedrei dispiegarsi a tutto campo in tutte le possibili attività del magistrato. Capisco che in materia penale l’attività del giudice incide più direttamente nella sfera personale dei soggetti interessati, con effetti potenzialmente devastanti, per cui questa esigenza è avvertita in modo più intenso. Credo che in tutti campi, ma probabilmente maggiormente nel settore penale, il percorso formativo debba avere cura di coltivare il messaggio della natura “umanistica del diritto”, cioè della finalità ultima di questo, che è quello di protezione sì della società, ma anche – almeno in un ordinamento come il nostro, per come è stato configurato dalla Costituzione – della persona umana e della sua dignità. Soccorre qui il riferimento che facevo all’inizio all’opportunità di integrare nei percorsi formativi la dimensione etica e quella deontologica. 

4. Non posso dire di avere una conoscenza approfondita dell’offerta formativa dalla SSM. Credo però, anche in considerazione della natura specialistica di almeno la maggior parte dei moduli esistenti, che occorra progettare dei moduli totalmente nuovi, mirati, per quanto dicevo prima, al conseguimento di una solida e completa preparazione istituzionale, per cui i candidati siano effettivamente messi in grado di impadronirsi – a livello istituzionale, ma con completezza – delle materie di esame. 

5. La domanda sul se debba essere uno stesso docente a dovere seguire una parte dei programmi elaborati è difficile, anche perché è legata a quella successiva sulla funzionalità degli uffici e quindi al possibile gravoso impegno per i colleghi che saranno coinvolti come docenti. Direi che, anche alla luce di quanto già detto sull’orientamento della formazione, sono evidenti i vantaggi dell’affidamento a un numero ristrettissimo di docenti (idealmente solo uno) di ciascuna delle tre materie oggetto di prova scritta. Una visione frammentata di ciascuna materia non sarebbe funzionale all’acquisizione di quella preparazione “solida e completa” cui accennavo. Per questa ragione la mia preferenza sarebbe per la scelta di docenti provenienti dall’università, da individuare in seno al Comitato direttivo. L’unico criterio dovrebbe essere quello della “chiara fama”; eviterei procedure concorsuali, a meno che non se ne possa fare a meno normativamente. L’opinione maggioritaria del Comitato dovrebbe essere una garanzia sufficiente. Il sistema della cooptazione avrebbe il vantaggio di evitare la presentazione di candidature, fonte di frustrazione per gli esclusi.

6. Sempre per le stesse ragioni legate all’orientamento generale del percorso formativo – nella mia prospettiva - credo sia veramente opportuno, ferma restando la necessità di accordare un minimo di libertà ai docenti che saranno poi nominati (nella mia prospettiva, pochissimi e luminari riconosciuti nelle loro materie), predisporre le linee generali dei corsi nelle tre materie. La libertà dei docenti non potrà essere assoluta, nel senso che i programmi dovranno garantire quella preparazione “solida e completa” più volte menzionata. Quindi sarei d’accordo sull’idea di nominare a questo scopo esperti formatori. Mi permetterei però di sottolineare l’opportunità che si tratti, anche qui, di accademici di chiara fama, dello stesso livello di quelli che saranno poi chiamati alla docenza.

7. La figura del tutor mi sembra indispensabile. Ce ne vorrebbe forse più d’uno per ciascuna materia (con specializzazioni diverse). Mi sembrerebbe però altrettanto necessaria una loro subordinazione ai docenti veri e propri. I tutor potrebbero coadiuvare i docenti nella scelta dei temi e nella correzione degli elaborati, ma le decisioni finali dovrebbero appartenere ai docenti, pochi e, auspicabilmente, eminenti.

8. Come dicevo, la mia preferenza sarebbe per docenti di provenienza accademica (immagino che la magistratura associata non sarebbe d’accordo), scelta che ovviamente taglierebbe in radice i problemi evocati. In ogni caso, la partecipazione di colleghi ai corsi su base puntuale, coordinata dai docenti, non sarebbe da escludere e sarebbe anzi auspicabile. Non credo che il divieto per i magistrati ordinari di svolgere lezioni a corsi di preparazione al concorso in magistratura, evidentemente disegnato per le scuole private, possa aver alcun effetto rispetto ai futuri corsi della SSM.

9. Naturalmente ogni forma di collaborazione e di consultazione tra tutte le entità menzionate è assolutamente opportuna, come pure la tensione verso la costruzione di una cultura comune, nella diversità dei ruoli, tra tutti gli operatori del diritto. Francamente però credo che la responsabilità finale dei futuri corsi, a tutti livelli, di ideazione, di programmazione e di realizzazione, debba restare saldamente nelle mani della SSM. Questo vale anche relativamente ai rapporti con il CSM, la cui voce deve essere ovviamente ascoltata, ma in un quadro nel quale le decisioni finali è opportuno che siano vostre, quelle cioè di una istituzione la cui vocazione è essenzialmente culturale.

10. Non mi pare che la possibile sperimentazione di nuovi percorsi metodologici sia, in sé, in contraddizione la finalità di raggiungere l’obiettivo del superamento delle prove di concorso. A meno che la domanda non sconti il rischio che i possibili nuovi percorsi metodologici siano di ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo; se è così, hai già la mia risposta: la finalità principale è quella del raggiungimento dell’obiettivo.

11. Anche la domanda sul metodo di apprendimento --formazione a distanza o in presenza-è particolarmente difficile. Ovviamente la formazione in presenza è, in sé, da preferire. Il rischio è quello di escludere potenziali candidati per ragioni essenzialmente economiche, il che andrebbe esattamente contro quanto dicevo prima sulla mobilità sociale. Anche la moltiplicazione dei corsi sul territorio sarebbe da evitare, a mio sommesso giudizio, per le considerazioni che facevo sull’eccellenza dei docenti. Forse bisognerebbe pensare, oltre che a un sistema di borse di studio, a una modalità mista, che consenta di seguire i corsi a distanza a chi non può farlo in presenza. 

12. Penso, infine, che il corso per aspiranti magistrati non debba prevedere un tirocinio pratico negli uffici giudiziari e/o negli studi professionali di avvocato. La pratica verrà dopo. Prima bisogna vincere il concorso.

 

Gabriella Luccioli, già Presidente titolare prima sezione civile della Corte di cassazione

Nello svolgere qualche rapida considerazione in risposta ai molti e complessi quesiti rivoltimi da Roberto osservo innanzi tutto in via generale che i nuovi compiti attribuiti alla SSM dall' art. 3 del d.lgs. n. 44 del 2024 chiamano in causa la capacità dell’istituzione di fornire ai discenti strumenti di conoscenza che non possono identificarsi con quelli generalmente adottati dalle scuole private. Viene qui in gioco non tanto la idoneità a far superare le prove di concorso, e soprattutto quelle scritte, sulla base di pronostici più o meno plausibili circa la scelta dei temi, ma la finalità di fornire agli aspiranti magistrati un metodo di lavoro, una capacità di inquadramento teorico- sistematico delle questioni, una visione generale dei grandi principi che sono alla base dell’ordinamento costituzionale ed europeo. In questa impostazione ampio spazio dovrebbe essere assegnato al diritto dell’Unione europea e a quello internazionale, nonché al dialogo tra le varie Corti.

A tale impegno dovrebbe associarsi quello di insegnare la deontologia e l’etica del magistrato, con opportuni approfondimenti sia in tema di responsabilità disciplinare sia sulla natura e la funzione del codice deontologico.

Nessun rischio quindi di concorrenza con l’attività delle sempre più numerose ed attrezzate scuole private, perché ben diverso è il ruolo della Scuola in ogni momento della sua attività formativa.

Occorrerà sottoporre i discenti a numerose prove scritte, onde abituarli a scrivere di diritto ovviando alle carenze della formazione universitaria.

È importante, inoltre, che venga trasmessa ai giovani la consapevolezza del ruolo del giudice, della sua funzione di garante dei diritti costituzionalmente garantiti, della necessità di fornire una risposta di giustizia anche quando il legislatore è silente.

È importante anche che essi conoscano i precedenti non per restarne inesorabilmente vincolati, ma per saggiarne l’attualità e la valenza in un contesto sociale e culturale in piena evoluzione.

È importante ancora che riconoscano il valore della certezza del diritto e della prevedibilità delle decisioni, ma siano capaci di affrontare con coraggio le nuove sfide che attendono i giudici soprattutto in materia di diritti fondamentali.

È altresì importante che introiettino il rispetto di tutti gli attori del processo, che riconoscano la funzione fondamentale del difensore ed imparino a coltivare l’ascolto di tutte le opinioni, anche di quelle che appaiono le più lontane. 

2. Come ha osservato in un suo scritto Costantino De Robbio, un corso adeguato richiede un programma che si sviluppi almeno per un anno, con lezioni a cadenza bisettimanale. Nell' alternativa tra lezioni in presenza o a distanza, sono senz' altro favorevole alla prima ipotesi, che consente prestazioni molto più coinvolgenti e controllabili.

Gli esperti formatori dovrebbero essere distaccati presso la SSM, come avviene nel sistema francese, e predisporre le linee generali dei corsi.

Nell’ambito delle linee generali tracciate dagli esperti formatori i corsi dovrebbero essere affidati a docenti, uno per ciascuna delle materie scritte, in grado di assicurare la continuità ed il rispetto dei programmi, di elaborare tracce, individuare temi specifici e garantire la correzione delle prove scritte. Come è evidente, si tratta di un impegno gravoso, che non può cumularsi con il normale lavoro dei magistrati in servizio. Ad una opportuna riduzione per questi del carico di lavoro potrebbe associarsi un’ampia utilizzazione di magistrati in pensione, specie di quelli che hanno lasciato la magistratura da poco tempo e che hanno tenuto in passato corsi di formazione. La scelta di magistrati in pensione eviterebbe ovviamente ripercussioni sulla funzionalità degli uffici giudiziari. L' attività di ogni corso dovrebbe poi esser sottoposta alla supervisione di un componente del direttivo della Scuola. Escluderei senz' altro l’operatività del divieto di legge per i magistrati di svolgere lezioni ai corsi di preparazione ai concorsi, stante la natura istituzionale della SSM.

Credo che i moduli formativi ora adottati per i magistrati possano essere utilizzati anche su questo fronte, con le opportune integrazioni rese necessarie dalle descritte finalità dei corsi.

La sinergia tra accademia, avvocatura e magistratura sarebbe realizzata con la nomina di docenti di tutte le categorie.

Ritengo infine estremamente utile la previsione di un periodo non eccessivamente lungo di tirocinio pratico negli uffici giudiziari, da ritenere preferibile, anche per motivi di controllo e di ampiezza dell’esperienza, a quello presso studi legali.

 

Giacomo Fumu, già Presidente titolare quarta sezione penale della Corte di cassazione, già Presidente della Commissione di concorso per l’accesso in magistratura (D. M. 29.10.2019 e, in precedenza, D. M. 25.10.2006)

Innovazioni secondo le nuove regole: si amplifica la platea dei concorrenti; dunque, non è più necessaria una formazione “rafforzata” da esperienze professionali “specifiche” dopo la laurea; è richiesta quindi una preparazione solo teorica (essenzialmente teorica) quale solo può essere quella di chi è appena uscito dall’università (ove, peraltro, non si impugna mai la penna per sperimentare e affinare la capacità espositiva).

Comunque, una preparazione solamente teorica è quella che è stata finora sufficiente (utile) per affrontare il concorso e adeguatamente redigere la relativa prova scritta.

Prima delle recenti nuove disposizioni si possono registrare in tal senso le norme speciali varate ai tempi della pandemia, e cioè l’articolo 11 del decreto-legge numero 44 del 2021 e l’articolo 2 del decreto-legge numero 118 del 2021 nei quali espressamente si richiedeva ai candidati (riducendosi il tempo dello svolgimento della prova rispettivamente a 4 e 5 ore) l’elaborazione di “ sintetici elaborati teorici” e si prescriveva alla commissione di tenere conto in sede di correzione “ delle capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati”.

Le stesse norme prevedevano che le commissioni di concorso nella formulazione dei criteri per la valutazione omogenea degli scritti, dovessero tenere conto “della capacità di sintesi manifestata dal candidato”.

Nella elaborazione dei predetti criteri le ultime commissioni che hanno pubblicato il relativo provvedimento nel sito del ministero (in allegato) hanno posto l’accento proprio sulla dimostrazione di conoscenza degli istituti oggetto delle tracce e dei principi fondamentali della materia.

Dunque, preparazione teorica come base per il superamento del concorso sulla quale innestare la successiva formazione iniziale ad opera della Scuola nel corso del tirocinio. Concluderei sul punto osservando che l’obiettivo della formazione e le modalità di preparazione non sono innovati dai recenti interventi legislativi.

La conoscenza dei ed il riferimento ai principi dell’ordinamento, costituzionali, dell’unione europea (ed il Consiglio d’Europa?) hanno necessariamente sempre fatto parte del bagaglio di conoscenza richiesto al candidato. Per esempio, nel recente concorso da me presieduto è stata molto apprezzata, con riferimento al quesito sulla natura della responsabilità delle persone giuridiche, la discussione sul concetto di sanzione penale come elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Il concorso ha lo scopo di selezionare i giovani giuristi (i migliori giovani giuristi) destinati a svolgere la funzione di magistrato, la introduzione alla quale è compito della Scuola nel corso del tirocinio. Sono del parere che la preparazione al concorso si debba concentrare sulla formazione teorica, cioè sulla conoscenza degli istituti e, in particolare, dei loro collegamenti che il sistema inserisce e pretende per realizzarne l’unità.

Nei corsi svolti a Scandicci per i magistrati in tirocinio ho molto apprezzato e ritenuto utilissimi i seminari riservati ad un numero ristretto di partecipanti con la possibilità per ciascuno di interloquire. In questo ambito è destinata a produrre buoni frutti la discussione sugli argomenti ed il commento, da parte del tutor, sullo svolgimento dei “temi” assegnati in prova ai discendenti, ferma restando la necessità della interlocuzione privata fra tutor e allievo sulle questioni (pregi e difetti) più specifiche poste da ogni elaborato.

La medesimezza del docente è fondamentale. Si deve creare un rapporto personale fra docente ed allievo. Ciò implica la organizzazione di corsi con un numero ragionevole di partecipanti ed un docente – tutor - per ogni settore, con tuttavia fondamentali rapporti e sinergie fra gli esperti nelle differenti materie di prova scritta, i quali devono garantire l’insegnamento e l’apprendimento del sistema nella sua globalità e nelle sue connessioni (anche con riferimento ai principi costituzionali e dell’Unione europea, senza escludere direi quelli del Consiglio d’Europa).

Ritengo necessaria la nomina di esperti formatori che predispongano programmi e caratteristiche generali dei corsi nell’ambito delle linee guida dettate dalla Scuola, fermo restando che devono essere individuati “formatori” veramente “esperti” nella preparazione del concorso e quindi alieni dal replicare la fallimentare esperienza delle scuole di specializzazione per le professioni legali, che si sono risolte in una ripetizione disorganica dei corsi universitari, per di più affidata a docenti operanti senza un vero coordinamento tra loro.

La preparazione finalizzata a sostenere una prova di concorso così impegnativa è cosa diversa assai da un “ripasso”, seppur approfondito. È non solo studio e conoscenza, ma sviluppo della capacità di inquadramento della questione proposta, di ragionamento e lucido esame degli argomenti da trattare, di esposizione chiara e sintetica dei concetti.

Ecco perché è fondamentale il contatto frequente e diretto con il tutor che queste capacità deve sviluppare conoscendo il suo allievo. Non bastano docenti “random”.

7. Per rispondere al quesito mi richiamo a quanto detto finora. Gruppi non numerosi di discenti, tutor “dedicato” che formula le tracce, seguendo anche l’evoluzione del corso e degli argomenti trattati, che corregge gli elaborati discutendo collegialmente con il gruppo i tratti generali (eventuali mancanze) dei vari elaborati e con il singolo gli aspetti più particolari.

Così il tutor conosce meglio ogni allievo e costruisce “su misura” i suoi interventi.

8. Certamente un tutor è molto assorbito dal lavoro “sul campo”. Lo svolgimento delle lezioni, dei seminari con partecipazione collegiale degli allievi, lo studio per la preparazione delle tracce, la correzione dei compiti sono impegni direi quasi “totalizzanti”.

Dunque, mi sembra che l’ufficio giudiziario di appartenenza del tutor risenta necessariamente dell’attività così gravosa svolta da un suo componente.

Peraltro, non vedrei ostacoli nel divieto posto a carico dei magistrati per lo svolgimento di attività di preparazione al concorso.

La nuova legge (articolo 17 septies somma 2 dlgs 26/06) indica come docenti gli iscritti all’albo esistente presso la Scuola superiore, senza nessuna esclusione.

Inoltre, è pacifica la differenza fra chi insegna “in privato “, cioè sostanzialmente in forma professionale e commerciale e chi opera all’interno di un ente pubblico senza scopo di lucro. Solo ai primi è evidentemente rivolto il divieto.

9/12. Direi che la fallimentare esperienza delle scuole di specializzazione, frequentate solo per i bonus derivanti dal titolo e non per stimoli culturali (tanto che si sommava regolarmente la frequentazione di una scuola privata), ci induce a pensare di non replicarne l’esperienza e di non chiederne la collaborazione.

Avvocatura e magistratura potrebbero certo fornire validi docenti: ma attenzione - e qui rispondo anche al quesito numero 12 - con il concorso in magistratura si selezionano giuristi (giovani giuristi) che conoscano il sistema e su questo e attraverso questo sappiano ragionare e quindi affrontare qualsiasi questione giuridica, con l’aiuto delle norme (codici sono consultabili) e della preparazione generale.

Del tutto inutile che conoscano prima, frequentando uffici giudiziari e studi legali, la realtà dei decreti ingiuntivi o dei sequestri per equivalente; è la stessa ragione per cui non serviva a nulla al fine di preparare il concorso il tirocinio (allora abilitante) presso gli uffici: è la conoscenza del sistema, insieme alla capacità di inquadrare nel suo interno gli istituti, che consente al candidato di mostrare la completezza della preparazione, la razionalità dell’esposizione e l’adeguatezza del linguaggio, ciò che serve a superare la prova.

10. Il corso deve servire a sviluppare capacità e conoscenze, a formare con metodo costante giovani giuristi che possano, preparati e consapevoli, superare il concorso e quindi affrontare con solide basi il tirocinio (nella Scuola e negli uffici giudiziari) che li forgi anche come magistrati.

11. Da quanto precede è chiaro che opto per la formazione in presenza, con il contratto empatico fra docente (tutor) e discente.

Se saltiamo il rapporto “fisico” e costante fra tutor e allievo torniamo alla scuola di specializzazione ed alla sua sostanziale inutilità.

 

Umberto Scotti, già Consigliere delle Sezioni Unite civili e della prima sezione civile della Corte di Cassazione

A mio parere il modulo formativo da privilegiare è quello basato sul metodo dell’esperto formatore che coordina un gruppo di relazioni c.d. «frontali» su argomenti di attualità legati a un grande tema o macroarea del diritto civile, penale e amministrativo (per esempio, quanto al civile: diritti reali, obbligazioni e contratti, responsabilità civile, società associazioni e consorzi, diritti della personalità…).

I temi delle relazioni dovrebbero essere basati sugli sviluppi più recenti della giurisprudenza (per esempio pronunce delle Sezioni Unite o delle Corti europee o nuove questioni agitate nella giurisprudenza di merito).

Escluderei il metodo dei gruppi di lavoro.

Viceversa, mi parrebbe opportuno assegnare successivamente alle lezioni almeno un compito scritto per ciascuna macroarea soggetto a correzione.

Le figure professionali che occorre coinvolgere sarebbero quindi:

a) l’esperto formatore (EF)

b) il relatore sul singolo tema

c) il tutor correttore di temi scritti

Tali soggetti potrebbero in parte anche coincidere.

Secondo me la formazione dei programmi, nel senso della individuazione delle macroaree e degli esperti formatori, dovrebbe competere alla Scuola o a un responsabile generale da essa individuato.

Gli EF dovrebbero invece organizzare il programma per la loro macroarea. 

Gli EF dovrebbero organizzare il corso per la loro macroarea, scegliere i temi e individuare i relatori da sottoporre all’approvazione della SSM o di chi per essa.

A mio parere le tracce dovrebbero essere scelte dall’EF con la collaborazione dei relatori scelti.

La correzione delle tracce dovrebbe essere affidata ad alcuni tutor che potrebbero coincidere con EF, relatori, della macroarea, ma potrebbero (e probabilmente dovrebbero per ragioni numeriche) essere anche ulteriori soggetti, caratterizzati da una specifica professionalità (magistrati ed ex magistrati con esperienze di formazione o di membro di commissione d’esame, ad esempio).

Ci dovrebbe essere un momento iniziale di coordinamento per concordare i criteri di correzione delle tracce.

Per risultare efficaci i tutor non dovrebbero avere che un gruppo relativamente ridotto di temi da correggere e di studenti da assistere (in un eventuale momento esplicativo delle correzioni).

Non credo che ci possa essere alcuna incompatibilità quanto allo svolgimento dell’attività di formatore ai corsi per aspiranti, ma se dubbio vi fosse va risolto normativamente.

Certamente si può fare in parte affidamento anche sugli ex magistrati, ma bisogna coinvolgere assolutamente anche i magistrati in servizio, soprattutto quelli con esperienze di formazione e i magistrati di legittimità, e non restringere la platea dei collaboratori a soli relatori provenienti dall’Accademia o dal Foro.

Per i magistrati in servizio la linea di compatibilità da seguire mi pare che dovrebbe essere quella in atto per le altre collaborazioni alle attività della SSM.

Accademia e Avvocatura dovrebbero essere coinvolte nella scelta dei relatori ma non nella individuazione dei programmi, che direi che dovrebbe competere alla SSM nella sua equilibrata composizione prevista dalla legge.

Quanto alle modalità di formazione ed alla sperimentazione di nuovi percorsi metodologici di apprendimento, direi essenzialmente, seppur non unicamente. La sperimentazione di nuovi metodi può essere utile, ma l’interesse principale dei giovani discenti è quello della partecipazione e del superamento del concorso in magistratura. Per le relazioni frontali sarebbe meglio la partecipazione in presenza, ma credo che per essere efficace si dovrebbe virare sulla partecipazione a distanza o almeno adottare un metodo misto.

La qualità e il livello del corso, così come pure gli oneri organizzativi, ne risentirebbero negativamente se si dovesse frammentare l’attività in troppe sedi territoriali.

A mio parere, sarebbe il caso di organizzare le lezioni in presenza in posti diversi facilmente accessibili in modo itinerante (qualche volta a Milano, qualche volta a Roma, qualche volta a Napoli, per esempio) con collegamento da remoto per gli altri discenti.

L’interlocuzione per la correzione dei temi dovrebbe avvenire per iscritto e via Teams.

Quanto al tirocinio pratico non lo credo essenziale. Lascerei che l’integrazione avvenga in via di fatto.

 

Giovanni Fiandaca, emerito di Diritto penale Università di Palermo

Premetto che le mie risposte – che seguiranno in un ordine tendenzialmente corrispondente a quello delle domande – sono certamente influenzate da due convinzioni, che ho maturato da tempo. La prima è che il tradizionale concorso di accesso alla magistratura sia del tutto inidoneo a verificare la preparazione e le attitudini dei giovani aspiranti a rivestire il ruolo di magistrato, per cui a mio avviso piccoli aggiustamenti della prova concorsuale non sono sufficienti a produrre i miglioramenti che sarebbero necessari. La seconda convinzione è che la preparazione e la formazione dovrebbero essere concepite e impartite nella maniera meno settoriale e autoreferenziale possibile, il che vuol dire con una compartecipazione equilibrata di tutti i soggetti (professori di diritto, magistrati e avvocati) che concorrono alla gestione del diritto quale impresa collettiva, senza che nessuna parte possa unilateralmente pretendere di esserne padrona. Da questo punto di vista, che alla SSM come tale sia assegnato anche il compito di svolgere corsi di preparazione al concorso in magistratura non mi sembra la migliore delle soluzioni possibili per i rischi, appunto, di eccessiva autoreferenzialità culturale e tecnica che ciò comporta.

Fatte queste premesse, rispondo alle domande specifiche.

1. La innovazione prevista dal decreto legislativo n. 44/2024, secondo cui la prova scritta ha la prevalente funzione di verificare "la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell'ordinamento" e anche "alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea", mi sembra in sé positiva a condizione di intenderla bene; vi sono anche rischi di fraintendimento, stante anche la notevole genericità della formula adottata. Si tratta a mio avviso senz'altro di un passo avanti rispetto a una prassi concorsuale che, come era ripetutamente avvenuto nel corso degli ultimi anni, tendeva a incentrare la prova scritta su micro-questioni molto specifiche, desunte da decisioni giurisprudenziali più o meno recenti: per cui la previa conoscenza da parte del candidato della problematica applicativa in questione spesso era frutto, piuttosto che di una preparazione approfondita e di ampio respiro, dell'essersi casualmente (e fortunosamente) imbattuto nel repertorio o nella rivista in cui veniva riportata.

Ma in che misura si tratti di un autentico progresso dipende, a mio giudizio, da come si intenda la capacità di "inquadramento teorico-sistematico" e di argomentare in base ai principi. Se l'idea sottostante fosse quella di riesumare modelli di astratta teorizzazione sistematica e di dogmatica concettualistica divenuti ormai obsoleti anche in sede accademica, si tratterebbe di un regresso. Limitando ad esempio il discorso al settore di mia competenza, non dico certo qualcosa di nuovo se rilevo che un sistema penale rigorosamente inteso non esiste più da tempo quale riflesso più o meno diretto di un diritto legislativo organico e coerente nelle sue varie parti, per cui si è invece assistito nel corso del tempo a una progressiva disintegrazione sistematica: sicché l'approccio teorico degli studiosi non pretende più di desumere dal diritto positivo una sistematica generale sulla base di categorie concettuali astratte, bensì tende a utilizzare i principi di fonte costituzionale ed europea per riconcepire i diversi istituti su di una base più principialista che legalistico­ dogmatica. È a questo mutato quadro dottrinale di riferimento che dovrebbe, dunque, essere rapportata anche la valutazione della capacità degli aspiranti magistrati di inquadramento teorico- sistematico e di argomentare in base ai principi. Con una integrazione però, a mio avviso indispensabile. Nel riconcepire cioè la prova scritta di diritto penale non si dovrebbe mai perdere di vista che gli inquadramenti teorici e l'impiego dei principi non sono fine a se stessi, ma sono pur sempre funzionali all'attività di sussunzione dei casi concreti sotto fattispecie incriminatrici o istituti di portata generale: per cui si dovrebbe altresì verificare, in sede di valutazione della prova, l'ulteriore capacità del candidato di utilizzare le premesse generali di partenza in vista della soluzione di questioni interpretativo-applicative di portata più specifica.

Una prova concepita su questa doppia falsariga consentirebbe infatti di valutare, oltre alla preparazione libresca a carattere teorico, la capacità personale di far interagire teoria e prassi applicativa.

Non so, poi, quanto sia possibile ricavare da queste rinnovate modalità di svolgimento delle prove un preciso modello (idealtipico) di giudice. A influenzare e caratterizzare i diversi modelli possibili di magistrato concorrono un insieme eterogeneo di fattori (anche di natura sistemica esterna), che ben trascendono le aspettative implicite nel tipo di esame concorsuale. Una cosa però, almeno, mi sembra certa: una prova scritta riveduta nel senso sopra auspicato non sarebbe coerente con un modello di giudice passivo, servo acritico (se non sciocco) del dettato legislativo.

2.Non ho avuto molte occasioni, in tempi recenti, di partecipare come docente a corsi di formazione organizzati dalla SSM, per cui anche per questo mi manca una sufficiente conoscenza di moduli formativi che meriterebbero di essere replicati anche nell'ambito di corsi di preparazione per aspiranti magistrati. In base alla mia passata esperienza di partecipazione a iniziative di formazione, ho peraltro maturato la convinzione che non fosse felice e produttivo il modello tradizionalmente consolidato di far interagire docenti universitari e magistrati, vale a dire con I' anticipazione all'inizio di ogni corso della dimensione teorica affidata ai primi e la successiva dimensione pragmatico-applicativa di competenza dei secondi: con questo tipo di distinzione di competenze i professori rischiano di assumere il ruolo di dotti introduttori con prevalente funzione esornativa, mentre la parte effettivamente rilevante del corso finisce con l'essere quella gestita soprattutto dai magistrati. Insomma, teoria e prassi, lungi dal comunicare realmente, restano così due circuiti separati che nella sostanza finiscono con l'ignorarsi. Non so se questo schema, secondo me abbastanza discutibile, abbia subìto modifiche grazie a nuovi moduli formativi che però non mi sono noti.

3. In linea di massi ma, sono contrario a una accentuata suddivisione dei ruoli e dei compiti, che comporta frammentazione e rischia di compromettere una visione unitaria di sintesi. Di conseguenza, non vedrei con molto favore l'attribuzione ad esperti formatori del compito di predisporre le linee generali programmatiche dei corsi, che poi spetterebbe ai docenti specificare e concretizzar e. E, d'altra parte, ritengo che docenti di verificata bravura ed elevata competenza siano in grado di elaborare programmi generali, e che sia anche opportuno che ne seguano in qualche misura la messa in opera.

4. In base a quanto ho poco prima rilevato, penso che l'elaborazione delle tracce dei tempi possa essere effettuata dagli stessi docenti.

5. Non appartenendo all'ordine giudiziario, non dispongo di dati empirici di conoscenza per rispondere con cognizione di causa all'interrogativo se la nomina anche di magistrati come docenti possa pregiudicare il funzionamento degli uffici di ap partenenza. Non vedrei invece motivi di conflitto col persistente divieto per i magistrati ordinari di svolgere lezioni nell'ambito di corsi per il concorso in magistratura, una volta che questi corsi siano organizzati da una istituzione pubblica come la SSM.

6. I1 mio punto di vista in proposito deriva da considerazioni che ho esplicitato nelle premesse di partenza, prima cioè di rispondere alle singole domande: a mio giudizio, la sinergia da perseguire non dovrebbe riproporre il consueto schema che vede la magistratura (CSM) in posizione di ne

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