ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

La fiducia parola dell’anno Treccani per il 2025

Quale senso per il diritto e la giustizia?
6 gennaio 2026
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David Cox, <em>Flying the Kite</em> (1820 circa) - Wikimedia.org
David Cox, Flying the Kite (1820 circa) - Wikimedia.org

A partire dalla scelta Treccani di ‘fiducia’ come parola dell’anno 2025, le riflessioni dell’Autore non sono altro che lo sviluppo quasi naturale di precedenti approfondimenti, nella cui trama si era intravisto, forte, il ruolo centrale della fiducia come categoria ordinante nel diritto e nella giurisdizione. Canone, per l’appunto, al tempo stesso valore relazionale, metodo di cooperazione leale tra Corti e volano di istituti fortemente innovativi (revocazione/revisione europee) che rendono effettive le tutele. La fiducia, letta in armonia con gli altri valori costituzionali cui essa stessa si ispira non è, dunque, mero sentimentalismo ma assurge a vera e propria regola di condotta istituzionale, culturale e professionale, capace di generare sinergie virtuose fra i diversi protagonisti del diritto e della giustizia. La chiusura è affidata alla sfiducia che sembra invece fare da sfondo alla riforma costituzionale del sistema giudiziario, realizzata non solo con la separazione delle carriere in Costituzione, ma con la ancora più rilevante modifica del CSM e del sistema di elezione e composizione, al quale si affianca un parimenti nuovo meccanismo di controllo disciplinare delle funzioni giurisdizionali affidato all’Alta Corte disciplinare, al di fuori del CSM. L’auspicio è quello che la stagione che si aprirà nell’anno 2026 ritorni ad essere governata dalla piena fiducia fra i poteri dello Stato, nell’interesse delle persone.

1. Perché “fiducia” come parola dell’anno 2025 secondo Treccani

La scelta dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani di indicare ‘fiducia’ come parola dell’anno 2025 nasce dalla sua attualità e rilevanza sociale.

In tempi segnati da incertezze, la fiducia orienta, a seguire le motivazioni che hanno indotto tale scelta, verso legami affidabili tra individui e istituzioni, investendo sulla necessità di tenere insieme dimensioni personale – fiducia in sé stessi – e comunitaria – fiducia nel prossimo, nella comunità e nella società –. Secondo la Treccani “In un anno segnato da incertezze geopolitiche e sociali, la fiducia emerge come risposta essenziale al diffuso bisogno di guardare al futuro con aspettative positive. Questo desiderio si fonda sulla forza delle relazioni umane: sviluppare legami solidi, affidabili e duraturi non solo tra individui, ma anche tra i cittadini e le istituzioni.”

Si tratta di “uno dei termini più ricorrenti quando si parla di affidamento, confidenza, fedeltà, fede, responsabilità e speranza nell’avvenire.” Viene infine chiarito che la scelta è stata anche sostenuta dall’interesse mostrato dai giovani, per i quali ‘fiducia’ è risultata tra le parole più consultate.

Tale scelta può sembrare paradossale, in un tempo caratterizzato da conflitti a vari livelli caratterizzati da un altissimo livello di sfiducia nel metodo del confronto con i portatori di prospettive diverse. Il che si constata soprattutto nei conflitti armati accesi in diverse parti del globo sempre più percepiti come espressivi di un diffuso sentimento di sconfitta del diritto internazionale e della logica del confronto non affidato alle armi. Poca differenza, d’altra parte, si riscontra sul piano interno se si pensa, speculando sul rapporto fra politica e giurisdizione, alle vicende che ruotano attorno alla riforma costituzionale in tema di giustizia.

Allora, perché investire tanto sulla fiducia, verrebbe naturalmente da chiedersi da parte di uno spettatore mediamente avveduto della realtà?

Si cercherà nel seguito di porre in luce la “forza” della fiducia che ha irradiato i rapporti fra diritto e giustizia e il ruolo da essa giocato, per poi trarre qualche riflessione. Sicché, anticipando le conclusioni, è la fiducia a dovere, oggi, tornare a governare le relazioni personali ed istituzionali proprio nel tentativo, forse destinato al fallimento nel breve periodo, di porre le basi per un cambio di prospettiva solido e capace di tornare a mettere al centro la persona, i suoi diritti fondamentali e la necessità che questo fascio di interessi sia ponte stabile fra i diversi protagonisti della democrazia moderna.

2. Fiducia come architrave del dialogo tra Corti (CEDU e Cassazione)

All’interno di un itinerario rivolto all’esame del ruolo del giudice nazionale nell’applicazione della CEDU si è provato, in passato[2], a descrivere la fiducia come ‘colla’ fra giurisdizioni, consentendo il passaggio da logiche di primato e contrapposizione a una cooperazione circolare rivolta a marginalizzare frizioni ed invece ad alimentare conoscenza reciproca.

La fiducia si è dimostrata capace di trasformare il rapporto tra giudici nazionali e Corte EDU, traghettandolo da una logica di contrapposizione ad una prospettiva di dialogo. In passato, le Corti si muovevano nella convinzione di essere “superiorem non recognoscens”, ciascuna gelosa del proprio primato interpretativo. Oggi, invece, la fiducia reciproca consente di marginalizzare convincimenti che accarezzavano prospettive belligeranti e di valorizzare “il potente strumento del dialogo fra le Corti”. Questo clima fiduciario si è alimentato di tasselli scritti dai protagonisti del dialogo che non può dirsi giunto a punti fermi e definitivi. È impensabile che il dialogo elimini alcuni contrasti fisiologici, piuttosto rendendoli occasione di confronto costruttivo, favorendo una rete comune di protezione dei diritti fondamentali una mitezza frutto di conoscenza che rafforza la coesione del sistema multilivello. Il fatto che questo percorso sia caratterizzato da periodi nei quali la fiducia sembra arretrare, in nome di un patriottismo valoriale giustificato da una lettura “chiusa” della Costituzione, nella quale tende a prevalere, sia pure a fisarmonica, il sovranismo costituzionale[3], non muta la linea maestra della fiducia, semmai ancora una volta dimostrando che la fiducia può a volte trovare degli inciampi ma ha una forza particolare per plasmare la sfiducia e riportarla al suo opposto, appunto attraverso il dialogo franco, non prevenuto ed ostile, ma appunto rispetto di punti di vista non necessariamente omogenei[4].

3. Fiducia come motore di verità del processo (pochi flash a proposito della revocazione e revisione “europee”)

Ragionando sullo strumento, di nuova fattura, dedicato alla revocazione c.d. europea del giudicato interno formatosi in contrasto con decisioni della Corte –art. 391-quater c.p.c. – ed estendendo l’analisi all’art. 628-bis c.p.p. relativo alla revisione penale “europea”, è sempre la fiducia ad assume un profilo sistemico: lo Stato e la Corte di cassazione si ‘fidano’ e si ‘affidano’ al dictum – nell’accezione diversa che esso assume all’interno dei due istituti appena evocati – della Corte EDU per rimuovere effetti di violazioni convenzionali, riaprendo o revocando giudicati contrari alla Convenzione europea. Si abbandona l’idea sanzionatoria in ragione della preferenza di una prospettiva cooperativa e sussidiaria: la tutela diventa effettiva (non solo indennitaria), la persona torna al centro e il giudicato si rimodula alla luce dei canoni di legalità convenzionale, verità[5] e giustizia[6].

4. I rapporti fra diritto UE, diritto interno e giudici (nazionali e dell’UE)

Non diverso valore va attribuito alla fiducia nei rapporti fra diritto UE, diritto interno e giudici nazionali e della Corte di giustizia. Una questione in materia migratoria di recente esaminata dalla Corte appare esemplare per descrivere l’incidenza del canone della fiducia come metro ordinante dei rapporti fra diversi plessi giurisdizionali.

La pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 1° agosto 2025, causa C-406/22, sulla nozione di “paese di origine sicuro” e l’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione n. 34898/2024 rappresentano due tasselli di un dialogo giurisdizionale fondato sulla fiducia reciproca.

Il rinvio pregiudiziale proposto dai giudici nazionali di merito è espressione di fiducia ascendente: il giudice interno si affida alla Corte di giustizia per chiarire, con efficacia nomofilattica destinata ad operare in ambito europeo, l’interpretazione uniforme del diritto UE, consapevole che solo attraverso il confronto si garantisce coerenza e tutela effettiva dei diritti fondamentali. La Corte di giustizia, dal canto suo, investe in una fiducia discendente, affidando al giudice nazionale il compito di verificare concretamente il rispetto dei diritti in gioco: «l’effettività del controllo giurisdizionale impone al giudice nazionale di fondare il suo giudizio sulle fonti di informazione che esso reputi maggiormente pertinenti», confermando che il diritto dell’Unione «non è diritto straniero, ma the law of the land in ciascuno Stato membro».

In questo circuito virtuoso si è collocata, in posizione mediana e fortemente dialogante, l’ordinanza interlocutoria della Cassazione (n. 34898/2024), capace di offrire un esempio emblematico di come la fiducia possa essere declinata come metodo di cooperazione attiva. La Corte di cassazione, pur ritenendo “chiaro” il quadro normativo eurounitario, sceglie di non decidere immediatamente il ricorso, rinviando la causa a nuovo ruolo e motivando diffusamente le ragioni di tale scelta. Non si trattò, dunque, allora né di condizionamento od esautoramento del ruolo del giudice europeo, né di abdicazione dalle funzioni riservate al giudice di legittimità nazionale, ma di un gesto dotato di una carica dialogante indubbiamente innovativa rispetto allo strumento del rinvio pregiudiziale, sperimentato dai giudici di merito ma non utilizzato dalla Cassazione per le ragioni ben spiegate nel provvedimento. Vi si legge, infatti, l’affermazione per cui “Al dialogo tra giurisdizioni la Corte di cassazione partecipa offrendo, nello spirito di leale cooperazione, la propria ipotesi di lavoro, senza tuttavia tradurla né in decisione del ricorso né in principio di diritto.”
Questa impostazione rivela una fiducia bidirezionale fra le Corti: la Cassazione si affida alla Corte di giustizia per consolidare l’interpretazione, ma al contempo contribuisce al confronto con Lussemburgo attraverso proprie argomentazioni, pur senza imporre alcun dictum come principio di diritto con valore nomofilattico, invece prospettando una opzione ermeneutica che “fra le possibili interpretazioni della norma nazionale” veniva ritenuta “più conforme al diritto dell’Unione, ricercando l’armonia, la convergenza e la coerenza attraverso la via di minore attrito fra gli ordinamenti piuttosto che enfatizzare i profili di criticità e di frizione”. Fiducia, dunque, come scelta di armonia, non di conflitto.

Con quel provvedimento, parlante, attivo, dialogante, la Corte di ultima istanza nazionale non si limitava ad attendere la decisione sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE già proposto da altri giudici di merito, ma si poneva come giudice cooperante, consapevole che “alla cooperazione e alla sinergia tra i giudici è affidato il controllo giurisdizionale sull’osservanza del diritto dell’Unione”. In questa prospettiva, la fiducia diventa criterio di metodo per un giudicare “in progress”, capace di armonizzare il pluralismo delle fonti e di costruire una verità condivisa, evitando tanto il protagonismo quanto la deferenza passiva. È la fiducia che consente alla Corte di cassazione di svolgere il proprio ruolo nomofilattico con responsabilità, rispettando il giudice di merito e la Corte di Lussemburgo, in una logica di pari dignità e cooperazione leale che si nutre della fiducia reciproca, anche quando la soluzione offerta dalla Corte di giustizia si risolva in una diversa ponderazione degli argomenti declinati dal giudice di legittimità.

La decisione sui “paesi sicuri” resa, all’esito dei rinvii pregiudiziali proposti dai giudici di merito, dalla Corte di giustizia si è così inscritta in quel dialogo aperto, schietto e fruttuoso nel quale il giudice eurounitario ha offerto un’interpretazione del diritto UE che la Cassazione aveva sollecitato, arricchendo il valore del confronto senza intaccare il sistema del rinvio pregiudiziale, ma anzi rafforzandolo come strumento di fiducia reciproca tra giurisdizioni.

Come, allora, spiegare la circostanza che la soluzione nomofilattica del giudice di Lussemburgo sia stata in parte diversa da quella prefigurata, come mera ipotesi di lavoro, dalla Cassazione? Si è trattato di una palese smentita del ruolo della Corte di cassazione oppure di una conferma della fruttuosità del dialogo a distanza voluto dalla nomofilachia nazionale?

Orbene, la lente che si indossa per sciogliere i dubbi appena prospettati non può che, ancora una volta, attingere al canone fondamentale della fiducia e in esso trovare la risposta, assai chiara agli occhi di chi scrive. Una logica che emargina l’idea dei vincitori e dei vinti e che, invece, investe nel confronto dialettico e nella costruzione progressiva del diritto realizzata con contributi parimenti indispensabili posti dai vari costruttori.

5. La fiducia come elemento di forza del dialogo fra le Corti fondato sul soft law

 Nella stessa prospettiva vanno riletti i numerosi tentativi di rinforzare i canali di dialogo fra i diversi plessi di giurisdizioni nazionali e sovranazionali.

Sul protocollo d’intesa concluso fra le Corti nazionali e le Corte europea dei diritti dell’uomo è sufficiente fare un veloce rinvio a quanto in altra sede esposto[7].

In linea generale, i Protocolli d’intesa con la Corte EDU e con la Corte di giustizia UE in questi ultimi anni sempre più rinvigoriti ed aumentati nel loro valore e nella loro efficacia si sono rivelati strumenti operativi che funzionano in maniera effettiva perché sorretti da fiducia e lealtà reciproca, facendosi promotori di una cultura comune e perciò depotenziando sul nascere conflitti latenti.

6. La fiducia fra merito e legittimità dopo il rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c.

La possibilità per il giudice di merito di attivare un rinvio pregiudiziale interno alla Corte di Cassazione introdotto dall’art. 363‑bis c.p.c. offerta dalla riforma Cartabia è, ancora una volta improntata all’affermazione del canone della fiducia fra giudici. Il giudice di merito nel riconoscere il valore nomofilattico dell’autorità interpretativa della Corte di Cassazione si rivolge direttamente al giudice di legittimità in un rapporto cooperativo che valorizza la centralità delle questioni poste in evidenza dal giudice di merito e destinate a riproporsi in diverse occasioni e non solo dinanzi a chi solleva il rinvio.

 Allo stesso tempo, la Cassazione risponde esercitando la propria funzione che, ove superi il vaglio di ammissibilità, si offre al giudice del rinvio pregiudiziale ed a tutti i giudici chiamati ad affrontare la medesima questione senza intaccarne l’autonomia. Il primo – il giudice remittente, chiamato ad applicare il principio di diritto fissato dalla Corte fintantoché esso sia rispondente al quadro fattuale posto a base della richiesta o venga meno per effetto di una legge di interpretazione autentica della disposizione interpretata o di declaratoria di incostituzionalità sopravvenuta o, ancora, risulti incompatibile con i principi del diritto UE – altrimenti potendo rivolgersi alla Corte di giustizia per verificarne la compatibilità a livello comunitario –. I secondi – i giudici chiamati a decidere cause simili dopo la decisione sul rinvio – potendo motivatamente discostarsene in ragione di una prospettiva diversa, lasciando così spazio all’autonomia motivazionale del giudice di merito[8].

Da qui la costruzione di un nuovo paradigma procedurale, in cui la fiducia non è delega cieca, ma patto basato su confronto argomentativo, responsabilità condivisa e cooperazione tra gradi diversi della giurisdizione – o addirittura fra plessi giurisdizionali diversi, secondo la giurisprudenza formatasi in sede di rinvio pregiudiziale–[9]. Ne discende un sistema processuale più robusto, che risponde all’esigenza di prevedibilità, effettività e flessibilità della decisione giurisdizionale, soprattutto in contesti complessi, ancora una volta fondato sulla fiducia, precondizione di una nuova forma di nomofilachia nella quale i custodi della legge si declinano in modo plurale, nel rispetto reciproco delle funzioni di ciascuno dei cooperanti[10].

7. Fiducia come principio operativo dell’“uso cooperativo del diritto”

Nel pensare e ragionare su quanto poi trasfuso in un’ulteriore riflessione[11] la fiducia diventa così, quasi naturalmente, regola di metodo anche rispetto al tema, mai risolto, dei rapporti fra giurisdizione e legislazione e potere politico. Il principium cooperationis sostituisce il primato gerarchico con pari dignità tra legislazione e giurisdizione e tra Corti interne/sovranazionali. La fiducia, “legge” vincente, marginalizza lo scontro, nutre il dialogo leale e legittima un giudicare che è in progress, orientato al bilanciamento, alla responsabilità etica, alla trasparenza. La cooperazione “leale” evita tanto il conformismo quanto il “far west” giurisprudenziale, consentendo ed anzi giustificando forme di disobbedienza funzionale (motivata) per riallineare il sistema ai parametri sovranazionali, preservando la fiducia pubblica nel diritto. Si tratta, certo di un principio destinato a subire diversi esiti finali quando si confrontano plessi giurisdizionali diversi[12].

Riflessioni, queste ultime, maturate attraverso la sedimentazione del saggio La legge della fiducia. Alle radici del diritto di Tommaso Greco. In quel testo si coglie, forte, il richiamo alla fiducia come elemento del mondo del diritto tutto affatto marginale o accessorio. Una sorte di categoria fondativa del diritto dotata di carica fortemente innovativa rispetto alla concezione tradizionale del diritto come strumento di coercizione basato sulla sfiducia e sulla minaccia di sanzioni.

Un diritto sempre più inteso come rete di relazioni fiduciarie, capace di generare cooperazione e responsabilità. Una dimensione del diritto che consenta al sistema legale di funzionare non solo per paura della punizione o per la “forza” delle decisioni assunte dai diversi plessi, ma per affidamento reciproco tra istituzioni e cittadini. Il margine interpretativo attribuito quasi naturalmente dalle leggi all’opera del giudice non è disvalore, incertezza, eversione rivoluzionaria ma “valore”, appunto collegato alla fiducia riposta dal primo sul secondo. Non è, dunque, elemento da demonizzare e combattere per cercare di riportate “ogni cosa al suo posto”, per riprendere il titolo di un fortunato saggio di Massimo Luciani[13], ma valore da perseguire cocciutamente, ostinatamente, onestamente e responsabilmente.

Per questo le leggi che quasi sempre attribuiscono margini interpretativi, ancorché richiedano comportamenti responsabili da parte di chi le applica e maneggia, non indeboliscono il sistema ma lo rafforzano, perché trasformano l’obbedienza passiva in partecipazione consapevole di tutti i protagonisti. Una cultura giuridica, quella che promana dal saggio di Greco, edificata dunque sulla fiducia come principio operativo, capace di rendere il diritto più umano, efficace e orientato alla solidarietà. La “legge della fiducia” è la chiave di volta di un ordinamento che non si regge soltanto sulla forza – della legge, del giudicato, del giudice di ultimo grado nazionale, del giudice europeo – ma sulla reciproca affidabilità tra tutti i diversi elementi appena ricordati che compongono lo Stato, al centro del quale rimangono le figure degli individui/persone.

Questa ‘legge della fiducia’ marginalizza lo scontro, alimenta il dialogo leale e la responsabilità etica, al punto da giustificare e consentire forme di ‘disobbedienza funzionale’ motivate per riallineare il sistema ai parametri costituzionali e sovranazionali, preservando la fiducia pubblica nel diritto. In questa prospettiva il ruolo della giurisdizione è, ancora una volta parallelo – e non antagonista – a quello della legislazione e degli altri poteri dello Stato.

8. Implicazioni pratiche per la Scuola Superiore della Magistratura

In questa prospettiva il ruolo della formazione della magistratura è fondamentale. Sapere essere promotore di una cultura della giurisdizione capace di garantire quei canoni dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura senza i quali verrebbe meno lo stesso Stato di diritto fondato sulla tutela dei diritti e valori fondamentali, al cui interno si inscrive, appunto, anche quello della “fiducia”.

Una formazione non unidirezionale ma autenticamente plurale, discorsiva, al tempo stesso descrittiva del ruolo del giudice nella vita delle persone e propulsiva, capace di proiettare la magistratura nella complessità del diritto e delle relazioni umane, ormai da intendere nella loro dimensione globale ed universale. Stato di diritto e protezione dei diritti fondamentali non dovrebbero che stare al centro della mission della Scuola, in piena sinergia con la strategia della Commissione europea sulla formazione giudiziaria 2025/2028[14] presentata il 20 novembre 2025[15]. Obiettivi da perseguire con ostinazione negli anni a venire.

9. Conclusioni. Il ruolo della magistratura rispetto alla riforma costituzionale in attesa del referendum. Investire sulla fiducia nel rispetto reciproco delle funzioni

Se quello che si è fin qui provato ad esporre pare avere un fondamento di “verità” quanto alla centralità della fiducia fra i diversi protagonisti del diritto il clima che si delinea per l’anno 2026 sembra tutto al contrario intriso di un senso di profonda sfiducia nel diritto come metro ordinante tanto dei conflitti internazionali quanto di quelli interni, fra i quali rilevano qui i temi legati alla riforma del sistema giudiziario, dipinto ripetutamente dai fautori della riforma come incapace di incarnare quel senso di “giustizia” al quale ogni persona aspira quando pensa al ruolo della magistratura in un paese democratico.

Un ruolo autenticamente indipendente ed autonomo che, nelle prospettive adombrate dalla riforma costituzionale ora rimessa all’esame del popolo italiano, sarebbe stato tradito e vilipeso nel corso del tempo, al punto da rendere doverosa una riforma tanto radicale quanto deliberatamente punitiva rispetto ad un sistema dipinto come familistico, parziale ed orientato ad usurpare funzioni politiche riservate agli altri poteri dello Stato. Al fondo della stessa riforma e al di là della portata letterale delle disposizioni modificate, infatti, il “contesto” sembra ad alcuni nemmeno velatamente orientato ad un ridimensionamento dell’attuale assetto giurisdizionale – nazionale e sovranazionale – della tutela dei diritti, proprio al dichiarato fine di evitare quelle esondazioni sul versante dell’interpretazione creativa, indebitamente orientate a contrapporsi a scelte di natura politica riservate al legislatore o al Governo[16].

Non è questa la sede per prendere partito sul tema da ultimo accennato, e già in passato sviluppato altrove, se non per evidenziare il clima di sfiducia radicale che si va diffondendo nel corpo sociale per una rappresentazione dell’attuale sistema giustizia e delle sue componenti fondamentali – organi giudicanti e requirenti, Consiglio Superiore della magistratura – descritto come non in linea con la Costituzione ed appunto meritevole di essere “riformato/ridimensionato”.

Rispetto a tale questione preme qui soltanto evidenziare due aspetti, entrambi collegati al tema della fiducia.

Il primo nasce dal fatto che la riforma costituzionale di cui si discute si è mossa su un crinale apertamente ostile alla magistratura nel suo complesso. Una chiusura evidente ed una sfiducia verso forme di confronto e dialogo che avrebbero invece potuto e dovuto offrire elementi importanti per forgiare una legislazione di matrice costituzionale quanto più condivisa proprio perché fortemente innovativa. Ciò che rema contro quel senso di fiducia reciproca che, invece, avrebbe dovuto caratterizzare il dibattito all’interno ed all’esterno delle aule parlamentari, innanzi alle quali il testo approvato dal Consiglio dei Ministri nel maggio 2024 è stato approvato senza alcuna modifica.

Resta solo da evidenziare che l’impegno di chi, all’interno della magistratura, offre il proprio contributo nella campagna referendaria per evidenziare tratti ed elementi ritenuti distonici rispetto alla Costituzione ed ai valori dell’indipendenza e dell’autonomia della giurisdizione, anche sul piano delle sanzioni disciplinari e degli organi chiamati a verificarne la correttezza, deve muoversi sui binari di recente scolpiti dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Danileţ c. Romania deciso il 15 dicembre 2025.

La Corte edu ha ribadito con chiarezza il pieno diritto di ogni magistrato, giudice o pubblico ministero, ad intervenire nel dibattito politico, tanto più quando in discussione vi siano riforme del sistema giudiziario, purché non venga in discussione l’indipendenza e autonomia dell’ordine giudiziario.

Dunque, tale diritto non è assoluto, ma è necessario mantenere un equilibrio ragionevole tra il grado di coinvolgimento dei magistrati nella vita sociale e la necessità che essi siano e appaiano indipendenti e imparziali nell’esercizio delle loro funzioni. Il giudice può – anzi deve – intervenire su temi che riguardano l’ordine giudiziario, purché lo faccia con linguaggio rispettoso e senza mettere in pericolo la fiducia – qui espressa con il termine confidence – del pubblico nell’imparzialità della giustizia che anzi va salvaguardata:” What is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public” – §154 sent. cit. –

La Corte afferma che “where democracy or the rule of law is under serious threat, judges may speak out in defence of judicial independence, the constitutional order and the restoration of democracy” –§152–. Ne consegue che in contesti di crisi istituzionale e quando si intraveda una frattura rispetto alla Rule of law come effetto di riforme ordinamentali della giustizia i magistrati non solo possono, ma devono intervenire per tutelare i fondamenti dello Stato di diritto. Tale facoltà comprende anche la possibilità di esprimere opinioni specifiche su questioni di interesse pubblico, quando il contesto storico, politico o giuridico lo giustifichi.

Non meno avvertito rimane, al tempo stesso, il richiamo al fatto detti interventi “taking such positions may jeopardise their impartiality and sometimes even their independence”– § 153–. Occorre, pertanto, perseguire in questi ambiti “a reasonable balance needs to be struck between the degree to which judges may be involved in society and the need for them to be and to be seen as independent and impartial”[17].

In definitiva, la libertà di espressione dei giudici è riconosciuta e rafforzata quando è in gioco la difesa dello Stato di diritto, ma resta sempre accompagnata da un dovere di sobrietà che si traduce in prudenza, chiarezza di linguaggio e attenzione alle apparenze, perché la giustizia deve non solo essere imparziale, ma apparire nelle sue manifestazioni esteriori tale, altrimenti intaccando la fiducia delle persone che guardano al suo ruolo nel sistema democratico: “it is essential that judges use clear language in exercising their freedom of expression. Such clarity should make it possible to preclude multiple interpretations that could undermine public confidence in the justice system” – §156 sent.cit.–

Le riflessioni appena esposte si legano dunque a doppio filo alla necessità che il sistema giustizia poggi sulla fiducia che le persone ripongono nella giurisdizione.

Nella sua Lectio magistralis indirizzata ai giovani magistrati europei in occasione del progetto Aiakos 2024[18], Raimondi insiste sul fatto che la giustizia è un’istituzione essenziale per ogni società democratica e che la sua azione ha bisogno della fiducia dei cittadini per essere pienamente attuata. In questo contesto, usa il termine inglese “trust”, definendolo “an indispensable component of the effective democracy”. Sicché “a credible, autonomous and independent justice system is a pre-condition for the existence of a modern liberal democracy”. Questa credibilità si fonda proprio sulla fiducia che la giustizia deve godere “both among its users and among the general public”. La Corte di Strasburgo, ricorda Raimondi, ha più volte evidenziato la grande preoccupazione per la credibilità della giustizia, perché “what is at stake is the confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public”[19].

Questo principio si traduce in un dovere dei magistrati, i quali “must make moderate use of their freedom of expression whenever the authority and impartiality of the judiciary can be called into question”, poiché “justice must not only be done, but must also be seen to be done”. Per tali ragioni “the result of conquering (or regaining) the trust of citizens will be achieved all the more easily if the magistrates are able to truly internalize the ethical codes that they themselves develop”. Straordinaria la comunanza di vedute dei passaggi da ultimo ricordati con l’affermazione, espressa dalla Prima Presidente della Cassazione Margherita Cassano in occasione dell’Assemblea generale indetta dalla Corte di legittimità nel giugno scorso, allorché affermò come necessità ed auspicio dei membri della Corte quello di perseguire una “comune volontà di riannodare i fili di un dialogo spezzato con una collettività disorientata che ha bisogno di recuperare fiducia nello Stato complessivamente inteso.”[20] Ritorna, forte, il tema della fiducia da conquistare, tanto da parte della giurisdizione che dello Stato complessivamente inteso.

L’anno che si apre sarà dunque quello di una forte contrapposizione fra opzioni diverse a proposito della riforma costituzionale e che vedranno legittimamente impegnati tutti i protagonisti, magistrati compresi, ad esprimere le opinioni che ritengono utili per salvaguardare lo Stato di diritto ed i valori cardine della Costituzione. Servirà, ancora una volta, rispetto reciproco e fiducia reciproca, recuperando il valore profondo di tale categoria che, in atto sembra a volte essere dimenticato.

Ecco, dunque, la chiusura del cerchio sul tema della fiducia nel diritto.

Quella stessa fiducia evocata dal Presidente della Corte di giustizia Koen Lenaerts in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Alma Mater di Bologna[21]. Nel suo intervento, Lenaerts pone la fiducia al centro dell’architettura giuridica europea, definendola come il presupposto indispensabile per la democrazia e la solidarietà fra gli Stati dell’UE. Il rispetto egalitario del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri “dà origine alla fiducia reciproca tra gli Stati membri, poiché tutti condividono lo stesso impegno a sostenere lo Stato di diritto all’interno dell’UE”. La fiducia non è un dato acquisito, ma un bene fragile che si costruisce e si mantiene attraverso il rispetto delle regole e l’indipendenza dei tribunali. “Solidarietà e fiducia vanno di pari passo”, osserva ancora il Presidente della Corte di giustizia, perché senza fiducia nell’uso responsabile delle risorse comuni e nel rispetto degli accordi presi, non può esistere né il mercato interno né lo spazio Schengen, né la libera circolazione delle persone e dei capitali. Per questo “lo Stato di diritto è fondamentale per mantenere una sana democrazia europea sostenuta dal valore della solidarietà”. In sintesi, la fiducia è il collante che garantisce la coesione dell’Unione e la sua prosperità, oltre a costituire la base della sua identità giuridica. Un valore, quest’ultimo, che presuppone “tribunali forti e indipendenti che mantengano in movimento gli ingranaggi della democrazia, facendo rispettare la legge, proteggendo la libertà individuale e combattendo l’impunità e la corruzione. Questo compito non è qualcosa di nuovo, né è esclusivo dell’ordinamento giuridico dell’UE, dato che è anche l’attività quotidiana dei tribunali degli Stati membri. Ecco perché la democrazia e lo Stato di diritto sono profondamente intrecciati, l’uno non può esistere senza l’altro.” (corsivo aggiunto, n.d.r.)”

Sono proprio queste ultime espressioni a rendere plasticamente il valore inesauribile del canone della fiducia che è, in definitiva, un fare sistema della dimensione individuale e collettiva propria del canone qui descritto con altri valori avvertiti come essi stessi imprescindibili quali il rispetto, il senso del limite[22], la responsabilità e, appunto, la solidarietà[23], capaci di innervare non soltanto i rapporti fra le giurisdizioni ma, a monte, il senso stesso delle relazioni tra queste ultime ed il decisore politico e tra comunità e lo Stato, in tutti i volti con i quali lo stesso si manifesta.

Un senso di fiducia che si specchia e si fonde nella fedeltà di tutti i volti dello Stato alla Repubblica. È, infatti, la fedeltà (art.54 Cost.) che, condividendo la medesima radice della fiducia, rende l’auspicio al dialogo, all’armonia[24] ed alla cooperazione un dovere non rinunziabile per la vita stessa della democrazia[25].

È stato, ancora una volta, il Presidente della Repubblica, in occasione del messaggio augurale di fine anno, a ricordare che “Riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato è la premessa per poter guardare al futuro con fiducia”. Ancora una volta il Presidente ha rinnovato il valore plurale del canone della fiducia, alla quale tendere forti dei valori conquistati anche dai martiri della giustizia che lui stesso ha ricordato proprio per alimentare quella fiducia del mondo della magistratura che è, appunto, essenziale per lo Stato di diritto.

Il dopo referendum aprirà una stagione nella quale i valori qui elencati dovranno ricomporsi e ritrovare unità, nel nome dell’irrinunziabile esigenza della salvaguardia dello Stato di diritto da parte di magistrati giudicanti e requirenti, accomunati dall’essere parte attiva della giurisdizione e al tempo stesso voce parlante della legislazione e garante della legalità.

[1] Le opinioni espresse sono personali e non impegnano l’Istituzione di appartenenza.

[2] R.G. Conti, L’incidenza della CEDU sull’interpretazione della legge nella giurisprudenza della Corte di cassazione, in Il diritto europeo ed il giudice nazionale. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il ruolo del giudice nazionale, a cura di Giorgio Lattanzi, Marisaria Maugeri, Gianluca Grasso,

Lorenza Calcagno, Antonella Ciriello, Milano, 2023, vol.II, II bis, pag.7.

[3] V., volendo, R. Conti, Tono costituzionale e certezza del diritto: in memoria dell’interpretazione conforme al diritto UE, in Riv.cont. europeo, 4 settembre 2025.

[4] Si è cercato di sviluppare questo rapporto fra fiducia e sfiducia fra giudice ordinario e giudice costituzionale in R. Conti, Il segno del cambiamento nell’epoca delle profonde trasformazioni. Sulla nomofilachia costituzionale come parte di una nomofilachia cooperativa in continuo movimento, in Globalizzazione, crisi della rappresentanza e riorganizzazione del potere, Atti del convegno svolto presso l’Università Kore di Enna, a cura di A. Ruggeri e F. Vecchio, in corso di pubblicazione per i tipi Aracne.

[5] V., volendo, R. Conti, Appunti su alcuni aspetti della verità nel diritto, in Diritticomparati. n.3/2022.

[6] Il tema accennato nel testo è stato sviluppato in R.G. Conti, L’esecuzione delle sentenze della Corte edu in ambito civile e la nuova ipotesi di revocazione “europea”, art. 391-quater c.p.c., in Il diritto europeo ed il giudice nazionale. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il ruolo del giudice nazionale, a cura di Giorgio Lattanzi, Marisaria Maugeri, Gianluca Grasso, Lorenza Calcagno, Antonella Ciriello, cit., Vol.II, I, 285.

[7] R. Conti, La Corte di Cassazione italiana e il ruolo svolto da Guido Raimondi nel dialogo con la Corte EDU, in Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits de l'homme/Intersecting Views on National and International Human Rights Protection, Liber amicorum Guido Raimondi, Linos-Alexandre Sicilianos Iulia Antoanella Motoc Robert Spano & Roberto Chenal (eds), 2019.

[8] I temi di cui al testo sono stati oggetto di esame nell’incontro di studio organizzato dalla SSM FPFP 25036 "Ragionando su alcune trasformazioni del sistema processuale interno" Napoli, 17-19 dicembre 2025, i cui materiali sono reperibili sul sito della SSM.

[9] Cass., S.U. n.34851/2023.

[10] In R. Conti, M. Serio, Brevi note sul rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc e su limiti e controlimiti giurisprudenziali alla definizione normativa di paese sicuro, in questa Rivista, 9 gennaio 2025, l’analisi di Cass. n.33398/2024, originata da un rinvio pregiudiziale effettuato ai sensi dell’art.393 bis c.p.c. dal Tribunale di Roma volto a chiarire se il giudice ordinario avesse titolo per disattendere il decreto ministeriale nella parte in cui stabiliva la designazione di paese sicuro, promuove l’idea che il rinvio pregiudiziale del giudice di merito non intende coltivare l’idea della sovra ordinazione piramidale della giustizia, quanto quella della fiducia reciproca e cooperazione che può rendere al meglio i suoi frutti se si approfondiscono in una chiave di crescita comune le conoscenze tanto delle tecnicalità giuridiche quanto dei rispettivi ruoli di sostanza svolti all’interno della giurisdizione.

[11] R. Conti, Dall’uso alternativo all’uso cooperativo del diritto, in Sistemapenale, 25 giugno 2024.

[12] V., a proposito della questione dei rapporti fra tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e sovranazionale, volendo, R. Conti, Il segno del cambiamento nell’epoca delle profonde trasformazioni. Sulla nomofilachia costituzionale come parte di una nomofilachia cooperativa in continuo movimento, in corso di pubblicazione e Tono costituzionale e certezza del diritto: in memoria dell’interpretazione conforme al diritto UE, in Riv.contenzioso europeo, 4 settembre 2025.

[13] M. Luciani, Ogni cosa al suo posto, Milano, 2023.

[14] V., volendo, R. Conti, Rule of law e ruolo della Scuola di formazione dei magistrati, in Giustiziainsieme, 6 ottobre 2025.

[15] European Commission, European Judicial Training Strategy 2025 – 2030, COM (2025) 801, final, in https://commission.europa.eu/document/download/1248005c-38c5-4f74-9417-997cc6ad34ad_en?filename=JUST_template_comingsoon_standard_5.pdf

[16] V. Roppo, La riforma della magistratura fra "testo" e "contesto", in Questionegiustizia, 15 dicembre 2025.

[17] Opinion No. 3 (2002) of the Consultative Council of European Judges, richiamata al § 28 della sentenza cit.

[18] G. Raimondi, Ethics and the Judiciary in a few cases from the Court of Human Rights, 17 maggio 2024, in Progetto EJTN Aiakos, consultabile nel sito della SSM, news, 15 luglio 2024.

[19] Più volte la Corte edu ha evidenziato la prevalenza della libertà di espressione del magistrato sul dovere di riserbo. Basta ricordare, Corte edu, Kövesi c. Romania, 5 maggio 2020, Corte edu, 6 giugno 2023, ric. n. 63029/19, Sarisu Pehlivan c. Turchia. In tali precedenti, il dato unificante è dato dalla circostanza che quando le dichiarazioni del magistrato si incardinano in un dibattito di interesse pubblico sui temi della giustizia e della difesa dell’indipendenza della Magistratura appare prevalente il diritto di prendere posizione su riforme costituzionali tese ad incidere sull’ordine giudiziario e sul funzionamento del sistema giudiziario. Argomentazioni non dissimili in Corte edu, 9 marzo 2021 Eminağaoğlu c. Turchia, ric. n. 76521/12. V., del resto, CCJE Opinion No. 25 (2022) on freedom of expression of judges, IX Recommendation, 18, in https://rm.coe.int/opinion-no-25-2022-final/1680a973ef%0A%0A: “A judge enjoys the right to freedom of expression like any other citizen. In addition to a judge’s individual entitlement, the principles of democracy, separation of powers and pluralism call for the freedom of judges to participate in debates of public interest, especially as regards matters concerning the judiciary. 2. In situations where democracy, the separation of powers or the rule of law are under threat, judges must be resilient and have a duty to speak out in defence of judicial independence, the constitutional order and the restoration of democracy, both at national and international level. This includes views and opinions on issues that are politically sensitive and extends to both internal and external independence of individual judges and the judiciary in general. Judges who speak on behalf of a judicial council, judicial association or other representative body of the judiciary enjoy a wider discretion in this respect. 3. Aside from associations of judges, councils for the judiciary or any other independent body, individual judges have an ethical duty to explain to the public the justice system, the functioning of the judiciary and its values. By enhancing understanding, transparency and by helping to avoid public misrepresentations, judges may help to promote and preserve public trust in the judicial activity. 4. In exercising their freedom of expression, judges should bear in mind their specific responsibilities and duties in society, and exercise restraint in expressing their views and opinions in any circumstance where, in the eyes of a reasonable observer, their statement could compromise their independence or impartiality, the dignity of their office, or jeopardise the authority of the judiciary. In particular, they should refrain from comments on the substance of cases they are dealing with. Judges must also preserve the confidentiality of proceedings. 5. As a general principle, judges should avoid becoming involved in public controversies. Even in cases where their membership in a political party or their participation in public debate is allowed, it is necessary for judges to refrain from any political activity that might compromise their independence or impartiality, or the reputation of the judiciary. 6. Judges should be aware of the benefits as well as the risks of media communication. For that purpose, the judiciary should provide training for judges that educates them on the use of media, which can be utilised as an excellent tool for public outreach. At the same time, awareness should be raised that when posting on social media, anything they publish becomes permanent, even after they delete it, and may be freely interpreted”.

[20] M. Cassano, Intervento all’Assemblea generale della Corte di cassazione, 19 giugno 2025, consultabile sul sito della Corte di Cassazione.

[21] K. Laenaerts, Democrazia, Stato di diritto e solidarietà: sostenere i valori europei, Lectio Magistralis, Università di Bologna, 1° marzo 2025, in Eurojust, 1° marzo 2025.

[22] R. Conti, Atto politico vs giustizia "politica". Quale bilanciamento con i diritti fondamentali? in Giustiziainsieme, 2 novembre 2023, spec. sub. par.8.1.

[23] A. Ruggeri, La tutela dei diritti fondamentali tra ragione e sentimento, in Ordine internazionale e diritti umani, 1° marzo 2025.

[24] V. P. Gaeta, Intervento all’Assemblea generale della Corte di Cassazione, 19 giugno 2025, consultabile nel sito della Corte di Cassazione definisce l’armonia come “il lievito che deve fermentare l’intera magistratura: al suo interno, nella leggibilità degli indirizzi delle sue decisioni e nei rapporti tra tutte le sue componenti che operano nelle giurisdizioni dei vari gradi e nella funzione d’accusa; ma anche nei suoi rapporti esterni: nel dialogo, essenziale e prezioso, con l’Avvocatura, ma anche in quello – doveroso e scevro da pregiudizi – con tutti gli altri poteri dello Stato. Questa dialogìa armoniosa, interna ed esterna, è la condizione essenziale dello ius dicere, il suo presupposto primo. Perché, come insegna uno splendido verso di Hörderlin, “Noi, gli uomini, siamo un colloquio.”

[25] V., in modo assai efficace, di recente, D. Piana, La necessità dell’altra parte, in questa Rivista, 5 dicembre 2025: “Quel principio che tende a non ridurre la terzietà all’isolamento appare capace di “navigare nei tempi e negli spazi”. Perché isolamento non si dà nella realtà. Gronchi lo afferma. La Costituzione lo insegna. Per garantire che le interazioni siano sempre inserite in un sistema dove è possibile prendere quelle distanze anche dalla posizione monotetica e internalista che apparirebbe autoreferenziale sarà dunque una altra parte – parte dell’insieme basato su valori comuni – ma altra per diversità – sia per meccanismi di legittimazione, sia per forme di professionalità, sia per rispondenza e accountability. È l’altro che mi impone essendoci la responsabilità di etica pubblica. Il pluralismo che è prodromico all’ammissione della necessità di una evoluzione. Non è mai una evoluzione che obbedisce a logiche puramente endogene. Sarebbe un monologo. Non è mai una evoluzione che obbedisce a logiche puramente esogene. Sarebbe un dominio. È un dialogo fra alterità. Che si riconoscono. Si rispettano. Si aspettano. Co-partecipano di un destino comune (cum-parte).”

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