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presso il Tribunale di Roma

L’inarrestabile ascesa delle influenze illecite

17 settembre 2024
L’inarrestabile ascesa delle influenze illecite

L’inarrestabile ascesa delle influenze illecite.

Commento alla sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione del 29 febbraio 2024, n. 19357 - Presidente dott.ssa Margherita CASSANO, Estensore Cons. dott. Ercole APRILE.

di Giuseppe Nicola De Nozza   

Sommario 1. Introduzione -  2. L’attuazione degli obblighi internazionali assunti dall’Italia in seno alle Convenzioni di Mérida e di Strasburgo - 3. La sorte del millantato credito dopo la riformulazione dell’art. 346 bis del c.p. e la contestuale abrogazione dell’art. 346 del c.p. - 3.1. L’orientamento favorevole alla continuità normativa tra il reato di millantato credito e quello di traffico d’influenze - 3.2. L’orientamento contrario alla continuità normativa tra il reato di millantato credito previsto dal comma secondo dell’art. 346 del c.p. e quello di traffico d’influenze - 4. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite - 5. Le motivazioni delle Sezioni Unite “Mazzarella”- 6. Il traffico d’influenze nella Legge “Nordio” - 7. Lo “stato dell’arte” dopo le Sezioni Unite “Mazzarella” e la Legge “Nordio” – la nuova prospettiva europea.

 

1. Introduzione

La sentenza in commento[1] scioglie uno dei numerosi nodi interpretativi che hanno caratterizzato nell’ultimo quinquennio la vigenza del reato di traffico d’influenze illecite[2], il nodo relativo, cioè, al se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346[3] del Codice penale, abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della Legge 9 gennaio 2019, n. 3[4], e quello di traffico d’influenze così come riformulato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della medesima legge. 

Introdotto nel sistema penale dall’art. 1, comma 75, lett. r)[5], della Legge 6 novembre 2012, n. 190[6], il reato di traffico d’influenze è stato oggetto di un primo intervento di restyling ad opera della Legge n. 3 del 2019[7] e, da ultimo, di un secondo intervento riformatore parimenti incisivo ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e)[8], della Legge 9 agosto 2024, n. 114[9].

Ad esser investite dal raggio d’azione delle due riforme sono state, in poco più di cinque anni, la tipicità del fatto, la cornice edittale e, da ultimo, l’elemento soggettivo del reato, con l’inevitabile conseguenza che tale incedere frenetico del legislatore ha finito per generare nodi interpretativi che non sempre sono stati sciolti dalla giurisprudenza di legittimità in modo uniforme.

Nella configurazione originaria, il reato di traffico, infatti, tipizzava solo lo sfruttamento delle relazioni esistenti con il decisore pubblico; con l’entrata in vigore della Legge n. 3 del 2019, anche lo sfruttamento di quelle asserite, per poi tornare allo sfruttamento solo di quelle esistenti con la legge n. 114 del 2024[10]

Sempre nella configurazione originaria, il reato era stato costruito quale delitto a dolo generico, costruzione ribadita dal legislatore del 2019 e, invece, ribaltata da quello del 2024, che ha ristretto la classe dei fatti tipici ai sensi dell’art. 346 bis del c.p. (anche) mediante la previsione del dolo eventuale “rafforzato”.

All’originaria cornice edittale della reclusione da uno a tre anni è subentrata nel 2019 quella più severa della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi e, poi, nel 2024, quella ancor più severa della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Nei trascorsi dodici anni, l’attenzione del legislatore è parsa letteralmente monopolizzata dal profilo sostanziale della fattispecie, mentre è stato lasciato in disparte il profilo investigativo e quello processuale.

Nella relazione d’accompagnamento al disegno di legge n. 1189, che ha innescato l’iter legislativo conclusosi con l’approvazione della Legge n. 3 del 2019, si è testualmente scritto[11] che: “Vi è la consapevolezza che l’effettività di un’incriminazione dipende non solo dalla formulazione delle fattispecie incriminatrici e dall’entità della pena edittale, ma anche dagli strumenti d’indagine e dai poteri d’accertamento che l’ordinamento mette a disposizione degli organi inquirenti e dell’autorità giudiziaria per perseguire efficacemente i reati”.

Nonostante la più che condivisibile dichiarazione d’intenti, ad essa non hanno, però, fatto seguito azioni riformatrici coerenti, perché la cornice edittale selezionata per il traffico d’influenze (punito, nella versione vigente, con la pena della reclusione fissata nel massimo in quattro anni e sei mesi e nella configurazione originaria con quella di tre anni) non ha consentito di fare ricorso allo strumento dell’intercettazione telefonica, ambientale e telematica, il cui impiego è stato ed è tutt’ora inibito dall’art. 266, comma 1, lett. b), del c.p.p., che autorizza il ricorso a tale strumento, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, solo in relazione a quelli per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4 del medesimo Codice. 

La scelta del legislatore si è mostrata ancor più originale sol che si tenga conto che il sistema processuale vigente consente il ricorso allo strumento dell’intercettazione per conclamare la prova dell’abusiva occupazione da parte di una famiglia molto numerosa di un immobile di proprietà pubblica o privata nonché per conclamare la prova del disturbo provocato dalle telefonate insistenti, ripetute, a qualsiasi ora del giorno e della notte, degli operatori commerciali, che fanno a gara per proporre l’acquisto di beni e di servizi di qualsivoglia natura[12].

Originalità che ha uniformemente caratterizzato sia l’agire del legislatore “Severino” sia di quello “Bonafede” che, infine, di quello “Nordio”.

A rendere ulteriormente “ineffettiva” la fattispecie ha poi concorso la non applicabilità ad essa della causa di non punibilità - introdotta proprio dalla Legge n. 3 del 2019 – oggi prevista dall’art. 323 ter[13]del c.p. per l’autore del delitto contro la pubblica amministrazione che ne faccia denuncia volontaria, tempestiva e fattiva nonchè la non applicabilità a tale fattispecie anche della circostanza attenuante prevista dal secondo comma dell’art. 323 bis del c.p., che, in cambio (non della non punibilità ma) di un “robusto” abbattimento della pena sino ai due terzi, agisce quale spinta all’emersione del delitto contro la pubblica amministrazione anche oltre il termine dei quattro mesi dalla commissione del fatto previsto dall’art. 323 ter del c.p. 

La non applicabilità al delitto di traffico d’influenze dei due istituti ha agito da controspinta severa all’emersione di fatti penalmente rilevanti in relazione ad una fattispecie costruita come “reato contratto”, cioè come accordo illecito a prestazioni corrispettive in relazione al quale l’incriminazione è prevista per ciascuna parte dell’accordo e per di più con la medesima pena e in relazione al quale, quindi, non vi è interesse di nessuna di esse a denunciarne l’esistenza.   

Causa di non punibilità e circostanza attenuante, invece, estese al traffico d’influenze rispettivamente dall’art. 1, comma 1, lett. d) e c), della Legge n. 114 del 2024, che, inasprendo il minimo edittale ma non anche il massimo, ha ribadito la non utilizzabilità dell’intercettazione per portare ad emersione i fatti tipici ai sensi dell’art. 346 bis del c.p.

Estensione che, però, come si argomenta nel prosieguo, non ridimensiona il risultato dell’ultima novella in ordine di tempo, che è stato quello di restringere a dismisura l’ambito della fattispecie, consegnandola, probabilmente, al definitivo isolamento applicativo. 

È pur vero che la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha esteso, per il tramite dell’art. 1, comma 8, anche al delitto previsto dall’art. 346 bis il ricorso alle “operazioni sotto copertura”, ma è parimenti vero che il bilancio dell’applicazione ai White collar crime di tale tecnica d’investigazione è, ad oggi, tutt’altro che confortante[14].

Potrebbe, quindi, apparire anomalo il fatto che sia stata oggetto di plurime azioni riformatrici una fattispecie scritta con penne che avevano finito l’inchiostro, ma anomalo non lo è sol che si tenga conto che tale fattispecie, al pari di quella di abuso in atti d’ufficio, è stata ed è utilizzata quale bandiera ideologica ora per criminalizzare, ora per decriminalizzare, a seconda del colore politico della maggioranza di volta in volta uscita vincitrice dalle urne. 

Come si è accennato, uno dei nodi interpretativi generati dalla riforma del 2019 è stato quello relativo al rapporto tra il reato di millantato credito previsto dall’art. 346 del c.p. e quello di traffico d’influenze previsto dall’art. 346 bis del medesimo Codice.

L’art. 1, comma 1, lett. s), della Legge n. 3 del 2019 ha, infatti, abrogato il reato di millantato credito.

Nell’intenzione del legislatore del 2019 i fatti di millantato credito avrebbero, però, dovuto continuare a mantenere rilevanza penale (nonostante l’abrogazione della fattispecie di riferimento) in ragione della riformulazione dell’elemento oggettivo del reato di traffico d’influenze, riformulazione programmata dalla lettera t) del comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 3 del 2019, con la quale si conferiva tipicità allo sfruttamento non solo delle relazioni esistenti ma anche di quelle asserite e, quindi, almeno nelle intenzioni di quel legislatore, anche di quelle millantate.

Plurime le ragioni che hanno sostenuto la riformulazione del traffico d’influenze e la contestuale abrogazione del millantato credito, tra le quali la necessità di dare attuazione agli obblighi internazionali assunti dall’Italia in questa materia.

 

2. L’attuazione degli obblighi internazionali in seno alle Convenzioni di Mérida e di Strasburgo.

Le ragioni della scelta abrogativa – ma non abolitiva della rilevanza penale dei fatti di millantato credito – sono state diffusamente illustrate nella relazione d’accompagnamento al disegno di Legge n. 1189 e sono state indicate, la prima, nella necessità di completare il processo di adeguamento della normativa nazionale agli impegni assunti dal nostro Paese in ambito internazionale[15], la seconda in quella di risolvere “una serie di problemi interpretativi e di coordinamento non facilmente risolvibili, sui quali la stessa giurisprudenza di legittimità ha fornito risposte disomogenee e che, comunque, rendono scivolosi e opinabili i confini tra le due fattispecie e difficile la prova del delitto in giudizio[16].

Non è arduo comprendere a cosa facesse riferimento la relazione con la prima delle ragioni enunciate, più difficile, invece, è comprendere a cosa volesse far riferimento con la seconda di esse, perché i problemi interpretativi e di coordinamento non sono stati nella relazione più dettagliatamente enunciati.

Il riferimento era alla Convenzione penale sulla corruzione firmata, in seno al Consiglio d’Europa, a Strasburgo il 27 gennaio del 1999[17] e a quella firmata in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre del 2003 con la risoluzione n. 58/4[18].

Si tratta delle più importanti fonti normative sovranazionali in tema di contrasto alla corruzione, fonti che hanno tracciato il perimetro all’interno del quale sono andate a maturazione le riforme degli ultimi dodici anni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione.

Le due convenzioni hanno, tra i temi oggetto di pattuizione, anche il delitto di traffico d’influenze illecite.       

L’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, rubricato “traffico d’influenza”, prevede che: “ciascuna parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4 – 6 e 9 – 11, così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l’offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l’effetto ricercato”.

L’art. 18 della Convenzione di Mérida, rubricato invece “millantato credito”, prevede che: “ciascuno Stato Parte esamina l’adozione di misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quanto tali atti sono stati commessi intenzionalmente:

a) Al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta al fine di ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato Parte un indebito vantaggio per l’istigatore inziale di tale atto o per ogni altra persona;

b) Al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o di accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per un’altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello stato Parte”.

La matrice del delitto è, quindi, chiaramente e inequivocabilmente sovranazionale.

Il delitto di traffico è stato introdotto, quindi, nell’ordinamento giuridico nazionale in attuazione di precisi obblighi internazionali assunti dal nostro Paese in seno al Consiglio d’Europa nel 1999 e all’Assemblea delle Nazioni Unite nel 2003.

Il ricorso in entrambe le Convenzioni all’indicativo presente (nell’art. 12 di quella di Strasburgo si è scritto “Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative…” mentre, nell’art. 18 di quella di Mérida, “Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione”) - e non all’indicativo presente preceduto dal verbo servile “può” – indurrebbe ragionevolmente a ritenere che gli Stati firmatari abbiano assunto precisi obblighi internazionali da attuare nei rispettivi ordinamenti nazionali. 

L’attuazione di tale obbligo da parte dell’Italia ha avuto luogo con sensibile ritardo, perché il delitto di cui all’art. 346 bis del c.p. ha esordito il 28 novembre 2012 e, cioè, quando è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Prima del 28 novembre 2012, la vendita dell’influenza esistente era condotta non penalmente rilevante, mentre lo era, ai sensi dell’art. 346 del c.p., quella dell’influenza millantata. 

Nel 2012, quindi, il legislatore nazionale ha affiancato all’art. 346 del c.p., che tipizzava la vendita della relazione d’influenza inesistente, l’art. 346 bis che puniva, invece, la vendita della relazione d’influenza esistente.

Pare utile evidenziare, però, che, allorquando il legislatore del 2012 è intervenuto con la Legge n. 190, introducendo il delitto di traffico d’influenze illecite ma mantenendo in vigore quello di millantato credito, sia la Convenzione di Mérida che quella di Strasburgo erano già state fatte oggetto di ratifica e di esecuzione da parte dell’Italia, quella di Mérida addirittura più di tre anni prima.  

Il Legislatore del 2012, quindi, non aveva interpretato né l’art. 12 della Convenzione di Strasburgo né l’art. 18 di quella di Mérida nel senso che l’uno o l’altro imponessero all’Italia né di abrogare il delitto di millantato credito né di costruire una nuova macro fattispecie di reato che prevedesse una sorta di “casa comune” per lo sfruttamento delle relazioni esistenti e di quelle millantate.

Il crinale costituito dall’esistenza o meno della relazione oggetto di sfruttamento avrebbe potuto costituire un valido strumento in chiave interpretativa per ricondurre a sistema il tema delle relazioni con il decisore pubblico “messe a reddito”. 

Tale crinale avrebbe potuto, però, svolgere tale funzione di orientamento ermeneutico se solo si fosse aspettato il tempo necessario perché si consolidasse, ma quel tempo non si è aspettato perché si è deciso di intervenire sul sistema stravolgendolo, per di più dopo solo sei anni.  

La prima attuazione di tali obblighi internazionali era apparsa, infatti, ai più un prodotto legislativo ampiamente migliorabile.

La vendita dell’influenza esistente su un decisore pubblico veniva, infatti, punita meno gravemente[19] della vendita di quella millantata, seppur la prima si prospettasse proporzionalmente più grave per il numero e la rilevanza degli interessi in gioco, così come appariva meritevole di un intervento di riforma il fatto che andasse esente da pena l’acquirente dell’influenza millantata, cioè il c.d. “compratore del fumo”, perché costui aveva acquistato del fumo, ma, nel momento in cui si era rivolto al trafficante, aveva intenzione di acquistare anche altro.

È su questo terreno, quindi, che è stato piantato il seme di una rinnovata attuazione degli obblighi internazionali, che si è poi materializzata con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, che, quindi, per rimediare all’esclusione dall’ambito del penalmente rilevante della condotta di chi offriva o prometteva un vantaggio al millantatore d’influenza e, più in generale, per conformare fedelmente la normativa interna a quella sovranazionale, ha apportato una radicale modifica in senso ampliativo della fattispecie incriminatrice del traffico d’influenze, con riassorbimento in essa delle condotte di millantato credito, e con contestuale abrogazione, quindi, dell’art. 346 del c.p. 

A seguito della novella del 2019, il delitto di traffico ha subito, quindi, una profonda rivisitazione, in chiave ampliativa, della proiezione incriminatrice.

Almeno nell’intenzione del legislatore del 2019 avrebbe dovuto assorbire le condotte in precedenza penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 346 del c.p., dando luogo a quello che autorevole dottrina[20] ha descritto come un fenomeno di “abrogatio sine abolitione”; all’elemento costitutivo del vantaggio patrimoniale è subentrata l’utilità, indebita anche se sprovvista di un contenuto patrimoniale; ha esordito il traffico d’influenze c.d. internazionale e, cioè, quello relativo ad un pubblico ufficiale straniero o ad altro soggetto menzionato nell’art. 322 bis del c.p.; ha esordito, infine, la rilevanza penale della dazione o della promessa funzionale anche solo a remunerare l’esercizio delle funzioni o del potere, con riallocazione nel comparto delle circostanze aggravanti della remunerazione corrisposta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri dell’ufficio o alla sua omissione o al suo ritardo. 

 A seguito della novella del 2019, è stata costruita, soprattutto, una sorta di “casa comune” per due mondi tra loro per nulla omogenei, anche perché portatori di una capacità d’offesa decisamente molto diversa al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione. 

La costruzione di una casa comune per due mondi così diversi era davvero imposta dagli obblighi internazionali?

In altri termini, tali obblighi davvero imponevano allo Stato italiano di superare il sistema costruito dalla Legge n. 190 del 2012 e, quindi, di introdurre un trattamento uniforme per due classi di fatti molto diversi tra di loro, quella, cioè, dei truffatori che traggono in inganno il privato vantando una relazione inesistente con il decisore pubblico e quella, invece, di coloro che sfruttano una relazione esistente mettendola a reddito?

S’impone, ovviamente, il ritorno alla formulazione degli artt. 12 della Convenzione di Strasburgo e 18 di quella di Mérida.

La prima in ordine di tempo ad essere stata oggetto di ratifica e di esecuzione è stata la Convenzione di Mérida, che ha svolto un ruolo primario nell’innescare la novella del 2019, come inequivocabilmente confermato, ancora una volta, dalla relazione d’accompagnamento al disegno di legge n. 1189[21].

L’art. 18 impegna gli Stati firmatari a conferire il carattere d’illecito penale sia (alla lettera a) alla condotta di colui il quale chiede ad un determinato soggetto, privato o pubblico agente, di attivare, in cambio di un indebito vantaggio, l’influenza di cui è titolare nei confronti di un decisore pubblico sia (alla lettera b) a quella di colui, privato o pubblico agente, che agisca da mediatore.

Nel testo dell’art. 18 non compare, a differenza di quello dell’art. 346 bis del c.p., il sintagma “relazione” ma solo quello “influenza”, mentre la dicotomia “influenza reale o supposta” contenuta nel testo dell’art. 18 ha lasciato il passo alle “relazioni esistenti” nella Legge n. 190 del 2012, poi alla dicotomia “relazioni esistenti o asserite” nella n. 3 del 2019 e, infine, di nuovo alle relazioni “esistenti” nella Legge n. 114 del 2024.

Le due opzioni lessicali parrebbero non completamente sovrapponibili tra di loro perché non tutte le relazioni si caratterizzano sempre e comunque per la capacità del soggetto richiesto di mediare d’influenzare il decisore pubblico, ben potendosi immaginare nel concreto anche relazioni che si svolgono al netto di una reale capacità di influenza del primo sul secondo.

Parrebbe, quindi, che le relazioni che rientrano nel raggio d’azione dell’art. 18 siano solo quelle nelle quali il soggetto chiamato a mediare abbia una reale capacità d’influenza sul decisore pubblico o ne abbia una solo “supposta”, quindi un’influenza che supponga di avere al momento della stipula del patto di mediazione e che, viceversa, alla prova degli eventi successivi, si dimostri insuscettibile di venire ad esistenza.

Nel vocabolario Treccani al termine “supporre” sono assegnati, in modo equivalente, i significati di ammettere per congettura, presumere, immaginare che una cosa sia o possa verificarsi in un determinato modo, significati che parrebbero avere in comune il fatto, ove riferiti all’influenza, che il mediatore ritenga, evidentemente sopravvalutandosi ma non agendo né in mal fede né con riserva mentale, di essere comunque in grado di erogare al privato la prestazione di mediazione richiesta, perché in concreto in grado di attivare l’influenza sul decisore pubblico.

Ove condivisa tale opzione ermeneutica, parrebbe che lo sfruttamento economico della relazione millantata non fosse destinato a rientrare nel raggio d’azione dell’art. 18 della Convenzione di Mérida. 

E, del resto, quest’ultima è nata in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite come strumento di contrasto alla corruzione dilagante anche su scala internazionale, fenomeno per prevenire e reprimere il quale nulla avrebbe aggiunto anche il contrasto ai fatti di millantato credito, che si caratterizzano per un disvalore che nulla ha a che fare con la corruzione, neanche con la prevenzione di essa, perché il mediatore è in radice privo della concreta possibilità d’influenzare un decisore pubblico, perché è in radice inibita la possibilità che tra i due s’instauri una relazione.    

Vi è, però, un dato testuale che merita di essere evidenziato e, cioè, quello che rimanda alla rubrica dell’art. 18, intitolato proprio “millantato credito”, dato che, però, proprio perché contenuto nella rubrica, non parrebbe avere la forza di stravolgere il significato della norma convenzionale, che ha utilizzato il sintagma relazione “supposta” e che, quindi, parrebbe far riferimento a condotte che non nascono, sin dall’origine, con una vocazione fraudolenta. 

L’art. 12 della Convenzione di Strasburgo impegna gli Stati firmatari a conferire il carattere d’illecito penale al fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un’influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4 – 6 e 9 – 11, così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettare l’offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l’influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l’effetto ricercato.

Anche nel testo dell’art. 12 non compare il sintagma “relazione” ma solo quello “influenza”, destinata ad assumere rilevanza penale, anche in questo caso, anche ove solo “supposta”.

Ove condivisa tale opzione ermeneutica, parrebbe che lo sfruttamento economico della relazione millantata non fosse destinato ad entrare neanche nel raggio d’azione dell’art. 12 della Convenzione di Strasburgo.

Nella premessa della relazione d’accompagnamento al disegno di legge n. 1189 è scritto[22] che ad innescare il percorso di riforma avevano agito con pari forza “anche alcune raccomandazioni provenienti, in sede sovranazionale, dal gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per completare l’opportuno percorso di adeguamento della normativa interna a quella convenzionale, nella prospettiva dell’assunzione di un ruolo preminente dell’Italia all’interno del GRECO nell’azione di contrasto al fenomeno corruttivo”.

Il riferimento alle raccomandazioni del GRECO si è riempito di contenuto nel prosieguo della relazione, in specie nel paragrafo 3[23], ove si è specificato, per quanto qui d’interesse, che una di quelle raccomandazioni, la quinta, nello specifico quella che richiedeva all’Italia d’includere nell’ambito del penalmente rilevante anche la condotta di chi avesse offerto o promesso il vantaggio al millantatore d’influenza, fosse rimasta attuata solo in parte (perché fatta oggetto di riserva apposta all’atto del deposito dello strumento di ratifica, riserva ribadita nel 2017) e che, quindi, fosse intenzione del legislatore di superare tale riserva e di dare attuazione alla raccomandazione.

Ad essere chiamato in causa è stato, più nello specifico, l’addendum al secondo rapporto di conformità sull’Italia del GRECO, in specie quella parte di esso nella quale il GRECO ha formulato la raccomandazione V, articolandola nei paragrafi 29, 30, 31 e 32[24].

Anche in questo caso la lettura del testo della raccomandazione V non parrebbe indiziare il fatto che gli obblighi internazionali assunti in seno alla Convenzione di Strasburgo imponessero all’Italia la creazione di una “casa comune” per due classi di fatti molto diversi tra di loro.

Anzi, nel paragrafo 30, la Raccomandazione ha tenuto ben distinte le due classi, limitandosi solo ad evidenziare che la normativa nazionale non fosse ancora pienamente conforme all’art. 12 della Convenzione perché, in caso d’influenza millantata, l’art. 346 del c.p. continuava a non contemplare la rilevanza penale del lato attivo dell’accordo viziato dall’inganno del presunto mediatore, cioè la rilevanza penale della condotta di chi offriva o prometteva il vantaggio al presunto mediatore.

Parrebbe, quindi, legittimo potersi sostenere che la piena attuazione degli obblighi internazionali assunti dall’Italia in seno alle due Convenzioni non imponesse al legislatore del 2019 la riscrittura del reato di traffico d’influenze illecite ma, al più, di quello di millantato credito, con l’estensione della punibilità anche al lato attivo dell’accordo.

Di certo il legislatore del 2019 non avrebbe, però, potuto sottrarsi alla necessità di rimodulare il quadro sanzionatorio delle due fattispecie di reato, essendo del tutto evidente che la carica di offensività che si accompagna allo sfruttamento economico di una relazione esistente - o che si pensa di essere in grado di attivare - sia decisamente di gran lunga superiore a quella che, invece, caratterizza la vanteria della relazione millantata, soprattutto se ci si pone nella prospettiva del danno al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione.

Il mantenimento nel sistema penale di entrambe le fattispecie avrebbe, quindi, imposto di rimodulare il quadro sanzionatorio selezionato per il traffico d’influenze, inasprendolo, anche solo di poco, oltre la pena della reclusione nel massimo di sei anni prevista dalla formulazione ormai abrogata del comma secondo dell’art. 346 del c.p., che tipizzava i fatti più gravi di millantato credito.

Inasprimento, però, che avrebbe avuto quale effetto, oltre che quello di conferire coerenza e ragionevolezza al trattamento sanzionatorio delle due diverse classi di fatti, anche quello di consentire il ricorso allo strumento dell’intercettazione per portare ad emersione, oltre che i fatti di millantato credito, anche quelli decisamente più gravi di sfruttamento delle relazioni esistenti.

La scelta fatta dal legislatore del 2019, invece, si è proiettata in una direzione decisamente diversa, quella, come si è più volte scritto, di creare una “casa comune” ma con non troppi piani, come confermato, del resto, dalla selezione nel massimo della misura della pena della reclusione aumentata dagli originari tre anni sino a quattro anni e sei mesi, ma tenuta sotto sia i sei anni nel massimo previsti per il millantato credito corruttivo dal comma secondo dell’art. 346 del c.p. sia sotto il “fatidico” limite dei cinque anni previsto dall’art. 266 del c.p.p., comma primo, lett. b).

L’ulteriore ragione della riforma, costituita dalla necessità di risolvere “una serie di problemi interpretativi e di coordinamento non facilmente risolvibili, sui quali la stessa giurisprudenza di legittimità ha fornito risposte disomogenee e che, comunque, rendono scivolosi e opinabili i confini tra le due fattispecie e difficile la prova del delitto in giudizio[25], non si presta ad essere ulteriormente riempita di contenuto per mancanza nel testo della relazione, come già scritto, dei necessari elementi di dettaglio ma, di certo, si presta ad una riflessione generata dal “senno del poi”.

In realtà, è stata proprio la scelta di abrogare il millantato credito e di riscrivere il traffico d’influenze che ha generato interpretazioni radicalmente difformi nella giurisprudenza di legittimità, imponendo la rimessione della questione sulla continuità normativa tra le due fattispecie alle Sezioni Unite.

Tale scelta, come argomentato diffusamente nella pronuncia in commento delle Sezioni Unite Penali, è stata, in realtà, alla fine, non solo abrogativa ma anche abolitiva della rilevanza penale di una classe di fatti, quelli del millantato credito corruttivo, che, in ragione della cornice edittale prevista dal comma secondo dell’art. 346 del c.p., avrebbero potuto prestarsi, almeno essi, ad un’attività di accertamento più efficace perché in grado di poter fare leva anche sullo strumento dell’intercettazione. 

A tale riflessione nulla toglie la considerazione che i fatti di millantato credito corruttivo possano ancora oggi, seppur a determinate condizioni, colorarsi di rilevanza penale ai sensi dell’art. 640 del c.p., perché alla procedibilità d’ufficio prevista per l’art. 346 del c.p. è subentrata quella a querela di parte prevista, invece, per il delitto di truffa e, soprattutto, alla punibilità del privato richiedente la mediazione e del mediatore è subentrata la responsabilità penale solo del secondo e non anche del primo.

Vi è da chiedersi, quindi e conclusivamente sul punto, quale sarebbe stato oggi lo stato di salute del reato di traffico d’influenze se il sistema delineato dalla Legge “Severino”, invece che essere stravolto o travolto, fosse stato completato con l’estensione della punibilità, in seno all’art. 346 del c.p., anche al privato che offriva o prometteva il vantaggio indebito e con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio del delitto di cui all’art. 346 bis del c.p.

Probabilmente quest’ultima fattispecie avrebbe goduto di miglior salute quanto a “effettività”, per continuare a far uso del sintagma utilizzato dal legislatore del 2019.     

 

3. La sorte del millantato credito dopo la riformulazione dell’art. 346 bis del c.p. e la contestuale abrogazione dell’art. 346 del c.p.

Nonostante l’intenzione del legislatore del 2019 fosse sin troppo chiara, il dato normativo, però, non ha riscosso un’interpretazione uniforme nella giurisprudenza della Corte di cassazione, nella quale, sin da subito, si sono materializzate opzioni ermeneutiche difformi sulla sorte dei fatti di millantato credito corruttivo.

Opzioni ermeneutiche che si sono materializzate e consolidate nel tempo, rendendo inevitabile l’intervento delle Sezioni Unite, che hanno sciolto il nodo interpretativo recependo quello che era stato sino a quel momento l’orientamento minoritario.

 

3.1. L’orientamento favorevole alla continuità normativa tra il reato di millantato credito e quello di traffico d’influenze.

La fattispecie di traffico d’influenze illecite, come riformulata nel 2019, assoggettava a sanzione penale un ventaglio di condotte.

Il delitto si configurava, in primis, a carico di colui il quale si fosse fatto indebitamente dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis del c.p. (è il caso della c.d. mediazione illecita)

Il delitto si configurava, altresì, a carico di colui il quale si fosse fatto indebitamente dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis del c.p. in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (è il caso della c.d. remunerazione illecita).

Le due condotte avevano una fisionomia che era in parte sovrapponibile: l’elemento oggettivo che valeva a distinguerle era costituito dalla proiezione finalistica del denaro o dell’utilità data o anche solo promessa.

Nella prima, il denaro o l’utilità aveva quale destinatario finale il mediatore o il trafficante, che la acquisiva quale corrispettivo delle energie da spendere per mediare, nell’interesse del committente, presso il decisore pubblico.

Nella seconda, il denaro o l’utilità aveva un destinatario intermedio, il mediatore o il trafficante, ed uno finale, il decisore pubblico, e costituiva il corrispettivo destinato a quest’ultimo per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri funzionalmente mirato al soddisfacimento dell’interesse del committente.

In entrambe le ipotesi, ad essere assoggettato alla medesima sanzione penale era sia colui che dava o che prometteva sia il beneficiario della dazione o della promessa.

Ad esser puniti, quindi, erano sia colui che vendeva l’influenza sia colui che la acquistava ed entrambi erano puniti con una pena ricompresa tra un minimo di un anno ed un massimo di quattro anni e sei mesi.

La sanzione penale veniva aggravata nella misura di un terzo ove il trafficante avesse rivestito la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Era, altresì, aggravata nell’ipotesi in cui il fatto fosse stato commesso in relazione all’esercizio di un’attività giudiziaria.

La sanzione penale era, infine, aggravata – al ricorrere della seconda delle due condotte tipizzate - quando il denaro o l’altra utilità fosse stato il corrispettivo destinato a remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio - non in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ma - al compimento di un atto contrario ai doveri dell’ufficio o all’omissione o al ritardo di esso.

Per entrambe le condotte incriminate, il reato si configurava anche se il trafficante, per una qualsivoglia ragione, avesse deciso di non fare uso della capacità d’influenza che pure aveva venduto al committente ed anche se, pur avendola esercitata, non fosse stato raggiunto il risultato avuto di mira, ad esempio perché il decisore pubblico era rimasto impermeabile ed indifferente all’influenza esercitata. 

Le condotte acquisivano rilevanza penale a condizione, però, che fossero state poste in essere facendo uso di due specifici mezzi.

Il primo era costituito dallo sfruttare o vantare una relazione esistente nel momento in cui il committente ed il trafficante erano addivenuti all’accordo.

Il secondo era costituito, invece, dallo sfruttare o vantare, nel medesimo momento, una relazione solo asserita, quindi, in ipotesi, anche quella millantata.

In quest’ultimo caso, la relazione d’influenza era solo il prodotto della fertile fantasia di colui che si presentava quale trafficante, quale facilitatore di contatti e, quindi, era il nucleo di una menzogna, di un inganno ordito ai danni di colui che aveva pensato di acquistare un’influenza realmente esistente.

Si era in presenza, in quest’ultimo caso, quindi, di un soggetto che aveva ordito un inganno e di un soggetto che era stato ingannato, il c.d. “compratore di fumo”, che veniva punito con la medesima pena prevista per colui che aveva comprato un’influenza esistente.

L’acquirente del “fumo” veniva assoggettato a sanzione penale anche nel caso in cui non fosse esistita la minima possibilità che il venditore del “fumo” potesse agire per creare e spendere l’influenza e, quindi, anche nel caso in cui la condotta incriminata fosse stata molto distante anche solo dall’approssimarsi alla soglia della concreta messa in pericolo dell’interesse protetto, nella specie di quello al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione.

Il vantare una relazione inesistente o millantata e il fare uso di tale mezzo ingannatorio per lucrare denaro o altra utilità costituiva, come scritto in precedenza, il nucleo delle condotte che, prima della formale abrogazione dell’art. 346 del c.p., erano punite a titolo di millantato credito.

Millantato credito che, come scritto nella relazione d’accompagnamento al disegno di legge n. 1189, avrebbe dovuto continuare ad essere punito non più in forza dell’art. 346 del c.p., perché formalmente abrogato, ma in forza del riformulato art. 346 bis.

Se per effetto dell’influenza si fosse materializzata la distorsione della funzione amministrativa, il delitto di traffico avrebbe ceduto il passo a quello di corruzione.

Nel caso in cui il denaro fosse finito nel patrimonio del decisore pubblico quale corrispettivo dell’esercizio distorto della funzione o dei poteri, il delitto in questione avrebbe dovuto cedere il passo a quello di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 del c.p.).

Nel caso, invece, in cui il denaro fosse confluito nel patrimonio del pubblico agente quale corrispettivo del compimento di un atto contrario ai doveri del suo ufficio o dell’omissione o del ritardo di esso, il delitto in questione avrebbe dovuto, invece, cedere il passo a quello di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri dell’ufficio (art. 319 del c.p.).

Nel caso in cui il denaro fosse confluito nel patrimonio - non del decisore pubblico ma - del trafficante (al ricorrere, quindi, della prima tipologia di condotta incriminata) e fosse seguita la distorsione dell’esercizio della funzione o dei poteri, il delitto di traffico avrebbe potuto concorrere con il reato che si fosse materializzato per effetto di tale distorsione, ad esempio con l’abuso in atti d’ufficio o con il falso in atto pubblico.

Nulla escludeva che, anche in questo caso, avrebbe potuto profilarsi il delitto di corruzione, come nel caso in cui il committente l’influenza e il decisore pubblico, dopo essere stati messi in contatto dal trafficante che, a questo specifico fine, si era fatto retribuire, fossero addivenuti alla stipula di un accordo corruttivo.

Era questo il significato da attribuirsi all’incipit della norma, che aveva tipizzato il delitto di traffico d’influenze con, in apertura, il seguente inciso: “chiunque fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’art. 322 bis del c.p.…….”.

Se l’assorbimento nel delitto di traffico d’influenze - per come riformulato nel 2019 - delle condotte una volta tipiche ai sensi del primo comma dell’art. 346 del c.p. era stato tema sul quale non si erano levate voci dissonanti, al contrario la sorte del c.d. millantato credito corruttivo, cioè dei fatti tipici ai sensi del secondo comma dell’art. 346 del c.p., era sembrata ai più tutt’altro che chiara.

Quella che, nell’intenzione del legislatore del 2019, avrebbe dovuto essere una tranquilla “migrazione” di una classe di fatti da una fattispecie ad un’altra, ben presto si era rivelata non così agevole e piana. 

La sorte del millantato credito corruttivo è stato, infatti, tema sul quale sin da subito si è registrata, nell’orientamento della Corte di cassazione, una divergenza di valutazioni che ha investito il se le condotte, che, prima dell’entrata in vigore della Legge n. 3 del 2019, erano punite a titolo di millantato credito ai sensi del comma secondo dell’art. 346 del c.p., continuassero ad esser penalmente rilevanti ai sensi del nuovo 346 bis del c.p. e, quindi, al se sussistesse continuità normativa tra le due fattispecie.

L’orientamento favorevole alla piena continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 346 e quella prevista dall’art. 346 bis è stato inaugurato, immediatamente dopo l’entrata in vigore della Legge n. 3 del 2019, dalla sentenza della Sezione sesta del 14 marzo 2019, n. 17980, Nigro, nella cui motivazione è stato scritto: “…evidente si appalesa la continuità normativa tra il previgente art. 346 ed il novellato art. 346 bis del c.p.…..Ed, invero, salvo che per la previsione della punibilità del soggetto che intenda trarre vantaggi da tale influenza ai sensi del comma secondo del nuovo art. 346 bis del c.p. (non prevista nella pregressa ipotesi di millantato credito, nell’ambito della quale questi assumeva anzi la veste di danneggiato dal reato) e la non perfetta coincidenza fra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espletata (atteso che l’abrogato art. 346 del c.p. aveva riguardo al credito millantato presso il “pubblico ufficiale” e “l’impiegato che presti un pubblico servizio”, mentre nell’attuale fattispecie rileva la rappresentata possibilità di condizionare il “pubblico ufficiale” e “l’incaricato di un pubblico servizio”, a prescindere dal fatto che sia un impiegato), la norma di cui all’art. 346 bis del c.p. di recente riformulata sanziona le medesime condotte già contemplate dall’art. 346 abrogato”.[26]

L’effetto della successione della Legge n. 3 del 2019 alla n. 190 del 2012 era stato, quindi, quello che un’intera classe di fatti, una volta pertinenti all’orbita dell’art. 346 del c.p., era migrata verso il riformulato universo del traffico delle influenze illecite.

Sostanzialmente sovrapponibili erano secondo tale orientamento sia la condotta strumentale che quella principale, anche in ragione dell’equipollenza di significato tra i due sintagmi utilizzati e, cioè, tra lo “sfruttamento o il vanto delle relazioni asserite” e il “millantare credito”. 

Il nucleo della motivazione della sentenza “Nigro” poggia sul significato del sintagma “relazioni asserite” in contrapposizione a quello “esistenti”, sintagma, il primo, introdotto proprio al fine di equiparare “sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato[27]”.

Tale equiparazione di rilevanza penale e di trattamento sanzionatorio era da ritenersi imposta, secondo quanto si legge in motivazione, da un lato dalla necessità di completare l’adeguamento della normativa nazionale agli obblighi assunti su scala internazionale nonché dalla necessità di superare “le difficoltà, spesso riscontrate nella prassi giudiziaria, nel tracciare in concreto il discrimen fra il delitto di millantato credito previsto dall’art. 346 cod. pen. e quello di traffico d’influenze, di cui all’art. 346 bis cod. pen. scaturenti dalla difficoltà di verificare l’esistenza – reale o solo ostentata – della possibilità di influire sul pubblico agente[28]”.

Del resto, era stata proprio questa la voluntas legis, quella di abrogare ma non di abolire, creando una “casa comune” per due classi di fatti, anche e soprattutto perché tanto pareva essere imposto dagli obblighi internazionali.  

 

3.2. L’orientamento contrario alla continuità normativa tra il reato di millantato credito previsto dal comma secondo dell’art. 346 del c.p. e quello di traffico d’influenze.

L’orientamento che, invece, ha negato tale piena continuità normativa, ammettendola solo per il primo comma ma non anche per il secondo dell’art. 346, è stato inaugurato dalla sentenza della Sezione sesta del 18 settembre 2019, n. 5221, Impeduglia, secondo la quale la classe dei fatti prevista dall’ormai abrogato art. 346 del c.p., comma secondo, era tornata “alle origini”, cioè, era migrata in direzione - non dell’art. 346 bis del c.p. ma - del primo comma dell’art. 640 del c.p.

Nella motivazione della sentenza “Impeduglia” si è scritto: “Deve, allora, riconoscersi che non c’è continuità normativa tra l’abrogata ipotesi di millantato credito già prevista dall’art. 346, secondo comma, del cod. pen. nella condotta dell’agente che si riceve o fa dare o promettere denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo comunque remunerare, e quella prevista nell’art. 346 bis del c.p., nella parte in cui punisce il faccendiere che, sfruttando o vantando relazioni asserite con l’agente pubblico, si fa dare o promettere indebitamente denaro o altre utilità per remunerare l’agente pubblico in relazione all’esercizio delle funzioni; condotta che, in considerazione della intervenuta abrogazione del secondo comma dell’art. 346 del cod. pen., deve ritenersi integrare il delitto di cui all’art. 640, primo comma, del cod. pen., allorché l’agente, mediante artifizi e raggiri, induca in errore la parte offesa che si determina a corrispondere denaro o altre utilità a colui che vanti rapporti neppur ipotizzabili con il pubblico agente”.[29]

È stato messo in risalto[30] nella motivazione della sentenza che la fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 346 aveva, rispetto a quella del primo comma, una spiccata autonomia, essendo ricalcata sullo schema della truffa.

Tale fattispecie tipizzava, infatti, una condotta che, a differenza di quella prevista dal primo comma della medesima disposizione, non avrebbe potuto realizzarsi se non attraverso gli artifizi e i raggiri propri della truffa, “contegno fraudolento ben evidente là dove la norma fa espresso e significativo riferimento al “pretesto”, termine che evoca la rappresentazione di una falsa causa posta a base della richiesta decettiva idonea ad indurre in errore la vittima che si determina alla prestazione patrimoniale[31]”.

Su un piano decisamente diverso da quello della tutela del patrimonio del privato era, invece, destinata ad operare, secondo tale sentenza, la fattispecie di cui all’art. 346 bis del c.p., con la quale “il legislatore ha inteso anticipare la soglia di punibilità rispetto a condotte che difficilmente avrebbero potuto integrare il delitto di corruzione (seppur nella forma tentata) e che fanno chiaramente presagire come la tutela si eminentemente volta a salvaguardare l’attività della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni nazionali e internazionali. Sotto tale aspetto, allora, non può che osservarsi che un reato che era rivolto in maniera preponderante alla tutela del patrimonio della vittima truffata dal “venditore di fumo” difficilmente si presta a realizzare un vulnus alla pubblica funzione e di necessitare di una tutela rispetto a fatti che nessun collegamento, sia in astratto che in concreto, potrebbero avere con gli interessi pubblici teleologicamente tutelati dalla norma penale in esame[32]”.

Coerenti con tali premesse erano le conclusioni sul significato da attribuire al sintagma “relazioni asserite”: “Sotto tale aspetto, invero, come anche affermato da autorevole dottrina, deve osservarsi che il riferimento “al vanto a relazioni asserite” non può essere inteso come condotta sovrapponibile a quella posta in essere con l’inganno (resa palese con il termine “pretesto”), dovendosi ritenere che l’enunciazione da parte del mediatore faccendiere al rapporto con i pubblici poteri non sia rivolto ad indurre in errore per mezzo di artifizi e raggiri il cliente, quanto necessariamente a prospettare, seppur non in termini di certezza, la concreta possibilità di influire sull’agente pubblico; condotta tesa non a sfruttare una relazione inesistente ma a vantare la concreta possibilità di riuscire ad influenzare l’agente pubblico, comportamento che si pone, a ben osservare, nella fase immediatamente prodromica rispetto ad un eventuale coinvolgimento dell’agente pubblico, ……” 

Se si volesse provare a formulare una sintesi dei percorsi argomentativi seguiti dalle due sentenze, si potrebbe ragionevolmente affermare che quello favorevole alla continuità normativa si era determinato a tanto attribuendo un maggior peso specifico ai profili di coincidenza delle due fattispecie, quello contrario attribuendo, invece, un maggior peso specifico ai profili di non coincidenza tra di esse.   

L’esame e la valutazione degli arresti della Suprema Corte che hanno preceduto la pronuncia a Sezioni Unite in commento rende piuttosto evidente che, sin da qualche settimana dopo l’entrata in vigore della Legge n. 3 del 2019, in seno alla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, tabellarmente competente in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, si erano stagliate due opzioni ermeneutiche radicalmente diverse tra di loro, una delle quali, la favorevole alla piena continuità normativa, era divenuta decisamente quella maggioritaria.

Tale contrasto interpretativo veniva rimesso, ex art. 618, comma primo, del c.p.p., alle Sezioni Unite Penali con ordinanza n. 31478 del 28 giugno 2023 della Seconda Sezione della Suprema Corte. 

 

4. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.

Ad innescare la rimessione alle Sezioni Unite è stata una vicenda giudiziaria piuttosto articolata.

M.V., detenuto nel 2017 nella Casa Circondariale di Frosinone, era stato imputato dal P.M. del reato di cui all’art. 319 quater del c.p., per aver, in concorso con un agente di polizia penitenziaria in servizio nella medesima Casa rimasto non identificato, indotto D.S.O., anch’egli ivi detenuto, a promettergli la somma di tremila euro per scongiurare il trasferimento, prospettato come imminente, in altro, lontano e disagevole istituto penitenziario.

Il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato per il reato ascrittogli e la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la relativa sentenza.

Era seguito il ricorso alla Corte di cassazione, che, con sentenza della Sezione sesta, aveva annullato la sentenza di secondo grado, censurandone la lacunosità della motivazione, la lacunosità della ricostruzione in fatto e l’errata applicazione della legge penale.

Più nello specifico, aveva evidenziato che non poteva ritenersi raggiunta la prova di un accordo tra l’indotto e l’induttore né la prova dell’abuso da parte del pubblico agente nonché aveva evidenziato che non vi era traccia in motivazione del perché si dovesse escludere che i fatti, ove correttamente accertati, potessero essere ricondotti ad altre fattispecie di reato quali la truffa o il traffico d’influenze illecite.

Seguiva, quindi, l’annullamento, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per un nuovo giudizio.

A seguito del nuovo giudizio, il giudice di secondo grado aveva riqualificato i fatti ai sensi dell’art. 346 bis, dopo aver ritenuto la continuità normativa tra quest’ultima fattispecie e l’abrogato reato di millantato credito.

Avverso la nuova sentenza di secondo grado aveva fatto nuovamente ricorso in Cassazione il difensore di M.V., articolandolo in due motivi.

Con il primo il ricorrente aveva sostenuto che la configurazione del reato di traffico d’influenze illecite dovesse essere esclusa in assenza della prova di una relazione esistente tra il mediatore e il decisore pubblico.

Con il secondo aveva, altresì, sostenuto che la continuità normativa tra le due fattispecie non sussistesse, in quanto nella fattispecie di cui all’art. 346 bis non era ricompresa la condotta di chi, mediante artifizi e raggiri, si fosse fatto dare o promettere denaro o altre utilità con il “pretesto” di dover comprare il decisore pubblico.

L’ordinanza di rimessione[33] ha identificato il nucleo del riferito contrasto giurisprudenziale, individuandolo nell’elemento costitutivo delle relazioni oggetto di sfruttamento o di vanteria, che, come scrit

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