1. La proposta di legge elettorale, di cui discutiamo, è una riforma al servizio del cittadino o è altro? E, in questa seconda ipotesi, cosa è?
Come per la riforma della magistratura il governo era stato arrogante nel metodo e nel contenuto, così, nonostante abbia perso il referendum, ha continuato sulla strada dell’arroganza anche con la riforma del sistema elettorale.
Fare chiarezza sui punti interessati da questo atteggiamento arrogante, servirà a rispondere all’interrogativo qui posto.
Il metodo scelto si è risolto in un progetto negoziato nel segreto e con i soli partner di maggioranza. Il dato formale della firma dei soli capigruppo alla Camera dei partiti di maggioranza denuncia questa imputazione unilaterale. È mancato dunque quel necessario confronto con le opposizioni nel disegnare preliminarmente il canovaccio elettorale, che una riforma del sistema di voto dovrebbe seguire perché è accostabile a una Grundnorm nella sostanza, anche se non nella forma. Come tale, richiederebbe un negoziato aperto alle opposizioni, perché si cambiano le regole del gioco politico, valevoli per la maggioranza di oggi come per la minoranza aspirante a essere maggioranza di domani.
Ebbene, le future regole della partita elettorale sono state trattate come un qualsiasi atto di indirizzo politico, cioè come materiale nella disponibilità della maggioranza politico-partitica, e con questa riduzione sostanziale del livello del confronto, il governo ha mostrato di non avere in alcuna considerazione la delicatezza della materia, che non a caso in Costituzione riceve la protezione ad hoc della riserva di assemblea.
2. Nel contenuto la legge adotta un sistema proporzionale su collegi plurinominali con premio di maggioranza fisso: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato.
A prima vista sembrerebbe rispettare i due giudicati della Corte costituzionale (1/2024 e 35/2017) per quanto attiene alla misura di equilibrio tra rappresentatività e governabilità, un difficile e non precisamente definito slalom imposto dalla presenza del premio. La Corte ha fissato il coefficiente di disproporzionalità, cioè la distanza tra la composizione dell’Assemblea elettiva in modo fedelmente rappresentativo della volontà popolare e il suo modello alterato per l’incidenza del premio, che sovrarappresenta la coalizione vincente mentre toglie a quella perdente quanto ha regalato alla prima, nel 55%, nel senso che chi ha vinto con una soglia di consensi pari al 40% dei votanti aumenta i suoi seggi del 15%.
Due dunque i paletti: la condizione di agganciare il premio a un minimo del consenso elettorale, al di sotto del quale il premio non scatta, e la misura massima del regalo volto ad assicurare a chi vince la maggioranza in parlamento e quindi il diritto di formare un governo.
Ebbene, la proposta cambia il coefficiente percentuale in una cifra fissa, 70 seggi alla Camera, e in ciò si allontana dal giudicato della Corte pur rispettando la soglia minima della volontà popolare.
La fissità del premio si riflette in un vizio di ragionevolezza della proposta, determinandone l’illegittimità per difetto o per eccesso.
- Per difetto perché se la coalizione rimane tra il 40 e il 42% dei consensi, i suoi seggi sarebbero, premio incluso, inferiori a 201, circa 199: in questo caso si sarebbe sacrificata la rappresentatività del parlamento senza conseguire il vantaggio della governabilità; pertanto, verrebbe meno la ragione del premio stesso, violando un leitmotiv della Corte che esige una corrispondenza stretta tra il sacrificio di un valore e la soddisfazione del suo antagonista. A situazione analoga si perverrebbe nel caso in un cui nessuna coalizione avesse raggiunto il 40%, ma due contendenti si fossero attestati tra il 35% e il 40% dei voti; qui interverrebbe un ballottaggio, che nonostante il premio dei 70 seggi non consegnerebbe alla coalizione vincente la maggioranza in parlamento e quindi il diritto di governare.
- Il caso opposto si verificherebbe se la coalizione, superando il 42% del consenso e con l’aumento di 70 seggi, arrivasse al massimo conseguibile di 230 seggi. In questo caso la proposta cade nell’errore opposto: pecca per accesso perché consegna nelle mani del vincitore un numero di seggi sovrabbondante in ragione proprio della fissità del premio. Qui chi vince non solo ha il diritto di governare, ma può fare ben altro. Disporrebbe dei 3/5 in Assemblea e quindi potrebbe nominare organi neutrali, quali 1/3 dei giudici della Corte costituzionale, 1/3 dei membri laici del Csm, ovviamente il Capo dello Stato, dal 4 scrutinio in su, e con una manciata di ulteriori voti potrebbe anche governare in solitaria il procedimento di revisione costituzionale. Anche questo caso, che è quello tenuto in mente dagli estensori del progetto, viola la legittimità costituzionale perché la rappresentatività è mortificata oltre il necessario per la governabilità, il che butta alle ortiche il principio costituzionale di necessità: il sacrificio è tollerabile se mantenuto entro il minimo indispensabile. Ora finalmente verrebbe alla luce il fine ultimo della proposta: consentire all’attuale maggioranza, non solo di perpetuare sé stessa al governo, ma anche di giocare una partita istituzionale di livello superiore: occupare gli organi di garanzia, che, addizionati al parlamento e al governo, consegnano tutte le istituzioni nelle mani di una minoranza elettorale, artificiosamente gonfiata in maggioranza in assemblee falsamente rappresentative.
A questi due casi di vizio per eccesso e per difetto si aggiungono vizi di costituzionalità di non minore peso che attengono sempre al parametro della ragionevolezza. Questo criterio serve a far entrare nel processo decisionale il fatto, in modo che la valutazione in punto di diritto ne tenga conto con un’interpretazione adeguatrice delle norme, cioè porosa al mutamento delle circostanze materiali, e richiede di prestare attenzione a due fattori che invece la proposta ha trascurato. Il primo è dato dalla partecipazione al voto, che nelle elezioni del 2013 giungeva a circa il 75% ma poi si è poi ridotta al 60% nelle politiche del 2022. La due pronunce della Corte, prima citate, accettano, anche se implicitamente, come sufficiente un consenso del 40% per guadagnare il premio a fronte di una partecipazione più alta (quella del 2013). Se invece la partecipazione scende e quindi la forchetta tra votanti e aventi diritto si dilata, con una partecipazione sensibilmente più bassa, il consenso del 40% diventa insufficiente, fotografando una minoranza di votanti meno meritevoli di essere premiati. Quindi, una legge elettorale, che in prima battuta deve rispondere a un canone di ragionevolezza, dovrebbe tener conto del dato partecipativo e stabilire un rapporto di proporzionalità diretta tra astensione alle urne e soglia minima, cui agganciare il premio: più cresce l’astensione e più la soglia aumenta. Invece, la proposta in esame non lo fa, fedele alla staticità dei numeri. Presta dunque un rispetto solo formale ai giudicati della Corte, essendo irragionevole disegnare la norma come se le cose possano rimanere fisse nel tempo.
Il secondo dato materiale, che pure è indicato dalla Corte, è la distanza che separa il vincente dal primo perdente. Se questa distanza è minima, anche il premio dovrebbe adeguarsi, modulandosi in ragione di quanto il vincente prevalga in consensi sul primo dei perdenti. Diversamente si darebbe luogo a un sacrificio eccessivo per chi subisce la decurtazione del premio, e ad un corrispondente simmetrico effetto irragionevolmente premiale per chi ha vinto.
Ma nulla di tutto ciò si legge nella proposta in esame
Questi vizi di legittimità della proposta impattano sull’uguaglianza del voto e quindi sono visti dai cittadini, quelli di minoranza, come un danno inaccettabile. Il che sarebbe vero anche per i cittadini che votano il partito di maggioranza, e che potrebbero domani diventare minoranza.
3. Ora possiamo rispondere alla domanda iniziale: non è una legge al servizio dei cittadini, né avvicina i cittadini alla politica. Al contrario, li allontana ancora di più: è una legge al servizio del potere che giova a chi in questo momento lo detiene. Ancora due osservazioni sul perché allontana i cittadini dal voto.
Modificare le regole del gioco politico nell’imminenza elettorale è vista dai cittadini come un’operazione orchestrata da chi ha il potere per perpetuarlo a proprio vantaggio. Inoltre, le leggi elettorali per la loro intrinseca complessità devono essere comprensibili, ma per esserlo dovrebbero essere conosciute in tempo, comprese in modo che il cittadino si possa regolare di conseguenza. Quindi la legge, nel disattendere le puntuali indicazioni della Commissione di Venezia, si rende inintelligibile ai votanti, conseguendo l’effetto opposto a quello di contrastare l’astensionismo.
La seconda ragione, che impatta anche sulla legittimità della proposta, riguarda la conoscibilità delle liste, rispetto alle quali la Corte guarda alla sola conoscibilità se sono blindate e lunghe, scambiando la conoscenza dei candidati con la possibilità di votarli. Se una lista è breve il cittadino sa chi sta votando, ma, se una volta fatto lo screening dei candidati, questi non risultassero di suo gradimento, non può rifiutarli, salvo votare un altro partito. Quindi, già la conoscibilità è un minus rispetto al diritto fondamentale della libertà di voto. Qui la proposta giunge al minus del minus, perché il listone dei 70 seggi alla Camera è solo in apparenza suddiviso in tanti piccolissimi e brevi assegnati alle singole circoscrizioni, per cui sembra che il cittadino conosca i beneficiari del premio che sta per votare. Ma le cose non stanno così: il premio scatta per tutti 70 seggi a favore della coalizione vincente, a prescindere dalle circoscrizioni in cui sono ripartiti. In sintesi, finiremo per conoscere solo pochi dei candidati scelti dalle segreterie di partito, e non l’intera lista, verticisticamente impostaci. che voteremo.
Allora siamo dinanzi all’ennesima legge, speriamo solo proposta, che è al servizio del potere, cui consente di perpetuarsi, e di rafforzarsi con l’occupazione degli organi di garanzia. Ma con pubblicità ingannevole ci viene presentata come legge che avvicina i cittadini alla politica.
