La nuova legge elettorale proposta dal centro-destra rappresenta l’ultima spiaggia del progetto di cambiamento a pezzi della Costituzione portato avanti dal governo Meloni. La revisione relativa alla magistratura è stata sonoramente bocciata nel referendum del 22/23 marzo; la “madre di tutte le riforme”, il Premierato, è in stand by per non dover affrontare l’alea di un referendum che potrebbe affossarla definitivamente; la legge sull’autonomia differenziata, già seriamente colpita dalla sentenza n. 192/2004 della Corte costituzionale, difficilmente servirà a mandare in porto le pre-intese con quattro regioni del Nord approvate dal Consiglio dei ministri, che potrebbero essere sottoposte a un nuovo sindacato di legittimità costituzionale e pongono alla maggioranza un serio problema politico alla luce della forte reazione antigovernativa dimostrata dalle regioni meridionali nel voto referendario. Non resta allora che il cambiamento del sistema elettorale, determinato dall’improbabilità che i partiti di opposizione ripetano il suicidio, praticato nel 2022, della non presentazione di candidati comuni nei collegi uninominali che regalò al centro-destra un’ampia maggioranza di seggi parlamentari con il 43/44% dei voti. Inoltre per il cambiamento del sistema elettorale è sufficiente una legge ordinaria, anche se produttiva di effetti di rilievo costituzionale, che la maggioranza politica può approvare da sola. Ecco allora la fretta nel calendarizzare la proposta AC 2822 nella Commissione affari costituzionali della Camera, per arrivare all’approvazione della Camera entro giugno e a quella definitiva del Senato entro fine anno. Viene riproposto il metodo, già sperimentato nel 2005 con il Porcellum, di ricorrere a fine legislatura a un sistema elettorale che la maggioranza si illude possa essere più favorevole a sé per poter rivincere le elezioni.
Il Melonellum appare come un crogiolo di previsioni antidemocratiche e di assai dubbia legittimità costituzionale: un premio di maggioranza, ribattezzato “di governabilità”, che può attribuire fino al 57,5% dei seggi e anche di più alla prima coalizione al di sopra del 40% dei voti (in rappresentanza di un numero esiguo di elettori); l’attribuzione di un premio nazionale anche al Senato che mal si concilia con l’elezione “a base regionale” stabilita nell’art. 57 c. 1 Cost.; il ballottaggio nell’ipotesi di mancato raggiungimento del 40% tra le due coalizioni che
superino il 35% dei voti, con l’irragionevole conferimento alla prima di un premio in seggi che potrebbe non consentirgli di raggiungere la maggioranza assoluta; la natura sostanzialmente nazionale di un premio fisso, formato da due listoni bloccati di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, che solo formalmente sono detratti dai seggi assegnati alle circoscrizioni (tranne quelle della Valle d’Aosta, del Trentino Alto-Adige e dell’estero) in quanto sono attribuiti prescindendo completamente dal risultato elettorale ottenuto a livello locale; la previsione che la soglia di sbarramento del 3% dei voti non si applichi alla più forte lista interna ad ogni coalizione con una percentuale di voti inferiori, con violazione dell’eguaglianza tra le liste e del voto degli elettori; le liste bloccate che tolgono agli elettori ogni possibilità di scelta degli eletti, non compensata dall’esistenza di collegi uninominali che sono aboliti né dal numero ridotto di seggi attribuito alle circoscrizioni in modo da rendere conoscibili i candidati; l’obbligo per ogni coalizione di indicare la persona che proporrà come Presidente del Consiglio dei ministri, quindi non di un semplice “capo” politico come avveniva con il Porcellum, ma del candidato alla guida del Governo, previsione che incide sulla forma di governo parlamentare, modificando il procedimento di formazione del Governo con la limitazione delle prerogative in materia del Presidente della Repubblica, anche perché condizionate dall’attribuzione del premio di maggioranza, e può dare vita a risultati abnormi (come la proposta di una persona che non è il leader del partito che ha avuto più voti all’interno della coalizione vincente).
Il Melonellum appare inoltre anomalo nel quadro dei sistemi elettorali applicati nei paesi democratici europei. Prendendo in considerazione trentuno Stati (i ventisette della UE e quattro democrazie consolidate come Regno Unito, Norvegia, Islanda, Svizzera), risulta che un sistema proporzionale è vigente in venticinque di essi, in diciannove dei quali è sancito a livello costituzionale, mentre un sistema maggioritario esiste in due paesi (Francia e Regno Unito) e in quattro vi è un sistema misto (a preponderanza maggioritaria in Ungheria, proporzionale in Bulgaria e Italia, paritario in Lituania). Tra i correttivi al sistema proporzionale, è molto frequente la soglia di sbarramento e in alcuni casi il ricorso ad un’ampiezza ridotta delle circoscrizioni elettorali, mentre è più unico che raro l’applicazione del premio di maggioranza. Infatti l’unico Stato nel quale è attualmente previsto è la Grecia, dove il premio attribuito al primo partito può variare da un minimo di 20 seggi (con il 25% dei voti) a un massimo di 50 seggi (con il 40% dei voti) e non gli garantisce con certezza il raggiungimento della maggioranza assoluta in Parlamento. Si tratta quindi di una clausola ormai tipicamente italiana, adottata nella nostra storia per ben quattro volte (leggi Acerbo n. 2444/1923, De Gasperi n. 148/1953, Calderoli n. 270/2005, Renzi n. 52/2015), le ultime due dichiarate illegittime con le sentenze della Corte costituzionale n. 1/2014 e 35/2017 per la modalità di conferimento del premio. Quindi la scelta di un nuovo e più esorbitante premio di maggioranza non deriva dal contesto comparativo, ma dalla predilezione di parte della politica e di qualche studioso per un sistema majority assuring, che a livello europeo non è considerato indispensabile per la formazione di un governo sostenuto da una maggioranza parlamentare. Inoltre presenta un vizio di fondo in quanto obbliga alla formazione di coalizioni elettorali eterogenee senza assicurare a quella vittoriosa la formazione di un governo stabile ed efficiente.
Del tutto ignoto è il ballottaggio tra liste o coalizioni, trattandosi di un istituto che viene applicato a cariche monocratiche come quella di parlamentare in collegi uninominali (in Francia e nella quota maggioritaria in Lituania) o del Presidente della Repubblica eletto dal popolo (in tredici Stati europei), come già rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35/2017 relativa all’Italicum
Il voto bloccato esiste solo in undici dei ventinove Stati che praticano in tutto o in parte sistemi elettorali proporzionali, mentre la libertà di scelta degli elettori è riconosciuta in diciotto Stati.
Infine non esiste in nessuno degli Stati europei l’obbligo giuridico di indicare al momento della presentazione di liste o coalizioni il nome del candidato alla carica di Primo ministro, che può emergere di fatto solo quando un partito o una coalizione con leader conquistino la maggioranza dei seggi.
In conclusione il Melonellum propone un sistema elettorale abnorme alla luce sia della Costituzione italiana sia di quanto è previsto nelle democrazie europee.
