Fra le varie pietre d’inciampo che paiono costellare il cammino del Melonellum, intendo specificamente soffermarmi su quelle che interessano le Regioni quali ambiti territoriali di assegnazione dei seggi, vali a dire quali circoscrizioni elettorali.
Fuor di metafora, le pietre di inciampo sul cammino corrispondono ad altrettanti possibili profili di illegittimità costituzionale che la proposta di legge n. 2822 sembra oggi presentare e che l’accompagneranno nel suo iter, salvo che essa non sia radicalmente ripensata. Com’è noto, la proposta n. 2822, oggetto del presente webinar, presentata il 26 febbraio 2026 alla Camera dei deputati (nonché, contestualmente e curiosamente, al Senato della Repubblica quale disegno di legge n. 1822), è volta a introdurre una disciplina legislativa per l’elezione delle Camere del Parlamento nettamente diversa da quella vigente. Le caratteristiche delle nuove leggi elettorali della Camera e del Senato che deriverebbero dall’approvazione parlamentare della proposta di legge n. 2822 sono già state descritte dalle relazioni introduttive che ne hanno anche opportunamente evidenziato le problematicità in termini di illegittimità costituzionale.
Conformemente alla natura di un intervento nel dibattito su tali relazioni, da un lato conserverò una forma scritta prossima all’esposizione orale e, dall’altro, come già avvento in quella sede, mi concentrerò su un profilo specifico della disciplina legislativa prevista dalla proposta di legge n. 2822: il suo applicarsi in circoscrizioni elettorali eventualmente (alla Camera dei deputati) o necessariamente (al Senato della Repubblica) coincidenti con ciascuna Regione.
Nella prospettiva ora indicata, si pone anzitutto un problema relativo all’applicazione del Melonellum all’elezione del Senato della Repubblica che, com’è noto, deve avvenire “a base regionale” (art. 57, co. 1 Cost.). Sebbene quest’ultima disposizione costituzionale presenti qualche margine di incertezza interpretativa, non pare dubbio che la base regionale richiesta per eleggere il Senato imponga quantomeno che le relative operazioni elettorali si esauriscano in ciascuna Regione. In altre parole, il Senato risulta composto dalla somma dei seggi attribuiti in venti competizioni elettorali autonome l’una dall’altra, ciascuna delle quali presenta come ambito territoriale di riferimento esclusivamente la Regione corrispondente. Ora, è abbastanza evidente che risultano difficilmente conciliabili con tale vincolo costituzionale le discipline elettorali basate su un premio di maggioranza (o di “governabilità” come preferisce denominarlo la proposta di legge n. 2822). Il premio, infatti, è evidentemente volto a rafforzare in termini di seggi la lista (o la coalizione di liste) vincente ai fini di rendere più agevole la formazione del Governo; dal che discende che il premio consegue i suoi effetti se – e solo se – viene attribuito a livello nazionale. Il che può essere previsto senza particolari difficoltà (almeno sotto il profilo che qui interessa) per la Camera dei deputati. Per il Senato della Repubblica, la questione si complica notevolmente, in quanto il legislatore sembra trovarsi dinanzi a una sorta di alternativa del diavolo: o la ripartizione dei seggi si svolge esclusivamente a livello di ciascuna Regione, come richiesto dall’art. 57, co. 1 Cost., ma allora il premio nazionale (alla Camera) si tramuta (al Senato) in tanti premietti regionali, che possono essere attribuiti a liste o coalizioni di liste vincenti nella singola Regione ma sconfitte a livello nazionale, con il risultato che questi ultimi divengono così premi di ingovernabilità, in quanto, comprimendo inutilmente l’eguaglianza del voto, rafforzano le opposizioni e indeboliscono quindi la maggioranza parlamentare (a tacere della possibile composizione politicamente eterogenea delle due Camere che potrebbe conseguire dall’attribuzione del premio alla Camera a livello nazionale e al Senato a livello regionale, attraverso tanti piccoli premi); o il premio viene attribuito anche al Senato a livello nazionale, superando le difficoltà ora prospettate, ma violando l’art. 57, co. 1 Cost.
La prima opzione venne privilegiata dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (il Porcellum), destinata, anche con riferimento a tale specifico profilo, a essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sent. n. 1 del 2014 in ragione della sua “inidoneità (…) al raggiungimento dell’obiettivo perseguito (…). Essa, infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò (…) rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un’adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del Governo” (punto 4. in diritto).
Probabilmente per sfuggire alle censure della Corte costituzionale ora richiamate, la proposta di legge n. 2822 prevede l’attribuzione del “premio di governabilità” sulla base del risultato elettorale nazionale complessivo (o meglio, curiosamente, su quello di diciotto Regioni su venti, come si vedrà nel prosieguo), in modo che la composizione del Senato discenda da operazioni elettorali che si svolgono a livello (non regionale, ma) nazionale. Viene così platealmente violata la disposizione costituzionale secondo cui “il Senato è eletto a base regionale” (art. 57, co. 1 Cost.).
La ripartizione dei seggi a livello regionale, come disciplinata dal Melonellum, determina un ulteriore profilo di possibile illegittimità costituzionale, con specifico riferimento all’assegnazione dei seggi in Trentino-Alto Adige/Südtirol sia al Senato sia alla Camera. La modalità di assegnazione dei seggi prevista dalla proposta di legge n. 2822 (ripartizione proporzionale fra liste concorrenti, salva l’ipotesi, invero assai probabile, di attribuzione del premio, eventualmente a seguito del ballottaggio) non trova infatti applicazione né in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste né in Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Ora, nel caso valdostano sarebbe stato difficile immaginare una differente soluzione, in quanto alla Regione viene assegnato un solo seggio, sia al Senato (art. 57, co. 3 Cost.) sia alla Camera (come discende dall’art. 47 Statuto speciale valdostano). Nel caso trentino-altoatesino, il discorso risulta invece meno lineare. Sulla base dell’ultima ripartizione dei seggi fra le Regioni al Senato e fra le circoscrizioni alla Camera (circoscrizione comunque regionale, in Trentino-Alto Adige/Südtirol), alla Regione in discorso spettano sei senatori e sette deputati, quantità tali da prestarsi a essere attribuiti con le modalità previste nelle altre Regioni/circoscrizioni.
A voler cercare una motivazione alla mancata applicazione della proposta nuova legislazione elettorale in Trentino-Alto Adige/Südtirol, che non si radichi soltanto nelle possibili ragioni di convenienza politica dell’SVP, potrebbe richiamarsi la legge 30 dicembre 1991, n. 422, attuativa della misura 111 del Pacchetto a favore delle popolazioni altoatesine, secondo la quale, in vigenza della legge elettorale del Senato del 1948, basata su collegi uninominali (legge 6 febbraio 1948, n. 29), i sei collegi uninominali della Regione erano individuati tre nella Provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige/Südtirol) e tre nella Provincia autonoma di Trento (Trentino). Ma, al di là della circostanza che allora fosse vigente la legge n. 29 del 1948 per eleggere il Senato, occorre fare riferimento al principio sotteso alla misura n. 111 che è naturalmente quello di una rappresentanza politica dei gruppi linguistici presenti in Alto Adige/Südtirol che tenga conto della loro rispettiva consistenza. Detto principio può realizzarsi anche con differenti modalità di elezione del Senato, non essendo di per sé richiesto il mantenimento del collegio uninominale in Trentino-Alto Adige/Südtirol, né, tantomeno, l’esclusione di tale Regione dall’applicazione del Mellonellum. Tanto più che, paradossalmente, detta esclusione viene prevista anche per i deputati eletti in Trentino-Alto Adige/Südtirol, sebbene la ripartizione dei seggi della Camera non venga interessata dalle misure previste dal Pacchetto.
Come se non bastasse, i voti espressi nella Regione valdostana e in quella trentino-altoatesina, sebbene non vengano conteggiati per assegnare il premio di governabilità in prima votazione, lo sono invece qualora si svolga la votazione di ballottaggio, sebbene quest’ultimo altro non sia che la “prosecuzione” del primo turno (Corte cost., sent. n. 35 del 2017, punto 9.2. in diritto). Prosecuzione che vede però coinvolto un corpo elettorale differente – in quanto comprendente anche gli elettorali valdostani e trentino-altoatesini, precedentemente esclusi dal computo – da quello che avrebbe determinato l’attribuzione del premio se esso fosse stato assegnato in sede di prima votazione. È agevole constatare come quella descritta sia una disciplina irragionevole e perciò stesso costituzionalmente illegittima, sotto i profili qui evidenziati.
