ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Renato Scognamiglio: lo Studioso e il Maestro

26 settembre 2026
28 visite
ABSTRACT

1. Dall’ordinamento corporativo al “nuovo” diritto del lavoro

Renato Scognamiglio ha in pratica attraversato tutte le fasi più importanti e decisive del diritto del lavoro italiano: nel secolo scorso e nel primo ventennio di questo secolo. Ovviamente non tutte le ha attraversate da studioso, se si pensa che (nato a Napoli nel 1922) ha solo poco più di vent’anni quando, nel 1943, viene abrogato l’ordinamento corporativo, dopo i disastri del fascismo e le distruzioni della seconda guerra mondiale. Il regime fascista, com’è noto, aveva prima soppiantato il precedente ordinamento liberale, sconvolgendone le (fragili) basi democratiche; e poi, nella seconda metà degli anni 20 del ‘900, aveva in particolare attratto l’insieme delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi nell’area del diritto pubblico creando l’ordinamento corporativo. Aveva così abolito le libertà sindacali, vietato penalmente lo sciopero e istituito con legge i “sindacati corporativi”, assorbiti nella compagine dello Stato.

Scognamiglio dunque, dopo il 1943, si trova a vivere in prima persona il ritorno del diritto del lavoro alla “madre‑patria” del diritto privato. È utile ricordare che nel periodo liberale il diritto del lavoro faceva parte del diritto privato. Anzi – pur se faticosamente, data la presenza degl’ideali socialisti che spingevano per alcune “leggi sociali” – era considerato una “provincia” del diritto privato nell’ambito del “diritto dei contratti”, seguendo l’impostazione contrattualistica teorizzata magistralmente soprattutto dal celebre civilista Ludovico Barassi[1].

Caduto il fascismo e abrogato l’ordinamento corporativo, sul piano dottrinale il ritorno al diritto privato si deve in larga parte alla Scuola civilistica creata all’Università di Napoli da Francesco Santoro‑Passarelli – di cui Scognamiglio è uno dei più brillanti giovani allievi – in un periodo che lo stesso Santoro‑Passarelli spesso rievocherà – sia in conferenze e dibattiti sia in alcuni scritti, e con la commozione del vecchio Maestro – come “una stagione esaltante e irripetibile”. Definizione appropriata: perché, nell’immediato dopoguerra – e per tutta la tormentata parentesi di transizione dal fascismo alla Repubblica (1943‑1948) – sul diritto del lavoro si accende una sorta di “conflitto dogmatico” tra giuristi “pubblicisti” e “privatisti”. I primi sostengono che il diritto del lavoro debba continuare a far parte del diritto pubblico, mentre i secondi ritengono l’esatto contrario, facendo leva sulla riconquistata libertà contrattuale. A livello individuale, infatti, si torna a parlare di “contratto (e rapporto) di lavoro”; mentre, a livello collettivo, riprende lentamente vigore anche la libera contrattazione: grazie al “libero sindacato”, che già in precedenza s’era ricostituito nella clandestinità partecipando financo alla Resistenza. Non va però trascurato che, nel confronto dottrinario, esercitano ancora una certa influenza gli studiosi di diritto pubblico, specie quelli non rimossi dalle cattedre universitarie che erano state di “diritto corporativo”. Cambiata l’etichetta (da “diritto corporativo” a “diritto del lavoro”), i pubblicisti fanno leva, per difendere la loro tesi, sulla rilevanza della “legislazione sociale” e sulla massiccia presenza dello Stato nella regolazione del lavoro. Tuttavia in quel periodo Francesco Santoro‑Passarelli, ricoprendo – solo per pochi anni – la cattedra di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli, insegna per incarico anche il diritto del lavoro. Sicché quasi tutti i suoi allievi, accanto al diritto civile, studiano anche il diritto del lavoro.

2. Da civilista a giuslavorista: due aspetti basilari nella ricostruzione teorica di Scognamiglio

Questa sintetica rievocazione (insoddisfacente per gli storici del diritto) serve a dar conto del fatto che Renato Scognamiglio, nato e cresciuto civilista, ha sempre studiato pure il diritto del lavoro seguendo Santoro‑Passarelli. Col quale ha contribuito alla ricostruzione della materia sui nuovi fondamenti dell’appena riconquistata libertà politica e sindacale. In sostanza, senza mai abbandonare l’impostazione e il rigore metodologico del civilista di vaglia, Scognamiglio è diventato negli anni anche un illustre giuslavorista.

La vastità della sua produzione suggerisce di circoscrivere l’attenzione – a volerne tracciare storicamente la figura in questa sede – su due aspetti della disciplina giuslavoristica, a suo avviso in un certo senso indiscutibili. Tanto da costituire la spina dorsale dell’intera sua opera e, potremmo dire, la bussola seguita fino alla fine – esplicitamente o implicitamente – in quasi tutti i suoi scritti. Vale a dire: anzitutto la “specialità” della disciplina (o “autonomia”: termine però da lui ritenuto ambiguo); e poi la concezione del rapporto di lavoro come rapporto giuridico “acontrattuale”. Aspetti che non solo sono i pilastri su cui poggia l’architrave della sua posizione teorica, ma sono pure un solido sostegno, per l’originalità e l’ampiezza degli argomenti – che tra l’altro si giovano altresì della sapienza dello Scognamiglio‑studioso di teoria generale e filosofia del diritto – della tutela giuridica di chi lavora al servizio e nell’interesse di altri, a prescindere dal nomen iuris del rapporto di lavoro.

3. La “specialità” e il metodo del diritto del lavoro: ieri e oggi

Del resto, proprio l’ampiezza della tutela del lavoro – che oggi come oggi tende a non limitarsi al “lavoro subordinato” e ad abbracciare altresì segmenti non trascurabili del “lavoro autonomo” – consente di rispondere agevolmente alla domanda “se” e “in che senso e misura” perduri tuttora la “specialità” del diritto del lavoro. Specialità che all’inizio s’inquadra nel dibattito sulla collocazione delle nuove regole necessarie a regolare situazioni giuridiche altrettanto nuove. Scognamiglio afferma, all’epoca, che «si assiste… all’innegabile affermazione del principio della unitarietà dell’ordinamento giuridico», tanto da non potersi «concepire la specialità delle parti che lo compongono nei termini di una radicale frattura»: con la conseguenza della «prevalenza anche in questo senso del diritto comune». Il quale infatti «serve alla finalità, che soprattutto preme al legislatore democratico, di realizzare un’eguale tutela formale di tutti i cittadini di fronte all’ordinamento».

Tuttavia, nel dilemma «se l’ordinamento… recepisca principi e regole nuove, così dando luogo alla costituzione di un diverso sistema di istituti e di norme, o invece si orienti nel senso della estensione, in linea prevalente, del sistema di diritto comune», Scognamiglio non ritiene che «il processo di unificazione del diritto dei privati corrisponda ad una legge irreversibile dell’evoluzione dell’ordinamento». Sicché va tenuto presente il «continuo sviluppo dell’ambiente economico‑sociale, che propone… rapporti e situazioni nuove, che, diversificandosi in varia misura da quelle tradizionali, possano richiedere l’adozione di regole speciali». E conclude: «il senso e la misura della specialità del diritto del lavoro si colgono nella sua destinazione a colmare le disuguaglianze che, alla stregua del diritto comune, fatalmente si verificano tra lavoratori e datori di lavoro. Un risultato che è soltanto possibile raggiungere attraverso una serie di regole e di istituti intesi ad attribuire al lavoratore, a compenso della sua debolezza, una più intensa tutela giuridica.

Il diritto del lavoro si distacca dall’ordinamento comune in questa direzione e nei limiti in cui la deviazione dalle regole valevoli per tutti si impone per la realizzazione della finalità che si è delineata: una specialità limitata… ma della quale occorre tenere il debito conto, se si vuole restare aderenti… alle istanze della realtà giuridica». Insomma, per Scognamiglio il criterio di rilevazione della specialità della disciplina sta «nel fattore soggettivo, con riferimento alla figura del lavoratore piuttosto che nel fattore oggettivo con riferimento al rapporto di lavoro».

Parole tuttora valide, mutatis mutandis, anche nell’attuale grande trasformazione del lavoro e delle sue forme. D’altronde è ormai fin troppo noto che il diritto del lavoro si pone con una sua originale autonomia nell’ordinamento dello Stato. Al punto di sfuggire al tradizionale inquadramento nel diritto privato o nel diritto pubblico. Essendo nato per tutelare i soggetti che traggono dalla spendita delle proprie energie personali l’unico sostentamento per sé e per la famiglia, occorre guardarlo con un occhio al “rapporto individuale” tra datore di lavoro e lavoratore e un occhio al “mercato del lavoro”. Il quale, si sa, nel sistema capitalistico è ontologicamente squilibrato. Da quando poi, con la Costituzione del 1948, i diritti fondamentali dei lavoratori sono stati “costituzionalizzati”, gl’interventi normativi che ne attuano i principi sono ascrivibili talora al diritto privato e talaltra al diritto pubblico, con la conseguente utilizzazione, a seconda dei casi, dei differenti canoni interpretativi e argomentativi.

Scognamiglio perciò valorizza le particolarità del “codice epistemologico” della materia. Ciò, se per un verso richiede che i giuslavoristi si muovano con disinvoltura nell’una come nell’altra branca dell’ordinamento giuridico, per un altro verso mette appunto in risalto la specialità scientifica e funzionale del diritto del lavoro. In questo senso quasi scompare l’esigenza dell’inquadramento formale della materia, nella sua complessità, tanto da non considerarlo un problema primario della ricerca e degli studi.

Ma v’è di più. Scognamiglio fa spesso riferimento al “continuo sviluppo dell’ambiente economico‑sociale”: pone così in luce l’originalità del diritto del lavoro con l’ulteriore argomento dell’essere il relativo sistema giuridico il frutto dei diversi fattori politici, economici e sociali che s’incontrano e scontrano in una certa fase storica. Indica così ai giuristi del lavoro un percorso: avvertire la necessità d’osservare le dinamiche dei rapporti e dei conflitti sociali che si svolgono nel contesto economico‑produttivo. Con la conseguenza d’indurli a non trascurare le altre scienze sociali che si occupano del lavoro. Anzitutto l’economia e la sociologia ma poi anche la psicologia, la scienza dell’organizzazione, la politologia ecc. Scognamiglio, da lucido osservatore della complessità sociale – nonché da avvocato – segue il metodo di superare l’interpretazione formalistica delle regole per sostituirla con l’interpretazione logico‑sistematica. Che beninteso non significa subordinazione dei giuslavoristi agli altri scienziati sociali. Significa semmai che il diritto del lavoro si pone in un rapporto d’interdipendenza con le altre scienze sociali. Le quali, a loro volta, devono essere sensibili, a seconda dei casi concreti, all’opportunità, all’utilità o alla necessità delle regole giuridiche[2].

4. La natura “acontrattuale” del rapporto di lavoro

La rilevanza dell’aspetto soggettivo – il lavoratore – piuttosto di quello oggettivo – il rapporto giuridico – è dunque frutto della specialità e del metodo del diritto del lavoro. Ed è d’importanza decisiva perché, nella concezione di Scognamiglio, fa da cerniera tra “specialità” ordinamentale e “specialità” del rapporto di lavoro, negandone la natura “contrattuale”. Concezione originale, questa, che si differenzia dalle vecchie concezioni istituzionistiche abbracciate da taluni giuristi (specie di altri paesi, come la Germania) e che oggi in Italia si confondono con le teorie partecipative e collaborative. Balzano in primo piano, a questo proposito, da un lato lo stato di subordinazione, attuale o potenziale in cui versano i lavoratori e, da un altro lato, la conseguente loro debolezza contrattuale.

Scognamiglio però è attento ad evitare anche un’altra critica: essere fautore d’una concezione “classista” del diritto del lavoro. Basandone infatti la specialità sulla funzione di tutela dei lavoratori subordinati, non intende «attribuire ad essi una posizione di privilegio in quanto appartenenti alla classe del proletariato, bensì offrire un solido punto di appoggio alla costruzione del sistema, secondo un criterio unitario in grado di illuminare tutte le sue parti». E individua tale criterio nella valorizzazione del “fattore personalistico”, di modo che nel diritto del lavoro «si attua la sintesi caratteristica di elementi personali – la tutela delle energie lavorative – e patrimoniali: la utilizzazione economica della prestazione di lavoro». Si coglie qui l’influenza di Francesco Santoro‑Passarelli, secondo il quale nel diritto civile è prevalente l’“avere”, mentre nel diritto del lavoro è prevalente l’“essere” della persona. Per Scognamiglio, dunque, il carattere acontrattuale del rapporto è un aspetto basilare del diritto del lavoro. E infatti da questo punto teorico egli non si allontanerà mai, anzi non perderà occasione per ribadirlo. Lo si ritrova ancora verso la metà degli anni ’90 nella Relazione conclusiva di un Convegno su diritto civile e diritto del lavoro. Com’è possibile – si chiede Scognamiglio – far entrare nel contratto una subordinazione personale dell’uno all’altro contraente? Qui riaffiora il raffinato civilista, che ricorda come il contratto per sua natura mira a regolare gl’interessi tra soggetti di pari potere negoziale. Ciò che non avviene nel rapporto di lavoro.

Scognamiglio però va oltre: sottraendosi alle suggestioni del conflitto di classe, riconduce l’incisiva considerazione della personalità del lavoratore «ai supremi principi ispiratori dell’ordinamento giuridico civile». Principi, si può aggiungere, ribaditi e valorizzati dalle numerose disposizioni della Costituzione repubblicana dedicate al lavoro, tutte da interpretare alla luce del comma 2 dell’art. 3 della Carta sull’eguaglianza sostanziale, accanto a quella formale del comma 1. Fino al punto che le soluzioni più ardite del diritto del lavoro possono in prospettiva essere acquisite al diritto comune «nel quadro della progressiva realizzazione di un ordine giuridico, atto ad assicurare alla persona umana una maggiore dignità e sicurezza».

Una conclusione che fa intravedere, con alcuni decenni d’anticipo: la “rivoluzione ordinamentale” dello Statuto dei lavoratori (l. n. 300 del 20 maggio 1970), e con essa la “rivoluzione culturale” che, grazie a quella legge, dai rapporti di lavoro si proietta sulla generalità dei rapporti civili e sociali.

5. Le trasformazioni della produzione e del lavoro

Queste considerazioni teorico‑sistematiche di Scognamiglio consentono di guardare oggi alla “specialità” del diritto del lavoro, distinguendone il significato nelle varie fasi storiche. La specialità infatti in una prima fase si accentua e per giunta in una maniera originale, del tutto sconosciuta ad altre discipline “speciali”. Mentre, in una fase successiva, si amplia sensibilmente e in certa misura si attenua, ma non scompare.

In questo secondo caso ciò avviene anche in ragione delle singolari deviazioni del legislatore del lavoro dai principi della prima ora. Specialmente negli ultimi decenni infatti il legislatore si allontana appunto dai pilastri più antichi della disciplina. Basta pensare alla moltiplicazione dei “tipi” di rapporto. Dall’unico rapporto di lavoro subordinato – esclusivo, a tempo pieno e indeterminato – si assiste al moltiplicarsi di rapporti di lavoro “a tempo parziale” e “a tempo determinato”. Per non parlare del “lavoro occasionale”, del “lavoro somministrato”, del “lavoro autonomo continuativo tramite partita Iva”, del “lavoro a distanza” e via dicendo. Un fenomeno che va diffondendosi man mano che si trasformano i diversi settori produttivi anche per l’irruzione della rivoluzione tecnologica, che incide pesantemente sulla stabilità del lavoro umano. L’evoluzione della società infatti è nel senso d’una diminuzione del settore industriale e manifatturiero e d’un aumento del settore dei servizi, pubblici e privati. 

Scognamiglio ha modo di riflettere su queste enormi trasformazioni, ma ne coglie le conseguenze con grande anticipo valorizzando una sua precedente intuizione. Per lui non è subordinato soltanto il lavoratore che presta la sua opera dentro una fabbrica – sottoposto cioè a un potere direttivo, di controllo e disciplinare di un imprenditore – perché esiste anche una “subordinazione socio‑economica” e una “subordinazione organizzativa”. Per questa via si allarga la tutela giuslavoristica a una molteplicità di figure comunque segnate dalla debolezza negoziale di chi offre la prestazione alle dipendenze di chi effettivamente domanda il lavoro o comunque si serve del lavoro altrui.

6. La personalità di studioso, professore e avvocato: singolare per carattere, cultura e intelligenza

Ho avuto il privilegio, da assistente ordinario alla cattedra di Diritto del lavoro di collaborare con Renato Scognamiglio. Quando nel 1970 – dopo la morte improvvisa di Giuseppe d’Eufemia – gli fu affidato l’incarico della materia, che mantenne per qualche anno, e io ero “assistente‑factotum” di quella cattedra. In particolare quando egli accolse la proposta dell’editore Zanichelli di pubblicare un “Codice di Diritto del lavoro (annotato con la giurisprudenza)” e m’invitò a coordinare un gruppo di giovani studiosi impegnandoli in un’opera di notevole complessità, quanto mai formativa. Ho quindi avuto occasione di conoscere a lungo la sua personalità, in una frequentazione inizialmente quasi quotidiana, poi più diradata ma continua. (Forse per questo sono stato invitato a tracciarne la figura in varie occasioni, specialmente dopo che ci ha lasciati. Ricordi che ovviamente ho ripreso in questa sede. Per esempio, tra gli altri, il ricordo sulla «Rivista Italiana di Diritto del lavoro» nel 2020; e all’Accademia dei Lincei nel 2022 ricorrendone 100 anni dalla nascita).

Pur avendolo avuto come Maestro di pensiero e di studio, ben presto ho imparato ad apprezzarne – stavolta da amico – l’indimenticabile lezione di vita. Una lezione che egli ha sempre saputo dare ai suoi allievi, ma mai con atteggiamenti arroganti o imperiosi. Anzi la sua innata timidezza lo portava a trattare gli allievi con semplicità e con insegnamenti più che altro impliciti, spesso accompagnati da simpatica ironia. Sempre rispettoso della libertà degli altri, riusciva però a far capire, magari rassegnato, di non sopportare i deboli, gl’inetti, i lavativi, gl’ipocriti. Aveva una sorprendente velocità d’intuire la capacità delle persone. Da Maestro non approvava gli scritti degli allievi solo descrittivi o di mera compilazione. Sosteneva con insistenza che un saggio scientifico richiedesse sempre, come indispensabile, un’idea centrale di sicura originalità intorno alla quale costruire un ragionamento rigorosamente argomentato e sostenuto da citazioni appropriate e non meramente compilative, e magari per puro “opportunismo accademico”. E fu d’accordo quando decisi di occuparmi del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici per una monografia da destinare all’Editore il Mulino. Fu entusiasta per l’originalità della scelta, segnalandomi comunque le non poche difficoltà che avrei incontrato sul piano scientifico.

Nella vita di Renato Scognamiglio un ruolo centrale ha sempre avuto la professione forense: brillante avvocato fin da giovane, coglieva dalla trattazione delle cause – specie dalle controversie più complicate – spunti originali: che, mutuati dai “fatti” della vita pratica, elevava poi a casi di studio nella sua sterminata produzione scientifica. In una sorta di continua circolarità tra lo studio e la pratica, riusciva a fare tutto senza che l’uno intralciasse l’altra e viceversa. Del resto Scognamiglio aveva una “sua” concezione del tempo. Per lui chi non perdeva tempo riusciva a fare più cose, naturalmente non con superficialità, ma con l’attenzione d’una intelligenza veloce. Scriveva con insolita rapidità e con una grafia assolutamente incomprensibile. Che, dopo la morte della moglie Marisa – unica interprete della sua grafia – faceva impazzire le segretarie finché non riuscissero, col tempo e la pazienza, a interpretarne i “geroglifici”.

Qualche parola va dedicata alla sua prosa, non sempre facile da seguire. Non fu facile per esempio leggere, all’inizio del nostro rapporto, le sue indimenticabili Lezioni di Diritto del lavoro. Un libro difficile – soprattutto per gli studenti – per la particolarità della prosa e la densità concettuale, piena di idee originali. Non era un Manuale, che Scognamiglio scriverà dopo molto tempo alleggerendolo per gli studenti e arricchendolo delle necessarie informazioni di legislazione e giurisprudenza. Peraltro egli pubblicherà poi, per Laterza, un agile volume, da considerare una sorta di “Introduzione metodologica al diritto del lavoro”.

Che dire poi della difficoltà di seguirne l’eloquio: la rapidità del pensiero intralciava la comprensibilità delle parole. Tuttavia parlare con Renato Scognamiglio significava colloquiare con una persona a dir poco eclettica. Sapeva di letteratura, di teatro, di cinema, di televisione, di pittura, di musica. Senza dimenticare la sua enorme esperienza di viaggiatore instancabile. Viaggiare con lui equivaleva a non fermarsi mai. Significava però sfruttarne le doti d’una cultura ampia: non limitata a illustrazioni banali, ma sempre ricca di spunti originali e stimolanti, accompagnati da generosa attenzione maieutica verso gli allievi con cui amava viaggiare, anche in auto.

In definitiva Renato Scognamiglio va annoverato tra gli eccellenti giuristi del ‘900: non solo sul piano scientifico ma pure sul piano della cultura a tutto campo. Di qui la memoria e la nostalgia, specie di quanti hanno avuto la fortuna di apprezzarne le doti non solo giuridiche e accademiche ma pure umane e culturali.


[1] L. Barassi, Il contratto di lavoro, Milano, Società editrice libraria, 1901 e 1915

[2] R. SCOGNAMIGLIO, La specialità del diritto del lavoro, in «Riv. Giur. lav.», 1960, I, p. 83, ora in Scritti giuridici, 2 (Diritto del lavoro), Padova, Cedam, 1996, p. 789 ss. per tutte le citazioni testuali.

 

Nessun risultato