ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Quando il dovere diventa testimonianza

Rosario Livatino tra giurisdizione, fede e responsabilità
22 settembre 2026
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ABSTRACT

1. Una testimonianza fondata sulla prossimità

Il volume di Luigi D’Angelo non si limita a ricostruire la vicenda umana e professionale di Rosario Livatino. Interroga il modo nel quale si esercitano la responsabilità, il lavoro e la coscienza. La domanda non riguarda soltanto i magistrati: coinvolge chi amministra la giustizia, chi governa, chi educa, chi esercita una professione e chi compie quotidianamente il proprio dovere senza cercare visibilità.

Il titolo del libro unisce tre termini – magistratura, fede e operosità – che in Livatino non designarono ambiti separati. La magistratura fu responsabilità istituzionale; la fede ne sostenne interiormente l’esercizio; l’operosità tradusse entrambe nella concretezza delle decisioni e del lavoro quotidiano[1].

La qualità peculiare del libro risiede nella prossimità della fonte. D’Angelo non conobbe Livatino soltanto attraverso documenti, sentenze o testimonianze altrui. Lavorò al suo fianco negli uffici giudiziari di Agrigento, rappresentò con lui per due mandati la sottosezione agrigentina dell’Associazione nazionale magistrati e condivise la sezione feriale dell’estate 1990 sino a tre giorni prima dell’assassinio. Ne osservò il metodo di lavoro, il riserbo, la preparazione degli atti, il rapporto con i colleghi e la costanza nell’esercizio della funzione.[2].

Proprio per tale ragione, il testo deve essere letto anzitutto come testimonianza qualificata. La vicinanza non sostituisce la verifica documentale e non pretende di esaurire la ricostruzione storica o giudiziaria; offre però un punto di osservazione insostituibile sul modo in cui Livatino esercitò la funzione. D’Angelo restituisce non soltanto ciò che il collega fece, ma come lo fece. E il modo di compiere il dovere rivela spesso la struttura morale di una persona.

Un episodio del febbraio 1986 rende concreta questa prossimità. In occasione del rinnovo delle cariche della sottosezione agrigentina dell’Associazione nazionale magistrati, D’Angelo, proposto per la presidenza, desiderava Livatino come segretario e gli illustrò un programma intitolato «Il rinascimento dell’etica». Rosario rispose sorridendo: «Luigi, allora quando cominciamo?». Non si trattava di uno slogan, ma della disponibilità a trasformare un principio in responsabilità associativa[3].

2. Competenza e responsabilità del giudicare

La grandezza di Livatino maturò nelle attività ordinarie della funzione: lo studio degli atti, l’indipendenza del giudizio, la puntualità, il riserbo, il rispetto delle persone, il senso dello Stato. Esiste una santità delle cose fatte bene; ma, in termini accessibili anche a chi non condivide la prospettiva religiosa, esiste anzitutto un’etica della competenza.

Quando il lavoro incide sui diritti, sulla libertà e sulla dignità altrui, la preparazione professionale non è un pregio facoltativo: diventa un dovere. Il giudice non amministra una realtà astratta. Dietro ogni fascicolo vi sono persone, famiglie, responsabilità, ferite e conseguenze concrete. La legge deve essere applicata con fermezza, senza che l’autore di un fatto venga identificato integralmente con il fatto sottoposto a giudizio.

Questa consapevolezza non attenua la forza della giurisdizione. Al contrario, la preserva dall’arbitrio e dalla vendetta. La giustizia richiede decisione, ma la decisione deve rimanere consapevole dei limiti umani di chi giudica.

Le valutazioni di professionalità conservate nel fascicolo personale di Livatino, richiamate da D’Angelo, descrivono un magistrato dotato di intelligenza, capacità di analisi, intuito, costante aggiornamento e straordinario attaccamento al lavoro[4]. È un dato rilevante perché consente di sottrarre la sua figura sia all’agiografia disincarnata sia alla rappresentazione riduttiva del giovane inconsapevole travolto da vicende più grandi di lui.

Il volume attribuisce particolare rilievo ad alcuni passaggi dell’attività giudiziaria: il procedimento convenzionalmente indicato come «Ferro + 44», le prime applicazioni delle misure di prevenzione patrimoniali, l’attenzione ai collegamenti tra criminalità mafiosa, attività economica, corruzione e gestione delle opere pubbliche, nonché l’impiego del sequestro preventivo anche a tutela del territorio[5]. Su questi punti è opportuno mantenere distinta la ricostruzione testimoniale dell’autore dagli accertamenti contenuti nei singoli provvedimenti giudiziari. Ciò non ne diminuisce il valore: mostra, piuttosto, il metodo di un magistrato capace di collocare il singolo fatto dentro una trama criminale ed economica più ampia.

3. Il giuramento e la coscienza del magistrato

Il 18 luglio 1978, giorno del giuramento, Livatino annotò nella propria agenda:

«Oggi ho prestato giuramento: da oggi sono in magistratura. Che Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare il giuramento ed a comportarmi nel modo che l’educazione, che i miei genitori mi hanno impartito, esige»[6].

L’annotazione è significativa per la sua sobrietà. Non contiene compiacimento per il traguardo raggiunto; lega invece l’ingresso in magistratura a tre vincoli: il giuramento, la responsabilità personale e l’educazione ricevuta. La funzione non è intesa come privilegio, ma come obbligazione più esigente verso gli altri.

La coscienza, in questa prospettiva, non è un potere alternativo alla legge né una fonte privata della decisione. È il luogo nel quale il magistrato assume la responsabilità di essere soggetto soltanto alla legge, secondo l’articolo 101, secondo comma, della Costituzione, e di esercitare la funzione nell’autonomia e nell’indipendenza garantite dall’articolo 104. La coscienza non autorizza a sostituire la propria visione morale alla norma; impedisce, invece, di applicare la norma con superficialità, interesse o arroganza.

Livatino non usò la fede come titolo di superiorità e non trasformò Dio in garante delle proprie decisioni. La preghiera non lo rendeva certo di essere infallibile: gli ricordava la propria fallibilità e il peso del potere affidatogli.

4. Fede personale e laicità della giurisdizione

Il rapporto fra la fede di Livatino e la laicità della funzione costituisce uno dei temi più delicati del libro. Una lettura scientificamente corretta deve evitare due opposte semplificazioni: presentare la fede come fonte immediata del provvedimento giudiziario oppure considerarla irrilevante per la formazione della coscienza del magistrato.

Livatino non portò la religione sul banco del giudice come argomento di decisione, non confuse la legge dello Stato con l’appartenenza confessionale e non trasformò il processo in un luogo di professione religiosa. La fede non sostituiva il diritto e non determinava il contenuto della sentenza. Incideva, tuttavia, sul modo di stare davanti alla persona sottoposta al giudizio e sulla consapevolezza dei limiti propri di chi esercita un potere pubblico.

Nella conferenza Fede e diritto, tenuta il 30 aprile 1986, Livatino chiarì che il magistrato credente può trovare, nel decidere, un rapporto con Dio: un rapporto diretto, perché «il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio»; e un rapporto indiretto, «per il tramite dell’amore verso la persona giudicata». Il magistrato deve quindi presentarsi alla società, che gli affida poteri vastissimi, consapevole delle proprie debolezze, disposto a comprendere l’uomo che ha davanti e a giudicarlo senza atteggiamenti da «superuomo».[7].

Nello stesso testo aggiunse un passaggio essenziale per comprendere la sua idea di laicità: 

«il non credente può sostituire il riferimento al trascendente quale origine ed alimento dell’amore verso il prossimo con un riferimento ad una spiritualità ugualmente intensa per l’altro o per il corpo sociale»[8].

Non è una concessione marginale. È il riconoscimento di uno spazio etico condivisibile da credenti e non credenti, costruito intorno alla dignità della persona, alla responsabilità e al bene comune.

La laicità matura non richiede l’espulsione della coscienza dallo spazio pubblico; esige che la decisione sia fondata sulla legge e su ragioni controllabili e comprensibili da tutti. La fede appartiene alla formazione interiore del magistrato, non alla motivazione giuridica del provvedimento.

Ogni mattina, prima di iniziare il lavoro, Livatino sostava per pochi minuti nella chiesa di San Giuseppe, contigua all’allora Palazzo di giustizia di Agrigento[9]. Quel raccoglimento non lo sottraeva al mondo: lo riconduceva alla funzione più libero dalle ambizioni, dalle paure e dai condizionamenti. Non cercava di essere un eroe; cercava di non tradire la propria coscienza.

5. Oltre la formula del giudice ragazzino

Il libro contribuisce a liberare Livatino da una formula divenuta celebre ma ambivalente: quella del “giudice ragazzino”. D’Angelo restituisce il clima delle ore e dei giorni successivi all’omicidio, quando alcune informazioni descrissero Livatino come un magistrato inesperto e inconsapevole. L’espressione “giudici ragazzini” fu pronunciata da Francesco Cossiga il 10 maggio 1991, otto mesi dopo l’uccisione, e non nell’immediatezza del delitto; la formula fu poi ripresa al singolare nel titolo del noto volume di Nando dalla Chiesa, pubblicato nel 1992, assumendo nel tempo anche un significato affettuoso e positivo[10].

Il problema non è l’età anagrafica. Livatino aveva trentasette anni quando fu assassinato il 21 settembre 1990. Il problema nasce quando la giovinezza viene trasformata in sinonimo di ingenuità professionale. Gli atti richiamati nel volume restituiscono un magistrato preparato, rigoroso, consapevole della complessità del fenomeno mafioso e capace di leggere i rapporti fra criminalità, economia, amministrazione e territorio.

Le undici pronunce alle quali diedero origine i diversi procedimenti per l’omicidio, sino alla decisione della Corte di cassazione del 19 marzo 2002, appartengono al distinto piano dell’accertamento penale delle responsabilità e della matrice mafiosa del delitto[11]. La documentazione professionale e la testimonianza dei colleghi escludono, per altro verso, l’immagine dell’eroe casuale o impreparato.

La mafia non incontrò un magistrato sprovveduto, ma una funzione esercitata con competenza, indipendenza e incorruttibilità. La forza di Livatino consistette nel non permettere alla paura o all’interesse di decidere al posto della coscienza e della legge.

6. Le ultime parole e il riconoscimento del martirio

Secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiamate da D’Angelo, quando fu raggiunto dai sicari Livatino domandò: «Picciotti, ma perché? Cosa volete? Cosa vi ho fatto?»[12]. Nell’accostarsi a queste parole occorre distinguere il dato testimoniale dalla lettura teologica. Le domande attribuite a Livatino mostrano anzitutto l’assenza di un rapporto personale che potesse spiegare l’odio degli aggressori. Nella memoria cristiana esse richiamano inoltre, senza identificarsi con esse, le parole del profeta Michea riprese dalla liturgia del Venerdì santo: «Popolo mio, che cosa ti ho fatto?» (Mi 6,3).

Anche il tema della protezione personale richiede precisione. D’Angelo riferisce che Livatino non chiese la scorta e la rifiutò quando gli venne proposta, perché temeva che una tutela concentrata sulla sua persona potesse esporre maggiormente gli anziani genitori[13]. Si tratta di una ricostruzione testimoniale dell’autore, collegata alle annotazioni delle agende e alla conoscenza diretta del collega; come tale va presentata, senza trasformarla in una generalizzazione sul rapporto tra protezione e coraggio.

Analoga prudenza richiede l’interpretazione delle due annotazioni del 19 giugno e del 31 dicembre 1984, riportate insieme da D’Angelo: «Vedo nero nel mio futuro. Che Dio mi perdoni; qualcosa si è spezzato. Dio avrà pietà di me e la via mi mostrerà». L’autore le collega al contesto dell’attività istruttoria e alla percezione delle minacce. Il testo dell’agenda documenta una crisi e una domanda spirituale; il nesso con specifici condizionamenti costituisce una lettura contestuale proposta dall’autore, significativa ma da non confondere con un autonomo accertamento giudiziario[14].

Rosario Livatino non cercò la morte. Amava la vita, i genitori, il lavoro e la propria terra. Il martire cristiano non sceglie di essere ucciso: rimane fedele al bene pur conoscendo il rischio. In qualità di postulatore della causa, ho potuto seguire il passaggio dell’istruttoria dalla verifica delle virtù all’esame del martirio e l’inchiesta suppletiva svolta nel 2019‑2020. In quella sede la testimonianza di Luigi D’Angelo, accompagnata da una memoria scritta, offrì un apporto rilevante alla ricostruzione.

Il riconoscimento canonico del martirio, autorizzato da papa Francesco il 21 dicembre 2020, non sostituisce né modifica l’accertamento penale. Risponde a una domanda diversa e applica criteri propri: considera l’odio verso la fede nel persecutore, manifestato anche contro una vita resa coerente dal Vangelo, e l’accettazione della morte da parte della vittima per fedeltà a Cristo. La beatificazione, celebrata ad Agrigento il 9 maggio 2021, ha riconosciuto ecclesialmente questa dimensione della vicenda[15].

Nello stesso giorno papa Francesco definì Livatino «martire della giustizia e della fede» e ricordò che, nel servizio alla collettività come giudice integerrimo, egli si sforzò «di giudicare non per condannare ma per redimere»[16]. La formula pontificia non confonde la funzione giurisdizionale con un compito religioso: indica l’unità morale di una vita nella quale il servizio della legalità divenne testimonianza.

7. Una memoria che impegna

La memoria può essere usata come rifugio. Si possono celebrare i giusti collocandoli tanto in alto da renderli irraggiungibili e, quindi, innocui. Il libro di D’Angelo impedisce questa consolazione. Livatino non chiede di ripetere il suo destino; domanda di verificare la qualità del lavoro, il modo di servire le istituzioni e, per chi crede, la coerenza fra fede professata e responsabilità esercitata.

La custodia della memoria cominciò subito. Il 26 gennaio 1991 D’Angelo commemorò il collega durante la cerimonia di intitolazione dell’aula delle udienze del Tribunale di Agrigento. Il 15 febbraio i genitori di Rosario gli scrissero per ringraziarlo, riconoscendo nella commemorazione un ritratto fedele del figlio[17]. Quei documenti, riprodotti nel volume, mostrano che la memoria non nacque dopo la beatificazione: fu un impegno assunto dai colleghi quando erano ancora aperte le ferite e non erano state completate le indagini.

La lezione che ne deriva non è confessionale né corporativa. La legalità diventa giustizia attraverso persone capaci di servirla con competenza, libertà e coscienza. Livatino rese credibile la giustizia perché accettò di servirla prima ancora di amministrarla.

Rimane l’immagine del magistrato che al mattino entra nella chiesa di San Giuseppe e, subito dopo, raggiunge il Palazzo di giustizia. In lui la preghiera e il dovere professionale non furono sovrapposti né separati: la prima formava la coscienza; il secondo traduceva la responsabilità in atti verificabili secondo la legge.

È questo il significato più profondo della «fede operosa»: una fede che non domanda privilegi né riconoscimenti, ma rende riconoscibile il bene; che non usa il nome di Dio per sottrarsi all’argomentazione pubblica, ma impedisce di umiliare l’uomo; che non allontana dalla storia, ma rende più responsabili dentro la storia.

Livatino non ha lasciato una teoria dell’eroismo. Ha lasciato una testimonianza di unità fra la persona, il cittadino, il credente e il magistrato. Luigi D’Angelo ha custodito tale testimonianza e l’ha consegnata ai lettori. Accoglierla significa restituire dignità alle cose ordinarie: una firma apposta con coscienza, una decisione presa senza interesse, una persona ascoltata senza pregiudizio, una responsabilità non abbandonata, un dovere compiuto anche quando nessuno ringrazierà.

È così che il dovere diventa testimonianza.

 

Questo testo costituisce l'esito, rivisto e integrato, dell'intervento dell'Autore alla presentazione del libro di Luigi D'Angelo Rosario Livatino. Tra magistratura e fede operosa (Agrigento, Biblioteca Lucchesiana, 2026) che si è tenuta ad Agrigento il 3 settembre 2026.

[1] L. D’Angelo, Rosario Livatino. Tra magistratura e fede operosa, Agrigento, Biblioteca Lucchesiana, 2026.

[2] L. D’Angelo, Rosario Livatino. Tra magistratura e fede operosa, Agrigento, Biblioteca Lucchesiana, 2026, pp. 17‑18.

[3] Ivi, pp. 36‑38.

[4] Ivi, p. 23.

[5] Ivi, pp. 24‑27.

[6] Ivi, pp. 21‑22. La presa di possesso delle funzioni ad Agrigento avvenne il 29 settembre 1979.

[7] R. Livatino, Fede e diritto, conferenza del 30 aprile 1986, cit. in L. D’Angelo, Rosario Livatino, cit., pp. 31‑32.

[8] Ivi, p. 32.

[9] L. D’Angelo, Rosario Livatino, cit., pp. 28‑29.

[10] L. D’Angelo, Rosario Livatino, cit., pp. 50‑54. Nel ricostruire il clima di quei giorni, D’Angelo attribuisce la formula a Francesco Cossiga e la collega all’immediatezza dell’omicidio (pp. 50‑51); la cronologia documentabile colloca invece l’esternazione sui “giudici ragazzini” al 10 maggio 1991, durante la Festa della Polizia, otto mesi dopo la morte di Livatino. La formula fu poi ripresa al singolare in N. dalla Chiesa, Il giudice ragazzino. Storia di Rosario Livatino assassinato dalla mafia sotto il regime della corruzione, Torino, Einaudi, 1992. Per la genesi e la ricezione della formula, cfr. L. Ceci, Semplice cristiano, martire ragazzino: Rosario Livatino tra santità cattolica e religione civile, in L. Mazzei, D. Orecchia (a cura di), L’immaginario devoto tra mafie e antimafia. 2. Narrazioni e rappresentazioni, Roma, Viella, 2018, pp. 119‑136.

[11] L. D’Angelo, Rosario Livatino, cit., p. 56.

[12] Ivi, pp. 46‑49; le parole sono riportate a p. 48.

[13] Ivi, pp. 35‑36.

[14] Ivi, pp. 30‑31 e 35. Le due annotazioni sono datate 19 giugno e 31 dicembre 1984 (p. 31).

[15] Congregazione delle Cause dei Santi, decreto sul martirio di Rosario Angelo Livatino, la cui promulgazione fu autorizzata il 21 dicembre 2020; celebrazione della beatificazione, Agrigento, 9 maggio 2021; cfr. L. D’Angelo, Rosario Livatino, cit., pp. 68‑69.

[16] Francesco, Regina Caeli, 9 maggio 2021.

[17] L. D’Angelo, Rosario Livatino, cit., pp. 51‑52 e Appendice, pp. 81‑87.

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