GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Il cambiamento della famiglia: aspetti psico-sociali e problemi giuridici

    Il cambiamento della famiglia: aspetti psico-sociali e problemi giuridici 

    di Santo Di Nuovo e Alessandra Garofalo  

    Sommario: Introduzione – 1. Le separazioni coniugali e il “divorzio breve” – 2. I figli maggiorenni: fino a quando vanno mantenuti? – 3. Alcune considerazioni sistematiche sulle modifiche della famiglia e del diritto familiare – 4. Per (non) concludere…    

    Introduzione  

    La famiglia è radicalmente cambiata rispetto a quella considerata nelle norme codificate nel 1942. E parallelamente il diritto “delle persone e della famiglia” cui sono dedicati i titoli V-XIV del Codice Civile è stato profondamente rivoluzionato a seguito della riforma del 1975, e delle leggi riguardanti adozioni e affidi (nel 1967 e poi nel 2001), divorzio (1970, 1987), modifiche delle norme concordatarie (1985), procreazione assistita (2004), affidamento condiviso (2006), unioni civili, anche tra persone dello stesso genere, e convivenze di fatto (2016).

    Ai tradizionali temi del diritto familiare (separazione e divorzio, affidamento dei figli, adozioni) se ne sono aggiunti altri nuovi e specificamente legati alle trasformazioni sociali in atto; per citare solo alcuni degli ultimi trattati in questa Rivista: controllo della procreazione e maternità surrogata, adozione di coppie omogenitoriali, famiglie di fatto, violenza intrafamiliare, curatela speciale dei minori, e tanto altro[1].

    In questo articolo prenderemo in esame due fenomeni psico-sociali molto diversi tra loro: la sempre più frequente rottura del legame familiare, l’estensione dei periodo di mantenimento dei figli, anche maggiorenni. Esempi paradigmatici di problemi cui il diritto è chiamato a dare risposta, cercando di adeguarsi ai cambiamenti delle dinamiche familiari che subentrano e che rendono inadeguate le norme precedenti.  

    1. Le separazioni coniugali e il “divorzio breve”  

    I dati statistici più recenti disponibili[2] confermano, anche nel nostro Paese, che il numero di matrimoni tende a diminuire: nel 2019 sono stati il 6% in meno rispetto all’anno precedente, il 31% in meno del 2008; nel 2018 il tasso di matrimonio in Italia (3,2‰) risultava tra i più bassi in Europa. Invece aumenta il numero di separazioni, cresciute del 15,8% nel 2019 rispetto al 2008 (di esse l’85% sono consensuali).

    Alla luce di questo trend in corso da diversi anni, nel 2015 con la legge n. 55 è stato introdotto nel nostro ordinamento il “divorzio breve” riducendo drasticamente i termini per presentare l'istanza di divorzio da tre anni (termine già ridotto nel 1987 dai cinque previsti inizialmente della L. 898/1970) a sei mesi in caso di separazione consensuale, a dodici mesi se trattasi di separazione giudiziale e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di figli minori[3]. La riforma è stata approvata a larga maggioranza dei parlamentari votanti: nelle intenzioni del legislatore un ruolo importante ha giocato la convinzione che la cessazione degli effetti civili del matrimonio comporti anche la fine della conflittualità tra i genitori con conseguente maggior benessere psicologico per i figli e diminuzione del contenzioso.

    Non sono mancate critiche, secondo cui il divorzio breve sancisce sul piano giuridico lo svuotamento di significato – già in atto per altre cause − degli elementi essenziali del matrimonio: la comunione materiale e spirituale dei coniugi si trasformerebbe in un contratto avente ad oggetto condizioni meramente economiche. L’ulteriore perdita di stabilità della famiglia, cui il divorzio breve contribuisce, potrebbe avere come naturale conseguenza l'aumento della fragilità negli individui e, quindi, nell'intera società. Essa, infatti, sulla famiglia si fonda, in base non solo alla nostra Costituzione che pone la legge a “garanzia dell'unità familiare” (art. 29), ma anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che al comma 3 dell’art. 16 afferma che la famiglia è “nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”.

    Secondo le letture critiche, le nuove norme renderebbero i coniugi meno responsabili perché spingerebbe a non affrontare il problema della crisi della coppia e delle sue motivazioni, ma a rimuoverlo sciogliendo subito anche formalmente il legame. Inoltre, le nuove generazioni tenderanno a perdere il senso degli obblighi assunti con il vincolo matrimoniale, ed a percepire meno il valore di questo istituto come «unica fonte legittimante per la pienezza totale dei poteri di coppia»[4].

    Per quanto ancora poco valutabili siano ad oggi le conseguenze del divorzio breve, viene ipotizzato che esso aumenti la corsa verso il depotenziamento del legame familiare, e favorisca il moltiplicarsi di coppie sposate legalmente ma altrettanto legalmente fluide (“liquide” come oggi si suole dire).

    Questo fenomeno è diverso dal rifiuto di legalizzare del tutto l’unione, prolungando o rendendo definitiva la convivenza: decisione basata sull’eliminazione a monte del vincolo stesso, formando “coppie di fatto” con minori garanzie legali ma in assenza di un legame giuridicamente cogente.

    Invece la prospettiva di ‘divorzio breve’ introduce una ulteriore categoria di “accordo di famiglia” che accetta il vincolo e i suoi vantaggi ma sapendo che esso può essere rotto con facilità. In base a questo tipo di accordo, la famiglia si basa su un legame ambivalente: si desidera la sicurezza del vincolo, ma al tempo stesso si prefigura la labilità di esso, che può essere annullato presto e con facilità, specie se non si mettono al mondo figli. Sicurezza di rifugiarsi in un legame formalizzato, ma altrettanta sicurezza di poterlo sciogliere appena ci si accorge che le cose non vanno come si desiderava. Come per gli acquisti pubblicizzati dal marketing, che si fanno stipulando un contratto che però contiene già le clausole per lo scioglimento in caso di insoddisfazione. In definitiva, secondo questa prospettiva critica si sta introducendo un modo nuovo di formare famiglia e di gestirne gli sviluppi.

    Per affrontare la questione superando argomentazioni ideologiche e basandosi su risultati di ricerca riportiamo una sintesi dei dati empirici, ripromettendoci di approfondire in altra sede gli aspetti comparatistici.

    In Italia, sempre in base ai dati del report Istat, l’introduzione della legge 55/2015 fece registrare un consistente aumento del numero di divorzi, che ammontarono a 82.469 (+57% rispetto al 2014). Più contenuto fu l’aumento delle separazioni, pari a 91.706 (+2,7% rispetto al 2014). Al momento, in mancanza di report sul lungo periodo, non siamo in grado di valutare se il consistente aumento iniziale dipenda dall’improvvisa riduzione dei tempi − i giudici hanno potuto immediatamente pronunciare sentenza di divorzio per casi che normalmente avrebbero dovuto proseguire per altri anni − e sia dunque eccezionale, o se invece prefiguri un cambio strutturale della situazione. Sappiamo però che nel 2018 il numero dei divorziati era quadruplicato rispetto al 1991, a fronte di un calo dei matrimoni.

    Questi dati sottendono che il concetto di famiglia è cambiato nel tempo e nello spazio, e che in parallelo sono cambiate le norme, con l’introduzione di alternative legali al matrimonio che conferiscono maggiori diritti alle coppie non sposate, e delle unioni civili tra coppie dello stesso sesso; il divorzio semplificato è un ulteriore tassello.

    Ma è il sistema giuridico che si limita a prendere atto dei cambiamenti sociali, o esso condiziona a sua volta gli atteggiamenti e i comportamenti dei cittadini?  “Tutte le culture affrontano la frattura del patto coniugale così come i vari tipi di soluzione della rottura. Il divorzio … nella società occidentale è diventato fatto generazionale, vale a dire un problema relazionale ricorrente che incide sullo scambio tra le generazioni”[5].

    Una rilettura dei dati psicologici può aggiungere elementi di riflessione sul complesso rapporto tra aspetti giuridici e sociali. Al riguardo, la ricerca empirica ha rilevato alcuni fattori che possono essere considerati predittivi della separazione: secondo Cigoli[6] sono più a rischio «i partner caratterizzati da alti livelli di nevroticismo, alti livelli di estroversione, bassi livelli di disponibilità sociale e bassi livelli di coscienziosità. Tra i fattori relazionali sono stati identificati una bassa soddisfazione relazionale, un basso livello di commitment (impegno, n.d.r.) nei confronti della relazione e la presenza di alternative rispetto alla relazione attuale, alti livelli di violenza domestica, un basso supporto e alta conflittualità».

    Diverso l’impatto dei fattori culturali: mentre negli Stati Uniti lo scioglimento del vincolo è meno comune nei soggetti maggiormente istruiti (che magari preferiscono altre forme di convivenza non formalizzate), in Europa – riporta sempre Cigoli — esso è maggiormente diffuso nelle coppie con un livello di istruzione più elevato.

    Passando dai predittori del divorzio in generale alle conseguenze psicologiche del “divorzio breve”, una delle critiche più frequenti è che l’istituto non ridimensiona i disturbi psicologici che possono colpire i figli di famiglie separate o divorziate, ma anzi rischia di aggravarli.

    Uno studio empirico risalente ad oltre un decennio fa[7] ha dimostrato che la qualità dell’attaccamento dei figli ai genitori separati dipende da fattori oggettivi come il tipo di separazione, la modalità di affidamento, il contesto economico, il genere e l’età dei minori coinvolti, la presenza di nuovi partner, il sostegno di parenti o amici. Ma anche fattori soggettivi incidono sugli sviluppi del legame tra figli e genitori: il livello di conflittualità tra i partner separati, la loro disponibilità alla collaborazione, l’interazione tra i membri della famiglia allargata. Esistono fattori che potremmo definire ‘culturali’ come la apertura ai cambiamenti e la concezione del divorzio che vige nell’ambiente familiare: fattori suscettibili di influenzamento da parte delle norme che regolano giuridicamente il legame e la sua cessazione.

    Alcune conseguenze soggettive della separazione sul rapporto con i figli derivano dal fatto che essa costituisce certamente in termini psicologici un “lutto”, e come tale deve essere elaborato: i sei/dodici mesi previsti dal legislatore sono insufficienti ad elaborare le fasi e le emozioni della separazione che coinvolgono tutti i membri del nucleo familiare contemporaneamente ma in modo ancor più forte i figli, i quali perdono le proprie certezze e riferimenti sicuri e hanno meno risorse personali per comprendere e gestire la separazione.

    Una separazione non elaborata può cagionare gravi danni ai minori e precisamente disturbi dello sviluppo e della condotta. Tempi ristretti di decisione per chiedere il divorzio – se da un lato risparmiano ai figli di assistere alle liti della famiglia conflittuale – dall’altro eliminano le possibilità di riflessione e ripensamento dei coniugi. Essi, sull'onda dell'emotività indotta dal conflitto, possono scegliere in modo non ponderato di risolvere il matrimonio con il rischio di pregiudicare il corretto sviluppo emotivo e sociale dei figli minori.

    L'abbreviazione dei tempi del divorzio ha, altresì, come facile conseguenza la formalizzazione di nuove coppie, il che provoca ulteriori criticità e possibili sentimenti negativi nei minori, che sono chiamati ad accettare prematuramente nella propria vita il nuovo partner del genitore, intrusi che possono essere visti come usurpatori del ruolo che fino a quel momento è stato e spetterebbe al proprio genitore naturale, ma anche, in alcuni casi, come la causa del disfacimento della famiglia. Tali sentimenti possono sconvolgere l’equilibrio psichico dei minori, specie se molto piccoli, portando a rifiutare non solo l'elemento estraneo ma spesso anche lo stesso genitore che ha ‘tradito’: occorrono invece tempi e supporti adeguati per elaborare i ricordi traumatici e andare oltre ricostruendo una situazione di equilibrio.

    Per sottolineare come i cambiamenti dei sistemi normativi possano avere dei feedbacks sui comportamenti, ricordiamo un risvolto della prospettiva di “legame liquido” ancora poco considerato in letteratura, che riguarda la decisione di astenersi dalla genitorialità. Questa prospettiva si innesta su un fenomeno in crescita, QuestaQquelleqquello delle coppie tendenzialmente favorevoli alla logica definita “childfree”, che consapevolmente rinuncia all’esperienza genitoriale e, pertanto, ai figli. In passato, un matrimonio senza figli era la conseguenza di aspetti economici o di cause biologiche. Oggi, la decisione di non avere figli risulta da un insieme di fattori, tra cui le opportunità di carriera, lo stile di vita e i valori sociali[8]. La labilità del vincolo contratto può aumentare questa tendenza fornendo una motivazione ‘oggettiva’: nel caso di separazione la facilitazione prevista dalle nuove norme sarebbe ostacolata e complicata dalla presenza di figli. Si tratta di una ipotesi verosimile ma che manca al momento di verifiche empiriche.    

    2. I figli maggiorenni: fino a quando vanno mantenuti?[9]  

    2.1. Aspetti giuridici

    Sull’argomento del mantenimento dei figli maggiorenni questa Rivista ha già pubblicato diversi commenti[10], e il tema resta di grande attualità per il numero di casi sempre più frequenti che presentano risvolti sociali e psicologici di grande rilevanza.

    Sul piano giuridico, da quando l'art. 155-quinquies della legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso ha introdotto il diritto del figlio maggiorenne non indipendente economicamente all'assegno di mantenimento, questa previsione è rimasta invariata con le più recenti riforme[11]. La giurisprudenza si è sempre orientata ad ancorare il diritto all'assegno di mantenimento alle aspirazioni del figlio maggiorenne, al suo percorso scolastico, universitario e post-universitario e al mercato del lavoro con riferimento al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e specializzazione[12].  Così facendo, però, il figlio resta prigioniero della ricerca, spesso interminabile, di una affermazione personale corrispondente alle proprie aspettative e il diritto al mantenimento diviene una sorta di “rendita parassitaria”[13], con funzione assistenziale illimitata e incondizionata.

    Negli ultimi dieci anni, complice anche la crisi economica, la giurisprudenza si è indirizzata a individuare un limite temporale oltre il quale il figlio non può andare con la pretesa di realizzarsi secondo le proprie aspettative a discapito dei propri genitori, ritenendo doverosa l'accettazione di impieghi inferiori alle inclinazioni e aspirazioni. L'obbligo di cui agli artt. 147 e 148 c.c. non può tradursi in un diseducativo soddisfacimento di ogni richiesta del figlio in quanto al mantenimento va data una funzione educativa e propulsiva, che sfocia nel dovere di attivazione secondo il principio di “autoresponsabilità”.

    La Corte di Cassazione, occupandosi della problematica relativa ai confini tra diritto al mantenimento dei figli maggiorenni e speculare obbligo a carico dei genitori, ha assunto già con l’ordinanza 14 agosto 2020 n.17183 una posizione fortemente innovativa rispetto al suo precedente e consolidato orientamento e, nella sua funzione di nomofilachia, ha dettato alcuni parametri per indirizzare il giudice di merito, chiamato ad effettuare una valutazione fattuale in applicazione dell'art. 337-septies, comma 1, c.c., verso l'affermazione o la negazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne. Segnatamente, l'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa l'obbligo in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sussiste laddove stabilito dal giudice in via del tutto eventuale. Precedentemente l'obbligo di mantenimento del figlio vincolava il genitore ex lege dalla nascita fintanto che quest'ultimo non avesse ottenuto una pronuncia del giudice, avendo dato prova del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio o dell'imputabilità allo stesso del mancato conseguimento[14].

    Nel concetto di indipendenza economica la Corte ha ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo la nozione ricavabile dall'art. 36 della Costituzione.

    Sul piano processuale l'innovativa ordinanza ha avuto come conseguenza l'inversione dell'onere della prova, non più posta a carico del genitore ma a carico del figlio richiedente, in conformità al “principio generale di prossimità o vicinanza della prova” in base al quale i fatti possono essere noti solo ad una delle parti.

    I criteri dettati dalla Corte in ordine alla valutazione delle circostanze di cui all'art. 337-septies, comma 1, c.c., pur ancorati al percorso scolastico, universitario e post-universitario del figlio e alla situazione del mercato del lavoro nel settore prescelto[15], “la cui valutazione dovrà avvenire con rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”[16] risolvendosi in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani[17], pongono in rilievo i concetti del dovere e dell'autoresponsabilità in contrapposizione ad un assistenzialismo incondizionato.

    Certamente dopo il conseguimento del titolo di studio prescelto, il diritto del figlio ad essere mantenuto si protrarrà per un ulteriore lasso di tempo idoneo a inserirsi nel mondo del lavoro.

    Anche la mancanza di un qualsiasi lavoro, eventualmente non idoneo alla propria preparazione e di cui il figlio abbia dato prova di avere effettuato tutti i possibili tentativi di ricerca, comporta il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente.

    Di converso, il rifiuto di un lavoro che consenta al figlio maggiorenne — il cui percorso scolastico si è concluso e che non sia impegnato in un progetto formativo di competenze professionali — il raggiungimento di almeno il grado minimo di autosufficienza economica gli fa perdere il diritto all’assegno di mantenimento. La valutazione in ordine a questo diritto deve avvenire tramite un accertamento di fatto che tenga conto dell’età, dell’impegno verso un progetto formativo che conduca verso il conseguimento di competenze professionali e tecniche, dell’impegno profuso nella ricerca di un lavoro, della condotta tenuta a partire dal compimento del diciottesimo anno di età.

    L'età del figlio costituisce un indicatore fortemente presuntivo del raggiungimento della capacità di provvedere a se stesso e di inerzia colpevole nella ricerca di una (qualsiasi) attività lavorativa per il raggiungimento dell'indipendenza economica: presunzione che può essere vinta dalla prova della mancanza del tutto incolpevole di una qualsiasi occasione lavorativa[18]. La prova sarà tanto più lieve per il figlio quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne.

    “Il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo (…), fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”[19].

    Ai sensi dell'art.337-septies c.c. è “indipendente economicamente” chi è in grado di conseguire una retribuzione che assicuri una esistenza libera e dignitosa.

    La funzione educativo-formativa del mantenimento si pone in relazione con l'obbligo del mantenimento, che deve essere connesso alla “concreta condotta di impegno nella personale formazione o, dove terminata, nella ricerca di un impiego”. In sostanza, si richiede al figlio, dopo avere concluso il percorso di studi, di attivarsi nella ricerca di un'occupazione per rendersi economicamente autosufficiente contemperando le proprie ambizioni con il mercato del lavoro secondo il principio di auto-responsabilità. La valutazione sarà tanto più rigorosa quanto più l'età del figlio aumenti, dopo la maggiore età, e le scelte di vita operate insieme con l'impegno profuso nella ricerca di una qualificazione professionale prima e di una collocazione lavorativa poi, non si traducano in condotte velleitarie e abuso del diritto. La Suprema Corte ha assunto una posizione pragmatica dove il figlio maggiorenne, sul quale grava l'onere della prova, dovrà attivarsi per trovare un'occupazione ridimensionando le proprie legittime aspirazioni in una prospettiva realistica del mercato del lavoro.

    Qualora, invece, il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente abbia diritto al mantenimento secondo i parametri dettati dalla Suprema Corte, il Giudice di merito, al fine di quantificare l’ammontare del contributo dovuto dai genitori, dovrà osservare “il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”[20].

    Tra le scelte di vita che fanno cessare l'obbligo in capo ai genitori del mantenimento del figlio maggiorenne vi rientrano il matrimonio o la convivenza, in quanto espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale[21]. Anche l'avere svolto un'attività lavorativa, seppure precaria o con esiti negativi, è indice di un percorso nel mondo del lavoro e, come tale, rappresenta un punto di “non ritorno”[22], che fa cessare l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età in quanto non suscettibile di “reviviscenza”. Non occorre, quindi, una situazione di indipendenza economica attuale essendo sufficiente che si siano create le condizioni, in quanto il diritto e il corrispondente obbligo si fondano sulla situazione del figlio e non sulle capacità reddituali dell'obbligato[23] per cui le condizioni economiche dei genitori rilevano solo sull’eventuale quantum del mantenimento.

    Se il raggiungimento della soglia della maggiore età, in cui si acquista la capacità di agire e la capacità lavorativa, è il momento in cui cessa l'obbligo dei genitori del mantenimento dei figli, fanno eccezione quelle situazioni che meritano una totale tutela, quali disabilità, invalidità e peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci.

    La legittimazione a richiedere l’assegno di mantenimento o l’aumento del contributo spetta al figlio maggiorenne che ha la titolarità del diritto. Qualora il figlio non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale la legittimazione spetta iure proprio al genitore con cui il figlio convive e “sussiste quand’anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che (…) provveda materialmente alle esigenze del figlio”[24].

    Nel caso di coesistenza di entrambe le legittimazioni i problemi che ne derivano si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva[25].

    Qualora venga richiesta la revisione dell’assegno di mantenimento dei figli sia maggiorenni non autosufficienti che minorenni è d’obbligo l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e la sua idoneità a mutare il progressivo assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Il Giudice, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve verificare se e in quale misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale[26].  

    2.2. Aspetti psicosociali

    Fin qui gli aspetti giuridici. Per valutare da un punto di vista psicosociale la questione del protrarsi del mantenimento a carico della famiglia oltre la maggiore età giuridica, è utile riprendere l’antico concetto di “adolescenza prolungata” presentato da Blos negli anni ’60 del secolo scorso[27]. Secondo questa teoria avviene nell’adolescenza un secondo processo di separazione-individuazione in cui si integrano (e talvolta si contrappongono) il desiderio di identificazione con i modelli genitoriali — che comporta il timore del distacco e dunque di perdere il supporto in questo processo identitario — e il bisogno di emanciparsi e di acquisire una propria identità attraverso modelli esterni e mediante la realizzazione di una autonomia lavorativa. Questo secondo bisogno, se appagato, consentirebbe all’adolescente di entrare nella fase adulta caratterizzata dalla autonomia lavorativa (e quindi di auto-mantenimento economico) e da capacità generativa (farsi una famiglia propria staccandosi da quella originaria). Il periodo conflittuale tra la sicurezza del contesto familiare e l’autonomia lavorativa e generativa può perdurare anche dopo la maggiore età, e provocare quella che Blos definì “adolescenza prolungata”. E questo prolungamento (che dura spesso molto a lungo) può non dipendere soltanto dal conflitto interno, soggettivo, ma da condizioni esterne che oggettivamente impediscono l’autonomia lavorativa e la formazione di una nuova famiglia.

    Anche Erikson[28] considerava la possibilità di una “moratoria psicosociale” che di fatto prolunga ed impedisce la realizzazione delle condizioni per entrare nella fase adulta: periodo in cui vengono sospese le scelte esistenziali definitive (lavoro, famiglia) per fermarsi a cercare esperienze e rapporti intensi ma non vincolanti e a sperimentare identità – e quindi ruoli – diversi.

    La quantità di giovani adulti che mettono in atto questa moratoria sta progressivamente aumentando, producendo quella generazione di “Neet” (Neither in Employment or Education or Training) che rinunzia alla formazione e alla ricerca del lavoro[29], e che in Italia costituirebbe oltre un quarto della fascia giovanile fino a 34 anni[30]. Secondo dati Eurostat nel 2017 oltre l'80% dei giovani italiani fino a 29 anni viveva ancora presso la famiglia d’origine, presumibilmente perché mancano le condizioni soggettive ed oggettive per un distacco da essa.

    Alcuni di questi casi richiamano le “sindrome di Peter Pan” o neotenia psicologica, descritta dallo psichiatra americano Kiley[31] come la tendenza a comportarsi da minorenni pur essendo in età adulta; casi che spesso trovano una apertura relazionale prevalentemente su Internet e nei social[32].

    Questi sono i casi concreti con cui si trova ad interagire il giudice che valuta sul merito, mentre le norme valutano principi e “soglie” temporali che solo artificiosamente possono essere oggettive e universali come il diritto richiederebbe.    

    3. Alcune considerazioni sistematiche sulle modifiche della famiglia e del diritto familiare.  

    Come per tutte le norme che riguardano ampi e complessi aspetti culturali e valoriali, il legislatore nell’ambito  della famiglia può limitarsi a riconoscere sul piano giuridico quanto già avviene in quello sociale, senza valutare se questa presa d’atto normativa possa avere risvolti controproducenti sul piano psicologico ed educativo. Diversa logica ha il diritto penale, dove le variazioni nella quantità e qualità dei reati inducono al contrario ad adeguare le soglie (si pensi all’età di imputabilità dei minorenni) o a modificare i criteri (come per i reati su internet) per contrastare i fenomeni sociali, e non per assecondarli come invece avviene nel diritto di famiglia.  

    Nel primo dei due casi considerati in questo articolo (il “divorzio breve”), il legislatore riconosce che i matrimoni vanno in crisi sempre più e sempre più presto, per cui abbrevia le procedure per sancire legalmente questa rottura, sperando così di ridurre i tempi di conflitto e con essi le ripercussioni per gli eventuali figli (esito peraltro non provato empiricamente). Non si considera che potrebbe essere socialmente utile prevenire a monte le facili rotture, anzi si evita il problema.

    Le norme che assecondano cambiamenti culturali rischiano di accelerarne lo sviluppo in direzioni non prevedibili e non sempre positive. Per controllare e monitorare questi rischi, servirebbe una accentuata ponderazione delle procedure extra-giuridiche in grado di regolare le crisi di coppia di chi aveva deciso di celebrare il vincolo matrimoniale, senza limitarsi alla convivenza non formalizzata. Procedure da mettere in atto prima del matrimonio con una mirata preparazione delle coppie che intendono formalizzare il legame;  durante le crisi di coppia, specie se in presenza di figli minorenni, favorendo procedure di “mediazione” (seppur non obbligatorie) prima della decisione definitiva di separarsi e poi divorziare. Dopo la separazione e il divorzio, per assicurare la serenità ed il benessere dei figli minori e per mantenere un positivo rapporto sia con entrambi i genitori naturali che con la nuova famiglia allargata ove costituita, occorrerebbe l'introduzione nel nostro sistema giuridico di strumenti nuovi e facilmente accessibili per tutti, anche sul piano economico.  

    Analoghe considerazioni possono essere fatte per il mantenimento dei figli maggiorenni.

    Come si inserisce il diritto nelle complesse dinamiche psico-sociali di “prolungamento adolescenziale” che conseguono ai cambiamenti del rapporto di responsabilità genitoriale? Bloccare al compimento della maggiore età, o al compimento degli studi[33], il diritto di mantenimento – come avviene in alcuni sistemi stranieri, salvo provvedimenti per situazioni particolari — darebbe impulso di necessità alla ricerca di autonomia lavorativa, cercando un lavoro capace di dare indipendenza economica anche se non corrispondente alle aspirazioni e agli studi compiuti. In altri casi favorirebbe il perdurare del “mantenimento diretto” sotto forma della convivenza del figlio maggiorenne con i genitori, o comunque di un prolungato finanziamento, non vincolato giuridicamente ma liberamente accettato dalle parti.

    Entrambe le soluzioni sarebbero lasciate all’influenza delle condizioni economiche e affettive del nucleo familiare. Il rischio nel primo caso è che la necessità di adeguarsi a qualunque lavoro, per l’impossibilità o la negazione del mantenimento familiare, sia frustrante per il diritto alla realizzazione di sé del giovane adulto. Nel secondo caso si rischia che il prolungarsi del volontario e consensuale mantenimento trasformi la convivenza in connivenza ad una mancata adultizzazione dell’eterno “figlio di casa”, e all’incremento del citato fenomeno dei “Neet”.

    Ma lo stesso rischio di legittimare la rinuncia a formarsi e a lavorare si potrebbe avere lasciando a tempo indefinito l’obbligo giuridico di mantenimento. Si potrebbe agevolare la ricerca di forme di lavori a tempo parziale, magari interessanti e corrispondenti alle attitudini e alle aspirazioni, ma insufficienti ad assicurare reale indipendenza economica e possibilità di farsi una famiglia. In questo senso con l’istituto del “reddito di cittadinanza” e alcuni suoi presupposti regolamentari (chi ha meno di 26 anni viene considerato figlio a carico e quindi rientra nel reddito che viene erogato all’intera famiglia) si sono aperte prospettive nuove i cui effetti sulla psicologia giovanile non sono stati ancora studiati a sufficienza.

    In definitiva, il diritto dovrebbe agevolare processi di autonomizzazione nelle fasi evolutive, senza rischiare di bloccarli per eccessivo garantismo o per la mancata considerazione dei rischi di tipo psicologico e sociale. La durata di prolungamento della adolescenza, e quindi del diritto al mantenimento, va considerata caso per caso contemperando – anche mediante il supporto di una valutazione specialistica di tipo psicologico – l’analisi dei bisogni di tipo soggettivo e delle condizioni psicologiche e sociali che consentono di appagarli correttamente e in tempi ragionevoli.  

    4. Per (non) concludere…  

    I casi esemplificati ripropongono un dilemma ben noto nella filosofia del diritto: le norme possono derivare da processi in atto nel sistema sociale e consolidarli, oppure tendono ad opporsi ad essi per contenerne il dilagare.

    Mentre nel diritto penale la seconda opzione è più frequente  – seppur non senza contraddizioni e aporìe – nel civile la prima sembra prevalere, con l’eccezione di contestazioni basate su aspetti ideologici o morali che proprio alla famiglia fanno per lo più riferimento (si vedano i referendum contro il divorzio e l’aborto, le critiche alle norme sulla procreazione assistita, sui diritti delle coppie LGTB, ecc.). Ma entrambe le opzioni dovrebbero essere basate anche sui risultati delle scienze comportamentali e sociali, al fine di tener conto dei molteplici aspetti di problemi complessi e mai univoci.

    La conclusione – che apre ulteriori spazi di riflessione – è dunque che occorre aumentare la ricerca su questi temi come premessa delle decisioni sulle modifiche normative e sulla loro periodica revisione.  La ricerca deve riguardare gli aspetti “comparati” (è utile sapere come in altri paesi si risponde ad analoghi problemi, e quali effetti i cambiamenti normativi hanno avuto) ma anche lo studio empirico dei trend evolutivi del sistema famiglia e delle ripercussioni su di esso delle norme vigenti e di quelle che il legislatore decide di modificare.

    Per limitarci agli esempi riportati in questo articolo, andrebbe seguito longitudinalmente il trend delle separazioni e dei divorzi brevi e le sue specifiche conseguenze sulla coppia e sugli eventuali figli. Attraverso la ricerca si possono prevedere i fattori che conducono alla separazione coniugale, si può far fronte alle ripercussioni che tale evento causa, ed evitare quindi uno scioglimento poco ponderato del vincolo matrimoniale, o almeno limitarne le conseguenze negative[34].

    Analogamente la ricerca empirica può approfondire cause e conseguenze del prolungamento “adolescenziale” che impedisce l’autonomizzazione del maggiorenne dalla famiglia di origine: conoscere i fattori causali e le possibili conseguenze emotive e motivazionali può aiutare a programmare meglio i cambiamenti legislativi o regolamentari.

    La ricerca potrebbe scoprire eventuali connessione tra i fenomeni considerati separatamente: la facilitazione delle separazioni può avere ripercussioni sul mantenimento prolungato dei figli di genitori separati? In generale, esistono dei fattori sovraordinati, ad esempio riferiti al valore attribuito alla famiglia, che agiscono su più aspetti comportamentali di rilevanza giuridica?

    Lo stesso si può dire per le altre tematiche di interesse attuale per il diritto familiare, alcune delle quali trattate – come si è detto in premessa – in questa Rivista.

    Famiglie ricostituite (con corollario di fratelli, nonni ed altri parenti “acquisiti”), coppie di cultura mista, famiglie di fatto, omogenitoriali, genitorialità surrogate… capitoli di manuali di sociologia e psicologia andrebbero riscritti, e parallelamente articoli del diritto familiare aggiornati, tenendo conto gli uni degli altri. L’approccio interdisciplinare non può che essere il cardine della trasformazione parallela delle scienze coinvolte (quelle giuridiche, sociologiche, psicologiche, educative).  E la ricerca di connessioni tra fenomeni diversi e apparentemente separati potrebbe aggiungere informazioni “di sistema” utili per il legislatore e per chi le leggi deve poi applicare.

    Essenziale è evitare posizioni di matrice ideologica che definiscono a priori e in generale quale famiglia è “normale” e quale “migliore” per la crescita dei figli.  Sulla base di dati scientificamente consolidati, il sistema giuridico può essere messo in grado di provvedere a ragion veduta e con ponderate probabilità di efficacia. E sulla stessa base, i servizi di prevenzione e di intervento sulla salute dei cittadini possono mettere in atto procedure adeguate a salvaguardare – insieme ai diritti - il benessere delle famiglie nelle diverse formazioni e trasformazioni.

       

    Autori:

    Santo Di Nuovo - Professore di Psicologia Giuridica nell’Università di Catania, componente del Centro interdipartimentale per i diritti dei minori e delle famiglie. Già giudice onorario nel Tribunale per i minorenni e poi nella Corte d’appello minori e famiglia di Catania. Presidente della Associazione Italiana di Psicologia.

    Alessandra GarofaloAvvocato del foro di Catania. Collaboratrice della Cattedra di Psicologia giuridica dell’Università di Catania.  

    [1] Tra gli articoli apparsi di recente su Giustizia Insieme, segnaliamo: M. Monteleone, “Apporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria”, 26.07.2021; R. Rosetti, “La Riforma della filiazione e l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità”, 22.7.2021; S. Ciardo, “Il curatore speciale del minore nel conflitto e nella “relazione di cura”: prospettive di riforma”, 09.07.2021; S. Stefanelli  “Italia riconosce l’adozione straniera di minori da parte di una coppia maschile, ma solo in assenza di surrogacy”, 29.06.2021; M.R. Bianca, “Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto”, 14.5.2021; R. Russo (intervista a G. Luccioli, M. Gattuso, M. Paladini e S. Stefanelli) “Maternità surrogata  e status dei figli”, 06.11.2020; I. Boiano, “Ripartire dai fatti: per un diritto delle relazioni familiari che parta dall’esperienza”, 04.11.2020; M.G. D’Ettore e R. Russo, “L’adozione di maggiorenni  e la tutela dei legami familiari di fatto”, 31.10.2020; R. Russo, “Gli incerti confini della genitorialità fondata sul consenso: quando le corti di merito dissentono dalla Cassazione” 28.05.2020; G. Luccioli, “Il parere preventivo della Corte Edu e il diritto vivente italiano in materia di maternità surrogata: un conflitto inesistente o un conflitto mal risolto dalla Corte di Cassazione?” 22.05.2020.

    [2] Istat, Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, anno 2019. https://www.istat.it/it/files/2021/02/Report-matrimoni-unioni-civili-separazioni-divorzi_anno-2019.pdf

    [3] M. Blasi, Divorzio ‘breve’ e ‘facile’, Giappichelli, Torino 2015; R. Rossi, Divorzio breve e negoziazione assistita, Giuffrè, Milano 2015.

    [4] L. Vasselli, Accordi di famiglia: matrimonio, unione civile, convivenza, Giappichelli, Torino 2018, p. 243.

    [5] E. Scabini, V. Cigoli, Il famigliare. Legami, simboli e transizioni. Cortina, Milano 2000, p. 201.

    [6] V. Cigoli, Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita. Il Mulino, Bologna 2017, pp. 60-61.

    [7] N. Fabbro, S. Bernardelli, S. Castagna, I. Domenichini, F. Gamba, E. Zanolla, “Effetti della separazione e del divorzio dei genitori sulla qualità dell’attaccamento del figlio”, in Cognitivismo Clinico, 2009, 6, 74-92.

    [8] Sull’argomento: R. Quaglia, C. Longobardi C., “Childless: gli amanti delle culle vuote”, in Psicologia Contemporanea, 2005, 190, 3; C. Agrillo, C. Nelini C. “Figli di una società senza tempo: una lettura socio-biologica del fenomeno childfree”, in Rivista di Studi Familiari, 2007, 12, 124; L. Mencarini, M.L. Tanturri, “Childless or Child-free? Paths to voluntary childlessness in Italy”, in Population and Development Review, 2008, 34; S. Basten, “Voluntary childlessness and being childfree”, in The Future of Human Reproduction, 2009, 5, 2.

    [9]  Questo paragrafo riprende parti di un articolo pubblicato sulla rivista “Psicologia e Gustizia” (XXII, n.2, 2021), che contiene anche approfondimenti di tipo comparatistico fra sistemi giuridici di diverse nazioni.

    [10]  R. Russo, “Figli maggiorenni e mantenimento: la Cassazione cambia orientamento?” In Giustizia Insieme, 03.09.2020; G. Gilardi, “Ancora su figli maggiorenni e diritto al mantenimento”, Giustizia Insieme, 16.10.2020.

    [11] Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 abrogando l'art.155-quinquies c.c. ne ha trasferito il contenuto nell'art. 337-septies c.c.

    [12] Cass. Civ. 21 febbraio 2007, n. 4102, con nota di Greco, Mantenimento del figlio maggiorenne e prova della raggiunta indipendenza economica; Cass. Civ. 22 marzo 2012, n. 4555, in Foro It., 2012, 1384 ss.; Cass. Civ. 30 marzo 2012, n. 5174 in Giust. Civ., 2012, 1435 ss;  Cass. Civ. 26 settembre 2011, n. 19589, in Foro It., 2012, 1556 ss.; recentemente, Cass. Civ. 2 febbraio 2015, n. 1798, in www.questionididirittodifamiglia.it.

    [13] Significativa è la sentenza della Cass. Civ. 20 agosto 2014 n. 18076, che si è pronunciata sulla necessità di individuare un limite temporale sul caso di figli ultracinquantenni.

    [14] Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12952, in Foro It., 2016, 9, 1, 2741; Cass. Civ. 26 settembre 2011, n. 19589, in CED, 2011; Cass. Civ. 6 novembre 2006, n. 23673, in Not., 2007, 2, 142; Cass. Civ. 3 novembre 2006, n. 23596, in Foro It., 2007, 1, 1, 86. Per orientamento dottrinario conforme si veda Rossi, Il mantenimento dei figli, cit., 137-139; Basini, I diritti e doveri dei genitori e dei figli, cit., 4054; Auletta, “Il diritto al mantenimento a favore dei figli maggiorenni”, in Della Famiglia. Artt. 74-176, a cura L. Balestra, in Commentario del Codice civile, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2010; Arceri, “Diritto al mantenimento del figlio maggiorenne: inedite posizioni di un giudice di merito sulla legittimazione a spiegare intervento e sui presupposti di legittimazione attiva”, in Famiglia e Diritto, 2009, 12, 1140.

    [15] Cass. Civ. 26 gennaio 2011, n. 1830.

    [16] Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. Civ. 7 luglio 2004, n. 12477.

    [17] Cass. Civ. 6 aprile 1993, n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni; Cass. Civ. 22 giugno 2016, n. 12952, cit.

    [18] Cass. Civ., 2 luglio 2021, n. 18785, ord.; Cass. Civ., 5 marzo 2018, n. 5088, ord.; Cass.Civ., 22 giugno 2016, n. 12952, cit..

    [19] Cass. Civ., 14 agosto 2020, n.17183, ord., cit.

    [20] Cass. Civ. 16 settembre 2020, n. 19299 , ord.

    [21] Cass. Civ. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. Civ. 17 novembre 2006, n. 24498.

    [22] Cass. Civ. 27 gennaio 2014, n. 1585, in Fam. e dir., 2017, 134 ss.; Cass. Civ. 2 dicembre 2005, n. 26259, in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, 1089 ss; C. App. Catania, 2014, in Resp. civ. prev., 2015, 616 ss.

    [23] Cass. Civ. 25 settembre 2017, n. 22314, ord.

    [24] Cass. Civ. 13 dicembre 2020, n. 29977.

    [25] Cass. Civ. 20 agosto 2020, n. 17380, ord.

    [26] Cass. Civ. 30 giugno 2021, n. 18608, ord.; Cass. Civ. 14 dicembre 2018, n. 32529, ord.; Cass. Civ., 11 gennaio 2016, n. 214, ord.; Cass. Civ., 20 giugno 2014, n. 14143, ord.

    [27] P. Blos, L'adolescenza. Un'interpretazione psicoanalitica, F. Angeli, Milano, 1993 (ed. or. 1962). Blos riprendeva concetti già espressi da Bernfeld negli anni ’20 e commentati da Anna Freud.

    [28] E. Erikson, Gioventù e crisi di identità, Armando, Roma 1975 (ed. or. 1968).

    [29] M.S. Agnoli (a cura di), Generazioni sospese : percorsi di ricerca sui giovani Neet, F. Angeli, Milano 2014.

    [30] Caritas italiana, "Futuro anteriore", Rapporto su povertà ed esclusione sociale Roma 2017.

    [31] D. Kiley The Peter Pan syndrome: men who have never grown up. Mead, New York 1983

    [32] Ha fatto riferimento all’uso di internet come compensazione della moratoria sociale il sociologo ed economista Jeremy Rifkin: cfr. The Biotech Century, Tarcher, New York 1998.

    [33] Questo limite diventa aleatorio quando la professione prescelta può prevedere molteplici percorsi post-lauream come tirocini, specializzazioni, perfezionamenti, dottorati, che allungano l’età di conclusione del percorso formativo senza possibilità di definizione a priori.

    [34] S. Coontz, Marriage, a history: How love conquered marriage. Penguin, US 2016.

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