ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Recensione al libro di Carlo Nordio

17 gennaio 2026
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ABSTRACT

Ho letto il libro del Ministro della Giustizia Carlo Nordio e ho capito finalmente le ragioni della riforma che porterà il suo nome, rendendolo immancabile nei pensieri quotidiani di tutti gli operatori del diritto.

In verità ho capito anche altre cose che con la riforma non c’entrano, ma che colpevolmente ignoravo.

Prima cosa: la Costituzione repubblicana, quella scritta dai partigiani al termine di vent’anni di dittatura, che tutto il mondo ci invidia e ci ha copiato, è in realtà ispirata ai principi del fascismo.

Ecco, questo non me lo aspettavo e se me lo avessero detto fino a oggi avrei reagito indignato.

Ma da oggi non mi indignerò più, perché a dirlo è il Ministro della Giustizia, nell’incipit del suo libro.

Il Ministro spiega che la radice della riforma in gestazione è nella necessità di fare un passo avanti rispetto al Codice di procedura penale del 1989, che non aveva potuto davvero realizzare il sogno liberale di Vassalli in quanto c’era come muro insuperabile la Costituzione, di stampo - ahimé - fascista: «ci si rese subito conto che questo codice era incompatibile con la nostra Costituzione, per un motivo abbastanza singolare. I padri costituenti, benché vigorosamente antifascisti, avevano ragionato sulla base dell’esistente codice mussoliniano, di stampo inquisitorio e autoritario, e su quei principi avevano scritto le norme della legge fondamentale dello Stato».

Questa cosa l’autore la dice a pag. 10 del suo libro, che però inizia a pag. 9, quindi praticamente il libro comincia con questa che per me è una vera rivelazione.

E ancora poche righe dopo, parlando del codice Vassalli: «quest’ultimo, voluto da un decorato partigiano, doveva cedere davanti a una Costituzione che in questo ambito aveva recepito le idee di Mussolini

È un concetto fondamentale, e per paura che il lettore lo dimentichi viene ribadito a pag. 66, ove si ricorda che è stata la Costituzione «a recepire molti principi del Codice voluto da Rocco e da Mussolini

Allora, riassumendo: la Costituzione è di stampo fascista, per fortuna adesso è arrivato il Governo di Giorgia Meloni a riportarla sui binari dell’antifascismo…. Mi gira un po’ la testa, forse perché finora avevo capito un’altra cosa.

Dove sarebbe il segno del fascismo nella Costituzione, l’autore lo dice immediatamente dopo: l’unicità delle carriere tra giudici e pubblici ministeri è lo stigma della dittatura mussoliniana nel campo della giurisdizione.

Il superamento della lunga ombra che Mussolini proietta sul Paese dopo più di ottanta anni dalla sua morte avverrà, fortunatamente, «attraverso tre importanti innovazioni: 1) la separazione delle carriere; 2) la riforma dei due Consigli Superiori della Magistratura e l’introduzione del sorteggio; 3) la creazione di un’Alta Corte disciplinare per i magistrati

Prima di spiegare perché, l’autore enuncia in un lungo capitolo “le ragioni alla base della riforma“.

Confesso che ho letto questo capitolo con una certa ansia, soprattutto perché già aprendo la prima pagina ho visto citati in poche righe i nomi di San Tommaso d’Aquino, Aristotele e Marx… e ho temuto di avere altre rivelazioni shock tipo che Marx era di destra, Aristotele un pescatore assiro analfabeta e San Tommaso juventino.

Per fortuna, nulla di tutto questo, e ho proseguito con minor senso di vertigine nella scoperta del testo.

Il sollievo è durato poco però, il tempo di scoprire che il vero male della magistratura non è nella Costituzione di stampo mussoliniano, ma sono proprio i magistrati, categoria che il Ministro Nordio ben conosce avendo egli stesso fatto parte della magistratura, come ama ricordare spesso e che non merita, in tutto il testo, parole se non di disprezzo, sospetto generalizzato e critica inappellabile.

Una categoria di diecimila individui dall’indipendenza solo apparente (perché in realtà dipendono dal CSM, pag. 40), della cui sincerità è lecito dubitare (pag. 42), beninteso quando protestano per la contiguità tra politica e magistratura.

Una magistratura che l’autore vede come un mondo “insidioso” (pag. 43) dove si riscontrano un notevole numero di “condotte bizzarre” e “stravaganti”, e l’autore ci spiega anche perché: «alla magistratura si accede dopo una serie rigorosissima di esami, tra quali mancava, fino alla recente riforma, quello psicoattitudinale» (pag. 36).

Un gruppo infido di squilibrati, insomma… aspetta, chi altri lo aveva detto prima di lui?

Il severissimo giudizio non risparmia nemmeno la Corte Costituzionale, che ritenevo fino ad oggi organo di massimo prestigio e autorevolezza e che invece scopro, leggendo il libro, essere composto da individui affetti da pulsioni “sadiche” (pag. 58).

Ma a pensarci bene non c’è da stupirsi, perché una cospicua parte dei suoi componenti proviene dalla magistratura e quindi anche su di loro aleggia il giudizio di cui sopra.

Segue un esempio concreto delle condotte stravaganti dei magistrati: l’utilizzo delle intercettazioni, che il Ministro considera sostanzialmente inutili perché costano molto e portano pochissimi risultati in quanto i criminali non parlano al telefono e nemmeno di persona, temendo di essere intercettati persino quando parlano all’aperto.

Mi è venuto il dubbio di come facciano allora i criminali a progettare omicidi, traffici di droga e corruzioni senza comunicare tra loro. Un sistema ci sarà, perché di reati se ne commettono davvero tanti, a giudicare dalle strette securitarie del Governo di cui l’autore fa parte; ma evidentemente questo sistema comunicativo prescinde dalle vie telefoniche, telematiche e persino dalle conversazioni in presenza. Mi appunto la cosa perché mi incuriosisce, magari lo dirà più avanti nel libro.

Particolare sdegno è riservato al Trojan, che non è – come avevo capito io – lo strumento di investigazione più sofisticato attualmente a disposizione delle forze di polizia, che ha permesso di scoprire e molte volte impedire stragi, attentati terroristici, omicidi e disvelato il malaffare ad ogni livello, ma “uno spione che vede, ascolta e annota tutto” (pag. 39).

Uno strumento della massima invasività e – ripetiamolo – di nessuna utilità, che in mano a degli squilibrati diventa pericolosissimo e giustifica ampiamente la separazione delle carriere e il sorteggio.

Per capirne la pericolosità, il Ministro ricorre a un esempio illuminante: «ancora oggi se un PM ravvisa l’ipotesi anche di una modestissima mazzetta può chiedere e ottenere l’utilizzo di questo meccanismo diabolico». Sembra di sentirla, la risata satanica del Pubblico Ministero che, scoperto per caso che l’assessore Tizio prende (modestamente) mazzette, si frega le mani per l’occasione irripetibile di piazzargli un trojan e scoprire se oltre a questo modestissimo vizio il malcapitato non sia preda di turpitudini assai più sconce tipo mettere le corna alla moglie, che poi è la cosa che al magistrato preme sapere sopra ogni altra.

Ma adesso che sorteggeranno non uno, ma ben due csm voglio proprio vedere se gli passa questo voyeurismo insano!

Dopo una lunga disamina del cosiddetto scandalo Palamara, nel libro indicato come la prova dei guasti della magistratura (anche se non mi aspettavo che l’autore citasse a riprova della gravità del caso quello che dice lo stesso Palamara, che avrei creduto essere fonte non del tutto imparziale sul punto. Evidentemente sbagliando) il testo entra nel vivo, esaminando finalmente le ragioni della riforma, punto per punto. E noi con lui. 

1. Separazione delle carriere

Il capitolo riguardante la separazione delle carriere è oltremodo istruttivo, perché consente a qualsiasi operatore del diritto di apprendere cose nuove, alcune delle quali così nascoste tra le pieghe dell’ordinamento giudiziario da presentarsi come vere e proprie rivelazioni.

Si impara innanzitutto che, con il Codice del 1989, la pubblica accusa è divenuta molto “accusa” ma ormai poco “pubblica”: «il termine pubblica accusa è destinato, con il processo attuale, ad assistere ad una progressiva svalutazione dell’aggettivo a favore del sostantivo» (pag. 59).

Non avevo capito che il Pubblico Ministero stesse diventando una figura privata, lo confesso; pensavo fosse destinato ad essere ancora un magistrato inserito nei ranghi della pubblica amministrazione dopo regolare concorso, e deputato a seguire gli interessi dello Stato e non di una parte privata che, comunque, non ho compreso quale sia perché nel libro non c’è scritto.

Beninteso, questo non vuol dire, secondo l’autore, che il Privato Ministero debba accusare a tutti i costi (questo, ci spiega, avviene solo al cinema); però, «il suo ruolo è sempre più definito in funzione della sua stessa ragion d’essere».

In sostanza, se ho ben capito, il PM non è che accusa a tutti i costi anche un innocente, però accusa un po’ più di prima, con maggiore cattiveria professionale e meno senso della giurisdizione, ecco; non proprio innocenti, magari, ma si arrabbia molto con delinquenti di nessuna importanza come quello delle modestissime mazzette sopra evocato.

Io avevo capito che la riforma servisse a limitare l’eccessiva aggressività dei PM, invece ora ho compreso che è esattamente il contrario: il PM non si è dimostrato abbastanza accusatore, forese perché è partecipe della cultura del giudice, e allora lo separiamo, così accusa un po’ di più e capisce che deve sentirsi meno “pubblico”.

Vi è poi un’altra ragione, importantissima, per separare le carriere: oggi, ci dice l’autore, PM e Giudici siedono nello stesso Consiglio Giudiziario e questo non va bene perché se la mattina un Giudice dà torto a un PM poi è ovvio che il pomeriggio quel PM si vendica dando parere negativo al PM nella progressione in carriera. O meglio, dice l’autore, questo non succede perché i magistrati non sono così meschini: «nessuno sospetta, naturalmente, che questi conflitti personali si traducano in provvedimenti iniqui di contenuto giurisdizionale» (pag. 61).

Però… «la ragione si rifiuta di ammettere che il pubblico accusatore possa promuovere o bocciare un giudice davanti al quale, un attimo prima, ha perorato una tesi che magari gli è stata respinta» (pag. 68).

Insomma, dice l’autore, funziona così: la mattina il PM chiede la condanna di un imputato e il Giudice, perché è indipendente e libero, lo assolve… e poi il pomeriggio il PM gli nega la promozione che gli spetta. Così impara e la prossima volta ci penserà bene a essere così libero e indipendente nelle decisioni… ma «nessuno sospetta, naturalmente, che questi conflitti personali si traducano in provvedimenti iniqui di contenuto giurisdizionale».

Naturalmente, naturalmente.

Tra i rischi che il Ministro paventa vi è anche che il giudice che deve decidere un processo nutra “una comprensibile antipatia per il PM che gli abbia bloccato […] il conferimento di un lucroso arbitrato”: anche a questo rischio non avevo mai pensato, forse perché i magistrati non possono per legge assumere incarichi in alcun arbitrato[1]. Ma va’ a sapere, magari un giorno cambierà la legge, meglio farsi trovare pronti e separati. Non si sa mai.

A meno che la spiegazione dell’inciso sia un’altra: forse il libro è stato scritto tanti anni fa.

Questo spiegherebbe anche lo strano accenno (pag. 60) al fatto che fino al 2022 si poteva fare il giudice nel posto dove fino al giorno prima si era stato accusatore (cosa che non è più possibile da venti anni[2]) e la definizione dei magistrati in tirocinio come “uditori giudiziari” (pag. 59), formula non più in vigore da diversi lustri, senza contare l’accenno alla carica di Procuratore di Roma come destinata a durare “fino alla fine della carriera” del titolare (pag. 46), che sembra non tenere conto della temporaneità degli incarichi direttivi introdotta nel 2006…

Insomma, sembra che la stesura del libro risalga a venti e più anni orsono… Se così fosse, avremmo la prova che la riforma è stata ponderata lungamente, tanto che già diversi anni fa era stato scritto il testo divulgativo delle sue finalità che oggi commentiamo.

Con buona pace di chi ha definito la riforma non sufficientemente discussa nelle sedi a ciò deputate.

Infine, scopriamo leggendo che la separazione delle carriere è necessaria perché PM e giudici che si candidano al CSM, naturalmente litigheranno e tale litigio dà «all’esterno un’immagine preoccupante, perché – nelle aule di giustizia – il primo dovrà chiedere al secondo una decisione, e l’osservatore disincantato sospetterà sempre che un residuo di conflittualità turbi la serenità dell’uno e dell’altro» (pag. 63).

Ecco un altro fattore di rischio per l’indipendenza dei magistrati a cui non avevo pensato.

È il momento delicato delle candidature che sembra preoccupante, secondo le osservazioni dell’autore: candidandosi, due magistrati diventano avversari che concorrono per lo stesso posto. E allora possono dare l’idea di deviare processi, condannare innocenti o assolvere fior di delinquenti solo per fare un dispetto all’altro candidato.

Ma chi farebbe una cosa del genere? Solo uno squilibr… ah già.

Fortunatamente, tutto questo finirà con la creazione di due CSM: PM e Giudici non saranno più concorrenti per lo stesso posto e andranno d’accordo, concentrando la loro attenzione sul processo che finalmente riusciranno a studiare con occhio imparziale.

Che anche con due CSM è possibile che si ritrovino concorrenti nello stesso posto il GIP che ha emesso una misura cautelare e il componente del Tribunale per il Riesame che deve decidere se confermarla o meno (o il Giudice che ha emesso la sentenza in primo grado e quello di appello che deve decidere se confermarla o annullarla) non fa nulla: non è del resto possibile creare trenta CSM, ognuno per tutte le possibili interferenze processuali temendo che vi si riverberino dissidi personali o elettorali.

Separiamo i PM e tanto basta.

Tanto la famosa “cultura della giurisdizione”, sostenuta da chi vuole tenere uniti PM e giudici per evitare che i primi diventino meri “superpoliziotti”, secondo l’autore non esiste. Lo dimostra il fatto che “abbiamo alcuni PM che anche dopo aver fatto i giudici mantengono un’attitudine giacobina”.

E se su 4000 PM qualcuno non ha cultura della giurisdizione, allora vuol dire che la cultura della giurisdizione non è un valore da tutelare. Ora ho capito anche questo.

Colpirne cento per educarne uno. Mi piace. 

2. Sorteggio

Qui dobbiamo dissipare un grosso equivoco: chi pensa che parte della riforma che stabilisce che i componenti dei due futuri CSM siano sorteggiati sia stata pensata per umiliare la magistratura, imponendole una rappresentanza scelta a caso ed impedendole di scegliersi i propri rappresentanti come avviene per qualsiasi organismo in tutto il mondo, non ha capito nulla.

Il testo fa chiarezza anche su questo, ricordando che “il sorteggio rappresenta il momento più alto della giurisdizione” (pag. 72).

Esatto, cari malfidati: quando si devono fare le cose sul serio, ci si affida alla sorte e si abbandona il primitivo criterio di farle fare ai soggetti che la maggioranza ritiene più capaci o meritevoli.

Quindi stop alle lamentele e andiamo avanti, che la riforma sta in realtà gratificando la magistratura con il sistema di elezione che riserva alle questioni più importanti, segno di massima considerazione.

È vero, per la parte composta da politici il sorteggio è solo nominale, perché i nominandi saranno sorteggiati in un elenco predisposto dal Parlamento (sicché per 10 posti l’elenco potrebbe ben essere composto da 10 soggetti, mentre la parte composta da magistrati è sorteggiata tra 10.000).

Ma su questo nel testo non c’è nulla: evidentemente si tratta di questione così poco interessante da non meritare attenzione.

Quanto all’obiezione di chi avversa la riforma: “vi fareste operare da un tizio scelto a caso?”, l’autore smonta abilmente anche questa, ricordando al lettore che quando gli verrà un infarto sarà operato dal medico che casualmente si trova di turno nell’ospedale dove l’infausto evento avverrà.

Siamo tutti soggetti al caso, amici miei.

Non pensiamo più a questa parte della riforma.

3. Sezione disciplinare

L’ultimo approfondimento è riservato alla creazione dell’Alta Corte disciplinare, che – come l’autore ben spiega – nasce dalla necessità di sottrarre la giustizia disciplinare ai magistrati, perché non è ammissibile che a giudicare i magistrati che sbagliano siano altri magistrati.

Lo so, è quello che avviene in tutti gli altri campi del lavoro in tutto il mondo e anche da noi. Ma per i magistrati serve un organismo esterno che garantisca imparzialità.

E allora occorre creare un’Alta Corte disciplinare.

Che differenza c’è con la vecchia sezione disciplinare del CSM?

Anche il nuovo organo sarà composto da magistrati e componenti eletti dal Parlamento, ma i magistrati non avranno più la maggioranza, né la presidenza. Quindi i magistrati saranno giudicati da persone scelte dalla politica.

Questo implicherà un maggior controllo della politica sulla magistratura?

Anche su questo dubbio nel libro non vi è nulla.

Un’altra questione poco interessante. Meno male. Vuol dire che non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Però un indizio nel libro c’è, quando l’autore bacchetta i partiti di opposizione: «trovo abbastanza ingenuo l’atteggiamento dell’opposizione […] e poiché è presumibile che prima o poi l’onere del Governo spetti a loro, è abbastanza singolare che per raccattare qualche consenso oggi compromettano la loro libertà di azione domani» (pag. 123).

Insomma, chi si preoccupa del controllo della politica sulla magistratura ha un atteggiamento miope, perché la “libertà di azione” che ne consegue per i politici serve a tutti, prima o poi… chi non è d’accordo è ingenuo. O squilibrato.

[1] Art. 1, comma 18 legge 6 novembre 2012, n. 190: “Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l’assunzione di incarico di arbitro unico”. Ma ben prima dell’entrata in vigore della legge, tale condotta era vietata da una circolare del CSM.

[2] Anche in questo caso, la norma contenuta nella riforma Mastella è stata preceduta da una circolare del CSM.