Foto di Marina Guimarães. Fonte Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
Il presente contributo riproduce, con alcuni aggiornamenti e approfondimenti, la relazione svolta al convegno “La circolazione dei beni fra norma declamatoria e regola operazionale”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 24 e 25 giugno 2026.
1. La vulnerabilità come categoria giuridica oltre la capacità: verso una nozione relazionale di autodeterminazione
Nel trattare il tema riassunto nel titolo del presente intervento proverò a mettere insieme spunti di riflessione ed esperienze maturate negli ultimi 25 anni, durante i quali si sono andate sedimentando idee e suggestioni direttamente collegate alle funzioni giudiziarie svolte, fra le quali, per quanto mi riguarda, quella di giudice tutelare, nonché un interesse particolarmente rilevante verso i temi dei diritti fondamentali e dell’incidenza che su essi hanno svolto le dinamiche collegate all’accresciuto peso e rilevanza di strumenti normativi internazionali.
Si tratta di esperienze personali già esposte in alcune riflessioni che fin qui hanno inteso analizzare in modo specifico aspetti collegati al ruolo della CEDU nel sistema interno, al tema del biodiritto e della proprietà in chiave convenzionale ed al ruolo del giudice nella tutela della persona.
L’occasione qui offertami di partecipare ad un incontro di così alto livello mi ha messo alla prova proprio per verificare se quelle riflessioni e quegli scritti, fin qui monadi, possano o debbano trovare una matrice comune.
Posso cominciare col rilevare che il tema della vulnerabilità, lungi dal rappresentare una categoria nuova nel diritto, si inserisce in un percorso già da tempo avviato, nel quale l’attenzione ai diritti fondamentali della persona ha progressivamente imposto di ripensare le coordinate tradizionali delle categorie civilistiche.
Il nesso tra diritti fondamentali e soggetti vulnerabili esprime la tensione dell’ordinamento verso un modello personalistico, nel quale la persona – nella sua dignità e nella concretezza delle sue condizioni di vita – costituisce sempre e comunque il baricentro dell’intero sistema.
In questa prospettiva, la vulnerabilità non può essere ricondotta ad un mero status giuridico, né può essere identificata con le categorie tradizionali dell’incapacità. Essa si presenta piuttosto come una condizione, mutevole e relazionale, che si definisce in funzione del contesto nel quale la persona è chiamata ad esercitare la propria libertà. In questa direzione si è osservato come la vulnerabilità non si esaurisca in una fragilità interna del soggetto, ma consista piuttosto in una condizione di esposizione relazionale, a ciò o a chi può incidere sul processo decisionale. Da tale prospettiva discende l’impossibilità di tracciare una linea netta tra soggetti pienamente autonomi e soggetti vulnerabili, poiché la stessa autonomia si manifesta, in concreto, all’interno di relazioni che possono sostenerla, condizionarla o alterarla – v. A. Fusaro, Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità, in Ars Interpretandi, 2019, 2, pp. 39 ss.
La stessa distinzione tra vulnerabilità come status e vulnerabilità come condizione consente di cogliere la portata di un fenomeno che sfugge a tipizzazioni rigide e che attraversa trasversalmente la distinzione tra soggetti capaci e incapaci.
Per tali ragioni, riflettere sul biodiritto ha personalmente favorito l’emersione di tale condizione. Nei cosiddetti “casi difficili”, nei quali vengono in rilievo decisioni che incidono sui momenti essenziali dell’esistenza – dalla nascita alla morte, dalla salute all’integrità fisica – è apparso con chiarezza come la capacità formale del soggetto non esaurisca la questione della validità delle scelte compiute.
In tali contesti, il ruolo del giudice si è progressivamente trasformato, venendo a configurarsi non come mero applicatore della norma, ma come interprete chiamato a bilanciare diritti fondamentali in tensione, in un quadro segnato dall’incidenza delle Carte sovranazionali e, in particolare, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Questa impostazione trova, del resto, significativo riscontro nella riflessione costituzionalistica, ove si è chiarito come la vulnerabilità «non designa, in quanto tale, un diritto», configurandosi piuttosto quale posizione soggettiva alla quale l’ordinamento può ricollegare tutele in relazione a specifiche situazioni. Essa non integra, pertanto, una categoria giuridica autonoma né uno status tipico, ma rinvia a una condizione, talora strutturale, della persona, non compiutamente riconducibile a schemi predeterminati. In tale prospettiva, anche la tradizionale costruzione per categorie risulta messa in tensione, a fronte di percorsi di marginalità ed esposizione che appaiono sempre meno riconducibili a figure tipiche. – v. F. Pizzolato, “Gli argini costituzionali alla delimitazione della vulnerabilità”, in Ars Interpretandi, 2019, 2, pp. 25 ss.
È dunque nella dialettica tra dignità della persona, autodeterminazione e dovere sociale di protezione dei soggetti vulnerabili che si è progressivamente affermata una concezione dell’autodeterminazione non più riducibile alla semplice riferibilità soggettiva di una dichiarazione di volontà, ma quale esito di un processo decisionale effettivamente libero, sottratto a condizionamenti derivanti da situazioni di debolezza, dipendenza o asimmetria relazionale. Ne consegue che la vulnerabilità non si pone in alternativa alla capacità, ma ne costituisce una dimensione interna, che impone di valutare la qualità della formazione della volontà, oltre la sua mera esistenza formale.
Se queste acquisizioni hanno trovato un terreno naturale di sviluppo nelle questioni di biodiritto, esse sono tuttavia destinate a proiettarsi ben oltre tali ambiti, investendo anche il diritto civile dei rapporti patrimoniali. Proprio qui, infatti, la persistente centralità del paradigma della capacità e della validità formale degli atti mostra tutta la sua insufficienza, rendendo necessario interrogarsi sulle modalità con cui la vulnerabilità incide sulla partecipazione del soggetto alla circolazione dei beni. Non si tratta, dunque, di escludere il soggetto vulnerabile dal traffico giuridico, ma di comprendere in che modo l’ordinamento possa farsi carico delle condizioni nelle quali la volontà si forma, orientando la disciplina degli atti verso un modello più attento alla effettiva autodeterminazione della persona.
2. La tutela della persona vulnerabile tra diritti fondamentali e doveri di protezione: il ruolo della CEDU, della giustizia costituzionale e della giurisprudenza di legittimità
La progressiva emersione della vulnerabilità come categoria giuridicamente rilevante non può essere compresa appieno se non la si colloca all’interno del sistema multilivello dei diritti fondamentali, nel quale il contributo delle fonti sovranazionali – e segnatamente della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – ha svolto un ruolo decisivo. In tale contesto, la persona vulnerabile non è soltanto titolare di diritti, ma si pone al centro di un sistema di obblighi che gravano sugli Stati e, per il tramite di questi, sugli interpreti.
La giurisprudenza della Corte EDU ha infatti chiarito, in modo sempre più netto, che la tutela dei diritti fondamentali non si esaurisce nella dimensione negativa del divieto di interferenza. Essa implica, piuttosto, l’assunzione di veri e propri obblighi positivi di protezione, che richiedono allo Stato di approntare strumenti idonei a prevenire e reprimere lesioni provenienti anche da soggetti privati. Tale impostazione è ormai consolidata nella giurisprudenza di Strasburgo. Già con le sentenze X and Y c. Paesi Bassi (26 marzo 1985) la Corte EDU ha affermato che gli Stati sono tenuti ad approntare misure effettive di tutela anche nei rapporti tra privati, mentre decisioni successive hanno progressivamente chiarito che tali obblighi positivi assumono una particolare intensità quando siano coinvolte persone in condizione di vulnerabilità. In questa prospettiva, la vulnerabilità assume una funzione selettiva e rafforzativa della tutela, imponendo un livello più elevato di protezione laddove la persona si trovi esposta a rischi specifici, prevedibili e non adeguatamente fronteggiati. In più occasioni la Corte EDU ha infatti qualificato la vulnerabilità come elemento rilevante ai fini della modulazione della tutela, richiedendo agli Stati una particolare diligenza nei confronti di soggetti esposti a rischi specifici, in ragione delle loro condizioni personali o della situazione relazionale nella quale si trovano.
È proprio in questo quadro che l’autodeterminazione si afferma come diritto fondamentale, che non può essere ridotto alla mera libertà formale di scegliere, ma esige condizioni effettive per il suo esercizio. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art. 8 CEDU, viene così progressivamente interpretato come comprensivo della capacità dell’individuo di compiere decisioni autonome, purché tali decisioni siano il frutto di un processo realmente libero e consapevole. In questa linea si collocano decisioni quali Pretty c. Regno Unito (29 aprile 2002) e Haas c. Svizzera (20 gennaio 2011), nelle quali la Corte ha riconosciuto che l’art. 8 CEDU comprende il diritto dell’individuo a determinare autonomamente il corso della propria esistenza, pur nel rispetto delle esigenze di protezione che derivano dalle condizioni di fragilità della persona. Al tempo stesso, la protezione della persona vulnerabile impone di vigilare affinché tale autodeterminazione non venga svuotata o deformata da situazioni di pressione, dipendenza o abuso.
Particolarmente significativa, a questo riguardo, è la decisione Calvi e C.G. c. Italia, nella quale la Corte EDU ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU in un caso di amministrazione di sostegno sfociato nel collocamento di una persona anziana in una struttura residenziale, in condizioni di isolamento dal mondo esterno, con contatti subordinati all’autorizzazione dell’amministratore di sostegno o del giudice tutelare. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane avessero oltrepassato il margine di apprezzamento loro riconosciuto, sia perché le misure adottate non erano proporzionate né adeguate alla situazione individuale dell’interessato, sia perché esse avevano finito per rendere il beneficiario totalmente dipendente dall’amministratore di sostegno, senza misure dirette a mantenere le relazioni sociali o a favorirne il ritorno a casa. La medesima decisione sottolinea altresì che vi era stato un uso abusivo della flessibilità dell’amministrazione di sostegno per perseguire finalità che l’ordinamento italiano affida, entro limiti rigorosi, ad altri strumenti. La pronuncia si inserisce in una linea giurisprudenziale nella quale la Corte EDU ha più volte ribadito che le misure di protezione delle persone vulnerabili devono essere soggette a un rigoroso controllo di proporzionalità, non potendo tradursi in forme di sostituzione generalizzata della volontà dell’interessato.
Il dato che emerge da questa pronuncia è particolarmente rilevante per il tema qui in esame, perché mostra come la tutela della vulnerabilità non legittimi di per sé una compressione generalizzata dell’autodeterminazione. Anche quando la finalità perseguita sia quella della protezione del beneficiario, la misura resta convenzionalmente legittima solo se costruita in modo individualizzato, proporzionato e rispettoso della volontà e delle preferenze della persona. In questa prospettiva, la protezione non può più essere letta come automatica sostituzione della volontà, ma deve misurarsi con il diritto dell’interessato a restare soggetto della propria esistenza giuridica, anche quando versi in condizioni di fragilità.
In questa prospettiva, il rilievo della vulnerabilità consente altresì di cogliere il significato degli obblighi positivi a carico dello Stato di cui si è appena detto. Essi non si esauriscono nella predisposizione di strumenti destinati a sostituire la persona nelle ipotesi di incapacità, ma implicano, piuttosto, la necessità di garantire che le decisioni individuali si formino in condizioni tali da potersi dire effettivamente espressive dell’autodeterminazione. Il mancato intervento in presenza di scelte discutibili, ma ancora riferibili alla persona, non si traduce, pertanto, in una rinuncia alla tutela, ma realizza, al contrario, una forma di protezione dell’autonomia – sul ruolo della vulnerabilità nella definizione degli obblighi positivi nel diritto internazionale dei diritti umani, cfr. F. Ippolito, La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?, in Ars Interpretandi, 2019, 2, pp. 63 ss.
In questa stessa prospettiva sembrano collocarsi le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2025 e n. 157 del 2026 in materia di trattamento sanitario obbligatorio. Pur maturate in un ambito nel quale vengono in rilievo specifiche esigenze di cura della persona affetta da disturbo psichico, tali decisioni sembrano esprimere un principio di portata più generale. La Corte ha infatti affermato che la condizione di fragilità psichica non comporta perdita della titolarità dei diritti costituzionali e che spetta alla Repubblica rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il godimento effettivo. Muovendo da tale premessa, la Consulta ha ritenuto costituzionalmente necessarie la comunicazione degli atti alla persona interessata, la sua audizione personale da parte del giudice e, successivamente, la difesa tecnica obbligatoria nel procedimento di convalida della misura. Ciò che emerge da tali decisioni è particolarmente significativo ai fini delle riflessioni qui svolte, poiché la vulnerabilità non viene assunta come ragione giustificativa di una riduzione delle garanzie, ma come fattore che impone all’ordinamento di approntare strumenti ulteriori affinché i diritti fondamentali possano essere concretamente esercitati. In questa prospettiva, gli obblighi positivi di protezione sembrano progressivamente estendersi oltre la mera predisposizione di misure sostitutive della volontà individuale, per investire la costruzione delle condizioni necessarie affinché la persona vulnerabile continui a restare soggetto effettivo delle decisioni che la riguardano. Ciò realizzandosi sul piano della minimizzazione delle misure contenitive in relazione al principio della extrema ratio e, per altro verso, nell’accrescimento delle garanzie procedurali – J.Long, Oltre l’incapacitazione?, cit., 61 ss.
Nel medesimo cammino si collocano, con rilievo non secondario, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che concorrono a ridefinire la posizione giuridica della persona vulnerabile non in termini di mera protezione passiva, ma di effettivo sostegno all’esercizio della capacità. L’art. 12 della Convenzione di New York impone infatti il pieno riconoscimento della capacità giuridica delle persone con disabilità e richiede agli Stati di predisporre misure idonee a consentirne il concreto esercizio, secondo una logica di supporto e non di automatica sostituzione della volontà. Ed è proprio tale fonte a segnare il passaggio da modelli incapacitanti a forme di sostegno all’esercizio della capacità, che rimettono al centro la persona come soggetto attivo della decisione – in questa direzione, v., diffusamente, il saggio di J.Long, Oltre l’incapacitazione? L’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno alla prova dello human rights‑based approach, Torino, Giappichelli, 2025 spec., nonché, in giurisprudenza, Cass. 13/03/2026 n. 5763.
Nello stesso senso si orienta la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il cui art. 25 riconosce agli anziani il diritto di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale, mentre l’art. 26 riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Questa prospettiva si riflette anche nella giurisprudenza di legittimità, che legge l’amministrazione di sostegno come misura modellabile in rapporto alla concreta situazione del beneficiario e orientata ad assicurare la massima tutela possibile con il minore sacrificio della capacità di autodeterminazione (Cass., sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320).
Cass., sez. I, 3 febbraio 2022, n. 3462 ha quindi affermato che il soggetto maggiorenne interdetto può manifestare il proprio consenso all’adozione anche per il tramite del rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli è espressamente vietato. In tal modo, la Corte ha escluso che la condizione di interdizione comporti, in modo assoluto e indifferenziato, la radicale irrilevanza della volontà del soggetto, riconoscendo invece che anche nell’area dell’incapacità legale permangono spazi nei quali la persona continua a essere considerata centro di imputazione di scelte rilevanti.
Questa linea viene ulteriormente sviluppata da Cass., sez. I, 2 ottobre 2023, n. 27691, la quale, con riferimento al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, afferma testualmente che «il beneficiario è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità» e aggiunge che «non possono applicarsi a tale soggetto, in via interpretativa e, quindi, a prescindere da una specifica valutazione giudiziale, le limitazioni previste dalla legge per gli interdetti». La stessa ordinanza precisa, inoltre, con riguardo al divieto di contrarre matrimonio, che esso non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all’interesse dell’amministrato.
Si tratta di affermazioni di grande portata sistematica, alla cui stregua il diritto vivente va progressivamente abbandonando la logica dello status incapacitante e generale, per approdare ad un modello fondato sulla limitazione selettiva, puntuale e giudizialmente verificata e mai presunta. Non si è più di fronte ad una categoria totalizzante di incapacità, ma ad una capacità che resta la regola e che può subire restrizioni solo all’esito di una valutazione specifica, individualizzata e proporzionata. In tal modo, la giurisprudenza convenzionale e quella di legittimità, pur muovendo da piani diversi, convergono nel rifiutare automatismi e assimilazioni indifferenziate, sostituendo alla rigidità del binomio capacità/incapacità una più attenta considerazione delle condizioni concrete di autodeterminazione della persona. La convergenza tra giurisprudenza convenzionale e giurisprudenza di legittimità appare, sotto questo profilo, particolarmente significativa. In entrambe le prospettive emerge il rifiuto di automatismi incapacitanti e la centralità di una valutazione individualizzata, nella quale la capacità non è negata in via generale, ma modulata in relazione alle concrete condizioni della persona. Il che consente fin d’ora di arginare l’idea, in passato assolutamente prevalente, che la tutela delle persone vulnerabili possa realizzarsi con strumenti preconfezionati e per questo capaci di garantire soluzioni prevedibili e governate dal canone della certezza del diritto.
3. Il quadro codicistico della circolazione dei beni tra incapacità e vulnerabilità: testamento, donazione e atti a titolo oneroso
Nel passare dal piano dei diritti fondamentali a quello della circolazione dei beni, il punto di partenza non può che essere il Codice civile, perché è proprio sul terreno delle regole positive che si misura se e come il soggetto incapace, e poi il soggetto vulnerabile, possa compiere atti dispositivi del proprio patrimonio.
È proprio nella dimensione negoziale che la rilevanza della vulnerabilità emerge con maggiore evidenza. In questa prospettiva si colloca anche la riflessione dottrinale più recente e approfondita già ricordata ed alla quale le riflessioni qui espresse sono debitrici che, interrogandosi sul superamento dei modelli incapacitanti tradizionali, ha diffusamente evidenziato come la vulnerabilità non possa essere trattata esclusivamente attraverso categorie escludenti, ma richieda strumenti capaci di accompagnare l’esercizio della capacità, piuttosto che sostituirlo – v. J. Long, Oltre l’incapacitazione?, 225 ss.
È stato, infatti, messo in luce dalla dottrina come una pluralità di vicende riguardi negozi conclusi da soggetti formalmente capaci, ma inseriti in contesti caratterizzati da debolezza, dipendenza o asimmetria relazionale nei quali la volontà, pur non essendo annullata, risulta esposta a influenze che eccedono il perimetro delle categorie tradizionali dell’incapacità e dei vizi del consenso. Ciò che viene in rilievo non è lo scostamento della decisione e della volontà da modelli di razionalità economica, ma la verifica, in concreto, della loro riferibilità al soggetto e della loro riconducibilità a un processo decisionale effettivamente libero. In tale prospettiva, anche atti collocati ai margini della normalità economica possono, nondimeno, costituire espressione dell’autodeterminazione, ove non risultino il prodotto di una compromissione significativa della capacità – J. Long, op. cit. – In tali ipotesi, il linguaggio delle invalidità si rivela, almeno in parte, inadeguato a cogliere la qualità del processo decisionale che ha condotto alla formazione dell’atto – A. Fusaro, op. cit.
È dunque il quadro codicistico a restituire, a uno sguardo più attento, una prima evidenza significativa e cioè che non esiste un regime unitario della capacità di disporre, ma una pluralità di discipline differenziate, che riflettono tecniche normative diverse e, al tempo stesso, una tensione interna al sistema.
Questa tensione emerge già dal confronto tra capacità di testare e capacità di donare.
Sul versante testamentario, l’art. 591 cod. civ. stabilisce che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge e individua in via tassativa i casi di incapacità: minore età, interdizione per infermità di mente e incapacità naturale, anche transitoria, al momento della redazione del testamento. Il beneficiario di amministrazione di sostegno non compare tra tali ipotesi, e proprio tale assenza conferma che la capacità resta la regola e l’incapacità un’eccezione di stretta interpretazione.
Ciò non esclude, tuttavia, che il giudice tutelare possa incidere sulle modalità di esercizio di tale capacità attraverso prescrizioni puntuali contenute nel decreto, né che, sul versante successorio, possano essere imposte specifiche cautele, quali, ad esempio, l’accettazione con beneficio d’inventario, in funzione di protezione del beneficiario.
Questa struttura normativa è ulteriormente rafforzata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di incapacità naturale del testatore. Cass., sez. II, 22 luglio 2022, n. 22974 ha chiarito che l’annullamento del testamento per incapacità naturale non può fondarsi su una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche, ma richiede la prova che il soggetto si trovasse, al momento della redazione dell’atto, in una condizione tale da escludere in modo assoluto la coscienza dei propri atti o la capacità di autodeterminarsi. In tale prospettiva, la Corte ribadisce che l’incapacità rilevante deve consistere in una totale incapacità di intendere e di volere, da accertarsi con riferimento puntuale al momento dell’atto. Non è dunque sufficiente una mera compromissione o indebolimento: è necessaria una radicale incapacità, rigorosamente accertata.
Ne deriva che il sistema consente che anche una volontà vulnerabile produca effetti, finché non sia dimostrato che essa sia radicalmente venuta meno.
A questo assetto si collega anche l’art. 411 cod. civ., che disciplina i raccordi tra amministrazione di sostegno e istituti tradizionali di protezione.
Norma che svolge una funzione centrale nel sistema, in quanto consente, attraverso il rinvio “in quanto compatibile” alle disposizioni dettate per l’interdizione e l’inabilitazione, di costruire in concreto il perimetro delle limitazioni, affidandone la definizione al giudice tutelare e al contenuto del decreto di nomina, piuttosto che a un modello legale rigido e predeterminato.
Il testo vigente prevede che all’amministratore di sostegno si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 596, 599 e 779 cod. civ. e stabilisce che restano comunque valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno quando questi sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero coniuge o persona chiamata alla funzione in quanto stabilmente convivente. Ne risulta che il legislatore, piuttosto che escludere in via generale la capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno di fare testamento, concentra la protezione sul rischio di captazione, suggestione o conflitto d’interessi del destinatario della disposizione. Tale disciplina conferma che il legislatore, lungi dal presumere una incapacità generalizzata del beneficiario, concentra la protezione sui momenti e sui contesti nei quali più elevato è il rischio di captazione, suggestione o abuso, spostando l’asse della tutela dalla qualità soggettiva astratta alla dinamica relazionale concreta.
Sul versante testamentario, la regola della persistente capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno riceve oggi una conferma particolarmente netta nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione ha infatti ribadito che, in via di principio, il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno, e quindi anche la capacità di testare (Cass., sez. II, 6 febbraio 2026, n. 2648; Cass., sez. II, 28 aprile 2022, n. 13270, nel caso di persona sottoposta ad ads che aveva redatto testamento olografo).
È fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, ai sensi dell’art. 411, quarto comma, cod. civ., disponga una limitazione espressa e motivata, ove le condizioni psico‑fisiche dell’interessato non consentano la formazione di una volontà libera e consapevole (Cass., sez. II, 21 maggio 2018, n. 12460). Limitazione che, se imposta, determina la perdita di efficacia di precedenti procure rilasciate esclusivamente per gli atti inibiti al beneficiario dal decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, secondo Cass., sez. I, 10 giugno 2024, n. 16052, che propone una interpretazione analogica alla luce delle disposizioni previste in tema di mandato per il caso di interdizione.
Il punto è di particolare rilievo sistematico, perché mostra come la limitazione della capacità venga costruita non in via automatica, ma attraverso una valutazione individualizzata, coerente con il carattere flessibile dell’istituto.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito, con specifico riguardo al testamento pubblico, che la natura personalissima dell’atto non consente soluzioni intermedie, di guisa che o il soggetto è capace e può disporre autonomamente, o non lo è.In termini espliciti, è stato affermato che, rispetto a tale atto, tertium non datur, non essendo configurabile una capacità “assistita” nella formazione della volontà testamentaria (Cass., sez. II, 6 febbraio 2026, n. 2648).
Questo approdo si salda con la prospettiva che valorizza la qualità del processo decisionale. In altri termini, non rileva la mera esistenza di una volontà manifestata, ma la sua effettiva formazione libera e consapevole. In questa direzione si orienta la più recente giurisprudenza che richiede una verifica concreta della capacità di comprendere e valutare le conseguenze dell’atto (Cass., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1396).
In definitiva, l’ordinamento non costruisce la tutela sul modello di una incapacità generalizzata del disponente, ma attraverso limiti selettivi che incidono sui destinatari delle disposizioni e sul possibile abuso della relazione di prossimità o di assistenza. Il sistema codicistico, almeno sul versante testamentario, appare quindi meno interessato a svuotare la sfera di autodeterminazione del soggetto fragile e più attento a presidiare la genuinità della formazione della volontà.
Il quadro si complica ulteriormente se si guarda alla disciplina della donazione. L’art. 774 cod. civ. stabilisce che non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni, così offrendo una formula apparentemente più restrittiva.
Formula che, tuttavia, non può essere letta in modo automatico come preclusiva della capacità del donante con riferimento al beneficiario di amministrazione di sostegno dovendosi verificare, alla luce del decreto di nomina e delle eventuali limitazioni in esso contenute, se la capacità dispositiva sia stata effettivamente compressa in concreto.
Proprio attorno a questo snodo si è sviluppata una significativa evoluzione giurisprudenziale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 114 del 2019, ha escluso che il beneficiario di amministrazione di sostegno possa essere automaticamente ricondotto a una condizione di incapacità, affermando che eventuali limitazioni devono risultare da una espressa valutazione del giudice tutelare ai sensi dell’art. 411 cod. civ. La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell’art. 774 cod. civ., ha affermato che il beneficiario di amministrazione di sostegno non può essere assoggettato automaticamente alle limitazioni previste per l’interdetto, richiedendosi una specifica valutazione del giudice tutelare.
Il passaggio più rilevante della pronunzia, tuttavia, è rappresentato dal riconoscimento della dimensione personalistica della donazione.
Secondo la Consulta, la compressione, senza obiettiva necessità, della libertà della persona di disporre gratuitamente dei propri beni costituisce «un ostacolo ingiustificato allo sviluppo della personalità e una violazione della dignità umana», riconoscendo così alla donazione una dimensione che travalica quella meramente patrimoniale. La donazione non è, dunque, solo un atto patrimoniale, ma anche una forma di espressione della persona e delle sue relazioni umane.
La giurisprudenza di legittimità sembra muoversi in questa direzione. La stessa Corte costituzionale richiama l’orientamento espresso da Cass., sez. II, 21 maggio 2018, n. 12460, secondo il quale il giudice tutelare può escludere la capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno solo in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da far ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa essere alterato da fattori endogeni o da agenti esterni. Si tratta, ancora una volta, di una logica di limitazione puntuale e non di ablazione automatica.
Anche sul terreno della donazione la giurisprudenza conferma che l’amministrazione di sostegno non introduce uno status incapacitante generale. È stato infatti affermato che il beneficiario conserva la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare disponga una limitazione specifica nel decreto di nomina o in un provvedimento successivo (Cass., sez. II, 28 marzo 2024, n. 8456; Cass., sez. II, 21 maggio 2018, n. 12460).
La capacità dispositiva, dunque, non viene meno per effetto della mera sottoposizione alla misura, ma solo in quanto una limitazione sia espressamente introdotta a tutela dell’interessato.
Tale indirizzo è confermato dalla giurisprudenza che valorizza l’autodeterminazione patrimoniale come componente della dignità della persona, affermando che l’amministrazione di sostegno ha lo scopo di tutelare l’autonomia dell’amministrato in tutti gli ambiti nei quali essa possa esprimersi senza pregiudicare interessi di pari rango, ivi compreso il diritto a conservare e gestire il proprio patrimonio secondo le proprie scelte (Cass., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1396).
Siffatta dimensione personalistica, tuttavia, non esaurisce la funzione della disciplina della donazione, che continua a svolgere anche una rilevante funzione di garanzia preventiva rispetto ai rischi di captazione, suggestione o influenza indebita, particolarmente intensi nei contesti di vulnerabilità e che giustifica, sul piano sistematico, la persistenza di presidi selettivi e di un controllo giudiziale puntuale sulle condizioni di esercizio della capacità dispositiva.
In tale prospettiva, la centralità del decreto del giudice tutelare emerge con particolare nettezza nelle ipotesi in cui siano previste limitazioni specifiche. La Corte di cassazione ha chiarito che, qualora il decreto richieda l’assistenza dell’amministratore o l’autorizzazione giudiziale, la donazione compiuta in violazione di tali prescrizioni è annullabile per il solo fatto della violazione del decreto, risultando irrilevante la conoscenza della misura da parte del contraente o la prova della concreta incapacità naturale del disponente (Cass., sez. II, 28 marzo 2024, n. 8456).
Resta in ogni caso fermo che tale funzione conformativa del giudice tutelare non si colloca in uno spazio di discrezionalità svincolato da parametri, ma si esercita entro il perimetro tracciato dall’art. 411 cod. civ. e dalle disposizioni richiamate in quanto compatibili, secondo una logica che coniuga adattamento al caso concreto e rispetto della struttura normativa dell’istituto.
Si conferma così che il sistema normativo che si è andato qui sommariamente ricostruendo non intende negare la capacità del soggetto vulnerabile, ma governa le condizioni del suo esercizio.
Se si considerano insieme gli istituti appena esaminati – testamento e donazione – sembra evidenziarsi una certa frizione interna al sistema. Da un lato, il codice continua ad operare attraverso la distinzione tra capacità e incapacità; dall’altro, sia la giurisprudenza costituzionale sia quella di legittimità valorizzano la dimensione concreta e relazionale della formazione della volontà, rifiutando automatismi incapacitanti.
Questa tensione diventa ancora più evidente se si guarda agli atti a titolo oneroso e, in particolare, alla vendita. In questo ambito il sistema sembra essere più saldo nella sua struttura tradizionale. La disciplina dell’incapacità naturale, di cui all’art. 428 cod. civ., consente l’annullamento dell’atto solo in presenza di una condizione di incapacità e, al contempo, di elementi ulteriori, quali il grave pregiudizio o la mala fede dell’altro contraente.
Si tratta di una costruzione che riflette una esigenza forte di tutela dell’affidamento dei terzi e della sicurezza dei traffici giuridici, e che dunque mantiene fermo il modello binario: fondato sulla doppia coppia: incapacità/annullabilità; oppure capacità/piena validità dell’atto. Anche la giurisprudenza di legittimità, nell’interpretare l’art. 428 cod. civ., ha costantemente sottolineato il carattere restrittivo del rimedio, evidenziando come l’annullamento dell’atto presupponga non solo la prova dell’incapacità naturale, ma anche la dimostrazione del grave pregiudizio e della mala fede dell’altro contraente, in una prospettiva chiaramente orientata alla tutela dell’affidamento e della sicurezza dei traffici giuridici.
Proprio in questo ambito, tuttavia, si colgono con maggiore evidenza i limiti del paradigma tradizionale. Vi sono infatti situazioni nelle quali il soggetto è formalmente capace, ma sostanzialmente esposto a condizioni di vulnerabilità che incidono sulla qualità del processo decisionale, senza però raggiungere la soglia dell’incapacità giuridicamente rilevante. In tali casi, l’atto resta valido, pur essendo maturato in un contesto di significativa asimmetria o di possibili influenze.
Se si considerano nel loro insieme testamento, donazione e atti a titolo oneroso, il quadro che ne emerge è tutt’altro che lineare, come confermato anche dalla diversa modulazione delle regole applicabili nei singoli ambiti, che contemplano non solo discipline differenziate quanto alla capacità di disporre, ma anche una pluralità di strumenti correttivi e autorizzativi, destinati a operare selettivamente in funzione delle caratteristiche dell’atto e della posizione del beneficiario.
Da un lato, il sistema mantiene formalmente la distinzione tra capacità e incapacità; dall’altro, nei suoi punti di maggiore frizione, mostra una diversa logica operativa, nella quale la capacità non viene eliminata, ma progressivamente modulata.
Si può anzi osservare come questa diversa logica operativa emerga con particolare evidenza proprio in quei settori nei quali, tradizionalmente, l’ordinamento aveva mostrato una maggiore propensione verso modelli incapacitanti, come nel caso della c.d. prodigalità – v., ancora J.Long, Oltre l’incapacitazione?, 147 ss.
La giurisprudenza di legittimità, tracciando una linea evolutiva sul piano ermeneutico degli istituti giuridici originariamente utilizzati, ha infatti chiarito che la mera dissipazione del patrimonio o l’adozione di scelte economiche imprudenti non sono di per sé sufficienti a giustificare l’attivazione della misura, richiedendosi che tali condotte determinino un concreto rischio di compromissione delle condizioni di vita del soggetto o dei suoi obblighi familiari. In altri termini, la prodigalità può rilevare solo quando le condotte di spesa, valutate per ammontare, frequenza e incidenza rispetto ai redditi e al patrimonio dell’interessato, determinino un rischio reale di indigenza. In assenza di patologie, menomazioni o compromissioni delle capacità cognitive e volitive, l’accertamento deve essere particolarmente rigoroso, poiché le libere scelte economiche di una persona compos sui non possono essere limitate in base a valutazioni paternalistiche o meramente conservative del patrimonio – Cass., sez. I, ord. 28 dicembre 2023, n. 36176; Cass., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 786. Ne consegue che se una persona è libera di disporre del proprio patrimonio, anche in misura larga e ampia, assottigliando ciò di cui legittimamente dispone, non può però ridursi nella condizione in cui, non solo non sia più in grado di assicurare i doveri di solidarietà già posti a suo carico, ma finanche quelli che egli ha in favore della propria persona, altrimenti costretta a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico da richiedersi a dispetto delle proprie sostanze. In sostanza, la collettività non può farsi carico dell’eccesso di prodigalità di una persona che con le sue sostanze ha di che vivere e dignitosamente (v. Cass., n. 36176/2023, cit.). Ne che, in assenza di una compromissione delle capacità cognitive e volitive, le libere scelte economiche della persona – ancorché imprudenti o non condivise – non possono essere compresse, non potendosi trasformare l’amministrazione di sostegno in uno strumento di controllo patrimoniale (Cass., sez. I, 13 marzo 2026, n. 5763).
Le considerazioni che precedono consentono allora di soffermarsi su un profilo ulteriore. Le situazioni appena considerate dalla giurisprudenza di legittimità mostrano, infatti, che la vulnerabilità non si traduce automaticamente in un vizio del negozio, né impone, di per sé, un esito invalidante. Essa incide piuttosto in modo duplice. Da un lato, può giustificare l’attivazione di strumenti di protezione, anche incisivi e, dall’altro, non esclude che la scelta, pur maturata in un contesto relazionale complesso, sia comunque espressione autentica dell’autodeterminazione della persona e, come tale, meritevole di riconoscimento. In tale prospettiva, la vulnerabilità non opera quale fattore automaticamente patologico, ma come elemento che impone una valutazione della qualità del processo decisionale – cfr. in termini, A.Fusaro, op. cit., sulla distinzione tra incapacità e vulnerabilità e sull’inadeguatezza del linguaggio delle invalidità.
Ne deriva una conferma particolarmente significativa del modello qui delineato. Sicché la capacità non è negata sulla base di categorie astratte, ma viene misurata nella sua concreta espressione.
La tutela non è costruita sulla base di una presunzione generalizzata di incapacità del soggetto vulnerabile, ma attraverso limiti selettivi e mirati che vanno dal controllo della incapacità naturale, ai rimedi di annullamento, alle norme dirette a prevenire fenomeni di captazione o conflitti di interesse, al potere attribuito al giudice tutelare di modellare in concreto le limitazioni ai sensi dell’art. 411 cod. civ.
In tale quadro, la modulazione della capacità non può essere letta in modo avulso dal sistema della circolazione, dovendo comunque coordinarsi con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi e di stabilità dei traffici giuridici, che continuano a rappresentare un parametro interno di bilanciamento nella costruzione dei rimedi e delle tecniche di protezione.
Il sistema codicistico, così letto, non espelle il soggetto vulnerabile dalla circolazione dei beni, ma ne governa la partecipazione, concentrando l’attenzione non sulla mera esistenza della capacità, ma sulle condizioni nelle quali essa viene esercitata.
4. La tutela dei terzi e la sicurezza della circolazione patrimoniale: proprietà, affidamento e rimedi
Occorre a questo punto provare a interrogarsi su come si tenga insieme la tutela della persona vulnerabile e quella dei terzi che con essa entrano in relazione.
Se la lettura del sistema non consente più di ricondurre la posizione della persona vulnerabile alla categoria dell’incapacità, resta tuttavia un dato che non può essere trascurato, connesso al fatto che la circolazione dei beni non coinvolge soltanto il soggetto che dispone, ma anche i terzi che con esso entrano in relazione.
Una prospettiva che si arrestasse alla sola tutela della persona vulnerabile sarebbe, pertanto, incompleta. È proprio nel rapporto con i terzi che il modello deve mostrare la propria tenuta, perché la valorizzazione dell’autodeterminazione non può tradursi nella compromissione della sicurezza dei traffici giuridici.
Il punto emerge con particolare evidenza se si guarda al rilievo che assumono, anche nel diritto convenzionale, i diritti patrimoniali. L’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo garantisce il diritto al rispetto dei beni e impone che ogni interferenza sia giustificata e proporzionata, nel quadro di un giusto equilibrio tra l’interesse generale e la posizione del singolo. Ne deriva che anche la tutela della persona vulnerabile deve necessariamente confrontarsi con l’esigenza di non addossare ai terzi un sacrificio eccessivo o imprevedibile.
In questa prospettiva, il sistema codicistico rivela una struttura articolata, nella quale la protezione della persona e quella dei terzi non si pongono in termini alternativi, ma si intrecciano attraverso una pluralità di strumenti.
Sul versante testamentario, tale equilibrio è affidato, da un lato, alla rigorosa delimitazione delle ipotesi di incapacità e, dall’altro, alla possibilità di impugnare il testamento quando risulti che il disponente, pur non ricompreso nelle categorie legali di incapacità, si trovasse in una condizione di incapacità naturale al momento dell’atto. Il carattere particolarmente elevato della soglia probatoria non incide soltanto sulla tutela del testatore, ma risponde anche all’esigenza di stabilità delle disposizioni e di tutela dei soggetti che su di esse fanno affidamento.
Nel campo della donazione, il sistema opera attraverso un diverso bilanciamento. La libertà di disporre, riaffermata in chiave personalistica dalla Corte costituzionale, è accompagnata da strumenti che consentono di reagire alle situazioni in cui la volontà si sia formata in condizioni patologiche, come l’azione di annullamento per incapacità naturale. A ciò si aggiungono ulteriori presidi, volti a prevenire il rischio di captazione o di influenza indebita, attraverso la disciplina dei conflitti di interesse e delle limitazioni relative ai rapporti con l’amministratore di sostegno.
Negli atti a titolo oneroso, e in particolare nella vendita, il bilanciamento si presenta ancora più delicato. Qui l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi assume un rilievo particolarmente intenso, per modo che il sistema tende a preservare la stabilità dell’atto, subordinando l’annullamento alla prova dell’incapacità naturale e alla presenza di ulteriori elementi, quali il grave pregiudizio o la mala fede del contraente.
Proprio in questo ambito, tuttavia, si manifesta con maggiore evidenza la difficoltà di intercettare quelle situazioni nelle quali la vulnerabilità incide sulla qualità del processo decisionale senza tradursi in una vera e propria incapacità giuridicamente rilevante. Il risultato è che atti formalmente validi possono produrre effetti pienamente efficaci, pur essendo maturati in contesti di significativa asimmetria o fragilità.
Su un piano più generale, l’evoluzione giurisprudenziale mostra che la disposizione dei beni da parte dell’amministrato non può essere ridotta al solo rischio di captazione, ma si colloca nel quadro del riconoscimento della persona come soggetto capace, pur nella vulnerabilità.
La misura di protezione non determina uno status incapacitante, ma consente al giudice di modellare gli spazi di autonomia in funzione delle esigenze concrete, in una prospettiva che mira a garantire la massima tutela con il minore sacrificio della capacità di autodeterminazione (Cass., sez. II, 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass., sez. II, 11 maggio 2017, n. 11536).
L’impressione che si ricava, osservando congiuntamente questi diversi ambiti, è dunque che il sistema non persegua una soluzione univoca, ma costruisca un equilibrio dinamico tra esigenze contrapposte. Lo stesso regime di invalidità attenuata – annullamento – per i casi di atti compiuti in stato di limitazioni imposte con l’amministrazione di sostegno e di incapacità giuridica testimonia una particolare “cura” nel considerare la condizione del soggetto vulnerabile. La tutela dei terzi non si contrappone a quella della persona vulnerabile, ma ne rappresenta il necessario complemento, imponendo che ogni intervento limitativo sia calibrato in modo da non compromettere la prevedibilità e la stabilità dei rapporti giuridici. Il che rende evidente come la tutela della persona vulnerabile non possa essere costruita in modo unidirezionale, ma debba necessariamente misurarsi con la posizione dei terzi, pena la compromissione della stessa funzione ordinante del diritto patrimoniale.
È in questo intreccio che si coglie il tratto caratteristico del modello volto a garantire una protezione concreta al vulnerabile. La protezione non si realizza attraverso una incapacità generalizzata, ma attraverso una combinazione di strumenti che operano su piani diversi – invalidità, rimedi, controlli di legittimità verificati caso per caso con specificiinterventi giudiziali – tutti orientati a governare, piuttosto che a escludere, la partecipazione del soggetto vulnerabile alla circolazione dei beni.
Ed è proprio questa logica di bilanciamento, che tiene insieme autodeterminazione e affidamento, a preparare il passaggio successivo, nel quale le categorie tradizionali mostrano definitivamente la loro insufficienza a descrivere la complessità delle situazioni concrete.
5. La centralità della figura dell’amministrazione di sostegno. L’emersione della cura come valore centrale nella struttura dell’amministrazione di sostegno
Qui si può ulteriormente osservare come sia proprio la dimensione relazionale – che sta alla radice dell’amministrazione di sostegno – a svolgere un ruolo centrale nelle tematiche esaminate. L’istituto dell’ads, infatti, si struttura sin dall’origine come forma di tutela che non presuppone l’isolamento del soggetto vulnerabile, ma la sua collocazione entro una trama di relazioni nelle quali la misura protettiva è chiamata a inserirsi e a modulare i propri effetti.
Questa prospettiva non resta confinata sul piano teorico, ma trova già una significativa espressione nella prassi dei giudici tutelari. Non mancano, infatti, provvedimenti nei quali la decisione relativa agli atti incidenti sulla sfera patrimoniale del beneficiario si configura come esito di una valutazione costruita attraverso la considerazione del contesto concreto nel quale la persona vive e assume le proprie scelte.
È emblematico, in tal senso, il caso deciso dal giudice tutelare di Vercelli (decreto 28 marzo 2018), nel quale la scelta finale è maturata a seguito di una visita domiciliare effettuata dallo stesso magistrato insieme all’amministratore di sostegno, valorizzando le condizioni abitative della beneficiaria, le modalità di vita quotidiana e le dinamiche relazionali emerse nel corso dell’osservazione diretta. In tale contesto il provvedimento adottato non si è limitato a verificare in astratto la capacità o incapacità del soggetto, ma ha preso forma attraverso una ricostruzione concreta della situazione esistenziale.
Analogamente, la prassi evidenzia come le autorizzazioni a compiere atti dispositivi risultino strettamente connesse al contenuto del decreto e alle condizioni specifiche del beneficiario, in un quadro nel quale le informazioni rilevanti sono il frutto di un’interazione tra amministratore, interessato e servizi socio‑assistenziali.
In questa prospettiva, la decisione del giudice tutelare si configura come il punto di emersione di una rete relazionale, nella quale la volontà del beneficiario non è sostituita in via automatica, ma ricostruita e accompagnata alla luce del contesto nel quale essa si forma.
È in questa prospettiva che le questioni affrontate nel presente contributo, quando intercettano la circolazione dei beni da parte dei soggetti vulnerabili, si accostano – in modo al tempo stesso diretto e complesso – alla concreta articolazione delle situazioni esistenziali, nelle quali la titolarità e l’esercizio dei diritti patrimoniali non possono essere scissi dalla rete di rapporti personali e familiari che li sorreggono e li condizionano.
In tale orizzonte, la stessa nozione di relazione può essere ulteriormente illuminata dal richiamo al paradigma della cura, intesa non già come mera tecnica di intervento, ma come disposizione originaria di sollecitudine e premura verso l’altro, che precede e rende possibile la comprensione della sua condizione (v. U. Curi, Appunti per una trattazione filosofica del tema della cura, in Cura e Giustizia, vol. 2, n. 1/2026, 14 luglio 2026).
Su questo fondamento, la funzione dell’amministrazione di sostegno può essere riletta anche alla luce della dinamica della care, articolata nella sequenza del caring about, caring for, care giving, care receiving e caring with (v. M. Naro, La cura come giustizia giusta, 2026). In tale prospettiva, il riconoscimento stesso della situazione di bisogno (caring about) assume una valenza decisiva, poiché la sua mancata emersione si traduce già in una forma di ingiustizia; a ciò segue l’assunzione della vulnerabilità come elemento che interpella e vincola la decisione (caring for), impedendone la riduzione a schemi astratti e indifferenziati.
La cura si traduce quindi in intervento concreto (care giving), mediante la costruzione di risposte calibrate sul caso, ma esige altresì una verifica della loro effettiva adeguatezza alla situazione del beneficiario (care receiving), introducendo una dimensione riflessiva particolarmente rilevante proprio nei contesti in cui si discute della circolazione dei beni appartenenti a soggetti vulnerabili. Infine, la sequenza si compie nella dimensione del caring with, nella quale la tutela non si esaurisce in una relazione bilaterale, ma si dispiega in una trama cooperativa che coinvolge il soggetto, i suoi legami e il contesto istituzionale.
In questa stessa prospettiva, nel concetto di cura si riflette anche la difficoltà – che attraversa l’intera costruzione dell’amministrazione di sostegno – di non disperdere il principio di autodeterminazione, esso dovendo restare costantemente presente come criterio orientativo della decisione, sagomato in relazione alla concreta condizione del soggetto, così da poter essere, ove necessario, affiancato, sostenuto, valorizzato o protetto, senza per questo essere annullato.
Significativa in questa direzione appare anche Cass., sez. III, 17 settembre 2026, n. 25476, la quale, con riferimento alla stipulazione di una polizza vita da parte dell’amministratore di sostegno, ha escluso che l’autorizzazione del giudice tutelare all’investimento del patrimonio possa essere interpretata come implicante il potere di individuare autonomamente i beneficiari della prestazione assicurativa. La Corte ha infatti ritenuto che la designazione dei beneficiari, incidendo sulla destinazione finale delle utilità patrimoniali e sulla sfera di autodeterminazione dell’amministrato, non possa considerarsi automaticamente ricompresa nell’autorizzazione concessa per finalità di gestione e conservazione del patrimonio. Ciò che conferma il principio secondo cui l’amministrazione di sostegno non trasferisce all’amministratore una generale signoria sulla persona e sulle sue scelte, ma attribuisce poteri strettamente funzionali alla tutela dell’interessato, che resta il centro di imputazione delle decisioni e degli interessi coinvolti.
6. Il diritto di mezzo: dalla logica dell’aut aut alla modulazione della capacità – et et
Le tensioni sin qui evidenziate non costituiscono semplici difficoltà applicative, ma segnalano una trasformazione più profonda del modo in cui il sistema comprende il rapporto tra capacità e volontà. Il sistema giuridico, pur continuando formalmente a muoversi entro la tradizionale alternativa tra capacità e incapacità, mostra nei suoi punti di applicazione concreta una logica diversa, che non si lascia più ricondurre in via totalizzante a questa dicotomia.
Il modello tradizionale presuppone, infatti, che la volontà sia o pienamente integra – e dunque capace di produrre effetti – oppure radicalmente compromessa – e quindi giuridicamente irrilevante. È su questa base che si costruisce la distinzione tra validità e invalidità dell’atto, secondo una logica che si presenta in termini necessariamente alternativi.
L’accentuazione dei tratti personalistici nelle relazioni umane, a mo’ di Grundnorm nell’ambito degli istituti che tendono ad offrire una “cura” adeguata alle persone vulnerabili, restituisce un quadro ben diverso. Vi sono situazioni nelle quali la volontà non è assente, ma si forma in condizioni che incidono profondamente sulla sua qualità. Basti pensare alle già ricordate ipotesi di relazioni asimmetriche, contesti di dipendenza, pressioni che non eliminano la capacità, ma la espongono a interferenze rilevanti. In tali ipotesi, la risposta fondata esclusivamente sulla categoria dell’incapacità si rivela insufficiente, perché presuppone una soglia di compromissione che spesso non viene raggiunta.
È proprio in questo spazio intermedio che si delinea una diversa modalità di funzionamento del sistema. Non si tratta di introdurre una nuova categoria formale, né di costruire una terza figura accanto alla capacità e all’incapacità. Serve, piuttosto, dare conto di una trasformazione già colta in dottrina, che ha evidenziato l’insufficienza di un approccio fondato sull’alternativa secca capacità/incapacità e la necessità di valorizzare modelli di sostegno all’esercizio della volontà – v. J. Long, Oltre l’incapacitazione?, cit. E da qui riconoscere che il giudizio sull’atto o sugli atti della persona fragile non può più fondarsi esclusivamente sull’esistenza o meno della capacità, ma deve estendersi alla valutazione delle condizioni nelle quali la volontà si è formata e del contesto nel quale la persona opera. Al punto che la vulnerabilità diventa canoneermeneutico delle attività del soggetto e dello strumento normativo che, volta per volta, appare il più utile, conveniente, ragionevole per realizzare una composizione degli interessi pienamente coerente con i valori in gioco.
Proprio in questa chiave sembrano potersi leggere le già ricordate sentenze della Corte costituzionale nn. 76 del 2025 e 157 del 2026. In esse la vulnerabilità non viene elevata a nuova categoria soggettiva, né trasformata in uno statusincapacitante. Essa opera, piuttosto, come criterio interpretativo che incide sul contenuto concreto delle stesse garanzie costituzionali. Non è il disagio psichico a giustificare una riduzione della partecipazione della persona al procedimento che la riguarda. Piuttosto, è proprio la presenza della vulnerabilità ad indurre una ridefinizione delle modalità attraverso le quali libertà personale, difesa, contraddittorio e tutela giurisdizionale devono essere concretamente assicurati. Ed è il giudice costituzionale a “scavare” nel significato dei parametri costituzionali, quasi “obbligato” a garantire a quella peculiare condizione di vulnerabilità tratti di protezione che vogliono andare al cuore della difesa della persona.
Sotto tale angolo visuale le decisioni appena ricordate sembrano confermare che la vulnerabilità tende sempre meno ad atteggiarsi come semplice situazione da proteggere e sempre più come parametro ermeneutico capace di orientare la conformazione degli strumenti normativi e procedimentali. Ne deriva una ulteriore conferma della crisi delle tradizionali logiche binarie delle quali si è detto e dell’emersione di un modello nel quale protezione e autodeterminazione non appaiono più termini reciprocamente escludentisi, ma componenti di una medesima operazione di tutela della persona.
In tale prospettiva, assume un rilievo particolarmente significativo la giurisprudenza in tema di prodigalità, che rappresenta uno dei banchi di prova più sensibili per la tenuta del modello tradizionale.
La Corte di cassazione ha infatti progressivamente escluso che la dissipazione del patrimonio possa essere assunta come indice automatico di incapacità, richiedendo una verifica rigorosa della effettiva incidenza di tali comportamenti sulla possibilità per il soggetto di provvedere ai propri interessi (Cass., sez. I, 27 settembre 2017, n. 22602; Cass., sez. I, 13 marzo 2026, n. 5763).
Ne emerge con chiarezza come il giudizio non sia più orientato alla qualificazione astratta del soggetto, ma alla qualità del processo decisionale e alle condizioni nelle quali esso si sviluppa, con particolare attenzione al contesto relazionale e alla rete di supporto.
Ne deriva che anche la decisione di escludere l’applicazione della misura si configura come espressione del diritto di mezzo: non rifiuto della tutela, ma riconoscimento che essa può realizzarsi, in taluni casi, proprio attraverso la salvaguardia dell’autonomia. Questa impostazione trova un decisivo fondamento anche nelle fonti sovranazionali, e in particolare nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che impone il pieno riconoscimento della capacità giuridica e richiede l’adozione di misure di sostegno all’esercizio della stessa.
Qui si avverte il passaggio, già pienamente delineato nella dottrina qui più volte ricordata, dal modello del “substituted decision‑making” a quello del “supported decision‑making”, nel quale la decisione resta della persona, pur nell’ambito di un sistema di supporto – J. Long, Oltre l’incapacitazione?, cit, 223 ss. Si tratta di una prospettiva che trova oggi ulteriore conferma nella più recente giurisprudenza costituzionale in tema di malattia mentale, progressivamente proiettata verso modelli nei quali la vulnerabilità non giustifica la sostituzione della persona, ma impone la predisposizione di garanzie e strumenti capaci di rendere effettivo l’esercizio dei suoi diritti.
Così letto, il c.d. diritto di mezzo si presenta come punto di convergenza tra evoluzione giurisprudenziale e istanze sovranazionali. Non si esso non nega la protezione, ma si riconduce entro un modello che privilegia il sostegno alla decisione rispetto alla sua sostituzione.
In definitiva, il diritto si muove secondo una logica che non è più riconducibile all’aut aut, ma si avvicina a – recte si orienta verso – il modello dell’et et: non esclusione della capacità, ma sua modulazione; non sostituzione della volontà, ma valutazione della sua qualità; non esclusione del soggetto dalla circolazione dei beni, ma attenzione alle condizioni in cui egli vi partecipa.
È in questo senso che può parlarsi di un diritto di mezzo. Non si tratta di una zona di incertezza, né di un ambito residuale privo di struttura. Al contrario, esso rappresenta il luogo nel quale convergono le diverse linee evolutive del sistema attraverso un’attenta opera esegetica del giudice, capace di orientare gli istituti normativi esistenti verso una dimensione “umana”, rispettosa della dignità delle persone coinvolte. La flessibilità dell’amministrazione di sostegno, la rilevanza della incapacità naturale, la funzione dei rimedi invalidanti, il controllo dei conflitti di interesse, l’esigenza di proporzionalità che emerge dalle fonti convenzionali, l’arricchimento delle garanzie costituzionali in favore dei soggetti attinti da misure contenitive, l’insostituibile opera coerenziatrice del giudice sembrano tutti tasselli di una dinamica di “cura” della persona decisamente nuova, ma non per questo meno efficace e “valida” degli strumenti tradizionali approntati dall’ordinamento a “difesa” del fragile.
Ecco che la validità dell’atto non è più un dato statico, ma il risultato di una valutazione relazionale che tiene conto, di volta in volta, della posizione del soggetto vulnerabile, della qualità del suo processo decisionale e dell’affidamento dei terzi. L’attenzione si sposta così dalla mera qualificazione dello status alla verifica concreta delle condizioni in cui la volontà viene esercitata.
Ne deriva che la tutela della persona vulnerabile non si realizza attraverso modelli incapacitanti, ma attraverso un sistema di interventi selettivi, proporzionati e anzi arricchenti, che mirano non a escludere la capacità, ma a proteggerne l’esercizio in termini di piena effettività dell’autodeterminazione della persona, colta nella sua dimensione reale. In questo senso, il diritto non rinuncia alle proprie categorie, ma le utilizza in modo più flessibile, adattandole alla complessità delle situazioni concrete.
Il diritto di mezzo rappresenta, dunque, non una deviazione rispetto al sistema, ma la sua evoluzione interna e dinamica. Un movimento normativo e giurisprudenziale capace di trasformare le categorie tradizionali per rispondere alla necessità di coniugare autodeterminazione e protezione effettiva, senza sacrificare né l’una né l’altra.
Il quadro che si è qui provato a tratteggiare sembra orientare, in definitiva, a ritenere che la vulnerabilità non si presti a essere ricondotta esclusivamente a una logica di invalidazione, ma imponga una “torsione”, al tempo stesso gentile e vigorosa delle categorie tradizionali nella direzione di una valutazione più attenta del processo decisionale e del contesto relazionale nel quale esso si sviluppa. In tale prospettiva, il c.d. “diritto di mezzo” individua uno spazio di giudizio nel quale l’interprete è chiamato a verificare se la decisione, pur maturata in condizioni di vulnerabilità, possa dirsi ancora espressione della persona ovvero richieda un intervento correttivo dell’ordinamento – in termini di funzione ermeneutica della vulnerabilità, v. anche P. Marino, Fragilità dell’agire normativo, in Ars Interpretandi, 2019, 2, pp. 9 ss.
7. Conclusioni
Le conclusioni cui si è pervenuti non possono essere lette come il semplice esito di una rilettura interna del Codice civile alla luce della Costituzione e delle Carte dei diritti fondamentali, ma si collocano all’interno di un più ampio mutamento di paradigma, che ha progressivamente investito tanto la configurazione dei valori quanto le modalità della loro tutela. Progressione che non può, d’altra parte, nemmeno prescindere, ancorché legata al tema delle cure sanitarie, dalla portata dirompente della legge n. 219/2017, sulla quale altre volte ci siamo fermati a riflettere – R.G. Conti, Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la legge 219/2017, Roma, Aracne, 2019; R.G. Conti, La legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell’art. 5 del codice civile?, in Consulta OnLine, 2018; R.G. Conti, Il cammino incerto del diritto sul fine vita, in Giustizia Insieme, 15 aprile 2023.
Se si guarda al filo conduttore dell’intero percorso, emerge con chiarezza come il punto di riferimento resti la centralità della persona, radicata nei principi costituzionali e, in particolare, nei valori di dignità, eguaglianza e libertà che attraversano l’ordinamento. Proprio tale centralità ha imposto di superare una lettura meramente formale della capacità, orientando l’attenzione verso la qualità del processo decisionale e le condizioni nelle quali la volontà si forma ed è esercitata.
Questa trasformazione è il frutto di un dialogo sempre più intenso dell’operatore con le fonti sovranazionali che hanno inciso in modo decisivo nel ridefinire la prospettiva. In questo contesto, assumono un rilievo particolare la Convenzione di Oviedo, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Convenzione di Oviedo ha segnato una prima significativa evoluzione, imponendo che, anche nei casi di fragilità, la volontà della persona sia comunque presa in considerazione (taking into account). La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha compiuto un ulteriore passo, richiedendo non soltanto di considerare la volontà, ma di costruire condizioni idonee a consentirne l’effettivo esercizio, attraverso misure di sostegno rispettose dei diritti, della volontà e delle preferenze della persona. La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo hanno infine tradotto operativamente tali principi, sottoponendo a un rigoroso controllo di costituzionalità e proporzionalità le misure incidenti sulla vita privata e sulla capacità decisionale.
Il rilievo di tali fonti non si esaurisce, dunque, in un ampliamento del sistema delle tutele, ma si riflette in un mutamento più profondo. La prospettiva attraverso cui vengono letti i rapporti giuridici si trasforma, incidendo non solo sui contenuti, ma anche sui soggetti chiamati a garantirli. In questo senso, il baricentro si sposta progressivamente verso una figura di interprete che opera all’interno di un sistema multilivello, nel quale il diritto interno non è più autosufficiente, ma si costruisce nel dialogo con modelli esterni.
Questo mutamento trova una conferma particolarmente significativa nel dialogo tra giurisprudenza nazionale e fonti sovranazionali. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – in particolare gli artt. 25 e 26 – e, come si è visto, la giurisprudenza – costituzionale e di legittimità – convergono nel delineare un modello nel quale la vulnerabilità non giustifica l’automatica degradazione della persona a soggetto incapace, ma impone la costruzione di misure di sostegno e di eventuali limitazioni solo in quanto individualizzate, proporzionate e orientate a preservare, per quanto possibile, l’autonomia della persona stessa (Cass., sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320; Cass., sez. II, 6 febbraio 2026, n. 2648; Cass., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1396).
È proprio in questo spazio che la comparazione assume un ruolo centrale. Essa non si esaurisce nel confronto tra ordinamenti, né si riduce a una tecnica descrittiva, ma diventa uno strumento attivo di costruzione del diritto. Attraverso la comparazione, l’interprete è chiamato a mettere in relazione fonti, principi e soluzioni provenienti da contesti diversi, per elaborare risposte capaci di cogliere la complessità delle situazioni concrete.
In questa prospettiva, il cosiddetto diritto di mezzo non rappresenta soltanto una categoria interpretativa, ma il punto di convergenza di tali trasformazioni. Esso esprime la necessità di superare la rigidità del binomio capacità/incapacità, per approdare a un modello nel quale la capacità non è eliminata, ma modulata, e nel quale la valutazione giuridica si concentra sulle condizioni di esercizio della volontà e sull’equilibrio tra autodeterminazione e dovere sociale di protezione – J.Long, Oltre l’incapacitazione?, cit., spec. 146 e 227.
Il risultato non è un indebolimento delle categorie, ma il loro adattamento a una diversa concezione della persona, che, anche nella vulnerabilità, resta centro di imputazione di scelte e di relazioni. Ed è proprio in questa operazione che si coglie il significato più profondo della prospettiva comparatistica.
In conclusione, la vulnerabilità non elimina la capacità, ma obbliga il diritto a misurarla nella sua concretezza.
In questa operazione la comparazione non è soltanto un metodo, ma diventa una vera e propria responsabilità dell’interprete, al quale il sistema deve consentire momenti di condivisione delle prassi e di formazione adeguati al valore centrale che la persona assume nel sistema costituzionale – cfr. E. D’Alessandro, Una ricerca empirica sul funzionamento dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, a vent’anni dalla sua entrata in vigore, e sull’impatto pratico che, in punto di protezione degli adulti vulnerabili, sta avendo la recente degiurisdizionalizzazione opzionale operata dalla Riforma Cartabia (art.21 Dlgs, 149/2022) in Il diritto processuale civile italiano e comparato, 2024, n. 4, 974.
Le considerazioni appena espresse rendono peraltro evidente che la delicatezza e complessità dei temi trattati investe, a monte, il tema delle risorse strutturali che l’ordinamento intende apprestare per garantire le persone vulnerabili. L’ufficio del giudice tutelare e delle strutture che gravitano attorno ad esso continua ad essere considerata una cenerentola nelle corti. Il bisogno di invertire la rotta in modo strutturale è avvertito dalla dottrina – J.Long, Oltre l’incapacitazione?, cit., 250 – ma dovrebbe esserlo ancora di più all’interno della magistratura.
Bibliografia minima
G. Ferrando (a cura di), Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, Bologna, Zanichelli, 2012.
J. L Long, Oltre l’incapacitazione? L’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno alla prova dello human rights‑based approach, Torino, Giappichelli, 2025.
U. Curi, Appunti sul tema della cura, in Cura e Giustizia, vol. 2, n. 1/2026, 14 luglio 2026.
E. D’Alessandro, Una ricerca empirica sul funzionamento dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, a vent’anni dalla sua entrata in vigore, e sull’impatto pratico che, in punto di protezione degli adulti vulnerabili, sta avendo la recente degiurisdizionalizzazione opzionale operata dalla Riforma Cartabia (art.21 Dlgs, 149/2022), in Il diritto processuale civile italiano e comparato, 2024, n. 4, 974.
M. Naro, La cura come giustizia giusta, Pisa, Edizioni ETS, 2026.
F. Pizzolato, Gli argini costituzionali alla delimitazione della vulnerabilità, in Ars Interpretandi, 2019, 2, pp. 25 ss.
A. Fusaro, Il negozio della persona vulnerabile e il linguaggio delle invalidità, in Ars Interpretandi, 2019, 2, pp. 39 ss.
F. Ippolito, La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?, in Ars Interpretandi, 2019, 2, pp. 63 ss.
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Giurisprudenza
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Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, 29 aprile 2002
Corte EDU, Haas c. Svizzera, 20 gennaio 2011
Corte EDU, Calvi and C.G. c. Italia, 6 luglio 2023
Cass., sez. I, 26 ottobre 2011, n. 22332
Cass., sez. I, 25 ottobre 2012, n. 18320
Cass., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 786
Cass., sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536
Cass., sez. I, 27 settembre 2017, n. 22602
Cass., sez. II, 4 marzo 2020, n. 6079
Cass., sez. II, 22 luglio 2022, n. 22974
Cass., sez. II, 28 aprile 2022, n. 13270
Cass., sez. I, 3 febbraio 2022, n. 3462
Cass., sez. I, 2 ottobre 2023, n. 27691
Cass., sez. I, 28 dicembre 2023, n. 36176
Cass., sez. II, 28 marzo 2024, n. 8456
Cass., sez. I, 16 settembre 2024, n. 24732
Cass., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1396
Cass., sez. II, 6 febbraio 2026, n. 2648
Cass., sez. I, 13 marzo 2026, n. 5763
Cass., sez. III, 17 settembre 2026, n. 25476
Corte cost., 10 maggio 2019, n. 114
Trib. Vercelli, 28 marzo 2018
