ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Sulla pubblicazione dei verbali del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e sulla richiesta di accesso civico

16 giugno 2026
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Villa di Castelpulci e la collina soprastante. Foto di Assianir. Fonte Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Villa di Castelpulci e la collina soprastante. Foto di Assianir. Fonte Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

ABSTRACT

1. Premessa generale

La Scuola Superiore della Magistratura, come chiaramente indica la sua stessa denominazione, è “della magistratura”. Essa appartiene alla comunità dei magistrati, alla quale è istituzionalmente preordinata, in quanto sede della formazione iniziale, permanente, internazionale e dei percorsi di aggiornamento che incidono direttamente sulla qualità dell’esercizio della funzione giurisdizionale. Il suo organo direttivo ha una composizione mista che viene individuata per 7/12 dal Csm e per 5/12 dal Ministro della giustizia, aprendosi in questo modo agli apporti culturali del mondo dell’avvocatura e dell’Accademia. Questo organo elegge il Presidente ed i vicepresidenti due volte durante il periodo in cui è in carica.

Questo grumo essenziale di dati orienta nel senso di ritenere che la conoscibilità dell’organizzazione, anche da parte dei magistrati, delle modalità di funzionamento e delle decisioni del Comitato Direttivo, ivi comprese le dinamiche che ne precedono e accompagnano l’adozione, non si configura come una mera opzione amministrativa, ma come elemento essenziale del corretto assetto istituzionale della Scuola.

Alla magistratura, cui il sistema costituzionale affida il ruolo di garante della legalità e della tutela dei diritti fondamentali, deve infatti essere assicurata una piena conoscenza dell’organo chiamato a curarne la formazione. In difetto, verrebbe meno non soltanto la trasparenza dell’azione amministrativa, ma anche la possibilità di verificare, in concreto, il modo in cui i principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo, scolpiti nelle fonti primarie e secondarie, si traducono nell’attività della Scuola.

In tale prospettiva, la trasparenza dei verbali del Comitato Direttivo assume una dimensione che travalica l’interesse conoscitivo individuale, ponendosi quale condizione di effettività delle stesse prerogative costituzionali della magistratura e, più in generale, della tenuta della rule of law che la magistratura è chiamata a presidiare insieme agli altri poteri dello Stato.

2. Il tema della pubblicazione dei verbali del Comitato direttivo

La questione sulla quale è in corso il dibattito relativo alla pubblicazione dei verbali del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura si innesta in un quadro di ragionamento che deve misurarsi con il sistema normativo vigente e gli orientamenti dell’Autorità Garante. Ciò impone di verificare se e in che misura tali coordinate tengano adeguatamente conto della specificità del contesto ordinamentale della Scuola Superiore della Magistratura e, soprattutto, della previsione regolamentare che disciplina la pubblicazione dei verbali del Comitato Direttivo.

La questione non riguarda, pertanto, la validità dei principi in materia di protezione dei dati personali, ma il modo in cui essi vengono bilanciati con una disciplina interna che, consapevolmente, ha posto la pubblicazione dei verbali quale regola ordinaria del funzionamento dell’organo.

3. Il dato regolamentare quale autovincolo alla pubblicazione

La previsione dell’art. 4, comma 2, del regolamento del Comitato Direttivo – secondo cui i verbali “sono pubblicati, salvo che il Comitato disponga diversamente” – configura un vero e proprio autovincolo dell’ente.

Essa non può essere ridotta a mera facoltà di pubblicazione di dati ulteriori, ma costituisce una scelta organizzativa espressa, direttamente riconducibile ai principi di trasparenza e di controllo diffuso sull’azione amministrativa.

L’autovincolo, tuttavia, non esaurisce la propria funzione nel piano della trasparenza amministrativa in senso stretto, ma si inserisce in una prospettiva più ampia che attiene al ruolo della Scuola quale sede di formazione della magistratura e, quindi, al sistema delle garanzie dell’indipendenza della funzione giurisdizionale.

In questa prospettiva, non appare convincente l’assunto secondo cui il quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato nel 2016, avrebbe inciso in senso limitativo sulla scelta regolamentare previamente adottata. Tale disciplina, infatti, si limita a fissare un livello minimo di conoscibilità, senza esaurire le forme di trasparenza possibili né impedire alle singole istituzioni di prevedere, in relazione alle proprie caratteristiche funzionali, modalità più ampie di pubblicità.

Nel caso della Scuola Superiore della Magistratura, la scelta regolamentare del 2012 si radica in esigenze che non risultano incise, ma anzi trovano piena coerenza nel quadro normativo successivo, in quanto attengono alla funzione istituzionale della Scuola e al suo inserimento nel sistema della giurisdizione, senza risultare idonee a modificare le riflessioni già esposte o ad orientare verso ipotesi restrittive e contrarie alla previsione regolamentare.

4. La distinzione tra parte deliberativa e parte discorsiva delle delibere

La distinzione tra parte deliberativa e parte discorsiva del verbale, pur rispondendo a un’esigenza di bilanciamento tra trasparenza e tutela dei dati personali, non trova un esplicito fondamento nella fonte regolamentare, che considera il verbale quale atto unitario.

Essa non può, pertanto, essere assunta quale criterio generale ed esclusivo, tale da tradursi in una sostanziale neutralizzazione della regola di pubblicità. Può rappresentare, al più, uno strumento di modulazione concreta dell’ostensione, ma non una categoria idonea a ridefinire il regime giuridico del verbale.

In questa prospettiva, gettando lo sguardo all’Istituzione che più si avvicina alla Scuola della magistratura per verificare le modalità adottate in tema di trasparenza, assai significativa la disciplina dettata dagli artt. 33, 34 e 35 del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Essa, infatti, non costruisce una dicotomia tra esito della deliberazione e momento deliberativo, né individua una autonoma categoria di atti o segmenti di attività sottratti in quanto tali alla conoscibilità. Il sistema regolamentare si struttura, piuttosto, intorno alla accessibilità degli atti del procedimento consiliare, prevedendo limiti puntuali e funzionali, ancorati alla natura delle informazioni e alle esigenze di tutela, ma non fondati su una preventiva qualificazione di intere porzioni dell’attività come intrinsecamente riservate.

Ne deriva che la distinzione tra parte deliberativa e parte discorsiva, se assunta come criterio generale di esclusione, si pone in tensione con tale assetto, in quanto introdurrebbe una categoria sottratta alla conoscibilità non prevista dalla fonte regolamentare. Il limite, secondo la logica del sistema, opera infatti in relazione al contenuto concreto delle informazioni e richiede una valutazione puntuale e motivata, non potendo tradursi in una esclusione preventiva e generalizzata delle manifestazioni di pensiero espresse dai componenti dell’organo collegiale.

In questa prospettiva, il valore sistematico della norma regolamentare che autovincola il Comitato direttivo all’ostensione dei verbali, salvo eccezioni da individuare e motivare espressamente caso per caso, assume dunque rilievo decisivo ed imprescindibile.

Una lettura congiunta dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, quale generalizzato dalla legge n. 241 del 1990 e della specificità dinamica degli organi collegiali consente di riconoscere al verbale una funzione che trascende la mera rappresentazione formale degli accadimenti, ponendosi come il luogo nel quale si riflette – sia pure in forma non rigidamente strutturata – il percorso argomentativo che sorregge la decisione.

In particolare, il provvedimento collegiale, sovente privo di una motivazione formalizzata in senso stretto, trae le proprie radici dalla dialettica che si sviluppa nel confronto interno, sicché il verbale assume rilievo anche ai fini della comprensione delle ragioni poste a fondamento della decisione.

In questa chiave di lettura, la riconduzione della conoscibilità al solo esito deliberativo presuppone una concezione della trasparenza che tende a separare il momento della decisione dal processo che la genera, assumendo quest’ultimo come ambito non funzionale alla sua intelligibilità. Una simile prospettiva, tuttavia, non appare coerente con la struttura dell’atto collegiale, né con il significato dell’autovincolo regolamentare, che invece valorizza la dimensione dinamica del procedimento decisionale.

Ne deriva che le esigenze di riservatezza, pur rilevanti, non possono essere evocate in termini generici o presuntivi, ma richiedono una verifica puntuale e motivata, da svolgersi caso per caso, in coerenza con il quadro normativo e con i principi di necessità e proporzionalità che governano il bilanciamento. Proprio quella verifica caso per caso che la norma regolamentare attribuisce allo stesso Comitato quando consente la deroga alla pubblicazione con decisione espressa.

5. Il rischio di re‑identificazione e la sua valutazione in concreto

Il rischio di re‑identificazione costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali.

Tuttavia, esso non può essere elevato a presupposto astratto e generalizzato di limitazione dell’accesso, dovendo essere valutato in concreto, con riferimento alla natura delle informazioni e alla loro effettiva idoneità a consentire l’individuazione dei soggetti interessati.

Ne consegue che non ogni forma di verbalizzazione del dibattito interno comporta, di per sé, un rischio tale da giustificare l’esclusione della conoscibilità. L’accentuazione del carattere privato dell’attività dei componenti del CD è decisamente recessiva rispetto alla funzione pubblica svolta dai medesimi.

6. Aspettativa di riservatezza e “chilling effect”

L’aspettativa di riservatezza dei componenti del Comitato deve essere valutata in relazione al contesto istituzionale e regolamentare in cui le dichiarazioni sono rese.

La previsione di un regime ordinario di pubblicità dei verbali contribuisce inevitabilmente a ridimensionare tale aspettativa, escludendo che possa configurarsi un affidamento pieno nella non conoscibilità delle posizioni espresse.

Ne consegue che il rischio di un effetto dissuasivo (“chilling effect”) non può essere imputato unicamente alla pubblicazione o all’ostensione, ma si radica già nella scelta regolamentare che assoggetta i verbali a un regime di conoscibilità.

7. La funzione della Scuola, la cultura della giurisdizione e la riflessione di alcuni dei Presidenti della SSM

V’è ancora da aggiungere che la questione della pubblicazione dei verbali non può essere affrontata in una prospettiva meramente amministrativa.

Essa si inserisce nel quadro della funzione della Scuola quale sede di formazione della cultura della giurisdizione, funzione che implica la costruzione e la trasmissione di un patrimonio condiviso di valori – indipendenza, imparzialità, pluralismo – propri dello Stato costituzionale.

La riflessione dei Presidenti della Scuola (Onida, Lattanzi e Silvestri), anche nella loro qualità di Presidenti emeriti della Corte costituzionale, hanno più volte evidenziato come tale funzione non possa essere ridotta a una dimensione tecnico‑professionale, ma richieda una costante attenzione alla qualità del confronto e alla trasparenza dei processi decisionali, all’apertura della Scuola ai saperi altri, al sociale, alla giustizia riparativa e di prossimità.

In questo contesto assume rilievo il nesso tra collegialità, pluralismo e conoscibilità.

È stato anche di recente autorevolmente sottolineato che la regola della maggioranza nella conduzione degli organi collegiali non deve perdere di vista “l’orizzonte del pluralismo, praticato dai nostri costituenti”, che costituisce il retaggio più importante per i giuristi e, indirettamente, per la collettività (Sciarra).

Se dunque il pluralismo rappresenta il fondamento della decisione collegiale, la sua effettività non può prescindere da un adeguato livello di conoscibilità del confronto che la precede.

La pubblicità del solo esito deliberativo restituisce una rappresentazione necessariamente parziale dell’attività dell’organo, posto che è nel confronto tra le diverse posizioni, nella dialettica interna e nella esplicitazione delle ragioni che si manifesta quella dimensione pluralistica che costituisce uno dei tratti qualificanti dell’esperienza istituzionale della SSM.

Sotto diverso profilo, è stato di recente evidenziato (Cosentino) come la funzione giurisdizionale si fondi sulla fiducia che la collettività ripone nei magistrati e nelle istituzioni che ne curano la formazione, fiducia che deve essere continuamente alimentata attraverso comportamenti e assetti organizzativi idonei a renderne percepibile l’indipendenza e l’affidabilità.

In tale prospettiva, la conoscibilità dell’attività della Scuola contribuisce a rafforzare tale fiducia, rendendo percepibile la qualità del processo decisionale e la coerenza dell’azione formativa rispetto ai principi costituzionali.

Una compressione sistematica della trasparenza dei verbali rischierebbe, dunque, di incidere non solo sul piano organizzativo, ma anche su quello – più profondo – della legittimazione dell’istituzione.

In questa prospettiva, la fiducia che sorregge la funzione giurisdizionale non si esaurisce nel rapporto tra magistratura e cittadini, ma presenta una struttura necessariamente circolare. Se è vero che la giurisdizione è chiamata a guadagnare costantemente la fiducia dei cittadini attraverso l’esercizio indipendente e imparziale della funzione, è altrettanto vero che essa deve poter nutrire una fiducia consapevole nei confronti delle istituzioni che sono preposte alla sua formazione e al suo accompagnamento professionale. La conoscibilità delle modalità di funzionamento e dei processi decisionali della Scuola Superiore della Magistratura si inserisce in questo circuito fiduciario. Ed è appena il caso di chiarire che la conoscibilità non si atteggia quale espressione di un potere di controllo ispettivo, ma costituisce una proiezione della appartenenza della magistratura alla medesima istituzione. Il magistrato è parte della Scuola e, proprio in quanto tale, è portatore di un interesse qualificato a comprendere come le scelte organizzative e formative si orientino rispetto ai principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo che presidiano l’esercizio della funzione giurisdizionale, tenuto anche conto della composizione del Comitato direttivo e della modalità di nomina già indicate.

In tale quadro, si è di recente evidenziato (Cosentino) come l’indipendenza e l’imparzialità non si esauriscano in una dimensione interiore, ma richiedano una loro manifestazione e percepibilità nello spazio pubblico. La fiducia dei cittadini nella giurisdizione si costruisce anche attraverso la visibilità dei processi decisionali e la qualità del confronto che li precede, sicché la trasparenza non rappresenta un fattore esterno o accessorio, ma una componente essenziale della legittimazione della funzione.

8. Qualificazione della richiesta di accesso civico

La richiesta di accesso civico che pure è oggetto di esame non può essere qualificata come istanza indiscriminata avente ad oggetto la totalità dei verbali.

Essa è articolata in modo selettivo, riguardando: a) specifiche vicende istituzionali; b) sedute individuate puntualmente; c) un arco temporale tutto sommato definito.

Tale articolazione esclude che la richiesta presenti carattere indeterminato o esplorativo. Va anzi chiarito che la giurisprudenza amministrativa – TAR Lazio n. 10273/2026 – ha chiarito che l’accesso civico generalizzato costituisce espressione del diritto fondamentale alla conoscenza e che le limitazioni devono essere applicate in modo rigoroso e proporzionato.

Essa ha inoltre precisato che: a) le richieste ampie non giustificano un diniego generalizzato;
b) è necessario individuare soluzioni intermedie di ostensione; c) l’accesso non può trasformarsi in controllo ispettivo, ma deve restare funzionale alla conoscenza diffusa.

Applicando tali criteri, la richiesta deve ritenersi ammissibile, con possibilità di modulazione delle modalità di ostensione, ma non suscettibile di rigetto totale.

9. Sintesi sistematica del bilanciamento

Alla luce delle coordinate normative, regolamentari e giurisprudenziali richiamate, il bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali non può essere ricondotto a un rapporto di reciproca esclusione, né può essere risolto attraverso categorie statiche che assumano la parte discorsiva del verbale quale ambito funzionalmente sottratto alla conoscibilità. La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 agosto 2024, n. 6956; Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2025, n. 7973) non introduce preclusioni generalizzate alla conoscibilità del processo decisionale, ma valorizza la funzione dell’accesso civico generalizzato quale strumento volto a favorire forme diffuse di controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali, imponendo una valutazione in concreto dei limiti secondo criteri di proporzionalità e, dunque, che l’ostensione sia modulata secondo criteri di necessità e proporzionalità, incidendo non sull’an, ma sul quomodo e sul quantum della conoscibilità.

D’altra parte, sul piano europeo, la qualificazione delle informazioni, anche sotto forma di opinioni, come dati personali non ne comporta la sottrazione alla conoscibilità, ma richiede un bilanciamento tra accesso ai documenti e protezione dei dati, fondato su criteri di proporzionalità e necessità (Corte di giustizia, 2 marzo 2023, C‑268/21; Corte di giustizia, 3 aprile 2025, C‑710/23).

In questa stessa direzione si colloca la già ricordata disciplina del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura, che – agli artt. 33, 34 e 35 – costruisce un sistema fondato sulla accessibilità degli atti e su limiti di carattere funzionale e puntuale, senza configurare aree sottratte in via generale alla conoscibilità del processo deliberativo.

Ne deriva che il bilanciamento non può essere operato attraverso la sottrazione di intere parti di contenuto, ma deve essere condotto attraverso una valutazione specifica delle singole informazioni sensibili, in quanto tali soggette a limiti di utilizzabilità e diffusione, secondo criteri di necessità, pertinenza e proporzionalità.

Su tali basi, il tema del bilanciamento può essere ricondotto al suo corretto inquadramento sistemico.

In questa prospettiva, il tema del bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali potrebbe essere ulteriormente letto alla luce di un profilo che, pur rimanendo sullo sfondo, appare difficilmente eludibile. Si tratta del problema – sia pure indiretto – della legittimazione dell’ordine giudiziario nel quadro costituzionale delineato dall’art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
La soggezione del giudice alla legge, infatti, non esaurisce la propria funzione sul piano della garanzia dell’indipendenza, ma si riflette anche sulla modalità attraverso cui tale indipendenza si rende percepibile nello spazio pubblico e all’interno della stessa comunità professionale. In tale ottica, la trasparenza dei processi decisionali degli organi preposti alla formazione della magistratura potrebbe assumere rilievo quale fattore di rafforzamento di quella legittimazione che non si costruisce in via formale, ma si alimenta nella concreta verificabilità delle condizioni in cui l’indipendenza viene coltivata e praticata.

Il bilanciamento, pertanto, non sembrerebbe potersi esaurire in una mera comparazione tra interessi contrapposti – conoscibilità e riservatezza – ma dovrebbe essere calibrato anche alla luce della funzione costituzionale della giurisdizione e delle esigenze di legittimazione che la sorreggono. In questa chiave, la conoscibilità del processo deliberativo della Scuola non opererebbe come fattore esterno o accessorio, ma come elemento che, sia pure indirettamente, concorre a rendere intellegibile – e, proprio per questo, legittimabile – l’organizzazione delle condizioni in cui si forma la cultura della giurisdizione.

Ne consegue che, anche alla luce delle esigenze di legittimazione della funzione giurisdizionale che trovano fondamento nell’art. 101 Cost., la previsione regolamentare della pubblicazione dei verbali del Comitato Direttivo assume carattere vincolante, imponendo che le eventuali limitazioni siano circoscritte, motivate e non idonee a svuotare la regola di pubblicità. La trasparenza investe, dunque, non solo il risultato della decisione, ma il processo attraverso il quale essa si forma, la qualità del confronto che la precede e le condizioni organizzative e relazionali che ne rendono possibile lo svolgimento. Questa dimensione della trasparenza si connette, come già ricordato, alla struttura circolare della fiducia che sostiene la funzione giurisdizionale: la conoscibilità dei processi decisionali della Scuola costituisce infatti condizione non solo della fiducia dei cittadini, ma anche della fiducia che la magistratura, quale comunità professionale, è chiamata a riporre nelle istituzioni che ne curano la formazione e lo sviluppo.

Alla luce delle considerazioni svolte, può ritenersi che le ricostruzioni che tendono a collocare la disciplina della pubblicazione dei verbali esclusivamente all’interno del paradigma generale del bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali non colgano appieno il significato dell’autovincolo introdotto dall’art. 4 del regolamento del Comitato Direttivo, né le ragioni sistemiche che ne sono alla base.

Tali ricostruzioni muovono, infatti, da una concezione della trasparenza essenzialmente ancorata alla conoscibilità del provvedimento finale, assumendo il dibattito che lo precede come ambito non funzionale alle finalità del controllo sull’azione amministrativa.

È opportuno chiarire che le considerazioni sopra svolte non si pongono al di fuori del paradigma del bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali, ma si collocano su un piano che consente di ricostruirne correttamente i presupposti applicativi nel contesto specifico della Scuola Superiore della Magistratura. Il bilanciamento non opera, infatti, in astratto, ma richiede di essere calibrato in relazione alla funzione dell’istituzione e alla natura degli interessi coinvolti.

In tale prospettiva assumono particolare rilievo le Opinions del Consultative Council of European Judges. L’Opinion n. 1 (2001) evidenzia come il principio di indipendenza si rifletta su quasi ogni aspetto della carriera del giudice, dalla formazione alla nomina, alla progressione e alla disciplina, includendovi espressamente la formazione. L’Opinion n. 4 (2003) chiarisce, inoltre, che la formazione costituisce una condizione essenziale per l’esercizio oggettivo, imparziale e competente delle funzioni giudiziarie ed è funzionale a proteggere i giudici da influenze indebite.

Ne deriva che anche il contesto organizzativo e relazionale nel quale la formazione si sviluppa, ivi compreso il modo in cui si articola il confronto all’interno degli organi collegiali della Scuola, assume rilievo diretto rispetto alle garanzie di indipendenza.

In questa cornice, la conoscibilità delle modalità attraverso cui si formano le decisioni non esaurisce la propria funzione nel controllo sull’efficienza dell’azione amministrativa, ma incide sulle condizioni stesse di esercizio della giurisdizione, rendendo percepibili – all’interno della comunità dei magistrati – le dinamiche attraverso cui si determinano gli indirizzi formativi e culturali della Scuola.

L’autovincolo regolamentare deve, pertanto, essere letto come espressione di una scelta istituzionale: quella di rendere conoscibile, quale regola ordinaria, non soltanto l’esito della decisione, ma il processo deliberativo che la precede.

È infatti in tale processo – nella dialettica tra le diverse posizioni, nella esplicitazione delle ragioni e nella qualità del confronto collegiale – che si manifesta il pluralismo che connota l’esperienza della Scuola e che incide direttamente sulle condizioni di esercizio dell’indipendenza della magistratura.

Ne consegue che una ricostruzione che limiti la pubblicazione alla sola componente deliberativa del verbale non intercetta il senso proprio dell’autovincolo regolamentare, in quanto ne riduce la portata a un piano meramente amministrativo, mentre esso è diretto a garantire la piena operatività delle funzioni della Scuola nel rispetto del suo ruolo istituzionale e della sua funzione all’interno del sistema della giurisdizione.

10. Gradazione delle ipotesi di ostensibilità

La ricognizione dei criteri sopra delineati consentirebbe di individuare una pluralità di situazioni nelle quali il diverso peso degli interessi coinvolti giustificherebbe una modulazione differenziata dell’ostensibilità dei verbali, secondo una logica che non si affiderebbe a categorie astratte, ma valorizzerebbe la natura delle decisioni e il loro impatto sull’assetto istituzionale e sulla funzione della Scuola.

In tale prospettiva, assumerebbe rilievo prioritario il nucleo delle decisioni a rilevanza istituzionale apicale, quali la nomina del Presidente, del Segretario generale e del Vicesegretario generale, la definizione degli assetti organizzativi fondamentali della SSM – creazione dei settori, assegnazione degli stessi ai coordinatori, responsabili – nonché la regolazione dei rapporti tra Comitato Direttivo, Presidenza e struttura amministrativa. In relazione a tali decisioni, la conoscibilità potrebbe tendenzialmente assumere carattere pieno, estendendosi anche alle opinioni espresse nel corso del dibattito, in quanto esse costituirebbero parte integrante del processo attraverso il quale si formano scelte che incidono direttamente sull’identità e sul funzionamento dell’istituzione.

Un secondo ambito riguarderebbe le dinamiche relazionali interne all’organo, relative ai rapporti tra componenti, Presidente, Segretario generale e personale della Scuola. Anche in questa area la conoscibilità si presenterebbe elevata, poiché si tratterebbe di condizioni concrete di esercizio della funzione, idonee a incidere sulla qualità del confronto collegiale e sulla effettività del pluralismo.

Le decisioni di carattere organizzativo generale si collocherebbero, a loro volta, in una fascia di ampia conoscibilità, pur potendo richiedere limitate modulazioni ove emergessero specifiche esigenze di tutela. Diversamente, le decisioni di natura tecnico‑didattica, nelle quali assumerebbero rilievo profili valutativi riferiti a persone o a singole esperienze formative, giustificherebbero una conoscibilità più selettiva, calibrata in modo da salvaguardare gli interessi coinvolti – essenzialmente l’autonomia della magistratura ed il pluralismo – senza pregiudicare la comprensione del quadro complessivo. Per modo che questioni che dovessero riguardare in termini generali i criteri di scelta dei relatori o di loro esclusione non potrebbero sottrarsi alla conoscibilità nei termini omnicomprensivi sopra descritti.

Infine, laddove le decisioni incidessero in modo diretto e specifico su situazioni individuali, si imporrebbe una modulazione più attenta delle modalità di ostensione, attraverso strumenti quali l’oscuramento di dati identificativi o altre tecniche di anonimizzazione, in coerenza con i principi di necessità e proporzionalità.

In questo quadro, la modulazione delle modalità di accesso dovrebbe tenere conto anche delle esigenze di funzionalità dell’apparato amministrativo e potrebbe, pertanto, tradursi in una articolazione temporale dell’ostensione idonea ad assicurare, con priorità, la conoscibilità delle decisioni più direttamente incidenti sul nucleo essenziale dell’assetto istituzionale della Scuola, consentendo nel contempo l’accesso alle ulteriori delibere entro un arco temporale ragionevole e compatibile con il corretto funzionamento della struttura.

11. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, potrebbe ritenersi che la pubblicazione dei verbali del Comitato Direttivo si configuri come regola di funzionamento dell’organo, espressione di una scelta organizzativa che trovare fondamento nei principi di trasparenza e responsabilità che permeano l’attività amministrativa e, in modo peculiare, quella delle istituzioni operanti nell’ambito della giurisdizione.

In tale contesto, le limitazioni alla conoscibilità non sembrerebbero poter essere utilizzate per sottrarre in via generalizzata il processo deliberativo alla possibilità di conoscenza ed alla necessità di trasparenza, ma dovrebbero essere applicate secondo criteri di stretta necessità, in forma puntuale e motivata.

Ne dovrebbe, dunque, conseguire che la richiesta di accesso civico che pure si è affiancata ad una richiesta di pubblicazione dei verbali interna al Comitato direttivo potrebbe essere soddisfatta attraverso modalità idonee a realizzare un equilibrato contemperamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di buon andamento dell’azione amministrativa. Tale contemperamento potrebbe esprimersi in una gestione graduata e temporalmente articolata dell’ostensione, capace di assicurare con immediata priorità la conoscibilità delle decisioni adottata dal Comitato direttivo in carica che incidono sul nucleo essenziale dell’assetto istituzionale della Scuola, e, al contempo, di consentire l’accesso alle ulteriori delibere entro tempi compatibili con l’efficienza della macchina amministrativa.

Rimarrebbe fermo che la trasparenza non riguarda soltanto il dato finale della decisione, ma investirebbe il percorso che la precede, la qualità del confronto che la alimenta e le condizioni organizzative e relazionali che la rendono possibile. In questa prospettiva, una compressione generalizzata della conoscibilità dei verbali finirebbe per incidere non solo sul piano amministrativo, ma anche sul rapporto di fiducia che lega la Scuola alla magistratura e, attraverso di essa, alla collettività, riflettendosi, in ultima analisi, sulle stesse prerogative costituzionali della funzione giurisdizionale.

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