1. Introduzione
È di qualche giorno fa la notizia[1] che Thiago Ávila e Saif Abukeshek sono stati espulsi da Israele. I due attivisti erano stati arrestati dalle autorità israeliane in seguito all’intercettazione di una delle barche della Global Sumud Flotilla[2]dirette a Gaza. L’intercettazione è avvenuta il 29 aprile in acque internazionali a circa 500 miglia nautiche al largo delle coste di Gaza nei pressi dell’isola di Creta su una nave battente bandiera italiana (la Eros 1)[3]. Insieme alla barca su cui si trovavano Ávila e Abukeshek sono state abbordate più di 20 imbarcazioni (su un totale di 60). I membri dell’equipaggio delle imbarcazioni, tranne Ávila e Abukeshek, sono stati trattenuti su una barca della marina israeliana e poi rilasciati in Grecia. Secondo le dichiarazioni rese dai membri degli equipaggi delle barche abbordate, i militari israeliani avrebbero posto in essere una serie di gravi maltrattamenti e aggressioni sessuali, che possono configurarsi come tortura, trattamenti inumani e degradanti[4].
Il 18 maggio 2026 la Global Sumud Flotilla ha riportato di aver perso i contatti con 23 imbarcazioni dirette a Gaza, intercettate dalle forze israeliane in acque internazionali nei pressi di Cipro. Tra le navi intercettate almeno due batterebbero bandiera italiana e almeno 7 o 8 attivisti italiani sarebbero stati fermati[5]. Sebbene focalizzate sull’episodio di fine aprile, le considerazioni seguenti si estendono agli eventi analoghi più recenti.
2. Il contesto giuridico (1): i blocchi navali
Lo stato di Israele ha imposto un blocco navale nelle acque territoriali[6] di Gaza a partire dal 2009.
Il blocco navale è una modalità di warfare regolata in vari strumenti di diritto internazionale, fra cui il Manuale di Sanremo sul diritto internazionale applicabile ai conflitti armati in mare[7]. È definibile come «impedire a navi e/o aeromobili di qualsiasi nazionalità … di entrare o uscire da porti, aeroporti o zone costiere specificati, appartenenti a, occupati da o sotto il controllo di una nazione nemica»[8].
Lo stesso Manuale stabilisce i limiti all’utilizzo di tale strumento bellico. Il blocco navale deve consentire il libero passaggio dei rifornimenti sia alimentari che di forniture mediche se la popolazione civile nel territorio bloccato non è adeguatamente rifornita di cibo o altri beni essenziali (Regola 104).
La dichiarazione o l’istituzione di un blocco navale è vietata (Regola 102) nei casi in cui:
- ha come unico scopo affamare la popolazione civile o privarla di beni essenziali alla sopravvivenza;
- i danni alla popolazione civile sono (o si prevede siano) sproporzionati rispetto al vantaggio militare concreto atteso.
In merito, già nel 2010 la fact‑finding mission stabilita dallo Human Rights Council (HRC) per indagare sull’abbordaggio della Mavi Marmara del 31 Maggio 2010, in cui morirono 10 attivisti della Gaza Freedom Flotilla, aveva ritenuto che il blocco imposto da Israele su Gaza fosse illegittimo perché sproporzionato alla luce dei danni subiti dalla popolazione presente nella Striscia[9][10]. Il report finale della Commissione d’Inchiesta istituita dal Segretario Generale delle Nazioni Unite (il c.d. Rapporto Palmer), invece, ritenne che il blocco fosse un esercizio legittimo del diritto di difesa dello stato di Israele[11]. Considerato che gran parte della popolazione di Gaza versava già in condizioni di grave vulnerabilità alimentare, l’HRC aveva inoltre ritenuto che il termine “affamare” dovesse essere interpretato in senso ampio, comprensivo del semplice fatto di provocare la fame, e non limitato alla privazione sistematica di beni essenziali alla sopravvivenza, abbassando così la soglia necessaria a integrare la condotta vietata. Sedici anni dopo il blocco navale è ancora in corso, mentre l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), l’UNICEF, il Programma Alimentare Mondiale (WFP) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 22 agosto 2025 hanno ufficialmente dichiarato lo stato di carestia a Gaza[12].
Un’ulteriore specifica è necessaria: di per sé, il blocco navale in un conflitto armato è uno strumento bellico legittimo. Le modalità e/o i presupposti dello stesso lo possono rendere illegittimo. Si tratta tuttavia di un’operazione militare definita come old fashioned[13]. La sua praticabilità è controversa, anche perché consente operazioni militari che, se effettuate a terra, non sarebbero legittime. Tramite un blocco navale, infatti, si impedisce a qualsiasi nave e velivolo di entrare nei porti nemici, senza esclusioni. L’imposizione di un simile blocco, nonché la possibilità di garantire la sua effettività mediante atti di violenza, sarebbe illecita ove si trattasse di un’operazione via terra. È invece tradizionalmente considerata perfettamente lecita secondo il diritto della guerra marittima[14].
Vi è infine un aspetto importante che è relativo al dove è avvenuto l’attacco della nave sulla quale si trovavano Thiago Ávila e Saif Abu Keshek: essa era in acque internazionali (“alto mare”). Tale aspetto verrà evidenziato nei paragrafi che seguono.
2.1. Pluralità di regimi giuridici e libertà di navigazione in alto mare
Una delle principali difficoltà nell’analisi giuridica dell’abbordaggio di Israele alla Flotilla risiede nella sovrapposizione di regimi normativi distinti e dai contorni non sempre ben definiti. Il problema centrale è individuare quale rulebook si applichi: il diritto del mare codificato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), il diritto bellico marittimo consuetudinario – di cui il Manuale di San Remo del 1994 costituisce principale espressione –, o altre espressioni del diritto pubblico internazionale. E poi: in che relazione si pongono questi strumenti?
In particolare, l’art. 87 UNCLOS sancisce la libertà di navigazione sull’alto mare per tutti gli Stati, mentre l’art. 88 stabilisce che «L’alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici». L’art. 88 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 301 UNCLOS[15] e con i principi della Carta ONU e va pertanto interpretato nel contesto del divieto di uso della forza di cui all’art. 2(4) Carta ONU[16] e le rispettive eccezioni, fra cui rientra la legittima difesa.
La posizione israeliana si fonda sulla tesi che, in tempo di conflitto armato, il diritto bellico marittimo operi come lex specialis e sostituisca integralmente l’UNCLOS, strumento concepito per il tempo di pace[17]. Secondo questo approccio, Israele, trovandosi in stato di guerra con Hamas e avendo istituito un blocco navale legittimo, sarebbe soggetta esclusivamente alle norme del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati in mare, ossia al Manuale di San Remo[18].
La posizione contraria muove invece dalla constatazione che le disposizioni rilevanti dell’UNCLOS riflettono diritto internazionale consuetudinario e vincolano pertanto tutti gli Stati, inclusi quelli non parti alla Convenzione (come Israele). Posto che:
- il blocco navale sarebbe illegittimo; e
- l’art. 89 UNCLOS sancisce che «Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell’alto mare»;
ne consegue che «qualsiasi tentativo da parte di Israele di esercitare poteri di controllo sulle navi battenti bandiera straniera nelle acque internazionali […] costituisce un’affermazione illegale di sovranità e una grave violazione del diritto internazionale»[19].
Secondo alcuni, vi è un rapporto di separazione ma complementarità (“distinct but complementary”)[20]fra le branche del diritto internazionale umanitario e altri settori del diritto internazionale pubblico[21]. Nel caso di Israele, in particolare, il blocco marittimo si inserisce nel più ampio contesto dell’occupazione del territorio palestinese[22]. L’occupazione bellica è ritenuta illegittima ove essa sia realizzata in violazione del divieto dell’uso di forza previsto dall’art. 2(4) Carta ONU, ad esempio perché costituisce un atto di aggressione volto all’annessione di un determinato territorio mediante l’uso della forza. Per quanto attiene, invece, al comportamento che deve essere tenuto dalla potenza occupante, la Quarta Convenzione di Ginevra impone alla potenza occupante di tutelare la popolazione civile presente sul territorio occupato[23]. Pertanto, anche se il blocco fosse considerato lecito ai sensi del diritto bellico marittimo, ciò non eliminerebbe gli obblighi di Israele derivanti dal diritto dell’occupazione verso i civili nel territorio occupato. Ci si chiede inoltre se il protrarsi del blocco navale non possa costituire esso stesso una violazione della Quarta Convenzione di Ginevra posto che lo stato occupante deve assicurarsi che vi siano sufficienti viveri, medicinali e altri articoli indispensabili per la popolazione civile (art. 55)[24]. Inoltre, già nel 2009 la fact‑finding mission delle Nazioni Unite sul conflitto di Gaza aveva ritenuto che il blocco fosse una «punizione collettiva inflitta da parte del Governo di Israele sulla popolazione di Gaza»[25], in violazione del divieto di pene collettive stabilito dall’art. 33 della Convenzione.
Secondo altri, è la stessa fonte della legittimità del blocco navale a non essere chiara (e, di conseguenza, i suoi presupposti): lo ius in bello, ossia il diritto internazionale umanitario sull’uso legittimo delle armi, o lo ius ad bellum, ossia l’uso necessario e proporzionato della forza ove ricorra una delle eccezioni al divieto ex art. 2(4) Carta ONU. Alcuni ritengono che «il diritto internazionale umanitario e il divieto di ricorso alla forza sono ambiti distinti del diritto internazionale e devono essere tenuti separati nel valutare la legittimità dei blocchi navali e di altre azioni militari»[26]. Ne consegue che secondo quest’ultima interpretazione le azioni compiute nell’ambito di un blocco navale potrebbero essere legittime ai sensi del diritto internazionale umanitario e, al contempo, in violazione del divieto di ricorso alla forza – in particolare qualora si configuri un utilizzo ingiustificato della forza contro navi neutrali in acque internazionali[27] –. Ai sensi di tale tesi, l’uso della forza negli high seas – sia esso inquadrato nel diritto del mare o nel diritto bellico marittimo – deve in ogni caso essere valutato alla luce del divieto di cui all’art. 2(4) Carta ONU e delle sue eccezioni, segnatamente la legittima difesa ex art. 51 e l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ex Capitolo VII.
La tabella sottostante riassume i diversi regimi giuridici applicabili:
| Blocco navale | Occupazione militare | Libertà di navigazione | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia | Misura di guerra | Uso della forza | Uso della forza (occupazione e legittimità della permanenza della potenza occupante nel territorio occupato) | Misura di guerra (comportamento della potenza occupante) | Principio |
| Regime giuridico applicabile | Diritto internazionale umanitario e diritto bellico marittimo consuetudinario (Manuale di San Remo) | Ius ad bellum (Articolo 2, paragrafo 4, Carta ONU) | Ius ad bellum (Divieto di annessione di territori – Articolo 2, paragrafo 4, Carta ONU) | Diritto internazionale umanitario (Quarta Convenzione di Ginevra; I protocollo aggiuntivo alle convenzioni di Ginevra) | Diritto internazionale pubblico (UNCLOS) |
2.2. NIAC or IAC?
Vi è chi sostiene che il blocco navale instaurato da Israele sarebbe illegittimo in quanto istituito nel contesto di un conflitto armato non internazionale (Non International Armed Conflict – NIAC)[28]. L’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI) nei mandati d’arresto relativi alla Situazione in Palestina ha affermato che vi sono due conflitti in parallelo: un conflitto armato internazionale (International Armed Conflict – IAC) fra Israele e Palestina e un NIAC fra Israele e Hamas[29]. Il blocco navale attualmente in vigore non andrebbe considerato come una misura isolata, bensì come l’ultimo di una serie di blocchi imposti nel tempo. Essendo stato ufficialmente istituito il 1° marzo 2025 – vale a dire nel contesto successivo agli attacchi del 7 ottobre 2023 – esso si collocherebbe nell’ambito del NIAC tra Israele e Hamas. Ne conseguirebbe che tale blocco dovrebbe essere valutato alla luce del diritto internazionale umanitario applicabile ai NIAC, nel cui quadro lo strumento del blocco navale non troverebbe riconoscimento giuridico come misura lecita, rendendo pertanto il blocco stesso contrario al diritto internazionale[30].
In conclusione, come già scritto su questa Rivista, «se il blocco è illegittimo sul piano internazionale, opporvisi non può essere considerato ostile»[31]. Questa è una delle basi giuridiche utilizzate dalla Flotilla per legittimare il proprio intervento[32].
3. Il contesto giuridico (2): legalità dell’intervento dell’esercito israeliano in acque internazionali
L’analisi giuridica dell’intercettazione della Flotilla richiede di distinguere due scenari, a seconda che il blocco navale sia o meno considerato legittimo.
3.1. Il blocco navale imposto da Israele è legittimo
Per quanto attiene agli abbordaggi dell’esercito israeliano, il diritto internazionale prevede che nel caso di blocco navale (legittimo) le navi mercantili[33] battenti bandiera di uno Stato neutrale[34] possono essere attaccate ove siano fondati motivi per ritenere che trasportino contrabbando o che stiano violando il blocco e che, dopo un avvertimento, rifiutino deliberatamente di fermarsi o resistano all’ispezione/cattura (Regole 67 e 98 Manuale di San Remo). Ne consegue che ove il blocco fosse legittimo, Israele avrebbe «il diritto (e in un certo senso il dovere) di intraprendere determinate azioni contro imbarcazioni, come la flottiglia, al fine di farlo rispettare»[35].
Ancora, ove si ritenesse il blocco navale imposto da Israele legittimo, ci si deve interrogare sulla portata territorialedello stesso, nonché del diritto a garantirne l’efficacia mediante l’uso della forza militare. Come menzionato sopra, infatti, la nave intercettata a fine aprile si trovava in alto mare, a più di 500 miglia dalle coste di Gaza. Secondo l’opinione maggioritaria, confortata dalla prassi internazionale, l’utilizzo della forza durante un blocco navale deve essere generalmente limitato alle acque pertinenti alla Zona Economica Esclusiva (ZEE) dello Stato nemico oggetto di blocco, ossia fino a 200 miglia nautiche dalle coste[36]. Il diritto all’attuazione del blocco, ossia la possibilità di intercettare e sequestrare navi, non potrebbe in ogni caso mai estendersi alle acque internazionali, poiché le navi neutrali ivi presenti raramente presentano una minaccia imminente[37]. Non sarebbe quindi legittimo né imporre un blocco navale esteso fino alle acque internazionali né un intervento volto a intercettare navi che potenzialmente potrebbero rompere il blocco quando queste si trovino in acque internazionali[38].
Secondo altri, fra cui Israele, un’imbarcazione può essere legittimamente intercettata anche in acque internazionali in quanto il blocco deve essere necessariamente estendersi a queste per impedire alle imbarcazioni di entrare nelle acque costiere soggette al blocco[39].
L’intercettazione dell’Eros 1 è avvenuta in modalità preventiva sulla base del fatto che la Flotilla aveva dichiarato di voler rompere il blocco e perciò prima ancora il concretizzarsi di una minaccia. Così facendo, di fatto, Israele si è arrogato il potere di enforcement del blocco nei confronti di qualsiasi nave che dichiari di voler raggiungere Gaza, indipendentemente dalla distanza di essa dalla costa di Gaza.
3.2. Il blocco navale imposto da Israele è illegittimo
Nel caso di blocco illegittimo le uniche basi giuridiche per giustificare l’intercettazione di navi battenti bandiera straniera in acque internazionali sono:
- il ragionevole sospetto che l’imbarcazione stesse contribuendo in modo effettivo allo sforzo bellico delle forze avversarie (diritto di cattura dei belligeranti, Regola 67 e 118 Manuale di San Remo); oppure
- il ragionevole sospetto che l’imbarcazione sia una minaccia imminente e schiacciante per lo Stato e non vi sia altra alternativa che ricorrere alla forza per prevenirla (legittima difesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite)[40].
Nel caso della Flotilla, non si sono registrati atti ostili da parte delle navi intercettate tali da poter configurare un attacco armato. Le navi della Flotilla battevano bandiere nazionali, trasportavano carichi umanitari e le finalità umanitarie del loro viaggio erano state rese pubbliche. Ad ogni modo, «secondo la maggior parte delle interpretazioni del diritto internazionale, uno Stato non può invocare la legittima difesa per giustificare l’uso della forza in un territorio che occupa illegalmente»[41]. La Corte Internazionale di Giustizia[42] ha dichiarato l’occupazione della West Bank e della striscia di Gaza da parte di Israele illegittima. Ciò, insieme al dato relativo alla posizione in cui le navi sono state intercettate, rende difficilmente sostenibile sia l’ipotesi della qualificazione di un diritto di cattura che della legittima difesa.
4. Le responsabilità individuali collegate all’intercettazione
A prescindere dalla legittimità del blocco navale, si pongono comunque problematiche in merito alle modalità concrete in cui sono stati esercitati gli abbordaggi: posto che lo status di civili della Flotilla e del suo equipaggio non è contestato, ci si chiede se l’abbordaggio e i maltrattamenti possano costituire crimini internazionali ai sensi dello Statuto di Roma e possano quindi individuarsi responsabilità individuali. Come nel caso della Gaza Flotilla e dell’intercettazione della Mavi Marmara nel 2010, anche qui la legalità del blocco navale rileva «solo ai fini della valutazione del presunto crimine di guerra consistente nel dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari (art. 8 (2)(b)(ii) dello Statuto di Roma)»[43]. La legalità del blocco navale non ha perciò alcun impatto invece nel valutare se altri crimini internazionali sono stati commessi. In altri termini, i civili sono comunque protetti sia che il blocco navale sia legittimo che illegittimo, sia che il conflitto sia ritenuto un NIAC o un IAC.
La CPI avrebbe competenza a giudicare le condotte avvenute a bordo dell’Eros 1 ai sensi dell’art. 12(2)(a) Statuto di Roma, in quanto nave battente bandiera italiana. Per quanto attiene alle condotte realizzatasi a bordo della nave militare israeliana, invece, stabilire la giurisdizione è più complesso in quanto Israele non è stato parte della CPI, pertanto né le sue navi né i suoi cittadini rientrano nella giurisdizione territoriale della CPI, e la CPI non opera secondo il criterio della nazionalità passiva. Secondo la ricostruzione della Global Sumud Flotilla tali azioni rientrerebbero nell’ambito della situazione sulla Palestina già in esame alla CPI[44] in quanto Israele ha attaccato la flottiglia in forza del blocco navale su Gaza[45]. Forzare in questo modo il criterio della competenza territoriale, tuttavia, potrebbe non essere efficace, anche alla luce della precedente decisione sulla Situazione delle navi registrate nelle Comore, in Grecia e in Cambogia (ossia nel caso della Mavi Marmara)[46]. Una possibilità alternativa potrebbe essere quella di attivare la competenza della CPI tramite il criterio della nazionalità attiva ove i militari israeliani coinvolti nell’operazione siano titolari di doppia nazionalità e la seconda nazionalità sia quella di uno stato membro della CPI. Possibilità forse non così remota: secondo un’inchiesta recentemente pubblicata da Declassified UK i soldati delle Forze di Difesa Israeliane con doppia cittadinanza sarebbero più di 50.000[47].
In acque internazionali, inoltre, le navi sono sottoposte alla giurisdizione dello Stato di bandiera. Ai sensi dell’art. articolo 97 UNCLOS «Nessun fermo o sequestro della nave, nemmeno a titolo di misura investigativa, potrà essere disposto da autorità diverse da quelle dello Stato di bandiera». Le interferenze con navi straniere al di fuori delle acque territoriali di uno Stato sono limitate a casi molto specifici[48]. Inoltre, l’Eros 1 batteva bandiera italiana e pertanto l’Italia ha competenza a giudicare sui reati ivi commessi in forza degli artt. 4 e 6 c.p. Per quanto attiene ai reati commessi ai danni di cittadini italiani, la competenza potrebbe essere stabilita ai sensi dell’art. 8 c.p. (delitto politico commesso all’estero, inteso quale delitto che offende un interesse politico dello Stato italiano). La procedibilità del delitto politico commesso all’estero è condizionata dalla richiesta di procedimento da parte del Ministro della giustizia. È su queste basi che, si presume, la procura di Roma sta indagando per i reati di sequestro di persona, rapina, tortura e danneggiamento seguito da naufragio sia in relazione agli eventi di aprile che in relazione all’intercettazione di ottobre[49].
L’autrice ringrazia la collega e amica Silvia Tassotti per le sue preziose riflessioni e acute revisioni.
[1] Adnkronos, Flotilla, Thiago Avila e Saif Abukeshek rilasciati da Israele: l’annuncio dell’organizzazione.
[2] Global Sumud Flotilla, GSF 2025 – Overview.
[3] BBC, Israel intercepts Gaza flotilla near Crete and detains 175 activists; OHCHR, Israel must immediately release Gaza‑bound flotilla activists, say UN experts.
[4] OHCHR, Israel must immediately release Gaza‑bound flotilla activists, say UN experts; A. Mantovani, Global Sumud Flotilla, imbarcazioni abbordate al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: “Siamo fuggiti per metterci in salvo”, Il Fatto Quotidiano.
[5] Israele intercetta la Flotilla, Il Fatto Quotidiano.
[6] Le acque territoriali si estendono fino a 12 miglia nautiche dalla linea di costa di uno Stato, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), e sono soggette alla piena sovranità dello Stato costiero ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, UNCLOS.
[7] Manuale di San Remo. Il Manuale di San Remo non è un trattato internazionale, tuttavia esso è generalmente considerato espressione del diritto internazionale consuetudinario, vincolante per tutti gli Stati. Cfr. ICC, Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia. Article 53 (1) Report. Si veda anche il Newport Manual on the Law of Warfare.
[8] W. H. von Heinegg, Blockade, Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2015), para. 1
[9] Human Rights Council, Report of the international fact‑finding mission to investigate violations of international law, including international humanitarian and human rights law, resulting from the Israeli attacks on the flotilla of ships carrying humanitarian assistance, HRC 15th session (A/HRC/15/21), 27 September 2010, para. 26.
[10] Integrated Food Security Phase Classification (IPC) Famine Review Committee (FRC), Famine Review Committee: Gaza strip, August 2025. Conclusions and reccomendations.
[11] UNISPAL, Report of the Secretary‑General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident (Palmer Report), para. 72.
[13] M. Sassòli, International Humanitarian Law. Rule, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare, Cheltenham (UK); Edward Elgar, 2024, p. 438. La maggior parte degli strumenti internazionali che regolano il diritto bellico marittimo furono adottate nella seconda metà del XIX secolo o all’inizio del XX secolo (ad es. la Paris Declaration del 1856 e la London Declaration of 1909). Ivi, p. 432. Cfr. S. Haines, War at sea: Nineteenth‑century laws for twenty‑first century wars?, International Review of the Red Cross (2016), 98 (2), p. 419–447.
[14] M. Sassòli, cit., p. 438.
[15] «Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro obblighi in forza della presente Convenzione, gli Stati contraenti si astengono dal ricorso alla minaccia od all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, od in qualsiasi altro modo incompatibile con i princìpi del diritto internazionale enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite».
[16] UNISPAL, Report of the Secretary‑General’s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident (Palmer Report).
[17] Simple Law Blog, [18] Ambasciata di Israele a Cipro, Legality and Necessity: Israel’s Naval Blockade of Gaza.
[19] Global Sumud Flotilla, Legal Assessment of the Global Sumud Flotilla: Civil Resistance to an Unlawful Blockade, Humanitarian Access, and Accountability under International Law.
[20] International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in Situations of Violence, Address by Jakob Kellenberger, President of the International Committee of the Red Cross, p. 646.
[21] Dimitris Panousos, Intersecting Legal Frameworks at Sea: The Continued Applicability of the Law of the Sea in Armed Conflicts, Max Planck Yearbook of United Nations Law Online, 28(1), p. 387‑419.
[22] Nonostante l’assenza di forze militari sul territorio prima degli attacchi del 7 ottobre 2023. ICJ, Advisory Opinion on Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem (19th July 2024).
[23] Si ritiene che tale obbligo si applichi anche ai conflitti armati non internzionali (NIAC).
[24]ASGI, Giuristi Democratici e Comma 2–Lavoro è Dignità, La legalità della Global Sumud Flottilla e gli obblighi di protezione dell’Italia.
[25] Human Rights Council, Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict (Goldstone Report) – HRC 12th session (A/HRC/12/48), 25 September 2009, para. 1878.
[26] S. Torp Helmersen, The Use of Force Against Neutral Ships Outside Territorial Waters, Leiden Journal of International Law, vol. 35, n. 2 (2022), pp. 315‑335.
[27] Ibid.
[28] Konstantinos Deligiannis‑Virvos, The Interception of the Madleen: Revisiting the Mavi Marmara Incident in 2025, Opinio Juris.
[29] ICC, Statement of ICC Prosecutor Karim A.A. Khan KC: Applications for Arrest Warrants in the Situation in the State of Palestine.
[30] Konstantinos Deligiannis‑Virvos, The Interception of the Madleen: Revisiting the Mavi Marmara Incident in 2025, Opinio Juris e le fonti ivi citate.
[31] Alice Bazzichelli, Il diritto internazionale vale fino a un certo punto, Giustizia Insieme.
[32] Global Sumud Flotilla, Legal Assessment of the Global Sumud Flotilla: Civil Resistance to an Unlawful Blockade, Humanitarian Access, and Accountability under International Law.
[33] Le navi della Flotilla possono essere qualificate quali merchant vessel ai sensi dell’art. 13(i) del Manuale di San Remo
[34] Si tratta di navi il cui Stato di bandiera è uno Stato terzo rispetto al conflitto e che non sono né lo Stato che ricorre all’uso della forza né quello contro cui tale uso è diretto.
[35] ICC, Office of the Prosecutor, Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia Article 53(1) Report, para 32.
[36] S. Torp Helmersen, The Use of Force Against Neutral Ships Outside Territorial Waters, Leiden Journal of International Law, vol. 35, n. 2 (2022), pp. 315‑335.
[37] Ibid.
[38] M. Frostad, Naval Blockade, Arctic Review on Law and Politics, Vol. 9 (2018), p. 204.
[39] D. Velenczei, The Madleen Incident and the Gaza Naval Blockade, Lieber Institute West Point.
[40] Human Rights Council, Report of the international fact‑finding mission to investigate violations of international law, including international humanitarian and human rights law, resulting from the Israeli attacks on the flotilla of ships carrying humanitarian assistance, HRC 1, 27 September 2010.
[41]A. Van Deerlin, M.T. Raffety, A flotilla and international maritime law, Socialist Lawyer, No. 99 (2025), pp. 18‑21.
[42] ICJ, Advisory Opinion on Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem (19th July 2024).
[43] Office of the Prosecutor, Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia Article 53(1) Report, 6 novembre 2014, para 33.
[44] ICC, State of Palestine.
[45] Global Sumud Flotilla, Legal Assessment of the Global Sumud Flotilla: Civil Resistance to an Unlawful Blockade, Humanitarian Access, and Accountability under International Law, p. 27.
[46] ICC, Office of the Prosecutor, Situation on Registered Vessels of Comoros, Greece and Cambodia Article 53(1) Report.
[47] Declassified UK, Over 2,000 Britons served for Israel amid Gaza genocide.
[48] Art. 110 UNCLOS.
