ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Vittorio Bachelet tra le carte dell’Università degli Studi di Trieste

30 ottobre 2026
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ABSTRACT

1. Premessa e fonti documentali

Il centenario della nascita di Vittorio Bachelet (Roma, 20 febbraio 1926 – Roma, 12 febbraio 1980) offre l’occasione per soffermarsi su un capitolo specifico della sua vicenda accademica: gli anni trascorsi presso l’Università degli Studi di Trieste, dal primo incarico del 1961 sino al trasferimento a Roma nel 1968.

Il presente contributo si propone di ricostruire tale esperienza attraverso la documentazione reperita negli archivi dell’Ateneo triestino, privilegiando un approccio essenzialmente storico‑documentale. L’intento non è quello di delineare un profilo biografico complessivo di Bachelet, né di formulare valutazioni sulla sua figura e sulla sua opera, quanto piuttosto di restituire, con la maggiore fedeltà possibile, le vicende accademiche e i contenuti dell’attività didattica così come emergono dalle fonti esaminate[1].

La ricerca si è sviluppata attraverso la consultazione diretta delle “carte” conservate presso l’Università degli Studi di Trieste, anche nei depositi archivistici situati nei locali dell’Ateneo. L’attività di ricognizione ha consentito di individuare e mettere in relazione documenti di diversa natura, alcuni dei quali particolarmente significativi per ricostruire il percorso accademico e gli insegnamenti di Bachelet. Non tutta la documentazione relativa al periodo considerato è stata tuttavia rinvenuta: mancano alcuni diari delle lezioni e programmi dei corsi, senza che sia possibile stabilire se tali lacune dipendano dalla mancata conservazione dei documenti oppure dalla loro eventuale presenza in altre collocazioni archivistiche. La ricostruzione resta pertanto circoscritta alle risultanze delle fonti disponibili, tenendo conto del loro stato di conservazione e leggibilità, nonché delle eventuali incertezze che possono accompagnarne la lettura e l’interpretazione.

L’indagine si fonda principalmente su due ordini di fonti tra loro complementari: da un lato il fascicolo di servizio, comprendente decreti ministeriali e rettorali, verbali del Consiglio di Facoltà, comunicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, fogli di variazione e certificati; dall’altro i diari delle lezioni e i programmi dei corsi che è stato possibile reperire[2]. Il loro esame congiunto consente di seguire il percorso istituzionale di Bachelet negli anni triestini e di ricostruire, nei limiti della documentazione disponibile, gli insegnamenti conferiti e i contenuti dell’attività didattica.

Le tappe essenziali della carriera triestina risultano dallo stato matricolare: professore incaricato di Istituzioni di diritto pubblico dal 1° novembre 1961, professore straordinario di Diritto amministrativo dal 16 novembre 1962 e professore ordinario con decorrenza giuridica dal 16 novembre 1965. Il fascicolo documenta inoltre il nulla osta ministeriale al trasferimento, con effetto dal 1° novembre 1968, alla cattedra di Scienza dell’amministrazione della Facoltà di Scienze politiche dell’Università Internazionale degli Studi Sociali Pro‑Deo di Roma, in conformità alla proposta formulata da quella Facoltà[3].

2. L’incarico di Istituzioni di diritto pubblico (1961)

Bachelet fu abilitato alla libera docenza in Istituzioni di diritto pubblico con D.M. 29 luglio 1958 e in Diritto amministrativo con D.M. 12 marzo 1959[4]. Formatosi a Roma come assistente volontario di diritto amministrativo presso la cattedra di Guido Zanobini, si era laureato nel 1947 con una tesi dedicata ai «Rapporti tra lo Stato e le organizzazioni sindacali»[5]. Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, presieduto dal Preside prof. Renato Balzarini, gli conferì all’unanimità l’incarico di Istituzioni di diritto pubblico per il corso di laurea in Scienze politiche[6].

Il conferimento formale avvenne con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, che ne fissava la decorrenza al 1° novembre 1961[7]. L’Università provvide a comunicare all’Ufficio Provinciale del Tesoro i dati relativi al trattamento economico del nuovo docente[8].

3. La nomina a professore straordinario di Diritto amministrativo (1962)

Nel 1962 si collocano diversi atti relativi alla posizione accademica di Bachelet nell’Università di Trieste. Il fascicolo di servizio registra in quell’anno una serie di atti – dalla documentazione amministrativa[9] alla documentazione personale[10], fino agli adempimenti previdenziali[11] – che documentano l’inserimento di Bachelet nell’attività accademica dell’Ateneo[12].

Con due decreti rettorali di pari data, il 1° novembre 1962, fu da un lato confermato a Bachelet l’incarico di Istituzioni di diritto pubblico per l’anno accademico 1962‑63 e gli fu dall’altro conferito l’incarico di Scienza delle finanze e diritto finanziario, che egli conservò per tutto il periodo del suo insegnamento triestino accanto alla cattedra di Diritto amministrativo[13].

Nello stesso anno intervenne la nomina a professore straordinario. La comunicazione ministeriale, intervenuta sulla base dei risultati del concorso alla cattedra e della proposta della Facoltà, formalizzò la nomina di Bachelet a straordinario di Diritto amministrativo con decorrenza dal 16 novembre 1962[14]. Il Rettore ne informò il Preside della Facoltà e, quale effetto immediato della nuova qualifica, Bachelet cessò dall’incarico di Istituzioni di diritto pubblico[15]. I fogli di variazione registrarono gli effetti della nuova nomina[16].

4. La direzione dell’Istituto di Scienze politiche e i nuovi incarichi (1963)

Al 1963 risalgono ulteriori atti relativi alla posizione accademica di Bachelet. Vi rientra l’elevazione della retribuzione connessa all’incarico di Scienza delle finanze[17]. L’Ateneo, richiesto dall’editore Giappichelli di Torino di indicare il titolare della cattedra di Diritto amministrativo, rispose indicando il prof. Bachelet[18].

Allo stesso anno risale la nomina, con decreto rettorale, a Direttore incaricato dell’Istituto di Scienze politiche[19]. L’attribuzione di tale ufficio, che si cumulava con la cattedra di Diritto amministrativo e con l’insegnamento di Scienza delle finanze, attesta l’assunzione di ulteriori responsabilità scientifiche e organizzative. La direzione dell’Istituto segnala il ruolo di rilievo svolto da Bachelet nella vita della Facoltà e nello sviluppo degli studi di diritto pubblico e di scienza dell’amministrazione nel contesto triestino.

5. La conferma degli incarichi e la Scuola di perfezionamento (1964)

Nel 1964 fu confermato l’incarico di Scienza delle finanze per gli anni accademici 1963‑64[20] e 1964‑65[21], insegnamento che Bachelet teneva accanto alla cattedra di Diritto amministrativo.

Nello stesso anno fu conferito l’insegnamento di Diritto sindacale presso la Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale. L’attribuzione di tale insegnamento si raccorda a un interesse già presente nella formazione romana di Bachelet e attestato dalla tesi di laurea del 1947 sui «Rapporti tra lo Stato e le organizzazioni sindacali» (supra, § II). Pur non consentendo di ricostruire una linea scientifica unitaria, l’incarico mostra la continuità della sua attenzione per i temi sindacali[22].

Vi si aggiunse la conferma della direzione dell’Istituto di Scienze politiche anche per l’anno accademico 1964‑65[23].

6. L’avvio dell’iter per l’ordinariato (1965)

Nel 1965 si registra, da un lato, la prosecuzione degli incarichi didattici di Bachelet e, dall’altro, l’avvio del procedimento destinato al conferimento dell’ordinariato. L’insegnamento di Scienza delle finanze proseguì anche per l’anno accademico 1965‑66[24], mentre fu mantenuto altresì quello di Diritto sindacale presso la Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale[25]. Sul piano della carriera universitaria, assunse tuttavia particolare rilievo la comunicazione con cui il Ministero della Pubblica Istruzione informò il Rettore che Bachelet, in prossimità del compimento del triennio di straordinariato previsto dal Testo unico, doveva essere sottoposto al giudizio per il conferimento dell’ordinariato, invitando conseguentemente l’Università a porre in essere i relativi adempimenti[26].

7. La nomina a professore ordinario (1966)

Nel 1966 il procedimento per il conferimento dell’ordinariato a Bachelet giunse alla sua definizione formale. Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nell’adunanza del 21 gennaio 1966, approvò all’unanimità la relazione relativa al triennio di straordinariato, esprimendo il proprio giudizio sull’attività scientifica, didattica e accademica del professore. E così testualmente:

«Il prof. Bachelet, oltre all’attività scientifica disimpegnata in questo periodo, ha dato ottima prova di sé nelle funzioni didattiche ed accademiche.

Nell’insegnamento, svolto con grande assiduità, egli ha portato i frutti della sua solida e vasta preparazione insieme a quelli della sua contemporanea opera di ricercatore, e, con l’accurata proprietà del metodo, lo ha reso altamente efficace per i discenti con piena soddisfazione della Facoltà.

Nelle funzioni accademiche egli ha dimostrato assiduità, fattivo interesse e grande spirito di equilibrio.

Oltre alle normali attribuzioni di membro della Facoltà, egli ha pure tenuto, negli anni accademici 1963‑64 e 1964‑65, la direzione dell’Istituto di Scienze politiche, dedicando ogni cura al funzionamento ed allo sviluppo di esso.

Le sue qualità di uomo, di docente e di studioso gli hanno guadagnato la stima e la simpatia dei colleghi e degli allievi.

La Facoltà è perciò unanime nell’esprimere voto pienamente favorevole alla promozione del prof. Vittorio BACHELET a Professore ordinario di Diritto amministrativo»[27].

Al giudizio della Facoltà fece seguito l’attivazione della sequenza ministeriale prevista per il conferimento dell’ordinariato. Il Ministero procedette alla costituzione della Commissione giudicatrice, invitando il candidato a trasmettere un’esposizione dell’attività scientifica e didattica, corredata dall’elenco delle pubblicazioni[28].

Il provvedimento di nomina, comunicato il 24 novembre 1966, fissò la decorrenza giuridica dell’ordinariato al 16 novembre 1965[29]. Il conseguimento dell’ordinariato non esaurì il quadro delle attribuzioni affidate a Bachelet, poiché anche l’incarico di Scienza delle finanze fu mantenuto per l’anno accademico 1966‑67[30]. La conferma dell’incarico documenta, anche in questa fase, la compresenza tra la stabilizzazione nel ruolo e l’ampiezza delle funzioni didattiche esercitate nell’Ateneo triestino. Al medesimo anno risale il nulla osta ministeriale perché Bachelet facesse parte, quale membro effettivo, della commissione del concorso a sedici posti di uditore giudiziario militare[31].

8. La ricostruzione della carriera e gli ultimi incarichi (1967)

Nel 1967 la documentazione registra, accanto alla prosecuzione degli incarichi didattici già affidati a Bachelet, un passaggio di rilievo relativo alla sua posizione di carriera. Con decreto rettorale gli fu conferito l’insegnamento di Diritto pubblico dell’economia presso la Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e in organizzazione aziendale, che si aggiungeva agli altri compiti didattici già svolti da Bachelet nell’Ateneo triestino[32].

A ciò si accompagnò la comunicazione ministeriale relativa alla ricostruzione dei servizi pre‑ruolo – richiesta dal Rettore il 23 novembre 1966 sulla base, fra l’altro, del certificato rilasciato dall’Università di Pavia il 25 ottobre 1966 in ordine all’incarico di Diritto amministrativo ivi tenuto – con la quale veniva riconosciuto il servizio universitario prestato anteriormente alla nomina, con i conseguenti effetti sul trattamento economico[33].

Si colloca, per l’anno accademico 1967‑68, la conferma degli incarichi di Scienza delle finanze e di Diritto pubblico dell’economia[34]. Anche in questa fase conclusiva della sua permanenza triestina, Bachelet affiancava alla cattedra di Diritto amministrativo una pluralità di insegnamenti nell’area del diritto pubblico e della scienza dell’amministrazione.

9. Il trasferimento all’Università Pro‑Deo di Roma (1968)

Nel 1968 si concluse l’esperienza accademica di Bachelet presso l’Università degli Studi di Trieste. La documentazione conservata nel fascicolo di servizio consente di ricostruire i diversi passaggi amministrativi che accompagnarono il suo trasferimento all’Università Internazionale degli Studi Sociali Pro‑Deo di Roma e i conseguenti provvedimenti relativi agli incarichi didattici. Con decreto rettorale del 3 settembre 1968, n. 12080, era stato intanto confermato a Bachelet l’incarico di Scienza delle finanze e diritto finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza per l’anno accademico 1968‑69, con decorrenza dal 1° novembre 1968.

Con comunicazione del 31 ottobre 1968, prot. n. 7577, il Ministero della Pubblica Istruzione, preso atto della proposta formulata dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università Pro‑Deo nell’adunanza dell’8 ottobre 1968 e sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espresse il proprio nulla osta al trasferimento di Bachelet dalla cattedra di Diritto amministrativo dell’Università di Trieste a quella di Scienza dell’amministrazione presso l’Ateneo romano, con effetto dal 1° novembre 1968[35].

Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza di Trieste, nell’adunanza del 15 novembre 1968, prese atto del trasferimento e adottò le conseguenti deliberazioni in ordine alla copertura degli insegnamenti[36]. In particolare, stabilì che il corso di Diritto amministrativo per il corso di laurea in Giurisprudenza fosse mutuato dall’insegnamento conferito per il corso di laurea in Scienze politiche e che il corso di Scienza delle finanze e diritto finanziario fosse mutuato dalla Facoltà di Economia e commercio[37].

Con successiva comunicazione del 6 dicembre 1968, prot. n. 8278, il Ministero diede notizia dell’avvenuto trasferimento, disposto con decreto del Rettore dell’Università Pro‑Deo, e del decreto ministeriale del 21 novembre 1968, con il quale veniva disposta, a decorrere dal 1° novembre 1968, la cessazione di Bachelet dall’ufficio di professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste[38]. L’Ufficio del personale dell’Ateneo triestino ne diede comunicazione agli uffici interessati e allo stesso Bachelet con nota del 17 dicembre 1968[39].

A completamento degli adempimenti relativi agli incarichi didattici, con decreto rettorale del 17 dicembre 1968, n. 12738, fu disposta, con effetto dal 1° novembre 1968, la cessazione dell’incarico di Scienza delle finanze e diritto finanziario precedentemente conferito per l’anno accademico 1968‑69, in quanto l’insegnamento veniva mutuato da quello impartito presso la Facoltà di Economia e commercio[40].

Il fascicolo di servizio conserva, infine, un ulteriore provvedimento, successivo al trasferimento di Bachelet a Roma. Con decreto rettorale del 10 ottobre 1969, n. 1629, venne infatti confermato, per l’anno accademico 1968‑69, l’incarico di Diritto pubblico dell’economia presso la Scuola di perfezionamento e di specializzazione. Si tratta dell’ultimo atto registrato nel fascicolo triestino, che documenta la conferma amministrativa dell’incarico, senza tuttavia consentire, in assenza di ulteriori riscontri, di accertarne l’effettivo svolgimento.[41]

10. I diari delle lezioni e la ricostruzione dell’attività didattica

Per ricostruire l’attività didattica di Bachelet nell’Università di Trieste assumono rilievo i diari delle lezioni e i programmi dei corsi. I primi consentono di seguire lo svolgimento dell’insegnamento nel tempo, comprese le interruzioni e le lezioni non tenute; i secondi ne restituiscono l’impianto sistematico e l’ordine concettuale. Il loro esame congiunto permette di cogliere non soltanto i contenuti trattati nei diversi anni accademici, ma anche le scelte didattiche adottate nel corso della sua esperienza triestina. La serie presenta qualche lacuna documentaria e taluni titoli oggi solo parzialmente leggibili. La documentazione relativa a Bachelet copre sette anni accademici e investe gli insegnamenti di Istituzioni di diritto pubblico, Diritto amministrativo e Scienza delle finanze e diritto finanziario, cosicché essa offre un osservatorio particolarmente utile per l’analisi dei suoi insegnamenti. Il fascicolo di servizio documenta, inoltre, il conferimento degli incarichi di Diritto sindacale e di Diritto pubblico dell’economia presso le Scuole di perfezionamento e di specializzazione dell’Ateneo. La ricostruzione analitica dei contenuti dell’attività didattica si concentra pertanto sui primi tre insegnamenti, per i quali è disponibile la relativa documentazione[42].

Prima del suo arrivo a Trieste, Bachelet aveva svolto attività didattica presso l’Università di Pavia, dove, negli anni accademici dal 1958‑1959 al 1960‑1961, aveva ricoperto l’incarico di Diritto amministrativo. Dai programmi pubblicati negli annuari dell’Ateneo pavese emerge che l’insegnamento aveva riguardato, negli anni accademici 1958‑1959 e 1960‑1961, la giustizia amministrativa e, nell’anno accademico 1959‑1960, i principi generali della disciplina, con particolare riferimento alle fonti, all’organizzazione amministrativa, ai rapporti giuridici e all’atto amministrativo. Si tratta di un’impostazione che trova riscontro anche nei successivi insegnamenti tenuti a Trieste[43].

11. Il corso di Istituzioni di diritto pubblico (a.a. 1961‑62)

Il primo insegnamento tenuto da Bachelet a Trieste fu quello di Istituzioni di diritto pubblico nel corso di laurea in Scienze politiche[44].

Il programma del corso consente di ricostruirne l’impianto, che muoveva da una introduzione alla nozione di diritto pubblico e ai concetti essenziali di ordinamento giuridico, norma giuridica, soggetto giuridico, rapporto giuridico e diritto soggettivo, per soffermarsi poi sull’analisi giuridica dello Stato e dei suoi elementi costitutivi. A tale nucleo seguiva l’esame delle grandi linee della organizzazione costituzionale della Repubblica italiana e dei criteri di ripartizione delle diverse funzioni statali fra i vari poteri e i vari organi, con specifica attenzione alle attività legislative, giudiziarie, amministrative e di governo. Il corso si rivolgeva quindi alla posizione del cittadino nell’ordinamento statale, considerata sia sotto il profilo delle libertà e delle autonomie individuali e collettive, sia sotto quello della soggezione ai poteri pubblici, con particolare riferimento ai doveri e agli obblighi di diritto pubblico e ai diritti pubblici soggettivi. La parte finale era dedicata al sistema delle garanzie del diritto obiettivo e ai rapporti fra lo Stato e gli altri ordinamenti sovrani[45].

Il diario delle lezioni conferma tale impianto[46]. Dopo le lezioni introduttive sul diritto pubblico e sui suoi rapporti con il diritto privato, il corso affrontava l’ordinamento giuridico, le norme, i soggetti e le situazioni soggettive, per poi soffermarsi sullo Stato, sui suoi elementi – territorio e popolo – e sulle sue vicende. Seguivano le lezioni sulle funzioni dello Stato, sulla funzione normativa, giurisdizionale e amministrativa, nonché sulla nozione di organo, sulla classificazione e sui rapporti fra organi. La parte successiva era dedicata alle attività e agli atti di diritto pubblico, alla loro classificazione e invalidità, ai beni pubblici, e quindi agli organi costituzionali e alla pubblica amministrazione, con lezioni su Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e organi ausiliari. Nella parte conclusiva emergevano, in coerenza con il programma, i temi delle forme di governo, della ripartizione delle funzioni pubbliche, delle autonomie, delle Regioni, dei Comuni e delle Province, dell’autonomia dei privati e delle formazioni sociali, sino alle garanzie del diritto obiettivo, alla revisione costituzionale e alla Corte costituzionale[47].

 

Il corso segue dunque una scansione ampia che va dai fondamenti teorici dell’ordinamento pubblico all’organizzazione costituzionale dello Stato, alla distribuzione delle funzioni pubbliche, alla posizione del cittadino e al sistema delle garanzie. L’impianto didattico restituisce una concezione unitaria della materia, nella quale profili teorici, assetto dei pubblici poteri, autonomie e garanzie risultano strettamente connessi. Non priva di interesse appare, in tale contesto, l’attenzione riservata tanto alle formazioni sociali quanto ai rapporti fra lo Stato e gli altri ordinamenti sovrani. Merita inoltre di essere segnalata, accanto a questi temi di carattere generale, la lezione del 12 gennaio 1962, dedicata alle «Questioni sul territorio del TLT», che testimonia l’attenzione anche per una problematica giuridica strettamente legata al contesto triestino.

12. Il corso di Diritto amministrativo (a.a. 1962‑63)

Nel primo anno di straordinariato, Bachelet tenne il corso di Diritto amministrativo, impostato dichiaratamente sui principi generali della materia[48]. Il programma allegato al diario indica i nuclei dell’insegnamento, richiamando le fonti del diritto amministrativo, le figure soggettive, gli oggetti, i rapporti, le situazioni soggettive e i fatti giuridici nell’ordinamento, con particolare riguardo alla teoria dell’atto amministrativo. Il breve riassunto conclusivo insiste sui medesimi temi e conferma la fisionomia di un corso costruito attorno alla parte generale del diritto amministrativo[49].

 

Il diario delle lezioni ne documenta lo svolgimento. Dopo un’introduzione generale e alcune lezioni dedicate alla pubblica amministrazione, alle dottrine amministrative e ai principi costituzionali del diritto amministrativo, il corso si soffermava sulle fonti, con specifico riferimento ai regolamenti e alle norme interne; seguivano le lezioni sugli enti pubblici, sui soggetti privati in rapporto con la pubblica amministrazione e sugli uffici dello Stato. La parte centrale dell’insegnamento era dedicata ai fatti giuridici, agli atti giuridici pubblici, all’attività amministrativa e, in modo particolare, all’atto amministrativo, esaminato nella classificazione, nella perfezione, validità ed efficacia, nonché nelle procedure di formazione e nei controlli.

La parte finale del corso era riservata ai profili dell’invalidità e della responsabilità. Le ultime lezioni affrontavano la nullità e l’invalidità degli atti amministrativi, l’autotutela della pubblica amministrazione, la responsabilità di quest’ultima e la c.d. responsabilità per atti legislativi, nonché la responsabilità dei privati nei confronti dell’amministrazione nei suoi profili civile, penale, amministrativo e disciplinare. Il corso segue un impianto classico e sistematico, incentrato sulle categorie generali della materia e volto a fornire agli studenti un solido quadro concettuale dell’ordinamento amministrativo, più che un’analisi dei singoli settori dell’amministrazione speciale.

13. Il corso di Diritto amministrativo (a.a. 1963‑64)

Per l’anno accademico 1963‑64 il fascicolo conserva il programma del corso di Diritto amministrativo, mentre non è stato rinvenuto il relativo diario delle lezioni. Il programma annuncia un insegnamento interamente dedicato alla giustizia amministrativa: dopo un’introduzione destinata a inquadrare il sistema italiano nell’architettura generale dell’ordinamento, con riferimento anche agli sviluppi storici, il corso avrebbe esaminato i singoli istituti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, posti a garanzia dei diritti e degli interessi dei singoli nei confronti dell’attività amministrativa, con particolare attenzione all’incidenza delle norme costituzionali sul sistema di giustizia amministrativa[50].

Il dato anticipa di due anni il tema che il programma del 1965‑66 pone a oggetto esclusivo dell’insegnamento e che tornerà nel 1967‑68: la prima attestazione documentale di un programma triestino interamente dedicato alla giustizia amministrativa risale dunque all’anno accademico 1963‑64, pur non essendo stato rinvenuto il relativo diario delle lezioni.

14. Il corso di Scienza delle finanze e diritto finanziario (a.a. 1963‑64, 1964‑65)

Il corso di Scienza delle finanze e diritto finanziario fu tenuto da Bachelet per incarico nell’anno accademico 1963‑64. In assenza, nel fascicolo esaminato, del programma di Scienza delle finanze relativo al 1963‑64, può essere assunto soltanto come termine di confronto quello del medesimo insegnamento per l’a.a. 1964‑65, che distingue una parte generale dedicata ai principi della scienza delle finanze, una seconda parte relativa ai principi costituzionali e generali della finanza pubblica, con particolare riguardo al bilancio, e una parte finale incentrata sul sistema tributario italiano[51]. È invece il diario delle lezioni del 1963‑64 a consentire di ricostruirne un impianto ampio e ben articolato, nel quale la riflessione teorica sulla finanza pubblica si salda progressivamente con i profili costituzionali, contabili e tributari della materia[52].

La prima parte del corso è dedicata ai fondamenti della disciplina. Dopo l’introduzione alla scienza delle finanze e al diritto finanziario, Bachelet affronta le diverse interpretazioni scientifiche della gestione finanziaria dello Stato, la finanza “neutrale” e la sua evoluzione, nonché le concezioni moderne della finanza pubblica come fattore incidente sul reddito nazionale e sulla sua distribuzione. A questo primo nucleo si collega l’esame del quadro costituzionale del sistema finanziario, attraverso la trattazione degli artt. 23, 53 e 81 Cost. e delle altre norme costituzionali rilevanti.

Un secondo blocco tematico riguarda il bilancio dello Stato e, più in generale, la dimensione contabile e organizzativa della finanza pubblica. Il diario registra lezioni sull’impostazione del bilancio sotto il profilo della scienza economica, sulla sua struttura e sulla classificazione delle entrate e delle spese pubbliche, nonché sulle fasi delle entrate e delle spese, sulle proposte di modifica del sistema di presentazione e approvazione dei bilanci, sul rendiconto generale e sul conto del patrimonio, sul conto del tesoro e sull’organizzazione dell’amministrazione finanziaria dello Stato. In tale contesto si collocano anche le lezioni dedicate all’impresa pubblica, alle aziende autonome, alla gestione degli enti pubblici e alle partecipazioni erariali dello Stato.

La parte più ampia del corso concerne il diritto tributario in senso proprio. Dopo l’esame delle entrate dello Stato, distinte in patrimoniali e tributarie, il diario segnala la trattazione del diritto tributario, della definizione giuridica dei tributi e del rapporto giuridico d’imposta, dapprima in generale e poi con specifico riguardo ai suoi soggetti e, in particolare, al soggetto passivo. Su questa base Bachelet sviluppa l’analisi della solidarietà nel debito d’imposta, della successione, del responsabile e del sostituto d’imposta, delle vicende del rapporto d’imposta, del presupposto, del debito e dell’accertamento, sino ai profili del concordato e della notificazione dell’accertamento, del contenzioso tributario, dell’azione avanti al giudice ordinario, dell’estinzione del debito d’imposta e delle sanzioni fiscali.

Nella parte conclusiva, il corso torna al sistema tributario italiano, con lezioni dedicate alla classificazione delle imposte, alle imposte dirette e indirette e, da ultimo, all’incidenza delle singole imposte nell’ammontare complessivo dei tributi. Il corso segue una progressione ordinata: muove dalle premesse teoriche e costituzionali della finanza pubblica, attraversa i profili del bilancio e dell’amministrazione finanziaria e trova il proprio nucleo centrale nell’elaborazione giuridica del tributo e del rapporto d’imposta.

15. Il corso di Diritto amministrativo (a.a. 1964‑65)

Il corso di Diritto amministrativo dell’anno accademico 1964‑65 si svolse tra il novembre 1964 e il maggio 1965. Il diario delle lezioni restituisce un insegnamento costruito secondo una progressione sistematica, nel quale la riflessione introduttiva sul significato del diritto amministrativo e sulla sua formazione storica lascia progressivamente spazio all’analisi delle fonti, dell’organizzazione amministrativa, delle situazioni giuridiche e, da ultimo, dell’attività e degli atti amministrativi.

La prima parte del corso è dedicata ai fondamenti della disciplina. Dopo una lezione introduttiva sul diritto amministrativo e sull’opera di Guido Zanobini, Bachelet affronta l’evoluzione storica nella quale sorge il diritto amministrativo e la specificità dei sistemi amministrativi, nonché il collocarsi del diritto amministrativo nel quadro del diritto pubblico. A tale nucleo si collega la trattazione delle fonti del diritto amministrativo e dei principi costituzionali dell’ordinamento amministrativo italiano, con specifica attenzione alle norme costituzionali di riferimento e, in particolare, ai regolamenti, al loro fondamento e alle loro principali tipologie.

Un secondo blocco tematico riguarda l’autonomia, la consuetudine, la prassi amministrativa, le c.d. norme interne, le norme di buona amministrazione e le norme tecniche. Su questa base il corso passa ai soggetti del diritto amministrativo, allo Stato e ai suoi organi, agli enti pubblici, alla classificazione di organi ed enti, ai riflessi funzionali della soggettività amministrativa e, più in generale, ad una teoria giuridica delle organizzazioni amministrative.

La parte successiva è dedicata all’organizzazione amministrativa in senso proprio. Il diario registra lezioni sulla teoria dell’“ordinamento amministrativo”, sulle strutture funzionali dell’organizzazione amministrativa, sugli organi dello Stato e sugli enti territoriali minori, nonché sui modelli di accentramento e decentramento. In tale contesto si collocano anche le lezioni sugli organi tecnici, sulle aziende autonome, sugli enti strumentali, sulla distinzione tra indirizzo e gestione, sulle gerarchie, sul collegio, sulla collegialità e sulla delega.

Nella parte finale del corso emergono i temi più propriamente generali dell’attività amministrativa. Dopo l’esercizio privato di attività pubblica e i beni pubblici, Bachelet affronta le situazioni giuridiche tipiche, i fatti giuridici oggettivi e l’attività amministrativa, considerata nei suoi elementi essenziali. Le ultime lezioni sono dedicate al procedimento, alla classificazione degli atti amministrativi, alla nullità e invalidità degli atti amministrativi e, da ultimo, all’autotutela della pubblica amministrazione.

Il corso è orientato alla parte generale del diritto amministrativo e segue un’impostazione sistematica, nella quale le fonti, l’organizzazione e l’attività amministrativa prevalgono sulla trattazione per settori speciali. Il corso risulta coerente con una costruzione scientifica attenta, prima ancora che ai singoli apparati o ambiti materiali di intervento, alle categorie ordinanti del diritto amministrativo[53].

16. Il corso di Diritto amministrativo (a.a. 1965‑66)

Il corso di Diritto amministrativo dell’anno accademico 1965‑66 presenta un oggetto più delimitato e specialistico, risultando concentrato sui principi della giustizia amministrativa e sulle forme di tutela, amministrativa e giurisdizionale, dei diritti e degli interessi individuali[54]. Tale impostazione emerge dal programma del corso, che pone al centro tanto i procedimenti amministrativi quanto i procedimenti giurisdizionali dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e agli organi giurisdizionali amministrativi, con particolare attenzione ai riflessi dei principi costituzionali nell’assetto italiano della giustizia amministrativa[55].

La sequenza delle lezioni consente di riconoscere, in primo luogo, un nucleo introduttivo dedicato ai presupposti generali della materia[56]. Dopo la lezione inaugurale, il corso affronta la legalità dell’azione amministrativa, l’invalidità degli atti, l’autotutela della pubblica amministrazione e il tema della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Fin dall’avvio, l’insegnamento si muove non sul terreno della descrizione dell’organizzazione amministrativa in sé, ma su quello dei rimedi e delle garanzie predisposte dall’ordinamento rispetto all’esercizio del potere.

Un secondo blocco tematico è dedicato alla formazione storica e costituzionale della giustizia amministrativa italiana. Il diario registra lezioni sul sistema del contenzioso, sullo sviluppo storico del modello italiano, sulle riforme del 1865 e sulle successive trasformazioni intervenute fra Otto e Novecento, sino all’esame dei principi costituzionali e della tutela dei diritti e degli interessi. In tale prospettiva si collocano le lezioni concernenti l’assetto costituzionale della giurisdizione amministrativa e contabile, delineato dall’art. 103, commi primo e secondo, Cost., nonché quelle relative alla rilevanza costituzionale della tutela degli interessi legittimi.

Il corso si concentra poi sulle forme di tutela amministrativa in senso stretto. Ampio spazio è riservato ai ricorsi amministrativi, ai ricorsi gerarchici e al ricorso gerarchico improprio, alle regole del procedimento, al problema del silenzio‑rigetto, ai rapporti tra rimedi diversi e al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, esaminato nella sua evoluzione storica e nel rapporto con il rimedio giurisdizionale. Il corso dedica particolare attenzione ai profili di raccordo, e talora di tensione, tra tutela amministrativa e tutela giurisdizionale.

La parte finale dell’insegnamento si sposta sul versante propriamente processuale. Le lezioni affrontano la distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, le disposizioni della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, gli artt. 2, 4 e 5 della medesima legge, le regole di procedura, il ruolo del Consiglio di Stato, delle G.P.A. e degli altri tribunali speciali, nonché i motivi di ricorso – incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge – e la giurisdizione di merito ed esclusiva. Il corso si chiude con le lezioni dedicate al procedimento davanti al Consiglio di Stato, alla decisione, alla Corte dei conti e ai conflitti.

Il corso ha dunque taglio specialistico: muove dalle premesse storiche e costituzionali della giustizia amministrativa, attraversa i rimedi amministrativi e approda ai profili processuali e giurisdizionali. Il suo oggetto principale non è la parte generale dell’azione amministrativa, ma la struttura delle garanzie predisposte dall’ordinamento contro l’esercizio illegittimo del potere e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive nei confronti dell’amministrazione.

17. Il corso di Diritto amministrativo (a.a. 1966‑67)

Il corso di Diritto amministrativo dell’anno accademico 1966‑67 torna a un impianto generale, dedicato alle fonti, all’organizzazione, all’attività, al procedimento e alla responsabilità. Il diario reca la denominazione “I‑II”, dalla quale non è tuttavia possibile ricavare, da sola, ulteriori conclusioni sull’articolazione dell’insegnamento.

Il programma ha ad oggetto i principi generali del diritto amministrativo, con riferimento alle fonti, ai soggetti, all’organizzazione dello Stato e delle persone giuridiche pubbliche, ai beni, alle situazioni giuridiche soggettive e ai rapporti amministrativi, estendendosi sino alla teoria generale dell’atto amministrativo e ai problemi della responsabilità. Il corso riserva particolare attenzione alla teoria dell’organizzazione e dell’attività amministrativa e agli aspetti caratterizzanti del sistema italiano “a diritto amministrativo”[57]. Il diario delle lezioni conferma tale impostazione[58].

Una prima area tematica è dedicata alle nozioni introduttive e ai fondamenti del sistema. Dopo l’introduzione, Bachelet affronta la pubblica amministrazione in senso oggettivo, i sistemi di diritto amministrativo, le nozioni e istituzioni della disciplina, i fondamenti costituzionali del sistema e il tema delle fonti. A questo nucleo appartengono le lezioni dedicate alla teoria dell’amministrazione, ai regolamenti, al rapporto fra legge e regolamento, alle c.d. norme non giuridiche e ai principî giurisprudenziali. L’avvio del corso mostra una scelta didattica volta a costruire anzitutto l’ossatura teorica della materia, chiarendone il lessico, le fonti e il quadro costituzionale.

Un secondo blocco riguarda i soggetti e l’organizzazione amministrativa. Il diario registra lezioni sui soggetti, sull’imputazione amministrativa, sui principî costituzionali in materia di organizzazione amministrativa, con riguardo alla riserva di legge, nonché sul principio di decentramento. In questa linea si collocano le lezioni relative agli organi e agli enti, alla posizione costituzionale della delega di funzioni statali alle Regioni, agli enti strumentali, alle strutture operative, alle gerarchie, al collegio, alla collegialità e alla delega. Merita di essere segnalato l’inserimento di un esempio attuale, quale il ministero del Bilancio e gli organismi della programmazione, che mostra come l’insegnamento non restasse chiuso in una ricostruzione astratta, ma si misurasse anche con l’evoluzione concreta dell’amministrazione statale.

L’ultima parte del corso si concentra sui fatti e sugli atti giuridici, sul procedimento e sulle situazioni soggettive. Il diario consente di riconoscere una progressione che dai fatti giuridici e dal contratto di diritto pubblico conduce alla teoria generale dell’atto amministrativo, alla sua classificazione, al procedimento, all’esecutorietà, alla nullità, all’invalidità e all’autotutela. Nella chiusura del corso compaiono le situazioni soggettive e i profili della responsabilità.

Il corso muove dalle premesse generali del diritto amministrativo, si sofferma sulla struttura soggettiva e organizzativa dell’amministrazione e approda alla teoria dell’atto, del procedimento e della responsabilità. L’oggetto principale è la ricostruzione sistematica dei principî generali della materia, nella quale organizzazione, attività e responsabilità sono ricondotte a un quadro unitario.

18. Il corso di Diritto amministrativo (a.a. 1967‑68)

Dopo l’impostazione più ampia del corso dell’anno precedente, l’insegnamento di Diritto amministrativo dell’a.a. 1967‑68 torna a concentrarsi sulla giustizia amministrativa. Il programma si articola attorno a quattro nuclei ben definiti: i principi e lo sviluppo storico del sistema italiano di giustizia amministrativa, i ricorsi amministrativi, la tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e i conflitti di giurisdizione e di attribuzione[59]. Particolarmente significativa è anche l’indicazione conclusiva dei testi consigliati per lo studio sistematico della materia, individuati nel secondo volume del Corso di diritto amministrativo di Guido Zanobini oppure ne La giustizia amministrativa di Enrico Guicciardi, da integrare con La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana dello stesso Bachelet.

Il diario delle lezioni, per la parte conservata, conferma tale impostazione specialistica. Alle lezioni introduttive sulla “giustizia nell’amministrazione”, sui rapporti tra atto amministrativo, insindacabilità della pubblica amministrazione, diritti e interessi e sul modello francese di doppia giurisdizione, segue un ampio blocco dedicato ai ricorsi amministrativi – opposizione, ricorso gerarchico, ricorso gerarchico improprio e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il diario registra, fra il 28 febbraio e il 2 marzo 1968, quattro lezioni non svolte per sospensione dell’attività accademica. Bachelet passa quindi alla tutela giurisdizionale, affrontando la competenza e i poteri del giudice ordinario, il petitum, l’esecuzione del giudicato, la giurisdizione del Consiglio di Stato, i vizi deducibili, la giurisdizione di merito ed esclusiva, il procedimento avanti al Consiglio di Stato, la Corte dei conti e, in chiusura, i conflitti di giurisdizione[60].

Si tratta di un insegnamento specialistico: il titolo generale di Diritto amministrativo comprende una trattazione avanzata dei rimedi amministrativi e giurisdizionali posti a tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. L’oggetto principale è il sistema della giustizia amministrativa, esaminato nei fondamenti costituzionali, negli strumenti di tutela e nei profili processuali.

19. Osservazioni conclusive

La documentazione conservata presso l’Università degli Studi di Trieste consente di ricostruire alcuni passaggi significativi dell’esperienza accademica di Vittorio Bachelet tra il 1961 e il 1968. Dal primo incarico di Istituzioni di diritto pubblico alla nomina a professore straordinario e, successivamente, a professore ordinario di Diritto amministrativo, il fascicolo di servizio restituisce la successione dei provvedimenti che ne scandirono la carriera universitaria, documentando altresì la pluralità degli incarichi didattici e le responsabilità istituzionali assunte nell’Ateneo. A questa ricostruzione amministrativa si affianca quella dell’attività di insegnamento, resa possibile dall’esame dei programmi dei corsi e dei diari delle lezioni.

È soprattutto quest’ultima documentazione a offrire elementi di particolare interesse. I programmi consentono di individuare l’impostazione generale degli insegnamenti e la selezione degli argomenti, mentre i diari permettono di seguirne, nei limiti delle registrazioni conservate, l’effettiva articolazione nel corso dell’anno accademico. Ne emerge un quadro nel quale la trattazione dei principi generali del diritto pubblico e amministrativo si accompagna all’approfondimento di specifici istituti e problemi, con particolare attenzione all’organizzazione amministrativa, all’attività della pubblica amministrazione, alle situazioni giuridiche soggettive e agli strumenti di tutela nei confronti del potere pubblico. Anche l’insegnamento di Scienza delle finanze e diritto finanziario documenta un’impostazione che collega i fondamenti teorici della disciplina ai principi costituzionali della finanza pubblica, alla disciplina del bilancio e al sistema tributario.

Per quanto riguarda il Diritto amministrativo, i programmi e i diari evidenziano una successione di corsi dedicati prevalentemente ai principi generali della materia e di corsi incentrati sulla giustizia amministrativa. Alla trattazione sistematica documentata per il 1962‑63 segue il programma del 1963‑64 dedicato alla giustizia amministrativa; il corso del 1964‑65 torna ai principi generali, mentre quello del 1965‑66 è nuovamente rivolto alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale. Analoga successione si riscontra negli anni accademici 1966‑67 e 1967‑68. Si tratta di un’articolazione tematica che trova precedenti anche nell’esperienza didattica svolta da Bachelet presso l’Università di Pavia, senza che ciò consenta, di per sé, di attribuirle il carattere di un modello didattico rigidamente predeterminato. La documentazione permette piuttosto di riconoscere la continuità di alcuni nuclei fondamentali dell’insegnamento e le diverse modalità con le quali essi venivano ordinati nei programmi dei singoli anni accademici.

Gli anni triestini coincidono, inoltre, con una fase significativa della produzione scientifica di Bachelet, nella quale si collocano, fra le altre, la voce Coordinamento nell’Enciclopedia del diritto (1962), Disciplina militare e ordinamento giuridico statale (1962), Profili giuridici della organizzazione amministrativa. Strutture tradizionali e tendenze nuove (1965) e La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana (1966)[61]. Nel 1967 fu pubblicata anche L’attività tecnica della pubblica amministrazione[62]. Alcune letture successive hanno richiamato l’interesse di quest’ultima opera anche in relazione a questioni più recenti della tecnica applicata all’amministrazione[63].

Alcuni degli argomenti affrontati in queste opere trovano corrispondenza nei programmi e nei diari delle lezioni, pur non potendosi ricostruire, sulla base della sola documentazione esaminata, il rapporto puntuale fra attività di ricerca e contenuti dei singoli insegnamenti. Particolarmente significativo rimane il riferimento di Fulco Lanchester all’origine triestina dei Profili giuridici della organizzazione amministrativa, che consente di collegare quell’opera all’esperienza didattica svolta nell’Ateneo[64].

La lettura di queste carte presenta, infine, un interesse che non si esaurisce nella ricostruzione storica. Per gli studiosi e i docenti chiamati a definire e aggiornare i programmi di Diritto amministrativo, Istituzioni di diritto pubblico, Giustizia amministrativa e, in ambiti contigui, Contabilità pubblica e Diritto finanziario, ripercorrere l’organizzazione degli insegnamenti del passato costituisce un’occasione per confrontarsi con le diverse impostazioni scientifiche, con le tradizioni delle scuole giuridiche e con i criteri attraverso i quali sono stati selezionati e ordinati i contenuti delle discipline. Non si tratta di assumere quei programmi come modelli da riprodurre, ma di riconoscere come l’attuale articolazione degli insegnamenti si inserisca in una storia di elaborazioni dottrinali e di scelte didattiche che merita di essere conosciuta.

In questa prospettiva, il valore della documentazione reperita negli archivi dell’Università degli Studi di Trieste risiede tanto nelle informazioni che essa consente di ricostruire quanto nella possibilità di conservare e rendere accessibile una testimonianza dell’insegnamento universitario di quegli anni. Le lacune riscontrate e le incertezze che accompagnano la lettura di alcune carte non permettono di considerare conclusa la ricerca, ma ne delimitano l’attuale portata e lasciano spazio a ulteriori approfondimenti. La ricostruzione dell’esperienza triestina di Bachelet intende così offrire un contributo circoscritto alla storia dell’Ateneo e, al tempo stesso, mettere a disposizione degli studiosi materiali utili per ripercorrere l’evoluzione dell’insegnamento del diritto pubblico e amministrativo.

 


[1] Un particolare ringraziamento va alla dott.ssa Sonia Bertorelle Ginanneschi, Capo dell’Ufficio Gestione sistema documentale dell’Università degli Studi di Trieste, per la preziosa disponibilità e il supporto prestato nell’individuazione, nel reperimento e nella consultazione della documentazione archivistica. La sua collaborazione si pone in continuità con quella già offerta in occasione delle precedenti ricerche dedicate alla ricostruzione della carriera accademica di Salvatore Scoca presso l’Ateneo triestino.

[2] La ricognizione ha riguardato, in termini orientativi, un insieme di fonti nell’ordine di una cinquantina di unità documentarie: circa quaranta atti relativi alla carriera e all’attività istituzionale di Bachelet (fra decreti, verbali, certificati, comunicazioni e provvedimenti sul trattamento economico), sette diari delle lezioni e sette programmi di insegnamento, uno dei quali conservato in due redazioni. Il conteggio ha valore indicativo e non costituisce un inventario archivistico esaustivo: alcuni atti sono richiamati congiuntamente, i programmi possono essere conservati insieme ai registri e la serie presenta lacune. Gli estremi documentali disponibili sono indicati nelle note relative ai singoli passaggi.

[3] Sul magistero e sull’eredità di Bachelet cfr. G.C. De Martin, Vittorio Bachelet: un insegnamento esemplare e un’eredità culturale da valorizzare, in «Amministrazione in cammino», 30 luglio 2020; nonché il volume L’amministrazione della società complessa. In ricordo di Vittorio Bachelet, a cura di G. Amato e G. Marongiu, Bologna, Il Mulino, 1982.

[4] Certificato rilasciato dalla Sezione II – Personale dell’Università degli Studi di Roma, 9 agosto 1961: il dott. Vittorio Bachelet risultava abilitato alla libera docenza in Istituzioni di diritto pubblico (D.M. 29 luglio 1958) e in Diritto amministrativo (D.M. 12 marzo 1959).

[5] Per un profilo biografico e scientifico si veda F. Lanchester, voce Bachelet, Vittorio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 34, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988 e A. Sandulli, Vittorio Bachelet, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII‑XX), a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, vol. I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 141‑142.

[6] Estratto dal verbale dell’adunanza della Facoltà di Giurisprudenza del 27 giugno 1961, ore 17.30. Presidenza: prof. Renato Balzarini. Presenti: proff. Udina, Origone, Pavanini, de Dominicis, Fedele, Fiorelli, Cotta, Pedrazzi, De Luca, Gallo; assente giustificato il prof. Treves. Segretario: prof. Filippo Gallo. Punto 2 dell’o.d.g.: incarichi d’insegnamento, corso di laurea in Scienze politiche.

[7] Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1961, Reg. 69, F. 349. Firmato dal Ministro Bosco. Retribuzione annua lorda: L. 975.000; indennità mensile: L. 16.500.

[8] Comunicazione del Rettore dell’Università all’Ufficio Provinciale del Tesoro di Trieste, Corso Cavour 4, Prot. 8148, 15 dicembre 1961.

[9] Certificato dell’Università degli Studi di Trieste, Cert. n. 3191, 15 maggio 1962.

[10] Certificato del Casellario giudiziale, Procura della Repubblica – Tribunale di Roma, 5 luglio 1962: risultanza “nulla”. Certificato di nascita del Comune di Roma, Ripartizione IV – Servizi Demografici, 3 luglio 1962.

[11] Comunicazione del Rettore all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e all’Ufficio Provinciale del Tesoro, Prot. 6053, 7 agosto 1962.

[12] Anche la dichiarazione resa circa l’assenza di altri incarichi retribuiti e l’attribuzione ministeriale dell’indennità di ricerca scientifica concorrono a delineare questo quadro.

[13] Decreto rettorale, 1° novembre 1962 (D.R. n. 2044). Insegnamento: Scienza delle finanze e diritto finanziario, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1962‑63. Incarico qualificato “1° interno (2° esterno)”. Retribuzione: L. 750.000 annue lorde (coeff. 500, ridotto al 50%); nessuna indennità di ricerca scientifica. Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1963 (Reg. 1, F. 40).

[14] Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, Div. 1°, Prot. 6971, Roma, 15 novembre 1962. Nomina a professore straordinario di Diritto amministrativo, decorrenza 16 novembre 1962. Coefficiente 580, tabella A annessa alla legge 26 gennaio 1962, n. 16. Stipendio annuo lordo: L. 1.740.000; indennità di ricerca scientifica: L. 85.000 mensili.

[15] Comunicazione del Rettore al Preside della Facoltà di Giurisprudenza, 24 novembre 1962. Cfr. anche la comunicazione al prof. Bachelet, 5 dicembre 1962.

[16] Ruolo di variazione n. 493, relativo al D.R. n. 2535 del 4 febbraio 1963, con il quale Bachelet cessò dall’incarico di Istituzioni di diritto pubblico a decorrere dal 16 novembre 1962. Comunicazione alla Direzione Provinciale del Tesoro di Trieste.

[17] D.R. 1° giugno 1963 (n. 3011): elevazione della retribuzione per l’incarico di Scienza delle finanze, a.a. 1962‑63, ai sensi della legge 18 febbraio 1963, n. 377. Retribuzione: L. 870.000 annue lorde, pari al 50% del coefficiente 580, con effetto dal 16 novembre 1962 e fino al 31 ottobre 1963. Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1963 (Reg. 6, F. 128).

[18] Lettera dell’editore G. Giappichelli, Torino, 24 ottobre 1963, al Segretario della Facoltà di Giurisprudenza. Risposta dell’Università, Prot. 8659, 13 novembre 1963.

[19] D.R. n. 3728, 4 dicembre 1963, firmato dal Rettore Agostino Origone, visto l’art. 11 dello Statuto dell’Università, vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 16 novembre 1963.

[20] D.R. 14 gennaio 1964 (n. 3854): conferma dell’incarico di Scienza delle finanze e diritto finanziario, a.a. 1963‑64. L. 870.000; coeff. 580. Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1964.

[21] D.R. 28 agosto 1964 (n. 4795): conferma dell’incarico di Scienza delle finanze, a.a. 1964‑65. L. 870.000; coeff. 580. Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1964.

[22] D.R. 13 novembre 1964 (n. 5188): conferimento dell’incarico di Diritto sindacale nella Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale, a.a. 1964‑65. Retribuzione: L. 25.000 mensili.

[23] D.R. n. 5347, 12 dicembre 1964, vista la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 30 ottobre 1964: conferma della nomina a Direttore incaricato dell’Istituto di Scienze politiche, a.a. 1964‑65.

[24] D.R. 15 ottobre 1965 (n. 6677): conferma dell’incarico di Scienza delle finanze e diritto finanziario, a.a. 1965‑66. Retribuzione: L. 886.426 (38% dell’ex coeff. 580). Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1965 (Reg. 6, F. 5).

[25] D.R. 8 gennaio 1966 (n. 7162): conferma dell’incarico di Diritto sindacale nella Scuola di perfezionamento, a.a. 1965‑66. Retribuzione: L. 25.000 mensili.

[26] Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, Prot. 9436, 12 novembre 1965: richiesta di avvio delle procedure per il conferimento dell’ordinariato ai sensi dell’art. 78 del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592. La lettera fissava al 15 dicembre 1965 il termine per la trasmissione della motivata relazione del Consiglio dei professori; fu assunta al protocollo dell’Università di Trieste il 15 novembre 1965 (prot. 9906).

[27] Estratto dal verbale dell’adunanza della Facoltà di Giurisprudenza del 21 gennaio 1966, Presidenza: prof. Renato Balzarini. Presenti: proff. Udina, Origone, de Dominicis, Bachelet, Paladin, Siniscalco, Ghisalberti, Pisani, Impallomeni, Zampetti, Galgano, Nicolis di Robilant; assente giustificato il prof. Giovanni Pavanini. Segretario: prof. Mario Pisani. Punto 6 dell’o.d.g.: «Relazione per l’ordinariato del prof. Vittorio Bachelet».

[28] Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, Prot. 578, 26 gennaio 1966: composizione della Commissione giudicatrice nelle persone dei proff. Giovanni Miele (Università di Firenze), Renato Alessi (Università di Bologna) e Vittorio Ottaviano (Università di Catania).

[29] Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, Div. 1°, Prot. 6692, 24 novembre 1966: nomina a professore ordinario di Diritto amministrativo, decorrenza 16 novembre 1965. Assegnazione alla 4ª classe di stipendio (L. 2.814.900 annue lorde, oltre all’indennità di ricerca scientifica di L. 85.000 mensili ai sensi della legge 5 dicembre 1964, n. 1268).

[30] D.R. 10 ottobre 1966 (n. 8312): conferma dell’incarico di Scienza delle finanze, a.a. 1966‑67. Coeff. 580. Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1966.

[31] Tra gli atti rinvenuti nel fascicolo figura anche un documento relativo a un’attività di Bachelet esterna all’Ateneo: Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, Div. I, prot. 5950, 3 novembre 1966; membro effettivo insieme a Vincenzo Gueli, supplenti Angelo De Martini e Stefano Rodotà. In questo ambito si collocano anche gli interessi scientifici di Bachelet, testimoniati dall’opera Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, pubblicata nel 1962 (V. Bachelet, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Milano, Giuffrè, 1962, pp. VIII‑326).

[32] D.R. 23 gennaio 1967 (n. 8938): conferimento dell’incarico di Diritto pubblico dell’economia nella Scuola di perfezionamento e di specializzazione in diritto del lavoro e in organizzazione aziendale, a.a. 1966‑67. Retribuzione: L. 85.000 mensili.

[33] Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, Div. 1°, Prot. 6784, 18 maggio 1967: ricostruzione dei servizi pre‑ruolo. D.M. 24 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1967 (Reg. 37, F. 291). Servizio prestato nella qualità di professore incaricato dal 1° novembre 1958 al 15 novembre 1962 (Università di Pavia, Diritto amministrativo, 1958‑1961; Università di Trieste, Istituzioni di diritto pubblico, 1961‑1962) e riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, per metà – ai sensi dell’art. 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311 – nella misura di anni 2 e giorni 7.

[34] D.R. 25 agosto 1967 (n. 10146): conferma dell’incarico di Scienza delle finanze, a.a. 1967‑68. Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1967. D.R. 15 giugno 1968 (n. 11756): conferimento dell’incarico di Diritto pubblico dell’economia nella Scuola di perfezionamento, a.a. 1967‑68, con decorrenza 1° novembre 1967. Retribuzione: L. 40.000 mensili lordi; gli estremi risultano dallo stato matricolare, non essendo conservato l’originale del decreto.

[35] Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, Div. 1°, Prot. 7577, 31 ottobre 1968: nulla osta al trasferimento dalla cattedra di Diritto amministrativo dell’Università di Trieste alla cattedra di Scienza dell’amministrazione della Facoltà di Scienze politiche dell’Università Internazionale degli Studi Sociali Pro‑Deo di Roma, con effetto dal 1° novembre 1968, in conformità alla proposta formulata da quella Facoltà nell’adunanza dell’8 ottobre 1968.

[36] Estratto dal verbale dell’adunanza della Facoltà di Giurisprudenza del 15 novembre 1968, ore 15.30. Presidenza: prof. Renato Balzarini. Presenti i proff. Udina, Origone, Pavanini, Paladin, Siniscalco, Ghisalberti, Impallomeni, Zampetti, Nicolis di Robilant, Pietrobon, De Ferra, Lozzi. Segretario: prof. Gilberto Lozzi. Punto 3: incarichi d’insegnamento.

[37] Estratto dal verbale dell’adunanza del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 15 novembre 1968, punto 3, lett. c) e d): presa d’atto del trasferimento di Bachelet e deliberazioni sulla mutuazione dell’insegnamento di Diritto amministrativo dal corso di laurea in Scienze politiche e di quello di Scienza delle finanze e diritto finanziario dalla Facoltà di Economia e commercio.

[38] Lettera del Ministero della Pubblica Istruzione, Div. 1°, Prot. 8278, 6 dicembre 1968: comunicazione del trasferimento e del D.M. 21 novembre 1968, che dispone la cessazione di Bachelet dall’ufficio di ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trieste con effetto dal 1° novembre 1968, al Rettore dell’Università di Trieste e, per conoscenza, al Rettore dell’Università Internazionale degli Studi Sociali Pro‑Deo (Via Pola 12, 00198 Roma) e alla Direzione Provinciale del Tesoro di Trieste.

[39] Comunicazione dell’Ufficio del Personale dell’Università di Trieste, Prot. 13534, 17 dicembre 1968.

[40] D.R.17 dicembre 1968, n. 12738, Rettore Agostino Origone, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1969 (reg. 1, f. 360): cessazione, con decorrenza dal 1° novembre 1968, dell’incarico di Scienza delle finanze e diritto finanziario per l’a.a. 1968‑69, in quanto il corso veniva mutuato dal corrispondente insegnamento della Facoltà di Economia e commercio.

[41] D.R. 10 ottobre 1969 (n. 1629): conferma dell’incarico di Diritto pubblico dell’economia nella Scuola di perfezionamento, a.a. 1968‑69. Retribuzione: L. 40.000 mensili. Ultimo atto registrato nel fascicolo triestino.

[42] In generale cfr. G.C. De Martin, Vittorio Bachelet: un insegnamento esemplare, cit., p. 3, il quale ricorda le valutazioni di L. Elia (per Bachelet «servire lo Stato attuando la Costituzione» era la molla del suo impegno) e di G. Marongiu (Bachelet è stato il giuspubblicista che più ha cercato di legare in modo organico l’amministrazione alla Costituzione). Si veda anche l’opera collettanea in suo ricordo: L’amministrazione della società complessa. In ricordo di Vittorio Bachelet, a cura di G. Amato e G. Marongiu, Bologna, il Mulino, 1982.

[43] Università degli Studi di Pavia, I professori dell’Università di Pavia (1859‑1961), scheda “Bachelet, Vittorio”, con indicazione degli incarichi e dei programmi di Diritto amministrativo per gli anni accademici 1958‑1959, 1959‑1960 e 1960‑1961.

[44] Diario delle lezioni, A.A. 1961‑62, Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trieste. Professore: Vittorio Bachelet. Lezioni svolte dal 20 novembre 1961 al 14 maggio 1962.

[45] Programma del corso di Istituzioni di diritto pubblico, A.A. 1961‑62, allegato al diario delle lezioni; il foglio è sottoscritto «Trieste, 20 novembre 1961 – Il Professore, Vittorio Bachelet». Nel programma si legge: «Dopo una rapida introduzione sulla nozione di diritto pubblico e sui concetti essenziali di ordinamento giuridico, di norma giuridica, di soggetto giuridico, di rapporto giuridico, di diritto soggettivo, etc., ci si soffermerà in particolare sulla analisi giuridica dello Stato e dei suoi elementi costitutivi. Si esporranno poi le grandi linee della struttura della organizzazione costituzionale della Repubblica Italiana e i criteri di ripartizione delle diverse funzioni statali fra i vari poteri e i vari organi; ciò mettendo in particolare evidenza i principi generali che vi presiedono. Si passerà subito dopo all’esame delle fondamentali attività pubbliche: la legislativa, la giudiziaria, la amministrativa, la attività di governo. Si esaminerà in seguito la posizione del cittadino nell’ordinamento statale, sia sotto il profilo delle libertà e delle autonomie (individuali e collettive) riconosciute dall’ordinamento, sia sotto quello delle soggezioni dello stesso cittadino ai poteri pubblici; si farà particolare riferimento ai doveri e agli obblighi di diritto pubblico così come ai diritti pubblici soggettivi. Particolare attenzione sarà data da ultimo al sistema di garanzie del diritto obiettivo previsto dal nostro ordinamento. Il corso si concluderà con una breve trattazione sui rapporti fra lo Stato e altri ordinamenti sovrani»; nel breve riassunto da pubblicare nell’Annuario si legge inoltre: «Introduzione sulle nozioni di ordinamento giuridico, norma giuridica, diritto soggettivo, etc. Lo Stato. Lineamenti essenziali della organizzazione dei pubblici poteri e della ripartizione delle funzioni pubbliche; l’attività legislativa, giudiziaria, amministrativa e di governo. La posizione del cittadino nell’ordinamento statale – le garanzie del diritto obiettivo – I rapporti fra lo Stato e altri ordinamenti sovrani -».

[46] Dal diario delle lezioni del corso di Istituzioni di diritto pubblico tenuto da Vittorio Bachelet nell’a.a. 1961‑62 risulta la seguente sequenza lez. 1 (20 novembre 1961), Introduzione; lez. 2 (21 novembre 1961), Diritto pubblico e diritto privato; lez. 3 (22 novembre 1961), Il diritto pubblico e i suoi rapporti con altre discipline; lez. 4 (23 novembre 1961), L’ordinamento giuridico; lez. 5 (24 novembre 1961), Gli elementi dell’ordinamento giuridico; lez. 6 (25 novembre 1961), = inaugurazione anno accademico =; lez. 7 (12 dicembre 1961), La pluralità degli ordinamenti giuridici; lez. 8 (13 dicembre 1961), Le norme giuridiche; lez. 9 (14 dicembre 1961), Le c.d. norme non giuridiche; lez. 10 (15 dicembre 1961), I soggetti giuridici; lez. 11 (15 dicembre 1961), Le situazioni soggettive; lez. 12 (16 dicembre 1961), segue: le situazioni soggettive; lez. 13 (18 dicembre 1961), Gli ordinamenti politici: lo Stato; lez. 14 (19 dicembre 1961), Gli elementi dello Stato; lez. 15 (11 gennaio 1962), Il territorio; lez. 16 (12 gennaio 1962), Questioni sul territorio del TLT; lez. 17 (13 gennaio 1962), Il popolo – Il potere sovrano […]; lez. 18 (15 gennaio 1962), Formazione e vicende dello Stato; lez. 19 (16 gennaio 1962), Le funzioni dello Stato; lez. 20 (17 gennaio 1962), La funzione normativa; lez. 21 (18 gennaio 1962), La funzione normativa: gerarchia e parità fra le fonti; lez. 22 (7 febbraio 1962), L’interpretazione; lez. 23 (8 febbraio 1962), Le funzioni giurisdizionali; lez. 24 (8 febbraio 1962), La funzione amministrativa; lez. 25 (9 febbraio 1962), L’organizzazione dello Stato; lez. 26 (10 febbraio 1962), Nozione di organi; lez. 27 (12 febbraio 1962), Classificazione degli organi; lez. 28 (13 febbraio 1962), Rapporti fra organi; lez. 29 (14 febbraio 1962), L’attribuzione di funzioni e servizi pubblici a soggetti estranei alla organizzazione statale; lez. 30 (15 febbraio 1962), In particolare: l’esercizio privato di attività pubblica; lez. 31 (16 febbraio 1962), Attività ed atti di dir. pubbl.; lez. 32 (17 febbraio 1962 [nell’originale, per evidente lapsus, “1952”]), Gli atti di dir. pubbl.: elementi; lez. 33 (20 marzo 1962), Classificazione degli atti di dir. pubbl.; lez. 34 (21 marzo 1962), Invalidità degli atti di d. p.; lez. 35 (22 marzo 1962), I beni pubblici; lez. 36 (23 marzo 1962), La struttura dello Stato‑persona; lez. 37 (24 marzo 1962), Il corpo elettorale; lez. 38 (26 marzo 1962), Sistemi elettorali; lez. 39 (27 marzo 1962), Il parlamento; lez. 40 (28 marzo 1962), Il presidente della Repubblica; lez. 41 (29 marzo 1962), Il Governo; lez. 42 (30 marzo 1962), Gli organi ausiliari; lez. 43 (5 aprile 1962), La pubblica amministrazione; lez. 44 (6 aprile 1962), Le forme di governo; lez. 45 (7 aprile 1962), Ripartizione delle funzioni di direzione politica; lez. 46 (9 aprile 1962), Ripartizione della funzione legislativa; lez. 47 (10 aprile 1962), Ripartizione della funzione esecutiva; lez. 48 (10 aprile 1962), Lo Stato comunità: le autonomie pubbliche. In particolare: i partiti; lez. 49 (7 maggio 1962), Le Regioni; lez. 50 (8 maggio 1962), Il comune e la provincia; lez. 51 (9 maggio 1962), L’autonomia dei privati. I diritti di libertà; lez. 52 (10 maggio 1962), L’autonomia delle formazioni sociali; lez. 53 (11 maggio 1962), Le garanzie del diritto obiettivo. I procedimenti di revisione costituzionale; lez. 54 (12 maggio 1962), La Corte costituzionale; lez. 55 (14 maggio 1962), Le garanzie giurisdizionali: giudici ordinari e giudici speciali.

[47] Sulla sensibilità di Bachelet per i valori costituzionali e sul suo impegno a tradurli nell’ordinamento amministrativo cfr. U. De Siervo, Attuazione e sviluppo dei principi costituzionali, relazione al XXX Convegno Bachelet, Roma, 12‑13 febbraio 2010, in Amministrazione in cammino, 2010, il quale ricorda come Bachelet rivisitasse settori tradizionali – dall’organizzazione amministrativa alla disciplina militare, dalla giustizia amministrativa alla giustizia costituzionale – alla luce dei nuovi principi e valori della Costituzione repubblicana.

[48] Diario delle lezioni, A.A. 1962‑63, Diritto amministrativo, Facoltà di Giurisprudenza. Lezioni svolte dal 26 novembre 1962 al 16 maggio 1963; il registro reca 53 lezioni numerate.

[49] Nel programma del corso di Diritto amministrativo dell’a.a. 1962‑63 si legge: «Il corso si svolgerà sui principi generali del diritto amministrativo. Si esamineranno le fonti del diritto amministrativo, le figure soggettive, gli oggetti, i rapporti, le situazioni soggettive e i fatti giuridici nell’ordinamento amministrativo e si svilupperà in particolare la teoria dell’atto amministrativo». Nel breve riassunto da pubblicare nell’Annuario si legge inoltre: «I principi generali del diritto amministrativo: le fonti, le figure soggettive, gli oggetti, i rapporti giuridici, i fatti giuridici; la teoria dell’atto amministrativo». Il programma è sottoscritto «Trieste, 27 novembre 1962».

[50] Programma del corso di Diritto amministrativo, a.a. 1963‑64, Facoltà di Giurisprudenza, sottoscritto «Trieste, 1° novembre 1963»; il foglio reca l’annotazione manoscritta «Zanobini II°». Vi si legge: «Il corso si svolgerà sulla giustizia amministrativa. Dopo una introduzione che inquadrerà il nostro sistema di giustizia amministrativa nell’architettura generale del nostro ordinamento (con riferimenti anche agli sviluppi storici del sistema), il corso esaminerà i singoli istituti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, posti a garanzia di diritti e degli interessi dei singoli nei confronti dell’attività amministrativa. Particolare attenzione sarà data alla incidenza che sul nostro sistema di giustizia amministrativa hanno le norme della vigente Costituzione». Nel breve riassunto da pubblicare nell’Annuario si legge inoltre: «La giustizia amministrativa – Profili storici e inquadramento nell’architettura del nostro ordinamento – I ricorsi amministrativi – I ricorsi giurisdizionali: all’autorità giudiziaria ordinaria; al giudice amministrativo – I giudici amministrativi speciali». Il foglio è conservato fra le carte del diario di Scienza delle finanze dell’a.a. 1963‑64; il diario delle lezioni del corso di Diritto amministrativo per il medesimo anno non è stato rinvenuto nella documentazione esaminata.

[51] Nel programma del corso di Scienza d. finanze e dir. fin. dell’a.a. 1964‑65 si legge: «Il corso comprenderà una parte generale che illustrerà i principi della Scienza delle finanze e l’evolversi di tale scienza in rapporto allo sviluppo degli ordinamenti sociali e politici. Una seconda parte comprenderà lo studio dei principi costituzionali e in genere dei principi generali dell’ordinamento italiano in materia di pubblica finanza, con particolare riguardo alla disciplina del bilancio. La parte sostanziale del corso si riferirà infine al sistema tributario italiano: alla conoscenza e interpretazione dei suoi principi generali e all’analisi dei singoli istituti». Nel breve riassunto da pubblicare nell’Annuario si legge inoltre: «I principi generali della scienza delle finanze e la loro evoluzione storica – Il bilanc. dello Stato – Il sistema tributario italiano». Il foglio, conservato fra le carte del diario di Diritto amministrativo dell’a.a. 1964‑65, è sottoscritto «Trieste, 29 novembre 1964».

[52] Dal diario delle lezioni del corso di Scienza delle finanze e diritto finanziario tenuto da Vittorio Bachelet nell’a.a. 1963‑64 risulta la seguente sequenza: lez. 1 (18 novembre 1963), Introduzione: la scienza delle finanze e il diritto finanziario; lez. 2 (19 novembre 1963), Le diverse interpretazioni scientifiche della gestione finanziaria dello Stato. La finanza “neutrale” e la sua evoluzione; lez. 3 (20 novembre 1963), Le concezioni moderne della pubblica finanza come fattore attivo nei confronti del reddito nazionale e della sua distribuzione; lez. 4 (21 novembre 1963), Il quadro costituzionale del nostro sistema finanziario: l’art. 23 cost.; lez. 5 (3 dicembre 1963), Segue: l’art. 53 cost.; lez. 6 (4 dicembre 1963), Segue: l’art. 81 cost.; lez. 7 (5 dicembre 1963), Le altre norme costituzionali; lez. 8 (6 dicembre 1963), Il bilancio dello Stato, e la sua impostazione sotto il profilo della scienza economica; lez. 9 (9 dicembre 1963), Segue; lez. 10 (10 dicembre 1963), Segue; lez. 11 (11 dicembre 1963), La struttura del bilancio dello Stato e la classificazione delle entrate e spese pubbliche; lez. 12 (12 dicembre 1963), Segue; lez. 13 (21 gennaio 1964), Le fasi delle entrate e delle spese pubbliche; lez. 14 (22 gennaio 1964), Proposte di modifiche nel sistema di presentazione e approvazione dei bilanci; lez. 15 (23 gennaio 1964), Il rendiconto generale e il conto del patrimonio; lez. 16 (24 gennaio 1964), Il conto del tesoro; lez. 17 (25 gennaio 1964), L’organizzazione della amministrazione finanziaria dello Stato; lez. 18 (4 febbraio 1964), L’impresa pubblica – le aziende aut. e cenni sulla gestione degli enti pubblici; lez. 19 (5 febbraio 1964), «Lezione non tenuta a causa della chiusura dell’Università»; lez. 20 (6 febbraio 1964), Le partecipazioni economiche dello Stato; lez. 21 (7 febbraio 1964), Le entrate dello Stato: patrimoniali e tributarie; lez. 22 (8 febbraio 1964), In particolare le elaborazioni delle teorie economiche del prezzo pubblico e delle tasse – le tariffe; lez. 23 (12 febbraio 1964), Il diritto tributario; lez. 24 (13 febbraio 1964), Segue; lez. 25 (15 febbraio 1964), Definizione giuridica dei tributi; lez. 26 (28 febbraio 1964), Il rapporto giuridico di imposta in generale; lez. 27 (29 febbraio 1964), Segue; lez. 28 (2 marzo 1964), I soggetti del rapporto di imposta; lez. 29 (3 marzo 1964), In particolare: il sogg. passivo; lez. 30 (4 marzo 1964), La solidarietà nel debito di imposta – la successione di imp. Il responsabile di imposta; lez. 31 (5 marzo 1964), La sostituzione di imposta; lez. 32 (6 marzo 1964), Il regresso verso il sogg. passivo del rapp. di imposta; lez. 33 (11 marzo 1964), Il presupposto dell’imposta; lez. 34 (12 marzo 1964), Il debito di imposta; lez. 35 (13 marzo 1964), L’accertamento dell’imposta; lez. 36 (14 marzo 1964), Segue: forme ed effetti dell’accertam.; lez. 37 (14 aprile 1964), Il procedimento di accertamento: denuncia del contribuente e poteri di inchiesta dell’amm. finanziaria; lez. 38 (15 aprile 1964), Il c.d. “concordato” – la notif. dell’accertamento; lez. 39 (16 aprile 1964), Il contenzioso tributario: le commissioni amministrative; lez. 40 (17 aprile 1964), Segue; lez. 41 (18 aprile 1964), L’azione avanti all’a.g.o.; lez. 42 (20 aprile 1964), Segue; lez. 43 (21 aprile 1964), L’estinzione del debito di imposta; lez. 44 (23 aprile 1964), Le sanzioni fiscali; lez. 45 (11 maggio 1964), Il sistema tributario italiano – classificazione delle imposte; lez. 46 (12 maggio 1964), Le imposte dirette; lez. 47 (13 maggio 1964), Segue; lez. 48 (14 maggio 1964), Le imposte indirette; lez. 49 (15 maggio 1964), Segue; lez. 50 (16 maggio 1964), Segue – L’incidenza delle singole imposte sull’ammontare complessivo dei tributi.

[53] Dal diario delle lezioni del corso di Diritto amministrativo tenuto da Vittorio Bachelet nell’a.a. 1964‑65 risulta, per quanto leggibile, la seguente sequenza: lez. 1 (16 novembre 1964), Introduzione. Il diritto amministrativo e l’opera di G. Zanobini; lez. 2 (17 novembre 1964), La pubblica amm.ne in senso oggettivo; lez. 3 (18 novembre 1964), La p.a. in senso soggettivo; lez. 4 (19 novembre 1964), Evoluzione storica in cui sorge il dir. amm. e la specificità dei sistemi a dir. amm.; lez. 5 (20 novembre 1964), Il dir. amm. nel quadro del dir. pubbl. – il problema della codificabilità; lez. 6 (3 dicembre 1964), Lo sviluppo stor. della legisl. amm.va in Italia; lez. 7 (4 dicembre 1964), La scienza del dir. amm. e le scienze dell’amm.ne; lez. 8 (5 dicembre 1964), I principi costituzionali dell’ordinamento amministrativo italiano; lez. 9 (14 dicembre 1964), Segue: le norme‑chiave: artt. 5, 97, 113 (e 28) cost.; lez. 10 (15 dicembre 1964), Le fonti del dir. amm.; lez. 11 (16 dicembre 1964), In particolare: i regolamenti; lez. 12 (17 dicembre 1964), Segue: il fondamento del potere regolam.; lez. 13 (18 dicembre 1964), Segue: i c.d. regolamenti delegati e i regolam. ministeriali; lez. 14 (26 gennaio 1965), L’autonomia. Il confine fra norma e atto amministrativo: gli atti amm.vi generali; lez. 15 (27 gennaio 1965), La consuetudine – la prassi amministrativa; lez. 16 (28 gennaio 1965), Le c.d. “norme interne”; lez. 17 (29 gennaio 1965), Le “norme di buona amm.” e le “norme tecniche”. I principi giurisprudenziali e la giurisprudenza pretoria del Cons. di St.; lez. 18 (8 febbraio 1965), I soggetti – I soggetti pubblici: lo Stato e i suoi organi; lez. 19 (9 febbraio 1965), Organi ed enti – gli enti pubblici; lez. 20 (10 febbraio 1965), Enti pubblici e priv.; lez. 21 (12 febbraio 1965), Classificaz. degli organi e degli enti; lez. 22 (13 febbraio 1965), Riflessi funzionali e profili giuridici delle organizzaz. amm.ve; lez. 23 (22 febbraio 1965), Per una teoria giuridica delle organizzazioni amm.ve; lez. 24 (23 febbraio 1965), Lezione sospesa in seguito a convocazione del Rettore per lo sciopero cittadino; lez. 25 (24 febbraio 1965), La organizzazione amm.va e la teoria dell’”ordinamento amministrativo”; lez. 26 (25 febbraio 1965), La costituzionalizzaz. delle fondamentali norme di organizzazione – legge, regolam. e prassi nelle organizzat. amm.ve; lez. 27 (26 febbraio 1965), Le strutture funzionali della org. amm.: apparato statale e enti territoriali minori. Accentramento e decentramento; lez. 28 (1° marzo 1965), Segue; lez. 29 (2 marzo 1965), Le nuove tendenze; lez. 30 (3 marzo 1965), Gli organi tecnici; lez. 31 (4 marzo 1965), Aziende autonome e enti strumentali – la distinzione fra indirizzo e gestione; lez. 32 (5 marzo 1965), Figure più tipiche della organizzat. amm.va: le gerarchie; lez. 33 (6 marzo 1965), Il collegio; lez. 34 (22 marzo 1965), La collegialità; lez. 35 (23 marzo 1965), L’indirizzo; lez. 36 (24 marzo 1965), Segue: nuovi modelli di organizzazione amm.va; lez. 37 (25 marzo 1965), La delega; lez. 38 (26 marzo 1965), I sogg.ti privati; lez. 39 (2 aprile 1965), Sciopero degli studenti; lez. 40 (3 aprile 1965), Sciopero degli studenti; lez. 41 (5 aprile 1965), L’esercizio priv. di attività pubblica; lez. 42 (6 aprile 1965), I beni pubblici; lez. 43 (7 aprile 1965), Le situazioni giuridiche tipiche; lez. 44 (8 aprile 1965), Segue; lez. 45 (28 aprile 1965), Potere, soggezione, obblighi, doveri – status; lez. 46 (29 aprile 1965), Fatti giur. oggettivi; lez. 47 (30 aprile 1965), L’attività amministrativa; lez. 48 (13 maggio 1965), L’atto amministrativo – Elementi essenziali; lez. 49 (14 maggio 1965), Il procedimento; lez. 50 (15 maggio 1965), Classificazione degli atti amministrativi; lez. 51 (17 maggio 1965), Segue; lez. 52 (18 maggio 1965), Nullità e invalidità degli a.a.; lez. 53 (19 maggio 1965), L’autotutela della p.a.; lez. 54 (20 maggio 1965), Chiusura del corso.

[54] Il corso, concentrato sulla giustizia amministrativa, è coevo all’elaborazione confluita in V. Bachelet, La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana, Milano, Giuffrè, 1966, ove si rileva che con l’entrata in vigore della Costituzione era cominciata «una fase nuova anche nel nostro sistema di giustizia amministrativa». Sull’orientamento di fondo cfr. D. Cosi, voce Bachelet Vittorio, in Enciclopedia Italiana, V Appendice, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1991; per una rilettura dell’opera v. M. Lipari, La giustizia amministrativa e la Costituzione italiana. Problemi vecchi e nuovi, rileggendo l’opera di Vittorio Bachelet, in «Giustizia Insieme», 20 maggio 2026.

[55] Nel programma del corso di Diritto amministrativo per l’a.a. 1965‑66 si legge: «Il corso ha per oggetto i principi della giustizia amministrativa e verte sulla tutela giuridica dei diritti e degli interessi individuali mediante i procedimenti amministrativi ed i procedimenti giurisdizionali davanti all’autorità giudiziaria ordinaria od agli organi giurisdizionali amministrativi (Consiglio di Stato ed altri giudici speciali). Particolare attenzione è rivolta ai riflessi dei principi costituzionali nell’ordinamento attuale della giustizia amministrativa in Italia». Nel breve riassunto da pubblicare nell’Annuario si legge inoltre: «Principi costituzionali dell’ordinamento attuale della giustizia amministrativa in Italia. Tutela amministrativa e giurisdizionale dei diritti e degli interessi individuali».

[56] Dal diario delle lezioni del corso di Diritto amministrativo tenuto da Vittorio Bachelet nell’a.a. 1965‑66 risulta, per quanto leggibile, la seguente sequenza: lez. 1 (22 novembre 1965), Introduzione; lez. 2 (23 novembre 1965), Le guarentigie della legalità dell’azione amm.va […]; lez. 3 (24 novembre 1965), L’invalidità degli atti a.; lez. 4 (25 novembre 1965), Autotutela della p.a. e tutela dei diritti e degli int. dei cittadini; lez. 5 (9 dicembre 1965), I sistemi di giust. amm.va. Il sistema del contenzioso; lez. 6 (10 dicembre 1965), Le soluzioni belga – Il sist. inglese […] nei regimi c.d. di common law; lez. 7 (11 dicembre 1965), Lo sviluppo storico del sistema italiano – gli St.i preunitari; lez. 8 (13 dicembre 1965), Le riforme del 1865; lez. 9 (14 dicembre 1965), Le riforme del sistema del ’65 dal 1889 al 1923; lez. 10 (15 dicembre 1965), I principi costituzionali: la tutela dei diritti e degli interessi (art. 24); lez. 11 (16 dicembre 1965), La competenza generale del Cons. di Stato e della Corte dei c. (art. 103, commi primo e secondo) – I Trib. regionali; lez. 12 (17 dicembre 1965), La impugnabilità in via g[enera]le di tutti gli a.a.; lez. 13 (19 gennaio 1966), Il sistema vigente di giurisd. amm.va. Un quadro cost.; l’atto amm. come atto impugnabile; lez. 14 (20 gennaio 1966), Gli int. legittimi con riflessi giuridici sostanziali; lez. 15 (21 gennaio 1966), Garanzia costituz. della tutela giuridica degli int. legittimi; lez. 16 (22 gennaio 1966), Il Cons. di Stato come organo della “amministrazione”; lez. 17 (1° febbraio 1966), I rimedi previsti c[ontro] atti della p.a.: amm.vi e giud.li; lez. 18 (2 febbraio 1966), I ricorsi amm.vi – loro valore giur.; lez. 19 (3 febbraio 1966), Riesame d’uff. e [su ricorso: lettura incerta]; lez. 20 (4 febbraio 1966), Principi gen. dei ricorsi amm.vi – L’opposizione; lez. 21 (5 febbraio 1966), Il ricorso ger.: nozione di gerarchia e evoluz. del principio ger.; lez. 22 (14 febbraio 1966), Il provv. definitivo; lez. 23 (15 febbraio 1966), Regole del procedimento; lez. 24 (16 febbraio 1966), Segue: il silenz. riget. – Rapporti con altri rimedi giuridici; lez. 25 (17 febbraio 1966), Il ricorso ger. c.d. improprio; lez. 26 (18 febbraio 1966), La crisi del ricorso ger. – Progetti di legge; lez. 27 (1° marzo 1966), Il ricorso straord. al Pres. d. Rep. e la sua storia; lez. 28 (2 marzo 1966), L’alternatività e la sua conseguenza; lez. 29 (3 marzo 1966), Il procedimento e gli equivoci del “parallelismo” col ricorso giurisd.; lez. 30 (4 marzo 1966), L’impugnativa del decr. di decisione e i controinteressati; lez. 31 (5 marzo 1966), La tutela giuridica: introduzione; lez. 32 (7 marzo 1966), Giur. ordinarie e amm.ve [seguito di difficile lettura]; lez. 33 (26 marzo 1966), La l. 20 marzo 1865: nuovi aspetti; lez. 34 (28 marzo 1966), La competenza dell’a.g.o.: in generale; lez. 35 (29 marzo 1966), L’art. 2 l. 1865; lez. 36 (30 marzo 1966), Segue; lez. 37 (31 marzo 1966), L’art. 4 l. 1865; lez. 38 (1° aprile 1966), L’art. 5 l. 1865; lez. 39 (2 aprile 1966), Regole di procedura; lez. 40 (18 aprile 1966), Le giurisdizioni amministrative; lez. 41 (19 aprile 1966), Il Cons. di Stato (sezioni), le G.P.A. e i Tribunali spec.; lez. 42 (21 aprile 1966), Giur. generale di legittimità; lez. 43 (22 aprile 1966), Le c.d. “esclusioni” dalla comp. gen. del Cons. St.; lez. 44 (22 aprile 1966), Motivi di ricorso: incompetenza; lez. 45 (23 aprile 1966), Eccesso di potere e violaz. di legge; lez. 46 (5 maggio 1966), Giur. di merito; lez. 47 (6 maggio 1966), Giur. esclusiva; lez. 48 (7 maggio 1966), Il procedimento avanti al Cons. di Stato; lez. 49 (9 maggio 1966), La decisione; lez. 50 (10 maggio 1966), La Corte dei conti; lez. 51 (11 maggio 1966), I conflitti.

[57] Nel programma del corso di Diritto amministrativo per l’a.a. 1966‑67 si legge: «Il corso si riferirà ai principi generali del diritto amministrativo: alle sue fonti, ai soggetti che in esso hanno rilievo, alla organizzazione dello Stato e delle persone giuridiche pubbliche, ai beni dello Stato, alle situazioni giuridiche soggettive e ai rapporti di diritto amministrativo, alla teoria generale dell’atto amministrativo e ai problemi della responsabilità della amministrazione, dei funzionari e dei cittadini. Particolare attenzione sarà data alla teoria giuridica della organizzazione amministrativa e a quella della attività amministrativa, tentandosi di mettere in rilievo gli aspetti caratterizzanti di un sistema, come il nostro “a diritto amministrativo” e le evoluzioni in corso di tale sistema». Nel breve riassunto da pubblicare nell’Annuario si legge inoltre: «I principi generali del diritto amministrativo: le fonti, le figure soggettive, gli oggetti, i rapporti giuridici, i fatti giuridici, la teoria dell’atto amministrativo». Il programma è sottoscritto «Trieste, 1° novembre 1966».

[58] Dal diario delle lezioni del corso di Diritto amministrativo I‑II tenuto da Vittorio Bachelet nell’a.a. 1966‑67 risulta la seguente sequenza: lez. 1 (14 novembre 1966), Introduzione; lez. 2 (15 novembre 1966), La p. amministrazione in senso oggettivo; lez. 3 (16 novembre 1966), La p.a. in senso oggettivo; lez. 4 (17 novembre 1966), I sistemi di diritto amministrativo; lez. 5 (18 novembre 1966), Norme e istituzioni di diritto amministrativo; lez. 6 (9 dicembre 1966), Le principali leggi amministrative e la questione delle entificazioni; lez. 7 (10 dicembre 1966), I fondamenti costituzionali del ns. sistema di diritto amministrativo; lez. 8 (12 dicembre 1966), Segue; lez. 9 (12 dicembre 1966), Segue; lez. 10 (13 dicembre 1966), Le fonti del diritto amm.vo; lez. 11 (14 dicembre 1966), La teoria dell’amministrazione; lez. 12 (15 dicembre 1966), Le fonti del diritto amministrativo in generale; lez. 13 (16 dicembre 1966), I regolamenti; lez. 14 (30 gennaio 1967), Legge e regolamento; lez. 15 (31 gennaio 1967), Le c.d. «norme non giuridiche» [titolo in parte illeggibile]; lez. 16 (1° febbraio 1967), I principî giurisprudenziali; lez. 17 (13 febbraio 1967), I soggetti; lez. 18 (14 febbraio 1967), L’imputazione amministrativa; lez. 19 (15 febbraio 1967), I principî costituzionali in materia di organizzazione amministrativa: la riserva di legge; lez. 20 (16 febbraio 1967), Funzione [garanzia: lettura incerta] e principî di efficienza nella disciplina delle organizzazioni amm.ve; lez. 21 (17 febbraio 1967), Il principio di decentramento; lez. 22 (18 febbraio 1967), Le nuove organizzazioni amministrative [seguito di difficile lettura]; lez. 23 (27 febbraio 1967), Le tendenze nuove: organi tecnici e organi […]; lez. 24 (28 febbraio 1967), La posizione costituzionale di una delega di funzioni statali alle Regioni; lez. 25 (1° marzo 1967), Gli enti strumentali; lez. 26 (2 marzo 1967), Gli organismi di coordinamento; lez. 27 (3 marzo 1967), Un esempio attuale: il ministero del Bilancio e gli organismi della programmazione; lez. 28 (4 marzo 1967), Figure tipiche delle nostre organizzazioni: le gerarchie; lez. 29 (6 marzo 1967), Segue: il collegio; lez. 30 (6 marzo 1967), Segue: la collegialità; lez. 31 (7 marzo 1967), Segue: l’autorità; lez. 32 (8 marzo 1967), Segue: la delega; lez. 33 (9 marzo 1967), Profili conclusivi [lettura incerta]: uffici ed organi; lez. 34 (10 marzo 1967), Segue: gli enti pubblici; lez. 35 (1° aprile 1967), I soggetti privati; lez. 36 (3 aprile 1967), Segue: il rapport. di s[ervizio: lettura incerta]; lez. 37 (4 aprile 1967), Fenomeni giuridici di attività pubblica; lez. 38 (5 aprile 1967), I fatti giuridici – il decorso del tempo; lez. 39 (6 aprile 1967), La quest. del contratto di dir. pubblico; lez. 40 (10 aprile 1967), L’atto amministrativo; lez. 41 (11 aprile 1967), Classificazione a.a.; lez. 42 (12 aprile 1967), Il procedimento amm.vo; lez. 43 (20 aprile 1967), L’esecutorietà; lez. 44 (21 aprile 1967), Nullità degli a.a.; lez. 45 (21 aprile 1967), Invalidità a.a.; lez. 46 (22 aprile 1967), Segue; lez. 47 (8 maggio 1967), L’autotutela delle p.a.; lez. 48 (9 maggio 1967), Segue; lez. 49 (10 maggio 1967), Le situazioni soggettive; lez. 50 (11 maggio 1967), Segue; lez. 51 (12 maggio 1967), Le responsabilità della p.a.; lez. 52 (13 maggio 1967), Le responsabilità dei privati nei cfr. della p.a.

[59] Nel programma del corso di Diritto amministrativo dell’a.a. 1967‑68 il contenuto dell’insegnamento è articolato in quattro parti. Il fascicolo conserva sia il programma dattiloscritto in tre fogli, sia un programma manoscritto sottoscritto «Trieste, 1° dicembre 1967». La prima riguarda la tutela dei diritti e degli interessi del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, con riferimento ai vari sistemi di tutela nei diversi ordinamenti, allo sviluppo storico del sistema di giustizia amministrativa italiana, al rapporto tra tutela amministrativa e tutela giurisdizionale e al sistema di giustizia amministrativa nella Costituzione vigente. La seconda parte è dedicata a I ricorsi amministrativi nel sistema di giustizia amministrativa: tutela amministrativa e tutela giurisdizionale, opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La terza parte concerne la tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione: giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, situazioni soggettive protette, petitum, competenza del giudice, poteri del pretore, procedimento, esecuzione del giudicato; quindi, per la giurisdizione amministrativa, giurisdizione generale di legittimità del Consiglio di Stato, impugnabilità degli atti amministrativi, vizi di incompetenza, abuso di potere e violazione di legge, giurisdizione di merito ed esclusiva, procedimento avanti al Consiglio di Stato, decisione, giurisdizione della Corte dei conti, contenzioso contabile, organi di giustizia amministrativa locale, tribunali regionali e altri organi di giustizia amministrativa. La quarta parte riguarda infine i conflitti di giurisdizione e di attribuzione: conflitti reali e virtuali, regolamento dei conflitti, risoluzione delle questioni di giurisdizione e impugnativa delle decisioni giurisdizionali per motivi attinenti alla giurisdizione. Il programma reca inoltre ampi rinvii bibliografici, a Salandra, Orlando, Vacchelli, Romano, Zanobini, Guicciardi, Giannini, Ragnisco e Rossano, Virga, Lucifredi, Cannada‑Bartoli, Sandulli e a scritti dello stesso Bachelet. Nel breve riassunto manoscritto da pubblicare nell’Annuario si legge inoltre: «I principi e il sistema della giustizia amministrativa in Italia – I fondamenti costituzionali – Ricorsi amministrativi – Ricorsi giurisdizionali – Conflitti di giurisdizione e attribuzione».

[60] Dal diario delle lezioni del corso di Diritto amministrativo tenuto da Vittorio Bachelet nell’a.a. 1967‑68 risulta, per quanto conservato e leggibile, la seguente sequenza: lez. 1 (13 novembre 1967), La giustizia amministrativa. Introduzione; lez. 2 (14 novembre 1967), «La giustizia nell’amministrazione». Profili storico‑politici (S. Spaventa); lez. 3 (15 novembre 1967), La giustizia amministrativa come tutela della legittimità dell’atto amministrativo e come tutela di situazioni giuridiche; lez. 4 (16 novembre 1967), L’atto amministrativo e l’insindacabilità della p.a.; lez. 5 (17 novembre 1967), Diritti e interessi: sacrificabilità e tutela; lez. 6 (27 novembre 1967), Il sistema francese di doppia giurisdizione. Il diario presenta poi una lacuna, corrispondente a una carta del fascicolo, che comprende le lezz. 7‑18. Riprende quindi con: lez. 19 (2 febbraio 1968), Il sistema di giustizia amministrativa: i ricorsi amministrativi; lez. 20 (3 febbraio 1968), I ricorsi amministrativi in generale; lez. 21 (14 febbraio 1968), Il procedimento; lez. 22 (15 febbraio 1968), Le decisioni dei ricorsi amministrativi. Le opposizioni; lez. 23 (16 febbraio 1968), Il ricorso gerarchico; lez. 24 (17 febbraio 1968), Segue: procedura e decisione; lez. 25 (26 febbraio 1968), Ricorso gerarchico improprio; lez. 26 (27 febbraio 1968), Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; lez. 27 (28 febbraio 1968), «Lezione non svolta causa sospensione attività accademiche»; lez. 28 (29 febbraio 1968), idem; lez. 29 (1° marzo 1968), idem; lez. 30 (2 marzo 1968), idem; lez. 31 (11 marzo 1968), Ricorso straordinario: il procedimento; lez. 32 (12 marzo 1968), Ricorso straordinario: questioni di costituzionalità; lez. 33 (13 marzo 1968), La tutela giurisdizionale [titolo successivo parzialmente leggibile]; lez. 34 (14 marzo 1968), L’autorità giudiziaria ordinaria: competenza e poteri; lez. 35 (15 marzo 1968), Segue. A.g.o. e potere discrezionale. La c.d. discrezionalità tecnica; lez. 36 (16 marzo 1968), Limitazioni alla competenza del giudice ord.; lez. 37 (25 marzo 1968), Il petitum e il giudice ordinario: art. 4 l. 1865; lez. 38 (26 marzo 1968), Segue: art. 5 l. 1865; lez. 39 (27 marzo 1968), Regole di procedura avanti al g.o.; lez. 40 (27 marzo 1968), Competenza a.g.o. e potere discrezionale della p.a.; lez. 41 (28 marzo 1968), Segue: la fattispecie e la c.d. discrezionalità tecnica; lez. 42 (29 marzo 1968), La esecuzione del giudicato; lez. 43 (30 marzo 1968), La giurisdizione amm.va – Il Cons. di Stato (le G.P.A. giur.), i Tribunali regionali; lez. 44 (1° aprile 1968), Giurisd. generale di legittimità – Atti impugnabili; lez. 45 (2 aprile 1968), Vizi deducibili: incompetenza e eccesso di potere; lez. 46 (3 aprile 1968), La violazione di legge; lez. 47 (4 aprile 1968), Giurisdizione di merito (le ipotesi [ex art.] 27 n. 4); lez. 48 (5 aprile 1968), Giurisdizione esclusiva; lez. 49 (6 maggio 1968), Il procedimento avanti al Cons. di Stato; lez. 50 (7 maggio 1968), Segue: la decisione; lez. 51 (8 maggio 1968), La […] dei procedim. avanti alle G.P.A. in Camera di cons. (e quest. analog. per i Cons. di Prefettura); lez. 52 (9 maggio 1968), La Corte dei conti; lez. 53 (10 maggio 1968), Gli altri rimedi amministrativi; lez. 54 (11 maggio 1968), I conflitti di giurisdizione.

[61] V. Bachelet, Coordinamento, in Enciclopedia del diritto, vol. X, Milano, Giuffrè, 1962; Id., Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Milano, Giuffrè, 1962; Id., Profili giuridici della organizzazione amministrativa. Strutture tradizionali e tendenze nuove, Milano, Giuffrè, 1965; Id., La giustizia amministrativa nella Costituzione italiana, Milano, Giuffrè, 1966.

[62] V. Bachelet, L’attività tecnica della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1967, in part. pp. 52 ss. Sul contributo di Bachelet al tema del rapporto tra tecnica e diritto cfr. A. Contieri, Nozioni tecniche come limite all’attività «normativa», in Annuario AIPDA 2004, Condizioni e limiti alla funzione legislativa nella disciplina della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 97 ss., spec. p. 100 e nota 7, ove si osserva che Bachelet è «un convinto assertore dell’inserimento della tecnica nel diritto» e che per lui la tecnica va considerata un limite al potere pubblico e non una prerogativa riservata e insindacabile, poiché la giuridicizzazione della tecnica rafforza la tutela giurisdizionale.

[63] Sull’attualità di questa impostazione e sul suo rilievo per l’odierna «amministrazione per algoritmi» v. A. Di Martino, Tecnica e potere nell’amministrazione per algoritmi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2023, spec. pp. 77 ss., che legge L’attività tecnica della pubblica amministrazione come la prima trattazione organica in cui la tecnica, da scudo dell’insindacabilità, diviene limite all’esercizio del potere discrezionale, e ne valorizza le conclusioni – in particolare l’idea che il ricorso alla tecnica non elimini ma limiti la discrezionalità e che l’amministrazione resti «cura di interessi pubblici fatta […] da uomini per uomini» (V. Bachelet, op. cit., pp. 65, 70, 95, 119‑120) – per le questioni poste dalla decisione amministrativa algoritmica.

[64] Così F. Lanchester, voce Bachelet, Vittorio, cit., che riconduce l’affermazione al «corso di lezioni tenuto a Trieste»; il passo è in V. Bachelet, Profili giuridici della organizzazione amministrativa. Strutture tradizionali e tendenze nuove, Milano, Giuffrè, 1965, p. 184.

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