ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
I presìdi dello Stato di diritto nei micro Stati.
Garanzie ordinamentali, forme di accountability, qualità professionale e deontologica del giudice. Verso un modello Europeo [1]
di Giovanni Canzio e Daniela Piana
Sommario: 1. Contesto e inquadramento internazionale - 2. Declinare i modelli europei di governance giudiziaria sulla base di “size” e “legacy” - 3. Le qualità del giudice - 4. Un caso paradigmatico: la Repubblica di San Marino [3].
1. Contesto e inquadramento internazionale
La letteratura di cui oggi disponiamo per inquadrare la tematica in oggetto si ancora a due autorevoli ambiti di elaborazione intellettuale e istituzionale. Il primo riguarda la comparazione fra forme di governo e, al suo interno, fra diversi assetti e configurazioni organizzative adottate nei contesti nazionali al fine di conservare o di introdurre visibili, durature e effettive garanzie di supremazia della regola del diritto rispetto a qualsiasi altra forma di arbitrario esercizio del potere. [2]
In questo senso è chiara la accettazione concettuale della necessità dell’esercizio della discrezionalità decisionale ma, proprio a partire da questa constatazione che costituisce premessa dell’intero impianto di ragionamento, si afferma con altrettanta cogenza epistemologica e quindi pratica la necessità di introdurre nei modelli degli strumenti istituzionali che rendano l’esercizio del potere non solo legittimo se e solo se avviene all’interno di un perimetro dato –lex erga omnes – ma anche se rispondente a forme terze di accountability.
L’elemento della terzietà e dei presidi di quest’ultime diviene dunque sul piano ordinamentale il carattere fondativo del potere giudiziario. Eppure, resta che vi sia una parte fondamentale dedicata all’interno del modello al ruolo svolto dalla norma del diritto, diritto che, per dirla con Santi Romano, è più della somma dei dispositivi di carattere positivo – scritto e codificato. Si tratta di un ordine istituzionale le cui radici sono site nella società e da questa devono trarre larga parte del loro legittimo e duraturo corso.
In questo filone si situa l’analisi svolta dei sistemi giudiziari, all’interno della quale è già stata riscontrata una debolezza scientifica degli studi dedicati ai micro Stati.
Il secondo ambito di letteratura riguarda invece lo sviluppo della narrativa del policy making dispiegato a partire dagli anni 80 del secolo scorso in materia di promozione dello Stato di diritto. Organizzazioni internazionali e fora transnazionali sono da allora impegnati nella articolazione non solo di standard ma anche di strumenti di enforcement, sia attraverso la più tradizionale forma del judicial enforcement, sia attraverso forme di monitoraggio e di rilevazione del quantum con cui un caso paese si discosta dagli standard in materia di contrasto alla corruzione (GRECO), di qualità della giustizia (CEPEJ), di qualità e terzietà dell’istanza giudiziaria e giurisdizionale (CCJE), di qualità della norma e del procedimento di costruzione di questa (Commissione di Venezia). Anche in questo secondo contesto l’attenzione data alle specificità dei micro Stati resta residuale.
2. Declinare i modelli europei di governance giudiziaria sulla base di “size” e “legacy”
Le riforme dell’ordinamento giudiziario, della organizzazione dei servizi della giustizia e delle condizioni che, per le loro diverse funzioni, garantiscono il consolidamento dello Stato di diritto a fronte delle variazioni congiunturali di carattere politico, economico, e sociale, costituiscono un portato di lunga durata della esperienza comparata ed internazionale del XX secolo e certamente del primo ventennio del XXI secolo.
Ancorando alla letteratura comparata che coniuga analisi delle istituzioni formali e studio delle dinamiche funzionali aventi ad oggetto l’interazione fra attori e strutture, ovvero fra attori, meta regole e regole, questo lavoro intende promuovere una prospettiva europea di modulazione degli standard di effettività dello Stato di diritto che si sono affermati in Europa come combinazione di diverse traiettorie di cambiamento culturale, giuridico, sociopolitico, per affrontare una lacuna esistente nella letteratura.
Si intende offrire ad attori internazionali, nazionali e locali una bussola per potere variare e modulare le diverse variabili in gioco quando la grandezza dello Stato in cui le riforme vengono attuate si riduce al di sotto di una certa soglia.
Il ragionamento che si tratteggia muove da una approfondita valutazione dell’importanza degli interessi di carattere economico e finanziario e li mette in relazione con le forme e i gradi di proceduralizzazione che devono essere caratterizzanti delle arene di decisione degli attori giudiziari e giuridici di modo che la autonomia della giurisdizione non sia alcun modo “catturata” da interessi che siano eteronomi rispetto alla tutela dei diritti fondamentali e della democrazia. Esso accoglie una premessa di fondo: “il valore da tutelare è l’imparzialità. Essa è il risultato dell’esercizio di una postura etica e epistemologica sulle decisioni all’interno di uno spazio incomprimibile di giudizio del Giudice”. Tale spazio viene definito, protetto e garantito con l’ordinamento. La qualità del fattore individuale svolge un ruolo tanto maggiore quanto più debole sarà il grado di impersonalità e di generalizzazione dei modi operandi di tutte le istituzioni dello Stato. In altri termini, la ricerca sino ad ora svolta permette di individuale le traiettorie di sviluppo di uno stream avente come impatto sia la formazione sia delle professionalità del diritto, sia della cultura istituzionale di livello statuale, sia ancora delle giovani generazioni.
Si tratta di una prospettiva che apre verso l’introduzione nel set internazionale di standard e di benchmark un cluster di riferimenti che siano capaci di individuare come introdurre e preservare presidi di Stato di diritto nei micro Stati e negli Stati che, in modo polare rispetto a questi, abbiano profili di bassa istituzionalizzazione della organizzazione pubblica del potere. La ragione scientifica sottesa alla comparazione fra queste due tipologie è semplice. Si riferisce infatti al potenziale di rischio di cattura dell’organizzazione del potere pubblico da parte di stakeholders che siano posizionati in una situazione di forte asimmetria di potere e dunque di vantaggio nella interazione con lo Stato o con le istanze del governo e/o dei poteri dello stato in genere. Il potenziale di cattura non va inteso solo nel momento preciso della interazione che avviene per costruire una strategia collaborativa, ma anche nel prosieguo della stessa. Per potere declinare gli standard europei con una specificità – e dunque un rafforzamento – connessa alla condizione del micro-Stato si ritiene utile:
Estendendo dallo studio di caso alla analisi comparata la ricerca intende procedere con le seguenti ipotesi esplicative del potenziale di deterioramento della qualità della giustizia intesa come effetto di sistema al cui determinarsi partecipano i quattro fattori richiamati – società, politica, storia, narrativa:
Ne consegue che occorre ripensare le matrici di fattori che intervengono a tutela dello spazio di autonomia del giudice. Quello spazio sarà dunque più fortemente garantito quanto più sarà alto:
Il riconoscimento del ruolo incomprimibile delle scelte di alta politica istituzionale.
Nelle strutture che hanno piccole dimensioni le variabili che hanno un impatto sulla terzietà e sulla distanza di sicurezza di carattere funzionale sono
Queste ragioni spiegano perché la variabile A – agency è cruciale e comparativamente più impattante anche nel breve periodo rispetto ad altri sistemi sociopolitici.
La qualità del giudice, la dimensione culturale e l’integrità sono leve sulle quali una strategia di rafforzamento o consolidamento dello Stato di diritto in micro-Stati deve agire in modo permanente. Ne consegue l’insufficienza della iper-proceduralizzazione se non associata a forte ancoraggio valoriale dei comportamenti individuali e responsabilità forte delle scelte.
3. Le qualità del giudice
Uno degli aspetti di maggiore rilievo attiene ii meccanismi virtuosi con cui è possibile nei micro-Stati rafforzare le garanzie integrità etica e di responsabilità. Si ritiene che in queste realtà sia opportuno creare una istanza ben identificata dall’esterno e un luogo definito dove avviene la formazione, ossia la forma mentis e la forma modus operandi. Infatti, la formazione è una politica istituzionale di livello sovra-ordinato, ossia essa costruisce la conditio sine qua non si dà continuità al cambiamento avviato con la riforma dell’ordinamento. Tale formazione nel caso specifico non deve essere di natura positivista, quanto invece portare alla costruzione di una cultura che rilanci la immagine della magistratura.
Nell’inquadramento internazionale affermatosi in materia di rule of law e promozione della qualità della giustizia la qualità del comportamento del giudice si trova associata sia ai principi guida che ispirano l’institutional design e la progettazione delle riforme costituzionali e ordinamentali, sia agli effetti che sono da tale comportamento generato sulla fiducia e la affidabilità (liability) del sistema giustizia.
Nel 2022 l’Opinione 3 del Comitato Consultivo Europeo dei Giudici pone in capo alle restanti norme di soft law il cardine facente perno su fiducia / affidabilità e di qui inferisce le conseguenze sia in materia di linee guida comportamentali, sia di principi operativi da adottare, nel rispetto delle tradizioni dei singoli paesi, nel contesto della valutazione e della policy di professionalità.
Appare dunque fondamentale ricordare la necessaria adesione comportamentale del giudice ad un principio non solo di self-restraint, in materia di comunicazioni con l’esterno, ma anche di self-governing, mettendo sulla autonomia coniugata alla forte consapevolezza del magistrato la responsabilità di evitare qualsiasi forma di anche percepita personalizzazione, distorsione, discriminazione, non solo nei fatti, ma anche negli aspetti percepiti e trasmessi al pubblico.
In ragione di queste premesse sono generalmente da tenersi distinti gli aspetti di qualità professionale rispetto a quelli di qualità comportamentale relativi al contributo/impatto che il comportamento del magistrato ha sulla immagine del sistema di giustizia. Analogamente l’Opinione ben distingue i profili di responsabilità penale.
Nella differenziazione delle forme di accountability quella disciplinare appare dunque la più fortemente connessa con le garanzie di tutela dell’immagine del potere giudiziario, individuando nella legittimazione astratta ed impersonale un bene da tutelare trasversalmente, in una ottica di massimizzazione anche delle forme di garanzie minime.
È nondimeno stato successivamente asserito dalla Opinione 7 che, a valle di una forte preferenza internazionale per la codificazione nei principi etici all’interno di un format normativo suscettibile di essere attuato in modo trasparente e prevedibile, il contesto sociale e culturale può richiedere specificità che la soft law permette.
Di qui la necessità di valorizzare quanto emerso sul piano dell’evidenza empirica nell’ambito della ricerca “Rule of law nei micro-Stati”, dove alcuni elementi specifici richiedono non solo una attenzione culturale, ma anche una previsione operativa nel contesto delle riforme ordinamentali e processuali:
Tenendo conto di queste specificità si desumono tre strumenti di normatività cogente che intervengono nel contesto della qualità del magistrato.
In altri e più generali termini vale il principio della massimizzazione della precauzione rispetto al rischio di vulnus della immagine di imparzialità, al quale principio non è possibile dare una risposta attraverso la sola procedimentalizzazione e la sola formalizzazione delle norme deontologiche e professionali.
4. Un caso paradigmatico: la Repubblica di San Marino [3].
La Repubblica di San Marino ha approvato negli ultimi anni una serie di profonde riforme legislative, di tipo costituzionale, ordinamentale e processuale, al precipuo fine di efficientare il sistema di giustizia e rafforzare i valori di indipendenza e autonomia della giurisdizione. L’esperienza riformatrice sammarinese - che non è stata priva di resistenze, dubbi e ostacoli - ben può essere segnalata come paradigmatica con riguardo ai micro Stati europei, le cui peculiari specificità di sistema esigono un più solido ancoraggio delle regole dello Stato di diritto ai principi di fonte sovranazionale.
Va ricordato, quanto alla genesi delle riforme e alle relative dinamiche, che il sistema di giustizia sammarinese ha attraversato tumultuose vicende negli anni 2017-2020, con visibili effetti di sostanziale destrutturazione e di caotico stato della giurisdizione, accompagnati dalla pesante lacerazione anche della rete di relazioni personali e istituzionali (di cui è stata riprova la nomina di una personalità esterna quale Dirigente del Tribunale unico, consentita solo in presenza di circostanze gravi e straordinarie e per un tempo definito, non superiore a cinque anni). Di qui la pressante esigenza di segnare con rigore una linea di radicale discontinuità rispetto al quadro dei conflitti politico-giudiziari che avevano caratterizzato quel drammatico periodo, essendo evidente il rischio che potessero essere travolti i valori dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura e potesse venir meno irrimediabilmente la fiducia dei cittadini nella giustizia.
È stata determinante in proposito, la decisa azione di “vigilanza collaborativa” esercitata dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) che, con il Rapporto del 25 settembre 2020 sul Quarto Ciclo di Valutazione, ha ritenuto di prescrivere puntuali e specifiche raccomandazioni (ben 14) alla Repubblica di San Marino sulla prevenzione della corruzione, da recepire con appositi provvedimenti legislativi entro il termine prefissato di marzo 2023. La rilevazione delle criticità stratificate da lungo tempo e delineate puntualmente nelle raccomandazioni ha così comportato, di necessità, l’apertura di un vasto “cantiere” di riforme per sterilizzare le più vistose distorsioni evidenziate dal GRECO. Attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, composti da giuristi anche italiani, e in un dialogo costante con gli organi consiliari e di governo, si è pervenuti in un tempo relativamente breve, nel corso degli anni 2020-2022, all’elaborazione di una serie di procedure legislative di riforma del sistema di giustizia, esitate in leggi approvate dal Consiglio Grande e Generale (l’unica Camera legislativa sammarinese) con una larghissima maggioranza.
Mette conto di offrire un quadro d’assieme, seppure sintetico e non esaustivo, delle più importanti riforme legislative approvate, sulla spinta del Rapporto GRECO, nel breve arco temporale di un biennio, da dicembre 2020 a dicembre 2022.
- Giudici per l’azione di responsabilità civile. La legge costituzionale n. 2 del 3 dicembre 2020 ha affidato ai nuovi giudici per l’azione di responsabilità civile (due per il primo grado, uno per l’appello e uno per la terza istanza, con i relativi supplenti) la competenza a giudicare nei procedimenti civili, penali o amministrativi “qualora tutti i competenti giudici si siano legittimamente astenuti o siano stati legittimamente ricusati o comunque non possano più giudicare per essersi già pronunciati”. Di talché si è consentito di sbloccare la trattazione di un notevole numero di cause (instaurate da magistrati o nei confronti di magistrati), ferme e non giustiziabili, rispetto alle quali – a causa delle modeste dimensioni del Tribunale e del territorio statale – tutti i magistrati versavano, per plurime e legittime ragioni, in una situazione di obiettiva incompatibilità “a catena”.
- Ordinamento giudiziario, Consiglio giudiziario e Commissione consiliare per gli affari di giustizia. La legge costituzionale n. 1 del 7 dicembre 2021 reca la riforma organica dell’Ordinamento giudiziario e del Consiglio giudiziario, nel rispetto sia degli standard europei che della storia e delle specifiche tradizioni del sistema sammarinese, in un contesto storico-spaziale caratterizzato dalle pressanti istanze di adeguamento ai parametri sovranazionali derivanti dalla partecipazione della Repubblica di San Marino al Consiglio d’Europa. In particolare, le raccomandazioni del GRECO hanno sensibilmente orientato sia l’attrazione della disciplina nella più elevata fonte normativa, quella di rango costituzionale, sia la funzionalizzazione dei relativi istituti e procedure alla efficace stabilizzazione dell’organo garante – il Consiglio Giudiziario - e al rafforzamento dell’indipendenza e dell’autonomia della Magistratura, di cui sono compiutamente delineati i criteri di reclutamento, i doveri, le varie forme di valutazione della professionalità e della responsabilità, con le relative sanzioni. Il Consiglio Giudiziario ha approvato, a sua volta, il Regolamento interno che ne disciplina l’attività e il funzionamento. La legge costituzionale n. 1 del 2021, a sua volta, è integrata dalle previsioni relative alla composizione, alle funzioni e ai poteri della Commissione consiliare per gli affari di giustizia, di cui alla contestuale legge qualificata n. 2 del 7 dicembre 2021. Con riguardo ai profili complessivi della garanzia di effettiva indipendenza, secondo gli indicatori delineati con rigore dai competenti organismi sovranazionali e in particolare dalla Commissione di Venezia, va tuttavia rimarcato il persistente deficit ordinamentale costituito dall’ormai arcaico, fisso e non più tollerabile statuto retributivo e previdenziale dei magistrati sammarinesi, del quale appare auspicabile il superamento mediante un equo riordino, che sia coerente con i progressivi avanzamenti di carriera e con le relative valutazioni di professionalità.
- Procedura penale. Il processo penale sammarinese richiedeva da tempo un intervento legislativo capace di meglio assicurare l’efficace funzionamento degli istituti già presenti e di introdurre nuove e più avanzate soluzioni. La legge ordinaria n. 24 del 2 marzo 2022 reca una serie di disposizioni dirette ad implementare le garanzie e l’efficienza del processo penale, con particolare riguardo ai settori più delicati e alle aree maggiormente esposte al deficit di effettività delle garanzie, quali l’istruttoria, le misure cautelari, il sequestro e la confisca, i rimedi e i riti alternativi, l’appello e la terza istanza. La legge di riforma (della cui applicazione è previsto il monitoraggio annuale) presta speciale attenzione ai diritti della difesa, alla speditezza, all’economicità, alla pubblicità e all’indipendenza dei giudizi.
- Astensione e ricusazione dei giudici. La disciplina dei due istituti, contenuta nella legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 145, che identificava i casi di astensione obbligatoria e facoltativa, e nella legge 16 settembre 2011 n. 139, che ne delineava la procedura, necessitavano di un urgente intervento di revisione, realizzato con la legge 2 marzo 2022 n. 23, poiché la loro applicazione aveva evidenziato l’eccessiva complessità e farraginosità dei meccanismi, in contrasto con i principi di speditezza ed economicità processuale e con le garanzie difensive.
- Equa riparazione. È stato inoltre predisposto un articolato disegno di legge, ora all’esame dei competenti organi istituzionali, che – al pari della disciplina italiana in materia (c.d. legge Pinto) – prevede, insieme con una serie di misure acceleratorie del giudizio attraverso il temperamento dell’assoluto potere dispositivo delle parti e l’attribuzione al giudice di un limitato potere officioso, i casi e i limiti dell’attribuzione di un equo indennizzo a favore della parte che assume di avere subito un danno dalla irragionevole durata del procedimento, così prevenendo la trattazione della relativa controversia innanzi alla più lontana Corte Edu.
- Codice etico. In ossequio a una specifica raccomandazione del GRECO, che attribuisce rilievo alle regole deontologiche – distinte da quelle strettamente disciplinari - della condotta professionale ed extraprofessionale dei magistrati, e a quanto disposto dall’art. 15, comma 12, della l. cost. n. 1 del 2021, i magistrati sammarinesi hanno elaborato un codice etico ispirato ai valori e agli standard internazionali in materia, che è stato recepito dal Consiglio Giudiziario con un’apposita delibera.
A fronte della disastrosa situazione in cui versavano i vari settori del Tribunale si è inoltre ottenuto di implementare adeguatamente l’organico dei diversi ruoli della magistratura (circa trenta magistrati, di cui la metà esterni), anche mediante l’ingresso di giuristi italiani di indubbio prestigio accademico e professionale nelle funzioni di maggior rilievo, quali giudici delle impugnazioni, in coerenza con la lunga, antica e originale tradizione sammarinese.
Pur restando infine singolare e funzionalmente ibrida, nel panorama europeo, la figura storicamente risalente del Procuratore del Fisco, nella veste di garante della legalità e di organo requirente nei diversi gradi di giudizio, non sono state poche, tuttavia, le novità ordinamentali e processuali che all’interno del nuovo ordinamento giudiziario, mitigandone in parte la storica separatezza istituzionale, hanno investito tale soggetto, in termini di declinazione più trasparente del ruolo e delle funzioni, dei poteri e dei doveri, della responsabilità e della disciplina, seppure in forme tuttora incompiute e di non agevole collocazione nella prospettiva di una più ampia e generale riforma del processo penale.
Infine, laddove si consideri che l’ordinamento della Repubblica prevede il Tribunale “unico” e giudici - tutti - monocratici, per tutti i gradi di giudizio fino alla terza istanza, va rimarcato che a nessun giudice, benché monocratico com’è nella tradizione sammarinese, spetta uno strumento di difesa “personale” dei propri provvedimenti nei confronti dei giudici superiori che eventualmente li riformino o li annullino. Secondo le regole basilari che fondano la giurisdizione, il giudice, per l’impersonalità della pubblica funzione, esprime non il proprio autoritarismo decisorio bensì l’autorevolezza della istituzione alla quale appartiene, conseguendone, viceversa, il sovvertimento dei principi costituzionali e della rule of law e un palese corto circuito istituzionale. il diritto fondamentale al “buon giudice”, declinazione particolare del diritto al “giusto processo” di cui all’art. 6 CEDU, non può non comportare che il sistema processuale contempli e legittimi rimedi straordinari, di tipo preventivo o, se occorra, di tipo impugnatorio, contro possibili forme di autoreferenzialità del giudice monocratico, nel caso di provvedimento macroscopicamente abnorme, o contro il rischio di parzialità da parte di questi: un “bastione contro l’arbitrio” (rempart contre l’arbitraire).
All’esito del descritto processo riformatore si è registrato il lusinghiero Rapporto di Conformità adottato dal GRECO durante la 91a riunione plenaria del 13-17 giugno 2022, che esprimere ampia soddisfazione (come è riconosciuto anche dai componenti della Commissione di Monitoraggio dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa -APCE- nell’ottobre 2022) per il notevole sforzo messo in opera dalle Autorità sammarinesi, “con determinazione e in maniera approfondita”, al fine di migliorare e razionalizzare il funzionamento del sistema giudiziario.
È evidente che nessuna riforma è in grado da sola di risolvere i problemi strutturali di un sistema, ma esse, tutte insieme, sono destinate a mutare il quadro istituzionale di riferimento in direzione di più solidi approdi europei della Repubblica di San Marino, le cui istituzioni e articolazioni della società e dell’economia sono determinate a stare e operare in Europa, nel prisma della Rule of Law e dello Stato di diritto. D’altra parte, a fronte della complessità e del fluido dinamismo del diritto e della giurisdizione, dev’essere verificata, col tempo e con l’esperienza, la solidità e l’empirica praticabilità dell’impianto riformatore e delle nuove regole, attraverso una costante opera di monitoraggio del loro funzionamento e di proposizione, laddove occorrano, di ulteriori interventi migliorativi, modificativi o integrativi.
Le riforme dell’ordinamento giudiziario, della organizzazione dei servizi della giustizia e delle condizioni che, per le loro diverse funzioni, assicurano il consolidamento dello Stato di diritto, a fronte delle variazioni congiunturali di carattere politico, economico e sociale, costituiscono un portato di lunga durata della esperienza sovranazionale e internazionale.
Nella letteratura comparata che studia le forme e le dinamiche delle istituzioni si riscontra, tuttavia, una lacuna quanto all’analisi delle diverse variabili in gioco quando la grandezza dello Stato in cui le riforme vengono attuate si riduce al di sotto di una certa soglia. La recente esperienza riformatrice della Repubblica di San Marino, diretta all’efficientamento del sistema di giustizia centrato sull’organo di autogoverno, appare perciò esemplare per l’analisi empirica con riguardo a tutti i micro-Stati che sono nel perimetro del Consiglio d’Europa - Andorra, Liechtenstein, Malta, Montecarlo, Lussemburgo - e la cui realtà pure si configura come soggetta a peculiari specificità di sistema.
La disamina delle dinamiche delle garanzie e la individuazione dei punti di allerta del sistema di giustizia sollecitano, nel controllo di qualità della imparzialità e terzietà del giudice nei micro Stati, la elaborazione di linee guida per l’attuazione di riforme che siano mirate al saldo ancoraggio dello Stato di diritto, attraverso una forte professionalizzazione e responsabilizzazione degli attori della giurisdizione e una rimodulazione della legislazione ordinamentale e processuale ispirata all’evoluzione dei migliori standard sovranazionali.
La storia e la tradizione sammarinesi, come quelle di ogni piccolo Stato di modeste dimensioni per territorio e popolazione, sono infatti contraddistinte da forte identità, autonomia, rete di relazioni ambientali e informali dominanti, contiguità fra i poteri e le élite, densità di interessi economici e finanziari, che si presentano inversamente proporzionali al limitato peso del sistema sociopolitico. Come pure va rimarcato che il giudice sammarinese rende quotidiana testimonianza di come possano sopravvivere la struttura ed i principi informatori del processo di diritto comune, in un ordinamento che rifiuta la codificazione civile e continua a vivere l’esperienza ermeneutica dell’adattamento dello ius commune ai rapporti giuridici attuali.
Sicché, la giurisdizione, siccome esposta anch’essa, proprio a causa della modesta grandezza dello Stato, in uno spazio “vulnerabile”, esige all’evidenza l’identificazione di un più solido ancoraggio di qualità, valoriale ed etico, di matrice prevalentemente esterna ed europea, per garantire l’efficace tenuta dei meccanismi della Rule of Law e la piena adesione del sistema di giustizia ai principi di “supremacy of the law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness, procedural and legal transparency”.
S’intende dire che nei micro Stati gli interessi di carattere economico-finanziario e politico, benché eteronomi rispetto alla tutela dei diritti fondamentali e della democrazia, tendono talora ad assumere il dominio delle istituzioni e a prevaricare sulle regole e sullo statuto delle garanzie di autonomia e imparzialità della giurisdizione. Con il lineare e logico corollario che per i micro Stati appare comparativamente più alto il bisogno di solidità e continuità dei presidi istituzionali e ordinamentali, in termini di impatto identitario delle responsabilità funzionali e di sottrazione delle più alte scelte costituzionali agli orientamenti congiunturali e variabili della politica. E ciò al fine di sterilizzare la potenziale reversibilità di fatto degli effetti delle riforme e il conseguente rischio di deterioramento della qualità della giustizia a favore di dinamiche informali mosse da interessi di contesto, eteronomi rispetto alla sfera di terzietà e imparzialità del giudice.
In tali contesti lo spazio di autonomia del giudice sarà dunque più fortemente garantito quanto più alto sarà il grado di sistematicità e integrazione delle riforme nel quadro europeo e più avvertito il riconoscimento da parte della comunità professionale e delle élite della centralità della qualità della giurisdizione.
Nelle strutture che hanno piccole dimensioni la deontologia, la formazione culturale, la trasparenza e la partecipazione dei protagonisti della giurisdizione possono costituire il veicolo di vitali meccanismi virtuosi. Viceversa, appare insufficiente la mera proceduralizzazione del fenomeno, se non associata al sicuro ancoraggio valoriale dei comportamenti individuali e al senso di responsabilità delle scelte decisorie. Con particolare riguardo a quest’ultime, nella concreta attuazione delle riforme vanno ripristinate, per un verso, la cogenza e l’effettività dei baluardi formali che definiscono il perimetro “non vulnerabile” da interessi eteronomi, ma anche, per altro verso, la prevedibilità e la comprensibilità all’esterno dell’azione giudiziaria, attraverso la pronta e corretta comunicazione istituzionale, l’accesso e l’agevole fruizione degli atti e dei documenti che giustificano le decisioni, sia di carattere giurisdizionale che di tipo organizzativo, e che vanno redatti secondo uno stile conciso ed essenziale, ispirato ai canoni della chiarezza e della sintesi, espressione anch’essi del “giusto processo”.
[1] Le riflessioni proposte sono il risultato di una prima fase di ricerca scientifica e di esperienza istituzionale aventi come target il rafforzamento delle garanzie di effettività nei piccoli Stati. La ricerca è partita dalla esperienza di recente riforma costituzionale, ordinamentale e processual-penale della Repubblica di San Marino per estrapolare ipotesi sulle interazioni fra le variabili qui enunciate ed estendere la analisi empirica a tutti i micro-Stati che sono nel perimetro del Consiglio d’Europa: Andorra, Liechtenstein, Malta, Montecarlo, San Marino, unitamente alla integrazione di due casi di controllo metodologico (controllo delle ipotesi che nascono dalla introduzione nella modellistica comparata della dimensione “size” dello Stato): il Lussemburgo che resta una unità di analisi di piccole dimensioni ma diversamente dagli altri paesi appare fortemente caratterizzato da un efficientamento del sistema giustizia, e la Svizzera che invece si situa nel disegno della ricerca come il “most dissimilar case”, ossia il caso che non risponde alla condizione di essere un micro-Stato e non risponde alla condizione di essere uno Stato con una organizzazione interna ordinamentale riconducibile ai due grandi modelli esistenti nella tradizione europea demo-costituzionale, ossia quello centrato sull’organo di auto-governo e quello centrato sulla governance dell’esecutivo temperata da forme di agentificazione (come ad esempio il caso Olandese, il caso Irlandese).
[2] La letteratura di riferimento, di cui non si dà qui conto nella sua estesa e plurale origine e natura scientifica, attiene alla disamina di carattere empirico e funzionale delle istituzioni in una chiave comparata. Nell’ambito della International Political Science Association il Research Committee Comparative Judicial Systems rappresenta una sede di incontro degli studi approntati con metodi di carattere empirico, sia di natura quantitativa – come, ad esempio, la misura dell’impatto delle alte corti sul potere legislativo e/o esecutivo – sia di natura qualitativa – come ad esempio gli studi di carattere sociologico sulle professionalità, i comportamenti e le dimensioni di public accountability delle corti. Resta che la questione dei micro Stati trova assai di rado trattazione. Soprattutto appare agli autori mancante una trattazione di carattere comparato, empirico, fatta con una griglia di analisi strutturata su più dimensioni e più livelli, capace di cogliere le dinamiche di interdipendenza fra garanzie di sistema e garanzia micro, fortemente significative come si argomenta in questo lavoro per le qualità del giudice e, in contesti di “size” micro, di comparativamente superiore significatività agli effetti della tutela della rule of law e dello Stato di diritto.
[3] Il paragrafo riproduce il testo, riveduto e ampliato, del saggio di G. CANZIO, La ‘stagione delle riforme’ nel micro-Stato di San Marino (2020-2022), in AA.VV., Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente, a cura di A. Legnani Annichini e G. Santucci, Mucchi Editore, Modena, 2023, p. 11 ss.
Segue da Il nuovo Tribunale persone minori e famiglie: cosa occorrerebbe fare entro il 17 ottobre 2024 perché possa funzionare (parte prima) paragrafi da 1 a 1.2.3.
Il nuovo Tribunale persone minori e famiglie: cosa occorrerebbe fare entro il 17 ottobre 2024 perché possa funzionare
PARTE SECONDA
di Domenico Pellegrini
Sommario: 1. Premessa: riepilogo sintetico delle attività preliminari per l’avvio del TPMF e ipotesi di cronoprogramma - 1.1. Ipotesi di cronoprogramma - 1.2. Ipotesi circa il fabbisogno di risorse - 1.2.1. Ipotesi 1: lo studio del Dog - 1.2.2. Ipotesi 2: un calcolo secondo i carichi esigibili - 1.2.3. Osservazioni su fabbisogno, aumento dei carichi di lavoro e gestione pendenze ante 17 ottobre 2024 - 2. Analisi delle attività necessarie per l'avvio del nuovo TPMF - 2.1. Le scadenze previste dal D.lgs 149/2022 - 3. I profili ordinamentali del nuovo TPMF - 3.1. Istituzione del TPMF - 3.2. Composizione del nuovo TPMF: i magistrati ordinari (art. 50) - 3.3. Il settore penale della sezione distrettuale - 3.4. Istituzione dei Presidenti di sezione - 3.5. L’ufficio per il processo nel TPMF - 3.5.1. Costituzione e composizione dell’ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali - 3.5.2. I funzionari addetti all’ufficio per il processo - 3.5.3. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace (art. 14) - 3.5.4. Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti (art. 15) - 3.6. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione dei giudici esperti - 3.7. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione dei giudici onorari di pace - 3.8. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione degli addetti all’Ufficio per il Processo - 3.9. Composizione del nuovo TPMF: il personale amministrativo - 3.10. Composizione del nuovo TPMF: i dirigenti amministrativi.
2. Analisi delle attività necessarie per l'avvio del nuovo TPMF
2.1. Le scadenze previste dal D.lgs 149/2022
Il D.lgs 149/2022, che istituisce il Tribunale per le persone, minori e famiglia (TPMF), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha previsto termini diversi per l’entrata in vigore delle norme di natura processuale rispetto alle norme ordinamentali, nonché termini ulteriori per la gestione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma ordinamentale.
In sintesi le date di entrata in vigore delle varie norme sono le seguenti:
a) il 1 gennaio 2023 per tutti i procedimenti pendenti per ciò che attiene a deposito telematico e udienza a distanza;
b) il 28 febbraio 2023 per i nuovi procedimenti per ciò che riguarda il rito unico per i procedimenti relativi a persone, minori e famiglia;
c) il 17 ottobre 2023 per l’entrata in vigore della riforma ordinamentale relativa al TPMF
d) il 1 gennaio 2030 per la cessazione del regime transitorio per la definizione dei procedimenti pendenti.
2.2. Le tappe necessarie per l’avvio del nuovo TPMF
Gli artt. da 45 a 48 del D.lgs 149/2022 disciplinano le attività, di spettanza del Ministero della Giustizia e del CSM, necessarie per la creazione del nuovo TPM.
1. Determinazione dell’organico del Tribunale e della Procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie (art. 45)
a. Viene determinato con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura
b. La pianta organica riguarda i TPMF e relativa Procura: quindi è una pianta organica distrettuale
c. Nel determinare la pianta organica si deve tenere conto delle maggiori competenze attribuite al nuovo ufficio.
d. La determinazione della pianta organica dei magistrati avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
2. Determinazione delle piante organiche del personale amministrativo assegnato al TPMF e relativa Procura (art. 45)
a. Viene determinata con decreto del Ministro della giustizia.
b. La determinazione della pianta organica del personale amministrativo avviene nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
c. Analoga pianta organica va definita per le Procure presso il TPMF tenuto conto dell’aumento di competenze e dei nuovi adempimenti (notifiche civili) previsti dalla riforma cpc.
3. Determinazione delle piante organiche dei GOP presso il TPMF
a. La presenza dei GOP presso il TPMF è specificamente prevista dall’art. 12 del d.lgs. 151/2022 che richiama l’art. 4 dello stesso decreto nonché dall’art. 14 stesso decreto che individua le funzioni e i compiti dei GOP presso il TPMF.
b. Peraltro, dopo la riforma operata dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 non è stato ancora adottato il decreto Ministeriale previsto dall’art. 3, commi 1, ultimo periodo e comma 7 del decreto legislativo 116/2017 con cui deve essere individuato per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.
c. È necessario che nella nuova pianta organica dei GOP che il Ministero deve varare venga prevista una specifica quota riservata ai TPMF distinta da quella prevista per i Giudici di Pace e soggetta a regole diverse (e probabilmente è necessario un intervento sulla fonte primaria).
4. Previsione di Vice-Procuratori onorari presso il TPMF
a. La riforma non ha previsto tale figura presso le Procure presso il TPMF.
b. L’aumento di competenze delle Procure Distrettuali presso il TPMF rispetto alle Procure presso il TM rendono pressante l’esigenza di prevedere tali figure soprattutto alla luce dell’aumento delle competenze civili.
c. La previsione di tali figure richiede una norma di fonte primaria analoga all’art. 12 del d.lgs. 151/2022.
5. Determinazione delle piante organiche degli AUPP presso il TPMF
a. La presenza di addetti all’ufficio del processo presso il TPMF è specificamente prevista dall’art. 12 del d.lgs. 151/2022 che richiama l’art. 4 dello stesso decreto.
b. Peraltro, ad oggi, gli AUPP sono allocati solo presso i Tribunali ordinari e va quindi prevista una specifica dotazione anche per il TPMF
c. Sarebbe altresì opportuna la previsione di AUPP anche presso le Procure.
6. La peculiare situazione del Giudice Tutelare
a. L’art. 49 del d.lgs. 149/2022 prevede che i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale ordinario al 16 ottobre 2024 sono definiti da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti.
b. Tale norma riguarda anche il Giudice Tutelare: pertanto i procedimenti pendenti a tale data davanti al GT del TO verranno definiti da quest’ultimo. Il GT del TPMF si occuperà invece dei procedimenti iscritti dal 17 ottobre 2024.
c. Di fatto si assisterà ad una duplicazione dei GT presso ogni circondario.
d. Va evidenziato che la norma non tiene conto della peculiarità delle procedure del GT (soprattutto ADS e Tutele) che svolge una attività di gestione delle procedure (più che di definizione che sopravviene per cause estranee all’attività del giudice).
e. Ciò comporta una durata non preventivabile di tali procedimenti e la sostanziale inutilità di creare due giudici e due cancellerie.
f. Peraltro i reclami verso i provvedimenti del Giudice del TO dovrebbero essere presentati al TPMF distrettuale con ulteriori complicazioni nella trasmissione di dati e fascicoli.
g. Qualunque diversa soluzione prevede però un intervento sulla fonte normativa primaria.
7. Nuova circolare sulle tabelle per il TPMF
a. L’assegnazione dei giudici ordinari, onorari esperti e onorari di pace alle sezioni distrettuali e/o circondariali del TPMF è tabellare: di conseguenza nella circolare tabelle va prevista una specifica normativa per il nuovo TPMF
b. La redazione di tale circolare è importante per rendere noti, oggettivi e trasparenti i criteri di assegnazione alla sezione distrettuale e a quelle circondariali.
c. La conoscenza di tali criteri è poi condizione necessaria per rendere appetibili le procedure di interpello e/o trasferimento verso il TPMF in modo da rendere prevedibile le assegnazioni sul territorio (che è esteso a tutta la Corte di Appello)
d. La redazione della circolare è poi necessaria anche per i TO che, a normativa invariata, dovranno continuare a gestire le pendenze al 16.10.2024.
e. Infine la circolare servirà ad individuare i criteri per l’istituzione dei posti di presidente di sezione che i Presidenti del TPMF dovranno proporre con le nuove tabelle (semidirettivi (art 46 ord giud. e art 49 circ. Tabelle 20-22).
8. Individuazione degli istituti di flessibilità per il personale nelle sezioni circondariali (art. 49)
a. Per assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del TPMF può essere assicurato, fino al 31.12.2029, anche avvalendosi di istituti di flessibilità sia per il personale amministrativo che per il personale di magistratura.
b. Il direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati, può destinare alle sezioni circondariali del personale amministrativo di altri uffici del distretto.
c. Il Consiglio superiore della magistratura può individuare ed applicare degli istituti di flessibilità per il personale di magistratura ordinaria e onoraria.
d. L’individuazione di tali istituti presuppone una rivisitazione, da parte del CSM, delle circolari su applicazioni e supplenze, nonché l’individuazione dell’organo che può decidere l’utilizzo di tali istituti.
e. Appare opportuno che la rivisitazione di tali circolari avvenga parallelamente alla redazione della nuova circolare tabelle.
9. Assegnazione dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali (art. 47)
a. I Presidenti del Tribunale per i Minorenni e Procuratori delle relative Procure sono assegnati al TPMF e relativa Procura quali Presidenti e Procuratori a far data dal 31 dicembre 2024. Da sottolineare che di fatto si verificherà una vacanza nella copertura del posto di Presidente e Procuratore tra il 17 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
b. I Presidenti di sezione dei Tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, anche in via non esclusiva, sono destinati, a loro domanda, alle funzioni di presidente di sezione circondariale presso il corrispondente tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie a far data dal 1° gennaio 2030.
c. In caso di pluralità di aspiranti, si applica il criterio di assegnazione rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.
d. Tale assegnazione non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive.
e. Il periodo di svolgimento delle funzioni presso il tribunale per i minorenni, il tribunale ordinario e le relative procure si cumula con quello presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la relativa procura della Repubblica.
f. Per la copertura dei posti di Presidente di sezione circondariale, ove istituiti a seguito dell’approvazione delle nuove tabelle, tra il 17 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2029 occorrerà fare ricorso a ordinari bandi di concorso per semi-direttivi banditi dal CSM. Dovendo ancora iniziare la procedura per la formazione delle nuove tabelle e dovendosi poi espletare il bando semidirettivi prima di fine 2025 è realisticamente impossibile che vi siano presidenti di sezione e i Presidenti dovranno organizzare il nuovo Tribunale senza il supporto dei Presidenti di sezione.
10. Assegnazione dei magistrati al TPMF e Procura (art. 46)
a. L’assegnazione presuppone l’istituzione delle piante organiche
b. I magistrati oggi assegnati ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni entrano di diritto a far parte dell'organico del TPMF e relativa Procura. L’ingresso è anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
c. I magistrati assegnati alle corti di appello che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono assegnati, a loro domanda, al TPMF cui sono trasferite le funzioni da loro svolte. In questo caso l’assegnazione è entro i limiti della pianta organica del TPMF
d. I magistrati assegnati ai tribunali ordinari e che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni giudicanti nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sono assegnati, a loro domanda, all'ufficio cui sono trasferite le funzioni da loro svolte. In questo caso l’assegnazione è entro i limiti della pianta organica del TPMF.
e. Non è prevista alcuna assegnazione, né di diritto, né a domanda, per i magistrati delle Procure ordinarie presso i Tribunali che si occupano del settore civile.
f. Per l’assegnazione a domanda il criterio prioritario per la selezione, per il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, è rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.
g. L’assegnazione di diritto o a domanda non costituisce trasferimento ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede in relazione alle norme sulle sedi disagiate etc. salvo il riconoscimento delle spese di trasferimento nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
11. Assegnazione dei giudici onorari (esperti) del Tribunale per i Minorenni al TPMF (art. 46)
a. I giudici onorari addetti ai tribunali per i minorenni sono addetti di diritto al TPMF cui sono trasferite le funzioni.
b. Da rilevare che le modalità di pagamento attuali (ad udienza) non appaiono compatibili con le nuove attività che svolgeranno nell’UPP per cui occorre un intervento legislativo sulla falsariga di quanto operato per i GOP.
c. Inoltre vanno contestualmente definiti i criteri di assegnazione agli uffici del processo presso le sezioni circondariali.
12. Assegnazione del personale amministrativo al TPMF e Procura (art. 46)
a. Il personale amministrativo assegnato ai tribunali per i minorenni e alle procure presso i tribunali per i minorenni può, previo interpello e a domanda, essere assegnato alle sezioni distrettuali del TPMF, anche in sovrannumero e con diritto di priorità su altri candidati.
b. Alle sezioni circondariali sarà assegnato il personale che risponderà ad appositi interpelli pubblicati dal Ministero della giustizia. Nell’interpello hanno diritto di priorità i candidati che nel corso della carriera abbia prestato servizio presso sezioni incaricate della trattazione di affari ora attribuiti alla competenza del TPMF.
c. Il Ministero della giustizia provvede senza ritardo alla pubblicazione del relativo interpello.
d. L’interpello dovrà riguardare anche gli AUPP una volta stabilita l’entità della relativa dotazione presso il TPMF.
13. Assegnazione dei GOP al TPMF (art. 46)
a. Una volta risolto il problema della pianta organica dei GOP presso le sezioni circondariali del TPMF dovrà essere previsto un meccanismo per la loro assegnazione al TPMF, meccanismo che dovrà necessariamente passare per un interpello.
b. Andrà inoltre prevista, nei nuovi bandi di assunzione di GOP, una quota di nomine per i TPMF (previo adeguamento dell’attuale normativa).
14. Redazione tabelle TPMF e regolamentazione uffici del processo
a. Sulla base delle piante organiche ed in applicazione della nuova circolare tabelle i Presidenti del TPMF dovranno redigere le tabelle per gli uffici e regolamentare gli uffici del processo presso il TPMF.
b. Dovranno essere adottate soluzioni per superare il problema della vacatio nella copertura dei posti di Presidente e Procuratore del TPMF, che si verificherà tra il 17 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024, problema che impedirà la formulazione delle tabelle anche dopo che il TPMF sarà entrato in vigore.
c. Peraltro è opportuno che le tabelle del nuovo TPMF siano definite prima del 17 ottobre 2024 in modo da rendere espliciti i criteri di allocazione delle risorse tra sezioni distrettuali e circondariali e negli Uffici per il Processo.
d. La proposta tabellare conterrà le eventuali proposte di istituzione dei posti di Presidente di sezione e, previa approvazione delle proposte il CSM dovrà bandire concorso per i semidirettivi (art 46 ord giud. e art 49 circ. Tabelle 20-22)
15. Redazione tabelle TO
a. In conseguenza delle modifiche alle piante organiche dei TO (conseguenti alla creazione delle piante organiche del TPMF a saldi di organico invariati) e al fine comunque di garantire la trattazione presso i TO dei procedimenti di famiglia pendenti alla data del 16.10.2024, i Presidenti dei TO dovranno riorganizzare le tabelle dei Tribunali Ordinari nonché l’organizzazione degli uffici del processo presso i TO.
b. Coincidendo la formazione delle prossime tabelle con l’avvio del nuovo Tribunale la circolare del CSM dovrà anche indicare come raccordare le due tabelle e/o chi e come dirimere eventuali contrasti
16. Redazione tabelle CDA
a. In conseguenza delle modifiche alle piante organiche della CDA (conseguenti alla creazione delle piante organiche del TPMF a saldi di organico invariati) i Presidenti delle CDA dovranno riorganizzare le tabelle delle CDA e relativi Uffici per il Processo.
b. Come meglio evidenziato al § 4 la CDA sarà competente per le impugnazioni in materia penale e per le impugnazioni dei provvedimenti collegiali del TPMF pronunciati quale giudice di primo grado: si tratta di flussi di lavoro invariati per il penale e nettamente inferiori per il civile.
c. Peraltro la CDA resterà competente per gli appelli nei confronti dei provvedimenti del TO relativi a procedimenti iscritti prima del 17 ottobre 2024. Poiché non è prevista una norma analoga a quella del TO (che prevede che le cause non definite al 31-12-2029 divengano comunque di competenza del TPMF) le CDA saranno chiamate a definire tali impugnazioni ben oltre il 31.12.2029 (calcolando un tempo di definizione di 2 o 3 anni per gli appelli contro i provvedimenti di primo grado si può stimare una competenza residua della Corte fino al 2032/2033).
d. Di conseguenza la revisione delle tabelle, conseguenti alla riduzione dell’organico, dovrà tenere conto sia della riduzione dei flussi di lavoro previsti in uscita dal TPMF quanto della permanenza di flussi di lavoro in uscita dal TO. Tali secondo flussi saranno inizialmente analoghi agli attuali e scenderanno con la progressiva definizione delle pendenze in primo grado.
17. Bando per la copertura dei posti di Giudice e Sostituto procuratore presso il TPMF tramite trasferimento.
a. Ove l’interpello per acquisire domande di assegnazione al nuovo TPMF non permetta la copertura di un adeguato numero di posti sarà necessario prevedere un bando nazionale del CSM per i trasferimenti orizzontali di magistrati ordinari.
b. In alternativa si dovrà ricorrere agli istituti di flessibilità di cui all’art. 49 O.G.
c. In ulteriore alternativa si dovrà attendere la copertura con assegnazione ai MOT (probabilmente possibile non prima della fine del 2025).
18. Assegnazione del personale amministrativo di altri uffici del distretto alle sezioni circondariali.
Sino al 31 dicembre 2029 al fine di assicurare la completa definizione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie può essere assicurato anche avvalendosi, mediante istituti di flessibilità, del personale amministrativo di altri uffici del distretto individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati.
19. Dotazione materiale e dotazione locali idonei
Il Ministero della giustizia provvede senza ritardo alla predisposizione della dotazione materiale e dei locali idonei.
20. Dotazione di programmi informatici
a. Il nuovo TPMF dovrà essere dotato di un sistema informatico unico.
b. Ad oggi il TM e il TO usano due versioni di Sicid differenziate in conseguenza delle modifiche apportate per adeguare il sistema alle esigenze del TM (modifiche non riportate sul sistema in uso presso i TO). È in fase di analisi un nuovo applicativo, ma non essendo ancora iniziate le fasi di test non si ritiene che possa essere introdotto per il 17.10.2024.
c. Dovrà essere garantita la completa migrazione dei dati da SIGMA a SICID prima del 17 ottobre 2024.
d. I procedimenti pendenti gestiti dai TO saranno gestiti sull’attuale SICID. Ove fosse scelta l’opzione di trasferire al TPMF anche i procedimenti del TO pendenti al 16.10.2024 si dovrà prevedere una migrazione dei dati onde permettere l’utilizzo di un nuovo sistema presso il nuovo TPMF.
e. Il sistema informatico tuttora non gestisce il trasferimento del procedimento ex art 38 disp. att. c.c. che, nel nuovo ufficio, non sarà più da TM a TO, ma all’interno della medesima sezione circondariale (art 38 che dovrà essere modificato con normativa primaria).
f. Il sistema informatico del TPMF dovrà essere adeguato per gestire anche reclami e impugnazioni in secondo grado.
g. Infine va segnalato che il sistema informatico in uso al TM non permette di estrarre nessuna statistica: il che, oltre a rendere impossibile la conoscenza degli attuali flussi di lavoro, rischia di pregiudicare anche l’attività del futuro TPMF.
21. Assegnazione del personale di polizia giudiziaria (art. 48)
Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i TPMF cui sono trasferite le relative funzioni.
3. I profili ordinamentali del nuovo TPMF
Norme di riferimento:
3.1. Istituzione del TPMF
IL TPMF è costituito in ogni sede di Corte di Appello e sezione di Corte di Appello (art. 49 O.G.)[1]
Si articola in:
3.2. Composizione del nuovo TPMF: i magistrati ordinari (art. 50)
Secondo l’art. 50 O.G.
CONSIDERAZIONI
3.3. Il settore penale della sezione distrettuale
L’art. 50-bis O.G. prevede che
a) in ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono incaricati uno o più magistrati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.
b) Nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica con collegio composto da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione (è stato abolito il riferimento a un uomo e una donna).
c) Nell’udienza dibattimentale e nel giudizio per il riesame la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica con collegio composto da due magistrati e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.
L’art. 51 O.G. prevede che
d) Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
3.4. Istituzione dei Presidenti di sezione
Secondo l’art. 50 nel TPMF può essere istituito un posto di presidente di sezione
a. Se vi sono addetti più di dieci giudici
b. In numero non superiore alla proporzione di uno a dieci
Secondo l’art. 50.3 le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono dirette da un presidente di sezione.
Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.
Nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.
CONSIDERAZIONI
In base all’art. 50 i presidenti di sezione vengono istituiti se al TPMF sono addetti 10 giudici (o multipli di 10). Ma in base all’art. 50.3 sembrerebbe che i Presidenti di sezione sono istituiti nell’ambito della singola sezione circondariale.
A sua volta l’art. 50.3 comma 2 stabilisce che con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis, al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali mentre l’art. 50.3 comma 3 prevede che nelle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.
Sussiste quindi una antinomia che legittima una domanda: se il presidente di sezione viene istituito a livello distrettuale (quando i giudici addetti al TPMF sono almeno 10 o multipli di 10) ovvero a livello circondariale (in questo secondo caso si potrebbe istituire il posto di presidente di sezione solo se alla singola sezione circondariale sono addetti, tabellarmente, almeno 10 giudici).
Secondo la prima opzione una volta stabiliti quanti presidenti di sezione possono essere istituiti presso il TPMF dovrebbero essere assegnati a una o più sezioni con previsione tabellare (il termine “istituiti” di cui all’art. 50.3 andrebbe quindi inteso come “assegnati”). Solo ove ad una sezione circondariale non venga assegnato un presidente di sezione dell'organizzazione del lavoro è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-bis.
Va poi osservato che il ruolo di Presidente di sezione presso la sezione circondariale del TPMF non verrà coperto con il trasferimento (a domanda o di ufficio) dei presidenti di sezione delle sezioni specializzate (ove esistono) del Tribunale ordinario in quanto non è previsto alcun meccanismo di trasferimento fino al 31.12.2029.
Ciò rischia di determinare un azzeramento delle professionalità maturate perché tali semi-direttivi, restando nel TO e con un carico di lavoro (pendenze di famiglia al 17.10.2024) che progressivamente diminuirà, dovranno necessariamente essere assegnati ad altre sezioni.
L’unica modalità di trasferimento per tali giudici sarà quella di partecipare ai bandi nazionali indetti dal CSM per la copertura dei nuovi posti di presidente di sezione del TPMF.
Viceversa il trasferimento previsto al 1.1.2030 rischia di essere virtuale perché a tale data i posti di presidente di sezione istituiti presso i TPMF saranno probabilmente tutti coperti.
3.5. L’ufficio per il processo nel TPMF
Norme di riferimento:
La normativa che regola l’ufficio per il processo nel TPMF è contenuta in apposito capo del decreto legislativo 10 ottobre 2022 nr 151 che integra, sotto tale profilo, le norme di cui al d.lgs. 149/2022. Per quanto non previsto da tale capo si deve fare riferimento alle norme di cui ai capi I e II in quanto compatibili.
3.5.1. Costituzione e composizione dell’ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali
Secondo gli artt. 12 e 13 del d.lgs. 151/2022 l’ufficio per il processo:
i. i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
ii. i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
iii. coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
iv. il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;
v. gli addetti all’ufficio del processo (personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113);
vi. il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134;
b. dai giudici onorari esperti di cui all’art. 6 RDL 1404/1934
c) è diretto e coordinato dal Presidente del TPMF per quanto attiene alla sezione distrettuale;
d) è diretto dai presidenti di sezione circondariale, o in mancanza, dai magistrati titolari di incarico di collaborazione, per quanto attiene alle sezioni circondariale e su attribuzione di tali compiti da parte del Presidente del TPMF
Nella sostanza, secondo gli artt. 12 e 13 del d.lgs. 151/2022 l’ufficio per il processo è costituito sia presso le sezioni distrettuali, che presso quelle circondariali del TPMF.
Il personale che compone tale ufficio è costituito dagli addetti all’ufficio del processo (AUPP), dai giudici onorari di pace (gli ex GOT dei Tribunali) e dai giudici onorari esperti (già giudici del TM). Le altre figure sono costituite dal personale amministrativo e tirocinanti (oggi ormai scomparsi dagli uffici in quanto il tirocinio non è più necessario per partecipare al concorso in magistratura).
Per definire, quindi, i compiti di ciascuna figura si deve fare riferimento sia alle norme generali, dettate per il Tribunale (art. 5 (processo civile) e 6 (processo penale) del d.lgs 151/2022 (da ritenersi applicabili anche al nuovo Tribunale per le persone, minori e famiglia.) sia alle norme specifiche dettate per il TPMF (art.13 e seguenti d.lgs. 151/2022) con riferimento specifico ai Giudici Onorari e ai Giudici Esperti.
In via generale i componenti dell’ufficio del processo possono essere autorizzati (dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato) allo svolgimento di specifiche attività connesse all’esercizio dell’attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi di Tribunale
Inoltre i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.
Le norme specifiche per GOP (sezione circondariale) e Giudici onorari esperti (sezione distrettuale e sezione circondariale) delineano invece ulteriori e specifiche attività riservate a questi ultimi e tra loro anche molto differenti.
3.5.2. I funzionari addetti all’ufficio per il processo
Per quanto attiene ai funzionari addetti all’ufficio per il processo (AUPP) si possono richiamare i contenuti dell’art. 5 (processo civile) e 6 (processo penale) relativi ai Tribunali e Corti di Appello.
Nel settore civile i compiti degli AUPP possono essere:
a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile;
c) raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio;
g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.
Nel settore penale i compiti degli AUPP possono essere:
a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;
b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
Va evidenziato che tali compiti sono genericamente riferibili anche ai GOP e GOE.
3.5.3. Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace (art. 14)
Il giudice onorario di pace assegnato alla sezione circondariale dell’ufficio del processo presso il TPMF svolge le seguenti funzioni e compiti[2]:
a) coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata
b) compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale.
c) provvede, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.
d) può assistere alla camera di consiglio.
e) può essere delegato a compiti e attività anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità,
f) in particolare può essere delegato:
Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione per gli affari di competenza del giudice tutelare (art. 10 d.lgs. 116/2017).
Al giudice onorario di pace non può essere mai assegnata, neppure nei limiti di cui all’art. 11 comma 5 d.lgs. 116/2017, la trattazione (autonoma) di procedimenti civili in materia di famiglia (cfr. combinato disposto dei commi 1 e 6 lett. a) punto 5 del d.lgs. 116/2017): ossia non possono essere assegnati ruoli autonomi in materia di famiglia.
Il limite posto dal comma 6 lett. a) punto 5) del d.lgs. 116/2017 impedisce anche di destinare il giudice onorario di pace a compiti di supplenza (previsti dall’art. 13 d.lgs. 116/2017) di magistrati assenti o temporaneamente impediti.
3.5.4. Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti (art. 15)
A differenza dei GOP, per i quali sono previsti compiti riferiti solo alle sezioni circondariali, i GOE possono invece svolgere funzioni e compiti anche nelle sezioni distrettuali.
I) Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti svolgono le funzioni di componente del collegio nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario ossia:
I.a) In ambito penale:
I.b) In ambito civile:
I.c) in ambito c.d. “amministrativo”:
Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti possono essere delegati a svolgere:
Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti, nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all’immigrazione:
Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti, nei procedimenti amministrativi possono essere delegati a svolgere:
Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari esperti, nel settore delle adozioni possono essere delegati a svolgere:
Nell’ambito della sezione distrettuale i giudici onorari, nella materia penale, possono essere delegati a svolgere:
Nell’ambito delle sezioni circondariali i giudici onorari esperti possono essere delegati dal magistrato assegnatario del procedimento a:
Nell’ambito delle sezioni circondariali possono inoltre essere delegati dal Presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla:
3.6. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione dei giudici esperti
L’art. 50 ord. giud. prevede infine che “Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti”.
3.7. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione dei giudici onorari di pace
3.8. Composizione del nuovo TPMF: aspetti critici nell’assegnazione degli addetti all’Ufficio per il Processo
Il problema principale per l’assegnazione degli AUPP al nuovo TPMF è costituito dalla mancanza di una dotazione organica per tale nuovo ufficio: va ricordato che al TM non sono stati destinati AUPP mentre le sezioni famiglia condividono la dotazione organica del Tribunale.
Peraltro è giocoforza prevedere che i Tribunali ordinari tenderanno a mantenere le dotazioni loro riservate.
La materiale assegnazione degli AUPP richiede una procedura analoga a quella prevista per tutto il personale amministrativo che viene trasferito a domanda.
Anche per gli AUPP si porrà il problema della loro allocazione sulle sezioni circondariali.
Appare opportuno che, nell’ambito dei progetti di stabilizzazione e soprattutto in occasione di nuove assunzioni, previste dal PNRR, venga questa volta destinata una specifica quota di AUPP al nuovo TPMF.
3.9. Composizione del nuovo TPMF: il personale amministrativo
La normativa prevede due possibilità per l’assegnazione del personale amministrativo:
a) un interpello a domanda con preferenza per il personale che già esplica funzioni analoghe a quelle che dovrà esplicare nel nuovo TPMF;
b) la adozione di provvedimento del Dg del personale per l’applicazione di personale di altri uffici fino al 31.12.2009.
Per il personale amministrativo l’interpello si incrocerà inevitabilmente con le richieste di trasferimento su base nazionale.
Per l’assegnazione in flessibilità dovrà invece essere individuato l’ufficio territoriale proponente non potendo tale funzione essere demandata né all’ufficio destinatario né all’ufficio da cui proviene il personale applicato: tale ufficio va individuato nella Corte di Appello previa analisi dei flussi di lavoro distrettuali, delle scoperture di organico e delle esigenze del nuovo TPMF.
3.10. Composizione del nuovo TPMF: i dirigenti amministrativi
Per personale dirigenziale amministrativo la riforma non prevede specifici sistemi di interpello/trasferimento.
Peraltro la natura degli uffici, come era stato sottolineato anche dal DOG, richiedeva una posizione presso ogni sezione distrettuale nonché presso le sezioni circondariali di maggiori dimensioni per i distretti con più di tre circondari di tribunale.
Per le Procure il DOG aveva ipotizzato di prevedere un posto di dirigente solo per le sedi di maggiori dimensioni, in corrispondenza delle posizioni dirigenziali attualmente previste per le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.
Si tratta di un obiettivo di difficile raggiungimento stante il fatto che ora gli attuali uffici giudiziari patiscono una scopertura di circa il 50% rispetto all’attuale dotazione organica, il DOG aveva ritenuto necessario prevedere la posizione dirigenziale
Peraltro la presenza di un dirigente appare indispensabile in uffici di tale complessità e delicatezza e con una dislocazione territoriale così articolata.
In ogni caso dovranno essere almeno bandite le posizioni dirigenziali attraverso apposito interpello del Ministero in modo da dare la possibilità ai dirigenti di essere assegnati al nuovo TPMF.
[1] Allo stato le sedi di corte di appello sono 26, cui vanno aggiunte le 3 sezioni distaccate di Bolzano (Trento), Sassari (Cagliari) e Taranto (Lecce). Dalla previsione normativa discende, quindi, che il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dovrà essere articolato in 29 sezioni distrettuali e 140 sezioni circondariali
[2] Le funzioni e i compiti dei GOP sono regolamentate dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116
(Immagine: Frédéric Bazille, Réunion de famille, olio su tela, tra 1867 e 1868, Musée d'Orsay, Paris)
Verso una storia sociale del diritto? Alla ricerca di un nuovo paradigma metodologico per le scienze giuridiche
Recensione di Maurizio Zinni a La rappresentazione delle tradizioni giuridiche nella pop culture. Narrazione e percezione del giuridico tra immagini statiche e immagini dinamiche, a cura di A. Ligustro, R. Tarchi, G.M. Ruotolo, G. Martinico
Come per altri settori scientifici dal marcato impianto specialistico, il diritto appare ai non addetti ai lavori come un territorio ostile a qualsiasi genere di contaminazione e diffidente verso approcci teorici che non riflettano i cardini della dottrina giuridica e delle sue logiche epistemologiche. Per l’opinione pubblica, gli esperti di diritto - siano essi accademici, ricercatori, professionisti nel campo della giustizia come magistrati, avvocati, notai, consulenti giuridici e molti altre categorie che per necessità di spazio non è possibile menzionare – si confrontano su un terreno che non lascia spazio a criteri e linguaggi che non siano suoi propri. Gli stessi “specialisti” della materia sovente hanno difficoltà a trasporre le loro conoscenze in ambiti che non siano rigidamente delimitati dal feticcio della legge, della sua applicazione ed evoluzione nel tempo.
Eppure, come sottolineano giustamente i curatori di questo ponderoso volume (docenti di diritto internazionale e di diritto pubblico comparato), il diritto è una scienza che vive nel suo tempo e, quindi, è soggetta in maniera di volta in volta diversa al mutare delle dinamiche politiche, sociali, economiche. Non vi è solo, verrebbe da dire, la storia del diritto (disciplina anch’essa spesso declinata in un’ottica autoreferenziale e strettamente giuridica), ma anche il diritto nella storia, cioè i rapporti che questo e quelli che potrebbero essere definiti i suoi “sacerdoti” (giacché nei secoli passati e in parte anche oggi gli esperti in campo giuridico sono percepiti come depositari di un sapere quasi iniziatico incomprensibile ai più, un topos caratteristico spesso declinato in senso negativo più che positivo) hanno intrattenuto con il contesto storico circostante, non solo nelle sue ricadute politiche, ma anche sociali e culturali.
Contrariamente a quanto si è soliti pensare, il mondo delle idee non è un mero terreno di astrazioni teoriche senza alcuna ricaduta diretta sul reale. I sistemi di pensiero, gli schemi mentali di cui fanno parte anche (in molti casi soprattutto) i preconcetti e gli stereotipi irriflessi e introiettati all’interno dell’individuo per mancanza di conoscenza o per ignoranza, si qualificano come un fattore rilevante nel dare forma al reale. Grazie ad essi e in funzione di essi, il corpo sociale struttura, codifica e sviluppa orizzonti cognitivi più o meno solidi e duraturi nel tempo capaci di plasmare ed orientare l’agire dell’essere umano rispetto al passato, al tempo presente e, infine, al futuro che si vuole idealmente costruire. Ciò che l’individuo pensa del suo tempo, lo definisce non solo in relazione ad esso ma anche al suo stesso essere, dandogli una collocazione precisa ed un ruolo.
Utilizzando questa prospettiva di ricerca, quella che si squaderna agli occhi dello studioso è a tutti gli effetti una storia degli esseri umani nel tempo, di civiltà - al plurale – capaci di resistere e affermarsi tanto quanto il loro sistema di pensiero, la loro cultura, è stata in grado di consolidare un universo di riferimenti mitici, simbolici, ideali (molto spesso ideologici) capace di dare un senso al reale in perenne mutamento e, per questo, fonte costante per l’uomo di incertezza, paura, smarrimento.
Pur non avendolo esplicitato in maniera approfondita e problematica, è prendendo spunto da questa chiave interpretativa spiccatamente culturale - in senso ampio e non angustamente settoriale di cultura giuridica - che ha origine questo libro a più mani dedicato alla rappresentazione del diritto nell’industria culturale di massa degli ultimi decenni. L’idea dei curatori è quella di ragionare sull’immaginario giuridico diffuso dai principali media di massa e dalle forme di intrattenimento più popolari e ad ampia fruizione (film, serie di reti televisive pubbliche e private o di piattaforme streaming, documentari ma anche fumetti e letteratura) per capire in che maniera questo possa avere delle ricadute sulla percezione collettiva del giuridico e dei suoi principali attori.
Il comun denominatore dei numerosi contributi raccolti è la spiccata attenzione per i contenuti visuali. Non tutti i saggi sono dedicati alle immagini, siano esse fisse o in movimento, (basti pensare a quello su The Pale King di David Foster Wallace) ma la maggior parte di essi riflette su questo elemento in maniera, verrebbe da dire, tutt’altro che errata. Se il Novecento è stato definito dallo storico George Mosse come il secolo delle immagini, a maggior ragione la stessa cosa si può dire del XXI secolo. Le nuove generazioni ancor più che in passato navigano in un oceano di contenuti visuali di natura e caratteristiche variabili che lungi dal travolgerli, divengono il terreno condiviso per lo scambio di nozioni, idee, sentimenti.
Molte di queste riflessioni a cavallo fra cultura e diritto utilizzano proprio le immagini come base per un ragionamento più articolato che chiama in causa questioni scientifiche di non stretta pertinenza giuridica: la nozione del diritto, l’idea di giustizia, il concetto di legge e di punizione, lo status e le prerogative dei suoi rappresentanti multipli. Ecco così che tramite i fumetti di Tex Willer o quelli supereroistici della Marvel e della DC Comics, attraverso la saga di Star Wars o la serie britannica House of Cards, guardando al mondo e alle culture “altre” tramite le storie di Marjane Satrapi, i fumetti giapponesi anche conosciuti come manga o la serie egiziana Zavy ish-Shams, il volume costruisce un mosaico articolato e a più voci sull’idea che l’industria della comunicazione di massa e dell’intrattenimento ha del diritto e, per estensione, la società globale che questi prodotti culturali consuma.
Proprio il dialogo fra globale e nazionale appare una delle questioni più stimolanti (ma non coerentemente affrontate) di questa raccolta (per molti versi quasi rapsodica) di riflessioni. Personaggi come Batman o Luke Skywalker, testi come quelli della Rowling o di Foster Wallace, in senso più ampio generi quali il western o la fantascienza sono oramai patrimonio di una cultura globale e globalizzata, rispondono cioè a dei criteri linguistici e concettuali sempre più pensati per un pubblico senza confini o specificità. Allo stesso tempo, però, essi vengono letti, rielaborati, fatti a tutti gli effetti propri da sensibilità che sono pur sempre figlie di precisi contesti sociali, politici, religiosi, culturali, in ultima istanza se non nazionali, quantomeno identitari. Questo confronto fra presupposti e identità culturali sempre più omologate (soprattutto a livello generazionale) ma pur sempre connotate in senso particolare diviene uno dei tanti banchi di prova per leggere la problematicità della percezione del diritto nel tempo presente, su come modelli giuridici figli di determinate dinamiche storico-politiche possano mettere radici in contesti differenti e da questi venire modificati e percepiti in maniera peculiare.
Allo stesso modo, proprio il successo e la diffusione a livello transnazionale di prodotti culturali che danno del diritto e della sua amministrazione una rappresentazione sempre più tipizzata diviene un utile indicatore per cogliere i processi culturali di medio e lungo periodo che danno forma agli immaginari sociali della legge, della giustizia e dei loro tutori a livello globale, permettendo così di cogliere la presenza di tendenze di volta in volta delegittimanti verso l’autorità, giustizialiste nei confronti dell’applicazione della legge, in ultima istanza problematiche rispetto alla stessa percezione e comprensione di concetti cardine delle moderne democrazie rappresentative come quello, ad esempio, del rapporto fra cittadino e Stato attraverso il corretto funzionamento della giustizia.
Partendo dalle rappresentazioni pop si giunge, così, a confrontarsi con questioni centrali della contemporanea evoluzione dei sistemi politici e dei loro attori, su tutte la sempre più avvertita crisi di legittimità dello Stato sociale di diritto nato dopo la Seconda guerra mondiale. Una crisi che trova riflesso nel più generale attacco al politico e a tutto ciò che ad esso è collegato, compreso proprio il diritto come base giuridica della convivenza democratica.
Questioni importanti che originano da fonti apparentemente minime ma che, per essere affrontate in tutta la loro complessità, richiedono allo studioso di diritto di dotarsi di una serie di strumenti per loro natura estranei a quel settore disciplinare. Su tutti la capacità di leggere le immagini, di risalire agli autori e al contesto produttivo di riferimento, di scandagliare quel nodo forse insuperabile ma centrale per chiunque voglia cimentarsi con questi materiali a larghissima diffusione che è quello della ricezione pubblica. In questo senso, i saggi contenuti nel volume palesano un gap metodologico che può essere colmato solo riuscendo a cogliere le intrinseche potenzialità euristiche delle fonti iconiche e mediali di massa anche applicate al diritto. Senza voler entrare nell'analisi specifica di ogni singolo contributo, appare spesso sottotraccia come alcuni di essi manifestino ancora una certa diffidenza (forse sottovalutazione?) nei confronti dei temi della ricerca. Anche quando si riesce ad uscire fuori dalla dimensione del divertissement per studiosi di legge, si cerca frequentemente una sorta di rispecchiamento fra ambiti che per loro caratteristiche e finalità si sviluppano su territori linguistici e concettuali non assimilabili in modo immediato. Cercare di applicare la dottrina giuridica a logiche narrative orientate principalmente allo spettacolo e al successo economico ed usare come chiave interpretativa il diritto per leggere opere che usano quest’ultimo come uno dei tanti ingredienti di una ricetta volta ad intrattenere lo spettatore e ad appassionarlo, rischia di limitare il portato conoscitivo di questo meritorio incontro di mondi rendendolo, nella peggiore delle ipotesi, fine a sé stesso. Alla stregua di quegli studiosi che guardano i film storici solo per fare le pulci alla ricostruzione d’ambiente o ai costumi.
Quello che invece i curatori hanno intrapreso con questa raccolta pare andare nel senso opposto. Si inizia a delineare – almeno per il contesto nazionale - un nuovo modo di intendere lo studio del diritto e i suoi potenziali ambiti di applicazione. In questa sede la cultura viene riconosciuta, anche nelle sue forme più popolari, di massa e di consumo, come il luogo privilegiato per incontri, anche inaspettati, tra discipline diverse, il territorio fecondo per mettere in dialogo in maniera realmente interdisciplinare e multidimensionale le scienze storiche con quelle sociologiche, mediali, e ora anche giuridiche. La storia della cultura e della società contemporanea diviene così anche storia del diritto nel tempo e delle sue plurime percezioni e declinazioni sociali. Un cimento di estrema rilevanza scientifica che richiede un impegno crescente da parte degli studiosi e un necessario affinamento delle tecniche d’indagine, ma che pare sin da ora sgombrare il campo dalla obiezione più forte, più cogente ma, allo stesso tempo, più semplicistica e scontata: perché un giurista dovrebbe studiare un film, un fumetto, un romanzo, una canzone? Perché attraverso di loro può capire un po’ meglio non solo il posto che il diritto ha nel mondo oggi come in passato, ma anche come il mondo e gli individui che lo abitano hanno guardato ad esso nel corso del tempo e quali speranze, paure, desideri vi hanno riposto.
A. Ligustro, R. Tarchi, G.M. Ruotolo, G. Martinico (a cura di), La rappresentazione delle tradizioni giuridiche nella pop culture. Narrazione e percezione del giuridico tra immagini statiche e immagini dinamiche, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 728. ISBN 9791259767554.
Questo contributo inaugura la discussione aperta da questa Rivista sul disegno di legge di riforma costituzionale n. 935, comunicato alla Presidenza del Senato il 15 novembre 2023, che prende il nome di premierato.
Premierato sì, ma non così
di Stefano Ceccanti
Il tema del premierato fu sviluppato per la prima volta in modo compiuto da Maurice Duverger (che poi fu eletto dal Pci in Italia al parlamento europeo nel 1989) e dalla sinistra democratica e socialista francese, riunita nel Club Jean Moulin, attraverso il libro “Lo Stato e il cittadino”, negli anni che vanno dal 1956 al 1961.
L’idea era relativamente semplice. Il parlamentarismo della Quarta Repubblica francese, in presenza di partiti deboli e indisciplinati, non si adattava alle necessità di una grande democrazia, ma era preferibile pensare a una forma parlamentare rinnovata anziché a una soluzione di tipo presidenziale (che poi prevalse nella forma originale del semi-presidenzialismo voluta da de Gaulle).
Le grandi democrazie parlamentari, riflettevano Duverger e il Club Jean Moulin, si basano su una regolarità che si è affermata a partire dal Regno Unito: la legittimazione diretta in sede elettorale di una maggioranza e del suo premier, che poi viene formalizzata in Parlamento.
Dentro la categoria di forma parlamentare, in cui il Governo è emanazione della maggioranza parlamentare ed è bilanciato da vari gruppi di opposizione (nei Paesi anglosassoni si distingue tra il gruppo più grande, l’Opposizione, dalle ulteriori minoranze), va quindi collocata una sotto-tipologia neo-parlamentare in cui il rapporto fiduciario nasce dal voto, distinta dall’altra quella vetero-parlamentare in cui, come nella Quarta Repubblica, esso nasceva solo da combinazioni parlamentari. Anche le limitate eccezioni come quelle inglesi del cambio di Premier nel Regno Unito in corso di legislatura a ben vedere sono apparenti: si cambia a favore di un esponente in grado di garantire un rapporto migliore col corpo elettorale per le elezioni future. È sempre il legame fiduciario col corpo elettorale che viene alla luce.
A questo esito neo-parlamentare, che valorizza il ruolo dell’elettore, si può pervenire in vari modi, e molto dipende del sistema dei partiti. L’importante è adottare regole che in un contesto specifico siano in grado di produrre quell’esito, non mutuarle pedissequamente. È decisivo saper leggere concretamente il contesto in cui si opera.
Se il sistema è molto disciplinato, con pochi partiti, organizzati in prevedibili coalizioni e sulla base del rispetto della convenzione per cui si riconosce al primo partito dentro la coalizione di vedere scelto come Premier la persona che ha indicato prima del voto, l’esito neo-parlamentare si potrebbe anche avere anche con sistemi proporzionali. SI potrebbe poi puntellare, dopo il voto, tale esito con norme costituzionali relativamente flessibili. È il caso della Germania: grazie alla soglia di esclusione del 5 per cento, capace di ridurre il numero dei partiti presenti in Parlamento e, successivamente alle elezioni, soprattutto grazie all’articolo 68 della Costituzione. Esso consente al Cancelliere, con alcuni limiti, di prospettare uno scioglimento anticipato in caso di rigetto della fiducia. Un articolo ingiustamente misconosciuto, mentre è conosciuta e decisamente sopravvalutata la mozione costruttiva di cui all’articolo precedente, scarsamente efficace negli ordinamenti in cui tradizionalmente le crisi sono extra-parlamentari, come segnalano gli studiosi Lauvaux e Le Divellec.
Se invece il sistema dei partiti è meno disciplinato, si dovrà ricorrere in sede elettorale a sistemi più selettivi, che puntino a costruire una maggioranza chiara già in sede di voto, sistemi che aggreghino più che sbarrare, quindi con collegi uninominali o con premi, come già aveva avvisato Roberto Ruffilli negli anni ’80. In sede costituzionale si dovrà optare per regole più stringenti, in particolare di regolamentazione del potere di scioglimento, in modo che esso funzioni efficacemente come deterrente per le minoranze interne alla maggioranza. Detto in altri termini: in un contesto come il nostro le regole elettorali tedesche e la sola sfiducia costruttiva (sperimentata con esiti nulli nei Comuni italiani tra 1990 e 1993) non ci farebbe spostare dal vetero al neo-parlamentarismo.
Duverger e il Club Jean Moulin, a partire quindi da questa ispirazione, proposero per la Francia un sistema concreto di voto con due schede: una per il premier, l’altra per i deputati, con lo stesso identico metodo, uninominale a doppio turno per designare un vincitore insieme alla sua maggioranza e la clausola del simul stabunt simul cadent per mantenerlo durante la legislatura. Ogni crisi, sia originata per dimissioni-scioglimento del Premier, sia per mozione di sfiducia della Camera (sfiducia distruttiva) avrebbe ricondotto le dinamiche politiche all’elettore-arbitro.
I due livelli vanno distinti: al sistema elettorale si può chiedere, con criteri di ragionevolezza, di favorire al massimo grado un esito predeterminato, ma la stabilità successiva dipende dalle norme costituzionali.
Duverger criticava il sistema semi-presidenziale adottato in Francia, , pur essendo più noto a livello accademico soprattutto per il suo contributo dottrinale a tale sistema, perché non riteneva logico che il vertice dell’esecutivo venisse eletto (lui solo) per un mandato più lungo, rafforzando l’elemento personale, e solo in seguito si formasse una maggioranza con le elezioni legislative sfalsate nel tempo. Per di più riteneva il sistema meno equilibrato di quello neo-parlamentare sull’uso dello scioglimento. Il Premier che scioglie mette in causa sé stesso, il Presidente che scioglie invece resta in carica. Tuttavia rispetto al vetero-parlamentarismo della Quarta Repubblica lo riteneva pur sempre un male minore e per questo insieme al Club Jean Moulin votò Si al referendum del 1962 sull’elezione diretta, chiedendo però che in futuro anche il mandato del Presidente dovesse essere di cinque anni e non di sette e che si votasse lo stesso giorno per Parlamento e Presidente. A questo sistema si è avvicinata la riforma costituzionale francese del 2000 che ha equiparato i mandati anche se li ha messi in stretta sequenza e non in contestualità. Il punto è comunque che lo studioso del semi-presidenzialismo Duverger ha sempre ritenuto preferibile come prima opzione quella che Augusto Barbera definì un’alternativa neo-parlamentare al presidenzialismo.
Questa impostazione di Duverger, risultata perdente in Francia, ha anzitutto ispirato in Italia diversi studiosi: si vedano le conclusioni della celebre voce di Elia sulle forme di governo del 1970, il noto intervento di Mortati de 1973 sulla rivista “Gli Stati”, i lavori di Serio Galeotti e quelli appunto di Augusto Barbera. Quindi ha ispirato anche concrete riforme: la legge Ciaffi del 1993 sull’elezione diretta del sindaco che, anche grazie al lavoro parlamentare di Barbera e alla presenza costante di Duverger nel nostro Paese come parlamentare europeo per il Pci/Pds fino al 1994, ha ripreso esattamente la formulazione del 1956 sulla forma di governo (simul simul), mentre si è discostata dalla formula elettorale adottando il premio di maggioranza anziché i collegi uninominali. Quella soluzione fu ripresa anche per le Regioni nel doppio passaggio 1995 (riforma elettorale) e 1999 (riforma costituzionale, dopo che quella elettorale da sola aveva rivelato di essere impotente per il prosieguo della legislatura).
Essa fu anche malamente ripresa in Israele dove fu curvata in modo illogico: un premier eletto direttamente doveva galleggiare su un parlamento eletto con la proporzionale pura. Un modello destinato inevitabilmente al fallimento, ma appunto perché deviante rispetto all’impostazione originaria, non perché la rispecchiasse. Esattamente come, a parti invertite, de Gaulle immaginò un sistema nuovo (elezione del Presidente con maggioritario) a differenza di quello rivelatosi sbagliato a Weimar (elezione del Presidente con il proporzionale).
La Tesi 1 della coalizione dell’Ulivo e poi l’articolato del senatore Cesare Salvi alla Bicamerale per l’intero centrosinistra (simile ad un articolato di Cossutta e Bertinotti per Rifondazione Comunista) ripresero quel modello con alcuni adattamenti. Un sistema elettorale basato sui collegi uninominali (che agevola anche se non garantisce una maggioranza, ma che valorizza di più il voto al singolo parlamentare, che determina per così dire un effetto maggioritario più naturale rispetto al premio) e il riconoscimento del potere di scioglimento, ma con una flessibilità maggiore rispetto al simul simul praticato per comuni e regioni, riprendendolo dal modello spagnolo. Infatti in Spagna il Premier, ove abbia problemi di coalizione, ma sia ancora popolare nel Paese, può proporre al Re in modo vincolante elezioni anticipate per ricompattarla o andare effettivamente al voto (come ha fatto Sanchez pochi mesi fa), ma se invece si è logorato nel suo rapporto con l’opinione pubblica può anche vedersi sfiduciato con mozione costruttiva, e sua conseguente sostituzione al vertice dell’esecutivo. Un modello simile a quello evocato da Mortati nel 1973, presentato dal senatore dc Aldo Di Matteo nel 1992 in Parlamento congiuntamente a una proposta di iniziativa popolare delle Acli. Il testo Cossutta-Bertinotti, ispirandosi all’articolo 68 della Legge Fondamentale tedesca, lasciava invece alcuni margini al Capo dello Stato e alla Camera rispetto alla proposta di scioglimento del Cancelliere. Negli anni successivi, nel 2001, le proposte Tonini-Morando (Pd) e Malan (allora Fi, oggi Fdi) riprendevano il modello svedese in cui il Governo, anche sfiduciato può decidere se dimettersi o decidere per elezioni anticipate. Sono variazioni, pur importanti sul tema dello scioglimento come deterrente per Governi di coalizione superando la situazione attuale senza giungere alle rigidità del simul..simul.
Non si può quindi sostenere che l’ispirazione del Premierato coincida col modello illogico di Israele, che essa sia strutturalmente di destra quando nasce obiettivamente a sinistra, da Duverger a Salvi, e che non abbia dietro di sé riflessioni consolidate.
Tuttavia questo non può portare a considerare accettabile qualsiasi versione dello stesso, qualsiasi tentativo di partire dal Premierato per arrivare a qualsiasi soluzione tecnica. Anzitutto esso nasce in una condizione di sistema di partiti frammentato e il modo naturale di semplificarlo, spiegava sempre Duverger, è un sistema a doppio turno. Ce ne possono essere vari, basati sui voti o sui seggi, tuttavia c’è un’esigenza di legittimazione di un Premier e della sua maggioranza che non può ritenersi soddisfatta da una minoranza ristretta del corpo elettorale. Il secondo turno eventuale è una polizza di assicurazione contro forze estremiste che potrebbero essere in grado, col proprio elettorato militante, di arrivare in testa in un primo turno o di essere comunque determinanti nella coalizione più votata, ma non di vincere al secondo quando gli elettori possono manifestare le proprie seconde scelte. Basti vedere quanto accade in alcuni turni elettorali francesi. Il secondo turno ha un indubbio effetto deradicalizzante.
Il testo proposto dal Governo è elusivo su questo punto decisivo: non ci si spiega in quanti turni debba essere eletto il premier e come si formi la relativa maggioranza, anche in presenza di una giurisprudenza costituzionale che, in caso di adozione di premi di maggioranza innestati sulla proporzionale, accetta solo uno scostamento ragionevolmente limitato tra voti e seggi sulla base di una soglia significativa per accedere al premio. Il testo all’esame del Senato ci parla di elezione diretta e di maggioranza garantita in seggi, ma non ci spiega se il turno sia unico o doppio (come fanno in Europa con la previsione del ballottaggio a due le Costituzioni in materia di elezioni dirette), se si debba prevedere una soglia e cosa accada se essa non sia raggiunta. Inoltre, a differenza dei modelli sin qui proposti in modo più puntuale (ad esempio quelli Salvi e Cossutta-Bertinotti) che prevedevano un unico voto per i deputati in collegi con indicazione del relativo Premier, qui i voti restano almeno due (Camera e Senato distinti), ma forse diventano anche tre (non si capisce, dice lo studio del Servizio Studi della Camera) se si voti separatamente per il Premier oppure no. Per di più: cosa fare in caso di risultati divaricanti, specie tenendo conto che il voto per gli italiani all’estero sulle schede di Camera e Senato pesa per il due per cento (è loro pre-assegnato un limitato diritto di tribuna di 8 deputati e 4 senatori), mentre potrebbero pesare il dieci per cento su quella del Premier, essendo gli italiani all’estero cinque milioni? Il testo non lo dice.
Accanto a questi problemi relativi ai pesi, ci sono quelli dei contrappesi da aggiornare. Prendo l’aspetto più delicato, quello del Capo dello Stato. Non mi riferisco tanto alla questione dei suoi poteri che spesso sono citati in modo non convincente; l’adozione del Premierato ha senso se l’insieme delle norme porta a un ruolo più efficace del corpo elettorale, e quindi non può non limitare, sia pur senza annullarlo, il ruolo del Presidente sulla nomina del Governo e a responsabilizzare di più il Premier sullo scioglimento. Perché il Presidente sia davvero un secondo motore, che agisce in caso di crisi, e non diventi il primo a causa della debolezza del sistema dei partiti, occorre appunto valorizzare il ruolo del corpo elettorale. La questione dei poteri è stata nella sostanza risolta da un emendamento del senatore Pera che distingue quelli propri esentando i relativi atti dalla controfirma del Governo, ma resta invece intatto quello della sua elezione in Camere elette, sovrarappresentando lo schieramento vincente. Perché non ampliare la base elettorale del collegio aggiungendo i parlamentari europei eletti in Italia e un numero di sindaci uguale a quello dei consiglieri regionali e, al tempo stesso, elevare il quorum al 55 per cento in modo da rendere indisponibile la carica a una scelta della sola maggioranza che potrebbe incidere anche sull’effettivo esercizio dei poteri?
Sono le riflessioni che abbiamo maturato con un gruppo traversale di associazioni (Libertà Eguale, Io cambio, Magna Carta, Riformismo e Libertà) e che sono in sostanza riassumibili con lo slogan “Premierato sì, ma non così’”. È su questo confronto di merito che occorre indirizzarsi puntualmente. Se si riconosce che l’impostazione di fondo dovrebbe essere quella originaria di Duverger e del Club Jean Moulin, difficile poi non trovare accomodamenti ragionevoli sui punti problematici evidenziati.
(Immagine: Francesco Santosuosso, Parlamento, olio e acrilici su tavola, Biennale di Venezia 2011, regione Lombardia)
I.A.: il “complesso di Frankenstein” e l’urgenza di regolare.
Intorno a “Intelligenza artificiale. Quali regole” di G. Finocchiaro (ed. il Mulino, 2024)
Recensione di Antonio Scalera
Il 13 marzo scorso, il Parlamento Europeo ha approvato il regolamento sull’intelligenza artificiale (c.d. “AI ACT”), frutto dell'accordo raggiunto con gli Stati membri nel dicembre 2023[1].
Il Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo l'entrata in vigore, salvo alcune eccezioni.
Il Regolamento contiene, all’art. 3, la seguente definizione di "sistema di IA": “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.
Questo atto normativo del legislatore europeo costituisce una prima risposta, a livello unionale, a quell’ “urgenza di regolare” il fenomeno dell’intelligenza artificiale, di cui parla nella sua recente pubblicazione, “Intelligenza artificiale. Quali regole?” Giusella Finocchiaro, ordinaria di diritto privato e di internet all’Università di Bologna, una dei maggiori esperti italiani della materia.
“Urgenza di regolare” che – osserva l’autrice – nasce dalla paura che la tecnologia ci possa sopraffare e dominare.
In poche e lucide pagine, rivolte non solo ad un pubblico di giuristi, la Finocchiaro affronta essenzialmente tre temi.
Anzitutto, la paura che l’intelligenza artificiale suscita (“il complesso di Frankenstein”[2]) e che, come si è detto, porta a invocare nuove regole, per rassicurare e placare l’ansia.
Poi, il linguaggio utilizzato, che costruisce sapientemente una nuova narrazione e un nuovo mito, denso di parole seducenti, ma ingannevoli: si parla di “intelligenza”, appunto; ma anche di “oracolo”, per riferirsi all’attività dei sistemi di I.A. di fornite risposte alle domande; e ancora di “allucinazioni”, ovvero gli esiti errati delle elaborazioni di ChatGPT; di “incantesimi”, per indicare le inserzioni nei comandi impartiti ai sistemi di I.A., i c.d. prompts, inserzioni che consentono di aggirare le limitazioni e i divieti imposti a ChatGPT e alle applicazioni analoghe e di condizionarne il comportamento.
Infine, la retorica che avvolge l’intelligenza artificiale e che, certamente, influenza anche il ragionamento giuridico. Comprendere il fenomeno è il primo indispensabile passo per poi decidere come procedere, per valutare quali siano le regole applicabili e come applicarle e se debbano esserne create di nuove.
Accanto alla definizione di I.A., di natura descrittiva ed estremamente generale, contenuta nel regolamento, ve ne sono molte altre, tra le quali è ancora attuale quella elaborata da A. Turing nel 1950, secondo cui l’intelligenza artificiale può essere definita come “la scienza di far fare ai computer cose che richiedono intelligenza, quando vengono fatte dagli esseri umani”[3].
La ricerca di una definizione porta a interrogarsi sulla soggettività dell’intelligenza artificiale.
La domanda, indubbiamente suggestiva - “l’intelligenza artificiale è cosciente?” - prelude necessariamente alla costruzione di un modello di responsabilità
L’autrice è dell’opinione che, de iure condendo, si debba formulare un modello giuridico adeguato a dare risposte sulla responsabilità per i danni cagionati dai sistemi di I.A.
A questo riguardo, vi è chi propone, sulla scia di quanto indicato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 16.2.2017, l’istituzione di uno status giuridico specifico per i robot, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato.
Questa soluzione è, a ben vedere, solo apparente e cede al fascino retorico della soggettività delle applicazioni di I.A.[4]
La soggettività del sistema di I.A. – osserva la Finocchiaro - sembra essere una costruzione che aumenta la complessità giuridica, piuttosto che diminuirla. Il nodo della questione non è tanto l’attribuzione della soggettività giuridica all’I.A. quanto l’individuazione dei criteri di allocazione della responsabilità.
Secondo alcuni, un principio che potrebbe rivelarsi di grande utilità è quello dell’accountability[5], cioè la responsabilizzazione del soggetto che trae vantaggio dall’applicazione di I.A.
Utilizzando questo criterio, il soggetto che trae maggior vantaggio risponde adottando esso stesso le misure necessarie ad evitare il rischio.
Sul punto, l’AI ACT non è di aiuto, in quanto si limita a prevedere che il fornitore di un sistema di I.A. ad alto rischio[6] è chiamato a garantire che lo stesso sia conforme a determinati requisiti che ne consentano la certificazione.
Il libro si conclude con alcune considerazioni critiche sul regolamento europeo di recente approvazione.
In primo luogo, l’approccio regolatorio è di tipo orizzontale: si norma in generale, l’I.A. e non, invece, applicazioni specifiche della stessa.
Inoltre, vi è il rischio che il sistema regolatorio non sia sufficientemente dinamico da adattarsi ai successivi sviluppi dell’I.A. Il sistema tracciato appare rigido. La classificazione dei sistemi di I.A. nell’ambito delle diverse tipologie di rischio sarà soggetta a revisione. Nuovi sistemi verranno sviluppati e nuovi metodi per implementare i sistemi già esistenti verranno creati, modificando il livello di rischio.
Ulteriore criticità è quella di prevedere, a fronte di una generalissima definizione di I.A., in capo a ogni tipo di imprenditore i medesimi obblighi, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa. Un modello di questo genere ha all’origine il difetto di trattare tutte le applicazioni di I.A. allo stesso modo, senza considerare che esse possono essere assai diverse tra loro e declinate in maniera differente.
Vi è, poi, il rischio che l’approccio adottato dal regolatore europeo comporti una burocratizzazione del mercato europeo dell’I.A. senza che a ciò corrisponda una maggiore tutela dei diritti.
Infine, il monito dell’autrice.
La normativa europea non deve avere l’effetto di isolare l’Europa.
Piuttosto, è importante che questi temi siano affrontati in un’ottica di cooperazione internazionale, anche normativa, tanto più in questa fase in cui Stati Uniti[7] e Cina[8] sembrano orientarsi su principi non lontani da quelli europei: “Se vogliamo costruire delle fortezze, dobbiamo poi ricordarci di costruire anche i ponti che ci consentano di collegarle ad altri sistemi”.
[1] Il Regolamento, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828, è stato approvato con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni.
[2] Si veda M. Ciardi, Mary Shelley, Isaac Asimov e il complesso di Frankenstein, in Anime Positroniche, a cura di M. Ciardi e P. Gaspa, Quaderni Cicap, 2021.
[3] Nel famoso saggio Computing Machinery and Intelligence, A. Turing ideò un test al fine di determinare se una macchina sia in grado di pensare. Il test si basa sulla valutazione delle capacità di un computer di imitare il comportamento umano; in caso di esito positivo si vede ritenere che la macchina sia in grado di pensare in modo equivalente o, comunque indistinguibile da un essere umano.
[4] Il termine “intelligenza” è condizionante e induce a pensare a un essere intelligente. In questo caso si utilizza una metafora: l’applicazione di intelligenza artificiale si comporta “come se” fosse intelligente. Ma occorre essere consapevoli dei vantaggi così come dei limiti nell’utilizzo delle metafore, in modo da evitare il sopravvento della metafora sulla realtà. Sull’utilizzo delle metafore nel linguaggio giuridico si rinvia a F. Galgano, Le insidie del linguaggio giuridico, il Mulino, 2010.
[5] Il principio di accountability, introdotto dal Regolamento sui dati personali (GDPR), prevede che sia il titolare del trattamento dei dati personali a determinare le misure più adeguate al al trattamento stesso. In questo caso il legislatore affida al titolare l’onere di individuare in che modo adempiere alle prescrizioni dettate dalla norma, calandole nella fattispecie concreta, assumendosi la responsabilità non solo dell’implementazione, ma anche della valutazione.
[6] È noto che il modello adottato dal legislatore europeo è basato sul rischio e differenzia gli usi dell’intelligenza artificiale secondo il livello di rischio, che può essere inaccettabile, alto o minimo.
[7] Con l’Executive Order emanato il 30.10.2023 dal Presidente Biden sullo sviluppo e sull’uso dell’I.A., gli Stati Uniti intendono non solo rimanere all’avanguardia nel campo dell’I.A., ma anche garantire che questa tecnologia sia utilizzata in modo responsabile, a beneficio del pubblico e della sicurezza nazionale; al primo punto, infatti, si prevede che gli sviluppatori dei sistemi di I.A. condividano i risultati dei loro test ed altre informazioni critiche con il governo degli Stati Uniti.
[8] La strategia cinese ha preso forma nel 2017, con la Cybersecurity Law, e ha condotto all’emanazione dei Beijing AI Principles, pubblicati nel 2019 dalla Beijing Academy of Artificial Intelligence e dei Principles to Develop Responsible AI for the New Generation Artificial Intelligence, pubblicati nel 2019 dal New Generation AI Governance Expert Committee. Dal 15.8.2023 sono in vigore anche i nuovi principi sull’I.A.: Interim measures for the Administration of Generative Intelligence Services.
Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
E poi Aggiungi alla schermata principale.