ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
FOCUS
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Magistratura tributaria
FOCUS Magistratura tributaria

Grandi aspettative sulla nuova giustizia tributaria

24 luglio 2026
Foto di Jürgen Kehrberger. Fonte Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Foto di Jürgen Kehrberger. Fonte Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

ABSTRACT

1. Premessa

Fra qualche anno l’ingresso nelle corti tributarie dei primi magistrati professionali verrà ricordato come un passaggio epocale, che realizza la tanto agognata riforma della Giustizia Tributaria.

L’avvocatura è da sempre fautrice di questa riforma, soprattutto nella sua parte specialistica che da quasi trent’anni l’Unione delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT) rappresenta sul territorio nazionale.

Gli avvocati sono la maggioranza dei difensori attivi avanti alle corti tributarie: nelle nuove cause del 2025 tre difensori su quattro sono avvocati, con una tendenza in aumento a seguito della riforma della Legge 130/22.

È quindi con particolare attenzione e trepidazione che l’avvocatura seguirà in questi mesi l’ingresso dei nuovi magistrati tributari, convinta che l’applicazione di professionalità a tempo pieno potrà migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari, aumentandone la produttività e la qualità delle decisioni e quindi il servizio in favore dei cittadini, delle imprese e nel contempo delle stesse amministrazioni finanziarie.

Insomma un miglioramento di cui beneficerà l’intero sistema‑Paese.

Trattandosi di un punto di partenza e non certo di arrivo, l’agenda dei prossimi anni è già irta di problemi e temi da affrontare, che nel periodo delle numerose commissioni di studio e della concitata approvazione della legge di riforma sono rimasti sullo sfondo, ma che ora arrivano al pettine.

La delicatezza delle questioni viene oltretutto amplificata dal contemporaneo cantiere della più ampia Riforma Fiscale delegata al Governo dalla Legge 111/23, i cui decreti delegati e correttivi si moltiplicano secondo una scansione temporale che anche gli osservatori più attenti faticano a seguire.

Il Focus di Giustizia Insieme ha il grande merito di dare voce alle diverse prospettive degli operatori: dalla molteplicità dei punti di vista possono certamente emergere con maggiore nitidezza i problemi e quindi i rimedi.

2. La nuova geografia giudiziaria

La rivisitazione della geografia giudiziaria e l’organizzazione territoriale delle corti e dei magistrati tributari (insieme ai giudici tributari che già le compongono) aleggiano sulla riforma ed anzi ne sono la conseguenza: con pochi giudici seppure a tempo pieno sarà impossibile garantire l’attuale distribuzione territoriale degli uffici giudiziari. La ricerca del delicato equilibrio tra giustizia di prossimità ed efficienza del sistema giudiziario, tra accessibilità alla giustizia e qualità del servizio, sarà il tema assai divisivo dei prossimi anni. Il paventato accorpamento degli uffici dovrà tenere conto di flussi al momento instabili, in quanto influenzati dalla recente riforma della procedura di accertamento e al contempo dalla complicata fase di transizione del decalage degli attuali giudici tributari.

È certo o comunque ragionevolmente auspicabile che non potranno essere solo i numeri delle pendenze a disegnare la geografia delle corti. Basti dire che il valore delle pendenze già conforma il funzionamento delle corti nei diversi assetti monocratico o collegiale e dunque i carichi di lavoro dovranno auspicabilmente essere diversamente ponderati secondo il valore delle cause e la relativa tipologia, oltre che – per indicazione del legislatore delegante – delle caratteristiche del territorio in cui operino le corti.

Come ha sottolineato anche il Consiglio di Presidenza, l’assetto territoriale delle future corti e l’assegnazione dei nuovi magistrati non dipenderanno dunque solo dal numero ma anche dalla tipologia e dal valore delle controversie (delibera 363/26).

Certo l’andamento dei flussi dei prossimi anni influenzerà il dibattito sull’opportunità di mantenere l’attuale assetto collegiale/monocratico delle corti in primo come in secondo grado.

La professionalizzazione della magistratura tributaria toglie indubbiamente argomenti alla tesi sempre favorevole alla collegialità del giudizio, in quanto espressione delle diverse esperienze professionali attualmente esistenti nelle corti.

Ad avviso dell’avvocatura non potrà essere decisiva ai fini della riscrittura della geografia giudiziaria la progressiva digitalizzazione del processo e delle udienze. Se indubbiamente le modalità telematiche di gestione degli atti hanno rappresentato un formidabile strumento di riduzione dei costi e dei tempi di gestione delle attività pratiche del processo, lo svolgimento del contraddittorio processuale è un momento ineliminabile di confronto ed ascolto tra le parti ed il giudice, che nemmeno l’udienza a distanza – benchè utile – potrà soppiantare.

È questione di principio e di civiltà giuridica sulla quale il Consiglio Nazionale Forense ha impostato la difesa del processo in presenza per tutte le giurisdizioni, in superamento di normative di matrice emergenziale che non hanno motivo di essere mantenute in vigore.

3. L’assetto giurisdizionale ed ordinamentale

L’arrivo dei primi magistrati tributari riaccende il dibattito sull’assetto della Giustizia Tributaria frettolosamente previsto dalla Legge 130/22.

Indubbiamente sarà da sperimentare sul campo la non semplice convivenza tra magistrati professionali e giudici onorari, nella necessaria consapevolezza che il buon funzionamento degli uffici giudiziari è l’obiettivo previsto prima di tutto a favore degli utenti del sistema giustizia.

L’immediata destinazione dei nuovi magistrati alle sole corti di primo grado certamente comporterà nel breve periodo problemi di funzionamento delle corti di secondo grado per l’ingravescente scopertura degli organici.

È evidente che l’attuale pratica delle applicazioni temporanee di volenterosi giudici nelle diverse corti (ed in più corti contemporaneamente) non potrà protrarsi a lungo. L’esperienza pratica evidenzia come queste applicazioni da remoto abbiano natura emergenziale e siano difficilmente compatibili con i principi del giusto processo, oltre che del buon andamento dell’attività giurisdizionale, che non può a lungo tollerare la presenza di giudici certo volenterosi ma indisponibili alla presenza negli uffici giudiziari di applicazione se non in video.

Sul piano generale dell’ordinamento giudiziario nella sua dimensione anche costituzionale (artt. 103, 108 e 111 Cost.), dovrà essere attentamente valutato se la giustizia tributaria debba ancora avere il suo vertice nella Corte di Cassazione, ossia in un organo posto al di fuori del plesso giudiziario e della carriera dei magistrati tributari che non vi possono accedere.

Se è vero che la giustizia amministrativa e quella contabile accedono alla Corte di Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, è altrettanto vero che in quelle giurisdizioni speciali l’organo di secondo grado è unico a livello nazionale, mentre la giurisdizione tributaria articola le sue corti di secondo grado a livello regionale.

Sembra dunque concreto il rischio che, sottratte all’organo unico di nomofilachia, si rafforzino giurisprudenze regionali (già oggi esistenti su talune materie) prive di coordinamento e sintesi ed in violazione del principio di uguaglianza, così privando la stessa Amministrazione finanziaria della bussola interpretativa oggi affidata alla uniforme applicazione della legge ad opera della Corte di Cassazione.

Il lungo periodo transitorio necessario alla stabilizzazione delle corti con il completamento dell’immissione del personale giudicante sembra per ora consigliare il mantenimento dell’attuale assetto, che vede appunto la Corte di Cassazione quale organo di vertice ed anche di indirizzo pregiudiziale (art. 363‑bis c.p.c.).

4. La gestione degli uffici giudiziari

Sempre sul piano del buon funzionamento degli uffici giudiziari e del coinvolgimento di tutti gli operatori della giustizia tributaria, a fronte dei molteplici problemi di coesistenza di magistrati e giudici tributari e di quelli conseguenti alla futura geografia giudiziaria, l’introduzione di Consigli Giudiziari su base regionale potrebbe svolgere un ruolo di positivo coordinamento e soluzione delle problematiche organizzative. Ciò sull’esempio della giurisdizione ordinaria, in cui tali organi sono stati recentemente rinnovati a seguito della riforma del 2022.

I Consigli Giudiziari integrati con le rappresentanze dei difensori potrebbero nel contempo svolgere una funzione di confronto delle diverse categorie professionali ammesse al patrocinio avanti alle corti tributarie, la cui eterogeneità ne ha finora limitato l’interazione sinergica.

Va positivamente rilevato che l’attività del nuovo Ufficio Ispettivo del Consiglio di Presidenza sembra indirizzata nella stessa direzione, quale strumento non di repressione ma di “accompagnamento e di miglioramento organizzativo”, nonché di diffusione di “buone pratiche” anche attraverso l’audizione ed il coinvolgimento delle diverse componenti professionali, il cui ruolo attivo è stato finora limitato ai soli protocolli delle buone pratiche recentemente firmati in alcune regioni dai capi degli uffici e dall’avvocatura.

La maggiore stabilizzazione dei vertici delle corti potrà finalmente favorire il coinvolgimento dei difensori nella redazione del programma per la gestione dei procedimenti, secondo il modello da tempo previsto per tutte le magistrature (art. 37 D.L. 98/11) ma mai concretamente attuato per le corti tributarie.

La normativa ordinamentale dei nuovi magistrati merita l’attenzione del legislatore, che ha finora solo in parte rafforzato il ruolo ed i poteri dell’organo di governo autonomo della Giustizia Tributaria.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, quale organo posto a garanzia dell’autonomia ed indipendenza della magistratura tributaria, dovrà certamente essere ulteriormente rafforzato, tanto più laddove il Ministero dell’Economia e delle Finanze continui in futuro a gestire l’organizzazione dell’apparato giudiziario.

5. Il tirocinio

Sul piano della terzietà del giudice, anche il tirocinio dei nuovi magistrati tributari merita attenzione. L’esito del primo concorso ha visto prevalere i concorrenti di sesso femminile e quelli provenienti da studi giuridici. Una buona metà dei primi vincitori proviene da un impiego pubblico ed in molti casi dall’Amministrazione finanziaria.

In base alla normativa secondaria recentemente adottata dal Consiglio di Presidenza (delibera n. 725/26), il tirocinio semestrale può svolgersi anche nella stessa corte competente a decidere le cause coinvolgenti gli uffici dell’Amministrazione in cui i tirocinanti hanno svolto la precedente attività, spesso all’interno delle articolazioni legali che patrocinano le cause per la parte pubblica.

Il che in pratica significa che il funzionario che il giorno prima patrocinava le ragioni dell’Amministrazione, il giorno dopo siede al fianco dello stesso giudice.

È ben vero che, come sottolineato dal Consiglio di Presidenza, in generale e per quanto compatibili si applicano ai tirocinanti le disposizioni previste per i magistrati tributari e quindi anche le cause di astensione sui singoli procedimenti.

Possono però venire a crearsi situazioni in cui il tirocinante (proveniente ad esempio dagli uffici legali delle Agenzie o da altro reparto) partecipi continuativamente alle udienze ed alle camere di consiglio di cause spesso seriali relative ad atti dello stesso ufficio di precedente appartenenza. Da notare che il tirocinio prevede la redazione da parte del neo‑magistrato di relazioni tecniche ed anche di bozze di provvedimenti decisori.

Pur trattandosi di una situazione transitoria, sarebbe opportuno che il periodo di tirocinio, in quanto temporalmente vicino alla precedente attività del nuovo magistrato, si svolga presso una corte diversa da quella in precedenza frequentata nelle diverse vesti amministrative.

Si tratterebbe di un accorgimento di modesto impatto organizzativo ma che, quanto meno sul piano formale, eviterebbe appannamenti del principio di terzietà del giudice soprattutto nel ristretto spazio temporale in cui normalmente avviene il passaggio del tirocinante dall’amministrazione all’ufficio giudiziario.

È solo un esempio dei nuovi e peculiari aspetti che connoteranno l’attività dei magistrati tributari e dei relativi uffici giudiziari, solo in parte sovrapponibili all’esperienza delle altre magistrature.

6. Potenzialità applicative e crescita culturale

In conclusione, nella prospettiva dell’avvocatura ed in generale dei difensori del processo tributario, l’arrivo dei nuovi magistrati presso le corti rappresenta il concretizzarsi dell’auspicata evoluzione della Giustizia Tributaria, che finalmente potrà contare sulla presenza quotidiana e continuativa di un giudice specializzato e a tempo pieno.

Le potenzialità della riforma sono moltissime.

La presenza di un presidio giudiziario specializzato potrebbe ad esempio finalmente permettere l’introduzione di quel controllo giurisdizionale delle fasi istruttorie e di accertamento la cui assenza è stata recentemente censurata dalle corti europee (sentenza CEDU 8 gennaio 2026 – Ferrieri e Bonassisa c. Italia).

Più in generale è auspicio comune che la riforma possa favorire la crescita di un ceto giudicante coeso, autonomo ed indipendente, impegnato in un percorso culturale e giuridico in cui possa finalmente svilupparsi il più proficuo confronto con il mondo accademico e professionale e, su di un piano di pari dignità, con le altre magistrature nazionali ed europee.