ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma
FOCUS
FOCUS
Magistratura tributaria
FOCUS Magistratura tributaria

La riforma della magistratura tributaria

Un percorso ancora lungo da affrontare con coraggio
5 giugno 2026
ABSTRACT

1. Premessa

Con la legge 31 agosto 2022 n. 130 e l’introduzione della giurisdizione tributaria professionale il legislatore italiano ha deciso di allinearsi agli ordinamenti europei, più evoluti e coerenti con le moderne dinamiche sociali ed economiche che sempre più compongono la tela dei rapporti tra individuo, corpi sociali intermedi, impresa e Stato.

Anche su proficua sollecitazione della UE è apparso definitivamente chiaro anche al legislatore interno che l’attuale complessità socio‑economica si traduce fatalmente in altrettanta complessità e specialità del diritto tributario, che rappresenta un vero e proprio crocevia per assicurare crescita economica e culturale e per dare attuazione a fondamentali valori costituzionali, afferenti non solo ad aspetti patrimoniali ma coinvolgenti anche e soprattutto i profili delicatissimi dei diritti dell’uomo.

Basti, a titolo esemplificativo, pensare ai diritti di autodeterminazione dell’individuo sottesi al diritto di proprietà ed a quelli relativi alle interrelazioni tra diritti di libertà e doveri di solidarietà sociale sempre sospese in un equilibrio precario per il cui mantenimento il prelievo fiscale equo e giusto è certamente snodo fondamentale.

Coerente con il quadro sopra delineato è stata, appunto, la previsione della figura del magistrato tributario professionale quale soggetto dotato di specifica preparazione valutata all’esito di una severa selezione concorsuale, deputato esclusivamente alla decisione delle controversie in materia tributaria.

Il legislatore della legge n. 130 del 2022, nel concepire la professionalizzazione della magistratura tributaria, ha ritenuto necessario reclutare i primi magistrati tributari a tempo pieno individuandoli tra coloro i quali, già inseriti nel Ruolo Unico quali giudici tributari onorari, avessero optato per il transito dalle rispettive magistrature professionali di provenienza verso quella di nuova formazione.

Come sappiamo, questa prima fase attuativa della legge 130 non ha sortito gli esiti sperati, atteso che all’esito della procedura solo 22 magistrati sono transitati, segnatamente, 19 provenienti dalla magistratura ordinaria e 3 provenienti dalla magistratura amministrativa.

I magistrati tributari professionali, transitati dalle altre giurisdizioni da febbraio 2024, hanno trascorso questo primo periodo di esercizio delle funzioni animati dalla volontà di contribuire fattivamente alla costruzione di una giurisdizione che assuma sempre più i connotati e le caratteristiche di autorevolezza e professionalità che devono contraddistinguere l’esercizio di una così importante e delicata funzione.

Attualmente i 22 magistrati tributari professionali rappresentano una sparuta minoranza rispetto ai circa 2000 giudici tributari onorari del ruolo unico, e sono distribuiti in maniera non uniforme nel territorio nazionale; si pensi che in Sicilia ne sono presenti 6, di cui 4 nella sola sede di Catania, mentre in Lombardia non ve ne è alcuno.

L’esiguo numero dei primi magistrati tributari è da attribuire alla scarsa partecipazione all’interpello per il transito dalle altre giurisdizioni dei 100 magistrati che, nell’ottica della Legge n. 130 del 2022, avrebbero dovuto costituire il pilastro della riforma della magistratura tributaria da realizzare attraverso l’inserimento di figure professionali a tempo pieno particolarmente qualificate che rappresentassero, altresì, il punto di riferimento per i vincitori dei concorsi già previsti dalla riforma.

A sua volta, la limitata adesione al predetto interpello è stata determinata sia dalla poca chiarezza delle norme sul trattamento economico, che ha generato alcuni ricorsi al TAR da parte dei magistrati transitati, sia in quanto l’interpello per il transito pubblicato dal precedente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ha previsto la presenza di posti direttivi e semidirettivi, nonostante ve ne fosse la disponibilità (vennero pubblicati n. 70 posti di giudice in primo grado e n. 30 posti di giudice in secondo grado).

Tale scelta dell’Organo di autogoverno, nella precedente composizione, ha evidentemente scoraggiato i potenziali partecipanti i quali, magari dopo molti anni di servizio svolti nelle rispettive magistrature professionali, talora ricoprendo incarichi direttivi o semidirettivi, avrebbero dovuto svolgere la loro nuova attività di magistrati tributari a tempo pieno presso Corti di Giustizia Tributaria sotto la direzione di giudici onorari che sostanzialmente esercitano l’attività giurisdizionale tributaria come secondo lavoro rispetto alla diversa attività lavorativa principale.

Tale prospettiva, come ampiamente prevedibile, non appariva stimolante per chi avrebbe dovuto scegliere di abbandonare la magistratura di provenienza dopo numerosi anni di servizio e, possibilmente, con prospettive di carriera certamente più mature e concrete.

Dopo questa partenza stentata la riforma ha mosso il suo primo passo concreto, quello che, di fatto, sancisce l’irreversibilità di un percorso verso la piena professionalizzazione della giurisdizione tributaria.

Il riferimento è alla recente conclusione della prima selezione concorsuale per il reclutamento dei magistrati tributari, la cui graduatoria finale, appena pubblicata, ha sancito l’idoneità di 173 vincitori che a breve avvieranno il percorso di tirocinio presso le diverse Corti di Giustizia Tributaria del Paese.

La normativa attuale (art. 16 del D.L. n. 19 del 2026) attribuisce il ruolo di affidatari dei magistrati in tirocinio ai presidenti di Corte ed ai presidenti di sezione; pertanto il ruolo di formatore dei vincitori di concorso può essere svolto solamente da magistrati tributari provenienti dal cosiddetto “transito” ovvero da giudici del ruolo unico comunque in servizio presso altre giurisdizioni professionali.

A dire il vero la legge n. 130 del 2022 attribuiva il compito di formare i magistrati in tirocinio ai soli magistrati tributari, con esclusione, pertanto, dei giudici del ruolo unico tout court.

Tuttavia, proprio l’esiguo numero di giudici tributari che hanno aderito all’interpello per il “transito”, ha reso necessario estendere la platea degli affidatari anche ai giudici del ruolo unico, purché di estrazione togata.

Devesi, però, segnalare una incoerenza tra la originaria previsione della Legge n. 130, che appunto individuava gli affidatari nei soli magistrati tributari a prescindere dalla funzione ricoperta, e la normativa sopravvenuta che, così come formulata, sembra escludere che i magistrati tributari attualmente presenti, che non ricoprono incarichi di presidente di Corte o di sezione, possano assumere il ruolo di affidatario dei magistrati in tirocinio.

La questione sembra essere stata superata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, con nota del 06.05.2026, ha affermato che «possono svolgere le funzioni di magistrati affidatari dei magistrati tributari in tirocinio, i presidenti di Corte e i presidenti di sezione delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, nonché i magistrati tributari transitati dalle altre magistrature».

2. I nodi da sciogliere

Pur plaudendo al primo rilevante traguardo appena raggiunto, restano ancora numerosi nodi da sciogliere per portare a compimento la riforma e giungere alla piena equiparazione della magistratura tributaria professionale alle altre magistrature del Paese.

In questo contesto nasce nel 2024 l’Associazione Nazionale Magistrati Tributari (A.N.M.T), la prima, ed allo stato unica, associazione rappresentativa della magistratura tributaria professionale.

Di seguito una breve disamina delle principali questioni ancora aperte.

2.1. La rappresentatività dei magistrati tributari nell’Organo di autogoverno

Con la conclusione del primo concorso e la prossima pubblicazione del nuovo bando per il reclutamento dei magistrati tributari, si pone in maniera veemente la tematica della rappresentatività della componente professionale all’interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

L’Organo di autogoverno, istituito dalla riforma di cui al D.lvo n. 545 del 1992, assume un ruolo centrale al pari degli omologhi organi delle altre magistrature professionali, occupandosi, tra l’altro, di deliberare sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria, di stabilire i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti nonché per la ripartizione dei ricorsi nelle corti divise in sezioni, di stabilire i carichi esigibili per i magistrati ed i giudici tributari, dell’aggiornamento professionale, dell’applicazione dei magistrati e dei giudici tributari presso altra corte di giustizia tributaria in caso di necessità.

Le predette funzioni rappresentano l’essenza dell’autogoverno ed incidono in maniera profonda sullo status dei magistrati e dei giudici tributari e sul funzionamento delle corti.

Appare, pertanto, evidente la necessità che la componente togata sia adeguatamente rappresentata all’interno del Consiglio di Presidenza, a prescindere dalla sproporzione numerica esistente tra giudici del ruolo unico, attualmente in netta maggioranza, e magistrati tributari, destinati a crescere esponenzialmente e comunque titolari di un incarico a tempo pieno.

La questione della rappresentatività dei magistrati tributari, invero, era ben chiara al legislatore della legge n. 130 del 2022, allorquando nell’originaria formulazione dell’articolo 8, comma 5 aveva previsto che «In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell’ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7».

È noto che tale disposizione sia stata soppressa dall’art. 40, comma 1, lett. b), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, tenuto conto di possibili aspetti di incostituzionalità ed irragionevolezza insiti nella previsione così come strutturata, che di fatto avrebbe comportato, ad esempio, la nomina per legge al Consiglio di Presidenza dei due giudici tributari provenienti dalla magistratura militare e dalla Corte dei Conti che avevano inizialmente optato per il transito.

Tuttavia la norma rispondeva, comunque, ad un’esigenza effettivamente avvertita dal legislatore, che aveva previsto una rappresentatività necessaria dei magistrati tributari pari al 36% (n. 4 magistrati tributari) dei giudici eletti come consiglieri (n. 11 consiglieri) oltre a quelli di nomina parlamentare, rappresentatività che prescindeva dalla sproporzione numerica tra magistrati che avrebbero potuto optare per il transito (n. 100) e giudici del ruolo unico che in quel momento superavano le 2300 unità.

Allo stato attuale appare indispensabile modificare il sistema di elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza prevedendo una congrua quota di riserva per i magistrati tributari professionali.

Con le attuali regole, invero, è assai probabile che, tenuto conto della sproporzione numerica fra magistrati tributari e giudici tributari, i primi non abbiano alcuna rappresentanza nella prossima consiliatura.

Tale evenienza assumerebbe connotati ancora più marcati in termini di mancata rappresentatività della componente professionale ove si consideri che nel corso del successivo mandato consiliare, che dovrebbe concludersi nel 2031, in seguito all’espletamento dell’ultimo concorso previsto per il 2029, il numero di magistrati tributari professionali raggiungerebbe il pieno organico previsto dalla legge n. 130, ed al contempo aumenterebbe il numero di giudici del ruolo unico cessati dal servizio per raggiunti limiti di età.

Infine, è fortemente auspicabile che venga attribuita all’organo di autogoverno una piena autonomia contabile, anche al fine di istituire un ufficio di Segretariato generale alle esclusive dipendenze del Consiglio di Presidenza, nonché prevedere una riserva di posti per i magistrati tributari all’interno dell’Ufficio ispettivo.

2.2. L’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi

Il tema dell’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi assume connotati di particolare rilevanza se inquadrato nell’ottica della professionalizzazione della giurisdizione tributaria e della parificazione di essa alle altre magistrature.

Già in occasione dell’interpello per il transito nella magistratura tributaria professionale, il legislatore della legge n. 130 aveva previsto la possibilità che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria pubblicasse i posti direttivi, anche in secondo grado, da attribuire ai vincitori della procedura in questione («Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l’interpello per la copertura degli stessi»).

La legge n. 130, pertanto, aveva previsto, ancorché in astratto, l’idoneità dei “transitati” vincitori dell’interpello a ricoprire posti apicali, laddove esistenti e pubblicati, a prescindere dall’anzianità di servizio o dalle funzioni precedentemente ricoperte.

Ma vi è di più.

La stessa normativa aveva previsto una clausola di salvezza laddove l’optante non avesse ottenuto una progressione verticale all’esito dell’interpello, prevedendo comunque la prevalenza del “transitato” per i posti, anche apicali, che si sarebbero resi disponibili nella sede di appartenenza, il tutto sempre a prescindere dall’anzianità di servizio e dalle funzioni precedentemente svolte («Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell’opzione non comporti contestuale promozione, l’optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell’ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell’ufficio di appartenenza e la relativa funzione»).

Ancorché debba ritenersi che le previsioni normative sopra indicate avessero come obiettivo primario quello di incentivare la partecipazione all’interpello, al contempo appare evidente che il legislatore abbia ritenuto naturale l’attribuzione di incarichi di direzione degli uffici giudiziari a magistrati che a tali ruoli avrebbero potuto dedicarsi a tempo pieno ed esclusivo.

Fermo restando l’indubbio valore dei giudici onorari che, provenienti dalle altre magistrature, ricoprono ruoli apicali nelle Corti di primo e secondo grado, la logica ed i principi di efficienza nella gestione di uffici complessi, come certamente sono gli uffici giudiziari, e non ultimo l’immagine esterna di una giurisdizione professionale, vorrebbero che al vertice delle stesse venissero collocati magistrati a tempo pieno ed esclusivo rispetto a giudici onorari già oberati dallo svolgimento delle attività lavorative principali nelle rispettive magistrature e che, pertanto, possono dedicare molto meno tempo alla predetta attività di direzione.

È evidente che per assumere la direzione di un ufficio giudiziario ovvero per assumere funzioni semidirettive occorra acquisire la necessaria esperienza, e pertanto, durante il lungo periodo di convivenza tra magistrati e giudici tributari, è fondamentale il valido apporto di questi ultimi che ad oggi rivestono tali funzioni, ma è altrettanto auspicabile che la normativa stabilisca un periodo minimo di funzioni affinché i nuovi magistrati tributari possano accedere con prevalenza ai ruoli apicali, potendo dedicare tutte le loro energie al buon funzionamento degli uffici giudiziari.

2.3. La dipendenza funzionale della dirigenza amministrativa dal capo dell’ufficio giudiziario.

Altra questione di rilievo ai fini della piena equiparazione della magistratura tributaria alle altre magistrature è rappresentata dall’assenza di un rapporto di dipendenza funzionale del personale amministrativo dal capo dell’ufficio giudiziario, circostanza, questa, che appare incoerente con il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura.

Il predetto assetto, giustificabile in presenza di una magistratura onoraria, non appare più sostenibile in una prospettiva di piena professionalizzazione della giurisdizione tributaria, costituendo un unicum rispetto alla magistratura ordinaria ed alle magistrature speciali, laddove invece è previsto tale rapporto di dipendenza, al fine di consentire, in caso di disfunzioni di natura patologica, che il Capo dell’ufficio giudiziario possa avviare, sentito il dirigente amministrativo, le soluzioni più idonee a garantire il miglior funzionamento dell’attività giurisdizionale.

In proposito si richiama quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, che si occupa, per la giustizia ordinaria, della «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari», attribuendo al magistrato capo dell’ufficio «la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico».

La norma stabilisce all’’articolo 2 che «Il dirigente amministrativo preposto all’ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all’articolo 4».

La professionalizzazione della giurisdizione tributaria rende necessaria l’equiparazione della stessa, anche sotto questo profilo, alle altre giurisdizioni.

2.4. L’Ordinamento giudiziario tributario

È in fase di stesura il decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge n. 111 del 2023, che tra l’altro si occuperà dell’ordinamento giudiziario tributario.

Dalla bozza di schema del decreto emerge l’intenzione del legislatore delegato di istituire un corpus unico di norme attraverso l’integrazione delle disposizioni ordinamentali previste dal D.lvo n. 545 del 1992 con le disposizioni dell’ordinamento della magistratura ordinaria, senza operare una netta distinzione tra la magistratura tributaria professionale e la magistratura tributaria onoraria.

Questa scelta normativa non appare coerente con il percorso che porterà alla completa professionalizzazione della magistratura tributaria, che invece dovrebbe essere dotata di un apposito ordinamento giudiziario distinto da quello della magistratura onoraria, alla stregua di quanto è avvenuto nella giurisdizione ordinaria, laddove l’ordinamento giudiziario dei magistrati professionali è disciplinato dal Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modifiche, mentre l’ordinamento giudiziario della magistratura onoraria è disciplinato autonomamente dal D.lvo n.116 del 2017 emesso in attuazione della delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 (recante disposizioni di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace).

L’assenza di distinzione, sotto il profilo ordinamentale, tra magistrati tributari professionali e giudici tributari onorari pone dei problemi non solo sotto il profilo della diversa natura del rapporto di lavoro, che richiede per i magistrati tributari maggiori garanzie e tutele rispetto a chi ha un incarico onorario svolto come attività lavorativa secondaria, ma implica possibili distorsioni legate ad impropri richiami alla normativa ordinamentale già prevista per questi ultimi dal D.lvo n. 545 del 1992.

A titolo esemplificativo si segnala la proposta di modifica dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il cui testo novellato (ancora in fase di definizione durante la redazione del presente contributo) testualmente recita: «01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di decadenza dall’impiego previste per i magistrati ordinari, nonché la fattispecie di cui al comma 1, lettera a). 1. Decadono dall’incarico i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all’art. 7».

Ebbene, tra le ipotesi di decadenza introdotte per effetto del rinvio all’articolo 7 (che disciplina i requisiti generali che devono essere posseduti ai fini della nomina a componente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado), è ricompresa anche la perdita del requisito di cui alla lettera c) della indicata disposizione ovvero «c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza».

Trattasi di disposizione di particolare ed immotivato rigore, che costituisce un unicum nel panorama ordinamentale relativo a tutte le altre magistrature, e che presenta evidenti profili di incostituzionalità.

In particolare, con riguardo alla magistratura ordinaria, l’aver riportato alcuni tipi di condanne penali non costituisce, a rigore, ipotesi di decadenza, ma semmai ipotesi di rimozione, che deve essere disposta all’esito di procedimento disciplinare con tutte le garanzie di legge a tutela dell’incolpato.

La decadenza è, infatti, istituto che si riferisce al sopravvenire di ipotesi di incompatibilità (per aver assunto uffici incompatibili con quello di magistrato), ovvero a contegni anche omissivi che inequivocabilmente fanno desumere la volontà del magistrato di non esercitare l’ufficio (si pensi alla mancata presa di possesso dell’ufficio a seguito di tramutamento nel termine di legge).

In nessun caso, invece, la decadenza assume un carattere sanzionatorio, conseguente dunque alla tenuta di comportamenti sconvenienti o finanche alla commissione di reati, fattispecie che, come detto, possono al più integrare la diversa fattispecie della rimozione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 «Si applica la sanzione della rimozione al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall’articolo 3, comma 9, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice».

Mentre da un lato la sanzione della rimozione conseguente a condanna disciplinare per i fatti previsti dall’articolo 3, comma 9, lett. e) del D.Lgs. 109/2006 è speculare all’ipotesi di cui al nuovo articolo 15‑quater, comma 5, del D.Lgs. 545/92, che sarà introdotto con il decreto legislativo in fase di stesura, l’ipotesi di rimozione conseguente a condanna penale è stata espunta dalle sanzioni disciplinari perché ricondotta ad ipotesi di decadenza, con significative differenze.

In particolare, mentre il magistrato ordinario può essere rimosso, all’esito di un procedimento disciplinare, ove incorra «in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del Codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso Codice», il magistrato tributario decade automaticamente ove riporti «condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari o venga sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza».

Dunque la grave sanzione della decadenza viene prevista anche nell’ipotesi di condanne per fattispecie obiettivamente bagatellari quali sono quelle contravvenzionali richiamate dall’articolo 7.

E come se non bastasse, in via automatica e senza alcuna garanzia procedimentale, come quella offerta dal procedimento disciplinare.

Ciò in contrasto con elementari principi di civiltà giuridica e da ultimo riaffermati con la recentissima sentenza n. 51 del 5 marzo 2024 (dep. 28 marzo 2024, GU 3 aprile 2024), mediante la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 3 Cost., costituzionalmente illegittimo l’art. 12, comma 5, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n 109, in tema di procedimento disciplinare dei magistrati, eliminando dalla disposizione la parte in cui stabilisce l’automatica rimozione dalla magistratura del magistrato che abbia riportato condanna a pena detentiva non sospesa per delitto non colposo non inferiore ad un anno.

L’esempio appena riportato, peraltro segnalato dall’Associazione Nazionale Magistrati Tributari all’Organo di autogoverno ai fini della formulazione del relativo parere, rende evidente la necessità che l’ordinamento giudiziario per i magistrati tributari venga nettamente separato dalla analoga disciplina prevista per la magistratura onoraria, essendo, altresì, altamente auspicabile che la sua formulazione venga preceduta da interlocuzioni con la rappresentanza della magistratura tributaria professionale, che certamente potrebbe fornire il proprio contributo tecnico su una disciplina fondamentale che inciderà fortemente sullo status delle future generazioni di magistrati tributari.

2.5. La funzione nomofilattica della Suprema Corte

Tra le questioni che destano maggiore perplessità nella riforma della magistratura tributaria viene in rilievo l’impossibilità, per i magistrati tributari, di accedere alla Corte di Cassazione.

Sotto tale profilo, sulla falsariga della giurisdizione contabile ed amministrativa (a cui certamente va avvicinata quella tributaria per la specialità della materia trattata), appare necessario un complessivo ridisegno dell’ordinamento giudiziario tributario a livello costituzionale, nella direzione della introduzione di un organo di “vertice” interno, organo di vertice in senso non gerarchico ma istituzionale, rappresentato da un giudice di ultima istanza.

In questa prospettiva appare auspicabile una sollecita modifica dell’art. 111, ultimo comma, della Costituzione, tale che anche per le sentenze tributarie il ricorso in Cassazione sia ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Tale modifica da un lato consentirebbe di abbattere notevolmente il gravoso carico di procedimenti pendenti presso la Suprema Corte in materia tributaria, dall’altro porrebbe fine alla palese anomalia caratterizzante l’attuale assetto della giurisdizione tributaria professionale che, come evidenziato, preclude ai magistrati tributari l’accesso alla Corte di Cassazione, organo che, attraverso la funzione nomofilattica che gli è propria, incide sugli orientamenti di merito di una diversa giurisdizione composta da magistrati altamente specializzati nella materia ad essi riservata.

La modifica costituzionale auspicata potrebbe, altresì, costituire veicolo per l’esplicito riconoscimento della magistratura tributaria all’interno della Carta fondamentale.

3. Conclusioni

Quelle sopra segnalate sono solo alcune delle principali questioni da affrontare per addivenire ad una ridefinizione complessiva dell’assetto della cosiddetta quinta magistratura.

Vi è molto ancora da fare anche su altri versanti, tra i quali la revisione della geografia giudiziaria, tema estremamente rilevante ai fini del futuro assetto della giurisdizione tributaria professionale, essendo strettamente legato al numero di magistrati tributari previsti a regime dalla riforma ed all’entità del contenzioso, anche in termini di valore, che gli stessi dovranno gestire.

Riveste, altresì, particolare urgenza il tema della carenza di organico giudiziario presso le corti di secondo grado, evidentemente legato a doppio filo da un lato alla maggiore complessità delle relative sentenze, a parità di compenso per i giudici onorari, dall’altro alla maggiore “convenienza” economica insita nel compenso previsto per il giudice monocratico e nel consistente aumento dei giudizi attribuiti alla sua competenza in seguito alla nuova soglia di 10.000,00 euro prevista dal legislatore per i ricorsi notificati dal 2 maggio 2026.

Tra le possibili soluzioni potrebbe prevedersi l’aumento dei compensi per le sentenze emesse dalle corti di secondo grado, ovvero prevedere il giudizio monocratico in appello per i ricorsi che rientrano nella competenza monocratica delle corti di primo grado, soluzione, quest’ultima, che determinerebbe, altresì, un’accelerazione nella definizione dei giudizi in secondo grado.

Allo stato non sembrano plausibili altre soluzioni, considerato che ai vincitori del concorso in magistratura tributaria è inibito l’accesso alle corti di secondo grado prima dei tre anni dallo svolgimento delle funzioni in primo grado.

I temi sul tappeto, come detto, sono diversi, ma di positivo c’è senza dubbio il superamento del primo importante step rappresentato dalla conclusione del primo concorso per il reclutamento dei magistrati tributari, passaggio che determina l’irreversibilità di un processo avviato al rallentatore ma che si spera possa subire un’accelerazione sia attraverso la pubblicazione degli altri due bandi di concorso in tempi ravvicinati, sia attraverso interventi normativi che affrontino in maniera organica e nella prospettiva di una effettiva professionalizzazione le questioni che allo stato ostacolano la piena equiparazione della magistratura tributaria alle altre magistrature del Paese.

Su questo l’Associazione Nazionale Magistrati Tributari si porrà in una posizione di attenta osservatrice e di stimolo nelle sedi istituzionali competenti.