GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    Scheda n. 7 - La nuova udienza predibattimentale dinanzi al G.M.

    Scheda n. 7 - La nuova udienza predibattimentale dinanzi al G.M.

                                                                        OBIETTIVO DELLA RIFORMA

    L’obiettivo della riforma è quello di introdurre una forma di udienza preliminare anche per i reati con esercizio dell’azione penale attraverso l’emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M. e, allo stesso tempo, istituzionalizzare e disciplinare all’interno del codice di procedura penale la c.d. udienza filtro, ossia la prassi consolidata e diffusa della prima udienza fissata dinanzi al GM esclusivamente per la verifica della regolare costituzione delle parti, le questioni preliminari e l’ammissione ai riti alternativi e deflattivi.

    L’udienza predibattimentale, così viene denominata, è concepita come un’udienza in camera di consiglio e, pertanto, più agile e informale. Dovrà essere organizzata, appunto, come udienza camerale, con la partecipazione delle sole parti necessarie e interessate al singolo processo e con verbalizzazione sommaria.

    Queste nuove modalità permetteranno da un lato la riduzione delle spese di registrazione e trascrizione, dall’altro la razionalizzazione nell’utilizzo delle aule dibattimentali (che risulteranno riservate alla trattazione dibattimentale dei processi per cui si svolgerà il giudizio ordinario o per i processi trasmessi a seguito di udienza preliminare).

                                                     CASI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO EX ART. 550 C.P.P.

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 550 c.p.p. - Casi di citazione diretta a giudizio.

    (Omissis)

    2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

    a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

    b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

    c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

    d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

    e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

    e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;

    f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

    g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

    (Omissis)

    Art. 550 c.p.p. - Casi di citazione diretta a giudizio.

    (Omissis)

    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in

    cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia

    riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché nei casi previsti:

    a) dall’articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

    b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

    c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

    d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    e) dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

    f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9 del

    testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

    (Omissis)

    Risultano estese le fattispecie per cui è previsto l’esercizio dell’azione penale mediante citazione a giudizio diretta (sul punto la legge delega prevedeva l’estensione per delitti puniti fino a sei anni di reclusione per i quali non vi fossero rilevanti difficoltà di accertamento).

    Pertanto, accanto al comma 1° che resta invariato e prevede la soglia generale dei delitti puniti fino a quattro anni di reclusione, al comma 2° è stata ampliata l’elencazione con riferimento alle specifiche ipotesi di reato, venendo a ricomprendere, per esempio, il reato di cui all’art. 495 c.p. e il reato di cui all’art. 646 c.p. (per i quali, quindi, non sarà più necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare, come appare più che mai ragionevole e opportuno).

                                                   IL NUOVO DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EX ART. 552 C.P.P.

    TESTO PREVIGENTE

    TESTO RIFORMATO

    Art. 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio.

    1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

    a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

    b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

    c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

    d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

    ***

    e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

    f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

    g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

    h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

    ***

    ***

    ***

    1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, e per i reati previsti dall'art. 590 bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

    ***

    (Omissis)

    3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

    4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

    Art. 552 c.p.p. - Decreto di citazione a giudizio.

    1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

    a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

    b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

    c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

    d) l'indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza;

    e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

    f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione;

    g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini

    preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

    h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste;

    h-bis) l’informazione all’imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.

    1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

    (Omissis)

    3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, a pena di nullità, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

    4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

    Nei casi indicati dall’art. 550 c.p., come novellato, il P.M. esercita l’azione penale mediante emissione di decreto di citazione a giudizio, che dovrà necessariamente contenere ai sensi dell’art. 552 lett. d) c.p.p. l’indicazione del Giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale. Inoltre, detto decreto dovrà contenere gli avvisi relativi alla facoltà di richiedere i riti alternativi di cui agli artt. 438, 444 e 464-bis c.p.p. nei termini di cui all’art. 554 ter comma 2 c.p.p., l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella Cancelleria del Giudice, nonché l’informazione della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa (v. art. 552 lett. f), g) e h)bis c.p.p.).

    Rimane il termine della notifica del decreto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 552 comma 3 c.p.p., almeno sessanta giorni prima dell’udienza predibattimentale.

    L’art. 553 c.p.p. dispone che il P.M. formi il fascicolo per il dibattimento e lo trasmetta al Giudice immediatamente dopo la notificazione del decreto, unitamente al fascicolo di cui all’art. 416 comma 2 c.p.p. (ossia ci sarà la trasmissione di un duplice fascicolo: quello del dibattimento e quello delle indagini preliminari).

                      L’UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA EX ART. 554-BIS C.P.P.

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 554-bis c.p.p. - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.

    1. L’udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.

    2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità. Se l’imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

    3. Le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 491.

    4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

    5. In caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara con ordinanza la nullità dell’imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d’ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero.

    Quando il pubblico modifica l’imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell’imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l’imputato non è fisicamente presente, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

    7. Se a seguito della modifica dell’imputazione il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell’ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

    8. Il verbale dell’udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140, comma 2.

    L’udienza di comparizione predibattimentale:

    - Si svolge in camera di consiglio;

    - Richiede la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell’imputato;

    - Prevede gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e, qualora l’imputato non sia presente, l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. c.p.p.;

    - Affronta e risolve tutte le questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p., che devono essere decise “immediatamente” e non potranno essere riproposte all’udienza dibattimentale; nello stesso termine può essere disposto, d’ufficio o su richiesta di parte, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ai sensi del nuovo art. 24-bis c.p.p.;

    - Prevede la necessaria verifica da parte del Giudice della possibilità di remissione della querela, qualora il querelante sia presente;

    - Dispone che il Giudice, anche d’ufficio, verifichi che l’imputazione rispetti i parametri di cui all’art. 552 lett. c) c.p.p., ossia che l’enunciazione del fatto e delle circostanze sia chiara e precisa e siano indicati gli articoli di legge violati;

    - Il Giudice, sulla base degli atti del fascicolo, ha la facoltà di invitare il P.M. a riformulare l’imputazione, nonché ad apportare le necessarie modifiche e, qualora il P.M. non vi provveda, con ordinanza dispone la restituzione degli atti;

    - Nel caso di modifica dell’imputazione da parte del P.M., tale modifica viene inserita nel verbale e il verbale deve essere notificato all’imputato non presente (almeno 10 giorni prima della nuova udienza), con rinvio dell’udienza e sospensione del processo;

    - Il verbale è redatto in forma riassuntiva.

                                I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE NELL’UDIENZA PREDIBATTIMENTALE EX ART. 554-TER C.P.P.

    ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE

    Art. 554-ter c.p.p. - Provvedimenti del giudice.

    1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano,

    in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

    2. L’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis commi 2 e 3.

    3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione al pubblico ministero del fascicolo contenente la documentazione, i verbali e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2.

    4. Tra la data del provvedimento di cui al comma 3 e la data fissata per l’udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

    Il GM dell’udienza predibattimentale, sulla base degli atti trasmessi dal P.M., deve valutare se sussistano i presupposti per una pronuncia di sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi già previste, come per esempio se sussiste una causa che estingue il reato o per cui l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, etc.

    Inoltre, è chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere, e questa è un’importante novità introdotta sulla base della trasmissione di tutto il fascicolo del P.M. e che avvicina l’udienza predibattimentale all’udienza preliminare dinanzi al GUP, “anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna”. Sul punto appaiono applicabili i parametri normativi e di formazione giurisprudenziale sulla analoga pronuncia ex art. 425 c.p.p., che dovranno essere ampliati sulla base di una valutazione logico-giuridica affidata al Giudice e che comporti una previsione di mancata sentenza di condanna.

    È prevista una ipotesi di rinvio dell’udienza predibattimentale nel caso in cui l’imputato e il P.M. concordino l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 53 L. n. 689/1981 e la decisione non sia immediatamente possibile; in tal caso, infatti, il GM potrà sospendere l’udienza e rinviarla (non oltre il sessantesimo giorno) dando avviso anche all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

    Da segnalare come ai sensi del nuovo art. 20-bis c.p. rubricato “Pene sostitutive delle pene detentive brevi” è stata ampliato l’ambito di applicazione delle pene sostitutive della reclusione e dell’arresto, in quanto la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate in caso di condanna fino a quattro anni, il lavoro di pubblica utilità fino a tre anni, la pena pecuniaria fino ad un anno.

    Infine, ove non vi siano le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative, il Giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti ad un Giudice diverso, in un termine non inferiore a venti giorni, e dispone la restituzione del fascicolo formato ai sensi dell’art. 416 comma 2 c.p.p. al P.M.

    Ai sensi dell’art. 554-quinquies c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere può essere revocata dal Giudice, su richiesta del P.M., qualora sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova.

                                                                          DISCIPLINA TRANSITORIA

    Quanto al momento di effettiva entrata in vigore e applicazione di questa parte della riforma, non essendovi disposizioni specifiche e/o derogatorie, per il generale principio del tempus regit actum si può ritenere che dalla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell’art. 99-bis del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 162/2022) l’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. nei casi di citazione diretta dovrà essere effettuato mediante il nuovo decreto di citazione dinanzi al Giudice Monocratico per l’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 552 lett. d) c.p.p., secondo la nuova formula prevista e con la previsione dei nuovi avvisi (per es. quello che il fascicolo sarà depositato presso la Cancelleria del Giudice e non più della Procura oppure della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa).

    In questo senso si è pronunciata la Circolare del Ministero della Giustizia datata 20.10.2022 ove afferma: "l'avvenuto esercizio dell'azione penale costituisce lo spartiacque della fase procedimentale e, quindi, può essere inteso come punto di riferimento per operare la selezione degli affari soggetti alla previgente o alla nuova disciplina processuale".

    Ora, in forza della disposizione di cui all’art. 89-bis D.L.vo n. 150/2022, introdotto dall’art. 5-octies del D.L. n. 162/2022 convertito nella L. n. 199/2022, è stato sancito legislativamente quanto già individuato in base di interpretazione, come sopra specificata, ossia che le disposizioni relative all’udienza di prima comparizione predibattimentale si applicano nei processi nei quali il decreto di citazione a giudizio viene emesso in data successiva al 30 dicembre 2022.


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