ISSN: 2974-9999
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presso il Tribunale di Roma

Gli approfondimenti della dottrina sulla riforma Cartabia - 2. Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia

9 gennaio 2023
Gli approfondimenti della dottrina sulla riforma Cartabia - 2. Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia

Gli approfondimenti della dottrina sulla riforma Cartabia - 2. Un filtro più potente precede un bivio più netto: nuove possibili prospettive di equilibrio tra udienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia

di Andrea Cabiale e Serena Quattrocolo*

Il lavoro fornisce un contributo a prima lettura sulle innovazioni in materia di udienza preliminare, giudizio e procedimenti speciali, apportate dal decreto attuativo della ‘riforma Cartabia’, illustrandone le principali caratteristiche e alcuni nodi interpretativi.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Udienza preliminare: una protagonista dalla scarsa presenza scenica - 2.1. Il controllo giudiziale sulla formulazione dell’imputazione. - 2.2. La corrispondenza dell’imputazione agli atti. - 2.3. Un filtro a maglie ristrette. – 3. Le multiformi novelle in materia di giudizio. - 3.1. La calendarizzazione delle udienze. - 3.2. Le richieste di prova. - 3.3. Il deposito di relazioni peritali e tecniche. - 3.4. Mutamento del giudice e documentazione delle prove dichiarative. - 3.5. Contestazioni suppletive dibattimentali  e procedimenti speciali. - 4. Il restyling dei riti speciali. - 4.1. Giudizio abbreviato. - 4.2. Patteggiamento. - 4.3. Giudizio immediato. - 4.4. Procedimento per decreto. - 4.5. Sospensione del procedimento con messa alla prova. – 4.6. Le idee rimaste nel cassetto.

1. Introduzione

La prossima entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 spinge a riflettere, in termini complessivi, sullo snodo essenziale dell’esercizio dell’azione penale e dei diversi percorsi che a seguito di esso il processo può intraprendere.

Nel contesto dei numerosi focus che questa Rivista dedica alla imminente entrata in vigore della riforma della giustizia penale[1], il presente contributo si concentra sui temi dell’udienza preliminare, del giudizio e dei riti alternativi.  Sono ambiti nei quali l’intervento riformatore si calibra in misura differenziata - più netto e incisivo sulla fisionomia stessa dell’udienza preliminare, più di contorno su giudizio e riti alternativi – rispondendo però ad un obiettivo coerente, ovvero quello di correggere le disfunzioni che oltre trent’anni di applicazione pratica del nuovo codice di procedura penale hanno messo in luce. Riflettendo, come è avvenuto in ogni passaggio del percorso di riforma – a partire dai lavori della Commissione Lattanzi, fino al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022 – sulla realtà applicativa e non soltanto sulla coerenza sistematica delle norme, i lavori si sono concentrati sulla necessità di reagire a prassi, abitudini, strategie di corto respiro e veri propri vizi che in questi decenni hanno impedito alle norme del codice del 1988 di raggiungere gli obiettivi che le avevano ispirate e dettate[2]. In tale scenario, al di là del classico tema della scarsa appetibilità dei procedimenti speciali – che, nonostante le frequenti riforme, non hanno mai raggiunto tassi tali da ‘liberare’ i ruoli del giudizio nei termini decisivi che la stessa legge delega 81/1987 aveva immaginato – è evidente la centralità dell’udienza preliminare, snodo che certamente, tra le grandi novità del nuovo codice, ha fatto registrare il peggior risultato operativo[3]. E proprio dall’udienza preliminare prende le mosse questo contributo, specificandosi sin d’ora che - per ragioni di autonomia sistematica del tema dell’assenza dell’imputato - non sarà qui analizzata la nuova disciplina degli artt. 420 bis ss.c.p.p.

2. Udienza preliminare: una protagonista dalla scarsa presenza scenica

Altamente significativo, in una riforma volta al raggiungimento dell’efficienza del processo penale, è il ruolo giocato dallo snodo dell’esercizio dell’azione penale. In più punti del d.lgs. 150/2022 si pone attenzione all’innesco del processo e a tutti i relativi presupposti e conseguenze, come i tempi per la determinazione del pubblico ministero sull’eventuale esercizio dell’azione penale, le modalità di notificazione degli atti introduttivi del processo, i filtri giurisdizionali sugli atti imputativi… Proprio quest’ultimo profilo accende i riflettori sul tema dell’udienza preliminare, arrivata, con la riforma in commento, ad un ‘tagliando’ profondo ed incisivo, in ragione della diffusa insoddisfazione circa la sua stessa natura, sui ruoli dei suoi protagonisti, sul significato dei suoi esiti.

Due temi principali caratterizzano gli interventi sull’udienza preliminare: un primo momento di ricalibratura - se necessaria - della imputazione, con le interpolazioni integrate degli artt. 421 e 423 c.p.p.; il secondo momento, incentrato sulla regola di giudizio, profondamente modificata. Qui di seguito si cercherà di ripercorrere tutti gli aspetti più significativi della novella dalla imminente entrata in vigore.

2.1. Il controllo giudiziale sulla formulazione dell’imputazione

Quanto al primo momento, è sufficiente qui ricordare la forte contrapposizione tra dottrina e giurisprudenza in tema di genericità, imprecisione e incompletezza del capo di imputazione formulato dal pubblico ministero nella richiesta di rinvio a giudizio[4]. L'assenza di una esplicita previsione di invalidità dei requisiti enunciati dall’art. 417 c.p.p. non ha mai rappresentato per la dottrina un limite all’accertamento del vizio dell’imputazione generica o carente rispetto agli atti di indagine, in forza della disciplina generale dell’art. 178 c.p.p., secondo alcuni sotto il profilo della lett. c, con un regime di rilevabilità intermedio, secondo altri sotto il profilo della lett. b, iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale, con un regime di rilevabilità assoluto. Al contrario, la giurisprudenza ha sempre escluso la sussistenza di una invalidità. Il sedimentarsi di tale contrapposizione aveva portato le Sezioni Unite, con la nota sentenza Battistella[5], a ritenere addirittura abnorme l’atto con il quale il giudice dell’udienza preliminare, rilevata la violazione dell’art. 417 lett. b c.p.p., avesse restituito gli atti al pubblico ministero per la riformulazione della imputazione, senza previo invito a quest’ultimo alla modifica della medesima, nel senso indicato dagli atti contenuti nel fascicolo[6].

La soluzione emersa già nella proposta Lattanzi e trasfusa nel d.lgs. 150/2022 rappresenta una sintesi delle posizioni, contrapposte, di dottrina e giurisprudenza, non tanto per un malcelato spirito salomonico, ma in linea con il rafforzamento del controllo giurisdizionale sulla corrispondenza tra imputazione formulata dal p.m. e atti del procedimento, che si ripropone anche nella udienza predibattimentale, innanzi al tribunale in composizione monocratica.

In primo luogo, la nuova formulazione dell’art. 421 co. 1 c.p.p. impone al giudice un preliminare ed esplicito controllo sulla sufficiente specificità della imputazione. L’espressa previsione della delibazione giurisdizionale riveste, in questa come nella ‘parallela’ sede della udienza predibattimentale, il presupposto per un immediato intervento ortopedico che possa più efficacemente orientare l’imputato (e il p.m., ove previsto), verso la scelta di un rito alternativo, concentrando in apertura dell’udienza le questioni relative alla validità della imputazione[7]. Alcuni elementi sottolineano l’assoluta rilevanza della interpolazione. Tale funzione è rimarcata dalla collocazione, prima della apertura della discussione, della verifica giurisdizionale. Nel silenzio della attuale formulazione normativa, lo spazio operativo dello ‘schema Battistella’ si colloca più agevolmente nel corso o al termine della discussione, sulla scorta di un più plausibile intervento argomentativo della difesa, piuttosto che di un dovere officioso del giudice dell’udienza preliminare. Per più di una ragione, l'anticipazione e l’officializzazione del controllo di non genericità del capo di imputazione non è priva di riflessi sull’autonomia organizzativa del pubblico ministero. Non solo, infatti, tale controllo diviene da meramente eventuale - affidato perlopiù alla iniziativa della difesa - a necessario, perché posto tra gli adempimenti del giudice, ma finisce per ridurre sensibilmente la discrezionalità del pubblico ministero nelle scelte relative alla strategia accusatoria. Se è vero, infatti, che il nuovo vaglio dell’art. 421 c.p.p. mira a intercettare tutte le ‘imperfezioni’ della richiesta di rinvio a giudizio, ovvero quelle situazioni in cui l’atto imputativo non sia redatto con la chiarezza e la precisione prescritte dalla lett. b dell’art. 417 c.p.p., non si può negare che queste si possono più facilmente misurare in termini relativi, grazie alle risultanze delle indagini contenute nel relativo fascicolo. Sebbene la relazione di accompagnamento al d.lgs. 150/2022 sottolinei espressamente la natura formale dei vizi che questo primo controllo ha di mira[8], non si può escludere che la genericità dell’imputazione possa emergere,o emergere più chiaramente, da un raffronto, da parte del giudice, con il materiale investigativo.

Su questo primo controllo, si innesterà il ricordato ‘schema Battistella’, normativizzato attraverso la novella, che prevede l’invito del g.u.p. al pubblico ministero a riformulare l’imputazione – ovviamente nel senso tracciato dagli atti di indagine - previa discussione con le parti. Nell’ipotesi in cui il p.m. non proceda, il giudice pronuncerà anche d’ufficio la nullità dell’atto di imputazione e restituirà gli atti al rappresentante dell’accusa, per la riformulazione del capo di imputazione. Dal punto di vista sistematico, si perpetua l’insanabile contrasto logico già denunciato da ampia dottrina, con riguardo al ‘protocollo’ creato dalle S.U. Il vizio che il giudice rileva e pronuncia è una invalidità della richiesta di rinvio a giudizio, evidentemente riconducibile a una nullità generale, inerente all’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale[9] e, pertanto, soggetta a regime di rilevabilità assoluto[10]. Pragmaticamente, però, tale nullità risulta sanabile dall’intervento ‘perfettivo’ del pubblico ministero, suggerito dal giudice dell’udienza preliminare, che formalmente fa della richiesta di rinvio a giudizio una fattispecie complessa, a formazione progressiva e non istantanea. Certamente si tratta di una soluzione non lineare sul piano sistematico che, tuttavia risponde ad una necessità profondamente radicata in tutta la riforma: partendo dall’analisi della realtà, provare ad incidere su di essa, con soluzioni che, a volte, possono apparire anche non armoniche sul piano dell’ordine astratto del sistema.

Ove il pubblico ministero accolga l’invito del giudice, si procederà secondo le rinnovate regole dell’art. 423 c.p.p., su cui qui di seguito, dovendosi richiamare all’attenzione che l’imputazione modificata, in termini di precisione, si riterrà validamente contestata a tutti coloro i quali siano presenti in aula, anche attraverso collegamento a distanza. La precisazione del co. 1 bis dell’art. 421 c.p.p. non è certamente superflua, poichè non potrebbe trovare qui piena e diretta attuazione la nuova disciplina dell’art. 420 c.p.p., in forza della quale si debbano ritenere presenti all’udienza anche coloro che abbiano depositato richiesta di rito alternativo formulata per iscritto o a mezzo di procuratore speciale. Infatti, proprio la rettifica dell’imputazione suggerita dal giudice in forza del nuovo art. 421 c.p.p. può chiaramente innescare l’opportunità di riformulare o annullare[11] la richiesta di rito speciale già presentata ed ora espressamente considerata dall’art. 420 c.p.p. come equipollenza della presenza. All’imputato non presente in persona o da remoto, dunque, il verbale recante la modifica della imputazione deve essere notificato (anche se ai sensi del rinnovato art. 420 c.p.p. questi deve considerarsi presente), entro un termine non inferiore a dieci giorni prima della data fissata nel medesimo per il rinvio dell’udienza preliminare.

2.2. La corrispondenza dell’imputazione agli atti

A sua volta, l’art. 423 co. 1 bis, introdotto dal d.lgs. 150/2022, istituisce un ampio controllo del giudice dell’udienza preliminare sulla imputazione – ivi comprese la qualificazione giuridica e le circostanze aggravanti (o quelle che possono determinare l’applicazione di misure di sicurezza) – sulla base degli atti del procedimento. Consegue dall’interazione tra le norme degli artt. 421 co. 1 e 423 co. 1 bis, un duplice momento di controllo giurisdizionale: il primo, come già osservato, volto a suggerire interventi che intercettino vizi evidenti della imputazione, tutti interni alla richiesta di rinvio a giudizio, i quali possono o incentivare il ricorso a riti alternativi, o portare alla tempestiva regressione del procedimento, prima dell’inutile compimento delle attività dell’udienza preliminare. Il secondo, incentrato sugli esiti della discussione in udienza preliminare e il raffronto con gli atti contenuti nel fascicolo, che possono mettere in luce, grazie al contraddittorio tra le parti, aporie sfuggite al vaglio iniziale sulla imputazione.

Se nella nuova formulazione dell’art. 421 co. 1 il controllo sulla specificità della imputazione è solo implicitamente legato agli atti contenuti nel fascicolo, nel nuovo comma 1 bis dell’art. 423 c.p.p. l’aggancio è, invece, esplicito, con l’effetto di consacrare la necessaria corrispondenza della imputazione che esce dal filtro dall’udienza preliminare al contenuto degli atti raccolti. Insomma, si instaura per effetto del regime normativo di prossima entrata in vigore un doppio canale di controllo: analisi ‘in entrata’, dei possibili vizi della richiesta di rinvio a giudizio, per neutralizzarli attraverso l’intervento correttivo suggerito dal giudice o la dichiarazione di nullità  e susseguente regressione alla fase delle indagini preliminari; analisi ‘in uscita’ della imputazione che rifluirà nell’eventuale decreto che dispone il giudizio, alla luce anche degli elementi emersi durante la discussione, attraverso il suggerimento del giudice oppure la regressione alla fase precedente. Qui la regressione non si basa su un vizio dell’atto di esercizio dell’azione penale, poiché l’incongruenza tra atti e imputazione emerge sulla base dell’esame degli atti contenuti nel fascicolo e all’esito della discussione avvenuta durante l’udienza. Anche (e soprattutto) la modifica ex art. 423 risulterà cruciale dal punto di vista del possibile incoraggiamento di richieste di riti speciali: rimanendo le parti legittimate alla domanda fino alla presentazione delle proprie conclusioni, gli effetti positivi del controllo giurisdizionale sulla imputazione, ivi compresa la qualificazione giuridica – come espressamente previsto dal nuovo testo – si tradurranno in una razionalizzazione delle richieste di rito alternativo (soprattutto nelle ipotesi di rettifica della qualificazione giuridica da ostativa a ‘non ostativa’ del procedimento speciale)[12]. Anche in tale ottica, si ricorda che pure questa parte di novella opportunamente richiama gli accorgimenti relativi alla notificazione della imputazione modificata all’imputato che non sia presente in aula o attraverso video-collegamento., sebbene questi, in alcuni casi, debba considerarsi presente ai fini del verbale di udienza, secondo la nuova disciplina dell’art. 420 c.p.p.

Inoltre, la novella ha l’effetto di impedire che dalla discrasia tra imputazione passata al vaglio dell’udienza preliminare e atti delle investigazioni possano emergere, a giudizio, contestazioni suppletive c.d. ‘patologiche’. Senza poter qui ricostruire un percorso giurisprudenziale lungo e articolato, indirettamente suffragato anche da risalenti pronunce della Corte costituzionale, si deve registrare che, fino ad ora, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto non solo la piena autonomia del p.m. nel determinarsi tra imputazione singola o cumulativa, ma anche il ricorso alle nuove contestazioni dibattimentali – concepite dal legislatore per ben altre finalità - non già sulla base dell’evolvere delle risultanze dell’istruzione probatoria, bensì degli atti già contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari al momento dell’originaria contestazione. E' del tutto evidente come tale prassi sarà resa impossibile dalla nuova formulazione degli artt. 421 co. 1 e, soprattutto, 423 co. 1 bis c.p.p., con la quale si impone il controllo giurisdizionale sulla completezza e precisione dell’imputazione, da misurarsi in relazione al contenuto fin lì acquisito nel fascicolo.

Di non immediato coordinamento risulta la nuova formulazione dell’art. 423 c.p.p. con le ipotesi in cui le contestazioni suppletive siano consentite durante il giudizio abbreviato. Al netto delle modifiche apportate a tale rito, su cui infra § 4.1, le ipotesi di integrazione probatoria in abbreviato - che siano richieste dalle parti (art. 438 co. 5), o disposte dal giudice perché non può decidere allo stato degli atti (art. 441 co. 5) - aprono la via all’applicabilità dell’art. 423 c.p.p., nel suo complesso. Deve dunque ritenersi che l’assunzione della prova ‘integrativa’ determini il dovere del giudice del giudizio abbreviato di operare il controllo di corrispondenza tra l’imputazione e gli atti del fascicolo, così come ampliati dall’integrazione probatoria. Alla già prevista iniziativa del p.m., legittimato alla modifica dell’imputazione sulla base delle nuove evenienze, si sovrappone il controllo giurisdizionale che, prima ancora che il p.m. muova la sua iniziativa, deve procedere al raffronto tra imputazione ed atti. Nel contraddittorio che ne consegue, il p.m. potrà far emergere le proprie intenzioni rispetto all’eventuale contestazione suppletiva, che verranno inglobate nella discussione sulla completezza e precisione della imputazione. Ferma restando la possibilità prevista dall’art. 441 bis co. 1 c.p.p., di rinuncia dell’imputato alla richiesta di giudizio abbreviato in caso di effettivo mutamento del capo di imputazione, il dissidio tra giudice dell’abbreviato e p.m. in ordine alla puntuale formulazione dell’accusa comporterà la regressione del procedimento.

In conclusione, si può osservare che il sistema di doppio controllo sulla imputazione, istituito dagli artt. 421 e 423 c.p.p., così come emendati dal d.lgs. 150/2022, oltre ad avere il pregevole effetto, appunto, di impedire le contestazioni suppletive patologiche a giudizio, assume pieno significato anche alla luce della nuova regola di giudizio dell’udienza preliminare. Come si vedrà qui di seguito, il superamento del parametro di idoneità degli atti a sostenere l’accusa in giudizio a favore di una prognosi di condanna, doveva necessariamente basarsi su un più preciso consolidamento della imputazione, attraverso un puntuale aggancio alle risultanze del fascicolo delle indagini preliminari. Il senso dell’operazione normativa sarebbe rimasto più vago e indeterminato senza un puntuale intervento su questo profilo, rischiando di annullare la portata innovativa della nuova previsione dell’art. 425 c.p.p., che va letta, appunto, nel quadro complessivo di metamorfosi dell’udienza preliminare, perseguita dalla riforma in commento.

2.3. Un filtro a maglie più strette

L’incapacità dell’udienza preliminare di svolgere efficacemente il ruolo di filtro fra la fase investigativa e quella dibattimentale è ben nota. Si tratta di una situazione di fatto ormai consolidata, che ha resistito a ben due riforme dell’art. 425 c.p.p., volte ad ampliare i presupposti applicativi della sentenza di non luogo a procedere. Prima fu eliminato il riferimento all’«evidenza» delle fattispecie liberatorie; poi si precisò che il provvedimento in questione andava emesso anche a fronte dell’inidoneità degli elementi acquisiti «a sostenere l’accusa in giudizio». Eppure poco è cambiato e il filtro ha continuato a non filtrare, come invece si sperava.

Il legislatore si è ora nuovamente cimentato con questa spinosa questione, tentando ancora una volta di ricalibrare il potere selettivo affidato al giudice dell’udienza preliminare[13].

Durante il lungo corso dei lavori preparatori, come è noto, le proposte sono state differenti.

Il primigenio d.d.l. Bonafede chiedeva di «modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di escludere il rinvio a giudizio nei casi in cui gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio».

Il novum consisteva, a quei tempi, in una previsione piuttosto confusa. Era evidente che si puntasse a qualcosa di più rispetto alla sostenibilità dell’accusa in giudizio, ma le istruzioni del proponente non brillavano per chiarezza; veniva mantenuto il riferimento a insufficienza e contraddittorietà, mentre, per quanto riguarda la ‘prognosi’ dibattimentale, si evitava un esplicito richiamo alla condanna: con un’espressione per nulla conforme al linguaggio tecnico del codice di rito, si parlava di «accoglimento della prospettazione accusatoria», affiancando tale locuzione a un richiamo alla ragionevolezza che avrebbe dovuto caratterizzare l’attività mentale del giudice.

La Commissione Lattanzi ha poi radicalmente rivisitato la formula, all’esito di una discussione a tutto tondo, che ha considerato anche l’ipotesi di un abbandono definitivo dell’istituto[14], il quale, peraltro, non pare aver mai assunto, nei lavori preparatori del codice del 1988, un connotato essenziale alla realizzazione della natura tendenzialmente accusatoria del nuovo rito.

Nella proposta di articolato per la legge delega – oltre a eliminare i concetti di elementi ‘insufficienti’ e ‘contraddittori’ – si precisava che il giudice avrebbe dovuto emettere sentenza di non luogo a procedere “laddove emerga che gli elementi acquisiti non sono tali da determinare la condanna”.

Semplice e inequivocabile, la regola di giudizio proposta cercava di essere il più possibile contigua a quella dibattimentale. La prognosi si avvicinava un po’ di più alla diagnosi, tant’è che, nella Relazione della Commissione, la locuzione prescelta veniva descritta come «diagnosi prognostica»[15]. Visti gli scarsi risultati ottenuti dai precedenti ritocchi, questa era forse la scelta più efficace, idonea a fornire un’istruzione tanto chiara, quanto effettivamente selettiva.

Come è noto, però, le cose sono andate diversamente. Sia la legge delega infine approvata, sia il decreto attuativo hanno accolto solo in parte tali indicazioni.

Definitivamente assorbiti i criteri dell’insufficienza e della contraddittorietà, il provvedimento ex art. 425 co. 3 c.p.p. va emesso quando gli elementi in mano al giudicante «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».

È stato quindi quantomeno mantenuto intatto l’espresso riferimento alla ‘condanna’; d’altra parte, però, con il termine «previsione» viene di nuovo più esplicitamente richiamata l’idea di ‘prognosi’.

Di non facile interpretazione è poi l’inserimento dell’aggettivo «ragionevole», recuperato dalla bozza Bonafede. L’intento è forse quello di evocare, relativamente alla valutazione da compiere in udienza preliminare, il criterio fissato per il dibattimento dall’art. 533 co. 1 c.p.p. In altri termini, il giudice - ai fini dell’emissione del decreto che dispone il giudizio - dovrebbe prefigurarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato sarà condannato. In questa sede, infatti, l’ipotesi da vagliare non è ancora la colpevolezza dell’imputato, ma la circostanza che questi possa essere successivamente condannato.

Siffatta verifica – lo precisa il co. 3 dell’art. 425 c.p.p. - va inoltre esclusivamente compiuta sulla base degli «elementi acquisiti»; si deve quindi tener conto dei dati probatori in quel momento cristallizzati, soffermandosi sulla loro prevedibile progressione, una volta rielaborati in sede dibattimentale. Se questa fosse l’esegesi corretta, potrebbe non essere ancora possibile, in questo momento, prendere in considerazione fattori meramente futuribili, nonché estranei al merito, quali l’estinzione del reato – ad esempio per prescrizione (prossima, ma non ancora maturata), morte dell’imputato, o remissione della querela –  nonché l’improcedibilità, come nel caso di superamento dei termini previsti per i giudizi d’impugnazione[16].

Ad ogni modo, come si è già detto, due precedenti riforme hanno fallito e sarebbe quindi stato opportuno, per evitare l’ennesimo insuccesso, alzare con maggior fermezza lo standard decisorio. Al contrario, la formulazione finale della nuova regola di giudizio presenta alcune ambiguità e debolezze, che potrebbero ridurne l’impatto.

È comunque auspicabile che la novella riesca a incidere sull’orientamento giurisprudenziale più lasco[17]; in molti casi, la Cassazione ha affermato che, in udienza preliminare, non sarebbe possibile «procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato», essendo «inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate»[18].

Al di là di qualsiasi altra considerazione, siffatta interpretazione appare oggi certamente incompatibile con l’obbligo di rinviare l’imputato a giudizio solo in caso di una “ragionevole previsione di condanna”.

È infine opportuna una considerazione ulteriore. Sino a questo momento abbiamo analizzato la novella in parola relativamente agli effetti che potrebbe produrre sulla fase successiva. Non si può, però, ignorare che la stessa – insieme alla regola “gemella” inserita nell’art. 408 c.p.p. per l’archiviazione – è destinata a incidere anche su quanto accade prima[19].

Il pubblico ministero dovrà infatti tenere a mente che l’imbuto dell’udienza preliminare è – almeno potenzialmente – più stretto di quanto fosse in passato: non basta più che l’accusa appaia sostenibile nel futuro giudizio e, quindi, con margini di miglioramento rispetto a quanto portato al g.u.p.; il compito dell’accusa diventa dimostrare subito che la condanna è ragionevolmente prevedibile.

Se ciò è vero, il timore degli investigatori di presentarsi in udienza preliminare impreparati di fronte alla nuova regola di giudizio, potrebbe comportare un allungamento delle indagini, dovuto alla necessità di arricchire il fascicolo di ogni dato possibile.

D’altra parte, però, vanno presi considerazione diversi altri fattori. Anzitutto, la necessità di svolgere indagini il più possibile complete non è certo una novità per il pubblico ministero e, dunque, la riforma dell’udienza preliminare potrebbe poi non risultare così incisiva al riguardo; inoltre, va considerato che la disciplina dei termini investigativi è stata ampiamente rimaneggiata e che si è provveduto a introdurre nuovi rimedi “anti-stasi”.

Insomma, molte novità s’intersecano e appare allora davvero difficile capire, al momento, se il criterio della “ragionevole previsione di condanna” comporterà incrementi percepibili nella durata delle indagini.

3. Le multiformi novelle in materia di giudizio

Gli interventi imposti dalla legge di delega sulla disciplina del giudizio sono meno numerosi e, per lo più, meno incisivi sulla struttura della fase, rispetto a quelli che toccano l’udienza preliminare. Seguendo, nelle scansioni generali, i momenti di intervento del d.d.l. Bonafede, il comma 11 dell’art. 1 l. 134/2021 disponeva interpolazioni in materia di organizzazione delle udienze, di argomentazione delle richieste probatorie, di deposito anticipato della relazione del perito e del consulente tecnico, nonché in tema di rinnovazione delle prove dichiarative a seguito di mutamento del giudice o di un componente del collegio.

Nell’attuare la delega, il Governo ha altresì provveduto a chiarire e razionalizzare la disciplina delle conseguenze delle contestazioni suppletive, in linea con i numerosi interventi della Corte costituzionale in materia.

Ne è derivata una rete di novelle volta principalmente (ma non esclusivamente), ad incidere in ottica organizzativa sulla fase del giudizio, sede che, meno di altre – come è stato osservato[20] – si presta a soluzioni acceleratorie, ma che, certamente, può essere razionalizzata attraverso strumenti organizzativi che cerchino di attutire, non potendo eliminarli, i rischi naturalmente insiti nelle complessità dell’istruttoria dibattimentale.

Nei suoi interventi ‘puntiformi’, la riforma del dibattimento rivela un quasi ovvio denominatore comune alla maggior parte delle novelle, legate dall’attenzione per la razionalizzazione del procedimento probatorio: salve le emende agli artt. 519 e 520 c.p.p., le altre novità tendono a limare aporie messe in luce dalla pratica in una sotto-fase – quella dell’istruzione probatoria – che non può essere racchiusa in più rigidi meccanismi organizzativi, data la sua natura eminentemente orale e contraddittoria. In prima battuta, dunque, l’attenzione sarà rivolta al filone probatorio e, successivamente, a quello delle nuove contestazioni.

3.1. La calendarizzazione delle udienze

Con riferimento alla calendarizzazione delle udienze, il d.lgs. 150/2022 incide sull’art. 477 c.p.p. riscrivendolo nella forma e nel contenuto[21]. Con l’entrata in vigore della riforma, il testo reciterà, infatti, «Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere».

Questo primo intervento non può dirsi certamente slegato dal successivo, in materia di illustrazione delle richieste probatorie, poiché, come si vedrà a breve, la maggiore consapevolezza del giudicante rispetto all’attività probatoria proposta dalle parti sarà di aiuto nella più puntuale organizzazione delle udienze. Nella nuova disposizione, infatti, si cela qualcosa di più della prassi, ormai invalsa in buona parte degli uffici giudiziari, di calendarizzazione delle udienze apparentemente necessarie allo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale. Al presidente (e al giudice monocratico) si impone, in primo luogo, uno sforzo di celerità e concentrazione, in conseguenza del quale è richiesta l’indicazione specifica delle attività da svolgersi in ciascuna udienza (l’art. 41 del d.lgs. 150/2022 modifica il dettato dell’art. 145 n.att.c.p.p., sostituendo la facoltà di calendarizzazione degli esami con un dovere). Come si accennava, una maggiore consapevolezza del giudice rispetto alle istanze probatorie delle parti, come previsto dal ‘nuovo’ art. 493 c.p.p., sarà la chiave per poter indicare specificamente le incombenze di ciascuna udienza in agenda. Come già osservato, l’orientamento normativo sospinge verso diversi modelli organizzativi dei ruoli d’udienza, suggerendo, seppur indirettamente, una preferenza verso una organizzazione concentrata anziché parallela dei procedimenti, come alcune sedi giudiziarie già da tempo sperimentano[22]. Questa opzione parrebbe più utile ad assorbire gli inevitabili contrattempi che possono verificarsi durante l’istruttoria dibattimentale, consentendo un più agile recupero o inserimento di attività resesi necessarie per uno dei tanti inciampi che possono imporre il rinvio di una udienza dibattimentale. È certamente vero che una dettagliata calendarizzazione può subire contraccolpi più evidenti, per via degli imprevisti, rispetto ad una mera indicazione di date genericamente destinate all’istruttoria dibattimentale, come da taluno sottolineato[23]. È altrettanto vero, però, che l’attuale situazione – che vede rinvii ad intervalli lunghissimi, del tutto incompatibili con il principio di concentrazione – è altamente insoddisfacente e già nel momento di calendarizzazione (a monte, cioè, del possibile verificarsi di accidenti vari), tradisce lo spirito della concentrazione espresso dall’art. 477 c.p.p. e il canone della ragionevolezza dei tempi processuali. È certamente incontestabile che il cambiamento di regime organizzativo dei ruoli rappresenti una sfida di grande complessità, con ricadute pratiche che sfuggono certamente alla portata di una norma destinata ad essere inserita nel codice di rito, ma anche nelle disposizioni attuative, perché spesso sono dipendenti dalle peculiarità locali. Non per questo, però, ci si può limitare a speculare su tali difficoltà, dovendosi tenere presente che, nella sfera organizzativa, è sempre più opportuno e frequente il ricorso a competenze anche extra-giuridiche per ottenere risultati che ottimizzino l’attività degli uffici giudiziari, come la sperimentazione GIADA ha dimostrato, nel delicatissimo rapporto tra Procure della Repubblica e cancellerie dei tribunali in relazione alla gestione dei ruoli delle udienze monocratiche[24] e come anche suggerisce il progetto finanziato dal Ministero della Giustizia per la implementazione dell’ufficio del processo (NextGeneration UPP), che vede impegnate le Università pubbliche italiane, con competenze giuridiche, aziendalistiche e computazionali, ai fini della elaborazione di schemi per la massima efficienza del nuovo ufficio.

In conclusione di questo punto deve sicuramente osservarsi come il mutato sforzo organizzativo rimanga privo di sanzioni processuali per il caso della mancata osservanza del dovere di calendarizzazione. In una comprensibile ottica di bilanciamento, la previsione di efficaci meccanismi organizzativi delle attività dibattimentali non si traduce in invalidità degli atti istruttori compiuti al di fuori di un’ordinata agenda. V’è tuttavia da ritenere che sarà il vantaggio organizzativo di tutti i soggetti del processo a garantire piena osservanza alla nuova incombenza.

3.2. Le richieste di prova

Per parte sua, la nuova interpolazione dell’art. 493 co. 1 c.p.p. si pone in stretta connessione con la novella appena trattata[25]. Con l’esplicito intento di non legittimare un ‘ritorno al passato’, ovvero alla relazione introduttiva - che (nonostante apprezzabili letture teleologicamente orientate)[26] era diventata uno squarcio aperto dal p.m. sull’attività di indagine preliminare, addirittura con lettura di stralci di atti non ammessi al fascicolo del dibattimento - il nuovo testo del comma si focalizza sul tema della ammissibilità della prova, ai sensi degli artt. 189 e 190 co. 1 c.p.p. Si è detto da più parti, condivisibilmente, che, nella generale cornice di un intervento di razionalizzazione dei tempi e della gestione delle attività dibattimentali, l’illustrazione delle richieste probatorie può avere un effetto virtuoso rispetto al problema della ‘sete di conoscenza’ del giudice del dibattimento. Volutamente posto dal legislatore del 1988 in una posizione di squilibrio conoscitivo rispetto alle parti del procedimento, il giudice del dibattimento spesso si ‘destreggia’ nelle cadenze dell’istruzione probatoria in cerca di elementi informativi[27] che consentano di svolgere più consapevolmente i gravosi oneri che il Libro VII pone sul suo capo, in particolare l’ammissione delle prove e la gestione dell’esame dei dichiaranti. Consegue, potenzialmente, alla novella in questione un sindacato più pregnante da parte del giudice sulle richieste probatorie.

Infatti, l’aggancio esplicito al tema dell’ammissibilità, insieme alla relazione di accompagnamento del testo, rendono preater o contra legem interpretazioni che consentano alle parti divagazioni rivolte agli atti delle indagini preliminari nell’illustrazione delle richieste istruttorie, giacché si richiamano espressamente le regole di ammissione degli artt. 190 co. 1 e 189 c.p.p., costruite su vettori orientati allo sviluppo futuro dell’istruzione probatoria, del tutto autonomi rispetto alle vicende investigative. 

3.3. Il deposito delle relazioni peritali e tecniche

Sempre nello scenario probatorio si inserisce la nuova previsione dei co. 1 bis e 1 ter nell’art. 501 c.p.p.[28], i quali impongono il deposito, rispettivamente ad opera del perito e della parte che ha nominato un consulente tecnico, della relazione tecnica, almeno sette giorni prima della data fissata per l’esame dell’esperto. Una interpolazione del comma secondo dello stesso articolo rende esplicita la facoltà degli esperti di consultare le rispettive relazioni, depositate nel rispetto del termine sopra indicato, durante l’esame dibattimentale. L’obbligo di deposito si estende anche alle ipotesi di consulenza tecnica extra-peritale.

La novella, già contemplata dal d.d.l. Bonafede, era stata per certi versi criticata nelle audizioni presso le commissioni Giustizia parlamentari, per il rischio sotteso all’iniziativa di avvalorare la metamorfosi di perizia e consulenza tecnica, da prove orali a prove documentali, sacralizzando il valore della relazione a discapito dell’esame orale, in contraddittorio, dell’esperto. Sulla scorta della relazione alla proposta della Commissione Lattanzi e di tutti i successivi documenti accompagnatori emerge, invece, la condivisibile prospettiva, opposta, nella quale il nuovo obbligo di deposito mira a valorizzare il contraddittorio orale, consentendo a tutti i soggetti che vi intervengono una partecipazione più consapevole e, dunque, efficace. Data la frequente centralità della prova tecnica, scientifica o artistica e la sua indubbia complessità, la possibilità di analizzare nel dettaglio i documenti, anche molto voluminosi, prodotti dagli esperti a corredo della propria attività valutativa, è essenziale al fine di garantire a questi mezzi di prova tutto il potenziale che il contesto del contraddittorio dibattimentale offre. Un esame e, soprattutto, un controesame basati sulla previa lettura della relazione garantiscono un miglior risultato conoscitivo e maggiori elementi ai fini della valutazione della affidabilità del parere esperto.  

In quest’ottica, la novella va accolta positivamente, sia quale potenziamento dell’efficacia delle prove orali, sia quale strumento di razionalizzazione dell’istruzione dibattimentale, poiché riduce il rischio di eventuali rinvii determinati dalla maggior lentezza e dalla minore efficacia di un’escussione ‘al buio’ dell’esperto.

Certamente, come anche già più sopra osservato, la disposizione rimane priva di effetti processuali, in caso di inosservanza. Il termine dei sette giorni è chiaramente ordinatorio e il suo inutile decorso non comporterà conseguenze automatiche, né si intravedono altri profili di possibile invalidità della prova assunta senza previo deposito della relazione. L’inosservanza del nuovo obbligo, tuttavia, rappresenta sicuramente un esempio di significativo inconveniente per l’efficace funzionamento del calendario del dibattimento, dovendosi valutare l’opportunità di un rinvio dell’esame dell’esperto in caso di mancato deposito preventivo della relazione: nulla vieta che l’esame si svolga secondo l’agenda prestabilita, ma l’utilità potrebbe esserne compromessa, per via della difficoltà, per le parti, di muoversi attraverso un documento spesso ampio, articolato e assai complesso, senza il tempo adeguato a calibrare l’esame orale.

3.4. Mutamento del giudice e documentazione delle prove dichiarative

Di primaria rilevanza è l’intervento sul testo dell’art. 495 c.p.p., con l’inserimento del co. 4 ter[29]. L’interpolazione mira, in antitesi alla impostazione del d.d.l. Bonafede, a segnare una svolta nell’intenso dibattito che ha recentemente accompagnato il tema della immediatezza. Pare superfluo ricostruire qui l’oggetto della discussione, se non negli essenziali passaggi che fanno dell’interpretazione dell’art. 525 co. 2 c.p.p. uno degli esempi più evidenti di scontro tra l’approccio antiformalistico e la struttura tradizionale del codice di procedura penale. Proprio nell’impianto essenziale dei codici, che «nella loro ambizione di regolare secondo un disegno coerente l’intero universo giuridico […] costituiscono ormai solo ‘una’ delle fonti giuridiche»[30], si realizza la collisione tra l’approccio formale (secondo molti, formalistico), che informa tutta la nostra cultura giuridica moderna – attraverso la predisposizione di uno schema legale di atto e di un sistema di invalidità che conseguono alla inosservanza del modello medesimo – e la nozione pragmatica di pregiudizio effettivo, tipica dei sistemi di common law.

Infatti, la richiamata disposizione enuncia un raro esempio di nullità speciale a regime di rilevabilità assoluto: dall’assolutezza dell’affermazione ivi contenuta, era derivato un primo rigido orientamento interpretativo[31] rispetto alla necessaria identità fra tutti i giudici che hanno partecipato alle fasi di ammissione e assunzione delle prove e quelli che deliberano la sentenza, dal quale è promanata la necessaria rinnovazione di tutto l’iter dibattimentale, in caso di mutamento del giudice o di un componente del collegio, pena, appunto, il vizio insanabile della sentenza.

Tale regressione, per un verso, non è certo rara, poiché si verifica ad ogni ipotesi di quiescenza o trasferimento del giudicante o di un membro del collegio (senza menzionare altre possibili ma più rare ipotesi che incidono sulla capacità del giudice). Soprattutto nella prospettiva sopra ricordata, di ruoli d’udienza improntati non alla concentrazione di ciascun procedimento ma al procedere parallelo, tali situazioni sono frequenti, ma la possibilità di contare su giudici supplenti, come pur indicato dallo stesso art. 525 c.p.p., non rappresenta una soluzione efficace e generalizzata, date le carenze di organico di quasi tutte le sedi giudiziarie. Secondo lo schema predisposto dal codice, la regressione e la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale si rivelano necessarie, salvo l’accordo delle parti alla lettura dei verbali di tutti gli atti istruttori. Ne consegue spesso, però, un elevato livello di frustrazione di tutti i protagonisti del processo rispetto all’obiettivo, pur chiaramente perseguito dal quadro normativo, di ripristinare e garantire immediatezza e oralità. Osservava, infatti, il controverso passaggio di C. Cost. 132/2019 che «frequente è, d’altra parte, l’eventualità che la nuova escussione si risolva nella mera conferma delle dichiarazioni rese tempo addietro dal testimone, il quale avrà d’altra parte una memoria ormai assai meno vivida dei fatti sui quali, allora, aveva deposto: senza, dunque, che il nuovo giudice possa trarre dal contatto diretto con il testimone alcun beneficio addizionale, in termini di formazione del proprio convincimento, rispetto a quanto già emerge dalle trascrizioni delle sue precedenti dichiarazioni, comunque acquisibili al fascicolo dibattimentale ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen. una volta che il testimone venga risentito»[32].

I testimoni vengono nuovamente chiamati all’ufficio, con meno memoria e con minor pazienza della volta precedente (pur rimanendo fermi tutti gli obblighi, penalmente sanzionati), finendo spesso per richiamarsi alla primaria dichiarazione, anche in assenza di un attivo contraddittorio con la difesa; il nuovo giudice ottiene scarsi se non nulli vantaggi conoscitivi, dovendo necessariamente rifarsi ai verbali precedenti per acquisire informazioni e valutare la credibilità del dichiarante; tutti i soggetti vedono la definizione del giudizio spostarsi ulteriormente in avanti… Insomma, se lo scenario evocato dalla discussa sentenza della Corte costituzionale descrive una realtà certamente non rispondente agli obiettivi fissati dal legislatore, dall’altro lato, l’appiattimento che trasforma il contraddittorio dibattimentale in una raccolta di verbali, consegnando al nuovo giudice lunghi resoconti incapaci di trasmettere tutti gli elementi comunicativi di una dichiarazione orale, finisce per travolgere l’impianto essenziale del giudizio e le garanzie di difesa dell’imputato. In risposta alla insoddisfacente situazione, la pronuncia del giudice delle leggi evocava, per un verso, la ‘modulabilità’, ad opera del legislatore, del principio di identità del giudice che assume la prova e di quello che decide e, per altro verso, soluzioni decisive, quali il ricorso alla video-registrazione delle prove dichiarative (senza spingersi, invece, a invocare soluzioni ordinamentali, che riducano i rischi di mutamento del giudice a dibattimento inoltrato), non senza richiamare i singoli giudicanti o i collegi ad un’applicazione ‘orientata’ dei poteri d’ufficio previsti dagli artt. 506 e 507 c.p.p., ai fini di ottenere dal testimone nuovi o ulteriori elementi di prova.

È ben noto che, in questo scenario, si è presto insinuata la Corte di cassazione, in relazione ad un ricorso avverso la pronuncia con la quale una Corte d’appello aveva annullato la sentenza di primo grado, per difetto di identità personale tra il collegio che aveva ammesso le prove e quello che poi aveva assistito all’assunzione e alla decisione, sebbene le parti nulla avessero eccepito nel corso del dibattimento. Con la nota pronuncia Bajrami, il Supremo Collegio, inserendosi nel contrasto interpretativo relativo alla necessità o meno di una esplicita richiesta di parte alla rinnovazione delle istanze istruttorie in precedenza formulate, finiva per affermare che il principio di immutabilità del giudice non comporta la necessaria rinnovazione di tutti gli adempimenti degli artt. 492 e ss. c.p.p., poiché provvedimenti ammissivi e attività già svolte mantengono efficacia, salva la facoltà per le parti di chiederne la riassunzione o presentare nuove prove, richieste che andranno tuttavia sempre vagliate secondo il filtro tradizionale di ammissione[33] e dunque, anche sotto il profilo della non manifesta superfluità (della rinnovazione). Ne conseguirebbe l’automatica possibilità di lettura dei verbali delle prove la cui riassunzione non è stata richiesta, non è stata ammessa o non è più possibile.

In questo scenario, la soluzione proposta già dalla bozza di legge delega elaborata dalla Commissione Lattanzi[34], riprende la eco dell’obiter dictum della Corte costituzionale, per individuare nella registrazione video delle prove dichiarative una previsione non soltanto di compromesso[35]. In forza del nuovo art. 495 co. 4 ter c.p.p., in caso di mutamento, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale potrà essere richiesta dalle parti, salva videoregistrazione della prova dichiarativa; anche ove disponibile la videoregistrazione, il giudice potrà comunque disporre la rinnovazione del mezzo di prova, se esistono specifiche esigenze.

Se è pur vero che l’immagine video e la presenza fisica hanno caratteristiche differenti, sono altrettanto incontestabili la maggior qualità comunicativa e la assoluta completezza di una videoregistrazione rispetto ad una verbalizzazione tradizionale (anche se frutto di trasposizione di registrazione audio). Per un verso, dunque, la soluzione prevista dal nuovo co. 4 ter dell’art. 495 c.p.p. rappresenta un netto miglioramento sia rispetto alla situazione verificatasi a seguito della sentenza Bajrami, ma ad avviso di chi scrive, anche rispetto alla situazione precedente, consegnando al nuovo giudice, o al nuovo componente del collegio, materiale probatorio non alterato dal decorso del tempo e dalle ricordate ineffettività pratiche spesso riscontrate durante faticose rinnovazioni istruttorie. Nulla dice la norma rispetto alle modalità con le quali la  videoregistrazione debba essere visionata dal nuovo giudice o dal nuovo componente del collegio. Naturalmente, una visione in aula, in presenza delle parti, consentirebbe di instaurare un effettivo contraddittorio tra il giudice e queste ultime, ad esempio in tema di ammissibilità di alcune domande formulate al testimone… Con queste modalità, la videoregistrazione potrebbe dispiegare le sue massime potenzialità di surrogato della prova dichiarativa, offrendo al giudice un racconto non alterato dal passaggio di altro tempo dai fatti oggetto del processo e consentendo comunque un contraddittorio ‘sulla prova’ (videoregistrata), talvolta più efficace rispetto a un contraddittorio ‘per la prova’ che finisca, però, per essere inibito dall’atteggiamento del teste ‘usurato’.

Inoltre, il ricorso abituale alla videoregistrazione delle prove dichiarative, previsto dal nuovo co. 2 bis dell’art. 510 c.p.p., rappresenta un’agevolazione anche in tutti i procedimenti in cui non vi sia mutamento del giudice o del collegio, costituendo una forma di verbalizzazione estremamente più utile al giudice che vi ritorni, in camera di consiglio, rispetto a quella tradizionale, che pur rimane prevista, secondo il tenore letterale della nuova disposizione[36].

Incontestabile è l’appunto, immediatamente sollevato, circa l’attuale scarsa disponibilità di mezzi tecnici per la videoregistrazione delle prove dichiarative, di cui la stessa novella si mostra consapevole, data la previsione di entrata in vigore differita della nuova disciplina della videoregistrazione[37], che necessita certamente di aggiustamenti organizzativi. È altrettanto vero, però, che oggi la produzione (e la riproduzione) di filmati video di qualità pressoché professionale è resa possibile con mezzi di uso quotidiano e individuale e che, pertanto, la predisposizione dell’adeguato substrato tecnico presuppone un investimento in strumentazione tutt’altro che sofisticata, pur dovendosi accompagnare ad un idoneo intervento organizzativo per garantire sicurezza, immutabilità e adeguata conservazione alle videoregistrazioni delle prove dichiarative. Si tratta, tuttavia, di interventi di natura organizzativa, ministeriale, e non certo di aspetti che avrebbero potuto o dovuto esser inseriti nella disciplina codicistica, o in quella attuativa. Alla luce di queste osservazioni, l’esplicita riserva contenuta nell’ultima parte del nuovo art. 510 co. 2 bis c.p.p. – alla temporanea indisponibilità di strumenti o di personale tecnico – appare un temperamento non necessario, quanto meno nel dettato del codice. Certo sarà sempre possibile, anche a riforma entrata a pieno regime, una situazione eccezionale di indisponibilità dei mezzi di videoregistrazione, che avrebbe tuttavia potuto essere contemplata, questa sì, tra le norme di attuazione.

La ricordata efficacia differita della norma pone il dubbio del regime da adottarsi tra la prossima entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e il momento di attuazione della specifica disciplina delle videoregistrazioni. Si prospetta una sopravvivenza della discussa ‘dottrina Bajarami’? Ad avviso di chi scrive pare difficile ignorare la netta contrapposizione tra quell’orientamento giurisprudenziale e il nuovo testo dell’art. 495 co. 4 ter c.p.p. (seppur non immediatamente operativo), in cui l’interesse della parte alla riassunzione della prova torna a sganciarsi dal rigido vincolo di non manifesta superfluità che così nettamente può limitare il diritto di difesa dell’imputato[38].

3.5. Contestazioni suppletive dibattimentali e procedimenti speciali

Distaccata dalla serie di interventi direttamente legati all’istruzione probatoria è l’interpolazione degli artt. 519 e 520 c.p.p.[39], non espressamente contemplata dall’art. 1 co. 11 l. 134/2021, ma ispirata all’opportuna riorganizzazione di una questione a più riprese toccata dalla riforma, ovvero l’aderenza dell’imputazione ai fatti che emergono nel corso del procedimento. Sulla scorta delle numerosissime sentenze additive che avevano finito per ammettere una sorta di ‘restituzione nel termine’ per la richiesta di riti alternativi, in conseguenza delle possibili modifiche dibattimentali dell’imputazione (patologiche o fisiologiche), si era infatti creata una situazione piuttosto incoerente, frutto delle varie contingenze da cui erano originate le diverse questioni di legittimità costituzionale.

Gli interventi sull’art. 519, co. 1 e 2, c.p.p. sono coordinati, poiché il primo è volto a garantire l’informazione all’imputato circa i diritti che conseguono ad uno dei possibili mutamenti dell’imputazione  - previsti dagli artt. 516, 517 e 518 co. 2 - mentre il secondo li rende concretamente fruibili. Infatti, a seguito di diversa descrizione del fatto, di contestazione di circostanza aggravante o fatto connesso ex art. 12 lett. b c.p.p. o, ancora, di integrazione dell’imputazione ex art. 518 c.p.p., l’imputato ha diritto di chiedere l’ammissione di nuove prove o di formulare richiesta di giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti o sospensione del procedimento con messa alla prova. Il comma 2 garantisce all’imputato la possibilità di chiedere un termine a difesa per valutare la situazione successiva alle nuove contestazioni, potendo poi sciogliere la riserva sulle proprie specifiche richieste entro l’udienza successiva.

Con un opportuno adeguamento linguistico, il rinnovato art. 520 c.p.p. prevede che la suddetta informativa sia inserita nel verbale, insieme alle modifiche sulla imputazione, e il medesimo notificato all’imputato che non sia presente in aula o da remoto.

In forza, poi, dell’art. 41 co. 1 lett. q d.lgs. 150/2022, si modifica l’art. 141 n.att.c.p.p., estendendosi la possibilità di formulare richiesta di oblazione non soltanto a seguito di modifica della imputazione ex art. 516 c.p.p., ma anche dopo le contestazioni suppletive degli artt. 517 e 518 c.p.p.

L’apprezzabile riordino della materia si accompagna, poi, al dirompente effetto indiretto di alcune innovazioni già sopra analizzate. Come già illustrato, la nuova formulazione dell’art. 423 co. 1 bis c.p.p. – insieme a quella dell’art. 554 bis co. 6 c.p.p., per l’udienza predibattimentale – obbliga, infatti, il giudice ad un controllo circa la corrispondenza tra il fatto, le circostanze aggravanti (e quelle che possono determinare l’applicazione di una misura di sicurezza), la qualificazione giuridica indicati nella richiesta di rinvio a giudizio, e gli atti contenuti nel fascicolo. Senza tornare sulla dinamica che consegue ad una eventuale carenza dell’imputazione, pare opportuno ribadire, ragionando di dibattimento, che da tale assetto deriva l’impossibilità di effettuare contestazioni ‘patologiche’, giacché tutte le difformità tra imputazione e atti già presenti nel fascicolo al momento della richiesta di rinvio a giudizio verranno portate alla luce nella fase della udienza preliminare (o dell’udienza predibattimentale) e non potranno più giustificare modifiche all’imputazione estranee alla dinamica propria dell’istruzione probatoria, restituendo significato e coerenza all’impianto originariamente previsto dal codice[40].

Difficilmente la prassi, totalmente asistematica[41], delle c.d. contestazioni ‘patologiche’ potrà sopravvivere al cambio di regime normativo, volto a stabilire un preciso dovere del giudice delle fasi intermedie di controllo tra l’imputazione e gli atti contenuti nel fascicolo, sottraendo al p.m. spazi di discrezionalità incontrollata nella gestione della imputazione, talvolta riconosciuti anche dalla Corte costituzionale[42].

4. Il restyling dei procedimenti speciali

Era scontato che una riforma volta all’incremento dell’efficienza e della celerità puntasse lo sguardo anche sulla disciplina dei procedimenti speciali[43]. Il loro obiettivo primario, infatti, è da sempre quello di snellire l’iter procedimentale, sottraendo più vicende possibili dall’inevitabilmente lungo e complesso congegno del rito ordinario.

Come in diverse occasioni precedenti, si è operato su due fronti: da un lato, sono state inserite una serie di interpolazioni minori, volte per lo più ad allineare specifici aspetti del dato positivo alla giurisprudenza costituzionale o di legittimità; dall’altro lato, con interventi di più ampio respiro, si è cercato di rivitalizzare l’uso del rito interessato, o comunque di incentivarne ulteriormente l’adozione.

L’intervento è consistente nel suo complesso, benché forse, per certi aspetti, poco coraggioso; soprattutto dal confronto con alcuni dei suggerimenti formulati dalla Commissione Lattanzi, emerge infatti la rinuncia a una spinta innovativa maggiore.

4.1. Giudizio abbreviato

La disciplina del rito abbreviato ha subito due modifiche piuttosto rilevanti, in punto di accessibilità e convenienza. Vi è poi anche stato spazio per alcune interpolazioni di rilievo più ridotto.

Sul primo versante, si allude, anzitutto, alla rivisitazione dell’art. 438 co. 5, c.p.p.

Finora, la richiesta di giudizio abbreviato ‘condizionato’ era soggetta a due presupposti: l’integrazione probatoria richiesta doveva risultare, al contempo, «necessaria ai fini della decisione», nonché «compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento». Rimasto inalterato il primo, il secondo è stato invece completamente sostituito: il giudice accoglierà la suddetta richiesta soltanto quando «il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale».

La prima valutazione continua dunque ad avere, come esclusivo punto di riferimento, la prova oggetto dell’istanza istruttoria; la seconda condizione risulta invece ora focalizzata sui vantaggi che il giudizio abbreviato globalmente comporta. In particolare, il giudice deve verificare se – al di là delle concrete caratteristiche dell’esperimento probatorio domandato – la procedura contratta rappresenta comunque un risparmio di tempo rispetto al corrispettivo scenario dibattimentale.

Non conta, quindi, soltanto l’aggravio temporale che l’acquisizione della prova comporterebbe rispetto allo svolgimento di un giudizio abbreviato ‘semplice’’; è alla prospettiva dibattimentale che va rivolta l’attenzione, immaginando se quest’ultima sarebbe in ogni caso meno favorevole per la speditezza complessiva del procedimento.

L’accesso al giudizio abbreviato ‘condizionato’ risulta, così, molto facilitato: è evidente che lo stesso – rispetto «ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale» – si rivelerà quasi sempre una prospettiva più appetibile, in termini di costi materiali; basti pensare ai tempi di preparazione e instaurazione del giudizio, alla necessità di acquisire in contraddittorio tutti i dati conoscitivi che, nella loro forma investigativa, non penetrano il fascicolo del dibattimento, nonché alle più snelle modalità acquisitive previste dall’art. 441 co. 6 c.p.p.

Questa constatazione trova del resto conferma in un precedente insegnamento della Corte costituzi

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