Il concetto di giustizia nell'era digitale. La nuova frontiera del “predicting judicial decision making” tra luci ed ombre: timori di un “nuovo millennium bug”?*
di Elena Quarta
Lo scorso 12 aprile 2019 la suggestiva cornice di Palazzo De Pietro a Lecce ha fatto da sfondo alla presentazione dell'avveniristico testo del Prof. Avv. Luigi Viola che è stata l'occasione per un incontro di studio intitolato “Giustizia Algoritmica-la nuova frontiera tra luci ed ombre" organizzato dal COA dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.
Relatori dell'incontro sono stati il Prof. Luigi Viola, docente di Diritto processuale civile della scuola di specializzazione delle professioni legali “Vittorio Aymone”, Università del Salento, Direttore scientifico del Centro Studi Diritto Avanzato nonché autore del libro “Interpretazione della legge con modelli matematici”, Elena Quarta docente di diritto dell'informatica presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali “Vittorio Aymone”, dell' Università del Salento ed il dottor Daniele Gallucci, magistrato presso il Tribunale di Termini Imerese. Ha coordinato i lavori il promotore dell'incontro, l'Avv. Vincenzo Caprioli Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Lecce.
Sommario: 1. La nuova era della Giustizia Algoritmica : parallelismo con l'avvento del III millennio - 2. Il segreto legame tra legge e matematica era stato già svelato dagli antichi filosofi - 3 Rapporto tra la giustizia predittiva ed il modello matematico elaborato dal Prof. Viola - 4 Conclusioni :impatti del Modello matematico tra “Millennium bug” e strumenti ADR.
1. La nuova era della Giustizia Algoritmica : parallelismo con l'avvento del III millennio
Sono ormai passati quasi 20 anni dall'avvento del III millennio, un'epoca che a livello di percezione appariva a tutti come un tempo sospeso tra passato, presente e futuro. Un tempo che, potrebbe essere associato senza dubbio alle sonorità sfuggenti e incantate del pezzo “Vivere il mio tempo” dei Litfiba. È passato quasi un ventennio, eppure i fotogrammi di quell'epoca sono ancora ben impressi nelle nostre menti. Correva l'anno 2000 e nei media imperversavano messaggi carichi di entusiasmo rivolti ad esaltare il boom dell'era digitale. Un entusiasmo che, da sempre, è indissolubilmente legato al timore del futuro. Un timore a cui venne attribuito il nome di Millennium bug, il famoso corto circuito dei sistemi informatici dovuto al cambiamento di data suggellato dallo scoccare della mezzanotte che segnava il passaggio dal 31 dicembre 1999 al 1 gennaio 2000. Un problema che , come sempre accade per gli eventi allarmistici, si rivelò poi di portata inferiore a ciò che era stato prospettato. L'avvento del futuro infatti, genera da sempre nell'uomo due sentimenti: l'entusiasmo da un lato e dall'altro il timore dell' ignoto che si proietta nella sua essenza di ombra, e intimorisce. Un'alternanza che, musicalmente parlando, si potrebbe paragonare ai sentimenti contrastanti di magia ed inquietudine suscitati dalla composizione del pianista belga Wim Mertens “Struggle for Pleasure”, caratterizzata dall'escalation di suoni intensi e rarefatti che si alternano in una perfetta alchimia. Quando si parla di ombre sembra inevitabile il richiamo al mito della caverna di Platone, dipinto di un luogo carico di tormento dove i prigionieri scorgono le ombre degli oggetti proiettate dal fuoco convinti che quella sia la realtà. Eppure ai prigionieri basterebbe volgere lo sguardo al di là dell'orizzonte in cui sono costretti a vivere per avere una diversa visione. Basterebbe dunque un diverso angolo prospettico per cogliere l'essenza reale delle cose. Le ombre, tuttavia, hanno anche l'importante funzione di chiarire dubbi e perplessità, dare insegnamenti ed indicare strade da percorrere. Invero questo è un tema presente nella letteratura e nella filosofia di ogni tempo, basti pensare al dialogo immaginato da Nietzsche in “Il Viandante e la sua ombra” o al dialogo con le ombre dei morti di Dante o Ulisse nel corso del loro viaggio. Quindi luci ed ombre come parti di una stessa realtà, è questo ciò che ritroviamo nello stesso animo umano, aspetto cristallizzato nella filosofia di Jung, e che parallelamente ritroviamo nei protagonisti delle grandi opere letterarie come il Dorian Gray di Wilde nel famoso rapporto con il suo ritratto, ed il Mephistopheles del Faust di Goethe.
E la tematica della Giustizia algoritmica portata alla ribalta dal recente testo del Prof. Luigi Viola “ Interpretazione della legge con modelli matematici” riaccende questa antica dicotomia di luci ed ombre, di entusiasmo ed al tempo stesso di timore verso questo “nuovo Millennium bug”.
A parere della scrivente, occorre allontanare dal nostro immaginario i timori, occorre cioè andare ad individuare tutto ciò che non deve essere associato a questo libro: i timori e le ombre non devono essere associati a questo testo. Perchè? Qual è il timore quando nascono opere di questo tipo?
Il timore è che un algoritmo possa sostituire il giudice o l'attività dell'interprete. Questo timore non ha ragion d'essere perchè ci sono attività proprie del Magistrato che non possono essere affidate ad un algoritmo. Es. nel caso del Magistrato di Sorveglianza, la valutazione della pericolosità di un soggetto. Il giudice, infatti, dopo un attento ascolto delle parti, analizza gli elementi e sulla base di un ragionamento giuridico perviene ad una decisione assunta alla luce di un attento bilanciamento. L'attento bilanciamento è il riflesso dei valori e del senso di umanità che guidano il magistrato nel suo operato, elementi che un algoritmo non può certamente soppiantare.
Come traspare anche dalla puntuale presentazione del testo del Presidente della I sez Civ, della Corte di Cassazione Stefano Schirò[1], è chiaro che un algoritmo non può dominare valori imprevedibili come, ad esempio, quelli derivanti dall' espletamento dell' istruttoria dibattimentale.
L'Art. 12 delle Preleggi assume le vesti di un algoritmo, ma, come sottolineato espressamente nel testo[2], non è un algoritmo che ha la pretesa di anticipare le decisioni giudiziarie. Questo strumento si colloca in un momento storico propizio. Per capire il senso di questa affermazione occorre guardare alla dicotomia esistente tra Caos e Legge. In tal senso Renato Rordorf, già presidente aggiunto della Corte di cassazione, in un suo recente editoriale riconsegna all'attualità la prefazione di un testo edito più di 30 anni fa ed intitolato Riti e sapienza del diritto ( Laterza ;1985). Nello specifico Rordorf sottolinea come l'autore Franco Cordero “con la sua prosa immaginifica, si spingeva a paragonare il diritto al Minotauro, il mostruoso figlio di Minosse e Pasifae che abita nel labirinto: un luogo dove «vigono testi individuati da un canone, e dei sapienti li frugano pescando mille contenuti talvolta imprevedibili». Una visione angosciosa – la si potrebbe dire kafkiana – perché nel labirinto non ci si raccapezza, non si riesce a prevedere dove conduce il percorso che si è intrapreso ed è arduo trovare una via d’uscita[3]”.
Perché questa visione del diritto come mostruoso essere mitologico dipinta negli anni '80 appare così attuale?
Occorre considerare che il giurista del XXI secolo si colloca di fronte ad uno scenario giuridico molto particolare , che appare influenzato da vari fattori. In primis subisce l'influenza derivante da una continua metamorfosi , caratterizzante il sistema delle fonti . Nello specifico oltre al corpus di norme e valori dell'ordinamento nazionale, occorre tener presenti anche quelli derivanti dai disposti normativi e valori di matrice europea derivanti da Trattati, convenzioni internazionali e altri principi dell’ordinamento europeo.
Altro aspetto da considerare è che la qualità delle leggi è pessima perchè talvolta il legislatore è frettoloso. Ma la fretta da dove deriva?
Ad esempio dalla necessità di ottemperare ai diktat della Corte europea dei diritti dell'uomo ( es. art. 35 ter o.p[4]. rubricato “ Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”: norma creata ad hoc per obbedire al diktat derivante dalla sentenza Torreggiani di predisporre un insieme di rimedi idonei ad affrire una riparazione adeguata al pregiudizio derivante dal sovraffollamento carcerario)
La fretta altresì può essere dettata dalla necessità di creare norme che colmino dei vuoti normativi creati, ad esempio, da dichiarazioni di illegittimità costituzionalità delle norme che prima regolavano un determinato settore. ( Es. Art. 238 bis tu spese giustizia[5], ,rubricato “ Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate”)
Un ulteriore aspetto da considerare è che talvolta sono le stesse decisioni giurisprudenziali ad essere clamorosamente contrastanti Esempio più recente di tale fenomenologia concerne l’applicabilità[6] o meno della nuova legge in materia di responsabilità sanitaria, la c.d. Legge Gelli – Bianco (n. 24/2017) a fatti antecedenti la sua entrata in vigore. Tutto questo crea un improvviso Caos, simile a quello esiodeo che, a sua volta crea incertezza ed i consociati non sono in grado di orientare i propri comportamenti. Ed ecco che appare utile all'interno di tale quadro descrittivo riportare alla luce il segreto legame tra legge e modelli matematici, presente fin dall'antichità e mai sopito
2. Il segreto legame tra legge e matematica era stato già svelato dagli antichi filosofi
In tale contesto in cui la funzione demandata alla legge è ostacolata dal Chaos interpretare la legge diviene vitale Interpretare la legge richiama alla mente quella che è un'attività del matematico, ossia quella di dare certezza, scegliendo un valore nella rosa di infiniti valori che si prospettano all'interprete.
Il segreto legame tra la legge, la matematica ed il mondo della giustizia è stato dunque posto sotto le luci della ribalta grazie al Modello matematico elaborato dal Prof. Avv. Luigi Viola che si pone come strumento tra passato, presente e futuro. Un segreto legame che, tuttavia non è del tutto nuovo, essendo stato svelato dagli antichi filosofi. Personalmente ero solo una matricola quando, tra i banchi universitari, scoprii questo dato nel corso delle appassionati lezioni di filosofia del diritto tenute dal Prof. Raffaele De Giorgi, e ne rimasi colpita. Volendo fare una rapida rassegna, si può intraprendere un viaggio virtuale, partendo dagli approcci logici dei giuristi romani di cultura stoica. Infatti, fu la generazione dei giuristi romani della seconda metà del II sec. a.C. a subire una maggiore influenza da parte della Cultura giuridica rodiese. Esiste una bibliografia ampia sull’influenza della filosofia greca dello stoicismo sulla cultura romana in generale e sulla Giurisprudenza romana in particolare[7].
Occorre altresì considerare che, nel 1600 la parola “sistema” viene mutuata dall’ambito della teologia e trasposta in altri ambiti. I giusnaturalisti come Hobbes e Pufendorf utilizzano la parola “sistema” per ridurre ad unità concettuale dell’insieme di comandi e regole
Va poi considerato Leibniz giurista e filosofo che, fin dall’adolescenza rimane affascinato , o per meglio dire, “folgorato” dalla logica. Secondo Leibniz il diritto è un sistema di proposizioni e la logica tiene unite le norme. Ed in riferimento a Leibniz una piccola parentesi è d’obbligo. L’idea di partenza dell’elaborazione di un modello matematico per interpretare la legge è rintracciabile fin dalle prime pagine dell'innovativo testo del Prof. Viola ed è racchiuso in una frase di Leibniz: "Le parti, un giorno, di fronte ad una disputa, potranno sedersi e procedere ad un calcolo". In fondo che cos'è il processo se non la disputa descritta da Leibniz? Inoltre il momento processuale presenta tutte le caratteristiche di una situazione di interazione strategica tra le azioni del singolo e degli altri agenti, evocata da Nash nell'elaborazione della sua Teoria dei giochi[8].
Riprendendo il fil rouge della rassegna,si consideri poi Savigny il fondatore della Scuola storica del diritto che teorizza un sistema scientifico, formato da concetti giuridici.
Puchta (allievo di Savigny) poi costruisce un sistema chiuso del diritto che riesce a fondarsi da se stesso e che non ha necessità di rinvenire in istanze esterne il proprio fondamento di legittimazione.
Puchta costruisce il diritto come una piramide concettuale in cui in alto vi sono le astrazioni di grado più elevato che sono connesse in una struttura unitaria alle astrazioni di grado inferiore
(es. servitù di passaggio livello più alto diritto soggettivo - diritto reale ( su cosa) - diritto reale su cosa altrui- diritto limitato non pieno in quanto diritto di godimento non di disposizione)
“Per Puchta il fondamento del diritto sta nella sua interna razionalità , il fondamento del sistema sta nella razionalità interna al sistema.
Kelsen arriva a costruire un sistema giuridico che muta continuamente e l’importanza di questo sistema è che la contingenza sia costruita secondo norme di produzione del diritto che stabiliscono come il diritto possa mutare. Il fondamento di validità dell'intero sistema di qualificazioni normative è costituito da una norma la cui validità stessa non può essere derivata da altra norma, che non può essere messa in discussione, che non è posta, in quanto deve essere assunta come
condizione di possibilità della posizione di norma, e che pertanto è presupposta e contiene soltanto “l'istituzione di una fattispecie produttiva di norme”.
Dalla norma fondamentale (Grundnorm) il sistema di norma non deriva il fondamento del suo contenuto, ma il fondamento di validità, a quello indifferente, il quale determina soltanto le condizioni formali della produzione di qualificazioni normative e costituisce il presupposto logico-trascendentale della interpretazione del senso soggettivo delle qualificazioni normative come il loro senso oggettivo, come norme giuridiche oggettivamente valide[9]”
Secondo il prof. Raffaele De Giorgi il limite della teoria Kelseniana risiedeva nella eccessiva dinamicità del sistema, un sistema caratterizzato da un mutamento continuo che avveniva in maniera incontrollata e ciò ne determinava la complessità. Per il prof. De Giorgi il problema della complessità venne risolto da Niklas Luhmann. Ed a tal proposito, a parere della scrivente, è in particolare all’impostazione di Luhmann che può maggiormente essere associata l’impostazione del testo del prof. Luigi Viola.
Precisamente Luhmann concepisce la società moderna come un sistema funzionalmente differenziato, per tale intendendosi uno status che si pone come diretta conseguenza della evoluzione della società. In sostanza la società si differenzia in sottosistemi come economia, diritto, politica, scienza, religione, medicina, educazione.
Ciascun sottosistema svolge una specifica funzione per conto della società e la funzione del diritto è quello di rendere stabili le aspettative del comportamento ( cognitive/normative[10]).
Al fine di svolgere questa sua funzione il diritto - al pari degli altri sistemi della società come scienza e religione- tra il XVII e XVIII secolo inizia a differenziarsi al suo interno in diritto privato e diritto pubblico ( ciò consentirà al sottosistema politica di autonomizzarsi rispetto al diritto). Il diritto inizia il processo di positivizzazione che sarà pienamente compiuto con la modernità, ed anche le strategie che il diritto utilizza per il suo funzionamento mutano. A tal riguardo il diritto costruisce al suo interno dei programmi che sono dei procedimenti che consentono al diritto di assumere delle decisioni consapevoli.
Qual è la forma di programmazione del diritto? In ambito giuridico il programma è un programma condizionale Come noto, la programmazione condizionale avviene secondo la forma “se...allora..” Nello specifico, in base alla programmazione condizionale, se si verifica una premessa allora si verifica una determinata conseguenza. I programmi consentono di trasformare i problemi del sistema in problemi della decisione e, questo è utile in quanto il problema della decisione è più facilmente risolvibile attraverso il rinvenimento della decisione corretta.
Nel momento in cui individuiamo la decisione corretta risolviamo il problema della decisione e questo per il diritto è importante. Per Niklas Luhmann, il sottosistema Diritto costruisce al suo interno due modelli di programmi di decisione: a) decisioni programmanti; b) decisioni programmate. Le decisioni programmanti sono decisioni che programmano ulteriori
decisioni come le leggi e le norme giuridiche che hanno un livello di astrazione più elevato
Ed il modello elaborato dal prof. Luigi Viola potrebbe essere associata alla seconda categoria ossia il modello delle decisioni programmate che, sono decisioni che si rifanno a programmi, nello specifico decisioni che sono programmate da altre decisioni.
Es. la sentenza del giudice è una decisione programmata perchè programmata dalla norma giuridica/legge. Il diritto dovrebbe più facilmente riuscire a risolvere un problema, nel momento in cui il problema è costruito come programma di decisione in questo modo il problema è risolto trovando la decisione più opportuna[11].
3 Rapporto tra la Giustizia Predittiva ed il Modello matematico elaborato dal Prof. Viola
Il timore del futuro, l'oscurità derivante dal quadro normativo poc'anzi descritto rende necessario che il mondo del diritto riscopra il suo naturale ed antico orientamento verso schemi logici, ed a questo scenario fa da sfondo l'antico sogno di predire il futuro[12]. Di quest'ultimo sogno troviamo la trasposizione in particolare nel culto apollineo di Delfi. Un culto che, come noto, ispirava gli antichi greci a recarsi presso il tempio di Delfi, ponendo domande ad Apollo che rispondeva per il tramite dei responsi dati dalla sacerdotessa Pizia[13]. Ed ecco che il concetto di “giustizia predittiva” diviene reale.
Per "giustizia predittiva" deve intendersi la possibilità di prevedere l’esito di un giudizio tramite alcuni calcoli; non si tratta di predire tramite formule magiche, ma di prevedere la probabile sentenza, relativa ad uno specifico caso, attraverso l’ausilio di algoritmi. Il diritto può essere costruito come una scienza, che trova la sua principale ragione giustificativa nella misura in cui è garanzia di certezza: il diritto nasce per attribuire certezza alle relazioni umane, tramite una complessa attribuzione di diritti e doveri (L. VIOLA, voce Giustizia predittiva, in Enc. Giur. Treccani (treccani.it), 2018)
In tal senso, pregevole dottrina (Giovanni Canzio) ha posto il rilievo che: “....Il giudice trova così nella legge il filo per uscire dal labirinto ermeneutico delle oscurità, ambiguità, polisemie, stratificazioni orizzontali delle fonti regolatrici del caso,
sia normative (art. 12 disp. prel. cod. civ.), nazionali o internazionali, sia contrattuali (art. 1367 ss. cod. civ.)”[14] Ed infatti, il dato di partenza per qualsiasi interpretazione , di certo, è la legge soprattutto per il nostro sistema, che è di civil law ( seppur de facto sempre più orientato al common law), visto che tutti sono soggetti alla legge- che è la fonte principale del diritto ex art. 1 Preleggi
- ivi compresi i giudici ( art. 101 Cost.) che rappresentano i soggetti istituzionalmente
deputati all'interpretazione giuridica.
L’interpretazione, per l’ordinamento giuridico, non è totalmente discrezionale, ma deve ancorarsi a criteri ben precisi, fissati dallo stesso legislatore all’art. 12 Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262).
L’art. 12 Preleggi è l’unico rubricato espressamente“interpretazione della legge”, con la conseguenza logica-deduttiva che rappresenta l’unica certezza metodologica da seguire; non è legittimo prescinderne in quanto, in difetto, si opterebbe per un’interpretatio abrogans in aperto contrasto con la voluntas legis sottesa. L’art. 12 citato così recita: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.”.
Nella sostanza l’art. 12 serve a trovare il significato all’interno della disposizione di legge oppure, detto in altri termini, serve a trovare la norma all’interno della disposizione (la disposizione è l’enunciato letterale, mentre la norma è il risultato a cui si giunge dopo l’attività interpretativa)[15]
Essenzialmente l'art. 12 delle Preleggi individua 4 tipologie di interpretazioni:
Interpretazione Letterale (primo criterio) è criterio MAGGIORE[16] >
IL > IR Interpretazione per ratio c.d. interpretazione teleologica (secondo criterio)
IL > AL Analogia legis (terzo criterio)
IL> AI Analogia iuris, principi generali (quarto criterio)
Considerando che l'Interpretazione Letterale (IL) è posta su una posizione gerarchica
superiore rispetto alle altre, si avrà IL > IS (Interpretazioni secondarie)
Pertanto, l’art. 12 esprime la seguente disequazione:
IL > IS.
considerando che l'Interpretazione Letterale (IL) è posta su una posizione gerarchica
superiore rispetto alle altre, si avrà IL > IS (Interpretazioni secondarie)
Pertanto, l’art. 12 esprime la seguente disequazione:
IL > IS.
Dove con l'espressione “interpretazioni secondarie” si intende la somma
di tutte le interpretazioni diverse da quella letterale pertanto:
= IR (interpretazione per ratio)
+ AL ( interpretazione per analogia Legis)
+ AI (interpretazione per analogia Iuris)
Si può tradurre :
IR + AL + AI = IS[17]
In altri termini per maggiore intelligibilità si afferma che l’art. 12 delle c.d. Preleggi esprime la seguente disequazione di primo grado: IS ≤ IL in quanto:
Interpretazione letterale (IL) = interpretazione corretta (IL)
Interpretazione secondo ratio legis (IR) = interpretazione meno corretta (IR≤IL)
Interpretazione per analogia legis (AL): interpretazione meno meno corretta (AL≤IR≤IL)
Interpretazione per analogia iuris (AI): interpretazione meno meno meno corretta (AI≤AL≤IR≤IL)
In sostanza si può affermare che, se le interpretazioni subordinate (quelle per ratio e per analogia) non sono coerenti con l’interpretazione letterale, allora vuol dire che c’è contraddizione con la conseguenza che l’interpretazione prospettata non è perfetta perché il sistema giuridico, almeno per materia, non può tollerare contraddizioni (principio di nonon contraddizione come desumibile dall’art. 3 Cost. e dall’interpretazione per analogia di cui all’art. 12 cit.)[18].
Detto in altri termini:
IR + AL + AI ≤ IL
In sostanza la somma dell’interpretazione per ratio legis (IR), dell'interpretazione per analogia legis
(AL) e dell'interpretazione per analogia iuris (AI) ossia le Interpretazioni secondarie non possono
valere più di quella letterale (IL), a pena di probabile incostituzionalità
Pertanto l’art. 12 delle c.d. Preleggi esprime la seguente
disequazione di primo grado:
IS ≤ IL[19]
Partendo da questo dato, il Prof. Viola è giunto ad elaborare una formula[20] la cui applicazione alle vicende processuali consente di prevederne l'esito. Questa formula è stata già applicata in via sperimentale su alcune vicende processuali che sono state poste all'attenzione della Suprema Corte giungendo con successo a prevedere esattamente il contenuto delle decisioni Una delle prime decisioni di cui si è giunti a prevedere esattamente l'esito è stata la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite Civ. n. 16601 del 5 luglio 2017[21].
Tanto premesso, deve evidenziarsi che la formula dell’EQUAZIONE dell’ INTERPRETAZIONE PERFETTA (eQuIP), basata principalmente sulla lettura dell’art. 12 delle c.d. Preleggi si prospetta come disequazione di primo grado
(AI ≤ AL ≤ IR ≤ IL).
Successivamente, lo studio dell’equazione sull’interpretazione perfetta è stato inglobato in quello sull’interpretazione giuridica, comprensivo di tutti i dati previsionali giungendo a prospettare il seguente ALGORITMO PER L’INTERPRETAZIONE GIURIDICA:
IP: (IL ± ILn) ^(IR ± IRn) ° [IL = 0 => (AL ± ALn)] °[AL ≈ 0 => (AI ± AIn)] [22]:
4. Conclusioni :impatti del Modello matematico tra “Millennium bug” e strumenti ADR
In ambito processuale civile si si ritiene che tanto più il processo diventa prevedibile, anche nel suo esito, tanto più gli strumenti a.d.r. potranno svilupparsi:
- per la mediazione ex d.lvo 28/2010 e negoziazione perché, sapendo il probabile esito del processo, le parti saranno maggiormente indotte a concludere un accordo, al fine di risparmiare tempi e spese processuali, così discutendo direttamente del quantum e non più dell’an (dato per pacifico);
- per l’arbitrato perché, utilizzando modelli matematici, si potrà ridurre il rischio di parzialità, in uno con maggiore celerità e trasparenza[23]
I timori di un “nuovo Millennium bug” dunque appaiono infondati in quanto l’equazione esposta è congegnata per funzionare in modo integrativo dell’attività dell’interprete, che resta l’unico soggetto capace di inserire le corrette variabili, date dalle argomentazioni. La correttezza del risultato dell’equazione dipende unicamente dalla disposizione di riferimento che si è inteso utilizzare data dall’art. 12 preleggi, nonché dall’esattezza e completezza degli argomenti utilizzati[24]
Tuttavia, a parere della scrivente, il rivoluzionario modello matematico elaborato dal Prof. Viola porterà presto all'elaborazione di programmi informatici che, saranno di ausilio al magistrato nello svolgimento della sua delicata e complessa attività, e che contribuiranno a ridurre sensibilmente il carico giudiziario pendente.
* Contributo di studio in gran parte basato sulla relazione tenuta dall'Autrice nel corso dell'incontro di studio, intitolato “Giustizia Algoritmica-la nuova frontiera tra luci ed ombre" e tenutosi presso Palazzo De Pietro a Lecce il 12 aprile 2019 .
[1] S. SCHIRò, Presentazione, in L. VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Processo, a.d.r., giustizia predittiva, Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione) pag. 23
[2] Si rinvia a L. VIOLA Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione)
[3] R.RORDORF, Editoriale, Una giustizia (im)prevedibile? Il dovere della comunicazione n. 4/2018, Questione Giustizia n. 4/2018 Trimestrale promosso da Magistratura Democratica consultabile al seguente indirizzo url http://www.questionegiustizia.it/rivista/pdf/QG_2018-4.pdf
[4] Per una puntuale osservazione circa gli aspetti problematici si conceda il rinvio a E. QUARTA, La logica del giudice di fronte alla complessa equazione dell'art. 35 ter. o.p., Un affascinante viaggio alla ricerca dei valori incogniti, Congedo, Galatina ,2017
[5] Per puntuale analisi delle criticità si conceda il rinvio a E. QUARTA, Il procedimento di conversione delle pene pecuniarie inevase, Key editore, 2018
[6] Nel senso della retroattività, si vedano:
- Legge Gelli-Bianco: si applica anche ai processi in corso (Tribunale di Latina, sezione seconda, sent. del 27.11.2018), in La Nuova procedura Civile, 1, 2019;
- Legge Gelli-Bianco: anche Milano applica in modo retroattivo per la quantificazione del danno biologico
(Tribunale di Milano, sezione prima, sentenza del 2.8.2018), in La Nuova Procedura Civile, 5, 2018;
- Possibile applicare la Legge Gelli-Bianco a fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore (per la liquidazione del danno biologico) [Tribunale di Trieste, sentenza del 28.02.2018], in La Nuova Procedura Civile, 5, 2018. Nel senso della irretroattività, si veda:
- La riforma Gelli-Bianco non può applicarsi a fatti precedenti la sua entrata in vigore
(neanche per la liquidazione del danno biologico) [Tribunale Treviso, sezione prima, sentenza del 26.10.2018], in La Nuova procedura Civile, 5, 2018;
-Legge Gelli-Bianco retroattiva? Anche Roma dice no, con ampia motivazione [Tribunale di Roma, sezione tredicesima, sentenza del 4.10.2017], in La Nuova procedura Civile, 1, 2019.
- Legge Gelli-Bianco non è applicabile a casi precedenti la sua entrata in vigore [Tribunale di Taranto, sezione prima, sentenza del 21.01.2019] in La Nuova procedura Civile, 1, 2019
[7] L. KOFANOV, Diritto commerciale nella Lex Rhodia, la dottrina dei contratti consensuali nella giurisprudenza romana e il “cuore del commercio nella Russia contemporanea in P. CERAMI, M. SERIO, (a cura di ) Scritti di comparazione e storia giuridica II: ricordando Giovanni Criscuoli, Giappichelli, 2013 pag. 321-322
[8] Si conceda il rinvio a E. QUARTA, Giustizia: il modello "matematico" che risolverebbe i problemi, 30/07/2018 Studio Cataldi consultabile al seguente indirizzo url in https://www.studiocataldi.it/articoli/31319-giustizia-il-modello-quotmatematico-quot-che-risolverebbe-i-problemi.asp
[9] R. DE GIORGI, Scienza del diritto e legittimazione Pensa, Lecce, 2007 pag. 27 e ss.
[10] In tal senso F. CASSANO, nel suo testo La certezza infondata: previsione ed eventi nelle scienze sociali, Edizioni Dedalo, Bari, 1983, pag. 25 evidenzia : “ All'inizio della sua Rechtssoziologie Niklas Luhmann distingue tra due tipi di aspettative: aspettative cognitive e aspettative normative. “Come Cognitive vengono avvertire e trattate le aspettative che, in caso di delusione sono adattate alla realtà. Per le aspettative normative è vero il contrario, cioè le si lascia cadere se qualcuno agisce in modo difforme”. In questo caso cioè “la aspettativa viene mantenuta e la discrepanza fra aspettativa e realtà viene imputata a chi ha agito in modo difforme. Le aspettative cognitive sono quindi caratterizzate da una (non necessariamente consapevole) disponibilità all'apprendimento; le aspettative normative, per contro, dalla decisione di non apprendere dalle delusioni”
[11] R. DE GIORGI, op. loc. ult. cit.
[12] Si conceda il rinvio anche a E. QUARTA. L'algoritmo giuridico che realizza l'antico sogno dell'uomo di visualizzare scenari avveniristici : la giustizia nell'era 4.0 . in www.personaedanno,it, 21 febbraio 2019 consultabile al seguente indirizzo url https://www.personaedanno.it/articolo/l-algoritmo-giuridico-che-realizza-l-antico-sogno-dell-uomo-di-visualizzare-scenari-avveniristici-la-giustizia-nell-era-4-0-elena-quarta
[13] Si conceda il rinvio a E. QUARTA , Giustizia e predizione: l'algoritmo che legge il futuro, in questa Rivista consultabile al seguente indirizzo url https://www.giustiziainsieme.it/it/cultura-e-societa/600-giustizia-e-predizione-l-algoritmo-che-legge-il-futuro
[14] G. CANZIO, Relazione tenuta in occazione dell’incontro sul tema “Il dubbio e la legge”, nell’ambito del festival Milanesiana (Milano, 19 luglio 2018), Diritto penale contemporaneo, consultabile al seguente indirizzo url https://www.penalecontemporaneo.it/upload/4371-canzio2018c.pdf
[15] L. VIOLA, ult. op. cit., , pag. 49 e ss.
[16] Si consideri che questo orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione che ha posto in evidenza che l’interpretazione teleologica e quella costituzionalmente orientata non consentono di superare il dato letterale) Si veda a tal proposito Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230:” La nullità comminata dall’art. 46, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) e dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”. Con tale espressione, in stretta adesione al dato normativo, deve intendersi un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione, in detti atti, degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve essere riferibile, proprio, a quell’immobile”. (Trasferimento di immobili abusivi e nullità: vince la tesi della nullità testuale (l’interpretazione teleologica e quella costituzionalmente orientata non consentono di superare il dato letterale) ; Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230 La Nuova Procedura Civile, 2, 2019 consultabile al seguente indirizzo url https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2019/03/8230_immobiliabusivi.pdf
17] L. VIOLA , Equazione dell'interpretazione perfetta versione 1.2, 8 gennaio 2017, scuola diritto avanzato, consultabile al seguente indirizzo url https://www.scuoladirittoavanzato.com/wp-content/uploads/2016/11/Equazione_interpretazione4PERFETTA.pdf
[18] Ibidem
[19] Ibidem
[20] Una formula che è ormai giunta alla versione 1.6 ed è in fase di studio una versione 1.7 https://www.scuoladirittoavanzato.com/2017/05/26/algoritmo-sullinterpretazione-giuridica/
[21] Una delle prime decisioni di cui si è giunti a prevedere esattamente l'esito è stata la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite Civ. n. 16601 del 5 luglio 2017. Per consultare i passaggi che hanno portato a prevederne esattamente l'esito si rinvia al seguente indirizzo url https://www.scuoladirittoavanzato.com/wp-content/uploads/2017/05/dannipunitivialgoritmo.pdf Per un commento della sentenza si conceda il rinvio a E. QUARTA. Le Sezioni Unite scrivono l'ultimo capitolo del romanzo intitolato “punitive damages”: un revival della concezione sanzionatoria della responsabilità civile nell'era 4.0 (Nota a Cassazione civile Sezioni Unite n. 16601 del 5 luglio 2017), Obiettivo Magistrato, n. 8/2017, pag.3 e ss. Tutte le previsioni centrate sono liberamente consultabili a seguente indirizzo url https://www.scuoladirittoavanzato.com/2017/05/26/algoritmo-sullinterpretazione-giuridica/ Ma più dettagliatamente si rinvia al testo di L. VIOLA Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione) Si conceda il rinvio a E. QUARTA, Giustizia: il modello “matematico” che risolverebbe i problemi, su Studio Cataldi, 30/07/2018 consultabile dall'indirizzo url https://www.studiocataldi.it/articoli/31319-giustizia-il-modello-quotmatematico-quot-che-risolverebbe-i-problemi.asp
[22] È la versione pubblicata nel testo L. VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione). Pertanto si rinvia allo stesso per una spiegazione dettagliata della formula
[23] L. VIOLA Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, Adr, giustizia predittiva. Volume 1, Diritto avanzato, Milano, 2018 (II edizione) pag. 206 e ss.
[24] L. VIOLA, L'interpretazione della legge ex art. 12 Preleggi si basa su un algoritmo, Giustizia Civile. Com, 22 febbraio 2019, consultabile al seguente indirizzo url http://giustiziacivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/linterpretazione-della-legge-ex-art-12-preleggi-si-basa