Particolare da Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Sole, olio su tela, 1904, Galleria Nazionale di Arte Moderna, Roma. Fonte Wikimedia Commons / CC0 1.0
1. Premessa: l’introduzione dell’interrogatorio preventivo e la rottura dell’equilibrio fisiologico insito nelle misure cautelari
Sono ormai trascorsi diversi mesi dall’introduzione nel processo penale della norma sull’interrogatorio preventivo.
L’istituto è ormai entrato nelle prassi degli uffici giudiziari e si registrano numerosi arresti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, che ne attestano l’impatto sul processo penale.
Ciò nonostante, non si attenua la sensazione che con questa riforma non sia stata semplicemente realizzata una delle innumerevoli modifiche ad una parte del codice di procedura penale da sempre crivellata dai colpi del legislatore di turno, ma che stavolta qualcosa si sia rotto irreparabilmente.
Gli operatori del diritto sono da tempo assuefatti ai continui interventi del Libro IV del Codice di rito, frutto della inesausta tensione tra esigenze di tutela della collettività ed esigenze di tutela dei diritti individuali, che alterna – a seconda del mood del momento – provvedimenti legislativi atti a rendere le misure cautelari più rigorose ed efficaci in nome della sicurezza o più garantiste in nome della protezione del diritto inviolabile della libertà personale.
Ma difficilmente si può far rientrare la riforma Nordio – nella parte già in vigore e relativa appunto all’interrogatorio preventivo ed in quella che di qui a breve si abbatterà sui tribunali italiani e che riguarda l’introduzione del GIP collegiale – come una delle fisiologiche oscillazioni in senso garantista, perché lo scopo dichiarato e messo in atto è qui ben diverso.
Con l’eliminazione dell’effetto sorpresa e la gerarchizzazione delle esigenze cautelari[1]conseguenza dell’introduzione dell’interrogatorio preventivo si assiste infatti ad un mutamento ontologico del concetto stesso di misura cautelare, che cessa di essere un intervento a tutela della collettività dall’indagato per diventare qualcosa di diverso, una sorta di warning a cautela dell’indagato dall’intervento dello Stato in suo danno.
A breve, per altro verso, l’entrata in vigore della norma sul GIP collegiale eliminerà o attenuerà drasticamente l’altro pilastro del sistema cautelare, dato dalla tempestività del medesimo, sovrapponendo di fatto il giudizio cautelare a quello di merito in una inutile anticipazione della fase dibattimentale, peraltro priva del necessario sale del contraddittorio nella formazione della prova, di là da venire[2].
In buona sostanza, la sensazione complessiva che deriva dall’analisi degli effetti della riforma menzionata è di un forte disincentivo all’utilizzo dello strumento cautelare, disincentivo peraltro del tutto distonico rispetto ad altre contemporanee riforme dello stesso legislatore (dall’introduzione dell’arresto con flagranza differita all’abbandono delle misure tailor made in materia di Codice Rosso per l’adozione piena di una visione carcerocentrica).
Unendo i puntini l’apparente incoerenza sembra comporsi in un nuovo sistema cautelare dai toni particolarmente aggressivi nei confronti della criminalità da strada e assai più comprensivo verso i cosiddetti “colletti bianchi”, con contemporaneo spostamento delle leve dell’intervento cautelare dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia, ciò che non può non destare una certa preoccupazione.
In questo scenario, il primo intervento della Corte di cassazione a Sezioni Unite in tema di interrogatorio preventivo costituisce una inaspettata boccata di ossigeno, in grado di restituire almeno in parte razionalità ed efficacia al sistema cautelare.
A tale giudizio si perviene non tanto per le due questioni affrontate e risolte, quanto per un obiter dictumdagli effetti potenzialmente dirompenti.
2. Il primo intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite: le questioni affrontate e risolte
All’indomani dell’entrata in vigore della riforma Nordio, in tutti gli uffici GIP/GUP si sono susseguite riunioni per analizzare i numerosi aspetti problematici della stessa, dalla mancanza di una norma che disciplinasse il regime transitorio alle numerose questioni pratiche che il nuovo istituto dell’interrogatorio preventivo sollevava[3].
Il problema più spinoso è stato immediatamente individuato nel fatto che la riforma sembra tarata sull’eventualità di una richiesta di misura cautelare da emettere nei confronti di un indagato accusato di un reato.
Nulla è infatti stabilito per l’eventualità di un’ordinanza che riguardi una pluralità di reati e/o una pluralità di indagati, ipotesi peraltro statisticamente preponderante in tutti i casi in cui l’indagine preliminare supera un livello minimo di complessità.
È invero assai raro, nella pratica quotidiana del lavoro di Pubblici Ministeri e Giudici, che si intervenga con la privazione della libertà personale come risposta alla commissione di un singolo reato, per quanto grave (basti pensare ad un omicidio o a un reato di stalking, che sono solitamente accompagnati dalla contestazione di uno o più reati‑satellite); l’esperienza insegna altresì che il campo di azione tipico delle misure cautelari personali è quello dei reati commessi da più persone in concorso, se non addirittura associate per delinquere.
È dunque evidente che nella maggior parte dei casi il giudice della cautela non si troverà di fronte alla semplicistica alternativa binaria prevista dalla novella legislativa tra l’applicazione della regola generale ed una delle sue eccezioni, ma dovrà fare i conti con una molteplicità di situazioni, alcune delle quali ricadenti sotto una o più delle eccezioni ed altre nella regola generale, da applicare contemporaneamente, con conseguente conflitto di norme.
Per alcuni reati/indagati dovrà infatti procedersi ad interrogatorio preventivo, per altri no.
Le diverse interpretazioni possibili hanno dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale sfociato nel primo intervento della Corte di cassazione a Sezioni Unite che qui si commenta[4].
Per quanto riguarda il caso della pluralità di reati, la Corte ha stabilito che valga il principio della unitarietà del procedimento, con la conseguenza che, qualora la misura riguardi reati per i quali è previsto l’interrogatorio preventivo e reati per i quali non è previsto, si proceda per tutti i reati con il sistema tradizionale del contraddittorio differito previsto dall’articolo 294 c.p.p.
Ed invero, secondo la Corte, «il solo fatto che nei confronti della medesima persona si paventi il pericolo della commissione di uno de delitti indicati dall’articolo 291 comma 1-quater c.p.p. sterilizza l’obbligo dell’interrogatorio preventivo se si ritiene che possa commettere anche reati ostativi, senza peraltro che il giudice possa sindacare la scelta del pubblico ministero di presentare un’unica richiesta cautelare».
Diversa la soluzione nel caso di pluralità di indagati.
In questo caso non si verifica nessun assorbimento, e il giudice dovrà procedere ad uno “spacchettamento” della misura, procedendo ad interrogatorio preventivo nei confronti degli indagati per i quali ricorrano le ipotesi previste dal nuovo istituto e differendo l’interrogatorio nei confronti degli altri.
Secondo la Corte, dunque, «il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo».
Nell’intervento in commento si giunge a fornire una sorta di road map per i giudici di merito, poiché si afferma: «proceda il giudice della cautela ad adottare la misura nei confronti di quelle persone che non beneficiano del diritto al contraddittorio preventivo e, eseguita tale misura, contemporaneamente inviti gli altri a presentarsi per rendere interrogatorio in conformità a quanto stabilito dall’articolo 291 comma 1-sexies c.p.p.».
Si tratta di soluzioni che non si discostano dalla prassi adottata dalla giurisprudenza di merito e che dunque non necessitano di particolari commenti rispetto a quanto già in precedenza evidenziato dalla dottrina.
A considerazioni analoghe si perviene analizzando la seconda delle questioni affrontate dalla pronuncia in esame, concernente le conseguenze della mancata celebrazione dell’interrogatorio preventivo nei casi in cui questo è obbligatorio: l’ordinanza cautelare, precisa la Corte, sarà affetta da nullità a regime intermedio: «l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia».
3. Tra le righe della motivazione: un obiter dictum rivoluzionario
Tanto premesso, è ad avviso di chi scrive tra le pieghe della motivazione che si annida la portata innovativa della pronuncia in esame, ed in particolare nella interpretazione che i Giudici della Corte danno del riferimento – contenuto nella norma sull’interrogatorio preventivo – alle esigenze cautelari indicate dall’articolo 274 lettera c del codice di procedura penale.
Come è noto, la nuova disciplina delle misure cautelari coercitive prevede che si applichi la tradizionale norma sull’interrogatorio di garanzia[5] – e dunque che l’interrogatorio dell’indagato sia differito al momento successivo all’esecuzione della misura cautelare – laddove il giudice ravvisi il pericolo di inquinamento probatorio o il pericolo di fuga (art. 274, lettere a e b c.p.p.), nonché se ravvisi il pericolo di reiterazione dei delitti della stessa specie di quelli per cui si procede (art. 274 lettera c c.p.p.) ma solo nelle ipotesi in cui tale periculum sia ravvisato «in relazione a uno dei delitti indicati dall’articolo 407, comma 2 lettera a), o all’articolo 361 comma 1‑ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale»[6].
È dunque fondamentale individuare con precisione come vada interpretato il riferimento riportato, per stabilire i limiti di applicazione dell’interrogatorio preventivo.
Ebbene, secondo i giudici della Corte di cassazione l’inciso “in relazione ai reati” deve essere riferito «non tanto ai reati per i quali si procede, quanto, piuttosto, ai reati che l’autore potrebbe commettere, a prescindere dunque dal tipo di reato già oggetto di imputazione provvisoria».
Conseguentemente, «il giudice non sarebbe tenuto a interrogare preventivamente la persona nei cui confronti è stata avanzata domanda cautelare se ritiene che possa commettere uno dei delitti indicati dall’articolo 407 comma 2 lettera a o dall’articolo 362 comma 1-ter ovvero gravi delitti commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale».
In altri termini, la pronuncia in esame chiarisce in modo inequivoco che il giudice che emette la misura cautelare, per decidere se debba procedere ad interrogatorio preventivo o possa differire il contraddittorio, è chiamato ad un giudizio prognostico.
Il reato su cui opera la prognosi, va da sé, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto a quelli per cui si procede, per questi ultimi non essendo necessaria alcuna prognosi visto che, nella ricostruzione fatta propria dal giudice al momento dell’emissione della misura, vi sono gravi indizi che essi siano già stati commessi.
Se ad esempio si procede per il reato di lesioni aggravate (fattispecie per cui sarebbe necessario l’interrogatorio preventivo) ma il giudice ritiene che l’indagato possa uccidere la persona offesa già colpita dal reato che si assume commesso, non procederà ad interrogatorio preventivo.
In casi simili, infatti, il pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale impone al giudice di intervenire in via cautelare immediatamente, senza ascoltare prima le ragioni dell’indagato: «trattandosi di delitti il cui pericolo di imminente realizzazione non tollera indugi venendo in rilievo esigenze cautelari neutralizzabili efficacemente solo con la sorpresa e l’immediatezza della decisione».
Si tratta di una interpretazione dagli effetti potenzialmente dirompenti ed in grado di restituire, almeno in parte, funzionalità ad un sistema cautelare gravemente compromesso dall’introduzione della norma sull’interrogatorio preventivo.
Attraverso il buon uso del suo potere prognostico, il giudice sarà infatti in grado di ampliare notevolmente il novero di “sterilizzazione” dell’obbligo di interrogatorio preventivo (per usare un’efficace espressione contenuta proprio nella motivazione della sentenza in commento).
Va da sé che il giudice dovrà fare buon uso del suo potere/dovere di prognosi, differendo il contraddittorio ai casi in cui riscontri un effettivo pericolo, attuale e concreto, di commissione di delitti gravi.
Va infatti ricordato che un’eventuale prognosi che si rivelasse ex post azzardata o comunque infondata porterebbe alla radicale nullità dell’ordinanza emessa senza l’interrogatorio preventivo.
In merito, la Seconda Sezione della Corte di cassazione[7] ha già avuto modo di rilevare in altro procedimento che, qualora il giudice emetta ordinanza cautelare ravvisando il pericolo di fuga (e quindi omettendo l’interrogatorio preventivo) e il Tribunale per il Riesame non riconosca sussistente l’esigenza cautelare menzionata ma solo quella prevista dalla lettera c dell’articolo 274 c.p.p., l’ordinanza è nulla.
È evidente l’analogia con il caso in esame.
Può dunque concludersi che la pronuncia delle Sezioni Unite conferisce al giudice emittente la facoltà di fare uso di un giudizio prognostico in grado di ampliare l’ambito di operatività delle eccezioni alla regola dell’interrogatorio preventivo, onerando al contempo il giudice della responsabilità di un eventuale errore prognostico.
[1] Per chi fosse interessato all’approfondimento di questi aspetti della riforma si rinvia a C. De Robbio, L’interrogatorio prima della misura cautelare e l’elefante nella stanza, «Giustizia Insieme», 25 giugno 2024.
[2] La tematica del GIP collegiale è stata trattata in C. De Robbio, A trenta secondi dalla fine, «Giustizia Insieme», 10 aprile 2026.
[3] Si rinvia sul punto a C. De Robbio, Interrogatorio preventivo: istruzioni per l’uso, «Giustizia Insieme», 28 ottobre 2024.
[4] Cass. Pen. SS.UU. 15 gennaio 2026 (dep. 30 luglio 2026), n. 28898.
[5] Articolo 294 c.p.p.
[6] Articolo 291 comma 1-quater c.p.p.
[7] Cass. sez. II n. 5548 del 9.1.25 e sez. II 9.1.25, n. 9913.
