ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Gip collegiale, proviamo a parlar chiaro?

12 giugno 2026
49 visite
ABSTRACT

1. In un recente intervento su questa rivista ho sostenuto che le strutturali difficoltà del servizio giustizia sono figlie della conflittualità fra politica e magistratura, ovvero della mancanza di fiducia della prima nei confronti della seconda e, quindi, del disinteresse per riforme in grado di conferire al sistema una maggiore efficienza.

È una storia che risale agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso.

Emblematiche, ad esempio, le scelte amministrative e normative dei primi anni 2000, che misero letteralmente in ginocchio quasi tutti gli uffici giudiziari, prima con il deliberato blocco per anni dei concorsi in magistratura e, poi, con la previsione che i nuovi magistrati dovevano essere necessariamente destinati a funzioni giudicanti.

Ci vollero quasi due lustri per sanare le scoperture e stabilizzare gli organici.

Si trattò di un vero e proprio tsunami, voluto da chi avrebbe dovuto preoccuparsi, nel rispetto dell’articolo 110 della Costituzione, dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e che, invece, si curò di minarne la capacità operativa.

Non si mette benzina ad una macchina prima di averla cambiata, era questo, più o meno testualmente, lo slogan dell’ingegnere Roberto Castelli, Ministro Guardasigilli del secondo governo Berlusconi.

Una linea politica chiarissima per una stagione di fatto eversiva.

2. La recente istituzione del GIP collegiale, ben descritta su questa Rivista da Costantino De Robbio, si presta ad analoga lettura, posto che si viaggia verso l’ennesimo disastro annunciato, anche se dopo la sconfitta referendaria sembrano esserci, da parte della compagine governativa, segnali di comprensione dell’allarme che proviene principalmente dalla magistratura.

L’ipotesi – al momento in cui scrivo (15 maggio 2026) – è quella di un secondo differimento dell’entrata in vigore della riforma che ha soppresso la figura GIP monocratico, utilizzando «il periodo di rinvio per valutare se la sequenza procedimentale prevista dalla legge garantisca un equilibrio efficace fra la necessità di decisioni più ponderate e quella di una tutela cautelare tempestiva ed efficace» (così dalla proposta ANM del 7 maggio 2026, all’esito dell’incontro del 29 aprile con il Ministro della Giustizia).

Con queste mie riflessioni non intendo aggiungere nulla rispetto a quanto è stato già egregiamente detto e scritto da De Robbio sugli aspetti tecnici e sulle (insuperabili) difficoltà di organico, che si sommeranno a difficoltà strutturali non soltanto della giustizia penale, ma anche di quella civile.

Piuttosto, nello spirito che mi auguro si sia sprigionato dalle macerie dell’aspra dialettica referendaria, intendo esaminare la questione in modo laico, cercando, cioè, di superare deleterie logiche corporative e di provare a cambiar metodo nel confronto con chi la pensa diversamente, un confronto che può essere anche aspro ma che deve restare leale.

A tal fine è assolutamente necessario parlar chiaro.

3. Va detto allora, innanzi tutto, che l’istituzione del Gip collegiale è conseguenza della sfiducia nei confronti non di tutti i Giudici delle indagini preliminari, ma di quelli che non hanno offerto e non offrono piena garanzia di un’altissima professionalità, requisito che tutti dovrebbero ritenere indispensabile per coloro ai quali viene affidata la gestione dell’altrui libertà personale.

Il legislatore del 2024 ha ritenuto di poter scongiurare buona parte del rischio di decisioni avventate(l’ANM parla dell’auspicio di decisioni più ponderate ma il linguaggio sindacale non cambia la sostanza delle cose), triplicando la composizione dell’organo, sull’assioma che se il singolo Giudice può sbagliare è più difficile che cada nell’errore se deve prima confrontarsi con altri due Giudici.

Si tratta per i fautori della riforma di un rimedio indispensabile, anche a costo di dare un ulteriore colpo alla funzionalità degli Uffici.

Ma, ci si chiede, è accettabile che questo colpo possa essere addirittura paralizzante come quelli che venivano inferti all’epoca del Guardasigilli Castelli?

Il problema è allora sempre lo stesso e, cioè, quello del giusto equilibrio fra garanzie ed efficienza.

Un giusto equilibrio che non è un dato oggettivo ma che può legittimamente variare a seconda delle prospettive e delle diverse sensibilità di politici, magistrati ed avvocati.

E non è un caso che, normalmente, ci si divide fra magistrati, che vivono la quotidiana difficoltà degli uffici nel cercare di dare risposta alla domanda di giustizia che promana dalla collettività e dalle vittime dei reati in particolare, ed avvocati che vivono la quotidiana disperazione degli indagati e dei loro familiari; mentre in politica ci si divide fra garantisti e giustizialisti, anche se uno stesso politico è spesso garantista o l’esatto contrario, a seconda di chi è l’indagato.

Per il bene del Paese, vogliamo provare a superare modelli argomentativi che appartengono al mondo del dialogo fra sordi?

Perché se i favorevoli al Gip collegiale saranno accusati di essere insensibili al rischio di paralizzare la giurisdizione, e, dalla parte opposta, se coloro che temono gravi conseguenze con l’abbandono della figura del GIP monocratico saranno, a loro volta, etichettati come indifferenti alle sofferenze delle vittime di provvedimenti cautelari asseritamente non adeguatamente ponderati, non faremo passi avanti ed a pagarne le conseguenze saranno cittadini e servizio giustizia.

Come è avvenuto in questi ultimi decenni.

4. Da parte dei critici del GIP collegiale si obietta ancora che ogni sistema è perfettibile, che ogni soluzione processuale presenta il rischio di errori e che la ricerca di ulteriori garanzie incontra un limite nella funzionalità minima del sistema.

E poiché il Gip collegiale metterebbe in stallo la giurisdizione negli uffici medio piccoli e darebbe un ulteriore mazzata a quelli grandi, si conclude che è una riforma che non possiamo permetterci.

Se, però, davvero si vuole dialogare, facendosi carico delle opposte ragioni, l’alternativa è quella di mantenere il GIP monocratico, riducendo però, al contempo, il rischio delle individualità poco professionali, quando non anche eccentriche o addirittura bizzarre (ed invito i più corporativi della categoria ad affermare di non averne mai conosciuta una).

Ipotesi questa immaginata, ma posta soltanto in coda alle sue riflessioni, anche da De Robbio che, nelle righe finali del suo intervento, evidenzia che «occorre pensare con urgenza a come assicurare un’attenzione continua per evitare cadute ed errori, con attività di formazione e, laddove si verifichino casi dovuti a dolo o colpa grave, con interventi disciplinari ad hoc e non per categorie».

Il linguaggio non è esplicito ma, ad un’attenta lettura, è chiarissimo: il problema non riguarda la categoria di tutti i Gip monocratici, ma riguarda (ad hoc) alcuni Gip, per i quali i rimedi che De Robbio prospetta sono quelli della formazione e degli interventi disciplinari.

Ancora più timida è la posizione dell’ANM che, nel citato comunicato del 7 maggio 2026, chiede un rinvio dell’entrata in vigore della nuova figura di GIP collegiale, offrendo in cambio quasi nulla e, cioè, soltanto la fumosa possibilità, grazie al periodo di rinvio, di poter meglio valutare «se la sequenza procedimentale prevista dalla legge garantisca un equilibrio efficace fra la necessità di decisioni più ponderate e quella di una tutela cautelare tempestiva ed efficace».

Detta in altri termini: verifichiamo se la (nuova) previsione dell’interrogatorio preventivo dell’indagato è adesso sufficiente a garantire decisioni più ponderate e, poi, ne riparliamo.

Soluzione non condivisibile per due principali ragioni: innanzi tutto, perché finisce per avallare la novità processuale dell’interrogatorio preventivo dell’indagato, nonostante l’evidente sua irrazionalità in una prospettiva di tutela delle esigenze cautelari; secondariamente perché le decisioni poco ponderate non dipendono soltanto dalla mancata conoscenza delle ragioni dell’indagato, cui adesso rimedierebbe l’interrogatorio preventivo.

Ma dipendono anche, per usare il linguaggio moderato di De Robbio, a cadute, ad errori, a dolo o colpa grave di singoli magistrati procedenti.

5. A questo punto del ragionamento, gli episodi di c.d. mala giustizia si saldano con il cattivo funzionamento del governo autonomo della magistratura, sul quale – al netto di falsità e deformanti semplificazioni – molto hanno insistito i fautori del SI alla riforma Meloni‑Nordio.

Tornando, però, subito al tema in discussione, il problema è, dunque, quello di valutare se inaffidabilità o inadeguatezza di alcuni GIP (non sufficientemente contrastate dal sistema dell’autogoverno, con le sue attuali strutturali criticità) debba essere necessariamente risolta con la istituzione del Gip collegiale, a costo di sovraccaricare il sistema a tal punto da rallentarlo ulteriormente, se non anche in tantissimi uffici addirittura da incepparlo.

Il legislatore del 2024 ha ritenuto di si, non ritenendo sufficienti i rimedi prospettati da chi si opponeva, perché troppo blandi ed evanescenti i richiami ad una migliore formazione professionale ed una più severa (in futuro) giustizia disciplinare.

C’è modo di rimediare a questa incomunicabilità?

Io direi di provarci.

Quali i punti fermi da cui partire?

Uno: il Gip collegiale è un lusso che il sistema non può permettersi, pena la paralisi in alcuni uffici ed un’accresciuta sofferenza operativa per tutti gli altri (difficile negarlo).

Due: non sono rare le vicende cautelari che avrebbero potuto essere diverse o addirittura evitate con una maggiore professionalità, non soltanto del gip (ma di questo ora ci occupiamo) ma anche degli altri protagonisti e, cioè, della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.

Tre: le valutazioni di professionalità e la giustizia disciplinare non sempre hanno funzionato a dovere e poco importa obiettare che nella normalità dei casi funzionano.

Su queste tre premesse bisogna costruire possibili rimedi.

6. Un significativo aumento degli organici per tutti i tribunali del Paese è la precondizione per mantenere e dare il via al Gip collegiale.

Ma ci vogliano risorse e non meno di cinque anni per concorsi e tirocinio.

Non credo che sia un’epoca, quella che ci accingiamo a vivere, in cui è possibile immaginare un accresciuta disponibilità di risorse per il settore giustizia e, quindi un aumento degli organici della magistratura.

Per altro verso, è poco realistico immaginare che il Legislatore che nel 2024 ha manifestato sfiducia nei confronti del Gip monocratico, possa nei prossimi mesi ricredersi e rinunciare a quanto ha già ottenuto, accontentandosi di un incerto futuro in cui sarà possibile aumentare gli organici

Ed allora, che fare, se si vuole far decollare, senza disastri, il Gip collegiale?

Non credo che sia questa la soluzione, ma se il Gip collegiale è irrinunciabile, per le attuali forze politiche di maggioranza, si può ipotizzare l’utilizzo di magistrati in pensione per comporre i collegi Gip, come è stato fatto per altri settori della giurisdizione.

Una tale soluzione (a cui ribadisco di non credere) è più semplice e potrebbe anticipare quella strutturale per la quale ci vogliono più risorse e più tempo; ma non è detto affatto che si possa trovare un congruo numero di aspiranti idonei.

7. Ma esiste una diversa possibile soluzione che, abbandonata l’idea del Gip collegiale, consenta di elidere i rischi connessi alle inadeguate professionalità di alcuni magistrati, che in questi ultimi decenni hanno minato la fiducia nei confronti della categoria del Gip monocratico?

Le periodiche verifiche di professionalità e la giustizia disciplinare, non foss’altro che per i tempi troppo lunghi, non hanno funzionato, posto che nessuno – credo – possa contestare l’assunto che è esistita una minoranza di Gip (sparuta secondo alcuni, significativa secondo altri) inadeguati al delicato ruolo rivestito.

Ruolo che è quello che più rileva come argine ai poteri del pubblico ministero nella fase delle indagini.

Un’inadeguatezza al ruolo di ogni singolo Gip certificabile (ove ci si inventino le modalità di rilevamento) dalla diffusa opinione (non ufficiale però) di colleghi, avvocati e personale di cancelleria, ad onta dei pareri ufficiali che, nella normalità dei casi e tranne rarissime eccezioni, sono soltanto elogiativi e, soprattutto, muti su criticità a tutti note.

Se così stanno le cose, ritengo che una maggiore apertura verso un sistema valutativo non gerarchico (che pone al centro il parere del capo dell’ufficio) ma un sistema valutativo dal basso o diffuso (che attinge elementi di giudizio dagli avvocati utenti, dai colleghi e dal personale) possa costituire un miglioramento e vale la pena rifletterci.

Non saprei dire se quanto sto per scrivere è una suggestione, una provocazione o una semplice boutade, ma penso che il miglior giudizio per un Gip (vale per tutti i magistrati, ma in questo momento è dei Gip che stiamo discorrendo) è quello che può risultare dall’opinione (espressa anche con voti per parametri) dei magistrati del locale Tribunale, da quelli del riesame in particolare, dai magistrati requirenti e dagli avvocati.

C’è da esser certi che un sistema valutativo con attribuzione di voti per parametri offrirebbe garanzie di aderenza alla realtà di gran lunga superiori a quelle offerte dall’attuale sistema, che è invece inquinato da auto relazioni eccessivamente auto celebrative, da pareri dei capi degli uffici a volte (troppe volte) agnostici, generosi e, soprattutto, silenti su aspetti critici che, se formalizzati, farebbero la differenza.

Un sistema ancora più adeguato, quanto più ampio il numero dei valutatori, con garanzia di segretezza e con eliminazione dei punteggi estremi, vale a dire con quella che nella scienza statistica viene denominata media troncata (in inglese trimmer mean).

Si consideri ancora che una valutazione dall’alto può essere a volte compromessa da un forte rapporto di natura personale (se non anche inquinata da dinamiche correntizie) e limitata da una conoscenza ridotta del lavoro quotidiano e da visioni parziali; mentre, una valutazione diffusa e dal basso è più adeguata a cogliere significativi aspetti dell’impegno e della affidabilità quotidiana.

Senza omettersi dal considerare che per una corretta valutazione della qualità del lavoro di un GIP la posizione privilegiata è quella dei Giudici del Tribunale del riesame, dei magistrati della locale Procura della Repubblica e degli Avvocati, che conoscono il materiale di indagine sottostante i singoli provvedimenti cautelari.

Se questo è vero, è a mio giudizio possibile immaginare, nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza, un sistema che comporti, agevoli o induca, anche in autonomia, l’assegnazione a funzioni diverse da quelle di GIP, dopo un solo anno, anziché dopo un decennio.

8. Se davvero, però, ci si vuole esercitare a ragionare e a dialogare in modo diverso, bisogna anche evidenziare che le innegabili criticità del Gip monocratico sono solo una concausa (e neppure la più rilevante) di una fase cautelare non sempre correttamente bilanciata in termini di garanzie ed efficienza.

E, poiché le opinioni di ciascun operatore di giustizia sono il frutto, oltre che della propria sensibilità su valori e principi, anche delle esperienze e dei vissuti personali, ritengo che gruppi locali di riflessione di magistrati ed avvocati siano la sede ideale per far emergere criticità e possibili rimedi, partendo da casi concreti per i quali è possibile cercare di capire cosa non ha funzionato.

Immagino luoghi di incontro per la elaborazione di proposte che nascono dall’esperienza sul campo.

Con questo spirito offro in questa sede le mie idee sparse su come, in ipotesi, è possibile scongiurare o, comunque, limitare iniziative cautelare devastanti per indagati e familiari, che poi si rilevano errate.

Idee sparse frutto della mia quarantennale esperienza, senza pretesa di verità o completezza.

9. Il rimedio principe è quello che si incentra sul carico di lavoro eccessivo, se non anche insostenibile, aggravato dalla sproporzione fra la forza ed i tempi di un magistrato del pubblico ministero e la forza ed i tempi di un Gip.

C’è qualcosa di inaccettabile, da un punto di vista strutturale e di logica delle proporzioni fra i tempi di un’indagine affidata alla responsabilità di una squadra di investigatori (sotto la direzione, più o meno attenta, di un singolo sostituto procuratore della Repubblica) ed i tempi affidati ad un singolo magistrato dell’Ufficio Gip.

Si tratta, a volte, di anni di indagini per la polizia giudiziaria, che intercetta, osserva, pedina, sequestra, esamina persone informate sui fatti, anche quelle che avrebbero dovuto essere ascoltate con assistenza del difensore, il tutto sotto la direzione, talvolta solo formale, del magistrato del pubblico ministero.

Questi ha, poi, i suoi tempi per lo studio di corpose informative finali e per le sue valutazioni e, nella normalità dei casi, può avvalersi e si avvale non soltanto del personale della sua segreteria ma anche del personale della polizia giudiziaria che ha condotto le indagini, che crede nella bontà del lavoro fatto ed è molto generosa in termini di collaborazione con l’autorità giudiziaria procedente.

Per il Giudice, che poi deve decidere (da solo) su una quantità di materiale investigativo a volte imponente, il tempo a disposizione non è limitato dal codice, ma certamente le prospettate esigenza cautelari pressano sulla sua coscienza e sulla serenità di carriera.

Sotto tale profilo, è questione centrale il rapporto numerico fra magistrati di una Procura della Repubblica e quelli destinati all’Ufficio Gip del corrispondente Tribunale: più questo rapporto è sbilanciato in favore dei magistrati inquirenti, più alto è il rischio di un cautelare non adeguato da un punto di vista delle garanzie.

Questione centrale certamente non del tutto sconosciuta nel dibattito in materia, ma nella normalità dei casi ad essa si fa cenno e, poi, si passa oltre.

Ed è un errore perché – si ribadisce – la questione è centrale.

10. Più complesse sono state le investigazioni, più complesso, quando non anche sterminato, è il materiale investigativo.

La selezione dello stesso, ai fini della ricostruzione della vicenda, è operazione che ha margini di opinabilità assai elevati.

Il prodotto finito (l’informativa finale) di una squadra investigativa, forte nei numeri e nella specifica competenza (penso, ma non solo, ai reati in materia economica finanziaria) richiede uno scrupolo ed una competenza di eccezionale livello per i destinatari, magistrato inquirente prima e magistrato giudicante subito dopo.

Se così stanno le cose, per gli investigatori, che operano in sinergia più o meno effettiva con il magistrato inquirente, è evidente il rischio, nel costruire e seguire un’ipotesi d’accusa, di restare influenzati, anche in buona fede, nella selezione del materiale investigativo (si pensi alle intercettazioni ritenute rilevanti ed a quelle che neppure vengono ben descritte nei c.d. brogliacci, per la loro ritenuta irrilevanza).

In un contesto di questo genere immaginare che un Gip possa, nelle notti del suo impegno quotidiano, ascoltare in cuffia le intercettazioni neppure trascritte, non è vietato ma non è realistico.

Bisogna allora lavorare per far crescere la cultura del dubbio anche fra inquirenti, polizia giudiziaria e magistrati del pubblico ministero e, sotto tale profilo, l’idea della separazione delle carriere si muoveva nella direzione opposta.

Ma come far crescere questa cultura del dubbio?

Cosa fare in concreto perché il magistrato del pubblico ministero (o con esso la polizia giudiziaria che da lui dipende) si attivi sempre (effettivamente) nella ricerca delle prove anche a favore dell’indagato?

Non esistono ovviamente formule magiche, ma certamente con lo strumento della formazione (anche quella delle forze di polizia) molto si può fare, un molto che deve essere effettivo ma che certamente non basta.

E, a proposito di formazione iniziale e permanente, c’è da cogliere un paradosso, posto che se la qualità del nostro sistema cautelare, in sede processuale penale, dipende anche dall’insufficiente attenzione che le nostre forze di polizia ripongono nei principi di presunzione di innocenza e dell’oltre ogni ragionevole dubbio, l’esecutivo (e, per esso, i Ministri degli Interni, della Difesa e della Finanza) e, con esso, più in generale la politica non possono chiamarsi fuori da ogni responsabilità per un sistema che, nelle sue concrete dinamiche ed in alcuni contesti investigativi, non offre adeguate garanzie agli indagati.

11. Ma oltre alla formazione professionale, quali altri possibili rimedi per anticipare, nel corso delle indagini, dubbi e garanzie ancor prima dell’intervento della Difesa e, quindi, del Giudice?

L’esperienza pratica me ne suggerisce alcuni e, non a caso, sono idee nate principalmente dai miei colloqui, fuori dalle aule di giustizie, con avvocati che hanno condiviso con rabbia ed imbarazzo le tragiche esperienze di loro assistiti, a causa di decisivi elementi di prova sottovalutati, se non anche nascosti, nel corso delle indagini e, quindi, non sottoposti con la dovuta evidenza al Giudice del cautelare.

Al riguardo, la c.d. discovery e le c.d. strategie del pubblico ministero sono argomenti di estrema importanza, ma deve esser chiaro che non può essere superato il confine fra scelte investigative legittime e gravi negligenze o, peggio ancora, evidenti scorrettezze.

Quali possibili rimedi, dunque?

Innanzi tutto, un’effettività ed una maggiore severità del sistema disciplinare per appartenenti alla polizia giudiziaria e magistrati del pubblico ministero per omissioni nella selezione del materiale investigativo, dovute a grave negligenza; posto che, in caso di dolo, la sede non è più soltanto quella disciplinare, ma è anche quella penale.

Una preoccupazione che deve coinvolgere anche i superiori gerarchici che, nell’avvalersi dell’ausilio dei sottoposti (ad esempio nell’ascolto delle intercettazioni e nell’esame del materiale sequestrato), dovranno vigilare con il massimo rigore e non ritenersi sempre comunque esenti da ogni responsabilità. Posto che se a preoccuparsi anche delle possibili ragioni dell’indagato fossero anche gli inquirenti, la Difesa ne trarrebbe linfa vitale, prima ancora di assumere un effettivo ruolo processuale.

Per dare contenuto al principio astratto della maggiore severità del sistema disciplinare per appartenenti alla polizia giudiziaria e magistrati del pubblico ministero, immagino, poi, un obbligo di segnalazione, rispettivamente, al Procuratore Generale in sede distrettuale ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ogniqualvolta il Giudice procedente prende atto (per allegazione della Difesa, ovvero per tardiva trasmissione) dell’esistenza di un elemento di prova decisivo per la ragioni difensive non sottoposto all’attenzione del Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare.

12. E c’è, infine (per il momento), un (grosso) problema di costume, che è anche un problema di sostanza.

È difficile immaginare e pretendere un’indagine esente da errori in danno di persone che, poi, risultano estranee ai fatti o che, comunque, non avrebbero meritato la gogna e le sofferenze del cautelare, perché, semplicemente, non ve ne era alcun bisogno.

Ma il sistema è, comunque, perfettibile e per riuscirvi il più grande scoglio da superare è di carattere culturale.

Difficilmente ci si potrà, però, riuscire fintantoché le c.d. operazioni di polizia, in materia di criminalità organizzata, ma anche di criminalità economica e finanziaria e di reati contro la pubblica amministrazione, saranno oggetto di una deformata attenzione da parte del mondo dell’informazione, e l’enfatizzazione sulla stampa entrerà a far parte dei fascicoli personali e delle valutazioni di professionalità e, quindi, influenzerà la carriera degli inquirenti, senza la previsione di contromisure adeguate quando a distanza di giorni, di mesi o di anni determinate iniziative si sgonfiano del tutto o quasi del tutto.

Altri articoli dell’Autore