ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

La nuova presunzione di imputabilità del minore

14 settembre 2026
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Andrea Mantegna, Bambini che giocano con le maschere, 1495
Andrea Mantegna, Bambini che giocano con le maschere, 1495
ABSTRACT

Il 23 luglio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche in materia di imputabilità del minore.

Il provvedimento modifica l’articolo 98 del Codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto. Cambia così il criterio di accertamento: la capacità non deve più essere verificata positivamente caso per caso, valutando in concreto se il giovane fosse sufficientemente maturo per rispondere penalmente della propria condotta, ma (come avviene per gli adulti) è presunta fino a prova contraria, ferma restando la possibilità di escludere l’imputabilità qualora, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, risulti che il minore ne fosse privo al momento del fatto.

Il provvedimento si colloca nel solco delle misure adottate dall’attuale governo (si pensi al c.d. decreto Caivano), volte a contrastare, attraverso un approccio repressivo, il “dilagante” fenomeno della criminalità minorile.

Al riguardo, meritano di essere svolte alcune brevi considerazioni.

In primo luogo, desta perplessità il presupposto sul quale si fondano queste misure: la necessità di reprimere duramente l’emergenza costituita dalla criminalità minorile. Esse riflettono infatti un clima politico‑culturale che ha condotto all’adozione di misure legislative e, di conseguenza, a condotte istituzionali più repressive[1]. Rinviando alle ricerche criminologiche di settore per approfondimenti ulteriori[2], è sufficiente qui osservare che i dati a nostra disposizione non consentono di ravvisare gli estremi per parlare di un’emergenza relativa alla criminalità minorile[3]. Emblematica, al riguardo, è la vicenda dei c.d. baby killer: sulla base di dati provenienti da fonti del Ministero dell’Interno, per mesi si è affermato che in Italia, nel 2024, gli omicidi volontari commessi da minorenni fossero triplicati rispetto all’anno precedente. I dati consolidati, resi disponibili nel novembre 2025, mostrano invece una sostanziale stabilità[4]. Nel frattempo, l’idea di una violenza giovanile in rapida e incontrollata crescita si è trasformata in una verità incontrovertibile, circolata per mesi nei mass‑media, nelle istituzioni e per le strade d’Italia e capace di produrre discorsi, pratiche e politiche spesso costruiti attorno all’idea di un’emergenza da fronteggiare con mezzi eccezionali[5].

Passando ora al tema specifico del presente contributo, occorre interrogarsi sull’utilità pratica e sulla fondatezza della modifica normativa proposta dal governo.

Con riferimento al primo aspetto, è appena il caso di sottolineare che, come ben noto agli operatori del settore, la pronuncia di immaturità del minore ex art. 98 trova scarsa applicazione nella prassi. In passato, autorevole dottrina aveva evidenziato i rischi legati a un impiego strumentale ed eccessivo, in chiave indulgenziale, dell’istituto in esame[6]. Tuttavia, il ricorso al proscioglimento per immaturità è diminuito già nei primi anni successivi all’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale minorile, che ha introdotto nuovi strumenti capaci di evitare l’istituzionalizzazione del reo (ci si riferisce, in particolare, all’istituto della sospensione del processo per messa alla prova, ex art. 28 c.p.p. min.)[7]. Così, in uno studio svolto negli anni 2013‑2014 presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, è stato rilevato che, rispetto al totale dei procedimenti conclusi nel biennio considerato, le declaratorie di non imputabilità ex art. 98 rappresentavano soltanto lo 0,7% delle sentenze emesse in udienza preliminare e l’1,4% di quelle pronunciate in dibattimento[8]. Una ricerca recente, condotta presso due Tribunali per i Minorenni, ha inoltre rilevato che le sentenze ex art. 98 complessivamente emesse dai due Tribunali nel 2023 sono state appena 2, a fronte di 1221 procedimenti conclusi in udienza preliminare e in dibattimento (0,16%)[9]. Appare dunque evidente che la questione dell’impiego eccessivo del proscioglimento per immaturità costituisca una “battaglia di retroguardia”, ormai superata dall’entrata in vigore dell’attuale Codice di procedura penale minorile (D.P.R. 448/1988).

Quanto alla fondatezza, nel merito, della proposta esaminata, le perplessità risultano ancora più marcate. Da anni la ricerca scientifica evidenzia che la maturazione cerebrale si completa intorno ai 25 anni, o persino oltre[10]. Fra le ultime aree a completare tale processo vi è la corteccia prefrontale, essenziale per il controllo degli impulsi e la regolazione delle emozioni[11]. Secondo un’efficace metafora, è come se il cervello dell’adolescente non disponesse dei freni necessari a rallentare le emozioni[12].

Nel corso dell’adolescenza, dunque, gli individui possono essere maggiormente inclini ad assumere condotte rischiose e comportamenti impulsivi, in ragione dei cambiamenti evolutivi che caratterizzano questa fase, anche sul piano cerebrale. Ciò avviene soprattutto nei contesti caldi, vale a dire emotivamente salienti[13]. Le proposte dirette, in una prospettiva repressiva, a limitare l’istituto previsto dall’art. 98 si pongono pertanto in netto contrasto con le evidenze scientifiche. Il processo di maturazione delle facoltà cognitive, così come delle competenze sociali e affettive del giovane, prosegue infatti oltre l’età a partire dalla quale l’individuo può essere considerato penalmente responsabile.

In conclusione, la proposta governativa appare scarsamente incisiva sul piano pratico e non allineata alle evidenze scientifiche, poiché afferma l’idea che il minorenne sia, di regola, assimilabile all’adulto anche in uno degli ambiti più delicati: quello della responsabilità penale. Le evidenze scientifiche[14] sostengono e giustificano, al contrario, la necessità di prevedere per gli individui minorenni una disciplina e un trattamento differenziati rispetto agli adulti (del resto, non vi è disuguaglianza peggiore che trattare allo stesso modo situazioni differenti)[15]. In linea con i principi fondamentali della giustizia minorile, occorre pertanto ribadire l’importanza di considerare le peculiarità legate allo sviluppo evolutivo, al fine di individuare la risposta istituzionale più adeguata alle difficoltà manifestate dal giovane e alle risorse sulle quali fare leva[16].

[1] R. Cornelli, Gli IPM sotto pressione: coordinate essenziali per orientarsi, in «Antigone», XIX (2024), n. 2, pp. 87‑105.

[2] R. Cornelli, Gli IPM sotto pressione, cit.; S. Crocitti, A. Bozzetti, Youth deviance, urban security and «moral panic»: the case of Italy, in «Rassegna Italiana di Criminologia», XVII (2023), n. 3, pp. 198‑210.

[3] R. Cornelli, Minori e criminalità. Le etichette che hanno successo e i dati che fanno pensare, in «Minorigiustizia», n. 2 (2025), pp. 30‑45.

[4] R. Cornelli, Sulla criminalità minorile ecco perché sbaglia pure Dataroom, in «Avviso Pubblico», 5 febbraio 2026.

[5] R. Cornelli, Ora lo sappiamo, non c’è stato alcun aumento di «baby‑killer». Per una discussione pubblica dei dati come buona pratica di democrazia, in «Sistema penale», n. 11 (2025), pp. 25‑28.

[6] G.L. Ponti, P. Gallina Fiorentini, Imputabilità e immaturità nel procedimento penale minorile, in «Rivista italiana di medicina legale», V (1983), pp. 873‑891.

[7] G. Panebianco, Il sistema penale minorile. Imputabilità, pericolosità ed esigenze educative, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 140‑141.

[8] E. Mariani, I minori «immaturi», in D. Vigoni (a cura di), Il difetto d’imputabilità del minorenne, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 187‑201.

[9] AA.VV., L’imputabilità: una ricerca empirica presso due tribunali per i minorenni, in «Rassegna Italiana di Criminologia», XX (2026), n. 1, pp. 71‑83.

[10] G. Gulotta, Compendio di psicologia giuridico‑forense, criminale e investigativa, Milano, Giuffrè, 2011.

[11] G. Gulotta, G. Zara, La neuropsicologia criminale e dell’imputabilità minorile, in A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 109‑162.

[12] J.W. Santrock, Psicologia dello sviluppo, IV ed., Milano, Giuffrè, 2017.

[13] S.J. Blakemore, Inventare se stessi. Cosa succede nel cervello degli adolescenti, Torino, Giappichelli, 2018.

[14] D.P. Farrington, R. Loeber, J.C. Howell, Increasing the Minimum Age for Adult Court: Is It Desirable, and What Are the Effects?, in «Criminology & Public Policy», XVI (2017), n. 1, pp. 83‑92; L. Steinberg, Should the Science of Adolescent Brain Development Inform Public Policy?, in «Issues in Science and Technology», XXVIII (2012), n. 3, pp. 67‑78.

[15] L. De Cataldo Neuburger, (a cura di), Nel segno del minore. Psicologia e diritto nel nuovo processo minorile, Padova, Cedam, 1990.

[16] A.C. Moro, Manuale di diritto minorile, VI ed., Bologna, Il Mulino, 2019.

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