Foto di Fred Romero/ CC BY 2.0
In una serie di articoli pubblicati sull’inserto de “Il Riformista”, alcuni avvocati penalisti (impegnati nel commento dell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale con riferimento al disposto dell’art. 593 cpp, nella parte in cui esclude l’appellabilità da parte del pm delle sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice monocratico) hanno evidenziato come l’esito del referendum dello scorso 22 marzo avrebbe favorito una sorta di “riscossa dell’inquisitorio”, disancorando definitivamente il magistrato inquirente dalla dimensione di parte assegnatagli dall’art. 111 Cost. per proiettarlo in quella del “difensore della collettività”, del “primo giudice del fatto”: per assimilarlo, in altri termini, alla condizione del vecchio giudice istruttore.
Premesso che questo scritto non mira in alcun modo ad alimentare sterili polemiche post‑referendarie, gli articoli sopra richiamati costituiscono l’occasione per rispondere a una domanda: quale modello di pm caratterizza il sistema processuale operante nell’attuale ordinamento costituzionale? E soprattutto, davvero l’idea di un pm “difensore della collettività” è incompatibile con il modello di processo “accusatorio” declinato dall’art. 111 Cost.?
Sul punto, tornano immediatamente d’attualità le riflessioni che ispirano un recente volume di Edmondo Bruti Liberati, secondo cui: «modello “inquisitorio” e “modello accusatorio” sono, appunto, “modelli”, e i modelli puri, se mai esistiti, non sono riscontrabili nella realtà e da diversi anni neppure nei libri». Se questo è vero, e se dunque è di per sé fuorviante ragionare di “modello inquisitorio” e di “modello accusatorio” alla stregua di categorie assolute e totalizzanti, non deve allora sfuggire come – attraverso la statuizione in forza della quale “il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità” – il Costituente abbia da un lato voluto identificare nel contraddittorio (che il processo governa) la sede naturale della formazione della prova, e d’altro lato riconoscere ad entrambe le parti le stessa possibilità di incidere sulla formazione della decisione del giudice.
Ma il richiamo alla “parità” (proprio in quanto riferito esclusivamente al momento della formazione della prova) non intacca la fisiologica e intrinseca “asimmetria” del processo penale, messa lucidamente a fuoco da Paolo Ferrua nel suo saggio pubblicato su Questione Giustizia nel 2010[1]: una fisiologica e intrinseca asimmetria dipendente dai differenti interessi perseguiti, nel processo, dal pm e dall’imputato. Se infatti l’imputato (per ministero del suo difensore) difende legittimamente, anche se colpevole, la propria libertà con ogni mezzo a sua disposizione, il pm opera quale “strumento di ricerca della verità”; persegue l’interesse collettivo alla ricerca della verità dei fatti; difende, nella sostanza, la collettività nell’attuazione di tale interesse. Sempre riprendendo le parole di Ferrua: «la difesa può adoperarsi con ogni mezzo legale per ottenere il proscioglimento dell’imputato, sia o no colpevole (omissis); il pubblico ministero, come rappresentante della collettività offesa dal reato, persegue la condanna dell’imputato solo in quanto colpevole e a quel criterio deve uniformare le sue scelte».
In questo senso, nel suo essere “strumento di ricerca della verità”, il pm deve condividere con il giudice cultura e formazione (donde il riferimento alla più volte richiamata “cultura della giurisdizione”, che giustifica l’unicità delle carriere dei magistrati e requirenti), senza che una simile affermazione implichi un detrimento della posizione dell’imputato e del difensore; in questo senso – se si guarda all’esercizio dei poteri di valutazione associati dall’ordinamento alla posizione del magistrato inquirente, quali quelli previsti dall’art. 408 cpp, che impone di domandare l’archiviazione in assenza di una ragionevole previsione di condanna – si può affermare, senza per questo scadere in pericolose logiche di tipo inquisitorio, che il pm rappresenta il primo giudice con cui l’indagato si confronta nell’ambito del procedimento penale; in questo senso, se si tiene conto dell’interesse della comunità offesa dal reato alla corretta ricostruzione della verità dei fatti, la descrizione del pm come “difensore della collettività” appare del tutto compatibile con l’ordinamento processuale vigente, pure nella logica del contraddittorio che ispira l’art. 111 della Carta.
Non il cascame di un ritorno dell’inquisitorio conseguente all’esito della consultazione referendaria, come prospettato dagli articoli richiamati in premessa; non il mesto de profundis del processo penale inteso come processo di parti, ma un naturale corollario di quella intrinseca asimmetria che continua a caratterizzare il processo penale anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice e l’introduzione del “giusto processo”. Una intrinseca asimmetria generata dall’esigenza che lo svolgimento delle indagini e il successivo esercizio dell’azione penale vengano rimessi ad un organo indipendente, mosso soltanto dal già descritto interesse generale all’accertamento della verità dei fatti: interesse destinato poi a confrontarsi, nel contraddittorio, con l’altrettanto imprescindibile aspirazione dell’imputato, anche colpevole, a difendere la propria libertà e la propria reputazione con ogni mezzo. Una esigenza avvertita in ogni “modello di processo”, che vuole l’accusa esercitata in nome di siffatto interesse generale e non al fine esclusivo di tutelare l’interesse individuale della persona offesa: a meno di evitare quel “cortocircuito della vendetta” che si avrebbe individuando – sulla base di una arbitraria sovrapposizione tra processo penale e processo civile – nella persona offesa e nell’imputato gli unici protagonisti del processo penale.
[1] P. Ferrua, Il modello costituzionale del pubblico ministero e la curiosa proposta del processo breve, in questa Questione Giustizia, edizione cartacea, Franco Angeli, Milano, n. 1/2010, pp. 24‑25.
