GIUSTIZIA INSIEME

ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma

    “Lampeggi” sulle motivazioni

    Lampeggi” sulle motivazioni di Bruno Capponi

    1. È stimolante leggere nel programma di gestione della Corte di Cassazione per l’anno 2021 (punto 11) e nelle Riflessioni del pres. Rordorf, in questa Rivista dal 3 giugno 2021, tante calibrate osservazioni sull’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali. Ne vanno sottolineati i presupposti: l’obbligo va sempre assolto, e deve essere personalmente assolto dall’estensore del provvedimento. Si tratta di presupposti non proprio scontati, perché messi talora in discussione da chi programma la motivazione a richiesta[1], così come da chi assume normale che la motivazione possa tradursi in un posterius, addirittura rimesso a un giusperito terzo[2]. In tempi di strisciante americanizzazione del linguaggio, dei comportamenti e dei concetti, è consolante verificare che non siamo (ancora) disposti ad accettare verdetti. Che esponenti della più alta Magistratura condividano questa idea, pur in un momento di grave crisi di efficienza, dimostra quanto sia tuttora vivo nella nostra cultura il principio (e il messaggio) del comma 6 dell’art. 111 Cost.

    2. Siamo soliti parlare di motivazione con riferimento ai provvedimenti, ma non dobbiamo perdere di vista che anche gli atti di parte vanno motivati. Basta leggere il controverso testo dell’art. 342, comma 1, c.p.c. (sortito dalla novellazione a sorpresa dell’estate 2012) per rendersene conto. Non a caso, il tema della chiarezza e sinteticità riguarda allo stesso modo atti e provvedimenti, sebbene vada poi declinato diversamente nei diversi contesti. Ho sempre pensato[3], d’altra parte, che le motivazioni di merito siano e debbano essere diverse da quelle di legittimità, e dai provvedimenti organizzativi del pres. Lupo in poi[4] una distinzione va fatta anche all’interno delle motivazioni di legittimità. Dunque, è essenziale prendere atto che quando si parla di motivazione non ci si riferisce a un fenomeno unico e monolitico, bensì a un elemento suscettibile di essere declinato in un ricco numero di variabili in contesti tra loro assai diversi.

    3. Quando si parla di Cassazione, va stabilito se la motivazione rilevi quando la Corte conosce e/o quando decide. I principi di diritto affermati nell’interesse della legge (art. 363, nelle sue varie applicazioni) o, come si vorrebbe ora[5], a seguito di “rinvio pregiudiziale” del giudice di merito che invoca un intervento nomofilattico prefigurano una Corte che non esercita (o non esercita soltanto) funzioni di giudice, bensì una funzione di orientamento o addirittura para-legislativa che, secondo taluni, le deriverebbe direttamente dall’art. 65 ord. giud.

    Si tratta di questione delicatissima, che non può risolversi in poche battute (come impongono questi “lampeggi”). Però, è chiaro, decisione e motivazione assumono significati diversissimi a seconda che il principio di diritto venga affermato decidendo un ricorso (art. 384, comma 1, c.p.c.) ovvero in relazione a una pluralità di casi (e magari ricorsi) futuri, nel contesto che ben conosciamo: in cui il principio vincola soltanto il giudice che ha disposto il rinvio pregiudiziale[6] così come, del resto, quello affermato decidendo un ricorso vincola il solo giudice di rinvio.

    È vero che, come ricorda Rordorf, è rinvenibile nell’ultima produzione normativa una tendenza ad accrescere il vincolo della nomofilachia, ma ciò vale nei rapporti tra sezioni unite e sezioni semplici (quando queste ultime se lo ricordano…), non anche nel rapporto, mai scontato a fronte dell’art. 101, comma 2, Cost., tra giudice di legittimità e giudici di merito. Se non si risolve questo enorme nodo critico (che non si affronta proprio per le grandi difficoltà che implica), temo che la più pura funzione nomofilattica della Cassazione, da molti voluta specie all’interno della Corte, non potrà mai seriamente decollare.

    Il primario che, all’apice della carriera, decida di non andare più in sala operatoria potrà diventare una grande Maestro della medicina, un faro per le generazioni future; ma nella consapevolezza di aver cambiato mestiere.

    4. È bello ascoltare dalla voce di un grande magistrato, quale Renato Rordorf, il riferimento alla funzione “interiore” della motivazione (§ 3, in fine). La categoria riflette un elemento che anch’esso non va dato per scontato: la motivazione è parte integrante della decisione, non un qualcosa che venga “appiccicato” dall’esterno a cose già fatte (funzione meramente giustificativa) e al solo scopo di sorreggere un verdetto. I magistrati del lavoro sanno bene quanto sia insidioso il sistema che porta a separare la stesura del dispositivo da quella della motivazione. Io credo che la motivazione non possa che essere sempre “interiore”, e la categoria andrebbe inserita nei testi istituzionali.

    5. La Corte di cassazione dovrebbe evitare sentenze troppo articolate – anche Rordorf parla, con negativo apprezzamento, delle “sentenze-trattato” – se non altro perché, nel nostro sistema, la massimazione non è compito esclusivo dell’Organo che pubblica la decisione: sono davvero infinite le sedi – dalle riviste tradizionali a quelle telematiche, che spuntano nuove di giorno in giorno – in cui si vuole tradurre in “principio” le affermazioni della Corte che sorreggono o conducono a una decisione. C’è poi l’opera diffusiva e a volte strumentale e fuorviante dei difensori, i quali spesso tendono a citare nei loro atti, col virgolettato, brani di motivazioni che risultano inconferenti ai fini del decidere e che, come ancora ricorda Rordorf, sovente non costituiscono neppure il frutto di una discussione e decisione collegiali. Più una decisione è lunga, articolata e inutilmente dettagliata, maggiore è il rischio di una sua sostanziale incomprensione.

    La quale è spesso del tutto strumentale, siamo d’accordo: ma il nostro particolare contesto finisce per favorire il fenomeno, che dovrebbe invece reprimere. Il narcisismo (termine utilizzato ancora da Rordorf) di molti consiglieri fa il resto; in un bel libro di memorie[7] di un altro grande magistrato, Gabriella Luccioli, ho letto una frase che mi è rimasta impressa e che suona: nelle tante sentenze che ho scritto, non ho mai dimenticato che a parlare era la Corte di Cassazione. Questa frase andrebbe scolpita nell’Aula Magna, al posto di quella che attualmente compare – Nimium altercando veritas amittitur – e che forse suona un po’ irridente nei confronti degli Avvocati, i quali del resto sono ormai raramente ammessi alla discussione pubblica. O forse occorrerebbe conservare la frase di Publilio Siro per gli Avvocati, e incidere nel marmo quella della Luccioli ad uso e consumo dei Magistrati.

    6. Parlando di motivazione della sentenza, non può trascurarsi che ogni sentenza è il terminale di un dato procedimento, e ne mutua tutte le caratteristiche, e così in primo luogo quelle negative. Già in altra occasione[8] ho scritto che un giudice dovrebbe poter dire: se, nelle prime venti pagine del tuo atto, ancora non mi hai fatto chiaramente capire cosa vuoi, il resto non lo leggo. Dedico il mio tempo, che è risorsa preziosa, a chi sa meglio spiegarsi, o che ha bisogno di più parole per spiegarsi al meglio. Ma non soltanto i giudici sono vittime dell’abolizione del bollo sul formato protocollo e del sistema del contributo unificato. Le prime vittime sono anzi gli stessi avvocati, che sin dai gradi di merito vengono invogliati, partendo dalle memorie del comma 6 dell’art. 183 c.p.c., a contribuire alla deforestazione del pianeta: sfido chiunque, sulla base dell’esperienza, a dimostrare che, dopo gli atti introduttivi, servono sempre tre memorie prima di aver accesso all’udienza istruttoria. Le attuali proposte governative sono nel senso di far scattare le preclusioni anche istruttorie sin dal primo atto: ma allora, a cosa mai potranno servire tre memorie di stanche ripetizioni e grasse rifritture?

    È purtroppo sin dall’inizio del giudizio che l’avvocato viene indotto a riscrivere il già scritto e, fatalmente, a rileggere il già letto. Carnefice e vittima, come in ogni farsa che si rispetti. L’avvocato è la prima vittima in ordine di tempo: perché legge, di norma, prima del giudice, del quale diviene poi in pari misura carnefice. L’opera di affastellamento indiscriminato e irrazionale, che è alla base della produzione dei nostri atti giudiziari, s’aggrava inevitabilmente col passaggio dei gradi, perché la preoccupazione che prevale è quella di dar conto di tutto, e di non cadere in errori di omissione.

    Morale: se non si cambia la struttura del giudizio sin dal primo grado, se non si regola la base della piramide, ben difficilmente si potranno richiedere alla Cassazione motivazioni chiare, sintetiche e illuminanti.

    Per riprendere le classificazioni di Rordorf, siamo d’accordo sull’esistenza di un narcisismo “positivo” contrapposto a uno “nocivo”. Ma c’è anche il narcisismo “malato”, che viene cioè dal contagio del processo, dal processo come malattia[9], perché non si può pretendere che il risultato finale abbia caratteristiche e qualità che il processo stesso, in sé, è ben lungi dall’avere.

    7. Per questo ritengo che la pars costruens dell’intervento di Rordorf sia quella (§ 5) in cui l’A. sottolinea che il progresso nella materia potrà venire soltanto dalla collaborazione tra le personae (sempre più dramatis) che compaiono nel processo: argomento che introduce la motivazione come tipo “dialettico” (altra categoria “nuova” sulla quale riflettere). Tra gli atti di parte e la sentenza c’è «una stretta correlazione», e dietro gli atti ci sono sempre le persone. Che non debbono smettere di dialogare, anche in tempi così difficili.

    [1] V. lo studio della Tota, Motivazione “a richiesta” nel processo civile, in Giusto proc. civ., 2014, 613 ss.

    [2] Di questa curiosa proposta (mancata) abbiamo ragionato in A prima lettura sulla delega legislativa al governo «per l’efficienza della giustizia civile» (collegato alla legge di stabilità 2014), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 361 ss.; nella stampa quotidiana v. Sentenze in appalto agli avvocati, in Il Sole-24Ore dell’11 marzo 2014, pag. 23.

    [3] Mi permetto di rinviare a La motivazione della sentenza civile dopo la Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642, in Quest. Giust. on line dal 24.3.2015.

    [4] Provvedimento sulla motivazione semplificata n. 27 del 22 marzo 2011, in Foro it., 2011, V, 183.

    [5] Il riferimento è agli emendamenti governativi al d.d.l. 1662/S, già pubblicati e discussi in questa Rivista.

    [6] Frasca, Considerazioni sulle proposte della Commissione Luiso relative alla legge delega di riforma del processo civile quanto al processo davanti alla Corte di Cassazione, di prossima pubblicazione in questa Rivista.

    [7] Diario di una giudice. I miei cinquant'anni in magistratura, Udine, 2016.

    [8] Brevità, concentrazione, non-ripetizione, in www.judicium.it-Intimités.

    [9] V., sul punto, le sapide pagine di Giussani, Sul morbo della causa muta, in Riv. Dir. proc., 2021, fasc. 2.

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