Immagine di fondo: Terrazza dei Leoni, Delo. Fonte Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Pubblichiamo con il consenso dell’autore la prefazione al volume di Emanuele Stolfi Indizi e indagini in Grecia antica. Attività giudiziarie, storiografia, medicina, Mimesis, 2025.
1. Emanuele Stolfi, professore di Fondamenti romanistici del diritto europeo, Diritto e letteratura e Diritti greci presso l’Università di Siena, s’interroga intorno a figure e temi del pensiero classico greco che, nel contesto storico‑politico ateniese del V sec. a.C., segnano le radici e i presupposti gnoseologici degli archetipi identitari della mentalità e della cultura dell’Occidente, illuminando e dando senso ancora oggi alle multiformi e talora indecifrabili esperienze umane.
Nella contaminazione dei linguaggi e dei modelli dei pur differenti saperi, dentro i luoghi strategici delle scuole di retorica e filosofia, dei tribunali, della scena teatrale, della storiografia e della medicina, Stolfi scorge la nascita e il concreto utilizzo di una nuova forma di logica inferenziale mirata alla scoperta della “verità” (alétheia), contro le false opinioni e l’ “apparenza” (doxa), e all’affermazione della “giusta decisione” (dike): l’abduzione[1].
L’abduzione si fonda sulla ricerca e sull’analisi di segni, tracce, sintomi, indizi, prove (semèia, tekmèria), allo scopo di formulare congetture plausibili (symbàllein) circa la ricostruzione a ritroso e la diagnosi di eventi non più visibili del passato, insieme con la prognosi degli sviluppi futuri.
Si sciolgono così le letture enigmatiche dei fenomeni in termini di ragionevole “probabilità” e “verosimiglianza” (eikòs) dell’ipotesi prospettata, che vengono argomentate sulla base di ciò che “accade per lo più” (epì to poly).
È consentito in tal modo di pervenire, nonostante l’indecifrabilità e la variabilità delle vicende umane, a un nucleo di congruità, plausibilità e corrispondenza alla verità, che, in quanto commisurato e simmetrico alle informazioni acquisite nelle indagini, risulta accessibile ai limiti cognitivi dell’uomo.
2. Stolfi procede quindi alla ricognizione a largo raggio – arricchita peraltro da un notevole apparato di note di riferimenti testuali e di bibliografia – degli snodi nevralgici e delle interazioni fra le varie discipline, per definire le modalità di utilizzo di questa “peculiare forma d’intelligenza” o razionalità (gnome) nell’esperienza greca del V secolo a.C.
L’arguire per congetture – il metodo Sherlock Holmes, come lo chiama l’Autore – si dispiega dall’arte retorica e dalle riflessioni filosofiche di Antifonte e Aristotele al modello tragico dell’Edipo sofocleo, dal metodo storiografico di Erodoto e Tucidide alla scienza medica del Corpus ippocratico.
Si viene così prefigurando il “paradigma indiziario”[2], le cui linee di fondo, come appresso si dirà, si rintracciano tuttora nello statuto epistemologico della prova, dell’inchiesta e del processo moderno.
3. Nel segno di una razionalità centrata sul plausibile e persuasivo anziché su inconfutabili certezze Aristotele afferma, nel descrivere le varie tipologie di sillogismo retorico e senza che ne venga comunque meno la prospettiva aletica, che «le premesse degli entimemi saranno talvolta necessarie (anankàion [ciò che è sempre: aiéi]), ma per la massima parte solo genericamente possibili [ciò che è per lo più: epì to poly]; gli entimemi si ricavano dalle probabilità (o verosimiglianze: ek eikòton) e dai segni (ek seméion)»[3].
Nel campo più propriamente giudiziario il filosofo avverte che «non deve il giudice sentenziar sempre dalle cose necessarie, ma dalle verisimili ancora» (où gàr ék tòn ànankaìon deì aùtòn mònon krìnein, àllà kaì ék tòn eìkòton) e aggiunge, anzi, che «in questo consiste il giudicare servendosi della migliore facoltà di giudizio» (toùto gàr ésti tò gnòme té ariste krìnein); sicché «non basta confutare un argomento perché non è necessario ma lo si deve confutare perché non è verisimile»[4]. E non è privo di significato che il cennato entimema venga richiamato da F.M. Pagano, giurista e filosofo fra i maggiori esponenti dell’Illuminismo napoletano, nell’epigrafe del saggio del 1819 sui principi del codice penale e del processo criminale del Regno di Napoli, intitolato appunto alla «logica de’ probabili per servire di teoria alle pruove nei giudizj criminali»[5].
4. Sofocle, a sua volta, nell’Edipo tiranno costruisce una storia di enigmi irrisolti, di ricerca e scoperta della verità ad opera dello stesso Edipo, il quale diventa il protagonista dell’inchiesta su sé stesso e del riconoscimento (ànagnòrisis) della sua reale identità e dei crimini innaturali e mostruosi da lui commessi. Dopo avere revocato in dubbio il sapere mantico del vate Tiresia, Edipo procede alla raccolta di segni e indizi anche con l’ascolto di testimoni oculari, per pervenire alla terribile scoperta della verità. L’ansia di conoscenza, ispirata alla razionalità indagatrice dell’uomo e diretta ad approdare al nucleo di verità delle vicende, si risolve in una arrogante sfida (hybris) al sapere di origine divina e nella catastrofe del protagonista, identificato infine come pharmakòs da espellere dalla città. E tuttavia, oltre l’arcaica Dìke, viene emergendo la soggettività indagatrice dell’individuo, che si fa artefice del proprio destino con il conseguente carico di colpa e di responsabilità.
5. Il ragionamento entimematico basato su segni, congetture e verosimiglianze, coinvolge inoltre, in un riconoscibile nesso fra retorica e storiografia, le narrazioni storiche di Erodoto e ancor più di Tucidide[6].
Della relativa contaminazione semantica fra le varie discipline si rinviene una prima traccia nella scena del processo che è raffigurata sullo scudo di Achille nel XVIII canto dell’Iliade, dove i due contendenti, dinanzi al popolo raccolto nell’agorà, si rivolgono prima all’esperto che indaga (epì ìstori) per ottenere poi dagli anziani, seduti in circolo sacro, il verdetto (dìkazon) e con esso la più retta giustizia (dìken ìthùntata).
Tucidide ammonisce programmaticamente che la sua opera è improntata alla ricerca della verità (zétesis tes alethéias) nella precisa e inconfutabile ricostruzione e nella interpretazione degli avvenimenti, così da rappresentare un’acquisizione affidabile e perenne (ktéma és aiéi), funzionale alla conoscenza dei fatti del passato, alla migliore comprensione del presente e allo sviluppo delle potenzialità prognostiche in analoghe contingenze[7].
6. L’analisi storiografica tucididea, che tra l’altro si sofferma sul diffondersi della terribile epidemia che aveva colpito Atene poco dopo l’inizio del confronto bellico con Sparta, presenta indubbi profili di continuità e affinità, financo lessicale, con la vocazione semiotica della medicina ippocratica del tempo.
Dai testi del Corpus Hippocraticum emerge con chiarezza che, nella decifrazione della verosimile e probabile diagnosi delle cause della patologia e della ragionevole previsione dei relativi sviluppi, i riscontri empirici dell’esperienza, l’anamnesi, l’osservazione e la descrizione dei sintomi del morbo sul corpo del paziente (seméia e tekméria) e l’approccio aperto al caso clinico segnano il consolidarsi del paradigma indiziario anche nella iatrikè téchne di Ippocrate e della sua Scuola, talora facendo uso pure del duttile schema inferenziale del modus tollens [8].
7. Al termine della lettura dell’affascinante affresco, che Stolfi propone intorno al dibattito intellettuale che ha coinvolto a tutto tondo la polis ateniese del V secolo a.C., sembra trarsi il convincimento che nel dualismo concettuale ricerca/scoperta e apparenza/verità siano davvero tratteggiati i primi lineamenti di una “fenomenologia della prova”[9].
Viene infatti descritta una tappa importante nella progressiva evoluzione da un modello di procedura indiziaria fondato su segni deboli verso uno caratterizzato da segni più forti, che s’iscrive in una dimensione temporale scandita in vari momenti. La ricerca della verità parte da un’ipotesi di principio (arché) e segue un percorso (odòs) nel corso del quale il sapere si accresce mediante l’acquisizione di ulteriori informazioni (sémeia e tekméria), per giungere infine alla scoperta (héuresis) della verità, rendendo manifesto ciò che prima era enigmatico e oscuro.
8. L’operazione culturale promossa da Stolfi suggerisce ancora una volta che, nei tempi lunghi della storia dell’umanità, i “classici” della letteratura, della storia e della filosofia della Grecia antica, si rivelano nostri contemporanei e il dialogo con essi è destinato a proseguire intensamente.
Anche il giurista moderno, accostandosi all’esperienza dell’uomo greco nella particolare temperie ateniese del V secolo a.C., individua agevolmente taluni luoghi strategici del pensiero occidentale, all’incrocio fra le categorie della letteratura, della giustizia, del diritto e della morale.
Si rimarca, infatti, come la funzione cognitiva e aletica ispiri i percorsi e gli snodi decisori del processo penale moderno, le cui coordinate restano le congetture e le ipotesi di partenza, il rinvenimento degli indizi e delle prove occorrenti per la ricostruzione di fatti del passato, la verità (a‑létheia, da a‑lanthànomai: l’alfa privativo indica l’atto che rende manifesto ciò che è celato e oscuro, svela e produce chiarezza) e il dubbio (a‑porìa, da a‑pòros: l’alfa privativo indica l’assenza di una via certa).
Il pubblico ministero formula l’accusa contro l’imputato all’esito di indagini preliminari dirette a selezionare la più plausibile fra le ipotesi esplicative del fatto contestato. Il giudice, terzo e imparziale, è chiamato a verificare l’enunciato di accusa, nel contraddittorio fra le parti, per pervenire alla conferma (o alla falsificazione) dello stesso “al di là di ogni ragionevole dubbio”, dando conto in motivazione del ragionamento probatorio e del fondamento della soluzione decisoria. E ciò nell’acquisita consapevolezza che il processo è imperniato su inferenze cognitive prevalentemente probabilistiche (trial by probabilities), rispetto a fatti avvenuti nel passato che vanno ricostruiti nel presente, in termini non di certezza materiale e assoluta bensì di ragionevole verosimiglianza e affidabile corrispondenza.
La strutturale incertezza del ragionamento inferenziale e del risultato cognitivo spiega l’estraneità alla grammatica della legge dell’area semantica delle due parole, “verità” e “dubbio”, le cui difficoltà definitorie – come si è visto – risalgono all’antica Grecia, in cui, utilizzando l’alfa privativo, s’indica ciò che esse non rappresentano, anziché ciò che in esse propriamente si configura.
E però l’orizzonte aletico del processo non si dissolve affatto, neppure a fronte di enunciati che riguardano accadimenti del passato (lost facts). Si sostiene, invero autorevolmente, che «la verità ha un valore giuridico generale», poiché «il giudice applica correttamente la norma che governa il caso se e solo se ha accertato la verità del fatto di cui la norma presuppone l’esistenza: il processo non è finalizzato a produrre decisioni qualsiasi (per il che basterebbe il duello o il lancio dei dadi à la Bridoye), ma a produrre decisioni giuste», mentre «nessuna decisione è giusta se si fonda su fatti sbagliati»[10]; ovvero che, stante la centralità del giudizio nella dinamica della punizione, «la sola giustificazione accettabile delle decisioni è quella rappresentata dalla verità dei loro presupposti giuridici e fattuali»[11].
D’altra parte, il legislatore del moderno codice di rito del 1989, nell’intento di ridimensionare il rischio di bias cognitivi, connaturati alla razionalità limitata e ai limiti computazionali della mente umana, e preso atto del tessuto comunque probabilistico della spiegazione degli eventi, onde escludere l’arbitrio del decidere e consentire un risultato attendibile e condiviso disegna una diffusa rete di regole epistemologiche e procedurali che fanno da guida al ragionamento del giudice (i “percorsi di verità”). E, ancora prima, una serie di fondamentali principi costituzionali e convenzionali presidiano i valori dell’ordinamento nel rispetto delle garanzie della persona e segnano i confini dei giudizi di tipo probabilistico: la presunzione di innocenza dell’imputato, che può essere dichiarato colpevole e condannato solo se ne “risulta” provata la colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” (in dubio pro reo), regola sistemica delle democrazie moderne e «criterio aggiuntivo e finale di verità»; la terzietà e l’imparzialità del giudice; la parità delle parti; l’addebito esclusivo dell’onere della prova dell’enunciato di accusa a carico del pubblico ministero; il metodo avversativo del contraddittorio, imperniato sul diritto alla confutazione e alla prova contraria, riconosciuto come il più fecondo metodo euristico; l’obbligo di spiegazione dei motivi della decisione in un linguaggio chiaro e preciso; il controllo di legalità e logicità della motivazione nei giudizi d’impugnazione.
Non può tuttavia sottacersi che, nel quadro contemporaneo di veloce e inarrestabile evoluzione dei sistemi algoritmici di intelligenza artificiale, inquieta non poco la domanda se si è agli inizi di uno sconvolgente mutamento del classico “paradigma indiziario”. A fronte dei tempi e della complessità delle faticose operazioni giudiziali di ricostruzione del fatto storico e di ricerca della verità, la postmodernità mette in crisi l’equità, l’efficacia e le garanzie del tradizionale modello epistemico oppure resta ancora salda e vitale l’arte del giudicare “reasoning under uncertainty” e “by probabilities”? È forse in atto la transizione dalla giustizia “giusta” alla giustizia “esatta”?
Nuove sfide intellettuali sembrano stagliarsi, dunque, all’orizzonte del “giusto giudizio” e della “giusta decisione”.
[1] G. Tuzet, La prima inferenza. L’abduzione di C.S. Peirce fra scienza e diritto, Torino, Giappichelli, 2006; U. Eco- T.A. Sebeok (a cura di), Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce, Milano, Bompiani, 1983.
[2] C. Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in A.Gargani (a cura di), Crisi della ragione, Torino, Einaudi, 1979, pp. 59‑106.
[3] Aristotele, Retorica, 1.2.1357a.
[4] Aristotele, Retorica 2.25.1402b.
[5] F.M. Pagano, Principj del codice penale e logica de’ probabili per servire di teoria alle pruove nei giudizj criminali, Napoli, 1824, ristampa anastatica 1997 a cura dell’Unione Camere Penali Italiane.
[6] C. Ginzburg, Aristotele, la storia, la prova, in Quaderni Storici, vol. 29, n. 85 (1), 1994, pp. 5‑17.
[7] Tucidide, La guerra del Peloponneso, 1.20.3, 21.1, 22.4.
[8] M. Vegetti, Tra Edipo e Euclide, Il Saggiatore, Milano, 1983.
[9] G. Manetti, Indizi e prove nella cultura greca. Forza epistemica e criteri di validità dell’inferenza semiotica, in Quaderni Storici, vol. 29, n. 85 (1), 1994, pp. 19‑42.
[10] M. Taruffo, Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio), in Criminalia, 2009, p. 314.
[11] L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, Editori Laterza, 1990, p. 43.
