1. Le distorsioni cognitive del processo mediatico e il rovesciamento della presunzione di innocenza
La postmodernità ha reso complicato il rapporto fra la categoria del tempo e la funzione di giustizia, determinando una seria frattura del paradigma classico di jus dicere[1].
La giurisdizione si muove lungo scansioni temporali e cadenze dialettiche, attente all’esame dei casi e delle questioni, alla scelta meditata e alla spiegazione, sintetica ma chiara, delle ragioni della soluzione, che l’urgenza di deliberare, comunque e in fretta, rischia di condizionare negativamente quanto a equità, autorevolezza e stabilità. Il suo esercizio non può essere frutto di accelerazioni o improvvisazioni, dettate, di volta in volta, da frammentarie emergenze, senza una lucida visione dei diritti, degli interessi e dei valori in gioco, che guidi il giudice nel segnare la priorità e la rotta dell’operazione decisoria. La giurisdizione neppure può essere condizionata da una tecnologia sorda e cieca che alimenti l’ansia del giudicante di dover deliberare comunque e in fretta, negando il respiro profondo del ragionamento e della riflessione critica. Il giudice non può certo disconnettersi dall’ambiente digitale e dalle reti in cui vive e opera, ma la tecnologia informatica, telematica o algoritmica va adeguatamente programmata e controllata perché non comprima i ritmi e le sequenze propri dell’attività giudiziaria. In fondo, dal pensiero corto alla sentenza tweet, al verdetto immotivato o a quello addirittura “predicibile” secondo calcoli matematico‑statistici dell’intelligenza artificiale il passo sarebbe breve. Ma che ne resterebbe dei valori costituzionali dell’indipendenza e autonomia della magistratura, della esclusiva soggezione del giudice alla legge, dell’obbligo di motivazione, della cultura della giurisdizione?
Risulta altresì evidente il disallineamento del linguaggio e della comunicazione rispetto al comune agire quotidiano che, in virtù del dominante progresso scientifico e tecnologico che ne rimarca la transizione digitale, appare viceversa orientato intorno all’essere e al vivere la realtà compressi dalla perenne connessione a internet, schiacciati dalla contingente e insostenibile istantaneità del “presente continuo” e del “tutto accade ora”[2].
Ed è proprio nella morsa di questa contraddizione, fra i tempi lunghi e le soluzioni incerte della giurisdizione, da un lato, e le contrapposte, legittime, ansie di verità, legalità e sicurezza dei cittadini, dall’altro, che s’annida il nucleo del conflitto fra l’attesa di giustizia e il diritto applicato.
Se si considera il privilegio accordato – rispetto al ragionamento probatorio e alle risultanze del giusto processo – ai pur provvisori esiti delle indagini, alla preventiva privazione della libertà personale e alla gogna mediatica che colpisce da subito l’indagato, quasi in funzione di una presunzione di colpevolezza e di un’anticipata esecuzione della pena, appare lineare la conseguenza che, laddove l’inchiesta e l’ipotesi di accusa formulata dal pubblico ministero, con le correlate aspettative securitarie, venga smentita a distanza di tempo (spesso di troppo lungo tempo dalle indagini, già di per sé lunghe) dalla verifica dibattimentale, la credibilità del sistema viene messa in crisi. La tardiva decisione è giudicata “impopolare”, senza che si avvii alcuna riflessione critica sulla complessità dei fatti e delle prove, sui principi del diritto penale di fattispecie, sulle regole di garanzia del processo e sulla funzione di controllo delle impugnazioni.
Il disorientamento dell’opinione pubblica è inoltre rafforzato dalla circostanza che non di rado il pubblico ministero, forte di un ricorrente intreccio di relazioni con gli organi di stampa e i media, comunica il suo operato attraverso gli stessi o nel contesto di social network e talk show, relazionandosi direttamente con il popolo e con la politica, anziché dialogare nel luogo, nel tempo e con i protagonisti del processo.
Sicché sembra lecito dedurre che la progettata revisione costituzionale in tema di separazione delle carriere dei magistrati avrebbe potuto determinare una più spiccata autoreferenzialità (anche nei rapporti con la narrazione mediatica e con l’opinione pubblica) e un ancora più accentuato distacco del pubblico ministero, quale incontrastato vertice della polizia giudiziaria e titolare del potere di indagine, rispetto alle incerte e lontane sorti del giudizio, cui sarebbero rimasti solo formalmente affidati la ricostruzione probatoria dei fatti e l’accertamento della verità nel contraddittorio fra le parti. Era infatti evidente il rischio che, per una paradossale eterogenesi dei fini, prevalessero logiche di chiusura corporativa, opposte alla linea, tracciata dalla Costituzione, dell’attrazione ordinamentale del pubblico ministero nel sistema e nella cultura della giurisdizione, prospettandosi viceversa l’istituzione di uno speciale, autonomo e autogovernato potere, privo di vincoli gerarchici, diffuso e indipendente da ogni altro potere e dallo stesso potere giurisdizionale[3].
Gli studiosi empirici del ragionamento esperto – psicologi cognitivisti, economisti comportamentali, epistemologi, logici formali e matematici, statistici, linguisti e neuroscienziati – ammoniscono inoltre che biases cognitivi e aporie nella presa di decisione sono ascrivibili anche a variabili attinenti alla sfera dei valori o a quella morale e che l’impatto della comunicazione mediatica sull’opinione pubblica può incidere negativamente, dall’esterno, sulla coerenza logica della rappresentazione dei fatti e della costruzione mentale della “storia”[4], che va sottoposta, nel contesto storico‑spaziale del processo, al confronto dialettico, prima, e alla valutazione e decisione del giudice, poi. Il bisogno e la domanda dell’opinione pubblica di conoscere in tempi rapidi la verità dei fatti e il doveroso rispetto per il dolore delle vittime dei reati potrebbero, talora, costituire fonte di scorciatoie (trappole) o distorsioni cognitive o, addirittura, fattori di condizionamento per l’imparzialità del giudice e per il suo convincimento in senso colpevolista, secondo l’orizzonte di attesa degli input mediatici.
Ci si riferisce, insomma, alla inesorabile macchina del rito mediatico, causa e prodotto, insieme, del fenomeno che prende il nome di «populismo penale»[5]. La descrizione della macrofisica e della microfisica del sistema mass‑mediatico e dell’agire dei suoi protagonisti – l’indagato, la vittima, il pubblico ministero, l’avvocato, i terzi, il giudice – ne rimarca inesorabilmente i connotati di anomia, atopia e acronia, propri di una «giustizia senza processo», come immaginata da L. CARROLL nel romanzo Alice dietro lo specchio: una giustizia sommaria “a furor di popolo”.
La drammatica scarnificazione delle distorsioni, anche soggettivistiche, prodotte sui diversi piani – etico, sostanziale e processuale – dallo spettacolo parallelo della giustizia virtuale (che è peraltro meno presente nel panorama mediatico degli altri paesi europei), evidenzia con chiarezza il degrado e gli effetti perversi che essa determina sul tessuto complessivo del giusto processo, insieme con la caduta della credibilità della giurisdizione e della fiducia dei cittadini nella magistratura e nello stato di diritto.
2. L’ipertrofia dell’inchiesta e il modello Cartabia
Quali i possibili rimedi contro una siffatta deriva ideologica, etica e valoriale?
Oltre l’appello, per il versante della deontologia e della responsabilità della professione, agli anticorpi culturali di una più intensa vigilanza dei protagonisti del processo – anche mediante innesti condivisi di soft law – e di una cd. «ecologia» della informazione, i contorni dei possibili antidoti potrebbero essere tracciati innanzitutto secondo un nuovo e più razionale assetto istituzionale dei «poteri» in campo, con un preciso ancoraggio alle più recenti linee della riforma Cartabia del processo penale (l. delega 27 settembre 2021, n. 134 e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e al contestuale rafforzamento della presunzione di innocenza dell’imputato con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188.
La violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, oltre a determinare uno squilibrato rapporto fra pubblico ministero e giudice fin dentro le indagini preliminari, reca un obiettivo pregiudizio alle garanzie di libertà della persona, imputato o vittima, all’interesse generale all’accertamento dei fatti e all’ordinato sviluppo dell’economia, della finanza e del mercato.
Va dunque rovesciato il paradigma per il quale, nel contrasto fra i tempi lunghi e le soluzioni incerte della giurisdizione e le legittime aspettative di sicurezza e legalità dei cittadini e delle vittime dei reati, sarebbero le cadenze asfittiche del processo a giustificare il cedimento di questo e il privilegio accordato ai pur provvisori esiti delle indagini, ridando respiro, per contro, ai momenti della ricostruzione probatoria del fatto, della verifica dell’ipotesi di accusa e dell’accertamento della verità, lungo binari efficienti e trasparenti, in tempi ragionevoli e nel rispetto delle garanzie.
A fronte della ipertrofia dell’inchiesta (aggravata dalla dilagante espansione legislativa di sempre nuove fattispecie criminose) una risposta idonea a restaurare la cultura della giurisdizione e le direttrici fisiologiche del “giusto processo” – nell’indifferibile ammodernamento del modello accusatorio del 1989 che ha irrevocabilmente rotto la continuità bicentenaria di quello inquisitorio – consiste nell’opera di ricostruzione dei momenti topici della verifica dell’ipotesi di accusa e dell’accertamento della verità, lungo itinerari più celeri, coniugando semplificazione, efficienza, qualità e garanzie.
Su questi presupposti culturali sembra snodarsi la logica ricostruttiva della riforma Cartabia per riportare in equilibrio – seppure ancora parziale – i rapporti fra (i poteri del) pubblico ministero e (quelli del) giudice dentro le indagini preliminari, attraverso una serie di interventi sul rito diretti ad aprire già in quella fase, assurta oggi a indiscusso baricentro mediatico del processo, talune «finestre di giurisdizione», salvaguardando nel contempo l’essenza e gli ordinati ritmi dello ius dicere.
Ciò attraverso una serie di interventi di tipo ordinatorio affidati al giudice preliminare, che vanno dal vaglio di completezza investigativa, chiarezza e precisione delle imputazioni, con riflessi sulla validità dell’atto propulsivo (artt. 421 e 554-bis, commi 5 e 6, c.p.p.) – soprattutto laddove la scelta imputativa incida sulla selezione di differenti binari processuali o sull’utilizzo di strumenti pervasivi delle libertà individuali –, al controllo dell’iscrizione della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito, con potenziali effetti di retrodatazione e di inutilizzabilità delle prove (art. 335-quater), alla verifica della durata e della proroga delle indagini, della discovery degli atti e della perquisizione non seguita da sequestro (art. 252-bis). Fino a una più selettiva qualificazione della ragionevole previsione di condanna, idonea a giustificare il rinvio a giudizio dell’imputato (artt. 408, comma 1, e 425), estesa quale filtro prognostico predibattimentale anche ai reati a citazione diretta (art. 554-ter, comma 1), al fine di ridimensionare il fenomeno quantitativamente non irrilevante dei dibattimenti (oltre il 40%) che si concludono, purtroppo a distanza di tempo, con diverse formule di proscioglimento dell’imputato. Regola probabilistica di giudizio, questa, che verosimilmente è destinata a incidere anche sul perimetro applicativo delle misure cautelari e sul regime delle relative impugnazioni.
Non sono certamente poche le questioni aperte circa la portata e l’effettiva tenuta dei nuovi istituti, per la cui soluzione occorre prestare attenzione allo sviluppo delle prassi applicative e interpretative. S’intravedono, invero, luci – non poche – e ombre.
3. Le misure di adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343
Non sembra, tuttavia, che la riforma Cartabia svaluti la preminente funzione cognitiva e aletica del processo penale, privilegiandone una prospettiva efficientista. Che si tratti, inoltre, di una riforma di impronta liberale è dimostrato, oltre che dalla previsione della deindicizzazione e del diritto all’oblio di imputati e indagati (art. 64-ter disp. att. c.p.p.), dalla portata innovativa del contemporaneo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza dell’imputato e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, recentemente integrato dal d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198, recante modifiche ai commi 2 e 6-ter dell’art. 114 c.p.p.
Il testo, di cui va rimarcata la coerenza anche etica e deontologica, presenta significative aperture all’effettivo recepimento delle prescrizioni di matrice europea, in punto di dichiarazioni delle autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale, di modalità e contenuti delle condotte comunicative del procuratore della Repubblica sulle indagini in corso ex art. 5 d.lgs. n. 106 del 2006, di concrete garanzie endoprocessuali per il rispetto dei diritti dell’imputato e della dignità delle persone (art. 115-bis – Garanzia della presunzione di innocenza), di rimedi riparatori (risarcimento del danno e rettifica) in caso di violazione delle regole[6].
In particolare, nei Considerando della direttiva si legge, tra l’altro, che:
(16) La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole (…).
(17) Per «dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche» dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un’autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all’applicazione della legge, o da un’altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità.
(18) L’obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non dovrebbe impedire alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale (…). Il ricorso a tali ragioni dovrebbe essere limitato a situazioni in cui ciò sia ragionevole e proporzionato, tenendo conto di tutti gli interessi. In ogni caso, le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l’impressione della colpevolezza dell’interessato prima che questa sia stata legalmente provata.
(19) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell’importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.
(20) Le autorità competenti dovrebbero astenersi dal presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, quali manette, gabbie di vetro o di altro tipo e ferri alle gambe (…).
Mette conto, inoltre, di avvertire che la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur tutelando incisivamente il diritto a informare e ad essere informati e nel definirne i contorni nel quadro di un’accurata comparazione con gli altri valori fondamentali, avverte che, nel suo concreto esercizio, neppure la rilevanza pubblica del caso può azzerare la tutela della vita privata che compete agli individui. Sicché, nell’ipotesi di illegittima pubblicazione di informazioni, sussiste il dovere dello Stato di adottare misure organizzative e di formazione del personale per prevenirne il rischio e di condurre efficaci investigazioni per rimediare alle violazioni di siffatti doveri.
4. Le nuove forme del linguaggio giudiziario e della comunicazione istituzionale.
La postmodernità e il progresso scientifico e tecnologico che ne rimarca la transizione digitale – si pensi agli approdi applicativi dell’intelligenza artificiale! – pretendono peraltro un serio cambio di passo nella razionalizzazione, trasparenza e comprensibilità delle forme del linguaggio e della comunicazione, non solo degli atti e dei provvedimenti giudiziari ma anche, più in generale, dell’azione e della presenza dei giudici nella società. In termini (come avverte i. calvino[7]) di riduzione di peso e leggerezza della struttura verbale, di rapidità nella messa a fuoco delle questioni agitate, di essenzialità ed esattezza quasi geometrica degli argomenti. Nella considerazione che ogni atto si risolve in un «agire comunicativo», tendenzialmente orientato, attraverso il tessuto argomentativo della spiegazione, verso un «orizzonte d’intesa», e che i criteri di trasparenza e comprensibilità hanno assunto la veste di parametri sovranazionali di qualità ed efficacia dell’amministrazione della giustizia, in funzione del consolidamento della fiducia dei cittadini nello stato di diritto e nella democrazia.
La potenza descrittiva ed evocativa della parola esige il buon uso della stessa, secondo una specifica professionalità e una peculiare formazione nelle relative tecniche, non dimenticando che la “giustizia” ha una dimensione relazionale perché presuppone il compimento di atti di “ingiustizia”, i quali, prima ancora di essere repressi, esigono di essere conosciuti, descritti, narrati, perciò “comunicati”[8].
La motivazione del provvedimento resta lo strumento primario di comunicazione all’esterno dell’azione dei magistrati secondo l’art. 111, comma 6, Cost., ma non basta. Occorre che, nei rapporti con i media, gli utenti e la collettività, la comunicazione istituzionale sia trasparente, tempestiva ed efficace, secondo precise regole metodologiche, così da rendere comprensibili all’esterno il ruolo e l’attività della giurisdizione, le ragioni del suo agire, gli obiettivi, le priorità, il peso dei valori in gioco.
Le più attente riflessioni in materia, anche alla luce della straordinaria esperienza acquisita nelle varie forme di partecipazione al recente dibattito referendario, incoraggiano lo sviluppo di un approccio innanzitutto “proattivo”, rispetto sia a specifici casi, sia al funzionamento dell’intero sistema di giustizia, sia – come si è visto – alla reale portata e alla necessaria difesa dei (meta)valori costituzionali. Complementare è la comunicazione “reattiva”, finalizzata a contrastare informazioni errate, false o distorte, che recano pregiudizio alle indagini, ai diritti delle persone coinvolte, all’immagine di imparzialità del magistrato o dell’ufficio, alla fiducia dei cittadini nel sistema di giustizia.
Nel quadro di precise indicazioni sovranazionali, dirette comunque ad assicurare che i media abbiano un corretto accesso alle informazioni sull’azione dei pubblici ministeri e dei giudici, secondo modelli e prassi tendenzialmente uniformi, si individua una base condivisa di soft law fra i vari ordinamenti nazionali a livello europeo[9].
L’ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary), nel «Public Confidence and the Image of Justice – Report 2017‑2018» – Lisbona, 1° giugno 2018 –, raccomanda l’adozione di piani d’azione nazionali, verifiche periodiche del livello di fiducia del pubblico, la formazione professionale specifica, l’elaborazione di linee guida sui rapporti tra il giudiziario e i media. In particolare, suggerisce la nomina come spokeperson di giudici o procuratori e l’istituzione di uno specialised department che impieghi professionisti nella comunicazione sotto la direzione del press judge/prosecutor.
Anche il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto per tracciare le linee d’indirizzo in questo settore nevralgico, nella convinzione che i criteri di trasparenza e comprensibilità della giurisdizione, correttamente interpretati secondo una moderna visione delle responsabilità, aumentano la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello stato di diritto, rafforzando l’autorevolezza delle istituzioni.
Con la delibera dell’11 luglio 2018, recante «Linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale»[10], il Csm mira ad implementare l’efficacia della performance comunicativa degli uffici giudiziari, in termini di oggettività, chiarezza, comprensibilità e tempestività.
La parte generale della delibera si articola in sezioni dedicate alle procedure, ai contenuti, agli schemi d’azione e alle tecniche del linguaggio. Fra le cadenze della procedura assume un inedito rilievo la predisposizione da parte dell’organo decidente della notizia di decisione o abstract, contestuale o immediatamente successivo alla deliberazione, consistente nell’illustrazione sintetica, semplice e chiara della decisione e delle ragioni della stessa. Con speciale riguardo al processo penale, tale misura potrebbe essere idonea a ridimensionare la distanza temporale, talora eccessiva, fra la lettura del dispositivo e la pubblicazione della sentenza. L’abstract sembra muoversi nella direzione di limitare gli effetti negativi del processo mediatico, contribuendo a restringere la forbice fra quel rito e il contesto spazio‑temporale del giusto processo.
Nella cornice generale dei principi, diritti e doveri si avverte che la comunicazione deve essere obiettiva, equilibrata e misurata e, nella tecnica espositiva, ispirarsi a criteri di chiarezza, sinteticità e tempestività e avere ad oggetto informazioni di effettivo interesse pubblico, con rilevanza esterna per gli avvocati, il personale, i giornalisti, i giuristi, i cittadini.
Il catalogo dei doveri elenca, a sua volta: il rispetto della vita privata, della sicurezza e della dignità dell’imputato e dei suoi familiari, dei testimoni, dei terzi, della vittima e delle persone vulnerabili; il rispetto del giusto processo, delle garanzie della difesa e della presunzione di non colpevolezza, del diritto dell’imputato e delle altre parti di non apprendere dalla stampa o dai media quanto dovrebbe essere loro comunicato in via formale; la chiarezza nella distinzione di ruoli tra magistratura requirente e giudicante; l’ossequio alla centralità del giudicato rispetto agli altri snodi processuali; il rispetto delle decisioni giudiziarie, da contrastare nelle sedi processuali proprie.
Si identificano i soggetti che debbono occuparsi della comunicazione e gli schemi d’azione circa i momenti di contatto, fornendo indicazioni in positivo (cosa occorre o è consigliabile comunicare) e in negativo (cosa non si può, è vietato o è sconsigliabile comunicare), e suggerendo tecniche del linguaggio (come si scrive e si parla), coerenti con la consapevolezza etica, la trasparenza e la controllabilità della funzione giudiziaria.
In particolare, le linee guida indicate per gli uffici requirenti di merito sembrano anticipare le prescrizioni fissate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della citata direttiva (UE) 2016/343.
Si auspica, infine, che la Scuola superiore della magistratura organizzi specifici percorsi di formazione, centrale o distrettuale, per i magistrati, aperti al confronto interdisciplinare con l’ordine dei giornalisti e con l’avvocatura e alla partecipazione di esperti esterni anche per il settore delle nuove tecnologie[11].
6. Qualche considerazione conclusiva
Va tuttavia rimarcato che tanto le linee guida della citata delibera del Csm dell’11 luglio 2018 quanto le specifiche prescrizioni dettate dal d.lgs. n. 188 del 2021 sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell’imputato, benché prefigurate in coerenza con le indicazioni provenienti dagli organismi europei, stentano faticosamente a decollare. Ad esse si frappongono ingiustificate resistenze culturali, insieme con obiettive difficoltà pratiche di organizzazione dei servizi da parte degli uffici competenti[12].
Sicché, in assenza di una seria e rigorosa strategia della comunicazione istituzionale, è dato purtroppo assistere ancora a frequenti episodi di illegittima diffusione di dati sensibili, lesivi della dignità e riservatezza e della presunzione di innocenza della persona, e di persistente violazione del dovere di garantire la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o addirittura dei terzi.
La sterilizzazione o almeno la mitigazione di siffatti deprecabili episodi, con la puntuale repressione (innanzitutto disciplinare) di eventuali violazioni della relativa garanzia da parte dei protagonisti del processo, potrebbe contribuire, seppure in tempi non brevi, a un più responsabile e critico approccio sia dei media che dell’opinione pubblica alle gravi distorsioni causate dal fenomeno del cd. populismo penale e del connesso rito mediatico[13].
Si avverte l’urgenza di una ormai indifferibile e radicale opera di rinnovamento metodologico della “cassetta degli arnesi” e della formazione professionale di quanti sono destinati ad esercitare il “mestiere” di attori o protagonisti nel processo penale – magistrati inquirenti e giudicanti, avvocati e giornalisti –, nell’ottica di una valorizzazione delle garanzie poste a presidio del fair trial, che resta l’effettiva cartina di tornasole della rispondenza di un sistema processuale al rule of law e ai principi dello stato di diritto in una democrazia liberale.
[1] Questo breve saggio riprende e rielabora temi trattati dall’autore in diverse pubblicazioni. Cfr., volendo, G. CANZIO, Dire il diritto nel XXI secolo, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2022, p. 7 ss. e p. 275 ss.
[2] D. RUSHKOFF, Presente continuo. Quando tutto accade ora, Torino, Codice Edizioni, 2014.
[3] G. CANZIO, La separazione delle carriere dei magistrati, in Giustizia Insieme, 17 marzo 2026.
[4] R. RUMIATI – C. BONA, Dalla testimonianza alla sentenza. Il giudizio tra mente e cervello, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 225 ss.; A. FORZA – R. RUMIATI, L’errore invisibile. Dalle indagini alla sentenza, Bologna, Il Mulino, 2025.
[5] Per l’analisi del fenomeno cons., da ultimo, V. MANES, L’imparzialità del giudice nel turbine della “giustizia mediatica”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025; V. MANES, Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo, Bologna, Il Mulino, 2022; V. ROPPO, Garantismo. I nemici, i falsi amici, le avventure, Milano, Baldini+Castoldi, 2022; E. BRUTI LIBERATI, Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell’informazione, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2022; E. AMODIO, A furor di popolo, Roma, Donzelli, 2019.
[6] Il d.lgs. n. 188 del 2021 è commentato da A. MALACARNE, La presunzione di non colpevolezza nell’ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d’insieme, in Sistema penale, 17 gennaio 2022, e da A. SPATARO, Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188 di Armando Spataro, in Giustizia Insieme, 30 dicembre 2021. Nonostante i rilievi critici da subito espressi da esponenti della stampa o dei media (che lo hanno accusato di precostituire addirittura una sorta di “bavaglio” all’informazione), il decreto risulta recepito nelle linee guida impartite da numerosi procuratori della Repubblica ai magistrati dell’ufficio e alla polizia giudiziaria.
[7] I. CALVINO, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Torino, Einaudi, 1993. V. anche N. IRTI, Riconoscersi nella parola, Bologna, Il Mulino, 2020.
[8] G. FORTI, Introduzione a Giustizia e Letteratura I‑II‑III, Vita e Pensiero, 2012‑2014‑2016.
[9] Cons. la Raccomandazione Rec (2010)12 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri, adottata il 17 novembre 2010, par. 19, e la Magna Carta dei giudici europei approvata il 17 novembre 2010 dal Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), par. 14.
[10] Cfr., volendo, G. CANZIO, Il linguaggio giudiziario e la comunicazione istituzionale, in Giustizia Insieme, 19 maggio 2021; G. CANZIO, Un’efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico, in Dir. pen. e proc., 2018, p. 1537 ss.
[11] Il modello organizzativo di base della comunicazione pubblica presuppone che si traccino adeguatamente le linee: dell’attività comunicativa, realizzabile anche mediante strumenti multimediali e interattivi, accessibili all’utenza; dell’attività informativa, orientata alla mediazione professionale giornalistica; della gestione di flussi digitali sul web. È altresì essenziale l’approfondita comprensione delle dinamiche del settore e, segnatamente, delle fasi nelle quali si articola il formarsi della notizia (c.d. newsmaking): quella selettiva, quella della gerarchizzazione e del trattamento e altresì quella della tematizzazione della notizia.
[12] Merita viceversa di essere favorevolmente segnalata la delibera sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media da parte dei magistrati amministrativi, adottata il 18 marzo 2021 dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in conformità ai codici etici e alle linee di indirizzo dell’ENCJ, che ne suggeriscono un uso prudente, discreto e sobrio.
[13] A. ADAMSKA‑GALLANT, Il potere giudiziario nell’età del populismo, in Questione Giustizia, 7 ottobre 2025.
