ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Il caso Roggero, la legittima difesa e la gerarchia dei valori nella Costituzione

21 luglio 2026
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G. Caillebotte, Chemin montant, 1881 -  / CC BY-SA 4.0

G. Caillebotte, Chemin montant, 1881 - / CC BY-SA 4.0

ABSTRACT

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Mario Roggero ha riaperto un dibattito destinato a riproporsi ogni volta che un cittadino reagisce a un’aggressione: fino a che punto è consentito difendere sé stessi e il proprio patrimonio? È una domanda legittima, perché nasce dal bisogno di sicurezza, che ogni ordinamento democratico ha il dovere di garantire. Ma è anche una domanda che non può ricevere una risposta affidata esclusivamente all’emotività suscitata dal singolo caso di cronaca. La risposta va cercata nella Costituzione e nei principi che essa pone a fondamento della Repubblica.

La scelta compiuta dall’Assemblea costituente fu tutt’altro che casuale. Dopo gli orrori del fascismo e della Seconda guerra mondiale, culture politiche profondamente diverse – cattolica, liberale e socialista – trovarono un terreno comune nella centralità della persona umana. Personalità come Piero Calamandrei, Aldo Moro, Giorgio La Pira e Meuccio Ruini condivisero l’idea che la nuova Repubblica dovesse essere costruita sul riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, quale limite al potere dello Stato e fondamento della convivenza democratica.

Emblematica è l’affermazione di Aldo Moro nel dibattito costituente secondo cui la persona umana costituisce un priusrispetto allo Stato. In questa espressione è racchiuso il significato dell’articolo 2 della Costituzione: lo Stato non attribuisce i diritti fondamentali, ma li riconosce e li garantisce perché appartengono alla persona in quanto tale.

Da questa impostazione discende una precisa gerarchia dei valori costituzionali. La proprietà privata è certamente riconosciuta e garantita dall’articolo 42 della Costituzione, ma la sua tutela si inserisce in un sistema nel quale i diritti inviolabili della persona occupano una posizione assiologicamente preminente. Non significa negare l’importanza del patrimonio né sottovalutare il danno subito da chi è vittima di un reato; significa riconoscere che, nell’ordinamento costituzionale italiano, la vita, la dignità e l’incolumità personale rappresentano beni giuridici di rango superiore.

È in questa prospettiva che deve essere letta la disciplina della legittima difesa prevista dall’articolo 52 del Codice penale. Essa non attribuisce al cittadino un generale diritto di farsi giustizia da sé, ma consente una reazione soltanto quando ricorrono presupposti rigorosi: un’aggressione ingiusta, un pericolo attuale, la necessità della difesa e la proporzione tra difesa e offesa. La legittima difesa costituisce un’eccezione al principio secondo cui l’uso della forza appartiene allo Stato, ed è per questo che il legislatore ne delimita attentamente i confini.

Particolare rilievo assume il requisito dell’attualità del pericolo. Quando l’aggressore interrompe l’azione criminosa e si dà alla fuga, il problema giuridico consiste nell’accertare se la minaccia all’incolumità sia realmente cessata. Se l’offesa è terminata e non permane un pericolo concreto e immediato, viene normalmente meno uno dei presupposti essenziali della legittima difesa. La reazione non può trasformarsi in una forma di punizione privata, poiché l’accertamento delle responsabilità penali e l’esercizio della forza spettano, in uno Stato di diritto, esclusivamente alle istituzioni.

Questo principio non nasce da un astratto garantismo né da una sottovalutazione della criminalità. Al contrario, è la conseguenza della scelta costituzionale di impedire che il ricorso alla violenza divenga uno strumento ordinario di soluzione dei conflitti. La sicurezza dei cittadini deve essere assicurata attraverso istituzioni efficienti, investigazioni efficaci, processi tempestivi e pene certe, non mediante la progressiva privatizzazione della funzione punitiva.

Il caso Roggero può suscitare opinioni differenti, e il confronto pubblico sulla disciplina della legittima difesa è del tutto legittimo. Ma una discussione seria dovrebbe partire da un dato imprescindibile: la Costituzione italiana non pone sullo stesso piano la tutela della vita e quella del patrimonio. Se si ritiene che questo equilibrio debba essere modificato, è una posizione politica legittima, purché venga sostenuta apertamente e nel rispetto delle procedure costituzionali. Ciò che non appare condivisibile è sostenere che l’ordinamento già consenta ciò che, alla luce dei suoi principi fondamentali, non consente.

È proprio nei momenti in cui la paura e l’indignazione sono più forti che emerge la funzione della Costituzione. Le Costituzioni non sono state scritte per disciplinare i casi facili, ma per impedire che l’emozione del momento prevalga sui principi fondamentali. Dopo aver conosciuto gli effetti devastanti dell’arbitrio e della violenza, i Costituenti decisero che il fondamento della Repubblica dovesse essere la persona, non il patrimonio; il diritto, non la vendetta; la giurisdizione, non la giustizia privata.

Per questo motivo desta preoccupazione quando vicende giudiziarie complesse vengono trasformate in simboli di una contrapposizione politica, alimentando l’idea che la Costituzione costituisca un ostacolo alla sicurezza dei cittadini. È una narrazione che rischia di contrapporre artificiosamente diritti e sicurezza, come se fosse necessario sacrificare i primi per ottenere la seconda. Ma la lezione dei Costituenti è esattamente opposta: una società è tanto più sicura quanto più rimane fedele ai principi dello Stato di diritto, anche quando essi impongono scelte difficili e impopolari.

La politica ha il diritto di proporre riforme e di criticare le decisioni dei giudici. Ciò che dovrebbe evitare è trasformare la paura in uno strumento di mobilitazione del consenso, perché una democrazia costituzionale non si rafforza alimentando l’emotività collettiva, ma offrendo risposte efficaci nel rispetto dei principi fondamentali.

La sicurezza è un diritto dei cittadini; la Costituzione indica il modo in cui essa deve essere garantita, senza rinunciare alla tutela della dignità della persona che rappresenta il valore fondante della Repubblica.

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