ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Appunti critici sulla legittimazione della carcerazione perpetua, a margine di un recente libro contro gli ergastoli. Recensione a Stefano Anastasia, Franco Corleone, Andrea Pugiotto (a cura di), Contro gli ergastoli, Futura, Roma 2021, pp. 250

11 novembre 2021
Appunti critici sulla legittimazione della carcerazione perpetua, a margine di un recente libro contro gli ergastoli. Recensione a Stefano Anastasia, Franco Corleone, Andrea Pugiotto (a cura di), Contro gli ergastoli, Futura, Roma 2021, pp. 250

Appunti critici sulla legittimazione della carcerazione perpetua, a margine di un recente libro contro gli ergastoli

Recensione a Stefano Anastasia, Franco Corleone, Andrea Pugiotto (a cura di), Contro gli ergastoli, Futura, Roma 2021, pp. 250

di Veronica Manca

Sommario: 1. Premessa. – 2. Giustizia, Pena e Carcere agli albori dei tempi della storia. – 3. Da Beccaria, alla teoria generale degli scopi della pena. – 4. Dal 1992 ad oggi: i modelli di ergastolo. – 4.1. Il volto costituzionale della pena: dai primi timidi spiragli di luce, all’ord. 97 del 2021 della Corte costituzionale, alle Corti sovranazionali. – 5. La sfida del Parlamento: breve analisi dei propositi di riforma. – 5.1. Quale via maestra seguire se non quella della Costituzione? Quella della nostra storia, tra riparazione e conciliazione sociale.  

«Io vidi una donna bellissima, con gli occhi bendati

ritta sui gradini di un tempio marmoreo.

una gran folla le passava dinanzi,

alzando al suo volto il volto implorante.

Nella sinistra impugnava una spada.

Brandiva questa spada,

colpendo ora un bimbo, ora un operaio,

ora una donna che tentava ritirarsi, ora un folle.

Nella destra teneva una bilancia;

nella bilancia venivano gettate monete d’oro

da coloro che schivavano i colpi di spada.

Un uomo in toga nera lesse da un manoscritto:

«non guarda in faccia nessuno».

Poi un giovane col berretto rosso

Balzò al suo fianco e le strappò la benda.

Ed ecco, le ciglia erano tutte corrose

Sulle palpebre marce; le pupille bruciate da un muco latteo;

la follia di un’anima morente

le era scritta sul volto.

Ma la folla vide perché portava la benda»[1].

   

1. Premessa

Nel 2009, gli autori licenziavano la prima edizione di “Contro l’ergastolo”, volume pioneristico che inaugurava la collana delle pubblicazioni de La Società della Ragione[2].

A distanza di oltre un decennio, il tema più che mai attuale, caldo e divisivo torna ad occupare le pagine di un preziosissimo testo, intitolato, non a caso al plurale, “Contro gli ergastoli”: un titolo molto semplice, secco, quasi lapidario, che fa capire immediatamente ai lettori l’impostazione culturale e giuridica da cui muovono i curatori[3].

Un approccio che si rivela assolutamente condivisibile, ma la cui raffinatezza implica, ad ogni modo, una condivisione preliminare di concetti e luoghi comuni alla sensibilità storica e di politica criminale.

Quando, dunque, si parla di ergastolo (rectius: ergastoli) si richiama inevitabilmente il concetto di pena e di carcere, e, più a monte, di giustizia.

Se l’insieme dei concetti è comune, allora le conclusioni non potranno che essere quelle raggiunte dagli autori: l’ergastolo, in quanto pena detentiva perpetua, è incostituzionale, nel senso che si colloca letteralmente al di fuori della Costituzione, e, più in particolare dell’art. 25, co. 2 Cost. (baluardo garantista del principio di legalità del precetto penale e della sanzione), e dell’art. 27, co. 3 Cost. (canone della responsabilità penale personale, dell’umanità della pena e del finalismo rieducativo), dove si parla di pene al plurale, mai di carcere, tanto meno di ergastolo[4].

Come ben esemplifica l’autore Pugiotto, nel saggio di apertura, “La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale[5], l’ergastolo non è più incostituzionale quando cessa di essere tale: l’excursus degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, che l’autore offre, consentono, quindi, di ripercorrere i passaggi, che hanno portato all’affermazione dell’illegittimità dell’ergastolo c.d. “ostativo”, con l’ordinanza n. 97 del 2021[6] della Corte costituzionale; lungo la via delle tappe battute dalla Consulta, l’autore guida inoltre il lettore alla costruzione di tasselli logici e giuridici che contribuiscono a raggiungere conclusioni obbligate, sulla abolizione della perpetuità della pena, in tutte le sue forme[7].  

2. Giustizia, Pena e Carcere agli albori dei tempi della storia

Prima di passare al vaglio dei percorsi argomentativi seguiti dalla Corte costituzionale per descrivere quello che oggi può essere definito come diritto vivente, è fondamentale ricercare il senso che l’istituto del carcere e della giustizia hanno assunto nel corso della storia, dagli albori a quella contemporanea[8].

Come ricorda una storica del diritto[9], la storia del processo e della pena si dovrebbe misurare lungo la linea del tempo, intersecata da società, idee, persone e uomini, di volta in volta diversi: il sistema sanzionatorio, così come il carcere, ha rappresentato da sempre, in ogni epoca, il metro di giudizio circa il grado di civilizzazione della società, così come del relativo modello di giustizia adottato[10].

Secondo il pensiero degli storici del diritto, il passaggio da un sistema di giustizia c.d. negoziata, basata sul consenso e amministrata prevalentemente dai privati, con sanzioni di carattere civile, compensative-risarcitorie[11], a quella di tipo egemonico, a tutela di interessi marcatamente pubblicistici, calata dall’alto rispetto a strutture corporative e statualistiche[12], ha segnato definitivamente i connotati della pena pubblica, applicata, per moltissimi secoli, dal giudice “pro delicti satisfactione[13], secondo una vera e istituzionalizzata “cultura della vendetta[14].

Dal Medioevo, all’Età Moderna, fino ai supplizi del Seicento, si ha il consolidamento della cultura dello ius punendi, in cui il modello inquisitorio per il processo rispecchia la ricerca spasmodica finalizzata alla punizione fisica del soggetto colpevole (con il marchio a fuoco, con le mutilazioni, con le fustigazioni, secondo quella logica dantesca del contrappasso, per cui occhio per occhio, amputazione delle dita o delle mani, per il ladro, e della lingua, per il bestemmiatore, o con l’incisione a fuoco della lettera scarlatta, per la donna adultera)[15].

File rouge, in questo quadro storico, è la valenza religiosa e teleologica che impregna lo svolgimento del processo e l’esercizio della punizione: la pena è sofferenza fisica, che deve lasciare segni visibili sul corpo del colpevole, producendo dolore indicibile, anche sottoforma di menomazione permanente, per il singolo, e disapprovazione morale, per il consesso sociale: stigma ed emarginazione sociale, che non consentono un riscatto del colpevole, che sarà pertanto riconoscibile come tale a vita.

Il carcere, per i classici e le fasi storiche fedeli alla tradizione dello ius civile, non rappresenta una pena principale, consistendo esclusivamente in una modalità – non necessaria – di arresto temporaneo e preventivo, in vista del processo e della punizione, vera e propria; oppure, costituisce una forma di sanzione residuale, in caso di mancato pagamento di debiti o misure patrimoniali. Il carcere, infatti, acquisisce lo status di pena principale solo con l’espandersi e l’innestarsi del diritto canonico, nelle regole di amministrazione della vita privata dei fedeli/sudditi, a partire, ad es., con il Liber Sextus di Bonifacio VIII[16].

Questa accezione intrisa di significati extragiuridici, con reminiscenze teleologiche rappresenta il modello di punizione tramandato fino ai giorni nostri, dal Seicento, all’Ottocento, con le prime esperienze codicistiche. Il carcere è lo strumento ideale per realizzare sofferenza, tramite l’isolamento e la segregazione dell’individuo rispetto alle relazioni con se stesso e con gli altri, imponendo così per tale via la costrizione fisica e morale, superabile solo con il pentimento e l’emenda morale, e le più brutali punizioni fisiche[17].

In tale direzione, la carcerazione perpetua trova spazio per fiorire e legittimarsi, specialmente dove si propone quale alternativa alla pena di morte[18].

Tale è anche la spiegazione che offre Stefano Anastasia, nel suo saggio, intitolato “L’agonia dell’ergastolo”: l’autore restituisce al lettore un’interpretazione interessante ed originale della correlazione tra il termine agonia e quella dell’ergastolo: una riflessione che acquisisce un ulteriore valore aggiunto, se associata ad una più ampia digressione storica del concetto di pena e di processo. Se, infatti, come sopra si è tentato di esporre brevemente, si ritiene che il contenuto afflittivo della pena sia dovuto ad un processo storico e culturale, di innesto anche di suggestioni e principi extragiuridici, come quelli teleologici, l’accostamento del termine agonia al carcere, meglio descrive il mutamento sociale e culturale che ha subito nel corso della storia il diritto punitivo[19].

Anche il termine agonia, da termine attivo e di relazione, inteso come competizione e tensione ad un fine di elevazione (fisica o morale, come il premio), assume una accezione squisitamente passiva e negativa, sinonimo di sofferenza, e, nello specifico, di quello stato di prostrazione fisico e spirituale, che precede immediatamente la morte, e, quindi, l’esito più infausto per eccellenza[20]. Secondo l’autore, infatti: “Lo stillicidio del tempo che vediamo all’opera nell’esperienza dell’agonia è in effetti l’essenza stessa della pena detentiva: sofferenza legale finalizzata alla dissipazione del tempo vitale del condannato. più grave il reato commesso, più tempo bruciato”[21].

Se queste sono le basi, tanto più allora si giustifica l’inserimento, nella sezione Appendice, del discorso di Papa Francesco, considerato che la posizione della Chiesa nella materia del penale ha avuto un’incidenza fondamentale, sia nelle origini, sia nell’evoluzione storica e politica più recente[22].  

3. Da Beccaria, alla teoria generale degli scopi della pena

Le riflessioni di Anastasia ben si prestano a rivedere, con sguardo più critico, anche l’epoca moderna e quella contemporanea, che, nonostante abbiano conosciuto un importante passaggio di civiltà giuridica con il pensiero di Cesare Beccaria, hanno tuttavia inteso mantenere fede all’impostazione precedente, preservando il carcere come pena principale, quale manifestazione di sofferenza fisica e morale[23].

La carcerazione perpetua diventa infatti il perfetto e logico surrogato della pena di morte, nelle prime esperienze codicistiche: la pena perpetua, annunciata come soluzione di un diritto penale mite e di civiltà, viene associata all’abbandono non solo della pena capitale, ma anche dei lavori forzati a vita[24]. Quella terribile prassi, per cui i detenuti vengono costretti ad indicibili sofferenze, legati ad una catena, con una sfera di acciaio ai piedi: così la dottrina descrive il modello punitivo del tempo, per cui “i condannati ai lavori forzati saranno impiegati nei lavori più faticosi; porteranno ai piedi una sfera, o saranno attaccati due a due con una catena, se lo consentirà la natura del lavoro al quale saranno addetti[25]; “chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita sarà marchiato, sulla pubblica piazza, con un ferro rovente alla spalla destra[26].

La “pena esemplare” è lo slogan politico criminale che fa da sfondo all’introduzione dell’ergastolo nel codice Zanardelli, del 1889, e che sarà destinato a passare nel successivo e attuale Codice Rocco, nel 1930: isolamento, obbligo del lavoro, silenzio e segregazione sono i connotati della pena detentiva, anche a tempo indeterminato (artt. 11, 12 del Codice Zanardelli; art. 17, 22 del codice penale Rocco, con elenco delle pene principali, oltre alla pena di morte, abolita, solo nel 1944)[27].

A distanza di moltissimi anni, la ricerca di un surrogato alla pena di morte rimane la principale preoccupazione che emerge anche nel dibattito politico successivo alla caduta del regime totalitario fascista: l’autore Franco Corleone riprende, nel suo contributo, “La pena dell’ergastolo in Parlamento”, il dibattito politico di quel tempo, tratteggiando un quadro complessivo delle varie posizioni; delle idee e degli ideali politici sottesi alle varie proposte di riforma, sia in direzione di abolizione della perpetuità della pena, sia in direzione di reinserimento della pena di morte[28].

L’autore risveglia così prepotentemente la coscienza storica del lettore, mostrandogli come, anche nel corso della più recente storia parlamentare del Paese, si siano avuti propositi di abolizione della perpetuità della pena, come, ad es. nel triennio dal 1971-1973[29], o, come sia accaduto negli anni ’80, con la proposizione del referendum popolare sull’abolizione dell’ergastolo[30].

Nonostante, infatti, dal punto di vista storico, gli anni ’70 abbiano rappresentato per tutti, anni terribili, di stragismo di Stato, con il terrorismo politico, fermenti di ideali e di attivismo politico hanno spinto, al contrario, per sottoporre all’attenzione del Parlamento, diversi disegni di legge, anche in ottica abolizionistica[31]: con gli anni ’90, delle stragi di sangue di mafia, tuttavia, lo scenario è mutato e il tutto si è “congelato”; l’avvento poi della seconda repubblica, con l’entrata in scena di nuovi partiti e personaggi politici di spicco, hanno fatto il resto[32].

Nel corso degli ultimi decenni, non sono mancati dei progetti di riforma del sistema sanzionatorio, con oggetto anche la pena perpetua, ma pur sempre nell’ottica della sua preservazione o di sostituzione in una forma di reclusione c.d. “speciale”, con un limite edittale massimo già prefissato dalla legge. In questa direzione, si registrano dunque i lavori della Commissione Riz (1995), Grosso (2001), Pisapia (2007), e, più di recente, della Commissione Palazzo (2014), senza tralasciare, le seppur minimali proposte di modifica espresse dalla Commissione Giostra (2017), con le suggestioni culturali e giuridiche espresse dai Tavoli degli Stati Generali dell’Esecuzione della Pena (2015)[33].

Alla luce dell’excursus storico-politico, espresso mirabilmente dall’autore, che cosa rimane al lettore? “Che la permanenza di quello che pareva un simulacro, si è trasformato in uno strumento di repressione formidabile”[34], auspicando che il dibattito parlamentare torni sulla via della Costituzione: “Non è facile ripartire dalla Costituzione, eppure da una ricostruzione delle ragioni dello stare insieme come collettività si dovrà passare. L’abolizione dell’ergastolo deve diventare un obiettivo di civiltà e di umanità, perché lo Stato democratico si dimostri radicalmente alternativo rispetto alla logica della violenza e ai comportamenti criminali. Insomma una comunità che rifiuta odio e vendetta e lancia la sfida che nessuno è perduto per sempre. Si vincerà il confronto con gli imprenditori della paura solo attraverso la strada del ritorno alla politica. E della cultura. Il tempo è oggi[35].  

4. Dalla legislazione del terrorismo politico, al 1992, ad oggi: i modelli di ergastolo

E qui veniamo ai giorni nostri. Come ha saggiamente ricordato l’autrice Susanna Marietti, la pena dell’ergastolo esiste, eccome se esiste. Il contributo proposto dall’autrice risulta di cruciale importanza, nella disamina del tema, dato che fornisce una serie di numeri e di informazioni, che consentono un’analisi non solo statistica, ma anche qualitativa[36].

I dati sono significativi e parlano da sé.

Al 31 dicembre 2020, i detenuti con una condanna a titolo di ergastolo, sono n. 1784, pari al 4% sul totale complessivo delle presenze in carcere; il campione è aumentato esponenzialmente nel corso degli ultimi venti anni, dal 1992 (con n. 408 ergastolani) al 2009 (n. 1.461), fino al numero definitivo del 2020[37].

Ancora. Dal punto di vista dell’esame dell’età dei detenuti, emerge che nel 2013 nessun detenuto aveva compiuto 25 anni, mentre nel 2020 sono ben n. 5 i giovani adulti condannati alla pena dell’ergastolo[38]. Viceversa, la tendenza generale vede i detenuti morire in carcere per numerose patologie e per l’età, che raggiunge oltre i settanta anni: così per n. 11, solo nel corso del 2020.

Andando poi ad analizzare il campione dei condannati alla pena dell’ergastolo, si scorge come le condanne alla pena perpetua afferiscono per 70,6% ad ergastoli c.d. “ostativi”, a cui si aggiunge, a vario titolo, il regime di sospensione delle regole di trattamento del 41-bis ord. penit.[39].

Dalla fotografia dell’autrice, emerge con chiarezza che, ad oggi, non si possa più parlare di ergastolo (al singolare) ma come, al contrario, lo stesso sia stato plasmato secondo gradi di intensità afflittiva diversi, in base ad interessi utilitaristici di volta in volta considerati come oggetto di tutela preminente, e in aderenza a scopi di politica criminale, chiaramente nella direzione della repressione, della deterrenza, e della esemplarità della perpetuità[40].

Come ricorda attentamente la dottrina, infatti, oggi si rinvengono nel nostro ordinamento, extracodice, diversi tipi di ergastolo:  

(i) ergastolo c.d. semplice, contenuto nel codice penale, come pena principale, ai sensi degli artt. 17 e 22 c.p., al cui condannato, grazie alla giurisprudenza costituzionale[41], è consentito l’accesso al reinserimento sociale, con il riconoscimento della liberazione anticipata per buona condotta; con l’accesso ai benefici, dal permesso premio, dopo dieci anni di pena espiata, alla semilibertà, dopo venti, e infine, dopo ventisei anni, alla liberazione condizionale[42];

(ii) ergastolo c.d. “ostativo”, contenuto nell’ordinamento penitenziario, alla norma dell’art. 4-bis ord. penit., introdotto con l’ultima versione del d.l. n. 306 del 1992, unitamente al regime del 41-bis ord. penit., per il quale per i condannati dei delitti di cui al co. 1 (ovverosia, delitti c.d. “assolutamente ostativi”), non è prevista l’apertura ai benefici, né alle misure alternative, se non negli stretti margini dell’intervenuta collaborazione utile con la giustizia (o per il tramite equivalente di un accertamento di impossibilità e/o inesigibilità della mancata collaborazione); è evidente, poi, che il positivo riconoscimento della liberazione anticipata non produce alcun effetto sul fine pena, che è e rimane sempre e comunque 31.12.9999[43];

(iii) ergastolo c.d. “ostativo” del terzo tipo, di applicazione extracodice, per l’art. 58-quater ord. penit., previsto dal legislatore per i condannati di delitti di sequestro di persona a scopo estorsivo o per eversione dell’ordine democratico, con la morte della persona oggetto di sequestro (artt. 630, co. 3 e 289-bis, co. 3 c.p.); per tali tipi di autore, non è consentito l’accesso ad alcun beneficio, anche alla luce di una condotta collaborativa, fino all’espiazione di ventisei anni di pena: modello punitivo, demolito da due pronunce pietre miliari della Corte costituzionale, con sent. nn. 149 del 2018, per l’ergastolano, e 229 del 2019, per i condannati a pena detentiva temporanea[44];

(iii) ergastolo c.d. “ostativo”, di pura applicazione giurisprudenziale: contenuto, a vario titolo, sia nel codice penale, in tema di concorso di più condanne con la pena dell’ergastolo, che produce l’applicazione anche dell’isolamento diurno, sia all’art. 4-bis, co. 1 ord. penit. e nel d.l. n. 152 del 1991, con il riconoscimento, anche ad opera del giudice dell’esecuzione, della circostanza del metodo mafioso[45];

(iv) ergastolo c.d. “ostativo” c.d. bianco: contenuto nell’ordinamento penitenziario, per effetto del combinato disposto degli artt. 41-bis, 4-bis ord. penit. con le norme codicistiche in materia di misura di sicurezza, dove si finisce per applicare il 41-bis al soggetto, che, nonostante abbia terminato di espiare la pena, venga riconosciuto pericoloso, anche sine die[46];

Ad oggi, quindi, la disciplina della pena dell’ergastolo, nelle sue varie forme, non è più codicistica, ma è variamente contenuta in leggi speciali successive, come quella dell’ordinamento penitenziario: proprio la collocazione topografica delle norme è stata per molto tempo argomentazione vincente (e strumentale) per una parte della dottrina e per la giurisprudenza per sostenere l’estraneità del diritto dell’esecuzione della pena al diritto punitivo, in senso stretto[47].

Eppure già da una superficiale un’analisi del crescendo di afflittività contenuta nei vari tipi di ergastolo emerge, in tutta la sua evidenza, che la pena nel suo divenire può assumere gravità tale da superare di gran lunga l’effetto deterrente della pena come minaccia, in astratto[48]. Solo, tuttavia, con la sentenza n. 32 del 2020, la Corte costituzionale ha decretato la fine di tale interpretazione, sancendo definitivamente la natura di norma di diritto sostanziale anche a tutte quelle disposizioni che incidono sulla qualità e sull’essenza della libertà personale dell’individuo[49].  

4.1. Il volto costituzionale della pena: dai primi timidi spiragli di luce, all’ord. 97 del 2021 della Corte costituzionale, alle Corti sovranazionali

Con la sentenza n. 32 del 2020, si è giunti al tempo dell’oggi; ad una rivoluzione epocale per l’esecuzione della pena, da disciplina procedurale, se non amministrativa, a banco di prova del sistema della giustizia penale. Il viaggio della Corte, come ricorda l’autore Pugiotto, ha conosciuto delle tappe fondamentali[50]. In un primo momento, infatti, la Corte costituzionale si è concentrata nella limitazione degli effetti retroattivi delle modifiche apportate con il d.l. n. 306 del 1992, all’art. 4-bis ord. penit., con una serie importante di principi: dalla progressione trattamentale, al divieto di applicazione retroattiva, alla tensione rieducativa[51]. In un secondo momento, la Consulta si è concentrata sulla teoria degli scopi della pena, valorizzando, nella concezione polifunzionale, la preminenza della rieducazione come fine ultimo, non solo in fase esecutiva, ma anche in sede di commisurazione della pena, secondo il principio supremo di colpevolezza rispetto al fatto e alla personalità della responsabilità penale[52].

Tuttavia, il salto più importante di civiltà giuridica si è avuto con la sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia, dell’8 gennaio 2013, dove l’Italia ha preso coscienza delle condizioni di vita dei detenuti, del sovraffollamento, della disumanità della pena, in uno scenario internazionale[53].  La pessima immagine delle carceri, restituita a livello di Consiglio d’Europa, ha obbligato il Governo e il Ministero della Giustizia, allora On. Andrea Orlando, a mettere in atto riforme in grado di rendere seriamente effettiva la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone recluse e ha innestato un fervido dibattito sulla pena: fino a quel momento, infatti, la discussione, ormai assopitasi, si concentrava esclusivamente sul finalismo rieducativo, tralasciando, o dando per scontata la dimensione, preliminare, dell’umanità della pena[54].

I contributi di Barbara Randazzo, in “La versione di Strasburgo. Gli ergastoli nella giurisprudenza della Corte EDU[55], e, quello di Davide Galliani, “Gli ergastoli altrove. Ovvero la pena perpetua nel mondo[56] arricchiscono di ulteriori tasselli il confronto giuridico, che si è formato intorno al tema della perpetuità della pena, fornendo indicazioni sia sul piano sovranazionale, sia su quello internazionale, con una attenta e innata sensibilità verso il diritto di altri Stati[57].

In particolare, di grandissimo pregio, il contributo dell’autrice Randazzo, che guida il lettore, a piccoli passi, alla comprensione dell’insieme di principi, valori, e metodi utilizzati dalla giurisprudenza convenzionale, in generale, e, più nello specifico in relazione al tema del carcere[58]. Come ricorda Randazzo, la giurisprudenza della Corte EDU, in materia di carcerazione perpetua, ha conosciuto uno spartiacque con il caso Vinter c. Regno Unito, pur non mancando precedenti significativi, come quello del leading case Kafkaris c. Cipro: il punto centrale di diritto, per la Corte, rimane la compatibilità della previsione nazionale con l’art. 3 CEDU, sui trattamenti e/o pene inumane e degradanti, nella misura in cui non sia prevista per il detenuto, in via assoluta, una prospettiva di rilascio[59].

Se in un primo momento, la Corte ha deciso di salvaguardare le scelte nazionali, non ravvisando una perpetuità dell’ergastolo de jure et de facto, con il caso Vinter c. Regno Unito, invece, si è ridisegnato il “volto convenzionale” della pena perpetua, per cui, si dice, che:

(i) i condannati, anche alla pena dell’ergastolo hanno il diritto di conoscere le vie di accesso al rilascio, e di sapere quali siano gli strumenti per richiederlo;

(ii) hanno il diritto di sapere quale sia la soglia di pena minima, prevista dal legislatore, per l’accesso al meccanismo di revisione della propria posizione[60].

Con riguardo, poi, al procedimento di riesame, si ritiene che:

(iii) il meccanismo di revisione, non necessariamente di competenza di un organo giurisdizionale, deve rispettare i canoni fondamentali del fair trail; quanto meno deve trattarsi di una decisione motivata ed impugnabile, e, se positiva, eseguibile per il condannato con l’accesso effettivo alla libertà[61].

Dalla sentenza Vinter c. Regno Unito, ad oggi, nonostante delle apparenti battute di arresto, la Corte ha viaggiato spedita, nel suo cammino di piena valorizzazione della dignità umana, che passa inevitabilmente per una pena umana e per le chances di reinserimento sociale: il right to hope, è stato ripreso, come spiega Randazzo, in più occasioni, nei casi di Öcalan (n. 2) c. Turchia (2014), László Magyar c. Ungheria (2014), Harakchiev e Tolumov c. Bulgaria (2014), Čačko c. Slovacchia (2014), Bodein c. Francia (2014), Murray c. Olanda (2016), Matiošaitis e altri c. Lituania (2017), Petukhov (n. 2) c. Ucraina (2019), N. T. c. Russia (2019)[62].

Il cammino della Corte ha incontrato l’Italia, nel 2019, con il caso Viola (n. 2) c. Italia, che, pur non rappresentando formalmente una sentenza pilota, contiene in sé dei messaggi inequivocabili, ribaditi anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in fase di esecuzione[63].

Grazie alla costruzione di un sentire comune[64], la Corte costituzionale, in primis, con le sentenze nn. 149 del 2018, 186 del 2018, nn. 253, 263 del 2019, e n. 32 del 2020 e l’ordinanza n. 97 del 2021 e, a seguire, il Parlamento, sono stati indotti a prendere in serio esame la possibilità di modificare i meccanismi di accesso alla misura della liberazione condizionale, anche per l’ergastolano non collaborante[65].

È, n questo contesto, di diritto vivente[66], quindi, che si colloca la tanto attesa ordinanza n. 97 del 2021. Con tale decisione la Corte ha, in sostanza, anticipato il proprio giudizio finale, rimandando in “differita” sola la formale declaratoria di illegittimità costituzionale, al maggio del 2022, dando modo al Parlamento di esprimersi, in tempi stretti, con una riforma[67]. Trattasi, infatti, di un’ordinanza che vale, come vera e propria sentenza a tutti gli effetti, “congelando” la disciplina incostituzionale, che rimane in vigore, solo formalmente: una tecnica, che lascia perplessi sia i penalisti che i costituzionalisti, dato che crea un limbo di incertezza circa le conseguenze giuridiche della disciplina in medio tempore[68]. Le perplessità aumentano, nella misura in cui lo stallo temporale ricade sulla libertà personale delle persone ristrette, che, pur essendosi viste dichiarare l’illegittimità della propria posizione immutabile, non godono degli strumenti giuridici idonei per ottenere un risultato, se non con la sospensione delle relative istanze, la cui decisione, quanto meno solo sul merito, verrà rimandata all’esito del maggio 2022[69].

Quali potrebbero essere gli scenari?

Chi, in altri termini, potrebbe pronunciarsi, prima del maggio 2022, tra la Corte costituzionale ed il Parlamento?

Nel primo caso, si avrà necessariamente una sentenza additiva, sulla linea della sentenza n. 253 del 2019, dando il via così ad un fiume di ulteriori – in parte anche già pendenti[70] – questioni di legittimità costituzionale rispetto a tutte le altre ipotesi eterogenee di autori di reato, variamente classificati, all’interno del co. 1 dell’art. 4-bis ord. penit.; nel secondo caso, si avrà la necessità di una riforma inattaccabile sotto il profilo costituzionale, per non rischiare di dare il via a uno stato di incostituzionalità “derivata”, con tutta l’incertezza inquietante sul piano applicativo, con irragionevoli disparità di trattamento, per tutti coloro che ad oggi sperano concretamente in una seconda possibilità di riscatto sociale.  

5. La sfida del Parlamento: breve analisi dei propositi di riforma

Sembra proprio che l’auspicio dell’autore Corleone si sia realizzato: la questione è oggi nelle mani della politica, in Parlamento[71].

Ad una analisi, a caldo, delle principali proposte avanzate dai parlamentari, emerge una generale prudenza nell’approcciarsi a modifiche dell’art. 4-bis, co. 1 ord. penit., in un quadro assolutamente conservativo della norma simbolo. Tutte le proposte, infatti, si muovono nella direzione di aggiungere commi o incisi, rendendo, tuttavia, di fatto, la norma ancora più illeggibile e contraddittoria nel suo insieme[72].

Tra le numerose proposte presentate, lo schema di articolato, a firma della deputata, On. Bruno Bossio, è quello che rappresenta in modo più significativo l’adesione ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, e, in particolare, dalla sentenza n. 253 del 2019[73]: in sostanza, si tratterebbe di aggiungere, quale ipotesi residuale, oltre alla collaborazione con la giustizia, o alla equivalente collaborazione impossibile o inesigibile di accertamento giudiziale, la possibilità che il giudice della sorveglianza valuti tutti gli altri requisiti nel merito, superando così nel caso concreto la presunzione assoluta di pericolosità sociale[74].

Al contrario, la proposta di riforma dell’On. Ferraresi ha sollevato forti perplessità, in relazione ad un evidente contrasto con il contenuto dell’ord. n. 97 del 2021 e, con lo spirito, più generale, di una riforma che segua necessariamente i binari costituzionali[75]. Come sintetizzato dall’associazione Antigone, nel documento inviato alle Camere, una delle questioni più controverse riguarda la richiesta di accentrare la competenza a decidere nel Tribunale di sorveglianza di Roma, incrinando così definitivamente il criterio processuale per cui il giudice di sorveglianza costituisce espressione della giurisdizione di prossimità[76].

Altri aspetti critici sono connessi, ad esempio, alla rivisitazione di tutte le soglie di accesso ai benefici e alle misure alternative, per il condannato alla pena dell’ergastolo: ventisei anni, per il permesso premio e per il lavoro all’esterno; trenta, per la liberazione condizionale. L’irragionevolezza di una simile previsione è assolutamente evidente, considerato quanto già espresso dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2018, per cui: «L’appiattimento ad un’unica e indifferenziata soglia […] per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4 bis ord. penit. si pone […]  in contrasto con il principio – sotteso all’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena – della “progressività trattamentale e flessibilità della pena” (sentenza n. 255 del 2006; in senso conforme, sentenze n. 257 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995), ossia del graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco dell’esecuzione della pena»[77]. Negli stessi termini, si potrebbe argomentare per l’irragionevolezza con cui si suggerisce la previsione del divieto di accedere alla liberazione condizionale per tutti i condannati a pene temporanee[78].

Analoghe criticità sono state evidenziate dalla dottrina, con riguardo alle proposte di riforma presentate dai deputati, gli On. Delmastro Delle Vedove[79] e On. Paolini[80].

In entrambi gli schemi di riforma, emerge una tendenza generale ad attenuare, se non neutralizzare, il contenuto dell’ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale[81].

Comuni, infatti, alcuni requisiti strutturali di modifica:

(i) prevedere che i nuovi criteri di valutazione si applichino indistintamente a tutti i benefici penitenziari, e, non solo, quindi, alla misura della liberazione condizionale;

(ii) invertire l’onere della prova a carico del condannato;

(iii) inserire una articolata previsione di indici di valutazione, che, in sostanza, finiscono, da una parte, per valorizzare tutte le informative sull’indagine della pericolosità sociale, espandendosi altresì al di fuori dei confini del processo e del titolo esecutivo (anche rispetto a procedimenti pendenti a carico di terzi), e, dall’altra, per relegare l’aspetto rieducativo a tema residuale, e basato sul solo esame del percorso intramurario;

(iv) prescrivere l’acquisizione delle informative dei procuratori distrettuali (del capoluogo dove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna), e del procuratore nazionale antimafia, per il 41-bis ord. penit., nonché, quanto meno nella versione dell’On. Delmastro Delle Vedove, del comitato provinciale e dell’ordine e della sicurezza del luogo in cui il detenuto intende stabilire la residenza, con la partecipazione del direttore[82];

(v) aggiungere delle prescrizioni, a discrezionalità del giudice di sorveglianza, di limitazione di libertà di movimento e/o di contatti con le persone offese o i familiari, in fase di concessione di tutti i benefici, quindi, non solo della libertà vigilata, per la liberazione condizionale[83].

Uno spazio particolare merita, infine, la proposta di riforma presentata dalla Fondazione Falcone, a firma del consigliere e presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo e dal Magistrato di sorveglianza di Venezia, Fabio Fiorentin[84].

Riprendendo gli schemi delle due proposte sopra citate, la Fondazione Falcone pone l’accento sulla giustizia riparativa e sulla condotta attiva del condannato, durante il percorso trattamentale, alla riparazione del danno, nei confronti della vittima e dei familiari[85].

Pur apprezzando la valorizzazione degli aspetti riparatori della pena, la dottrina si è mostrata critica anche nei confronti di quest’ultima proposta[86]. In particolare ciò che ha destato maggiori perplessità ha riguardato sia l’estensione dei nuovi criteri di valutazione indistintamente a tutti i benefici[87], sia la previsione di richiedere al condannato un contributo effettivo “alla realizzazione del diritto alla verità”, richiamando surrettiziamente, secondo la dottrina, l’ambito di applicazione della collaborazione con la giustizia[88].

Senza dubbio, il dibattito politico e il proficuo scambio di opinioni tra magistratura ed accademia stanno contribuendo a costruire il terreno per una possibile riforma, che, con tutta evidenza, rappresenterà un compromesso tra istanze securitarie, da un lato, anche per placare gli animi più giustizialisti dell’opinione pubblica, e rispetto dei principi costituzionali, dall’altro[89].

Se la modifica della norma simbolo dell’art. 4-bis ord. penit. rappresenta dunque un passaggio obbligato, imposto dalla stessa Corte costituzionale, con ord. n. 97 del 2021 e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Viola (n. 2) c. Italia, il passo più logico e naturale successivo potrebbe essere quello di ripensare seriamente alla pena dell’ergastolo, all’interno di una riforma organica del sistema sanzionatorio[90]. Così, infatti, l’autore Giovanni Fiandaca, nel suo contributo, più che mai attuale, “Al posto degli ergastoli” propone delle riflessioni de iure condendo: alla luce, infatti, del venir meno progressivamente dell’ergastolo ostativo, torna attuale la questione dell’abolizione della pena dell’ergastolo c.d. semplice[91].

Una prima ragionevole soluzione, prospettata da Fiandaca, consiste nell’ipotizzare la sostituzione della pena dell’ergastolo con una pena della reclusione speciale, fino alla durata massima tra i venti ed i venticinque anni[92]: secondo l’autore ciò che rileva, non è tanto il limite massimo, scelta di pura valutazione discrezionale del legislatore, quanto il contenuto che una pena di lunga durata dovrebbe avere, con preminenza una finalità rieducativa. Se l’obiettivo è rendere effettiva la rieducazione, è evidente che serve una implementazione di risorse, strumenti, percorsi di formazione, attività che consentano di offrire un programma, in cui il condannato risulti protagonista del proprio cambiamento[93].

La partecipazione ad un programma di trattamento – anche tramite azioni riparatorie, purchè concrete e non meramente simboliche[94] – potrebbe costituire uno degli elementi positivi per giustificare la revisione anticipata della posizione del detenuto in prospettiva del suo rilascio: l’autore ipotizza l’inserimento di una verifica, a cadenza biennale, dell’andamento del percorso, e una valutazione approfondita, in vista della liberazione anticipata, dopo l’espiazione di almeno dieci o quindici anni[95].

Lo studio del diritto comparato, offerto dagli autori Fiandaca e Galliani, con il confronto costante con l’analisi della giurisprudenza sovranazionale, di cui dà conto Randazzo, sono le chiavi di volta che consentirebbero di approdare ad un dibattito più equilibrato, in materia di ergastolo, in prospettiva di una più ampia riforma del sistema sanzionatorio.  

5.1. Quale via maestra seguire se non quella della Costituzione? Quella della nostra storia, tra riparazione e conciliazione sociale

Seppur il Parlamento paia in fermento per la riforma dell’art. 4-bis ord. penit., è evidente che ad oggi manca la volontà politica di ricorrere a soluzioni abolizioniste: l’art. 4-bis ord. penit. non è in discussione, così come non è in gioco la legittimità del doppio binario penitenziario. Le modifiche proposte, infatti, si muovono tutte per la preservazione di una norma baluardo della prevenzione generale e della difesa sociale, come a dire che qualsiasi interpolazione anche minimale potrebbe rischiare di allarmare gli animi sociali.

Il testo “Contro gli ergastoli” riesce a mettere in luce proprio tutte le contraddizioni, che connotano anche l’attuale stallo politico: la maturità delle riflessioni giuridiche, indice di una comunità di pensiero e di cultura del diritto, condivisa anche dalle alte Corti, confligge con la volontà politica e con il pensiero comune in materia. Tuttavia, è proprio attraverso la lettura di un testo come questo che è possibile formarsi una opinione, consapevole e informata, sulla perpetuità della pena. Attraverso la lettura di tutti i saggi, dal taglio interdisciplinare, storico, filosofico, culturale e giuridico, il lettore riesce a ricostruire la storia del diritto penale, formando via via gradualmente un giudizio proprio, che non può che essere quello annunciato in principio dall’autore Pugiotto.

Il testo “Contro gli ergastoli” rappresenta un raffinato volume di aggiornamento per gli esperti, che possono così avere nella propria biblioteca un’antologia di saggi in materia, sempre puntuali e precisi; un volume di formazione per tutti coloro, specie per le nuove generazione di giuristi, che vogliono approcciarsi con coscienza e criticità al tema dell’ergastolo e della pena detentiva, più in generale. Un testo, che dovrebbe essere adottato come approfondimento in tutti i corsi di storia del diritto e di diritto penale: la conoscenza delle radici storiche può contribuire a costruire le menti del presente e del prossimo futuro; le nuove generazioni di giuristi, che alimenteranno il prossimo dibattito politico, che occuperanno le principali cariche istituzionali, che guideranno il Paese; che si cimenteranno nella professione dell’avvocatura o che verranno chiamati a svolgere la funzione giudicante. Solo una consapevole formazione sul passato, e sulla terribilità dell’azione punitiva dello Stato, può aiutare a costruire idee, società, uomini e persone in grado di essere e rappresentare l’essenza dello Stato e della Giustizia, quella Dea Bendata, ragionevole e equilibrata di cui parla Edgar Lee Master, nella Antologia di Spoon River[96].

 

[1] Cfr. E. Lee Master, Antologia di Spoon River, Einaudi, 1947, 255. Per un commento alla poesia, cfr., anche A. Prosperi, Giustizia bendata. Percorsi storici di un’immagine, Einaudi, 2008, XV-XXI.

[2] Cfr. S. Anastasia, F. Corleone, (a cura di), Contro l’ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona, Ediesse, Roma, 2009.

[3] Nella Prefazione, Valerio Onida ricorda che il dibattito giuridico intorno alla perpetuità della pena detentiva si snoda intorno a due passaggi fondamentali: (i) la riconduzione della pena dell’ergastolo all’alveo di tutela degli artt. 25, co. 2 e 27, co. 3 Cost., e il riconoscimento della preminenza della finalità rieducativa, sia in fase esecutiva, sia in fase processuale (e, soprattutto, in sede di commisurazione della pena); e, (ii) l’illegittimità dell’ostatività all’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per l’ergastolano non collaborante: in sostanza, l’erosione sostanziale della preclusione assoluta di pericolosità sociale di cui all’art. 4-bis ord. penit., con l’ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale. Cfr. V. Onida, Prefazione, in Contro gli ergastoli, (a cura di) S. Anastasia, F. Corleone, A. Pugiotto, Futura, Roma, 2021, VII-XII.

[4] Cfr. A. Pugiotto, La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale, in Contro gli ergastoli, cit., 37, il quale pone subito il quesito, per cui: “Il nostro tema, allora, torna a interrogare la giurisprudenza costituzionale: l’ergastolo (nelle sue varie tipologie) è una pena che sta dentro l’orizzonte tracciato in Costituzione? Il fatto che la Carta fondamentale non escluda espressamente il carcere a vita non significa, infatti, che non esistano ragioni sistematiche che obblighino a una sua radicale riconformazione, se non addirittura a ritenerlo implicitamente escluso”.

[5] Cfr. A. Pugiotto, La versione della Consulta. Gli ergastoli nella giurisprudenza costituzionale, cit., 29-64.

[6] Sul punto, tra i molti, cfr. E. Dolcini, L’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2021: eufonie, dissonanze, prospettive inquietanti, in Sistema penale, 25.05.2021; nonché, in termini più approfonditi, L. Risicato, L’incostituzionalità riluttante dell'ergastolo ostativo: alcune note a margine di Corte cost., ordinanza n. 97/2021, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2021, 653 ss.

[7] Sulla perpetuità della pena, nella cospicua bibliografia, cfr. A. Pugiotto, Quando la clessidra è senza sabbia. Ovvero: perché l’ergastolo è incostituzionale, in (a cura di) F. Corleone, A. Pugiotto, Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Roma, 2012, 113; Id., Una quaestio sul tema dell’ergastolo, sull’incostituzionalità del carcere a vita, in F. Corleone, A. Pugiotto (a cura di) Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa, Roma, 2013, 299; nonché, E. Dolcini, L’ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 1500 ss.; L. Eusebi, Ostativo del fine pena, ostativo della prevenzione. Aporie dell’ergastolo senza speranza per il non collaborante, in questa Rivista, 2017, 1515 ss.; G. Forti, Dignità umana e persone soggette all’esecuzione penale, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. VII, 2013, 237 ss.; D. Galliani, Ponti, non muri. Qualche ulteriore riflessione sull’ergastolo ostativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1158 ss.; G. L. Gatta, Superare l’ergastolo ostativo: tra nobili ragioni e sano realismo, ivi, 2017

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