La tecnologia nel processo penale e "l’abbaglio della normalita"
di Cataldo Intrieri
Sommario: 1.Premessa - 2. Il pericolo tecnologico come falso problema. - 3.L’emergenza come stato di eccezione del processo. - 4.Un aspetto dimenticato: il principio di pubblicità. - 5.Tecnologia“light“e riforme: un banco di prova per un soggetto politico riformista dell’avvocatura.
1.Premessa
Gli psicologi cognitivi definiscono come “ Normalcy Bias” un processo mentale che porta gli uomini a reagire alle catastrofi ed ai capovolgimenti della fortuna con una sorta di illusione di ritorno alla precedente normalità.
Evidentemente non è, non può essere così ma la prima reazione di chi ritorna a casa dopo una guerra o una malattia è quella di pensare l’ ”heri dicebamus” di Benedetto Croce dopo il Fascismo, l’illusione che la tempesta sia una parentesi da collocare tra i ricordi.
Mentre scrivo sembra ancora lontana una parvenza di normalità nei Tribunali, la “fase 2” appare macchinosa e lenta, all’insegna del confuso accavallamento di protocolli e circolari, e già questo è il segnale indelebile di un non gradevole cambiamento.
Ma il mondo della giustizia deve affrontare anche uno spettro ulteriore che si aggira nei palazzi e minaccia un cambiamento da molti temuto, sia tra gli avvocati che tra i magistrati ed i loro collaboratori amministrativi: la tecnologia.
Il grande filosofo abruzzese, che così tanto ha segnato la vita culturale ed accademica italiana, guardava con radicata diffidenza alla Scienza che egli definiva “un libro di ricette di cucina” e ci vorrà qualche anno dopo la sua morte prima che Charles Percy Snow, fisico e scrittore , teorizzasse la necessità della fusione delle “ due culture” l’umanistica e la scientifica.
Un processo che da diverso tempo anche nel mondo del diritto italiano si è lentamente messo in moto con gli studi di Federico Stella[1] e che ha portato ad un apprezzabile grado di interazione tra i due mondi ed ad un’epistemologia condivisa.
Eppure “ la civiltà delle macchine “[2] non è penetrata completamente nelle aule giudiziarie e non soltanto per le ordinarie inefficienze della burocrazia statale ma anche per una radicata diffidenza culturale dei famosi addetti ai lavori, disposti a malapena a tollerare un qualche supporto meccanico che allevii la fatica ma non a ripensare il diritto in chiave di evoluzione scientifica e tecnica.
Non è questa la sede né vi è l’ambizione di arrivare a tanto, qui ci si limiterà ad una qualche riflessione su un tema che l’epidemia del COVID ha reso improvvisamente attuale: il processo telematico ed in generale la possibilità di interagire con le macchine nel processo.
Una possibilità cui il mondo giuridico è ferocemente contrario anche alla luce di alcuni modelli ed elaborazioni che in verità sono sembrati più la realizzazione di un incubo orwelliano che di un’utopia di progresso.
La causa scatenante è stata la progressiva introduzione di due commi in un articolo del decreto Curitalia che in un’eterogenea quantità di disposizioni ha inserito alcune norme per fronteggiare l’emergenza giustizia causata dalla Pandemia.
Il problema è che gli articoli in questione toccano un nervo scoperto: la temuta dematerializzazione del processo penale, la sparizione dalle aule di magistrati, avvocati ed imputati, ridotti a guardarsi in un acquario l’un l’altro, pure icone visive.
Che poi l’acquario in questione sia stata nelle diverse declinazioni da Skype a Zoom il provvidenziale strumento con cui l’umanità ha mantenuto in vita una parvenza di socialità, di lavoro e financo di affettività non tranquillizza chi teme la fine della liturgia processuale e con essa, evidentemente, del prospero indotto cinematrogafico e televisivo, da Vespa ai legal thriller: il che, invece, dovrebbe tranquillizzare perché al peggio di se stessi non si rinuncia mai.
Tale timore invero non è supportato in alcun modo dal dettato normativo che pone un limite temporale connesso alla durata dell’emergenza e peraltro con le ultime modifiche esclude dal campo d’applicazione del processo da remoto l’istruttoria e la discussione, ancorchè per molti testi sia prevista da ormai molto tempo una forma di audizione protetta a distanza, dietro uno schermo ed al di fuori del dibattimento nelle forme dell’incidente probatorio, una escogitazione processuale ben più diabolica di quella oggi paventata.
E’ da dire che l’opzione è meramente facoltativa ed è rimessa alla volontà delle parti, la si può definire meramente residuale (se non altro per l’elementare considerazione che nel paese esistono vaste zone in cui la connessione ad internet è precaria) ed infatti ha trovato ad oggi una scarsa applicazione, oltre le procedure di convalida degli arresti e di direttissime, su cui l’avvocatura ha volontariamente concordato vari protocolli locali.
A Roma, prima che intervenisse l’ultimo emendamento vi è stata l’iniziativa di un singolo collegio poi modificata sostanzialmente dietro richiesta dei difensori ed altrove (Perugia) una disposizione della presidenza del Tribunale di ordine generale, mentre in altre parti del paese anche particolarmente colpite le disposizioni presidenziali sono state nel senso di rinviare i processi a dopo il periodo emergenziale nella speranza di una normalizzazione o quanto meno di condizioni minime di agibilità.
Non sono allo stato ravvisabili concrete e future minacce alla struttura del processo orale come lo conosciamo. Nessun proposito di cambiamento è contenuto nel disegno di legge di riforma varato dal governo e tranne qualche isolata posizione la magistratura ha ribadito la sua netta contrarietà ad ogni ipotesi di cambiamento strutturale in direzione di un processo da remoto, tuttalpiù proponendo un uso della tecnologia strettamente contingentato all’emergenza.
Pur tuttavia è ben noto l’aforisma di Prezzolini per cui “in Italia nulla è più stabile della precarietà” ed il ricordo della legislazione emergenziale varata negli anni ’90 oggi felicemente estesa a fattispecie di reati totalmente diverse pesa enormemente.
Non è ozioso ed irriguardoso chiedersi se tale valutazione, certamente non irragionevole alla luce delle passate esperienze debba esaurire la gamma delle risposte che un’avvocatura “politica” e moderna è tenuta a dare, scartando ogni inclinazione“luddista” ( la paura della modernità come attacco agli spazi di lavoro).
Non può essere, innanzitutto, indifferente il cambio radicale delle circostanze che hanno determinato la legislazione emergenziale odierna rispetto al contesto storico di trenta o cinquanta anni fa.
Oggi non vi è la reazione ad un attacco eversivo o criminale ma ad una catastrofe sanitaria che ha chiuso non solo l’Italia ma il mondo e di cui anche gli imputati ed i detenuti sono vittime.
Con felice sintesi si è parlato del passaggio dalla “gestione autoritaria del rischio doloso a quello colposo” [3].
Peraltro se è vero che la legislazione Antimafia è rimasta ed anzi peggiorata, quella legata al terrorismo è sparita insieme alle contingenze storiche che l’hanno determinata.
Se dunque, come tutti speriamo, il futuro ci riporterà al passato, sicuramente della realtà odierna forse resterà qualche risorsa telematica in più ma non certo l’evanescente modello di processo da remoto che oggi ci viene proposto. Se invece la realtà ne verrà modificata e ci porterà ad una lunga convivenza con una situazione di precarietà e pericolo allora non credo che l’avvocatura possa cullarsi nell’ “abbaglio della normalità” fingendo che niente sia successo ma dovrà farsi carico della realtà.
Come efficacemente ha spiegato Roberto Bartoli, non bisogna abbandonarsi al vizio nazionale della retorica ma “Occorre evitare che chi si esprime a favore dei provvedimenti fino ad ora adottati venga identificato per il contrasto del coronavirus, ma contro la democrazia e le garanzie e chi è contrario ai provvedimenti sia considerato per la democrazia e le garanzie, ma anche un alleato del coronavirus. “[4]
Con questo autorevole viatico ecco alcune elementari riflessioni e qualche non richiesto suggerimento.
2. Il pericolo tecnologico come falso problema.
Se l’uso delle modalità telematiche incontra un diffuso favore ai fini di semplificare una serie di adempimenti, dal deposito degli atti all’estrazione in tempo reale delle copie dei procedimenti, incontra invece un pressochè totale rifiuto come mezzo di espletamento dell’attività difensiva in senso stretto in funzione del diritto al contraddittorio.
Come accennato prima l’incubo del processo in pixel è ben lontano dal potersi realizzare.
Innanzitutto ad esso è contraria gran parte della magistratura italiana che ne evidenzia con decisa efficacia la macchinosità ed i pericoli. E’ considerato nella migliore delle ipotesi come una “ norma manifesto”[5] con finalità propagandistiche.[6] Hanno avuto modo di ribadire diversi suoi autorevoli esponenti che la Magistratura ha irreversibilmente fatto propri i principi costituzionali del giusto processo.
Molto è stato scritto e ben più autorevolmente in favore dell’oralità ed immediatezza quali profili di rilevanza anche costituzionale perché si possa aggiunger ancora altro[7].
Vi è solo da aggiungere che la forma tradizionale del processo è stata riconosciuta come indispensabile strumento cognitivo per il giudice in due famose pronunce del massimo consesso nomofilattico ed in un tema, quello della rinnovazione del dibattimento in appello, anche per il giudizio abbreviato [8] che ad un primo momento si presentava come del tutto inconferente e contraddittorio. Ciò è potuto avvenire proprio in ragione della natura del contraddittorio orale come “statuto cognitivo fondante del processo”[9] in funzione del rispetto, in nessun altro modo efficacemente tutelabile, del principio dell’ ”oltre ogni ragionevole dubbio”. Con felice sintesi si è detto come “l’oralità/immediatezza sia un metodo, il convincimento oltre ogni ragionevole dubbio, uno scopo”[10].
Un principio ermeneutico che trova conforto anche negli esiti delle ricerche neuroscientifiche che hanno evidenziato la correlazione tra la parola ed il mutamento delle connessioni sinaptiche nel cervello umano che costituiscono i codici di interpretazione della realtà.[11] Senza il contatto diretto non vi può essere diretta percezione della realtà, ma solo un montaggio filtrato di essa.
3.L’emergenza come stato di eccezione del processo.
Si sostiene che lo stato di emergenza potrebbe costituire il cavallo di Troia con cui coloro che “hanno l’inquisitorio nel cuore” potrebbero finalmente sferrare l’assalto decisivo al processo accusatorio mediante il richiamo ad un automatismo tra tutela della salute ed uso della particolare tecnica “ da remoto” come unico scudo di difesa contro la pandemia.[12]
L’allarme sembra invero eccessivo.
Innanzitutto il sistema di comparazione delineato dalla Corte Costituzionale, in tema di art. 3 esclude ogni predeterminazione nella individuazione di una gerarchia valoriale,[13] anche con riferimento alla tutela del diritto alla salute che non può prevalere su altri valori fondamentali, come la tutela giurisdizionale del cittadino.
E’ ben vero che le situazioni emergenziali autorizzano delle deroghe nella normale tutela dei diritti secondo quanto previsto dall’art.15 della Convenzione Europea ma qui l’aggressione non è quella condotta da un’associazione criminale o da una catastrofe naturale circoscritta ad una precisa zona ma un pericolo diffuso che colpisce senza distinzioni i diritti di tutti, compresi i nemici abituali della società, coloro che scontano pene detentive in luoghi ristretti interessati dall’epidemia e che vengono colpiti due volte: nella salute e nei diritti che loro spettano e che la giurisdizione deve tutelare ma che sono stati sospesi tramite l’aggressione contro di essa e contro l’autonomia dei giudici.
Proprio la Convenzione Europea Sottolinea come l’eccezionalità debba restare confinata “nella stretta misura in cui la situazione lo richieda, quindi cessare alla fine dell’emergenza.
E dunque è pacifico che il ricorso al “ processo da remoto” debba avere una scadenza in quanto la sua introduzione nell’ordinamento è strettamente connessa e motivata ad una specifica ragione di eccezionalità: l’epidemia da Coronavirus, potrà differirsi la data ma non può permanere una misura di tale portata oltre la volontà del legislatore.
Analogo principio è rinvenibile nella Carta e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Vi è innanzitutto la “ norma generale” contenuta nell’art.77 della Costituzione che individua nei “casi straordinari di necessità e d’urgenza”, la legittimazione del Governo ad adottare sotto la sua responsabilità “ provvedimenti provvisori con forza di legge”, che dovrebbe mitigare tanti inutili quanto sordidi strepiti contro presunte svolte autoritarie , perdipiù lamentate da chi avrebbe incerte credenziali di democrazia. Ed in tal senso vi è stato da ultimo un preciso richiamo del nuovo presidente della Consulta nel suo discorso del 28 Aprile.
La Corte Costituzionale sul punto ha poi emesso ripetuti provvedimenti in grado di tranquillizzare anche gli animi più apprensivi, legittimando anche la sospensione di diritti altrettanto incisivi quanto quello al giusto processo [14] purchè non protratta oltre lo stretto contingente periodo di emergenza.
Uno fra tutti nel 1982, con riferimento ai termini di carcerazione preventiva previsti per i reati contro il terrorismo la Corte, presidente Leopoldo Elia, scrisse parole inequivocabili[15] che definiscono l’emergenza sicuramente come forza legittimante le deroghe anche di principi cardine “ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo”.
Se ancora si vuole nutrire un qualche dubbio, frutto di amara esperienza, dovrebbe essere di conforto la recente decisione assunta dal Presidente della Corte Costituzionale di procedere “ da remoto” alle prossime udienze “Durante il periodo dell'emergenza epidemiologica, fino al 30 giugno 2020 e comunque sino a nuovo provvedimento” con esplicito riferimento ai provvedimenti emergenziali di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa», da ritenersi applicabile ai giudizi davanti a questa Corte, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 87 del 1953”.
Difficile pensare ad una stabilizzazione di una legge emergenziale con data di scadenza incorporata, e come tale definita dal Giudice delle Leggi, che certamente non tollererebbe la stabilizzazione di una misura precaria e provvisoria e non ingannino i precedenti che immediatamente vengono alla mente. La criminalità organizzata e le nuove mafie sono purtroppo pericoli attuali non spazzati via e sulle molte false emergenze create ad hoc in questi anni è lecito confidare nell’intervento delle giurisdizioni superiori e della Consulta. Elementi che giustificano questa speranza ve ne sono e sono rinvenibili nel periodo di presidenza di Giorgio Lattanzi in cui la Consulta non si è fatta condizionare dalla (sotto)-cultura dell’emergenza
Occorrerebbe una nuova, specifica iniziativa legislativa per introdurre il processo da remoto oltre l’emergenza, ipotesi certamente possibile, per cui è bene lanciare allarmi, ma sapendo che ciò di cui OGGI parliamo è un’innovazione biodegradabile alla luce del ritorno, sperabilmente non lontano, alla normalità.
Sia chiaro che a chi scrive l’emergenza non piace, ma se con grande senso di responsabilità l’avvocatura ha ritenuto dolorosamente necessari degli strappi all’ordinarietà, ed ha fatto la sua parte nel condividere con gli uffici giudiziari la gravissima situazione, sottolineando in ogni caso l’eccezionalità e temporaneità delle concessioni fatte, non si può legittimamente dubitare che altrettanto definito è l’orizzonte di vita del comma 12 bis introdotto dal DL 8 aprile.
Nel frattempo a depotenziare la temuta, negativa incidenza della novità, la nuova legge ha se non altro escluso l’istruttoria dibattimentale dal campo di applicazione della trasmissione da remoto. Essa invece resta possibile per ogni altra fase del procedimento, indagini comprese , con il periodo emergenziale spinto fino al 31 Luglio.
4.Un aspetto dimenticato: il principio di pubblicità.
C’è infine un ulteriore principio che rischia di essere una sorta di vittima sacrificale: la pubblicità del dibattimento che pure rappresenta un profilo fondamentale di controllo della pubblica opinione sull’amministrazione della giustizia.[16]
Lo stato di emergenza comporta proprio il sacrificio di tale facoltà di controllo, vietando come è successo ai processi celebrati in questi mesi l’accesso alle aule del pubblico, ridotti a riti senza fedeli.
Un’evenienza che tra misure di sicurezza, timori di epidemia ed accessi contingentati rischia di diventare frequente. Sbaglierebbe chi lo ritenesse un sacrificio minore, una sorte di male minore, uno “stato di eccezione debole”e non un “vulnus” che invece viene ad incidere su un aspetto fondamentale della democrazia.[17]
Paradossalmente proprio la tecnologia potrebbe salvaguardare questo aspetto: nel corso degli anni la trasmissione sui media dei processi, talvolta utilizzata in modo improprio e fuorviante, ha consentito molto più spesso l’informazione pubblica su processi spesso rilevanti anche per lo svolgimento della vita democratica.
Penso a cosa ha significato la “diretta“ del processo Cusani nei primi anni novanta e lo splendido servizio pubblico curato da Radio Radicale ed al suo archivio che costituisce un pezzo di storia del Paese.
Ebbene, si può ipotizzare che un’emittente dedita al servizio pubblico di informazione sulla giustizia possa accedere all’aula e consentire come “host” il collegamento anche in diretta alle sue riprese, salvaguardando così nel modo più indolore diverse esigenze meritevoli di soddisfazione, dal controllo pubblico alla tutela della sicurezza .
5.Tecnologia“light“e riforme: un banco di prova per un soggetto politico riformista dell’avvocatura.
A riprova che le crisi recano con sé delle opportunità ed anche dei cambi di paradigma positivi, l’emergenza COVID ha senz’altro causato una insperata accellerazione per una serie di “ buone prassi amministrative” che sperabilmente confermate nella fase di normalità possono sveltire notevolmente gli arruginiti meccanismi del processo penale. Ad esempio si è finalmente ufficializzato l’uso della posta elettronica certificata come strumento di scambio di documenti e di comunicazione con gli Uffici Giudiziari, si tratterà ora di provvedere alle modifiche legislative o giurisprudenziali (in bonam partem una volta tanto) per rendere stabile l’innovazione e non tornare indietro.
In due documenti pubblicati da AREA dg corrente di sinistra dell’ANM e dell’UCPI sono state formulate proposte di buonsenso che indicavano anche possibili punti di convergenza, prima che il reciproco “richiamo della foresta” del conflitto ideologico tornasse a prevalere.
Così ad esempio la possibilità di poter consentire al Gip che ha emesso la misura cautelare di poter svolgere l’interrogatorio di garanzia da remoto che eviterebbe la sovente inutile delega ad un giudice esterno oppure lo svolgimento di atti formali come il conferimento di un incarico peritale.
A sua volta l’Unione ha avanzato delle proposte di cartolarizzare alcune procedure quali patteggiamento, concordato in appello o gli atti introduttivi al giudizio abbreviato ( ma non la discussione). Basterà? E’ legittimo chiederselo ma intanto alcune proposte stanno trovando concreta applicazione tramite protocolli nei vari fori.
E’evidente che da tutte le parti sia abbia piena consapevolezza delle enormi difficoltà che si prospettano: non sarà possibile per molto tempo l’afflusso continuo ed incontrollato alle aule giudiziarie e ciò causerà la riduzione del numero dei processi trattati.
Le cifre tratte dalla relazione del Ministro di giustizia al disegno di riforma del codice di procedura sono crudamente eloquenti e ben note alle parti.[18] Una situazione già ampiamente compromessa prima dell’ulteriore colpo arrecato dall’emergenza COVID.
Sia consentito un qualche non richiesto consiglio.
Va innanzitutto apprezzato lo sforzo dell’Unione della Camere Penali di proporre una forma di cartolarizzazione di alcuni segmenti procedimentali. Essa segna una giusta direzione nel tentativo di individuare forme alternative di trattazione e di accellerazione della procedura.
Tuttavia l’eccesso di timidezza rischia di produrre effetti contraddittori ed addirittura recessivi rispetto al temuto uso della tecnologia. Infatti, perché “ dematerializzare” sulle carte escludendo l’interlocuzione diretta che sarebbe comunque preziosa in caso di dubbi e chiarimenti che il giudicante avesse sulle richieste o sugli accordi concordati dalle parti? Non sarebbe preferibile una diretta comunicazione alla carta? Può diventare uno schermo uno spauracchio penalizzante per gli stessi interessi difensivi?
Soccorre in materia il regime di emergenza del processo amministrativo stabilito dal DL Curitalia che pur prevedendo la possibilità dell’intervento delle parti da “remoto” lo ha subordinato al preventivo assenso di tutte le part [19]. Tale disposizione ha suscitato vivaci e fondate critiche in ragione del potere di veto concesso ad una singola parte che può così negare un diritto fondamentale come l’oralità.[20]
E non solo, ma le associazioni degli avvocati amministrativisti con il CNF hanno concordato con la presidenza del Consiglio di Stato che nel regime di eccezionalità, addirittura derogando a quello ordinario sia possibile l’intervento orale degli avvocati da remoto [21].
Un dato di realtà in assoluta controtendenza rispetto all’atteggiamento dei penalisti, ma che consente di fissare un primo punto di riflessione: se il contraddittorio sulla prova è necessario al giudicante per percepire dal vivo la rilevanza e genuinità delle fonti e dell’oggetto della prova, la discussione costituisce essenzialmente una interlocuzione tecnica col difensore e le altre parti che bisognerebbe avere il coraggio di avviare anche verso una forma di dialogo sui punti controversi, col vantaggio di risparmiare inutili declamazioni su temi su cui i punti di vista delle parti e del giudice già coincidono.
Senza che qualcuno si scandalizzi già oggi in fasi procedimentali di più spiccata natura tecnica (si pensi alle misure di prevenzione o alle procedure incidentali) l’incidenza del contatto ravvicinato e di quello da remoto coincidono senza apprezzabili differenze.
Non si tratta qui di soccombere ad un infantile entusiasmo per i nuovi giocattoli che la modernità ci squaderna davanti, ma di ragionare su un possibile percorso riformatore che governi anche le macchine.
Invece di temere una improbabile sostituzione dello schermo alla presenza in aula si potrebbe ragionare su un possibile piano di recupero dell’arretrato con un programma ponderato e condiviso di intensificazione delle udienze anche da remoto per le procedure che possono essere risolte in tal modo senza danno per il diritto di difesa ( e la modifica che rimette alla scelta del difensore la parola decisiva aiuta in tal senso).
Si potrebbe pensare di approfittare dei fondi per l’ammodernamento dello Stato per un piano di digitalizzazione della giustizia e pensare anche ad un temporaneo reclutamento di giovani avvocati per quella massa di processi considerati di secondo piano ma che sono importanti per chi li vive e soprattutto per il “sentiment” democratico dei cittadini.
Le crisi servono a questo: a cambiare i paradigmi, anche di avvocati e magistrati, ed ad avere coraggio, perché senza non ne usciremo fuori e negheremo a chi verrà dopo di noi l’idea stessa di una giustizia e di uno Stato democratico
[1] F.Stella Giustizia e modernità, la protezione dell’innocente e la tutela delle vittime. Milano 2015.
[2] “ Civiltà delle macchine “ era il nome della rivista fondata ed edita da Finmeccanica, la società finanziaria dell'IRI dal 1953 al 1979, diretta da Leonardo Sinisgalli per unire nel dialogo dialogo la cultura umanistica, la conoscenza tecnica e l'arte.
[3] R. Bartoli: Il diritto penale dell’emergenza “ a contrasto del Coronavirus”. Problematiche e prospettive in Sistema Penale, rivista on line 24 Aprile 2020
[4] R.Bartoli: cit.
[5] P. Borgna , 25 Aprile e stato di eccezione in Questione Giustizia ,Rivista on line 25 Aprile 2020.
[6] G.Santalucia, La tecnica al servizio della giustizia penale. Attività giudiziaria a distanza nella conversione del decreto “Curitalia” in Giustizia Insieme, rivista on line 10 Aprile 2020 https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/993-la-tecnica-al-servizio-della-giustizia-penale-attivita-giudiziaria-a-distanza-nella-conversione-del-decreto-cura-italia
[7] F.Petrelli e F.Alonzi, La Privatizzazione ( e la privazione) del processo in Diritto di difesa, rivista on line 26Aprile 2020
[8] SSUU sent. 19 gennaio 2017 (dep. 14 aprile 2017), n. 18620, Ric. Patalano
[9] SSUU sent. 28 aprile 2016 (dep.6 luglio 2016) n.27620/16 Ric.Dasgupta
[10] H. Belluta-L. Lupária, Ragionevole dubbio e prima condanna in appello:s olo la rinnovazione ci salverà?
In Diritto Penale Contemporaneo Rivista on line 8 maggio 2017,
[11] F.Pennachietti ed altri, Nanoscale Molecular reorganization of the inhibitory postsynaptic density is determinat of GABAenergic synaptic potentation in the J
[13] “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona…La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. ( Corte Cost. sent. 85/13)
[14] “Una giurisprudenza costituzionale anche risalente ha giustificato la sospensione di diritti o competenze costituzionalmente garantite sulla base della delimitazione temporale prevista dalle discipline di volta in questione, e volte alla salvaguardia di beni, dall’ordine pubblico (sent.n. 15 del 1982) ai “limiti generali della finanza pubblica” (sent.n. 307 del 1983), collocati e collocabili su un piano comunque inferiore a quello della tutela della salute e della stessa vita umane, al di là della nota assenza di una gerarchia fra princìpi costituzionali. Naturalmente perfino questa conclusione può essere discussa, se si segue la pista della biopolitica di Michel Foucault e dei suoi più o meno consapevoli adepti italiani. In effetti, anche stavolta la retorica di stampo cospirativo sul “diritto di eccezione” o sulla “costituzione dell’emergenza” è scattata immediatamente. Ma continua a andare molto oltre la ragionevolezza se non il mero buonsenso.” (C.Pinelli, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni in Astrid , rivista on line n.5/20)
[15] “Se si deve ammettere che un ordinamento, nel quale il terrorismo semina morte - anche mediante lo spietato assassinio di "ostaggi" innocenti - e distruzioni, determinando insicurezza e, quindi, l'esigenza di affidare la salvezza della vita e dei beni a scorte armate ed a polizia privata, versa in uno stato di emergenza, si deve, tuttavia, convenire che l'emergenza, nella sua accezione più propria, é una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo.” (Corte Cost. sent.15/82)
[16] “Il principio di pubblicità previsto dall’art. 6 Cedu, richiama due momenti procedurali e finalità: rendere trasparenti l’operato e la decisione finale del giudice. La ratio di siffatta disposizione è ravvisata dalla Cedu, nella necessità di tutela «contro una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico» (Corte Edu, 14.11.2000 Riepan c. Austria); visto che la pubblicità rappresenta «il mezzo per realizzare la trasparenza dell’amministrazione della giustizia» (Corte Edu, 25.07.2000 Tierce ed altri c. San Marino)”. ( R. Radi in Camera Penale di Roma -Commissione sulla linguistica giudiziaria: il processo da remoto, 24 Aprile 2020)
[17] T. Epidendio, Il diritto nello “stato di eccezione” ai tempi dell’epidemia da Coronavirus, in Giustizia Insieme, rivista on line, 19 Aprile 2020 https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/997-il-diritto-nello-stato-di-eccezione-ai-tempi-dell-epidemia-da-coronavirus-2
[18] “Sono note e risalenti le difficoltà operative determinate dall’enorme carico di lavoro degli uffici giudiziari: basti ricordare che nel 2019 sono stati 50.801 i procedimenti iscritti nella cancelleria centrale penale della Corte di cassazione e 51.831 i procedimenti esauriti, con pendenze che a fine 2019 assommavano a 23.579 unità. Ancor più drammatico (per numeri di procedimenti e durata media) è il dato delle corti d'appello, ove al terzo trimestre 2019 si è registrato un numero complessivo nazionale di 268.578 procedimenti pendenti; valore leggermente in calo rispetto alla fine del 2018 (271.247 unità), ma certamente ancora allarmante. Quanto ai tribunali, il dato delle pendenze è in crescita, in particolare per ciò che concerne il giudizio monocratico: 1.159.760 le pendenze complessive al terzo trimestre 2019 (delle quali 604.341 innanzi al tribunale in composizione monocratica, 526.244 innanzi al gip/gup, 28.775 innanzi al tribunale in composizione collegiale e 400 innanzi alla corte d’assise), a fronte di 1.157.500 di fine 2018.” ( Relazione Illustrativa del Ministro di Giustizia al DDL 13Febbraio 2020)
[19] Sul punto va considerato che il processo amministrativo è storicamente un processo prevalentemente scritto, basato su prove scritte e precostituite, come dimostra anche la ridotta percentuale delle cause in cui viene chiesta dalle parti la discussione orale. Il sacrificio della oralità costituisce nondimeno un vulnus che, sebbene giustificato per il periodo di emergenza, dev’essere al più presto recuperato –pur sempre limitatamente al periodo emergenziale al venir meno del quale si deve tornare a quella forma di contraddittorio che postula la oralità tra presenti in aula - anche grazie alla previsione e al perfezionamento di forme di collegamento da remoto e al loro adeguamento agli standard di sicurezza, riservatezza e stabilità. Consiglio di Stato seconde note di chiarimento del Presidente sull’emergenza COVID (pubblicato il 20 aprile 2020)
[20] M.A.Sandulli, Covid-19, fase 2. Pregi e difetti del diritto dell’emergenza per il processo amministrativo in Giustizia Insieme, rivista on line, 4 maggio 2020 https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1063-covid-19-fase-2-pregi-e-difetti-del-diritto-dell-emergenza-per-il-processo-amministrativo
[21] S.Musco, Udienza telematica,intesa tra Patroni Griffi e avvocati per regole condivise , Il Dubbio 6 Maggio 2020