Le Sezioni unite su assegno divorzile e convivenza di fatto. La funzione esclusivamente compensativa e i persistenti margini di incertezza sulla determinazione dell'assegno di divorzio[1]
di Mirzia Bianca
Sommario: 1. Le ragioni della decisione - 2. L’impossibilità di applicare analogicamente l’art. 5, comma 10 della legge sul divorzio - 3. L’abbandono della funzione composita e la funzione esclusivamente compensativa. Criticità - 4. Riflessioni conclusive e nuove prospettive dell’assegno divorzile.
1. Le ragioni della decisione
Con la decisione n. 32198 del 5 novembre 2021 la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha composto il contrasto sollevato con ordinanza n. 28995 del 2020[2] in ordine alla questione del mantenimento o meno dell’assegno divorzile in caso di instaurazione di una convivenza di fatto del soggetto richiedente l’assegno, scegliendo una terza via rispetto alla secca alternativa estinzione-non estinzione dell’assegno. La terza via scelta dalla Cassazione a Sezioni unite è condensata nei seguenti principi di diritto: “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche dell’attualità dei mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio.” Fondamento e supporto di questa complessa e articolata formula che porta al risultato finale di ritenere non estinto il diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile in caso di instaurazione di una convivenza di fatto sono:
1) l’impossibilità di applicare analogicamente l’art. 5, comma 10 della legge sul divorzio, che prevede l’estinzione automatica dell’assegno quando il soggetto richiedente passi a nuove nozze, data l’impossibilità di individuare la aedem ratio tra matrimonio e convivenza di fatto;
2) l’individuazione della natura esclusivamente compensativa dell’assegno divorzile, che sarebbe completamente esautorata ove si ritenesse che l’instaurazione di una convivenza determinasse automaticamente l’estinzione dell’assegno divorzile. Alla questione della natura esclusivamente compensativa dell’assegno divorzile dedicherò la maggior parte delle mie riflessioni.
Come emerge dal titolo di questa nota e come emergerà più chiaramente dalla lettura di queste pagine, questa decisione, anche se relativa ad una specifica problematica, concorre ad accrescere la perdurante incertezza sulla natura dell'assegno divorzile[3]. L'affermazione della natura esclusivamente compensativa, oltre a far emergere più punti di criticità e di incertezza, si discosta dall'orientamento più recente delle Sezioni unite che nel 2018 con la nota decisione n. 18287 aveva affermato la natura composita dell'assegno divorzile, assistenziale e in pari merito compensativa e retributiva. Il disagio dell'interprete è imputabile ad un quadro giurisprudenziale incerto che determina a cascata un sentimento di grande incertezza negli operatori professionali e in chi si trova a dover affrontare le conseguenze di una crisi familiare. Questo sentimento di incertezza risulta enfatizzato in questo caso da un diverso trattamento che viene riservato a convivenza e matrimonio. L'instaurazione di una nuova convivenza non determina l'estinzione automatica dell'assegno divorzile, mentre diversa sorte è assegnata dal legislatore a chi decide di convolare a nuove nozze. Le pagine che seguono sono dedicate all'analisi delle argomentazioni poste a sostegno dei principi di diritto prima enunciati.
2. L’impossibilità di applicare analogicamente l’art. 5, comma 10 della legge sul divorzio
L’argomentazione principale addotta in motivazione per fondare il mantenimento dell’assegno divorzile anche in caso di instaurazione di una nuova convivenza di fatto è l’impossibilità di applicare analogicamente la disposizione sulla legge del divorzio che prevede l'estinzione automatica nel caso di nuove nozze, dato che “la situazione di convivenza non è pienamente assimilabile al matrimonio, né sotto il profilo della, almeno tendenziale, stabilità, né tanto meno sotto il profilo delle tutele che offre al convivente, nella fase fisiologica e soprattutto nella fase patologica del rapporto”[4]. La Corte arriva a questa inaspettata affermazione dopo aver decritto i passaggi dei vari orientamenti giurisprudenziali che nel tempo hanno attribuito rilevanza alla convivenza, affermando che “sono progressivamente aumentati, nel corso degli anni, i numeri delle separazioni e dei divorzi… e soprattutto è aumentato il numero delle convivenze di fatto”[5] rilevando “la progressiva laicizzazione della società e il venir meno di ogni avversione nei confronti delle convivenze more uxorio”[6]. In altro passaggio della motivazione emerge il passaggio da “un modello sociale unitario, che tendeva ad identificarsi nella famiglia indissolubilmente fondata sul matrimonio” ad “una realtà composita, in cui si ha una pluralità di formazioni sociali, la cui pari dignità si fonda sulla Costituzione e deve essere tutelata”. L’insieme di queste riflessioni avrebbe infatti dovuto coerentemente portare a sostenere la tesi della estinzione automatica dell’assegno divorzile, data l’innegabile equiparazione, quanto meno sotto il profilo che qui interessa, della convivenza al matrimonio[7]. Chi scrive ha da sempre sostenuto che la differenza fondamentale tra matrimonio e convivenza, che permane anche dopo la disciplina della legge n. 76 del 2016, sia fondata sulla differenza dei modelli, dato che il matrimonio e oggi, per volontà del legislatore, l’unione civile, appartengono ai modelli istituzionali, mentre la convivenza, al contrario, è modello, sì familiare, ma non a struttura istituzionale e ciò spiega perché, ad esempio, ai conviventi non sia stata riconosciuta la qualità di legittimari. Tuttavia, come ho anche scritto è innegabile che sotto il profilo che è interessato dalla decisione in commento, non c’è alcun dubbio che convivenza e matrimonio siano modelli familiari dai quali scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale e sono proprio questi obblighi che giustificherebbero l’estinzione dell’assegno divorzile, tanto nel caso di nuove nozze che nel caso di convivenza more uxorio[8]. È curioso come è la stessa Corte che condivide queste riflessioni affermando in modo esplicito che “l’instaurazione di una nuova convivenza stabile…comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il nuovo compagno o la nuova compagna, dai quali si ha diritto di pretendere, finchè permane la convivenza, un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l’ordinamento solo quali adempimento di una obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, anche l’adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale (come attualmente previsto dall’art. 1, comma 37 della legge n. 76 del 2016”[9]. Ma da queste affermazioni non si è tratta la necessità di prevedere per questo specifico profilo un uguale trattamento. Né appaiono convincenti le citate argomentazioni che fondano la distinzione sul differente trattamento della convivenza nella fase patologica del rapporto. Come ho già evidenziato[10], tali argomentazioni riguardano un’altra questione, quella della situazione successiva e comunque non hanno la forza di cancellare la matrice solidaristica della famiglia di fatto. Ritenere come ha fatto la Corte che solo il matrimonio determini l’estinzione automatica dell’assegno, stante l’impossibilità di applicazione analogica dell’art. 5, comma 10 della legge sul divorzio, comporta una scelta obbligata dell’ordinamento, se non si vuole evitare la prevedibile e abusiva corsa alla convivenza e alla altrettanto prevedibile fuga da nuovi matrimoni, al solo fine di mantenere l’assegno divorzile che oggi viene garantito solo al richiedente che abbia instaurato una nuova convivenza di fatto. L’unica scelta obbligata sembra essere allora quella di abrogare la disposizione normativa che oggi prevede l’estinzione automatica dell’assegno divorzile. Sembra infatti discriminatorio oltre che ingiusto garantire una funzione compensativa solo a chi abbia deciso di convivere e non anche a chi abbia deciso di sposarsi, dato che la funzione compensativa, anche se qui viene intesa in senso esclusivo, rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda l’assegno divorzile, insieme alla funzione assistenziale. Né potrebbe ipotizzarsi che la funzione compensativa, qui intesa quale “compenso” per quanto prestato durante il rapporto matrimoniale, sia assicurata solo a chi, dopo un lungo matrimonio, decida di convivere e non a chi abbia deciso di convolare a nuove nozze, dato che la funzione compensativa, come espressamente affermato dalla Corte, è diretta a saldare i conti con il passato[11] e non è vincolata al presente, ovvero alle nuove scelte di vita intraprese da uno degli ex-conugi.
3. L’abbandono della funzione composita e la funzione esclusivamente compensativa. Criticità
Credo che tuttavia il punto più debole di questa decisione sia proprio quello di aver scorporato la funzione assistenziale da un assegno cui le stesse Sezioni unite nel 2018 avevano attribuito natura composita, assistenziale e in pari merito compensativa e retributiva[12]. L’affermazione della natura esclusivamente compensativa dell’assegno divorzile cosa significa? Per cercare di capirlo occorre capire cosa si è inteso fino ad oggi per funzione assistenziale. La funzione assistenziale, in tutte le sue diverse declinazioni, che hanno scandito le diverse stagioni della natura dell’assegno divorzile[13] ha significato assicurare tutela al coniuge che, a seguito della crisi della famiglia si trova in una condizione di debolezza economica, e quindi in stato di inferiorità economica rispetto all’altro, in coerenza con la formula normativa della ‘mancanza dei mezzi adeguati’[14]. Questo dato è presente sia in chi ha creduto che la solidarietà postconiugale si spinga a garantire il pregresso tenore di vita, sia in chi ha ritenuto che l’assegno divorzile debba garantire il minimo sostentamento, equiparato all’autosufficienza economica. Non si vede infatti per quale ragione debba garantirsi l’assegno, sia pure parametrato ai meri alimenti legali, se non per dare appunto assistenza a chi si trovi in condizioni economiche svantaggiate. Se davvero la funzione assistenziale scomparisse, non sarebbe dovuta neanche la versione minimale dell’autosufficienza economica perché il soggetto richiedente non avrebbe titolo per averlo. Si tratta in entrambi casi di riconoscere la rilevanza alla solidarietà postconiugale[15]che nel primo caso trova una espressione più ampia, mentre nel secondo caso una espressione minimale. L’ulteriore passaggio della giurisprudenza e in particolare delle Sezioni unite del 2018, in ordine alla natura composita dell’assegno divorzile e alla rilevanza della natura compensativa non ha infatti significato l’abbandono della funzione assistenziale ma la sua integrazione con una funzione compensativa che ha consentito di dare rilevanza alla solidarietà postconiugale in concreto, perché valutata nella concretezza del rapporto matrimoniale pregresso, delle rinunce e dei sacrifici fatti, ma sempre sul presupposto di una funzione assistenziale, la cui mancanza determinerebbe l’inevitabile caduta della funzione compensativa[16]. Nessun assegno potrebbe infatti garantirsi a chi si trovi in uno stato di parità economica, anche se vi sono stati innegabili sacrifici e rinunce[17]. L’affermazione in ordine alla funzione esclusivamente compensativa, da intendersi come scorporo della funzione assistenziale significa invece assicurare l’assegno anche a prescindere da uno squilibrio economico. Il paradosso cui può portare questa soluzione è quello di garantire l’ultrattività dell’assegno anche a chi, più forte economicamente, abbia dedicato e fatto tanti sacrifici per la famiglia e abbia anche instaurato una nuova famiglia con un soggetto terzo, anche se nella forma della convivenza. Il risultato ultimo di questa impostazione è quello di attribuire all’assegno divorzile la funzione di mero “compenso” di quanto fatto nel corso del rapporto patrimoniale, quasi una sorta di risarcimento per la vita vissuta insieme. Questo risultato, sganciato dalla funzione assistenziale appare a chi scrive, oltre che pericoloso, foriero di ingiustizie, aggravate in questo caso dal confronto con chi abbia instaurato nuove nozze che invece si trova privato dell’assegno divorzile, senza alcuna indagine in ordine alla “compensazione” per quanto sacrificato o prestato durante il matrimonio. Per la verità, e questo è l’unico motivo di conforto, al di là del principio di diritto che afferma a chiare lettere la natura esclusivamente compensativa dell’assegno divorzile, nella motivazione la funzione assistenziale cacciata dalla porta rientra dalla finestra. L’attento lettore noterà che la funzione assistenziale cacciata dalla porta principale, e motivata dal fatto che “il nuovo legame sotto il profilo assistenziale si sostituisce al precedente” rientra dalla finestra laddove si afferma che “la carenza in capo ad uno dei coniugi di mezzi adeguati” rappresenti il “prerequisito fattuale”. La considerazione di questo elemento consente di evitare il paradosso della applicazione di una funzione meramente compensativa sganciata da ogni debolezza economica ma attraverso l’equivoco concettuale di degradare lo squilibrio economico a mero presupposto di fatto, anziché ad elemento che giustifica e legittima la natura assistenziale. Questo conforto non elimina tuttavia la contraddittorietà dell’affermazione di una natura esclusivamente compensativa, che rinuncia ed esclude la natura assistenziale. Del pari contraddittoria appare l’affermazione in ordine al valore della solidarietà postconiugale in concreto che appare monca ed orfana della funzione assistenziale. La contraddittorietà si coglie poi rispetto alla decisione a Sezioni unite del 2018 e al principio della natura composita dell’assegno divorzile che qui, almeno formalmente, viene abbandonata.
4. Riflessioni conclusive e nuove prospettive dell’assegno divorzile
La verità è che questa decisione risulta essere il compromesso tra le nuove istanze volte a salvare il vissuto del rapporto matrimoniale e l’innegabile riflessione in ordine al fatto che gli obblighi di solidarietà che nascono dalla convivenza si sostituiscono a quelli del rapporto matrimoniale, chiedendo l’estinzione dei secondi. Questa innegabile e inconciliabile tensione tra non estinzione ed estinzione dell’assegno divorzile ha trovato in questa decisione espressione nella distinzione tra funzione assistenziale che si estingue e funzione compensativa che permane, come se l’assegno divorzile fosse distinguibile in un assegno del passato e un assegno del futuro. Tuttavia è proprio questa distinzione che non pare accettabile, in quanto l’assegno del passato è dovuto solo e soltanto considerando la situazione attuale di squilibrio economico. Altrimenti l’assegno si snatura e si tramuta in una somma indennitaria data per il rapporto matrimoniale, che anche eticamente appare davvero insostenibile, data l’impossibilità di patrimonializzare le scelte di un rapporto familiare. Il vissuto del rapporto matrimoniale assume invece solo rilevanza quando si tratta di riequilibrare una situazione di disparità economica ed esistenziale[18]. Senza contare che assegnare all'assegno divorzile una funzione esclusivamente compensativa conduce inevitabilmente a renderlo oggettivamente incerto, dato l'elevato margine di discrezionalità che connota tale funzione[19]. Nonostante questi rilievi critici, sono da valutare positivamente le riflessioni in ordine alla limitazione temporale dell’assegno e al possibile accordo degli ex coniugi. Si tratta tuttavia di valutazioni che assumono una portata unicamente de jure condendo e che comunque richiedono un accordo che spesso è una chimera nella crisi dei rapporti matrimoniali. L’insieme di queste riflessioni restituisce all’interprete quella metafora del cantiere ancora aperto[20] che fa emergere l’incerto terreno della natura dell’assegno divorzile. Il disagio è dato da una sensazione di incertezza che in questo caso risulta aggravato dalla previsione di possibili abusi, forieri di grandi ingiustizie. In questa confusione concettuale, anche al fine di non perdere l’occasione per salvare importanti passi in avanti della giurisprudenza, credo che la via maestra sia l’intervento del legislatore. Questo intervento potrebbe seguire due diverse ed opposte direttive. O prevedere che la convivenza, al pari delle nuove nozze, determini l’estinzione automatica dell’assegno[21], come peraltro previsto dal progetto di legge Morani, o all’opposto abrogare la disposizione normativa che oggi prevede l’estinzione automatica solo nel caso di nuove nozze. Tertium non datur. Una revisione della legge sul divorzio dovrebbe farsi carico di prevedere in ogni caso una durata dell’assegno, come previsto in altri ordinamenti e considerare altresì tra i fattori di quantificazione dell’assegno i regimi patrimoniali e quanto già ricevuto attraverso altri meccanismi. La previsione di una durata dell’assegno sarebbe particolarmente auspicabile soprattutto ove si scelga la seconda opzione, ovvero quella di escludere l’estinzione automatica dell’assegno, oggi prevista da questa decisione che si commenta solo per il caso di instaurazione di una nuova convivenza, decisione che purtroppo fa emergere all'orizzonte rischi reali di ultrattività dell'assegno ben più gravi di quelli del passato e di quelli che vengono imputati alla funzione assistenziale.
Una soluzione diversa appare non più sostenibile data l’esigenza di assicurare alle famiglie in crisi e agli operatori professionali una navigazione sicura per evitare tentennamenti e soluzioni differenziate che comportano in ultima istanza la violazione del principio di giustizia, faro che deve guidare tutte le decisioni che riguardano il diritto delle persone e delle relazioni familiari.
[1] Dedico anche questo scritto a mio Padre, il cui pensiero si staglia sempre più nitido nella mia mente ed è per me motivo di grande conforto per qualsiasi riflessione umana e giuridica.
[2]Decisione che avevo già annotato per questa rivista: M. Bianca, Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto: la questione alle Sezioni Unite. Estinzione automatica o valorizzazione del criterio compensativo dei sacrifici e delle scelte operate in costanza del rapporto matrimoniale? La necessità di trovare una terza via
[3]Parte del titolo di questa nota prende a prestito l'espressione del titolo di un recente saggio di mio Padre: C.M. BIANCA, Sui persistenti margini di incertezza in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, Presentazione al volume di E. Al MUREDEN – R. ROVATTI (a cura di), Gli assegni di mantenimento tra disciplina legale e intelligenza artificiale, Torino, 2020, XVII. Più di recente ho rilevato la perdurante incertezza sulla natura dell'assegno di divorzio nel mio La perdurante incertezza sulla natura dell’assegno divorzile, in Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2021, 325.
[4]In questo senso si era espressa parte della dottrina, C. RIMINI, in Fam e dir. 2021, 270 e ss. Sul punto avevo già espresso i miei rilievi critici nella citata nota all’ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite, pubblicata in questa rivista.
[5]Così testualmente in motivazione.
[6] Così testualmente in motivazione.
[7]Per una interpretazione estensiva della norma sul divorzio, v. I. MARIANI, Assegno di divorzio e convivenza di fatto: brevi note critiche alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n. 32198/2021, in Questione giustizia 7 dicembre 2021.
[8]Per queste riflessioni si rinvia al mio citato scritto Assegno divorzile e nuova famiglia di fatto: la questione alle Sezioni Unite. Estinzione automatica o valorizzazione del criterio compensativo dei sacrifici e delle scelte operate in costanza del rapporto matrimoniale? La necessità di trovare una terza via.
[9] V. così testualmente il testo della motivazione.
[10] V. M. BIANCA, La perdurante incertezza dell’assegno divorzile, cit., 331.
[11] In questo senso appaiono significativi alcuni passaggi della motivazione che qui si riportano testualmente a proposito della quantificazione dell’assegno in funzione esclusivamente compensativa: “…Occorre procedere ad un calcolo non proiettato verso il futuro, ovvero correlato alla previsione di vita della persona, ma rivolto al passato, ovvero volto a stimare il contributo prestato in quell’arco di tempo chiuso, circoscritto alla durata della vita matrimoniale”
[12]Citata decisione dell’11 luglio 2018, n. 18287.
[13]Parla di quattro stagioni del divorzio E. QUADRI, La quarta stagione del divorzio: le prospettive di riforma, in Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva, cit., 79 e ss.
[14] Così nel suo consueto stile cristallino C. M. BIANCA, Conseguenze personali e patrimoniali, in La riforma del divorzio, Atti del Convegno di Napoli, 22 maggio 1987, a cura di E. Quadri, Napoli, 1989, 49 e ss e ora pubblicato in Realtà sociale ed effettività della norma giuridica, T. 2, 743: “La natura assistenziale dell’assegno di divorzio si evidenzia ora nel dettato normativo che statuisce il diritto all’assegno da parte del coniuge che sia privo dei mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni oggettive. Questa previsione normativa pone dunque inequivocabilmente a presupposto del diritto all’assegno lo stato di bisogno del coniuge”.
[15]Il richiamo alla solidarietà postconiugale è inscindibile rispetto alla funzione assistenziale dell’assegno. V. C.M. BIANCA, Diritto civile 2.1., 6° ed., Milano, 2017, 289: “la funzione assistenziale qualifica la natura dell’assegno e ne indica il fondamento nella solidarietà che permane tra coloro che sono stati uniti in matrimonio. Il matrimonio è una realtà che pur dopo il suo scioglimento rende doverosa l’assistenza economica tra coloro che di tale realtà sono stati parte. Questo dovere di assistenza non è il risultato di un’occasionale scelta legislativa ma risponde ad un’esigenza sociale di tutela del coniuge debole. Il dovere di aiutare economicamente l’ex-coniuge è precisamente un dovere giuridico fondato su quella solidarietà che alla stregua della coscienza sociale permane tra gli ex coniugi e che si qualifica come solidarietà postconiugale”.
[16]Sulla preminenza della funzione assistenziale anche a seguito della decisione a sezioni unite del 2018, v. C.M. BIANCA, Le Sezioni unite sull’assegno divorzile: una nuova luce sulla solidarietà postconiugale, in Fam e dir 2018, 956.
[17] V. C. M. BIANCA, Conseguenze personali e patrimoniali, cit., 57: “Rimane precluso l'ingresso alla tesi, fatta propria da qualche sentenza, secondo la quale i criteri di determinazione dell'assegno sarebbero anche autonome condizioni della sua attribuzione, con la conseguenza che la condanna alla corresponsione dell'assegno potrebbe prescindere dalla insufficienza del reddito dell'ex coniuge e basarsi esclusivamente sulle ragioni del divorzio, cioè sul comportamento tenuto dall'ex coniuge in violazione dei doveri matrimoniali, o con la conseguenza, ancora, che l'ex coniuge, il quale abbia una condizione economica equivalente a quella dell'altro, potrebbe pretendere da quest'ultimo l'assegno di divorzio esclusivamente quale compenso per il contributo dato alla vita familiare”. ID., Diritto civile 2. La famiglia. Le successioni, Milano, 201, nota 53, edizione del 1989, di poco successiva alla riforma del divorzio, il quale denunciando la debolezza dell'applicazione atomistica dei criteri nella natura composita, citava una decisione della Cassazione n. 4107 del 1984, in cui, proprio solo considerando il criterio compensativo, si era arrivati al paradosso di attribuire l'assegno di divorzio anche nel caso di sostanziale equivalenza delle condizioni economiche dei coniugi.
[18]Sulla funzione riequilibratrice, v. M. SESTA, Profili attuali della solidarietà post coniugale, in Divorzio 1970-2020. Una riflessione collettiva, cit., 123 e ss.
[19]Sono da condividere al riguardo i rilievi critici di M. SESTA, op. ult cit., 133 s.
[20]Ho utilizzato questa espressione richiamando la metafora che Michele Giorgianni ha utilizzato per la causa del contratto nel mio già citato scritto La perdurante incertezza sulla natura dell’assegno divorzile.
[21] Per questa soluzione v. A. MORACE PINELLI, Diritto all’assegno divorzile e convivenza more uxorio, in Nuova giur civ. comm. 2021, 1158 e ss.