Un fotogramma del film Il Processo di Orson Welles, 1962.
«Sulla porta della Legge c’è un guardiano» scrive Kafka ne Il Processo. Un guardiano che, nella parabola del genio di Praga, sbarra all’Uomo di campagna l’accesso alla Legge, generando in quest’ultimo uno stato di frustrante impotenza destinato a condurlo alla morte, quando la porta si chiude una volta per tutte, e la Legge si risolve in un bagliore sempre più flebile.
Se, nella prospettazione di Kafka, la figura del guardiano rappresenta l’insieme delle sopraffazioni che un potere senza controllo può imporre all’inerme Uomo di campagna, l’idea di un guardiano che presidia la porta della Legge si presta però ad una differente chiave di lettura: quella del limite al corretto esercizio del potere da parte dei soggetti che di quel potere risultano depositari per volontà del corpo elettorale; quella del presidio volto ad impedire che la legge, quale espressione del potere politico, si trasformi essa stessa in una forma di abuso.
L’esercizio del potere non può tracimare nella vocazione al comando, la legge non può ridursi ad arbitrario atto di forza: perché sulla porta della Legge c’è un guardiano.
In questa prospettiva, la riforma della Corte dei Conti non costituisce l’isolata epifania di un legislatore poco illuminato, o, se si preferisce, l’insieme delle soluzioni tecnicamente discutibili messe in campo da un legislatore non all’altezza di un monumentale sforzo riformatore. Essa può viceversa essere descritta come un passaggio attuativo di un disegno più ampio, che tiene insieme la depenalizzazione del reato di abuso d’ufficio e la riforma costituzionale della Magistratura, schiantatasi lo scorso marzo sullo scoglio del referendum oppositivo.
Un disegno ispirato ad una lucida concezione del potere: un potere che mal tollera limiti; un potere che considera le istituzioni chiamate a garantire l’osservanza di questi limiti alla stregua di un ingiustificabile ostacolo all’attuazione della volontà popolare. Un potere che non ammette la presenza di guardiani, sulla porta della Legge.
Seguendo questa linea di ragionamento, se il mantra della “paura della firma” ha condotto alla abrogazione dell’art. 323 c.p. (con conseguente esclusione della responsabilità penale del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio il quale, abusando delle prerogative associate alla sua funzione, assicura a sé o ad altri un indebito vantaggio o arreca ad altri un danno), analoga logica autoassolvente (e ancora una volta giustificata dalla “paura della firma”) emerge dalle nuove disposizioni in materia di responsabilità erariale.
Senza volere, in questa sede, indulgere sulle tante zone d’ombra che insistono sul tentativo di tipizzazione della “colpa grave” (zone d’ombra generate soprattutto dalla comparazione della norma di nuovo conio con la definizione di colpa grave accolta nel Codice dei contratti pubblici), la logica di cui sopra traspare tanto dalla previsione di un limite alla quantificazione del danno risarcibile, quando soprattutto dalla previsione relativa alla “buona fede” dei titolari di organi politici.
Mentre infatti la limitazione del risarcimento a un valore non superiore al trenta per cento del danno accertato (e in ogni caso non eccedente il doppio della retribuzione annuale del responsabile) di fatto scarica sul patrimonio pubblico il peso economico delle situazioni lesive di maggiore entità, l’art. 1 della l. n. 20 del 1994 già escludeva (ad eccezione delle ipotesi di dolo) la responsabilità dei titolari di organi politici che in buona fede hanno approvato un atto di competenza degli uffici tecnici o amministrativi.
Ma se, vigente l’impianto originario della legge in parola, la buona fede doveva essere documentata (e dunque dimostrata dal soggetto a cui il danno veniva contestata), la riforma rende lo stato individuale dell’agente oggetto di una presunzione che la magistratura contabile è chiamata a superare. Una presunzione destinata, in concreto, a far venire meno (sempre fatte salve le ipotesi di dolo) la responsabilità erariale dei titolari di organi politici, con conseguente obliterazione della funzione deterrente associata a siffatta responsabilità e ulteriore detrimento dei principi di prudenza e precauzione a cui deve essere orientata la gestione delle risorse pubbliche.
Il potere che si autoassolve, il potere che non ammette limiti, il potere che non tollera la presenza di guardiani sulla porta della Legge.
Ma dinanzi ad un potere così concepito, cosa rimane?
Rimane solamente spazio per un’ultima riflessione finale, sempre formulata seguendo la prospettiva di Kafka. Se i limiti al potere vengono cancellati, se la Legge diventa atto di forza, se i guardiani sulla porta della Legge vengono ridotti a semplici esecutori delle decisioni del potere, riprende allora linfa quel modello di Stato oppressivo in grado di lasciare inascoltato il grido di dolore del povero Uomo di campagna.
Un ritorno al Processo: o, se si preferisce, un paradosso degno dell’assurdo di Kafka.
