1. Sterili contrapposizioni e necessarie riforme per il procedimento penale di primo grado
È trasversale il consenso sulla necessità di profonde riforme nell’amministrazione della giustizia penale ed è altrettanto condivisa la consapevolezza che la loro effettività presuppone interventi di contesto da tempo invocati (depenalizzazione, provvedimenti clemenziali, irrobustimento delle risorse umane e materiali, efficiente e razionale digitalizzazione) ma di ardua praticabilità perché reputati politicamente impopolari o economicamente non sostenibili.
Sennonché, il terreno del dialogo trova ancora, a due mesi dell’esito referendario, un ingombrante ostacolo nel perpetuare l’irriducibile, astratta contrapposizione di fondo tra modello accusatorio e modello inquisitorio o – se si preferisce – tra ideali accusatori e spettri inquisitori.
In un assetto codicistico profondamente mutato dal 1988, non si tratta di stabilire se o in quale misura il sistema possa ancora dirsi accusatorio né quanto sia incrostato da variegate forme di garantismo inquisitorio: l’originario modello è “perduto”[1]. Né – soprattutto – vi sarà mai accordo su quali siano i tratti imprescindibili affinchè un sistema si atteggi come accusatorio. È compatibile con i “canoni” accusatori mantenere o abolire l’udienza preliminare oppure prevedere che il rinvio a giudizio riposi sul criterio della ragionevole prognosi di condanna[2]? Oppure, ancora, rafforzare o snellire i riti alternativi o le impugnazioni? Ferma restando la generale regola di esclusione verso materiali raccolti in indagine, imposta dall’art. 111 comma 4 Cost.[3], ogni richiamo al modello accusatorio sottostima la necessità d’intervenire incisivamente sulle indagini preliminari, dove ormai si gioca la vera, spesso decisiva partita e i cui atti condizionano irrimediabilmente lo sviluppo processuale e i suoi epiloghi. In breve, appare anacronistico far leva su una non più attuale e idealizzata centralità del dibattimento e, all’inverso, la stessa “demonizzazione” del peso inevitabilmente rivestito dalle indagini preliminari non può equivalere a una supina accettazione del mantenimento di una fase non davvero garantita.
Ecco, invece, il punto, lontano da sterili e semplicistiche polarizzazioni. In un contesto sociale e culturale profondamente mutato, la disciplina codicistica è da tempo inidonea ad attuare le molteplici garanzie in cui si estrinseca il giusto processo, sin da prima dell’esercizio dell’azione penale, attraverso la tutela effettiva dei diritti fondamentali compressi dall’autorità nello svolgimento delle investigazioni. È più che mai attuale il pur risalente monito della Corte costituzionale: un processo «carente sotto il profilo delle garanzie… non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata»[4].
Le relazioni umane e la società stessa si sono dematerializzate e “virtualizzate”: si opera nel mondo digitale, si comunica nel mondo digitale, talvolta si “vive” (artificialmente, attraverso avatar) nel mondo digitale, lasciando innumerevoli e longeve tracce. Ovvio, dunque, che in quel mondo vengano fatalmente trascinate le investigazioni, compiute mediante strumenti tecnologicamente avanzati, sempre più sofisticati e subdoli, in quanto capaci di una profonda e talvolta occulta (o difficilmente controllabile) attitudine intrusiva nei diritti fondamentali, ma non sempre rigidamente regolati da una precisa base legale[5]. Da qui, la necessitata centralità delle indagini preliminari, luogo di “cristallizzazione” del sapere basato su prove precostituite o irripetibili, necessariamente governate dal principio di completezza[6]; la residualità della prova dichiarativa formata nel dibattimento[7]; il peso crescente della prova raccolta all’estero e mediante strumenti tecnologici sempre più potenti, il cui ruolo nevralgico e i cui rischi emergono a tutto tondo nelle ben note vicende “Encrochat”[8] e “Sky‑ECC”[9], destinate peraltro a non rimanere isolate.
Indagini preliminari e dibattimento rappresentano ormai i due fuochi di un’ellisse. La centralità sistematica del dibattimento – l’inevitabile unità di misura alla luce della quale l’imputato valuta l’opportunità di rinunciare, optando per un rito alternativo – non basta più, da sola, a orientare secondo canoni di ragionevolezza l’esercizio della discrezionalità legislativa nella conformazione degli istituti processuali. Occorre, dunque, capovolgere coraggiosamente la prospettiva: non per concedere un tardivo tributo a forme inattuali di garantismo inquisitorio prima dell’esercizio dell’azione penale ma per introdurre effettive garanzie in rapporto al rispetto dei diritti fondamentali proprio là dove il potere investigativo si espande in modo qualitativamente e quantitativamente più incisivo, anche grazie a un eccesso di fiducia dei codificatori nella capacità della legge di governare le condotte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. D’altra parte, agli occhi dell’opinione pubblica, le indagini preliminari vengono percepite come il contesto dal quale attendersi tempestive risposte all’impellente bisogno di “giustizia”, a sua volta alimentato, in egual misura, dalla spettacolarizzazione mediatica delle investigazioni e dall’irragionevole distanza temporale che separa l’iscrizione della notizia di reato dall’esercizio dell’azione penale[10]. Qui vengono in gioco fattori culturali e su tale terreno occorre urgentemente agire, con iniziative di largo respiro e dai risultati non certo immediati, per recuperare una visione condivisa del processo penale come strumento di garanzia dell’imputato e dei diritti fondamentali come limite al potere statuale. Sennonché, proprio perché le indagini preliminari sono comunque percepite dalla collettività come contesto di “costruzione della verità”, occorre normativamente intervenire affinché queste ultime non restino luogo di solipsistica ricerca da parte del pubblico ministero.
Indagini davvero complete – capaci di allestire un compendio probatorio robusto, idoneo a porre il pubblico ministero in condizione di sciogliere il dubbio circa la ragionevole previsione di condanna [11] e a consentirgli di fronteggiare una richiesta di giudizio abbreviato[12] – ma maggiormente garantite non si pongono in contrasto né con la separazione funzionale delle fasi, imposta dall’art. 111 comma 4 Cost., né con ragioni di efficienza. Ne costituiscono, al contrario, una precondizione, come pure evidenziato pure dalla recentissima sent. cost. n. 58 del 2026.
Ma di tutto ciò, il codice non s’è accorto: invecchiato male perché prematuramente deturpato dalla svolta involutiva impressa nel 1992, dai cui effetti non si è più realmente emancipato, neppure dopo la riforma dell’art. 111 Cost.; travolto proprio dall’impatto della prova digitale e da prassi efficientistiche; da ultimo, imbellettato da interventi estemporanei, come l’introduzione dell’interrogatorio cautelare preventivo, peraltro incapace di nascondere la soverchiante mole di interventi di matrice securitaria, annidati dentro e fuori di esso.
2. Nuove garanzie per le indagini preliminari
Riconoscere la centralità delle indagini preliminari non implica affatto indulgere verso antistoriche nostalgie per la giurisdizione istruttoria né immaginare di (re)introdurre un giudice stabilmente investito del fascicolo. La direzione delle investigazioni deve restare al pubblico ministero, che, a sua volta, deve continuare a disporre della polizia giudiziaria. Tuttavia, molteplici spinte, anche di matrice giurisprudenziale, interne ed europee, inducono a riconsiderare le prerogative del pubblico ministero sul terreno investigativo: viene messa in discussione la sua attitudine a essere figura capace di disporre atti gravemente intrusivi nei diritti fondamentali.
È questo il nuovo banco di prova per il legislatore, chiamato ad adeguare l’ordinamento ai più elevati standard di tutela imposti a livello sovranazionale, ove emergono l’inidoneità del pubblico ministero ad autonomamente tutelare i diritti fondamentali e l’indefettibilità della previa autorizzazione giurisdizionale affinché egli possa compiere atti profondamente intrusivi[13]. E che occorra costruire il pubblico ministero come organo “della domanda” in tutti i casi in cui vengono in gioco atti gravemente intrusivi è reso evidente anche dalle prime, pionieristiche aperture della giurisprudenza di legittimità: il «controllo preventivo di un giudice» per accedere a dati custoditi in uno smartphone è necessitato, alla luce della giurisprudenza di Lussemburgo, posto che il pubblico ministero non assicura una posizione di terzietà, rivestendo, «a prescindere dal suo statuto di autonomia, [la] natura di parte processuale»[14].
È fisiologico che il diritto positivo arranchi di fronte alle sfide del mondo contemporaneo ma il legislatore non può abdicare al proprio ruolo‑guida per orientare i comportamenti dei soggetti processuali. Detto altrimenti, va attualizzata la felice idea del legislatore del 1988 di costruire le indagini preliminari come contesto in cui si esercita una giurisdizione senza azione, da parte di un giudice senza fascicolo.
A fronte dell’espansione qualitativa, quantitativa e cronologica dell’attività investigativa, si tratta non già di allestire un’“indagine giurisdizionale”; semmai di accantonare la figura di un giudice per le indagini preliminari “debole” perché incapace di esercitare un’effettiva funzione di controllo sulle richieste del pubblico ministero e di garanzia sul rispetto dei diritti fondamentali e della legalità processuale. Il potere giurisdizionale continua a essere largamente condizionato da una conoscenza sommaria perché parziale degli atti, discrezionalmente e strategicamente allegati dall’organo dell’accusa. Ma un controllo giurisdizionale che non abbia accesso all’intero quadro cognitivo rischia di degradare a vuoto rituale burocratico, per l’appunto meramente autorizzatorio.
Occorre, allora, imporre al pubblico ministero – quale condizione di ammissibilità della domanda – il deposito integrale del fascicolo ogniqualvolta sia richiesto il compimento di un atto investigativo gravemente intrusivo dei diritti fondamentali, in linea con una concezione liberale dell’assetto dei rapporti fra autorità e persona e con l’attitudine espansiva dei diritti fondamentali. Un simile onere, del resto, non si porrebbe in contrasto con l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, di cui sono corollario l’efficacia e la tempestività dell’attività investigativa[15]. L’art. 112 Cost. ha una portata non assoluta, perché relativizzato dalla pluralità dei valori costituzionali in gioco, ritenuti prevalenti su quello tutelato dall’obbligatorietà dell’azione penale[16], la cui concreta tutela prioritaria[17] è accordata dall’art. 117 comma 1 Cost. in rapporto agli art. 1 Conv. eur. dir. uomo, 2 Patto intern. dir. civ. pol. e 6 Trattato UE.
Solo la conoscenza integrale degli atti consente al giudice per le indagini preliminari di svolgere un vaglio effettivo in ordine al rispetto del principio di proporzionalità: di verificare, cioè, se l’atto richiesto sia davvero necessario, se non vi siano mezzi meno invasivi idonei allo scopo e se le modalità esecutive siano proporzionate al sacrificio imposto al diritto coinvolto. In mancanza, il vaglio giurisdizionale resta prigioniero di una prospettiva unilaterale. Né il rafforzamento del giudice per le indagini preliminari lo trasforma, neppure occultamente, in un giudice istruttore. La rinvigorita giurisdizionalizzazione delle indagini preliminari lascia il giudice privo di poteri d’impulso investigativo e non implica il potere di autorizzare atti diversi da quelli richiesti, sostituendosi al pubblico ministero. Se il primo nega l’autorizzazione perché reputa sproporzionato l’atto oggetto della richiesta, la piena investitura torna al dominus delle indagini.
Oggetto di profonda rivisitazione, che si svincoli da tradizionali concetti e cataloghi di atti probatori, come quelli artificialmente parcellizzati nei titoli II e III del c.p.p., deve poi essere la disciplina che regola l’impiego delle nuove tecnologie sin dalle indagini. Più precisamente, emerge la necessità di superare i tradizionali strumenti intrusivi (perquisizioni, sequestri, intercettazioni) a favore della categoria generale della «sorveglianza elettronica, in tutte le sue varie forme»[18] e di circoscriverne l’impiego a casi tassativi, rispettosi delle «garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali di terzi», nonché dei principi di «proporzionalità, non discriminazione e trasparenza», come espressamente previsto dal criterio di delega contenuto nell’art. 5 comma 1 lett. e l. 23 settembre 2025 n. 132, limitatamente agli strumenti di intelligenza artificiale. In breve, la tecnologia non può operare in modo opaco sul terreno investigativo, amplificando le ricadute negative sulla legalità processuale derivanti dalla impropria dilatazione della portata dell’art. 189 c.p.p., di cui s’impone, anzi, l’abrogazione[19].
Al tempo stesso, occorre “avvicina[re]” la difesa al giudice[20], anticipando nel corso delle indagini preliminari forme di contraddittorio tempestivo ed effettivo. Se l’obiettivo è evitare che i diritti fondamentali restino teorici e illusori per renderli, invece, concreti ed effettivi[21], va accordata una netta preferenza verso la tutela dell’oralità e del contraddittorio nel momento genetico della prova sin dalle indagini preliminari senza indulgere in una concezione assolutizzata dell’immediatezza dibattimentale, già compromessa dalla lontananza temporale con cui il dibattimento viene celebrato.
3. Il recupero dell’oralità dibattimentale
Il rafforzamento del giudice per le indagini preliminari – non solo, come già avvenuto, rispetto ai tempi e alla correttezza delle iscrizioni della notizia di reato da parte del pubblico ministero, ma anche sul terreno probatorio – concorre a scongiurare il rischio dell’aggiramento della separazione funzionale delle fasi, insito nell’impropria dilatazione del presupposto della non ripetibilità di un atto unilateralmente formato in indagine o del concetto di prova documentale o di quello di prova atipica.
Da qui, però, l’esigenza di pienamente assicurare nel dibattimento l’esercizio del contraddittorio forte come metodo di formazione della prova dichiarativa, impedendone il surrettizio aggiramento quando l’acquisizione orale del sapere dichiarativo sia ancor possibile e, dunque, praticabile. Detto altrimenti, non vanno privilegiate esigenze di non dispersione del sapere, ritenute inconciliabili con l’art. 111 comma 4 Cost. dalla stessa Corte costituzionale[22], capaci di giustificare il recupero di verbali unilateralmente formati solo perché il lasso di tempo intercorso ha dilavato il ricordo del dichiarante: l’acquisizione del verbale aggirerebbe la stessa funzione in aiuto alla memoria assegnata alla consultazione di documenti “autoredatti” nel corso dell’esame, consentita dall’art. 499 comma 5 c.p.p.
L’opzione di fondo dev’essere netta. Fatta eccezione per i materiali probatori anteriormente raccolti la cui acquisizione sia giustificata negli stringenti limiti di cui all’art. 111 comma 5 Cost., l’oralità‑immediatezza dibattimentale non può essere sacrificata mediante l’ingresso di verbali a contenuto dichiarativo non formati in contraddittorio. Così, per evitare di tributare all’oralità e al valore epistemico del contraddittorio forte un ossequio solo formale, occorre agire in una duplice direzione.
Va, anzitutto, codificata una nozione rigorosa di “non ripetibilità” di un atto d’indagine, ancorata all’originaria e intrinseca «impossibilità di natura oggettiva» di formare la prova in contraddittorio ex art. 111 comma 5 Cost. D’altro canto, ove non si acceda alla tesi, rigorosa, per cui la deroga costituzionale non giustifica l’acquisizione mediante lettura di atti a contenuto dichiarativo unilateralmente raccolti solo perché “divenuti” irripetibili per “cause” oggettive imprevedibili (come accade per gli art. 512 e 512‑bis c.p.p.), né ammette la testimonianza indiretta nelle ipotesi di sopravvenuta e imprevedibile indisponibilità della fonte diretta (in forza dell’art. 195 comma 3 c.p.p.) [23], il legislatore dovrebbe almeno riconoscere che l’assenza del contraddittorio nel momento genetico della prova incide comunque sulla sua affidabilità. Si tratta, a ben vedere, di una conclusione già da tempo raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità: l’assenza del contraddittorio forte incide sul valore probatorio delle dichiarazioni oggetto di lettura, che, conseguentemente, non possono costituire la prova unica della colpevolezza ma devono essere vagliate «congiuntamente ad altri elementi di riscontro … quando l’imputato non abbia mai avuto la possibilità di interrogare il dichiarante»[24].
Il principio di diritto, elaborato in rapporto ai verbali letti in forza degli art. 512 e 512‑bis c.p.p., vale – ovviamente – anche per quelli acquisiti in forza dell’art. 238 comma 3 secondo periodo c.p.p. Più precisamente, proprio in ordine alla circolazione dei verbali dichiarativi alieni, va assicurata la primazia della prova orale sul documento processuale altrove formato: essendo l’imputazione necessariamente diversa nei due giudizi, va garantito all’imputato nel dibattimento ad quem il diritto alla (nuova) escussione della fonte dichiarativa e, quando questa sia impossibile, va evitato che il verbale alieno costituisca la prova unica o determinante della colpevolezza[25].
4. L’abolizione dei controlli giurisdizionali “preliminari” sull’imputazione e l’espansione dei riti alternativi
Un asse “indagini preliminari‑dibattimento” maggiormente garantito presenta significative ricadute sul terreno sistematico allo scopo di assicurare la massima semplificazione delle forme procedimentali, a loro volta capace di soddisfare ragioni di economia ed efficienza, secondo un disegno già perseguito dalla Riforma Cartabia. Più precisamente, l’anticipazione di garanzie difensive e partecipative nelle indagini preliminari, da un lato, e il recupero dell’oralità dibattimentale, dall’altro, sdrammatizzano ampiamente la tradizionale resistenza ad abolire l’udienza preliminare, suggerendo d’invertire bruscamente la rotta percorsa dal legislatore sin dal 1991, costellata di tentativi di rivitalizzare la funzione di filtro assegnatale e, da ultimo, dalla scelta di “replicare” il controllo preliminare attraverso l’introduzione dell’udienza predibattimentale.
La tesi abolizionista[26] ha radici solide: già Francesco Carnelutti aveva sottolineato come integrasse, addirittura, un “errore tecnico” l’adozione di un provvedimento giurisdizionale «per autorizzare non la punizione ma l’imputazione cioè, in sostanza, non per chiudere ma per aprire il vero processo penale»[27]. In ogni caso, il filtro dell’eccesso imputativo non risulta costituzionalmente imposto, a differenza del controllo giurisdizionale sull’inazione o sulla scelta del pubblico ministero d’innestare sequenze accelerate perché semplificate[28]. Al contempo, si comprende appieno la resistenza a “sbarazzarsi” di un contesto la cui introduzione, mossa da finalità di garanzia dopo una lunga fase d’indagini segretamente svolte, aveva rappresentato un autentico “emblema” del nuovo sistema codicistico[29]. È proprio la volontà di non sacrificare un contesto ispirato da ragioni di garanzia e dall’esigenza di tutelare il diritto di difesa oltre il piano di ciò che è costituzionalmente indefettibile a fungere da contrappeso all’abolizione dell’udienza preliminare. Naturale, però, che l’argomento perda mordente proprio a fronte dell’inettitudine dell’udienza preliminare a soddisfare il suo scopo deflativo tipico.
A tal punto, un razionale disegno riformatore dovrebbe prevedere che la forma ordinaria di esercizio dell’azione penale sia rappresentata dalla citazione diretta a giudizio, al più mantenendo l’udienza preliminare su richiesta dell’imputato, ferma restando la previsione di una udienza ad hoc dinanzi al giudice delle indagini preliminari per lo svolgimento di un rito alternativo.
Oltre a sensibili vantaggi sul piano dell’efficienza, specialmente per gli uffici giudiziari di piccole e medie dimensioni, ove si eviterebbe il proliferare di cause d’incompatibilità difficilmente risolvibili, ancorare l’instaurazione del dibattimento a un atto genuinamente di parte sdrammatizzerebbe i dubbi sollevati a proposito del condizionamento del giudice dibattimentale reputato intrinseco all’introduzione del criterio della ragionevole previsione di condanna[30]. Al di là del rilievo che il pregiudizio per l’imputato rinviato a giudizio ex art. 429 c.p.p. è da ritenersi scongiurato dalla professionalizzazione del giudice del dibattimento, la generalizzazione della citazione diretta a giudizio implica che il canone prognostico per il rinvio a giudizio – comunque formulato e pur robustamente sorretto sul terreno probatorio – sarebbe alla base di un atto genuinamente di parte. L’autentica garanzia consisterebbe quindi, come usualmente ritenuto, non nella presenza di un controllo sull’esercizio dell’azione penale ma nella sua mancanza, che proietterebbe i suoi vantaggi anche a ritroso: l’ufficio del giudice per le indagini preliminari potrebbe dispiegare le proprie energie dove davvero serve, ossia nell’esercizio dei poteri di controllo nel corso delle indagini preliminari.
Anche abolendo il filtro preliminare sull’imputazione, è ovvio che la tenuta del sistema dipenda dall’attitudine dei riti alternativi ad attrarre una quota significativa della mastodontica domanda penale[31], riservando la celebrazione del dibattimento a un novero circoscritto di vicende giudiziarie. Al di là di pur importanti interventi strumentali a una più efficiente calendarizzazione e organizzazione delle udienze dibattimentali, sorretti da adeguate architetture digitali, un nuovo impulso legislativo volto a favorire i riti alternativi rappresenta dunque, non una mera concessione all’efficientismo, ma una scelta sistematica necessaria per evitare che resti sulla carta l’imprescindibile garanzia della concentrazione del dibattimento.
Occorre muovere dal presupposto che l’appetibilità dei procedimenti alternativi non dipende soltanto dal riconoscimento di benefici di vario segno, ma anche – se non soprattutto – dalla ritenuta affidabilità del compendio probatorio che ne costituisce la base cognitiva.
Bisogna essere netti. Per imprimere un nuovo impulso ai procedimenti alternativi, ne va anzitutto svincolato l’accesso da cause ostative irragionevolmente improntate a logiche di meritevolezza dell’imputato in rapporto ai benefici premiali, che – peraltro – derivano dalla qualificazione assegnata al fatto nell’imputazione dal pubblico ministero. Secondo un approccio fatto proprio anche dall’insistita giurisprudenza costituzionale circa l’accesso a un rito alternativo a seguito delle nuove contestazioni dibattimentali[32], poi recepita dai novellati art. 519 e 520 c.p.p., la premialità dei riti alternativi si giustifica in ragione della riduzione del tempo e delle risorse richieste per la definizione del processo, grazie all’implicita rinuncia dell’imputato all’esercizio del contraddittorio dibattimentale.
Detto altrimenti, il riconoscimento di benefici premiali non dev’essere neppure obliquamente caricato da impropri significati eticheggianti. Benché il legislatore sia libero di conformare l’accesso ai riti alternativi, fatta salva la ragionevolezza delle scelte, la previsione di cause ostative dovute al titolo di reato oppure a requisiti soggettivi rappresenta una concessione verso approcci populistici nell’amministrazione della giustizia penale, che peraltro ostacola il perseguimento dell’efficienza. Da qui, ad esempio, l’esigenza di ripristinare l’ammissibilità del rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell’ergastolo, abrogando l’art. 438 comma 1‑bis c.p.p., costituzionalmente compatibile[33] ma intriso di connotazioni demagogiche; e di abolire i limiti oggettivi e soggettivi ostativi al patteggiamento allargato, abrogando l’art. 444 comma 1‑bis c.p.p., e ancora di innalzare la riduzione della pena sino alla metà, secondo direttrici già parzialmente coltivate dalla Commissione Lattanzi ma non recepite dalla Riforma Cartabia.
Meccanismi processuali fortemente improntati a logiche negoziali (verrebbe da dire, sinallagmatiche) possono risultare sgraditi eppure solo la valorizzazione dell’effettiva volontà dell’imputato lo pone davvero al centro del processo penale e lo responsabilizza. Ecco l’autentica fonte di legittimazione dei riti alternativi, anche sul piano epistemologico: è l’implicita rinuncia al contraddittorio dibattimentale a sorreggere e, al contempo, giustificare l’accertamento della responsabilità all’esito di un rito alternativo, incoerenza con l’art. 111 comma 5 Cost., fermo restando che la presunzione d’innocenza resta indisponibile. Del resto, la necessitata completezza delle indagini preliminari e le ipotizzate riforme volte a irrobustire il ruolo della difesa e del giudice durante le indagini preliminari si atteggiano a fattori capaci di incentivare l’imputato a optare per un rito alternativo e ad assicurare al contenmpo la correttezza della decisione.
Altrimenti ragionando, i riti alternativi finiscono con l’essere negativamente percepiti (e quindi avversati) come forme di giustizia “sommaria”: una visione a cui non è estranea neppure la giurisprudenza di legittimità circa la non operatività del canone in dubio pro reo nel patteggiamento [34], ma che svilisce la presunzione d’innocenza dell’imputato colta come regola di giudizio.
[1] Cfr. G. LOZZI, La realtà del processo penale, ovvero il “modello perduto”, in Quest. giust., 2002, p. 1097 ss.; più di recente, M. DANIELE, La riforma della giustizia penale e il modello perduto, in disCRIMEN, ed. on‑line del 13 luglio 2021.
[2] Taluni sistemi di common law (ad esempio, quello inglese) hanno addirittura abolito la preliminary hearing; altri sistemi (ad esempio, quello federale australiano circa le Prosecution policies ai fini dell’esercizio dell’azione penale o del suo proseguimento) contemplano un criterio analogo alla ragionevole previsione di condanna. Sul tema, ampiamente e con dovizia di esempi, J. DELLA TORRE, La ragionevole previsione di condanna alla prova della realtà giudiziaria, in Leg. pen., ed. on‑line del 19 luglio 2024, spec. p. 18 ss.; v. pure C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 30 marzo 2016, Armani da Silva c. Regno unito, § 182‑184, in una vicenda in cui i giudici di Strasburgo ravvisano la violazione del profilo processuale dell’art. 2 Conv. eur. dir. uomo, in ordine alla necessaria effettività delle indagini.
[3] Cfr. C cost., sent. 26 febbraio 2002 n. 32, § 6 del Considerato in diritto.
[4] Cfr. C. cost., sent, 4 dicembre 2009, n 317, § 8 del Considerato in diritto.
[5] V., da ultimo, Indagini e prova nella società digitale, a cura di G. Di Paolo – L. Pressacco, Napoli, Esi, 2025, passim.
[6] V., da ultimo, anche per ulteriori riferimenti, C. cost., sent. 27 aprile 2026 n. 58, § 7 del Considerato in diritto.
[7] Cfr. G.P. VOENA, Rapporto tra indagini e dibattimento, in Imputazione e prova nel dibattimento, Milano, Giuffrè, 2018, p. 121.
[8] Cfr. Corte giust. UE, grande sezione, sent. 30 aprile 2024, causa C‑670/22, M.N., sulla quale v., per tutti, R. BELFIORE, L’ordine europeo di indagine nella sentenza “Encrochat” della Corte di giustizia, in Riv. it. dir. proc. pen., 2024, p. 1264 ss.
[9] Cfr. Cass., sez. un., sent. 29 febbraio 2024, Gjuzi Ermal, in CED Cass., n. 286573; Cass., sez. un., sent. 29 febbraio 2024, Giorgi Bruno, ivi, n. 286589, sulle quali v., per tutti, O. Calavita, L’ordine europeo di indagine penale. Presente e futuro della cooperazione probatoria nell’Unione europea, Milano, Wolters Kluwer, 2025, p. 262 ss.; F. Ertola, L’ordine europeo di indagine penale, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Ubertis – G.P. Voena, XLIV.3, Giuffrè, Milano, 2025, p. 347 ss.
[10] Cfr. V. MANES, Giustizia mediatica, Bologna, Il Mulino, 2022, p. 78 e passim.
[11] Cfr. C. cost., sent. 27 aprile 2026 n. 58, § 7 del Considerato in diritto.
[12] Cfr. C. cost., sent. 9 maggio 2001 n. 115, § 4 del Considerato in diritto.
[13] Cfr. Corte giust. UE, grande sezione, sent. 4 ottobre 2024, C‑548/21, C.G., secondo cui l’accesso a dati elettronici custoditi in uno smartphone non può avvenire ad iniziativa della polizia ma occorre la previa autorizzazione di un giudice; Corte giust. UE, grande sezione, sent. 21 dicembre 2023, C‑281/22, G.K. e altri, in ordine ai poteri del Pubblico ministero europeo nell’ambito di indagini transfrontaliere (art. 31 e 32 reg. UE 2017/1939), che esige un «previo controllo giurisdizionale» sugli atti che implichino una «grave ingerenza nei diritti della persona interessata garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»; Corte giust. UE, grande sezione, sent. 2 marzo 2021, C‑746/18, H.K., che ha propiziato la modifica dell’art. 132 comma 3 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di acquisizione di “tabulati”.
[14] Cass., sez. VI, 1° aprile 2025, Campanile, in CED Cass., n. 287867, secondo cui, peraltro, la mancata autorizzazione del giudice non genererebbe la inutilizzabilità dei materiali raccolti. Sulla pronuncia, A. MALACARNE, La Cassazione sul sequestro dello smartphone: la disciplina italiana non è conforme al diritto dell’UE. (...ma il materiale raccolto è comunque utilizzabile), in Sistema penale, ed. on‑line del 19 maggio 2025.
[15] D’altro canto, il deposito in favore del giudice non implicherebbe l’automatica, immediata conoscenza degli atti da parte della difesa, non ponendosi dunque in contrasto neppure con la segretezza interna delle indagini preliminari.
[16] Cfr. O. DOMINIONI, L’obbligatorietà dell’azione penale dal Codice Rocco alla Costituzione: il bilanciamento fra l’interesse alla persecuzione penale e altri interessi a copertura costituzionale, in L’obbligatorietà dell’azione penale, Milano, Giuffrè, 2021, p. 16; G. UBERTIS, Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale (2010), in Id., Argomenti di procedura penale, III, Milano, Giuffrè, 2011, 270‑271
[17] Cfr. L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali, in Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di Vitale, Roma‑Bari, Laterza, 2008, spec. p. 26 ss.
[18] G. ILLUMINATI, Circolazione probatoria interna e transfrontaliera. Note introduttive, in Indagini e prova nella società digitale, cit., p. 46.
[19] Perizia e accertamenti tecnici integrano già gli strumenti probatori capaci di assicurare l’acquisizione della prova scientifica, senza che occorra dare corpo a forme acquisitive atipiche.
[20] «In una realtà in cui la rivoluzione digitale sta trasformando radicalmente i metodi di indagine e la natura stessa delle prove, il contraddittorio dibattimentale è troppo lontano. In un mondo che viaggia veloce, posticipare l’intervento della difesa, facendola entrare in gioco solo in un tempo sideralmente lontano dai fatti è un meccanismo che va ripensato» (S. QUATTROCOLO – M. GIALUZ, Sulla riforma costituzionale. Una prospettiva critica dal punto di vista processuale penale, in Osservatorio ordinamento giudiziario, ed. on‑line del 23 dicembre 2025).
[21] Secondo la celebre e consolidata affermazione della Corte di Strasburgo: cfr., per tutte, C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 29 marzo 2006, Scordino c. Italia (n. 1), § 192.
[22] Corte cost., sent, 25 ottobre 2000 n. 440, in Giur. cost., 2000, p. 3307.
[23] Cfr. G. UBERTIS, Sistema di procedura penale, vol. I, Principi generali, Milano, Giuffrè Lefebvre, 2025, p. 181.
[24] Cass., sez. un., 23 novembre 2010, D.F., in Cass. pen., 2012, p. 812.
[25] Per più ampie considerazioni, in ordine a una complessiva riscrittura della disciplina della circolazione della prova fra procedimenti diversi, volendo, F. CASSIBBA, La circolazione probatoria tra esigenze di contenimento e tutela dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. proc. pen. 2026, n. 1, in corso di pubblicazione.
[26] Cfr. M. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio, in Sistema penale, 2020, n. 1, p. 131 ss.; P. FERRUA, Tre temi corderiani: modelli di giustizia procedurale, prove critico‑indiziarie, regole di giudizio, in Corderiana. Sulle orme di un maestro del rito penale, a cura di E.M. Catalano‑P. Ferrua, Torino, Giappichelli, 2023, p. 85 ss.
[27] F. CARNELUTTI, Principi del processo penale, Napoli, Jovene, 1960, p. 113.
[28] Cfr. F. CASSIBBA, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni, in Trattato di procedura penale, XXX.1, diretto da G. Ubertis- G.P. Voena, Milano, Giuffrè, 2007, p. 52 ss.; M. DANIELE, L’abolizione dell’udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio, cit., p. 139.
[29] E. AMODIO, L’udienza preliminare nel nuovo processo penale, in Cass. pen., 1988, p. 2172.
[30] Cfr. E. AMODIO, Filtro “intraneo” e filtro “estraneo” nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio, in Cass. pen., 2022, p. 18; P. FERRUA – M. DANIELE, Venti di riforma dell’udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio, in Dir. pen. cont., 2019, n. 5, p. 79 ss.; O. MAZZA, Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista, in Arch. pen. web, 2022, n. 2, p. 13 ss.; A. SCALFATI, Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l’idea di accorciare i tempi del processo, in Proc. pen. giust., 2021, n. 3, p. 505; F. SIRACUSANO, La prevedibilità dell’esito del giudizio come antidoto all’eccesso imputativo?, in Proc. pen. giust., 2023, n. 3, p. 554.
[31] Per uno studio attento ai dati statistici, cfr. M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, Torino, Giappichelli, 2022, passim.
[32] Cfr., per tutte, C. cost., sent. 5 dicembre 2014 n. 273, § 2 ss. del Considerato in diritto.
[33] Cfr. C. cost., sent. 3 dicembre 2020 n. 260, § 7 ss. del Considerato in diritto.
[34] Cfr. Cass., sez. un., 9 maggio 1995, Cardoni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 619 ss.
