ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo

Primi riscontri applicativi dal tribunale di Genova
Mitja Gialuz
Professore ordinario in diritto processuale penale - Università di Genova
Chiara Torrente
Dottoranda di ricerca in diritto processuale penale - Università di Genova
31 marzo 2026
54 visite
ABSTRACT

1. Le ragioni di uno studio dedicato alla sentenza ex art. 420-quater c.p.p.

 Questo contributo muove da una precisa opzione interpretativa: la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo ex art. 420-quater c.p.p. non è un istituto marginale della riforma del 2022, ma una delle sue chiavi di lettura più significative. È attraverso di essa che possono essere colte, in forma particolarmente nitida, le direttrici politico-criminali e sistematiche che hanno guidato il legislatore nel ripensare la disciplina del processo in assenza.

La c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134) ha inciso profondamente su questo segmento del procedimento, introducendo un meccanismo che, pur collocandosi in un ambito applicativo specifico, è dotato di una portata sistemica. La previsione di una sentenza inappellabile di non doversi procedere nei casi in cui non risultino soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell’imputato non risponde soltanto a un’esigenza di rafforzamento delle garanzie partecipative, ma si inserisce coerentemente nella più ampia strategia di deflazione del sistema penale.

Proprio in tale snodo si manifesta la duplice anima della novella: da un lato, il rafforzamento delle condizioni di legittimità del giudizio in assenza; dall’altro, la razionalizzazione dei flussi processuali e l’incidenza sugli indicatori di performance del sistema. Già durante i lavori preparatori di uno dei cantieri più ambiziosi della giustizia penale degli ultimi decenni, si era rilevato come la contabilizzazione di questi procedimenti tra quelli definiti avrebbe potuto riflettersi in modo significativo sulla statistica giudiziaria e, in particolare, sul disposition time, attraverso la riduzione del numeratore e l’incremento del denominatore[1].

L’istituto si colloca così al punto di intersezione tra garanzia e governo quantitativo del processo.

A oltre due anni dall’entrata in vigore della novella, è possibile verificare se questa ambizione sistemica abbia trovato riscontro nella prassi. Se l’art. 420-quater c.p.p. costituisce davvero una lente privilegiata per comprendere la riforma, allora l’analisi non può arrestarsi alla dimensione teorica, ma deve estendersi alla verifica empirica dei suoi effetti. In questa prospettiva, il presente lavoro propone un esame dei dati relativi all’applicazione degli artt. 420-quater e ss. c.p.p. presso il Tribunale di Genova, al fine di valutare se, e in quale misura, le finalità dichiarate dal legislatore si siano tradotte in risultati concreti.

L’articolazione del lavoro risponde a tale impostazione. In primo luogo, si analizzerà la cornice normativa dell’istituto, mettendone in luce gli snodi maggiormente rilevanti rispetto agli obiettivi perseguiti (§§ 2-3). Successivamente, l’indagine si concentrerà sul piano empirico, per misurarne l’impatto sull’attività giudiziaria (§ 4). Infine, integrando i risultati delle due prospettive, si tenterà di formulare un bilancio critico e alcune considerazioni di ordine prospettico (§ 5).

2. La disciplina della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo

Come noto, la riforma Cartabia ha interamente riscritto l’art. 420-quater c.p.p., segnando un punto di netta cesura – quantomeno in apparenza – rispetto al passato.

La soluzione disegnata dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, per l’ipotesi in cui non ricorressero i presupposti per procedere in assenza e le ulteriori ricerche dell’imputato disposte dal giudice avessero dato esito negativo, infatti, era rappresentata dalla sospensione del processo, destinato così a rimanere in una sorta di “limbo”. Il mantenimento di un meccanismo siffatto, però, è evidente, avrebbe ostacolato il perseguimento degli obiettivi di deflazione e recupero dell’efficienza del sistema fissati dal P.N.R.R., sicché il legislatore lo ha sostituito con la pronuncia della «sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo»[2]. Quest’ultima, infatti, conclude (rectius: dovrebbe concludere) la vicenda processuale, in tal modo evitandone la pendenza a tempo indeterminato.

Si tratta, più precisamente, di una tipica sentenza di proscioglimento per causa di rito – peraltro espressamente sottratta all’appellabilità[3] –, che prescinde non solo da ogni accertamento di merito sul dovere di punire ma altresì da una verifica circa l’esistenza dei presupposti per l’immediata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.[4], seppure così venga sacrificato il diritto dell’imputato a una formula terminativa più favorevole.

Tuttavia, quella prevista dall’art. 420-quater c.p.p. costituisce una pronuncia sui generis, dal contenuto atipico e, in un certo senso, «bifronte»[5], al contempo decisorio e interlocutorio. Se, da un lato, conclude la regiudicanda nei confronti dell’assente inconsapevole, assumendo perciò le caratteristiche proprie di una sentenza; dall’altro, contiene la vocatio in iudicium dello stesso (ex) imputato e dispone la continuazione delle ricerche finalizzate al suo rintraccio. L’eventualità di quest’ultimo, cui conseguono la revoca del provvedimento e la prosecuzione del processo[6] (art. 420-sexies c.p.p.), spiega l’efficacia preclusiva limitata della sentenza de qua, nonché la scelta legislativa di aver legato la sua irrevocabilità a un accadimento di natura sostanziale[7]. Piuttosto che dall’avvenuto decorso dei termini di impugnazione, infatti, essa discende dalla maturazione del doppio dei termini prescrizionali ordinari per ciascun reato contestato (art. 157 c.p.)[8] e in questo preciso arco temporale c’è spazio per l’espletamento, da parte della p.g. e dell’autorità giudiziaria, degli oneri di ricerca, di cautela e istruttori su di loro incombenti[9]. In altri termini, posto l’interesse a ottenere nuovamente l’instaurazione del procedimento, viene dilatato il periodo di tempo entro cui può sopravvenire la condizione di procedibilità (vale a dire, il reperimento e la conseguente notifica della sentenza al suo destinatario) e, ai sensi dell’art. 159, ultimo comma, c.p., si sospende il decorso della prescrizione[10].

Per agevolare il rintraccio dell’interessato, poi, tale assetto è completato dalla modifica apportata all’art. 143-bis disp. att. c.p.p., ove si prevede l’inserimento della sentenza nei sistemi del C.E.D.[11] e del S.I.S.[12] da parte della locale sezione di polizia giudiziaria, alla quale il provvedimento è trasmesso successivamente alla sua emissione: un profilo che, come si vedrà, si riflette anche sul piano statistico. Il legislatore, invece, ha dimenticato di coordinare la nuova disciplina con quella relativa al casellario giudiziale, di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313: l’art. 3, comma 1, lett. i-ter, infatti, continua a riferire l’iscrizione ai «provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p.»[13].

2.1 (segue) Presupposti e contenuti

L’ambito di applicazione dell’art. 420-quater c.p.p. si ricava – come già avveniva nel vigore della precedente disciplina – in via residuale, ossia per esclusione delle ipotesi regolate dagli articoli precedenti. Occorre, in questo senso, che l’imputato non sia presente in aula e che non ricorrano né le condizioni che consentono di procedere in sua assenza (art. 420-bis c.p.p.), né quelle che impongono il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire in giudizio (art. 420-ter c.p.p.). A ciò si aggiunge l’obbligo, per l’autorità giudiziaria, di disporre un ulteriore tentativo volto ad assicurare la conoscenza effettiva del processo da parte dell’imputato. A tal fine, il giudice deve rinviare l’udienza e ordinare alla polizia giudiziaria di procedere alla notificazione personale del relativo verbale, dell’avviso ex art. 419 c.p.p. e della richiesta di rinvio a giudizio (art. 420-bis, comma 5, c.p.p.). Solo qualora anche tale procedura risulti infruttuosa, acclarando la concreta impossibilità di rintracciare l’imputato, e, quindi, la mancata conoscenza da parte sua della vocatio in iudicium, il giudice pronuncerà sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p.[14].

Oltre ai contenuti tipici del provvedimento-sentenza (intestazione, generalità dell’imputato e delle altre parti ed enunciazione dell’imputazione), nonché a quelli strumentali alla decisione (dispositivo, data e sottoscrizione del giudice), la pronuncia ex art. 420-quater c.p.p. presenta alcuni elementi inediti[15], che riflettono la sua natura «polifunzionale»[16].

In primo luogo, essa documenta l’«esito delle notifiche e delle ricerche effettuate» (art. 420-quater, comma 2, lett. d, c.p.p.) e indica la data fino alla quale le medesime dovranno continuare per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa (lett. e). Sotto questo profilo la discrezionalità del giudice è solo apparente: il successivo comma 3, infatti, rappresenta un’autentica fonte di obblighi per la polizia giudiziaria, vincolando la durata delle ricerche al trascorrere di un periodo di tempo pari al doppio rispetto a quello necessario per l’ordinaria prescrizione del reato (art. 157 c.p.).

La funzione di vocatio in iudicium della pronuncia de qua emerge con chiarezza dai contenuti informativi, ove si coniugano ragioni di garanzia ed efficienza[17]. Così, ai sensi dell’art. 420-quater, comma 4, c.p.p., si avverte l’imputato che, se reperito, il processo sarà «riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza» (lett. a), gli vengono comunicati il giorno e il luogo dell’udienza (lett. c) e lo si avvisa del fatto che, in caso di sua mancata comparizione senza addurre un legittimo impedimento ex art. 420-ter c.p.p., sarà processato in assenza e rappresentato dal difensore (lett. d).

Quanto alla fissazione dell’udienza, la disciplina varia a seconda che l’imputato sia libero o sottoposto a misura cautelare custodiale o domiciliare. Nel primo caso, l’udienza è calendarizzata in anticipo, con tempistiche che dipendono dal momento in cui, nel corso dell’anno, viene ritrovato l’imputato (lett. b, n. 1 e 2)[18]: si superano, in tal modo, i limiti dell’assetto precedente, che non garantiva la possibilità di informare il soggetto rintracciato della nuova udienza, ben potendo accadere che prima della notifica della vocatio in iudicium se ne perdessero nuovamente le tracce. Nel secondo, invece, l’udienza è fissata solo in un momento successivo alla trasmissione del verbale conclusivo delle ricerche da parte della polizia giudiziaria, spettando al giudice la notificazione all’imputato della citazione, nel rispetto degli artt. 419 e 420 c.p.p. Il fondamento del distinguo è facilmente comprensibile: applicato il provvedimento restrittivo della libertà, la probabilità di sottrazione alla successiva notifica degli atti introduttivi del giudizio viene minimizzata; e, quand’anche dovesse concretizzarsi, vi sarebbe comunque un’ipotesi di volontaria sottrazione, tale da giustificare la prosecuzione in assenza.

2.2. (segue) Le ricerche dell’imputato successive alla pronuncia

Con la pronuncia della sentenza di non doversi procedere, come già si è potuto intuire, il processo entra in uno stato di “dormiveglia”[19], nel perdurare del quale, ai sensi dell’art. 420-quater, comma 3, c.p.p., la polizia giudiziaria prosegue – senza soluzione di continuità – le ricerche della persona nei cui confronti lo stesso provvedimento è stato emesso, al fine di notificarglielo personalmente.

Numerosi, con riferimento a tale disposizione, i rilievi della dottrina, che ne ha sottolineato criticità e lacune[20].

Sotto il primo profilo, l’individuazione della polizia giudiziaria come soggetto incaricato delle ricerche – scelta motivata dall’esigenza di assicurare la massima speditezza processuale, grazie alla sua capillare presenza sul territorio e alla possibilità di acquisire con tempestività informazioni utili alla localizzazione del soggetto – appare problematica. Essa, infatti, trascura l’evidente sovraccarico di funzioni che già grava su di essa, aggiungendone una ulteriore senza che vi sia un adeguato coordinamento con i compiti a lei attualmente attribuiti. Ciononostante, a nostro avviso, si tratta di una scelta “a rime (quasi) obbligate”, non risultando agevole identificare un diverso soggetto cui queste attività potessero essere affidate. Tale valutazione potrà essere più compiutamente apprezzata in seguito, alla luce dei dati statistici che saranno esaminati.

La lacunosità, invece, è dovuta al silenzio della norma circa le modalità con cui tali ricerche devono essere condotte, nonché alla mancata fissazione di parametri qualitativi idonei a garantire che i tentativi di rintraccio siano adeguati e proporzionati all’importanza del diritto partecipativo dell’imputato. Tornano alla mente, a tal proposito, le incertezze interpretative già emerse all’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 67/2014, che avevano visto contrapporsi due differenti orientamenti esegetici. Come si ricorderà, secondo una prima lettura doveva ritenersi implicitamente richiamata la disciplina in tema di notificazioni[21], con il conseguente svolgimento delle ricerche nei luoghi indicati dagli artt. 159, comma 1, e 160, comma 4, c.p.p.[22]; ad avviso di un’altra, invece, al giudice era conferito un più ampio margine discrezionale al riguardo, potendo indicare – anche d’intesa con la polizia giudiziaria – i luoghi ritenuti più opportuni per l’esecuzione delle stesse attività[23]. Ma v’è di più. Il legislatore ha altresì omesso di definire l’aspetto cronologico: salva l’individuazione del termine finale per lo svolgimento delle ricerche, coincidente – come già detto – con lo spirare del doppio del tempo necessario a prescrivere il reato, non viene stabilita la periodicità con cui le stesse devono essere rinnovate.

Quanto osservato evidenzia il rischio del proliferare di prassi applicative difformi, o, peggio, della trasformazione delle attività di ricerca in adempimenti meramente formali, chiaramente ineffettivi rispetto agli obiettivi perseguiti. Sul punto si tornerà.

2.3. (segue) Effetti e atti urgenti

Proseguendo nell’analisi, occorre soffermare l’attenzione su due segmenti di disciplina – gli effetti del provvedimento ex art. 420-quater c.p.p. e la possibilità di compiere atti urgenti (art. 420-quinquies c.p.p.) – che, pur muovendosi su piani distinti, finiscono per sottendere il medesimo paradosso: lasciano trasparire l’idea di un procedimento ancora pendente, sebbene nella costruzione normativa esso sia considerato definito[24].

La pronuncia della sentenza, innanzitutto, si ripercuote, ai sensi dell’art. 60, comma 2, c.p.p., sullo status processuale del soggetto coinvolto, tramutando la qualità di imputato in quella di prosciolto non definitivo[25]. Lo stesso, poi, ove rintracciato entro il termine delle ricerche, riassumerà il titolo di imputato, ovvero, con l’irrevocabilità della sentenza, acquisirà definitivamente quello di prosciolto. Tali mutamenti – ma, più in generale, l’eventualità della revoca del provvedimento, e, quindi, della conseguente ripresa del processo –, dovrebbero produrre i propri effetti anche sul piano organizzativo, imponendo una corretta tenuta e archiviazione del fascicolo, funzionali al suo più agevole recupero[26].

Come se non bastasse, anche sul versante cautelare si introduce una disciplina fuori dal sistema[27]. La sentenza di non doversi procedere, infatti, fintantoché suscettibile di essere revocata, non determina la perdita di efficacia né delle misure cautelari personali custodiali, né di quelle reali o del sequestro probatorio (art. 420-quater, comma 7, c.p.p.), in espressa deroga alla regola generale prevista dal codice di rito (rispettivamente agli art. 300, artt. 317 e 323 e art. 262 c.p.p.). Un tanto si giustifica con l’esigenza di «evitare la (rischiosa perché dagli esiti imprevedibili) richiesta di “rinnovazione” di provvedimenti cautelari»[28] nell’eventualità in cui sia rintracciato il soggetto destinatario della sentenza, perpetuando la competenza funzionale dello stesso giudice che l’ha emessa (art. 420-quinquies, comma 2, c.p.p.).

Alla possibile prosecuzione del procedimento, infine, fa da pendant la previsione secondo cui l’emissione del nuovo provvedimento non pregiudica le acquisizioni probatorie. Nello stesso periodo in cui la polizia giudiziaria svolge le ricerche del prosciolto, infatti, l’art. 420-quinquies, comma 1, primo periodo, c.p.p. consente l’acquisizione, su richiesta di parte, delle «prove non rinviabili» – ovvero quei dati probatori che, alla luce di una valutazione di tipo prognostico, devono essere acquisiti senza poter attendere il normale svolgimento dell’iter procedimentale – secondo (opportunamente, non i casi, bensì) le forme operative previste per l’incidente probatorio[29]. Ebbene, se, nella prospettiva del legislatore, questa rappresenta una scelta coerente con la natura transitoria della fase in esame, manifestazione del principio di non dispersione della prova, non può tacersi come essa, riproponendo quanto dettato per l’abrogata pronuncia sospensiva, inciampi in un ostacolo sistematico[30]. Non solo l’esistenza di uno spazio per l’assunzione di prove rivolte a una verifica nel merito dovrebbe essere esclusa dall’avvenuta declaratoria di non doversi procedere per difetto delle condizioni del rito in absentia, ma, di più, essa rischia di rappresentare un pregiudizio per l’imputato del processo riapertosi, giudicato alla luce di «un quadro probatorio […] formatosi in sua (inconsapevole) assenza»[31].

3. Il rintraccio dell’imputato: la revoca della sentenza di non doversi procedere (art. 420-sexies p.p.)

Come è già emerso a più riprese, le situazioni idonee ad attestare la piena conoscenza del processo da parte dell’imputato «finiscono per configurare una sorta di condizione di procedibilità sottoposta a “condizione risolutiva”»[32]. Così, ai sensi dell’art. 420-sexies c.p.p., una volta che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere venga rintracciata entro il termine previsto per lo svolgimento delle ricerche e il giudice riceva dalla polizia giudiziaria la relazione di notificazione della sentenza e il verbale nel quale si dà atto delle attività svolte e degli avvisi dati alla stessa, la causa di improcedibilità viene meno: il provvedimento conclusivo-sospensivo deve essere revocato e il procedimento riprende il suo corso.

La disciplina, tuttavia, è parzialmente differente a seconda dello status in cui si trova l’(ancora una volta) imputato, libero o in vinculis.

Nel primo caso, sulla base del contenuto dei primi cinque commi della menzionata disposizione, la polizia giudiziaria, eseguita la notifica brevi manu della sentenza, informa il soggetto nei cui confronti si procede della riapertura del processo a suo carico, nonché della data (già indicata anzitempo[33]) e del luogo per la comparizione davanti all’autorità giudiziaria che l’ha pronunciata. Nella stessa circostanza, l’interessato è invitato a eleggere o dichiarare domicilio per le notificazioni e, se privo di un difensore di fiducia, gliene viene nominato uno d’ufficio. Lo svolgimento di tali attività viene documentato con verbale, che, unitamente alla relata di notifica, è trasmesso senza ritardo all’autorità giudiziaria. Ricevuti gli atti, il giudice[34], con decreto emesso de plano, revoca la sentenza di non doversi procedere e, almeno venti giorni prima della celebrazione dell’udienza[35], ne comunica la data al pubblico ministero, al difensore e alle altre parti. In udienza, poi, si provvederà a verificare la regolare costituzione delle parti e, in caso di mancata comparizione dell’imputato, ne verrà dichiarata l’assenza ex art. 420-bis, comma 1, lett. a), c.p.p., a condizione che siano rispettati i requisiti per la regolarità delle notifiche ex art. 420 c.p.p. e non sussista un impedimento rilevante ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p.

Nell’ipotesi in cui la persona nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata sia destinataria di una misura cautelare, invece, dovrà osservarsi il comma 6 dell’art. 420-sexies c.p.p.: proprio in ragione della sua pendenza, che può agevolare le notifiche successive, il provvedimento consegnato all’imputato da parte polizia giudiziaria contiene solo il generico avviso di riapertura del processo, l’udienza per la sua prosecuzione, al contrario, dovrà essere fissata dal giudice con un provvedimento ad hoc, notificato a tutte le parti nel medesimo termine ordinatorio di almeno venti giorni prima rispetto alla data individuata. In tale contesto, peraltro, si applicherà l’intera disciplina di cui all’art. 420-bis c.p.p., così che spetterà al giudice accertare la sussistenza dei presupposti per procedere in assenza dell’imputato. 

4. L’applicazione pratica degli artt. 420-quater e 420-sexiesp.p.: primi riscontri empirici dal Tribunale di Genova

 Per verificare la ricaduta concreta della nuova disciplina sul funzionamento del processo penale è stata condotta un’analisi di carattere empirico presso il Tribunale di Genova, scelto quale campo di indagine in ragione della sua dimensione medio-grande, che ha consentito di osservare un numero significativo di casi e di ricostruire, in termini attendibili, le dinamiche applicative dell’istituto.

Lo studio si è concentrato non solo sul numero di sentenze di non doversi procedere adottate a partire dall’entrata in vigore della riforma e sulle eventuali revoche delle stesse ma altresì sulle tempistiche entro cui queste ultime sono intervenute e sulle modalità di ricerca impiegate dalla p.g. che hanno consentito il rintraccio dell’imputato. Dall’esame dei dati, inoltre, è emerso un ulteriore elemento di rilievo: la frequente evenienza che le ricerche dell’imputato non abbiano avuto esito positivo prima che maturasse la prescrizione del reato, con la conseguenza che la sentenza di non doversi procedere è divenuta irrevocabile.

Ebbene, come si ricava dalla lettura delle tabelle riportate infra, nel corso dell’anno 2023, presso l’Ufficio GIP/GUP, sono stati adottati complessivamente 2.121 provvedimenti, dei quali 544 costituiscono sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo (26%). Di queste ultime, 71 sono divenute irrevocabili per inutile decorso del termine previsto per lo svolgimento delle ricerche dell’imputato (13%): in particolare, 10 nel corso dello stesso 2023, 25 nel 2024 e 36 nel 2025. Nell’anno 2024, il numero complessivo dei provvedimenti si è attestato su 1.685, con 126 pronunce riconducibili all’art. 420-quater c.p.p. (7%); tra queste, soltanto 3 sono divenute irrevocabili, tutte nello stesso anno (2%). Nel primo semestre del 2025, infine, risultano 965 provvedimenti complessivi, di cui 75 sentenze emesse ai sensi della disposizione citata (8%), con 2 irrevocabilità già intervenute (3%).

Per quanto riguarda l’attività dell’Ufficio Dibattimento, nel corso dell’anno 2023 sono stati emessi complessivamente 5.071 provvedimenti, dei quali 902 costituiscono sentenze di non doversi procedere ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. (18%). Tra queste ultime, 23 sono divenute irrevocabili nel medesimo anno, 64 nel 2024 e 62 nel 2025 (in totale 149 nel triennio, equivalente al 17%), mentre 130 risultano revocate ex art. 420-sexies c.p.p. (14%), con una distribuzione pari a 69 nel 2023, 47 nel 2024 e 14 nel 2025.

Nell’anno 2024 il numero complessivo dei provvedimenti è stato pari a 4.609, con 283 pronunce di improcedibilità per mancata conoscenza della pendenza del processo (6%); tra queste, 22 sono divenute irrevocabili (7 nel 2024 e 15 nel 2025, rappresentando complessivamente l’8%) e 52 sono state revocate (35 nel 2024 e 17 nel 2025, ovvero il 18%).

Nel primo semestre del 2025, infine, si registrano 2.466 provvedimenti complessivi, di cui 173 sentenze ex art. 420-quater c.p.p. (7%), 11 delle quali già irrevocabili e 12 revocate nello stesso anno (rispettivamente pari al 6% e al 7%).

In definitiva, l’esperienza genovese offre una chiave di lettura concreta delle dinamiche applicative della disciplina, evidenziandone al contempo potenzialità e persistenti criticità operative. Su tali risultati si innestano le considerazioni che seguono, volte a tracciare un primo bilancio dell’impatto della riforma e a riflettere sulle prospettive evolutive dell’istituto nel sistema processuale. 

5. Bilanci e prospettive

 Lo studio condotto, combinando la ricostruzione della disciplina normativa e l’indagine empirica svolta presso il Tribunale di Genova, consente di delineare un quadro complessivo dell’incidenza del nuovo meccanismo di cui agli artt. 420-quater e 420-sexies c.p.p. sul funzionamento del processo penale.

L’analisi dei dati rivela come l’istituto abbia esercitato una consistente incidenza quantitativa sul complesso dei provvedimenti adottati da entrambi gli uffici, pur essendovi una progressiva flessione numerica nel triennio considerato. Tale andamento può essere ricondotto, a nostro avviso, a due ordini di fattori.

Da un lato, agli effetti della disciplina transitoria che ha accompagnato l’entrata in vigore della riforma: l’art. 89, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevedeva che nei processi pendenti al 30 dicembre 2022 e sospesi per assenza dell’imputato non si dovessero disporre nuove ricerche secondo la previgente formulazione dell’art. 420-quinquies c.p.p., bensì che il giudice pronunciasse la nuova sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. L’immediata applicazione di tale segmento della nuova disciplina alle pendenze nelle fasi dell’udienza preliminare e del giudizio di primo grado ha avuto un impatto significativo sull’arretrato, seguito da un fisiologico calo e una fase di stabilizzazione.

Dall’altro lato, anche la modifica, a monte, del sistema delle notifiche[36], ha inciso sensibilmente sulla prassi applicativa dell’istituto: con il suo progressivo perfezionamento, infatti, si è resa sempre più frequente l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato e, di conseguenza, ove questa sussista, ampliato il novero di casi in cui è possibile procedere in sua assenza.

Parallelamente, si registra un numero apprezzabile di revoche, intervenute anche breve distanza di tempo rispetto all’emissione del provvedimento. Tale dato è indice della capacità della polizia giudiziaria di condurre con esito positivo le attività di ricerca e recuperare l’effettiva partecipazione dell’imputato, consentendo così di riattivare il corso del processo. In tale direzione ha inciso anche l’iscrizione delle sentenze nei sistemi informativi del C.E.D. e del S.I.S.: quel che emerge dai fascicoli, infatti, è che le modalità di rintraccio più frequenti sono rappresentate dai controlli di polizia nelle zone di frontiera, dai controlli di routine delle forze dell’ordine sul territorio e dagli arresti in flagranza di reato. È considerato un tanto che la scelta di affidare alla p.g. tali compiti pare condivisibile: la natura e l’accessibilità degli strumenti impiegati rendono difficilmente trasferibile ad altri soggetti la possibilità di svolgere analoghe attività.

A tali osservazioni positive, tuttavia, si affianca un significativo tasso di irrevocabilità dei provvedimenti ex art. 420-quater c.p.p., sintomatico delle persistenti difficoltà strutturali nello svolgimento delle attività di ricerca degli imputati, che inevitabilmente conducono alla cristallizzazione dell’esito processuale per decorso del termine massimo di sospensione della prescrizione.

 

 

TABELLA n. 1
Ufficio GIP/GUP
Anno di riferimento 2023 2024 2025 (I sem.)
N. totale provvedimenti 2121 1685 965
  Di cui sentenze ex art. 420-quater c.p.p. 544 126 75
    Di cui divenute irrevocabili 71 3 2
      Nel 2023 10 / /
      Nel 2024 25 3 /
      Nel 2025 36 / 2

 

TABELLA n. 2
Ufficio Dibattimento
Anno di riferimento 2023 2024 2025 (I sem.)
N. totale provvedimenti 5071 4609 2466
  Di cui sentenze ex art. 420-quater c.p.p. 902 283 173
    Di cui divenute irrevocabili 149 22 11
      Nel 2023 23 / /
      Nel 2024 64 7 /
      Nel 2025 62 15 11
    Di cui revocate ex art. 420-sexies c.p.p. 130 52 12
      Nel 2023 69 / /
      Nel 2024 47 35 /
      Nel 2025 14 17 12

[1] Sia consentito rinviare a Gialuz, Della Torre, Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia, Giappichelli, 2022, p. 306.

[2] Il provvedimento, destinato a concludere l’udienza preliminare o predibattimentale, non può incardinarsi in altre sedi. Sicché, nel giudizio d’appello, ove non proposto dall’imputato, sulla base dei medesimi presupposti che saranno esaminati infra, § 2.1, il giudice deve emettere un’ordinanza di sospensione del processo (art. 598-ter, comma 2, c.p.p.). Al contrario, la sentenza di merito conclusiva del primo grado di giudizio dovrebbe essere revocata per l’intervento di una sentenza di non doversi procedere.

[3] Uno dei nodi più delicati e affrontanti in termini non univoci dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al provvedimento ex art. 420-quater c.p.p. concerne la sua ricorribilità o meno per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., in considerazione della sua natura “ibrida” e solo provvisoriamente definitoria del processo. Un primo indirizzo (Cass., sez. II, 18 dicembre 2023, n. 50426, in Cass. pen., 2024, p. 1575 ss., con note di Accatino, La Corte di cassazione afferma la natura non decisoria della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, e Zinato, La natura interlocutoria e i limiti alla ricorribilità in Cassazione della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo, nonché in Proc. pen. giust., 4/2024, p. 973 ss., con nota di Pepe, Davvero inoppugnabile la sentenza di non doversi procedere dell’assente irreperibile?; nello stesso senso, Cass., sez. II, 20 marzo 2024, n. 11757, in OneLegale), sulla base delle caratteristiche strutturali della sentenza, ne ha escluso la censurabilità tramite ricorso per Cassazione, ribadendo il carattere tassativo dei mezzi di impugnazione. Al contrario, altra decisione (Cass., sez. V, 21 maggio 2024, n. 20140, in CED Cass., rv. 286276) ha riconosciuto la possibilità di un controllo in sede di legittimità sulla determinazione del tempo di ricerca dell’imputato, ponendo l’accento sulla sua immediata e concreta ricaduta sugli interessi in gioco. Il contrasto interpretativo è stato risolto dalle Sezioni Unite (Cass., sez. Un., 13 febbraio 2025, n. 5847, in CED Cass., rv. 287414) nel senso della impugnabilità della sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. da tutte le parti con ricorso per Cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, c.p.p., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, c.p.

[4] Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario, Relazione su novità normativa. La riforma Cartabia, p. 100. Sul punto, parla di un «arretramento» delle garanzie rispetto al previgente art. 420-quater, comma 2, c.p.p. – in forza del quale l’ordinanza sospensiva del processo in caso di irreperibilità dell’imputato era subordinata alla condizione che «non [dovesse] essere pronunciata sentenza a norma dell’articolo 129» –, Sanna, La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Torsioni sistematiche e deficit di garanzie, in disCrimen, 20 marzo 2023, p. 3.

[5] Testualmente Mangiaracina, Alla ricerca di un nuovo statuto per l’imputato assente, in Sist. pen., 1° dicembre 2022, p. 11.

[6] Ancora Mangiaracina, Alla ricerca di un nuovo statuto per l’imputato assente, cit., p. 11, evidenzia un rapporto di similitudine, per tali caratteristiche, tra la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo e l’analogo provvedimento allo stato degli atti che può essere emesso nei casi di incapacità irreversibile dell’imputato ex art. 72-bis c.p.p.

[7] Sottolinea l’incongruità con l’art. 648 c.p.p. di una previsione che attribuisca la qualifica dell’irrevocabilità a una sentenza emessa al di fuori del giudizio, Sanna, La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Torsioni sistematiche e deficit di garanzie, cit., p. 4.

[8] Qualora l’imputazione contempli uno o più reati imprescrittibili, dunque, permane l’eventualità di imputati “eternamente giudicabili”.

[9] V. infra, §§ 2.2 e 2.3.

[10] Mangiaracina, Alla ricerca di un nuovo statuto per l’imputato assente, cit., p. 11, individua la ratio sottostante tale allungamento dei termini nella volontà di evitare che il non doversi procedere spinga l’imputato a sottrarsi dolosamente al processo per il tempo necessario al loro decorso, cui è legata a doppio filo l’irrevocabilità della sentenza.

[11] Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza istituito con l’art. 8 della l. 1° aprile 1981, n. 121.

[12] L’acronimo si riferisce alla banca dati relativa al Sistema d’Informazione Schengen, operativo nella maggior parte degli Stati Membri dell’UE e nei paesi associati Schengen. Ai sensi degli artt. 95, 97 e 98 della Convenzione di Applicazione dell’accordo di Schengen, tra le categorie di segnalazioni iscrivibili al suo interno si annoverano quelle relative ai soggetti ricercati per presenziare ad un procedimento giudiziario.

[13] Sul punto, Gaudieri, Processo in assenza dell’imputato, in Proc. pen. giust., 2023, fascicolo straordinario, La disciplina transitoria della c.d. riforma Cartabia, p. 48; Mangiaracina, La nuova fisionomia del processo in assenza. La sentenza di non doversi procedere e la revoca, in Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, diretto da Gatta, Gialuz, vol. I, Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative, a cura di Caianiello, Gialuz, Quattrocolo, Giappichelli, 2024, p. 320.

[14] Nel caso in cui, invece, la notifica abbia esito positivo ma l’imputato non sia presente all’udienza potrà essere dichiarata l’assenza ex art. 420-bis, comma 1, lett. a), c.p.p., sussistendo il requisito della notifica personale.

[15] Per Voena, Introduzione. Le nuove garanzie per l’assente: qualche considerazione impolitica, in Notificazioni e assenza dell’imputato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31), a cura di Sanna, Giappichelli, 2024, p. 14, si tratta di «adempimenti, sostanzialmente burocratici, che ben potranno essere affidati al personale dell’ufficio del processo».

[16] Sanna, La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Torsioni sistematiche e deficit di garanzie, cit., p. 2.

[17] La completezza delle informazioni fornite all’imputato appena rintracciato, che attengono non solo alla generica pendenza del processo ma, più specificamente, alla celebrazione della successiva udienza, scongiurano il rischio di una successiva notificazione che potrebbe non andare a buon fine, evitando così il riproporsi di questioni che impediscano la dichiarazione di assenza: v. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in GU Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 – Suppl. Straordinario n. 5, p. 287.

[18] L’originaria formulazione della norma, a seguito del d.lgs. n. 150/2022, sanciva che l’udienza per la prosecuzione del processo dovesse svolgersi nel primo giorno non festivo del mese di settembre qualora l’assente fosse stato rintracciato nel primo semestre dell’anno e il primo giorno non festivo del mese di febbraio se rintracciato nel secondo. Tuttavia, all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma, la suddetta disciplina ha dimostrato numerose difficoltà organizzative per gli Uffici giudiziari, soprattutto in riferimento al richiamo al primo giorno non festivo del mese di settembre, eccessivamente a ridosso del c.d. periodo cuscinetto che segue immediatamente il periodo feriale. Sicché, l’art. 2, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 31/2024 ha sostituito il mese di settembre con quello di ottobre e, conseguentemente, il periodo di febbraio con quello di marzo. A riguardo si veda il novellato art. 132-ter disp. att. c.p.p., che richiede l’adozione di specifici atti organizzativi di natura tabellare da parte dei dirigenti degli uffici giudicanti al fine di celebrare le udienze in parola.

[19] È quello a cui Renzetti, L’udienza preliminare ridisegnata e la nuova udienza di comparizione, in Riassetti della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa, a cura di Catalano, Kostoris, Orlandi, Giappichelli, 2023, p. 132, si riferisce in termini di «“sonno vigile”».

[20] Cfr. Conti, L’imputato assente alla luce della riforma Cartabia. Note a prima lettura del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in Arch. pen., 1/2023, p. 28 ss.; Renzetti, L’udienza preliminare ridisegnata e la nuova udienza di comparizione, cit., p. 132.

[21] In questo senso, Ciavola, Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili, in Dir. pen. cont., 20 marzo 2015, p. 25, e Quattrocolo, La sospensione del processo nei confronti dell’imputato non comparso e la revoca della relativa ordinanza, in Il giudizio in assenza dell’imputato, a cura di Vigoni, Giappichelli, 2014, p. 244.

[22] Il riferimento è al luogo di nascita, all’ultima residenza anagrafica, all’ultima dimora conosciuta oppure al luogo in cui l’imputato esercita abitualmente la propria attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale.

[23] È quanto sostenuto da Bonini, La revoca del procedimento di sospensione: presupposti e cadenze, in Leg. pen., 2014, p. 595, e Negri, Il processo nei confronti dell’imputato “assente” al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione, in Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia, a cura di Daniele, Paulesu, Giappichelli, 2015, p. 241. Siffatta lettura, con riferimento al nuovo meccanismo, è condivisa da Mangiaracina, La nuova fisionomia del processo in assenza. La sentenza di non doversi procedere e la revoca, cit., p. 320 s., ad avviso della quale l’effettività dello stesso imporrebbe di spingere le ricerche anche in territorio estero e di attivare «tutti i possibili canali a disposizione delle forze dell’ordine, comprese le piattaforme digitali».

[24] Di questo avviso, Sanna, La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Torsioni sistematiche e deficit di garanzie, cit., p. 5 s.

[25] Così Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., p. 287. Contra, Caneschi, La rimodulazione del giudizio in assenza, in Ind. pen., 2/2023, p. 134, la quale ravvisa un difetto di coordinamento con l’art. 60 c.p.p., tale per cui la qualifica di imputato dovrebbe permanere in capo all’interessato fino all’irrevocabilità della pronuncia.

[26] V. sul punto la Circolare del 21 ottobre 2022, n. 213319, sez. III, § 2, con la quale il Ministero della giustizia invitava a «valutare l’opportunità per gli uffici di cancelleria di curare una sezione “dedicata” per la conservazione di questa tipologia di provvedimenti». Mangiaracina, La rimodulazione del processo in assenza e i nuovi rimedi post iudicatum, in La giustizia penale dopo la c.d. riforma Cartabia. Aggiornato alla legge 24 novembre 2023 n. 168 e al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a cura di Geraci, Giappichelli, 2024, p. 301, ipotizza, in attesa del completamento della disciplina sulla digitalizzazione degli atti e dei fascicoli del processo, la creazione di un registro ad hoc.

[27] Tanto da aver indotto una parte della dottrina a dubitare della sua legittimità costituzionale: Cassibba, Non doversi procedere per mancata conoscenza del processo: una sentenza “aliena”, in Notificazioni e assenza dell’imputato (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31), cit., p. 159; Mangiaracina, La nuova fisionomia del processo in assenza. La sentenza di non doversi procedere e la revoca, cit., p. 321 s.; Tripiccione, Processo in assenza, in La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, a cura di Bassi, Parodi, Giuffrè, 2022, p. 160. Per Varraso, Il “nuovo” processo in assenza dell’imputato, in Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale, a cura di Castronovo, Donini, Mancuso, Varraso, Cedam, 2023, p. 587 s., siffatti dubbi sono fugati dalla previsione di cui al comma successivo.

[28] Testualmente Cassibba, Non doversi procedere per mancata conoscenza del processo: una sentenza “aliena”, cit., p. 159.

[29] Come già osservava Negri, Il processo nei confronti dell’imputato “assente” al tortuoso crocevia tra svolgimento e sospensione, in Strategie di deflazione penale e rimodulazioni del giudizio in absentia, a cura di Daniele, Paulesu, Giappichelli, 2015, p. 246, posto che l’istituto viene deviato dalla sua funzione originaria.

[30] Sul punto, in termini critici, Centorame, Verso un nuovo processo penale in assenza: chiaroscuri della legge delega n. 134 del 2021, in disCrimen, 2 febbraio 2022, p. 14 ss., ad avviso della quale ammettere l’esercizio di tali attività «stride col tradizionale assetto dogmatico che caratterizza simile tipologia di statuizione a contenuto processuale», rappresentando «una sorta di “carta-jolly”» attribuita al pubblico ministero, valida a colmare eventuali aspetti lacunosi delle investigazioni ormai concluse. Analogamente, Dei-Cas, Il processo all’imputato assente, tra recepimenti giurisprudenziali e morse efficientistiche, in Arch. pen., 1/2024, p. 15 s.; Mangiaracina, Alla ricerca di un nuovo statuto per l’imputato assente, cit., p. 12 s.; Renzetti, L’udienza preliminare ridisegnata e la nuova udienza di comparizione, cit., p. 133; Sanna, La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Torsioni sistematiche e deficit di garanzie, cit., p. 5 ss.

[31] Sono parole di S. Quattrocolo, Partecipazione al processo e contraddittorio. In onore di Mario Chiavario, in Leg. pen., 19 ottobre 2020, p. 118. L’attuazione di un contraddittorio “imperfetto” postula una lettura restrittiva del concetto di «prove non rinviabili», nonché l’adozione di standard di garanzia superiori rispetto a quanto previsto dall’art. 403 c.p.p., ove la partecipazione del difensore all’assunzione del mezzo di prova costituisce un dato sufficiente a determinare l’utilizzabilità di quest’ultimo nei confronti dell’imputato. Emergono seri dubbi, infatti, in relazione all’inclusione del soggetto che ha perso la qualifica di imputato tra le «parti» alla cui richiesta è subordinata l’assunzione, nonché all’immanenza del mandato difensivo a seguito del (temporaneo) proscioglimento. Sul punto v. Caneschi, La rimodulazione del giudizio in assenza, cit., p. 135; Mangiaracina, Alla ricerca di un nuovo statuto per l’imputato assente, cit., p. 12 s.; Sanna, La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Torsioni sistematiche e deficit di garanzie, cit., p. 5 s.

[32] Mangiaracina, Giudizio in assenza: maggiori garanzie, in “Riforma Cartabia” e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, a cura di Marandola, Cedam, 2022, p. 129.

[33] Secondo il meccanismo automatico di fissazione dell’udienza: v. supra, nt. 19.

[34] Per Sanna, La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Torsioni sistematiche e deficit di garanzie, cit., p. 5, la mancanza di un atto di promovimento dell’azione da parte del pubblico ministero avvalora l’idea di non trovarsi davanti a un nuovo processo ma alla prosecuzione di quello originario, solo momentaneamente sospeso, che avrà a oggetto l’imputazione già contenuta nella sentenza di non doversi procedere.

[35] Le modalità scelte dal legislatore per individuare ex ante tale data garantiscono il rispetto del termine, di per sé solamente ordinatorio.

[36] Per l’analisi della nuova disciplina sulle notificazioni si rinvia ad Alonzi, La rinnovata disciplina delle notificazioni, in Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale, diretto da Gatta, Gialuz, vol. I, Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative, a cura di Caianiello, Gialuz, Quattrocolo, cit., p. 269 ss.; Cimadomo, La nuova disciplina in materia di notificazioni, in La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa, a cura di Spangher, Pacini Giuridica, 2022, p. 147 ss.; Della Torre, Malacarne, Riforma Cartabia e digitalizzazione della giustizia penale, in Riv. it. inf e diritto, 2/2024, p. 287 ss.; Nicolicchia, Domicilio digitale e notificazioni, in Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale, cit., p. 429 ss.; Scaccianoce, Le modifiche in tema di notificazioni, in La giustizia penale dopo la c.d. riforma Cartabia. Aggiornato alla legge 24 novembre 2023 n. 168 e al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, cit., p. 153 ss.

Pur essendo il lavoro frutto di una riflessione congiunta, Mitja Gialuz ha redatto i paragrafi 1-2.1, mentre Chiara Torrente i paragrafi 2.2-5. Gli Autori ringraziano il Tribunale di Genova per la collaborazione prestata e per l’autorizzazione all’analisi dei dati che saranno utilizzati nel prosieguo del presente contributo. Eventuali errori o imprecisioni sono attribuibili unicamente a chi scrive.

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