ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Il rapporto tra dominus e praticante

Tra correttezza professionale e illecito disciplinare permanente
15 maggio 2026
171 visite
Foto di Shixart1985 tratta da Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Foto di Shixart1985 tratta da Wikimedia Commons / CC BY 2.0

ABSTRACT

1. Introduzione

L’ordinanza n. 12682 del 5 maggio 2026 delle Sezioni Unite della Cassazione offre l’occasione per riflettere su uno dei profili più delicati dell’ordinamento forense contemporaneo: il rapporto tra avvocato dominus e collaboratore in formazione, letto attraverso la lente dei doveri di correttezza, lealtà e probità professionale. La decisione, nel confermare la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi già irrogata dal Consiglio Nazionale forense nei confronti di un professionista che aveva esposto una praticante alle conseguenze economiche di un contratto concluso nel proprio interesse esclusivo, affronta un tema che trascende il mero inadempimento patrimoniale, investendo direttamente la dimensione ordinamentale della funzione difensiva e della formazione professionale.

La vicenda trae origine dalla sottoscrizione di un abbonamento a una banca dati giuridica intestato formalmente a una praticante, utilizzato nell’ambito dell’attività professionale del dominus. Secondo quanto ricostruito nel procedimento disciplinare, il professionista avrebbe omesso il pagamento delle rate dovute, determinando l’esposizione della collaboratrice alle pretese creditorie della società editrice. Il nucleo problematico del caso, tuttavia, non risiede unicamente nell’omesso rimborso delle somme anticipate o nel mancato adempimento delle obbligazioni economiche derivanti dal rapporto negoziale. Il punto centrale concerne l’utilizzo della posizione di supremazia professionale e organizzativa del dominus per trasferire sul praticante il peso di obbligazioni contratte nell’interesse dello studio.

L’intervento delle Sezioni Unite assume rilievo non soltanto per la conferma della responsabilità disciplinare, bensì per l’affermazione di un principio destinato a incidere sulla stessa conformazione del rapporto formativo all’interno dello studio legale. La pronuncia chiarisce infatti che i doveri di correttezza e probità non si esauriscono nella dimensione processuale o nei rapporti con il cliente, estendendosi pienamente alle relazioni professionali interne allo studio e, in particolare, al rapporto con i collaboratori più giovani[1].

2. Il rapporto di formazione professionale e la posizione del praticante

La pratica forense occupa una posizione peculiare all’interno dell’ordinamento professionale. Il praticante non rappresenta soltanto un collaboratore occasionale inserito nell’organizzazione dello studio, poiché la sua attività si colloca all’interno di un percorso di formazione destinato a consentire l’acquisizione delle competenze tecniche, deontologiche e relazionali necessarie per l’esercizio della professione.

Da tale impostazione deriva l’esistenza di un rapporto inevitabilmente asimmetrico. Il dominus esercita un potere organizzativo, tecnico e professionale che non si limita alla mera distribuzione delle attività lavorative, incidendo direttamente sulla crescita professionale del praticante e sulle prospettive di inserimento futuro nella professione. In questo contesto, i doveri di correttezza assumono una funzione strutturale, poiché il rapporto fiduciario costituisce il presupposto stesso dell’esperienza formativa.

La decisione delle Sezioni Unite si inserisce proprio in questa prospettiva. L’illecito disciplinare contestato al professionista non viene ricondotto esclusivamente alla dimensione civilistica dell’inadempimento, trovando il proprio fondamento nell’abuso della posizione di preminenza derivante dal ruolo di dominus. L’intestazione del contratto alla praticante, secondo quanto accertato nei gradi di merito, risultava funzionale a soddisfare esigenze riconducibili esclusivamente all’attività dello studio e all’interesse professionale dell’avvocato.

La vicenda evidenzia così un profilo particolarmente delicato del rapporto di collaborazione professionale: il rischio che il praticante venga utilizzato quale soggetto formalmente interposto per l’assunzione di obbligazioni economiche o responsabilità funzionali all’organizzazione dello studio. In tale prospettiva, il dovere di lealtà verso il collaboratore non assume una valenza meramente morale o solidaristica, integrando un vero e proprio presidio ordinamentale volto a impedire che l’asimmetria del rapporto si traduca in uno strumento di trasferimento del rischio professionale.

3. La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il professionista aveva contestato la ricostruzione operata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, sostenendo l’esistenza di vizi procedurali e denunciando una presunta difformità tra l’originaria contestazione disciplinare e l’accertamento finale compiuto nel corso del procedimento.

La sentenza n. 286/2025 del CNF ha respinto tali censure, ritenendo che il nucleo fattuale dell’addebito fosse rimasto sostanzialmente immutato per l’intera durata del procedimento. Il professionista, secondo quanto evidenziato nella decisione, aveva avuto piena conoscenza della vicenda contestata ed era stato posto nelle condizioni di articolare compiutamente le proprie difese.

Sotto il profilo probatorio, il CNF ha valorizzato una pluralità di elementi convergenti. Le dichiarazioni rese dalla praticante hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali e nella documentazione acquisita agli atti, inclusi gli estratti contabili e le fatture relative al rapporto contrattuale con la società editrice. Particolare rilievo è stato attribuito al fatto che il professionista avesse inizialmente provveduto al rimborso di alcune rate, circostanza ritenuta indicativa della riconducibilità sostanziale dell’obbligazione al dominus.

La decisione del Consiglio Nazionale Forense ha inoltre evidenziato un ulteriore aspetto significativo: l’impossibilità per il professionista di contrarre direttamente con la società editrice a causa di pregresse esposizioni debitorie. Tale elemento ha contribuito a rafforzare la ricostruzione secondo cui l’intestazione del contratto alla praticante non rispondeva a esigenze autonome della collaboratrice, risultando invece funzionale all’attività professionale del dominus.

In questo quadro, il CNF ha qualificato la condotta come violazione dei doveri di probità e correttezza – all’epoca previsti dagli artt. 12 e 19 del Codice Deontologico – sottolineando come l’utilizzo della posizione professionale per trasferire sul praticante conseguenze economiche derivanti dall’organizzazione dello studio integri una lesione diretta dei principi fondanti dell’ordinamento forense.

4. Le Sezioni Unite e la natura permanente dell’illecito

Con l’ordinanza n. 12682/2026, le Sezioni Unite hanno rigettato integralmente il ricorso proposto dall’avvocato, confermando la correttezza della ricostruzione operata dal Consiglio Nazionale Forense.

Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda la qualificazione dell’illecito disciplinare come illecito permanente. Secondo la Suprema Corte, la violazione dei doveri di correttezza non si esaurisce nel momento iniziale dell’intestazione del contratto o dell’omesso pagamento delle rate, protraendosi sino al completo adempimento dell’obbligazione economica gravante sul professionista.

La permanenza dell’illecito viene dunque ancorata alla persistente esposizione del collaboratore alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’inadempimento. In questa prospettiva, il disvalore disciplinare non coincide esclusivamente con la stipulazione del rapporto contrattuale, trovando continuità nella protrazione dell’omissione restitutoria e nel mantenimento della situazione pregiudizievole a carico della praticante.

La decisione assume rilievo anche sotto il profilo sistematico. La qualificazione della condotta come illecito permanente consente infatti di valorizzare la dimensione fiduciaria del rapporto professionale, evitando che il decorso del tempo possa neutralizzare la rilevanza disciplinare di comportamenti destinati a produrre effetti lesivi continuativi nei confronti dei collaboratori più deboli.

Le Sezioni Unite hanno inoltre dichiarato inammissibili le censure relative alla pretesa nullità della decisione del CNF per omessa lettura del dispositivo in udienza, escludendo l’applicabilità dell’art. 281‑sexies c.p.c. al procedimento disciplinare forense. La Corte ha ribadito l’autonomia del rito disciplinare rispetto alle forme tipiche del processo civile, rilevando l’assenza di qualsiasi concreta compromissione del diritto di difesa.

Quanto alla valutazione delle prove, l’ordinanza riafferma il consolidato principio secondo cui il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito. Gli accertamenti compiuti dal Consiglio Nazionale Forense restano insindacabili ove sorretti da motivazione congrua, logicamente coerente e immune da manifeste illogicità.

5. La correttezza professionale come principio ordinamentale

La vicenda affrontata dalle Sezioni Unite consente di soffermarsi su un profilo di crescente importanza nella riflessione deontologica contemporanea: l’estensione dei doveri di correttezza ai rapporti organizzativi interni allo studio legale.

Tradizionalmente, la deontologia forense è stata letta prevalentemente attraverso il prisma del rapporto con il cliente, dell’esercizio del mandato difensivo e dei rapporti con l’autorità giudiziaria. L’evoluzione delle forme organizzative della professione ha progressivamente ampliato il rilievo dei rapporti interni agli studi professionali, caratterizzati da modelli collaborativi spesso fondati su significative asimmetrie economiche e professionali.

In tale contesto, il praticante e il collaboratore rappresentano figure particolarmente esposte al rischio di compressione delle proprie tutele, soprattutto nei casi in cui il rapporto formativo venga piegato a logiche esclusivamente produttive o organizzative. La decisione delle Sezioni Unite riafferma con chiarezza che il dominus non può utilizzare la propria posizione per trasferire sui collaboratori costi, obbligazioni o rischi riconducibili all’attività professionale dello studio.

Il principio affermato dalla Corte assume quindi una portata che supera il singolo episodio disciplinare. La correttezza professionale viene configurata come limite all’esercizio del potere organizzativo interno allo studio legale. L’avvocato, proprio in ragione della funzione pubblicistica della professione, è tenuto a conformare i rapporti con i collaboratori a criteri di trasparenza, lealtà e protezione dell’affidamento.

6. Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 12682/2026 delle Sezioni Unite contribuisce a delineare un modello di esercizio della professione forense nel quale la dimensione organizzativa dello studio non resta estranea al controllo deontologico. La pronuncia riafferma che i doveri di probità e correttezza permeano ogni segmento dell’attività professionale, estendendosi ai rapporti interni e alle modalità concrete di gestione della collaborazione.

La figura del dominus, all’interno dell’ordinamento forense, non coincide con quella di un semplice coordinatore dell’attività lavorativa. Sul professionista grava una responsabilità ulteriore, strettamente connessa alla funzione formativa esercitata nei confronti del praticante. L’asimmetria che caratterizza tale rapporto impone un livello particolarmente elevato di lealtà e trasparenza, soprattutto nelle situazioni suscettibili di produrre conseguenze economiche o reputazionali a carico del collaboratore.

La qualificazione dell’illecito disciplinare come permanente valorizza proprio questa esigenza di protezione dell’affidamento. La permanenza della lesione viene collegata alla persistente esposizione del praticante alle conseguenze di obbligazioni assunte nell’interesse del dominus, rafforzando l’idea secondo cui la deontologia forense non tollera forme di deresponsabilizzazione costruite attraverso l’utilizzo della posizione di supremazia professionale.

La decisione delle Sezioni Unite, in definitiva, richiama l’Avvocatura a una riflessione sul significato stesso della formazione professionale e sulla natura del rapporto tra dominus e praticante. La trasmissione delle competenze tecniche non può prescindere dalla trasmissione di un modello di correttezza professionale coerente con i principi ordinamentali della professione forense.

 

Altri articoli dell’Autore