ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

La casa nel bosco, tra fiaba e realtà

L’ordinanza del Tribunale per i minorenni di L’Aquila e il fallimento dell’esperimento di convivenza in comunità
8 maggio 2026
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I compiti in una biblioteca. - Foto di Gorkaazk tratta da Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

I compiti in una biblioteca. - Foto di Gorkaazk tratta da Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

ABSTRACT

Il contributo analizza l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di L'Aquila del 5 marzo 2026, evidenziando il fallimento dell’esperimento di inserimento congiunto madre-figli in comunità. Viene ricostruita l’evoluzione dei provvedimenti cautelari alla luce di una condotta materna qualificata come ostativa e refrattaria al monitoraggio istituzionale. Particolare attenzione è dedicata alla compromissione del diritto all’istruzione, accertata al di là della mera opzione per l’educazione parentale e ritenuta incompatibile con l’obbligo scolastico vigente. La misura dell’allontanamento ex art. 330, co. 2, c.c. è esaminata non come sanzione, ma come extrema ratio necessaria a garantire l’equilibrio psichico dei minori, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 8 CEDU e del best interest of the child. Completa il quadro una riflessione sulla tutela della riservatezza e sull’ingerenza mediatica a danno dei minori.

L’evoluzione della vicenda cautelare riguardante i minori della “casa nel bosco” sollecita una riflessione che superi la dimensione cronachistica per addentrarsi nel terreno applicativo del diritto minorile. Se il provvedimento del 13 novembre 2025 aveva delineato una prima cornice di protezione[1], l’ordinanza del 5 marzo 2026 del Tribunale per i minorenni di L’Aquila segna il superamento di un esperimento gestionale: l’inserimento della madre in comunità insieme ai figli si è rivelato, alla prova dei fatti, inefficace rispetto agli obiettivi di tutela prefissati.

Questa scelta esecutiva, pur coerente con il principio di minore invasività, ha mostrato una sostanziale incompatibilità con le esigenze educative dei minori. Ciò ha reso necessario un riesame dei provvedimenti cautelari in corso di esecuzione, a fronte di una condotta materna valutata come ostativa agli interventi programmati e refrattaria al monitoraggio delle istituzioni incaricate.

Il primo profilo di rilievo del nuovo provvedimento risiede nella compromissione effettiva del diritto all’istruzione, non più ipotizzata ma accertata attraverso l’osservazione diretta del livello di scolarizzazione dei minori. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 111, co. 2, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, evidenziando che l’opzione per l’istruzione parentale non può prescindere dal possesso di competenze tecniche o dalla presenza di condizioni organizzative idonee a garantire il curricolo previsto dalle linee guida ministeriali.

La tesi materna, secondo cui l’apprendimento naturale poteva essere differito oltre il settimo anno di età, è stata ritenuta incompatibile con il sistema dell’obbligo di istruzione previsto dall’ordinamento, che impone l’accesso alla scuola primaria nell’anno scolastico in cui il minore compie sei anni. Il provvedimento evidenzia che le convinzioni pedagogiche familiari non possono giustificare oggettive carenze nelle competenze di base – quali lettura, scrittura e calcolo – che costituiscono presupposti essenziali del percorso formativo e dello sviluppo personale del minore. Ne consegue che il diritto all’istruzione si configura non solo come libertà educativa, ma come diritto fondamentale ex artt. 2, 30 e 34 Cost.

L’analisi del Tribunale si sposta poi sul piano della gestione emotiva e relazionale all’interno della struttura di accoglienza. La persistente presenza materna è stata individuata come fattore di grave pregiudizio per il delicato equilibrio psichico dei figli. Le relazioni della casa‑famiglia e del Servizio Sociale hanno documentato un’escalation di comportamenti oppositivi e svalutanti verso gli educatori, che hanno influenzato negativamente la condotta dei minori, culminando in episodi di aggressività e in una chiusura simbiotica rispetto al mondo esterno. I Giudici hanno inoltre sottolineato come tale dinamica producesse effetti negativi non solo sui “minori nel bosco”, ma anche sugli altri ospiti della comunità, rischiando di alterarne l’equilibrio emotivo e comprometterne il migliore interesse.

La misura dell’allontanamento ai sensi dell’art. 330, co. 2, c.c. non va interpretata come una sanzione alla genitorialità ma come extrema ratio, in linea con la funzione non sanzionatoria ma protettiva del provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale: misura cautelare volta a garantire l’incolumità dei minori e a ripristinare l’efficacia degli interventi educativi, ormai neutralizzati da un clima di totale sfiducia e conflittualità che ha reso impraticabile ogni ulteriore tentativo di mediazione in loco.

Tale misura, conforme al principio del best interest of the child, si pone altresì in linea con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 8 CEDU, in un’ottica di stretta necessità dell’intervento, e garantisce una tutela concreta e verificabile dei diritti dei minori[2].

Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dall’ingerenza mediatica e dalla violazione della loro riservatezza. Il provvedimento stigmatizza l’esposizione dei bambini a telecamere e giornalisti, richiamando i doveri di protezione che gravano tanto sui genitori quanto sui professionisti dell’informazione ai sensi dell’art. 5 del TU dei doveri del giornalista, della Carta di Treviso, nonché dell’art. 50 del Codice della Privacy. In tale prospettiva, la riservatezza e il diritto all’identità personale, tutelati anche dall’art. 8 CEDU, costituiscono un limite invalicabile. Il Tribunale ha peraltro rilevato ulteriori comportamenti della madre idonei a compromettere la protezione dei minori, tra cui l’utilizzo non autorizzato dell’immagine dei figli a fini personali o ideologici, confermando che i genitori non possono disporne per finalità di rivendicazione o promozione personale.

La decisione di trasferire i piccoli in una nuova struttura, interrompendo la convivenza con la madre ma salvaguardando il legame con il padre – la cui condotta è stata ritenuta collaborativa e rassicurante – risponde all’esigenza di collocare il percorso di crescita dei bambini in un contesto di normalità istituzionale. Tale trasferimento mira al graduale inserimento nella scuola primaria pubblica, garantendo al contempo il loro corretto e sereno sviluppo emotivo e relazionale.

È in questo crinale, dove il dovere di cura trascende la dialettica processuale per farsi soccorso immediato, che si colloca l’ultima determinazione del Tribunale: una decisione che non si configura come punizione, ma come intervento urgente volto a salvaguardare la possibilità di una crescita equilibrata. Il trasferimento in un’altra comunità, questa volta senza la presenza della madre, è apparso come l’unica via rimasta per interrompere una situazione di diffusa conflittualità e sfiducia, e per ricondurre il percorso educativo dei minori fuori da un’influenza materna vissuta come totalizzante e ostativa.

Mentre il padre ha mostrato sprazzi di genitorialità più riflessiva e collaborativa, la madre ha mantenuto una presenza costante e conflittuale con il contesto relazionale che, nelle attuali circostanze, ha contribuito a creare una forma di isolamento emotivo dei minori, come attestato dalle autorità competenti.

La vicenda evidenzia come la giurisdizione minorile debba operare in un equilibrio particolarmente delicato, esposto tanto alla legittima attenzione dell’opinione pubblica quanto al rischio di narrazioni semplificanti che possono sovrapporre il clamore mediatico alla complessità clinica e relazionale del caso.

La protezione dell’infanzia, proprio perché fondata su vulnerabilità concrete e non su astrazioni ideologiche, richiede un ambiente processuale caratterizzato da quel rigore analitico e da quella riservatezza istituzionale che soli possono garantire un esercizio sereno della funzione giurisdizionale.

Non si tratta di una rivendicazione di autonomia, ma della necessaria ricerca di una distanza critica: un arretramento rispetto alla retorica del momento, affinché il best interest of the child rimanga l’unico baricentro della decisione, al riparo da eccessi di esposizione che finiscono inevitabilmente per riflettersi, quale ulteriore pregiudizio, sulla serenità dei minori coinvolti.

L’obiettivo finale resta l’inserimento graduale in un percorso scolastico pubblico, affinché la “casa nel bosco” non costituisca più un confine invalicabile, ma solo un capitolo, ormai concluso, di una storia che attende di essere scritta con i colori della realtà e della condivisione sociale, oltre la siepe che un tempo delimitava le loro giornate.

 

[1]V. L. Scotti, La casa nel bosco, tra fiaba e diritto, in Altalex, 25 novembre 2025.

[2]L. Scotti, La proporzionalità come antidoto: l’art. 8 CEDU e il confine tra tutela del minore e moralismo giudiziario, in Filodiritto, 30 dicembre 2025, per un approfondimento sul ruolo della proporzionalità come criterio di legittimazione dell’ingerenza giudiziaria.

 

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