ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

Cognome e identità personale

Recensione al libro di Maria Alessandra Iannicelli
9 maggio 2026
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ABSTRACT

Il saggio di Maria Alessandra Iannicelli Cognome e identità personale fornisce, con la sua scrittura limpida e chiara, un contributo importante nel dibattito dottrinale sulla delicata materia del cognome.

Il libro si fa apprezzare per la modernità dell’approccio adottato, ossia per aver in ogni sua pagina assunto il cognome nella sua portata privatistica, quale punto di emersione e segno distintivo dell’identità della persona, piuttosto che come elemento indicativo dell’appartenenza ad una determinata famiglia connotato da profili pubblicistici. Secondo tale prospettiva, che si allontana chiaramente dalle polverose impostazioni del passato tese ad escludere, attraverso il criterio dell’automatismo, ogni possibilità di costruzione di un’identità alternativa, la disamina si apre alle diverse posizioni del soggetto, quale individuo in formazione, la cui identità è da costruire, o quale titolare di un’identità già acquisita, da conservare e tutelare.

L’elaborazione sul piano dottrinale scorre parallelamente all’analisi attenta della giurisprudenza nazionale, costituzionale e sovranazionale, attraverso una rassegna ragionata delle pronunce che in modo più significativo hanno tracciato il percorso evolutivo compiuto dagli interpreti, in adesione ai mutamenti sul piano culturale ed alle diverse sensibilità maturate in una società in rapida trasformazione.

Nella visione dell’Autrice il cognome costituisce la pietra d’angolo del sistema, quale mezzo essenziale di identificazione di ogni individuo non solo nell’ambito familiare, ma in ogni contesto sociale ed in ogni momento della vita di relazione, così da configurarsi come primo elemento connotativo del soggetto nella sua proiezione sociale. In tale visione l’identità personale riveste una portata poliedrica, in quanto riassume nei suoi molteplici profili ciò che rende ogni persona unica ed ineguagliabile.

L’Autrice ricorda che la configurazione del cognome come elemento costitutivo della identità giuridica è chiaramente espressa nel riformato art. 262, comma 3, c.c. che conferisce dignità in via normativa al cognome che sia divenuto autonomo segno della identità personale, e che in senso ancor più netto si manifesta l’impostazione della nuova disciplina di attribuzione del cognome ai figli per effetto della sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale, che ha accentuato la rilevanza privatistica dell’istituto, superando decisamente e definitivamente la dimensione patrimonialista e la funzione del cognome quale segnale di appartenenza ad un gruppo familiare e proclamando che il cognome, insieme al prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale dell’individuo, gli conferisce identificabilità nella vita di relazione e incarna la rappresentazione sintetica della personalità.

Puntuale è la ricostruzione storica, che si dipana in varie pagine del libro, della disciplina in materia di cognome, inizialmente connotato da peculiari collegamenti della persona con il luogo di origine o con l’appartenenza ad una stirpe o anche con il nome di uno dei genitori, successivamente configurato come elemento indicativo dell’appartenenza ad un particolare gruppo familiare, poi gradualmente esteso a tutti gli strati sociali.

E se – come è noto – con la riforma del diritto di famiglia del 1975 la regola di automatica attribuzione del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio non fu recepita in una norma espressa, ma restò presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di fattispecie diverse, così da essere considerata come immanente nel sistema, fu la Corte costituzionale che, dopo aver in più occasioni ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità proposta, per il suo richiedere una operazione manipolativa esorbitante dai poteri del giudice delle leggi, con la sentenza n. 286 del 2016 riconobbe esplicitamente la funzione sociale del cognome quale segno distintivo dell’identità personale e realizzò finalmente una importante apertura in direzione della parità dei genitori, escludendo che l’automatica attribuzione del cognome paterno potesse trovare giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare (in quanto è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo) e quindi ritenendo possibile sulla base di un accordo tra gli stessi genitori attribuire, al momento della nascita o al momento dell’adozione, anche il cognome della madre in aggiunta a quello del padre.

Si trattava chiaramente di una soluzione non del tutto appagante, in quanto per effetto di tale declaratoria di illegittimità, rigorosamente circoscritta al petitum del giudice rimettente, la disciplina applicabile in caso di mancanza dell’accordo, così come la possibilità di dare al figlio il solo cognome della madre, ed anche le questioni concernenti il cognome da attribuire ai figli nati dopo il primo, o quelle attinenti al cognome attribuibile alla generazione successiva, restavano affidate ad un intervento del legislatore che desse piena attuazione al principio di parità tra padre e madre e fornisse adeguata tutela al diritto del figlio alla propria completa identità.

L’Autrice condivide il giudizio di inattualità dell’art. 29 Cost. in un assetto sociale e culturale segnato dalla pluralità di modelli familiari, con la compresenza di tipologie diverse di unione anche in un unico contesto di riferimento, così da riconoscere che il modello di famiglia adombrato in detta disposizione è stato radicalmente contraddetto dall’esperienza, ma ha ben presente che una lettura coordinata dell’art. 29 e dell’art. 2 impone di negare carattere esclusivo alle disposizioni precettive dell’art. 29 e per tale via di attribuire all’art. 2 il ruolo di disposizione cardine del diritto di famiglia e delle persone, in tal modo allargando l’ambito applicativo della garanzia costituzionale con il conferimento di copertura costituzionale anche ai nuclei familiari diversi dalla famiglia tradizionale.

Ciò comporta l’impegno, cui lo scritto fa ampiamente fronte, ad esaminare anche la problematica del cognome degli uniti civilmente e della possibile acquisizione di una identità familiare della coppia, disciplinata dall’art. 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016, che ha adottato, in coerenza con le acquisizioni all’epoca maturate ed in sintonia con l’obbligo solidaristico assunto dalle parti, un criterio fondato sulla valorizzazione dell’accordo nella scelta del cognome comune e sulla eguaglianza delle stesse parti.

Sono molte le pagine dedicate al cognome dei figli nati fuori del matrimonio e alla loro identità personale in formazione. L’Autrice puntualmente osserva che se per quelli nati nel matrimonio i profili di inadeguatezza della disciplina erano essenzialmente riconducibili alla regola di automatica attribuzione del cognome paterno, ora rimossa con la sentenza della Consulta n. 131 del 2022, per i figli nati fuori del matrimonio le riforme degli anni 2012 e 2013, pur proclamando l’unicità dello status, avevano riproposto l’orientamento di favore per l’attribuzione del patronimico nell’ipotesi di riconoscimento contestuale (art. 262, comma 1, c.c., anch’esso attinto dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla citata sentenza n. 131 del 2022).

Va ricordato che a fronte della limitata portata della sentenza n. 286 del 2016, che come già rilevato richiedeva un accordo dei genitori per la sola aggiunta del cognome materno, e perdurando l’assenza di una disciplina organica della materia secondo criteri consoni al principio di parità dei genitori, con la pronunzia del 2022 la Corte costituzionale, a seguito di una ordinanza di autorimessione, sulla premessa che «il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull’identità di ciascuno, non è più tollerabile», ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che imponevano l’attribuzione del cognome paterno al figlio nato nel e fuori del matrimonio, nonché del figlio adottivo, stabilendo che egli assuma il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato, fatto salvo il loro accordo per attribuire il cognome di uno soltanto.

L’analisi di detta decisione, definita storica e rivoluzionaria, costituisce il nucleo centrale dell’opera: di essa viene apprezzata la carica innovativa e la capacità di portare finalmente a compimento il processo di graduale emersione del nesso inscindibile tra cognome e identità personale, indicato come punto di confluenza tra il diritto alla pienezza identitaria del figlio e il principio di eguaglianza dei genitori.

La reiterata sottolineatura che l’automatismo del patronimico reca il sigillo di una diseguaglianza tra i genitori e determina l’invisibilità della donna, senza trovare alcuna giustificazione né nell’art. 3 Cost. né nel coordinamento tra principio di eguaglianza e finalità di salvaguardia dell’unità familiare di cui all’art. 29, secondo comma, Cost., riflette acquisizioni da tempo maturate nella coscienza collettiva e nella elaborazione del pensiero delle donne, che vedono in quel sistema il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia ed una delle più pesanti discriminazioni nei loro confronti. Per tale via il saggio di Iannicelli acquista uno spessore che non si limita alla mera riflessione giuridica, ma si fa battaglia di civiltà.

L’Autrice ha ben presenti i molti problemi applicativi e i molti vuoti della sentenza n. 131 del 2022, da riempire per via interpretativa o normativa. È qui sufficiente richiamare i problemi connessi alla “salvezza” dell’accordo delle parti per l’attribuzione di uno solo dei due cognomi, in un contesto divenuto paritario con il riequilibrio delle posizioni di partenza: tale accordo, cui va attribuito valore assorbente rispetto all’alternativa del doppio cognome, esige l’individuazione di un meccanismo e di uno spazio temporale che consentano all’ufficiale dello stato civile di verificare che esso sia effettivamente intervenuto, così da impedire l’attribuzione di entrambi i cognomi. Analoghi problemi sorgono in relazione alla questione dell’ordine dei cognomi da assegnare in mancanza di intesa su uno solo di essi, con riguardo alla quale la Corte costituzionale ha parimenti optato per l’elemento volontaristico, escludendo la praticabilità di soluzioni ispirate a criteri oggettivi e predeterminati, come l’ordine alfabetico.

La monografia si fa inoltre carico di più recenti questioni attinenti al cognome di soggetti adottati maggiori di età, in cui il processo di progressiva valorizzazione dell’identità personale è segnato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2023, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 299, comma 1, c.c. nella parte in cui non consentiva con la pronuncia di adozione di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante, se entrambi i soggetti nel manifestare il consenso all’adozione avessero espresso la loro volontà in tal senso. Anche in questa occasione la Consulta ha rifiutato il meccanismo dell’automatismo nell’anteposizione del cognome dell’adottante, che resta insensibile, sacrificandolo aprioristicamente, al diritto all’identità personale dell’adottando, imponendo un ordine di cognomi che potrebbe non rappresentare la pienezza, ormai raggiunta, della dimensione identitaria dell’adottato adulto: come correttamente l’Autrice annota, da tale decisione emerge una più aperta percezione delle relazioni familiari, in quanto basate sulla reciprocità e sul consenso.

Per il medesimo ordine di ragioni merita secondo l’Autrice condivisione la più recente sentenza n. 53 del 2025 della stessa Corte costituzionale che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 299, comma 1, c. c. nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire anziché di aggiungere o di anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, sul rilievo che la sostituzione del cognome dell’adottato maggiorenne con quello dell’adottante equivarrebbe alla cancellazione di un cognome che almeno fino al raggiungimento della maggiore età ha rappresentato il segno distintivo dell’identità personale dell’interessato.

La parte finale dell’opera è dedicata alle prospettive de iure condendo in materia di disciplina del cognome, sia attraverso un confronto tra i vari ordinamenti europei, che offrono un’ampia gamma di soluzioni normative cui attingere nel rispetto del principio di parità dei genitori, sia analizzando i vari progetti di legge in materia di attribuzione del cognome dei figli e del coniuge elaborati in Italia nelle scorse legislature, fino a quelli attualmente all’esame del Parlamento.

Il saggio di Iannicelli evidenzia la necessità di un immediato intervento del decisore politico, tenuto conto che sono trascorsi ben quattro anni dalla storica sentenza n. 131 del 2022 e che tutte le sollecitazioni della Consulta sono rimaste inascoltate. È infatti estremamente necessario che il legislatore non solo colmi quanto prima le non poche lacune emergenti da quella decisione ed elimini le disfunzioni che essa produce, ma anche ridefinisca in modo completo ed organico il sistema attributivo del cognome ispirandosi ai principi costituzionali innanzi richiamati, rispettando gli impegni imposti dalle diverse convenzioni internazionali volte a garantire la parità di genere, dando seguito alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa ed allineandosi alla copiosa giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di quella di Lussemburgo.

Maria Alessandra Iannicelli, Cognome e identità personale, Pisa, Pacini, 2025.

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