ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68
presso il Tribunale di Roma

L’esame della persona offesa nei reati di genere

Prontuario pratico
30 aprile 2026
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Particolare da Suzanne Valadon, Due donne sedute, 1897
Particolare da Suzanne Valadon, Due donne sedute, 1897
ABSTRACT

1. Premessa

Da ormai molti anni il Legislatore ha indirizzato la sua attenzione al fenomeno della violenza di genere, anche in ragione dei casi di femminicidio verificatisi in Italia.

Anche le condanne della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei confronti del nostro Paese sono tra le ragioni che hanno spinto ad una attenzione sempre maggiore nella predisposizione di strumenti idonei a fronteggiare il fenomeno violento, nonché a richiedere una maggiore specializzazione fra gli operatori che, a vario titolo, si occupano del tema.

Un aspetto rilevante, fra i tanti degni di approfondimento nella materia, appare essere quello che si occupa dell’audizione della persona offesa, soprattutto nel corso del dibattimento (preferibilmente, nella sede anticipata dell’incidente probatorio).

Il presente scritto, senza la presunzione di essere esaustivo, si propone di offrire un prontuario per affrontare al meglio il momento dell’esame, alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione e dalle fonti internazionali, nonché in relazione a profili di esperienza ed a valutazioni psicologiche ormai consolidate.

In particolare, dopo un paragrafo dedicato alla metodologia della conduzione dell’audizione, segue una casistica con riferimenti giurisprudenziali e indicazioni pratiche per affrontare le peculiarità delle situazioni.

Una particolare riflessione merita, ad avviso di chi scrive, la conduzione dell’esame in caso di “ritrattazione” della persona offesa al fine di acquisire tutti quegli elementi che consentano comunque di trarre elementi di valutazione importanti in sede di determinazioni finali.

2. Il racconto libero

Sebbene non sempre la vittima (il teste) si presenti incline alla narrazione spontanea, talvolta necessitando di sollecitazioni continue, sarebbe opportuno iniziare l’esame dando spazio, dopo aver preannunciato al Giudice procedente il metodo, al racconto libero.

Come, del resto, anche per altre tipologie di reato, il testimone normalmente non è aduso alle aule di Tribunale ed è facilmente immaginabile che avverta tensione, imbarazzo, timore verso le istituzioni, paura delle conseguenze dell’audizione.

Lasciare spazio al racconto libero, prima di procedere con le necessarie domande utili a dettagliare in maniera completa ed esauriente la vicenda, consente – sotto un primo profilo – di dare tempo al teste di sentirsi a proprio agio, nonostante la gravità dei fatti su cui è chiamato a deporre (tanto più che, nei reati di genere, essi involgono per la maggior parte, persone in relazione, a volte con sussistenza di vincoli legati alla presenza di figli, ovvero anche solo patrimoniali in ragione di percorsi di vita comune) e ne favorisce la narrazione spontanea.

Sotto altro profilo, inoltre, il racconto libero rappresenta un primo importante test di credibilità soggettiva della persona offesa e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.

La narrazione libera, invero, consente di venire a conoscenza sin da subito del fatto nel suo complesso, consentendo alla vittima di far affiorare quei ricordi che si sono impressi nella sua memoria e su cui lavorare in seguito, sì da poter poi scandagliare con cura i dettagli trascurati dalla persona offesa, ma rilevanti per il procedimento (es.: necessità di contestualizzare fatti nel tempo e nello spazio, indicazione dei nomi di eventuali persone presenti ai fatti narrati, chiarimenti anche funzionali ad eventuali contestazioni rispetto alle dichiarazioni precedenti).

Il racconto senza interruzioni, invero, permette alle parti (e, in particolare, al Giudice che non conosce i fatti) di avere una fotografia immediata della vicenda e di appuntare meglio l’attenzione sulle circostanze da approfondire, rende più snella l’audizione, consegna sin da subito una rappresentazione della persona offesa utile a meglio condurre l’esame (soprattutto consentendo di apprendere il suo registro comunicativo, adeguando il proprio).

Interruzioni continue, prima che siamo emersi i fatti, non sono proficue e rischiano di tradursi in vittimizzazione secondaria giacché la vittima-teste (senza aver avuto la possibilità di raccontare ciò che ricorda) è costretta a fermarsi su circostanze, certamente utili nella ricostruzione complessiva del fatto, ma la cui rilevanza è meno evidente a chi rende testimonianza comportando solo l’effetto di sentirsi pressato o ritenuto non credibile.

Del resto, si tratta di una tecnica nota nel contesto della violenza di genere in altri approcci specialistici, dove si parla di intervista cognitiva in cui il racconto libero è la sua fase iniziale. In sintesi, l’intervista cognitiva è una tecnica strutturata che include una fase di racconto libero, seguita da altre fasi per stimolare ulteriormente il ricordo in modo accurato e completo, minimizzando gli errori[1].

Emerso il racconto nella sua interezza, la rievocazione guidata dei ricordi, tramite la cross examination può rivelarsi più efficace in quanto consente di ripercorrere i fatti (avendo già a disposizione tutte le informazioni) procedendo a dettagliare tutta la vicenda e, in particolare, a circoscrivere le condotte nel tempo e nello spazio.

La collocazione cronologica, fondamentale nella ricostruzione dei reati abituali, può essere meglio affrontata dopo il racconto libero: consente all’esaminatore di fare riferimento ai più fatti narrati per poter “aiutare” la persona offesa nella collocazione, non sempre agevole, del ricordo.

Condotte vessatorie pluriennali possono essere difficili da ordinare nel tempo, soprattutto se la loro periodicità è pressoché quotidiana, sì che il teste è spesso propenso a rispondere che le condotte maltrattanti avvenivano “sempre”. In tali casi è utile quantomeno riuscire a ricavare delle coordinate di riferimento (nascita dei figli, eventi particolari, ecc.) fino ad avvicinarsi ad episodi dei tempi più recenti, in quanto tali più vivi nella memoria (ed il cui omesso ricordo o contraddizione sono elementi di valutazione importante).

3. L’emersione di elementi di serenità della relazione

Giova premettere che, con l’espressione “ciclo della violenza” ci si riferisce ad abusi ripetuti e pericolosi che seguono uno schema tipico. Quando la violenza è radicata i cicli si ripetono e, come in una spirale, con il tempo accelerano e cresce l’intensità.

È possibile individuare, in particolare, tre fasi:

 

1. Fase di crescita della tensione

La vittima avverte la crescente tensione e tenta di evitare l’escalation cerando di placare il maltrattante, diminuire la tensione e prevenire l’agire violento del partner. Il maltrattante non agisce direttamente la violenza: la comunica mediante la mimica, atteggiamenti scostanti e il silenzio astioso. 

2. Fase di maltrattamento

La parte dà libero sfogo alla violenza. Non sempre avviene l’aggressione fisica: il maltrattante può agire la violenza anche con insulti, minacce e rottura violenta di oggetti. Generalmente la violenza fisica è graduale: i primi episodi vedono spintoni, braccia torte, per poi arrivare a schiaffi, pugni e calci o e all’uso di oggetti contundenti ed armi. In questa fase, per sottolineare il proprio potere, l’uomo può agire violenza sessuale. 

3. Fase di “luna di miele”

L’abusante chiede scusa e si dimostra attento e premuroso. Sono frequenti regali, promesse di andare in terapia e di “fare tutto il possibile per cambiare”. Sono usuali, anche, le minacce di suicidio. C’è poi lo scarico della responsabilità: la parte attribuisce la causa del suo comportamento a motivi esterni, come il lavoro, una criticità economica, ma soprattutto accusa la vittima di averlo provocato o di aver compiuto azioni che giustificano la sua aggressione[2]

 

Le condotte maltrattanti non sono escluse, dunque, dalla ricorrenza di periodi “pacifici” di convivenza, anzi, proprio in ciò si sublima il “ciclo della violenza”. 

La Corte di Cassazione ha chiarito che: «Integra l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell’agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo. (Fattispecie in cui la condotta contestata, consistita nell’ingiuriare, minacciare ed aggredire fisicamente la vittima, tenendo, altresì, atteggiamenti palesemente denigratori nei suoi confronti era stata attuata nel corso di tre mesi di convivenza frammezzata da periodi di quiete)»[3]

La Suprema Corte ha anche precisato che «In tema di valutazione della prova testimoniale, l’ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell’imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell’analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente giudicato credibili le dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa di violenza sessuale in danno del proprio partner, cui, nonostante le violenze subite, era rimasta accanto "sia per paura, sia perché gli voleva bene"[4]

Sulla scorta di tali principi, far emergere le fluttuazioni del rapporto nel corso dell’escussione non solo non incrina la bontà del racconto reso dalla persona offesa, ma contribuisce a meglio delineare la vicenda ed a tracciare il ciclo della violenza.

Dunque, ricostruire in modo completo la natura dei rapporti fra le parti si rivela utile a vagliare l’attendibilità intrinseca del racconto e aiuta a meglio oggettivizzare i fatti. 

4. La “normalizzazione” delle condotte

Le persone che vivono relazioni violente e le portano avanti per anni, anche per decenni, vedono la realtà in maniera distorta e la distorsione è data dalla violenza stessa alla quale sono sottoposte[5].

È frequente, pertanto, che esse non riescano ad identificare condotte violente, ad esempio, rispondono “no” alla domanda, aperta, circa l’essere state picchiate.

Risulta utile, dunque, esemplificare condotte tipiche in cui può manifestarsi l’atto violento, chiedendo espressamente, se si sono subite azioni quali: strette alle braccia, mani al collo, pizzicotti, schiaffi, calci, spintoni, rottura di oggetti, ecc.

Parimenti, al fine di contestualizzare la violenza psicologica, è utile chiedere espressamente se le condotte si estrinsecassero con urla, parolacce, ecc.

È valido, ancora, far chiarire alla persona offesa riferimenti quali “come in tutte le coppie” e simili.

Per quanto sopra detto, invero, la persona offesa può avere una percezione alterata di “normalità”.

Dunque, è necessario comprendere il parametro del giudizio che sta esprimendo e, soprattutto, è bene ricordare che il procedimento penale si sta occupando del caso concreto, dunque, è necessario ottenere elementi di conoscenza delle dinamiche di quella relazione specifica.

5. La violenza assistita

La violenza assistita è stata definita dal Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia) come «il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori»[6].

Non è inusuale che nel corso dell’escussione, la persona offesa tenda a distinguere le condotte del partner verso se stessa e quelle verso i figli, non rappresentandosi l’esistenza di condotte violente nei confronti di questi ultimi solo in quanto non direttamente agite sugli stessi.

Laddove vi è contestazione della relativa aggravante, tuttavia, si appalesa necessario comprendere se le condotte siano avvenute o meno in presenza di minori.

Secondo la Corte di Cassazione: «In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a prescindere dall’età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico»[7].

Deve, dunque, provarsi se alle condotte abbiano assistito i minori ma, soprattutto in casi di resistenza (sono tipiche, soprattutto in sede di ritrattazione, risposte secondo cui le parti si spostavano in altre stanze per non fare assistere i figli) comprendere realmente, attraverso domande mirate, la collocazione della loro presenza sul posto. Ad esempio, a fronte di maltrattamenti perduranti è difficile immaginare che i minori, soprattutto se particolarmente piccoli, non fossero mai presenti sicché risulta importante far emergere la loro età e le abitudini che consentano di accertare la presenza o meno nell’abitazione nonché gli elementi afferenti le modalità della condotta (es. urla, rottura di oggetti) e la concreta possibilità di sentire o meno le aggressioni.

Tanto più che i relativi risultati sono utili a comprendere se sussiste l’aggravante di cui all’art. 572 c. II c.p. ovvero quella di cui all’art. 61 n. 11 quinquies c.p.: «Il reato di maltrattamenti, aggravato dalla circostanza dell’essere stato commesso alla presenza di un minore, prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., si differenzia dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore, vittima di violenza cd. assistita, perché, ai soli fini della configurabilità dell’aggravante, non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell’abitualità.» (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non esservi incompatibilità tra l’assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minori e la riconosciuta sussistenza del reato di maltrattamenti in danno della loro madre e della loro nonna, aggravato, ai sensi dell’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., dall’avere essi sporadicamente assistito alle condotte prevaricatrici)[8].

6. Ritrattazione e “profilazione” della persona offesa quale vittima vulnerabile

È tutt’altro che inusuale che dopo la denuncia, anche a fronte dell’adozione di una misura cautelare, la persona offesa ritratti le proprie dichiarazioni, negandole o ridimensionandole.

La ritrattazione non è una contraddizione, ma un effetto del trauma.

L’esame del teste ostile, già di per sé complesso, nel caso delle vittime di violenza di genere porta a rapportarsi con una forma di resistenza della vittima particolarmente forte in quanto mutuata dalla sua stessa resistenza ad una relazione violenta.

Invero, c’è una potenza attiva anche nelle vittime: affinché la relazione violenta duri, anche la vittima ricopre un ruolo attivo che si estrinseca nei suoi modi di vivere, comunicare, interfacciarsi con l’altro[9].

Sulla scorta dei principi elaborati dalla Corte di Cassazione, è fondamentale far emergere le ragioni al fine di comprendere se l’inattendibilità del racconto della persona offesa si collochi nella fase iniziale (quella in cui ha sporto denuncia) ovvero in quella successiva (quando è chiamata a rendere le dichiarazioni nel contraddittorio).

La Suprema Corte ha precisato, innanzitutto, che: «In tema di maltrattamenti, la ripresa della convivenza e la ritrattazione da parte della persona offesa, soprattutto nel caso in cui questa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di attento vaglio critico, al fine di verificare se siano significative di inattendibilità delle originarie accuse ovvero se siano conseguenti alla prosecuzione ed alla ingravescenza della condotta maltrattante»[10].

La Corte ha invitato il Giudice di merito, in plurimi arresti, ad operare un’attenta verifica della attendibilità della scelta della vittima di ritrattare le sue accuse, trattandosi di un esito tutt’altro che infrequente, in vicende quali quelle in esame, dovuto – come dimostra l’id quod plerumque accidit – alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica. E infatti, nei casi di violenza domestica le ritrattazioni della persona offesa, così come le remissioni di querela, soprattutto laddove la vittima sia resa particolarmente vulnerabile dalla sua giovane età o perché madre di bambini ancora minorenni, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, spesso possono essere sintomatiche della sua esposizione alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante, attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti, tutte manifestazioni di una sorta di "circolarità" della violenza domestica[11].

Si tratta, dunque, di capire il perché del cambiamento nel racconto ed individuare i motivi e il contesto che hanno portato alla ritrattazione.

Pertanto, dinanzi ad una ritrattazione/ridimensionamento del racconto risulta indispensabile far emergere le caratteristiche della persona offesa quale vittima vulnerabile che sta negando le sue dichiarazioni precedenti, non in quanto non veritiere, ma per ragioni altre, anche condizionamenti psicologici o ambientali.

Risulta, perciò, necessario far emergere:

  • se è in atto o vi è volontà di una riconciliazione col partner;
  • se vi è presenza di figli, in particolare, minori e, in tal caso, comprendere se vi sono minacce/paure di sottrazione alla persona offesa;
  • se lavora e di quali mezzi di sostentamento gode (peraltro fattore utile al fine di comprendere se vi è violenza economica);
  • con chi si è presentata in udienza (spesso sono familiari del partner);
  • che rapporti ha con la propria famiglia (funzionale a comprendere se vi è una condizione di isolamento, magari agevolata, in caso di vittime straniere, dalla scarsa conoscenza della lingua italiana);
  • condizioni fisiche (al fine di ricollegare alle violenze, ad esempio, importanti perdite o aumenti di peso, stati di ansia, uso di farmaci antidepressivi/ansiolitici);
  • condizione di straniero (che spesso porta con sé difficoltà linguistiche, difficoltà di muoversi in un paese diverso, difficoltà nel trovare lavoro) anche in relazione alla circostanza che la categoria della razza e della classe sociale sono cause rilevanti e concorrenti alla discriminazione sessuale ed all’oppressione di genere[12];
  • cosa ha fatto cambiare idea rispetto alle precedenti dichiarazioni;
  • se vi sono stati contatti con l’indagato/imputato medio tempore.

Naturalmente, è importante far emergere se vi sono state pressioni esterne e minacce e se la vittima possa essere in pericolo, questo anche ai fini della valutazione dell’acquisizione delle dichiarazioni precedenti ex art. 500 c. IV c.p.p.[13]

Altresì, pur se le audizioni sono oramai audio-video registrate, può essere efficace, verbalizzare (chiedere di verbalizzare) segnali non verbali di paura o disagio (pianto, torsione delle mani, sguardi rivolti all’indagato/imputato).

Eventuali (tipiche) risposte quali: “lo avevo provocato” ovvero “però anche io…”, ecc. giocano un ruolo non secondario nella valutazione della prova.

Sotto un primo profilo, invero, laddove dal complesso delle risultanze istruttorie può evincersi che la persona offesa stia mentendo per proteggere il partner e non perché non era stata sincera nella fase iniziale, l’invocazione della propria “provocazione” consente di intravvedere lo schema tipico del ciclo della violenza cui si è già riferiti, in cui la vittima si sente realmente responsabile delle condotte agite dal partner. Come appena visto, nella fase c.d. della “luna di miele” il soggetto maltrattante accusa la vittima di averlo provocato o di aver compiuto azioni che giustificano la sua aggressione.

La convinzione della vittima di aver dato corso a condotte violente tramite provocazione, dunque, è parte integrante del processo maltrattante, dimostrazione di una condizione di prostrazione ancora in atto e va valorizzata in quanto costituisce evidenza della attuale marcata dipendenza dal partner che impedisce alla vittima di emanciparsi e di essere sincera nel corso dell’audizione.

Per questo, esattamente come nell’esame di vittime di usura od altri reati, non bisogna accettare acriticamente gli esiti di una ritrattazione, ma portare a termine l’esame con dovizia di contestazioni al fine di poter, solo all’esito, effettuare un completo giudizio sull’attendibilità della persona offesa e sugli elementi che dalla escussione si possono trarre.

Il Giudice della nomofilachia ha chiarito che: «In tema di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove esse permettano di accertare l’inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento»[14] ed ha dato precisi indirizzi interpretativi: «In tema di esame testimoniale, l’obbligo del giudice di motivare, in maniera congrua ed esaustiva, in ordine all’attendibilità del teste, nel caso in cui siano recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente in sede dibattimentale quelle utilizzate per le contestazioni e confermate, deriva direttamente dal disposto dell’art. 500, comma 2, cod. proc. pen. che presuppone la difformità tra quanto riferito in sede di esame e quanto precedentemente dichiarato nel corso delle indagini preliminari e che, laddove il teste affermi la veridicità di queste ultime mediante richiami per colmare il "deficit" mnemonico, richiede un reale confronto con le ragioni che possono giustificare un mancato o incompleto ricordo dei fatti, tanto più stringente quanto più rilevante sia la predetta difformità»[15].

7. Valutazione delle caratteristiche del rapporto: asimmetria dei poteri fra le parti

Nella ricostruzione dei reati di maltrattamenti e atti persecutori risulta spesso centrale discernere fra condotte penalmente rilevanti e mere liti familiari.

La Corte di Cassazione ha chiarito che: «In tema di maltrattamenti in famiglia, possono considerarsi espressione di "litigiosità familiare" e penalmente irrilevanti le condotte tra parti che si confrontano su un piano paritario, ancorché veementemente, ma riconoscendosi reciprocamente il diritto di esprimere il proprio punto di vista, mentre è configurabile il delitto nel caso in cui un soggetto impedisce all’altro, mediante reiterate azioni violente o offensive, persino di esternare il suo autonomo pensiero»[16] ed ha, conseguentemente, elaborato degli indici per discriminare le condotte lecite e quelle illecite e la verifica di essi, dunque, risulta centrale per le determinazioni del p.m.

Nel corso dell’esame, dunque, è necessario sottoporre a prova di resistenza le dichiarazioni della persona offesa accertando l’esistenza o meno di indici quali:

  • l’assenza di ascolto dell’altrui volontà o giudizio (dunque, accertando se la persona offesa potesse esprimere una opinione, se le sue opinioni fossero prese in considerazione, quali erano le reazioni del partner alla manifestazione delle proprie idee ovvero perché non esprimeva mai opinioni, ecc.);
  • lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in ragione dell’identità sessuale e il differenziale di potere legato ai ruoli di genere, con l’adozione di modelli di comportamento di costante unilaterale prevaricazione (ad esempio, accertando se vi fossero condotte espressione di stereotipi di genere quali: dover chiedere il “permesso” per uscire, possibilità di lavorare, appannaggio esclusivo delle incombenze domestiche – determinate, appunto, dal sesso – controllo del vestiario, ecc.);
  • l’approfittamento di altrui specifiche condizioni soggettive – di età, gravidanza, salute o disabilità – per esercitare un controllo coercitivo (in tal caso, attraverso l’esame è necessario far emergere tali condizioni personali che hanno inciso sulla strutturazione del rapporto);
  • offese, umiliazioni o ricatti, idonei a determinare la soccombenza sempre della stessa parte (stimolando il teste con domande volte a comprendere se venissero rivolte parolacce, minacce – anche armate – espressioni denigratorie, costrizioni nelle scelte).

Si tratta, dunque, di comprendere se le parti si muovessero su un piano paritetico, ancorché non sia richiesto uno stato di completo abbattimento della persona offesa[17], ma la sua concreta possibilità di esercitarla senza subire prevaricazioni, minacce e replicati atti di violenza idonei a metterne in pericolo l’incolumità fisica e/o l’integrità psicologica.

Inoltre, le domande sono funzionali anche a comprendere il ricorrere di un’accezione della multiforme aggravante introdotta con la c.d. legge sul femminicidio, n. 181/2025 («quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»).

8. I fatti irrilevanti, domande ammissibili e spostamento dell’accertamento dall’indagato/imputato alla persona offesa

Accade spesso nei reati di genere, particolarmente, nei casi di violenza sessuale, che si cerchi di spostare l’accertamento dalle condotte contestate all’indagato/imputato alle condotte e/o alla personalità della persona offesa

Va premesso che la Suprema Corte ha chiarito che: «Costituisce espressione di un oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il reato di maltrattamenti è un reato di mera condotta, in cui è solo il comportamento dell’autore ad essere oggetto di verifica proprio per accertare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che lo integrano, non rilevando dunque la reazione della vittima[18] o i suoi comportamenti antecedenti, contestuali o successivi che, al più, possono essere valutati per comprendere l’entità degli effetti traumatici della condotta subìta»[19] o, come nella specie, per collocare, nella giusta dimensione, la dinamica della relazione maltrattante, discriminatoria e prevaricatoria, strutturatasi nel tempo, che ha causato specifici comportamenti nella vittima (solitudine, costante senso di minaccia, timore di rappresentare il proprio punto di vista per non subire reazioni violente, sottoposizione ad un controllo coercitivo, imposizione di obblighi di ruoli di genere, ecc.). Spostare, come è stato fatto, l’attenzione dell’accertamento giudiziario, dalle condotte dell’autore a quelle della persona offesa, oltre a non rispondere a criteri di logica giuridica e a confondere tra condotte lecite (nel caso in esame la gelosia della persona offesa) ed illecite (nel caso in esame la denunciata violenza dell’indagato), è vietato anche dalle fonti sovranazionali perché, soprattutto nei delitti di violenza di genere, domestica e contro le donne, ha l’effetto di produrre la «vittimizzazione secondaria» nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità[20].

Ne consegue che sono inammissibili (in quanto non pertinenti e non rilevanti) le domande che non rilevano ai fini dell’accertamento del fatto.

Sul punto, inoltre, la legge n. 181/2025 ha introdotto il comma 6-bis all’art. 499 c.p.p. che disciplina le modalità dell’esame in contraddittorio della persona offesa, stabilendo un espresso divieto di «domande e contestazioni» che possano determinare «lesioni della dignità e del decoro e ogni altra forma di vittimizzazione secondaria».

Sovviene, ad esempio, l’ipotesi della domanda inerente il vestiario della vittima.

Si tenga, inoltre, in considerazione che «In tema di reati sessuali, l’idoneità della violenza o della minaccia a coartare la volontà della vittima va esaminata non secondo criteri astratti e aprioristici, ma valorizzando in concreto ogni circostanza oggettiva e soggettiva, sicché essa può sussistere anche in relazione ad una intimidazione psicologica attuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, senza necessità di protrazione nel corso della successiva fase esecutiva». (Fattispecie nella quale è stato attribuito valore di coercizione psicologica alle reazioni scomposte del marito, percepibili di notte dal figlio convivente e dal vicinato, che avevano ingenerato una situazione di disagio e vergogna tale da indurre la moglie ad accettare rapporti sessuali contro la sua volontà)[21].

Ne consegue la rilevanza della conoscenza delle condizioni della vittima e di tutti gli elementi dell’azione (paura, stazza dell’aggressore, luogo isolato, presenza di più aggressori) al fine di comprendere se il rapporto fosse consenziente o meno.

9. Il dissenso nella violenza sessuale all’interno di un rapporto di coppia

Identificare la violenza sessuale all’interno dei rapporti di coppia può essere difficile in quanto il dissenso presenta connotazioni differenti che nella violenza agita in contesto diverso ovvero ad opera di un estraneo.

Accade spesso, invero, che di seguito a ripetuti rifiuti (verbali o mediante agiti, quali il divincolarsi) la donna “acconsenta” al rapporto sessuale per evitare di subire condotte maltrattanti ormai note.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che: «In tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell’autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali»[22]. Soprattutto nel caso di reati culturalmente orientati, è stato valorizzato dalla giurisprudenza il: «condizionamento del processo volitivo di libera determinazione della scelta della donna al compimento dell’atto sessuale, posto in essere da parte dell’imputato con condotte, seriali, tali da determinare la mancata esplicita manifestazione del dissenso all’atto, quale frutto di coazione non solo fisica, ma anche psichica, per il timore di ritorsioni e condotte ancora peggiori»[23].

Pertanto, su tale aspetto specifico, l’esame deve essere teso a comprendere se il rapporto sessuale fosse voluto (e, dunque, la vittima avesse espresso il consenso) o piuttosto conseguenza delle condotte vessatorie dell’agente.

In tal senso è utile comprendere la condotta dell’indagato/imputato prima della consumazione del rapporto (c’era stata una discussione, atti di violenza, urla, nervosismi, rottura di oggetti, ecc.) e, inoltre, far chiarire se in passato al rifiuto erano conseguite condotte violente, in modo da ricostruire il terreno sul quale la condotta avviene.

10. Il racconto progressivo e le contestazioni per omissione

È frequente, esattamente come accade in altri contesti, che le vittime arricchiscano la testimonianza di dettagli od episodi non raccontanti nel corso della precedente escussione.

Le dichiarazioni progressive (racconti frammentati o tardivi) non inficiano l’attendibilità, poiché il disvelamento avviene spesso gradualmente, in relazione al percorso di emancipazione della persona offesa, alla fiducia nell’autorità, semplicemente alla rievocazione di fatti fra i tanti che possono caratterizzare periodi anche molto lunghi di violenza.

Secondo la Corte di Cassazione: «In tema di valutazione della prova testimoniale, la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un’unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall’affidamento nei confronti dell’autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull’attendibilità del dichiarato impone una valutazione d’insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso»[24].

La c.d. contestazione per omissione (spesso ammessa per prassi, ma in realtà, non normata) viene spesso elevata per minare l’attendibilità della persona offesa.

Va valorizzato il fatto che non è corretto parlare di “contestazione” per l’argomento, squisitamente tecnico, che l’evocazione di un nuovo ricordo non costituisce difformità del precedente narrato, tutt’al più potendo divenire oggetto di richiesta di chiarimento sul perché il fatto non fosse stato raccontato prima. La questione è rilevante in quanto, per l’appunto, il termine contestazione evoca un dichiarato difforme e, dunque, è argomento di valutazione dell’attendibilità del narrato medesimo.

[1] Seragusa, Vittimologia, Dai bisogni delle vittime all’analisi della testimonianza.

[2] https://www.reteantiviolenzamilano.it/il-ciclo-della-violenza/

[3] Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 6724 del 22/11/2017 Ud. (dep. 12/02/2018), Rv. 272452 – 01.

[4] Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 31309 del 13/05/2015 Ud. (dep. 17/07/2015), Rv. 264334 – 01.

[5] Astarte, Dentro le mura. Storie di silenzio, potere e rinascita, Officine Editoriali da Cleto, Cleto, 2025.

[6] https://www.savethechildren.it/blog-notizie/cos-e-la-violenza-assistita-e-quali-le-conseguenze-sui-bambini

[7] Sez. 6, Sentenza n. 47121 del 05/10/2023 Ud. (dep. 23/11/2023), Rv. 285479 – 01.

[8] Sez. 6, Sentenza n. 8323 del 09/02/2021 Ud. (dep. 02/03/2021) Rv. 281051 – 01, nonché Sez. 6, Sentenza n. 2003 del 25/10/2018 Ud. (dep. 16/01/2019) Rv. 274924 – 01.

[9] Astarte, Dentro le mura. Storie di silenzio, potere e rinascita, Officine Editoriali da Cleto, Cleto, 2025.

[10] Sez. 6, Sentenza n. 4913 del 08/01/2025 Ud. (dep. 06/02/2025), Rv. 287599 – 01.

[11] Sez. 6, n. 39562 del 27/09/2024, I. non mass.; Sez. 6, n. 23635 del 23/04/2024, N., non mass.; Sez. 6, n. 7289 dell’11/01/2024, F., non mass.; Sez. 6, n. 258451 del 30/03/2023, A., non mass.; Sez. 6, n. 31570 del 12/07/2022, 0., non mass..

[12] Marzullo, Abissi e disarmonie, Analisi pedagogica delle relazioni familiari disfunzionali.

[13] A tenore del quale: «4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate».

[14] C.Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15652 del 21/12/2022 Ud. (dep. 13/04/2023), Rv. 28485 – 02, che sul punto cita: Sez. 5, n. 13275 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 255185 – 01.

[15] Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 18/03/2025 Ud. (dep. 15/05/2025), Rv. 288092 – 02.

[16] Sez. 6, Sentenza n. 21289 del 04/02/2025 Ud. (dep. 06/06/2025), Rv. 288236 – 01. Sul punto, cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 37978 del 03/07/2023 Ud. (dep. 15/09/2023), Rv. 285273 – 01.

[17] Cass. 35493/23.

[18] Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284108.

[19] Sez. 6, n. 26934 del 12/03/2024, S.; Sez. 6, n. 11733 del 26/01/2023, F.; Sez. 6, n. 8452 del 10/01/2023, R.; Sez. 6 n. 9187 del 15/09/2022, dep. 2023, C.

[20] Sez. U civ., n. 35110 del 17/11/2021, Rv. 662942, parr. 5.3.7.4. e 5.3.7.5.; Sez. 6, n. 32042 del 08/07/2024, F., Rv. 286854; Sez. 6, n. 12066 del 24/11/2022, dep. 2023, T.) e dalle Corti sovranazionali (Cass. Pen. 21253/2025).

[21] Sez. 3, Sentenza n. 14085 del 24/01/2013 Ud. (dep. 26/03/2013), Rv. 255022 – 01.

[22] Sez. 3, Sentenza n. 17676 del 14/12/2018 Ud. (dep. 29/04/2019 ) Rv. 275947 – 01).

[23] Sez. 3, Sentenza n. 44037 del 3 dicembre 2024.

[24] Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 6710 del 18/12/2020 Ud. (dep. 22/02/2021) Rv. 281005 – 02.